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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1173/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1173/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1956, rappresentato e difeso dall'Avv. ABBATESCIANNA LUCIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
Con il deposito di note scritte in data 15/10/2025, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti:
Conclusioni
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare e pronunciare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 e pertanto pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 in data 28/08/1992 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 Comune di Milano al n. 472 Registro 3 Parte I Anno 1992, ordinando al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Milano a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza e alle dovute annotazioni, alle seguenti condizioni:
1- I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2- Nulla disporre in merito alla casa coniugale non essendovi prole ed essendosi i coniugi trasferiti altrove già da tempo;
3- pagina 1 di 3 Nulla disporre in merito all'obbligo reciproco di mantenimento;
4- Disporre che le spese del presente giudizio restino a carico dell'Erario, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di Controparte_1 cumulativamente la separazione personale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 28/08/1992 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano come da relativo atto di matrimonio n. 472, Registro 3, Parte I Anno 1992.
Dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio, con sentenza n. 923/2024 pubblicata in data 25/10/2024 (passata in giudicato il 26/4/2025), il Tribunale di Varese ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha disposto la prosecuzione del giudizio con fissazione di nuova udienza avanti al Giudice delegato dopo il decorso del termine di 1 anno per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 comma
1, n. 2 lett. b) Legge n. 878/1970 e ss. modificazioni a decorrere dalla data dell'udienza di comparazione delle parti sulla domanda di separazione, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte e fissando un termine perentorio per il loro deposito.
Depositate le note scritte in data 15/10/2025 da parte del solo ricorrente che confermava la volontà di ottenere il divorzio non essendoci stata alcuna riconciliazione e ripresa della convivenza, la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione.
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 28/08/1992 tra e è fondata e merita Parte_1 Controparte_2 accoglimento.
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese nell'ambito del presente giudizio).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti per la separazione (udienza del
15/10/2024) non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. CP_1 CP_1 alla prosecuzione del rapporto coniugale.
[...]
pagina 2 di 3 Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ) nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 matrimonio contratto in Milano, in data 28/08/1992, come da relativo atto di matrimonio n. 472, Registro 3, Parte I Anno 1992. 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) Spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa NA Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1173/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1956, rappresentato e difeso dall'Avv. ABBATESCIANNA LUCIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
Con il deposito di note scritte in data 15/10/2025, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti:
Conclusioni
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare e pronunciare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898 e pertanto pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 in data 28/08/1992 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 Comune di Milano al n. 472 Registro 3 Parte I Anno 1992, ordinando al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Milano a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza e alle dovute annotazioni, alle seguenti condizioni:
1- I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2- Nulla disporre in merito alla casa coniugale non essendovi prole ed essendosi i coniugi trasferiti altrove già da tempo;
3- pagina 1 di 3 Nulla disporre in merito all'obbligo reciproco di mantenimento;
4- Disporre che le spese del presente giudizio restino a carico dell'Erario, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di Controparte_1 cumulativamente la separazione personale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 28/08/1992 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano come da relativo atto di matrimonio n. 472, Registro 3, Parte I Anno 1992.
Dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio, con sentenza n. 923/2024 pubblicata in data 25/10/2024 (passata in giudicato il 26/4/2025), il Tribunale di Varese ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha disposto la prosecuzione del giudizio con fissazione di nuova udienza avanti al Giudice delegato dopo il decorso del termine di 1 anno per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 comma
1, n. 2 lett. b) Legge n. 878/1970 e ss. modificazioni a decorrere dalla data dell'udienza di comparazione delle parti sulla domanda di separazione, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte e fissando un termine perentorio per il loro deposito.
Depositate le note scritte in data 15/10/2025 da parte del solo ricorrente che confermava la volontà di ottenere il divorzio non essendoci stata alcuna riconciliazione e ripresa della convivenza, la causa
è stata rimessa al collegio per la decisione.
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La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 28/08/1992 tra e è fondata e merita Parte_1 Controparte_2 accoglimento.
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese nell'ambito del presente giudizio).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti per la separazione (udienza del
15/10/2024) non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. CP_1 CP_1 alla prosecuzione del rapporto coniugale.
[...]
pagina 2 di 3 Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ) nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 matrimonio contratto in Milano, in data 28/08/1992, come da relativo atto di matrimonio n. 472, Registro 3, Parte I Anno 1992. 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) Spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa NA Fumagalli
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