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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 180/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv.to Raffele MASCOLO, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.2361/2022, resa nel procedimento n.
10377/2019, pronunciata in data 11.06.2022, depositata in data 14.06.2022.
CONTRO
- (CF: - e - (CF: Email_1 CodiceFiscale_2 CP_1 C.F._3
) -, rappresentati e difesi dall'avv.to Pietro Cristiano CACCIAPAGLIA, ed elettivamente
[...] domiciliati presso lo studio degli avv.to in Bari
APPELLATI
E
- C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Controparte_2 CodiceFiscale_4
VACCARELLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari (ammessa al Patrocinio
a Spese dello Stato)
APPELLATA
NONCHE'
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, CP_8 CP_2 CP_9
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale del 01.10.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Pag. 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (in parte per pubblici proclami ricorrendone i presupposti), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari , Parte_1 CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_10
, , , , , deducendo:
[...] CP_11 CP_8 CP_2 CP_9
- di aver posseduto da più di vent'anni, in via esclusiva e indisturbata i seguenti immobili: appartamento sito in Bari, facente parte dello stabile condominiale con accesso dal portone segnato dal civico n.91 di Via Castromediano, in catasto foglio 32, particella 661/4, I piano, cat. a/3, nonché locale terraneo sito in Bari con accesso segnato dal civico n.150 di via dei
Mille, in catasto al foglio 32, particella 661/2, piano T, categoria C/1;
- detti immobili sono stati posseduti ininterrottamente, in maniera pubblica, pacifica e animo domini a partire dal 1984, anche in virtù di atto di donazione ricevuta da sua madre CP_12
con atto per Notar da Palo del Colle (BA) del 10.06.1981 (rep. n.11 racc. 55);
[...] Per_1
- tale possesso si era concretizzato nella circostanza di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, a fronte dell'inerzia degli intestatari catastali e dei loro aventi causa, sostenendo in via esclusiva tutte le spese necessarie;
- di essersi sempre comportata quale esclusiva proprietaria nei confronti dell'intera collettività senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta, senza rendere conto ad alcuno del suo operato, senza corrispondere alcunché per il relativo godimento, attivando difatti a proprio nome l'intestazione di tutte le utenze;
- ha sempre provveduto al pagamento di tutte le imposte e tributi e quanto altro di competenza in via esclusiva;
- i suddetti immobili risultano catastalmente intestati anche , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_
, , , Pietro, e per la restante quota pari ai CP_6 CP_10 CP_11 CP_2 CP_9
18/60;
- in ragione del rilevante numero degli intestatari, dell'età avanzata della maggior parte di essi, nonché del fatto che alcuni risultavano residenti da tempo all'estero, senza dare più notizia di sé, risultava oltremodo difficile accertare quali tra loro avessero avuto figli, eventualmente, chi di questi avesse contratto matrimonio ed avuto a sua volta figli e quali tra tutti fossero defunti e conseguentemente, quali fossero i relativi eredi che avessero effettivamente accettato le rispettive eredità;
- era pertanto interesse dell'attrice ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà, per l'intero, degli immobili indicati precedentemente, a titolo originario, ricorrendone i presupposti per maturata usucapione.
L'attrice, quindi, concludeva chiedendo di:
“
1. Accertare e dichiarare che la IG , odierna attrice, già proprietaria per quota Parte_1 pari a 42/60 come in atti, è proprietaria esclusiva per l'intero per maturata usucapione acquisitiva della quota residua pari a 18/60 dei seguenti beni immobili: appartamento sito in Bari, facente parte dello stabile condominiale con accesso dal portone segnato dal civico n.91 di via Castromediano, in catasto foglio 32, particella 661/4, I piano, cat. A/3, nonché, locale terraneo sito in Bari con accesso
Pag. 2 di 8 segnato dal civico n.150 di Via dei Mille, in catasto al foglio 32, particella 661/2, piano T, categoria
C/1;
2. conseguentemente, ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3. con vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di ingiusta opposizione, da distarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.10.2019, si costituivano CP_11
e , quest'ultimo in qualità di erede ab intestato di , i quali,
[...] CP_1 CP_7 contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, deducevano di non esser stati mai esclusi dal possesso dell'immobile, nonostante la loro concreta astensione da specifici atti di godimento in virtù di mera tolleranza nei confronti dell'attrice. Chiedevano, quindi, il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese processuali.
Rilevata la mancanza della prova della notifica inizialmente a e , nonché CP_8 CP_10 degli adempimenti relativi alla notifica per pubblici reclami, seguivano diversi rinvii di udienze al fine della corretta e regolare instaurazione del contraddittorio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.10.2020, si costituiva CP_10
la quale, preliminarmente, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea ai
[...] sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 ed assegnare il termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, nel merito di dichiarare infondata la domanda di parte attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico, la convenuta deduceva che, solo a seguito della morte del padre, R_
, avvenuta in data 14.11.2016, la stessa prendeva atto che il padre era proprietario di una
[...] quota indivisa, nella misura di 1/30, di due immobili su Bari. Con lettera raccomandata data
06.12.2017, la convenuta manifestata l'intenzione di trovare una soluzione a quanto scoperto non avendo interesse, anche in ragione dell'elevato numero dei comproprietari, a mantenere in essere una situazione che, con l'andare del tempo, avrebbe comportato complicazioni. L'attrice formulava una specifica contestazione all'assunto della nipote invocando, anche in quella occasione, la ritenuta intervenuta usucapione senza però dare un seguito a quanto eccepito.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali e, all'udienza del 01.012.2021, precisate le conclusioni, il primo Giudice riservava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.2361/2022 del 11.06.2022, pubblicata in data 14.06.2022, il Tribunale di Bari così provvedeva:
“
1. Rigetta la domanda proposta dell'attrice ; Parte_1
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle convenute costituite liquidandole in € 3972,00 ciascuno per compensi, oltre RFS del 15% ed accessori come per
Pag. 3 di 8 legge, da distarsi in favore dello Stato ex art. 133 TU spese di giustizia per CP_10
ammessa al gratuito patrocinio;
[...]
3. Nulla in favore dei contumaci”.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di improcedibilità per difetto di avvio della procedura di mediazione, il Tribunale rilevava come la stessa fosse stata abbandonata in quanto non reiterata in sede di precisazioni.
Nel merito, il Tribunale riteneva l'infondatezza delle domande di usucapione, proposte da Pt_1
per non avere, questa, adempiuto, sul piano probatorio, alla rigorosa allegazione dei
[...] presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sui beni in comunione, oggetto del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale riteneva che l'attrice non avesse provato che il suo possesso presentasse il carattere di esclusività e che si fosse concretizzato in attività del tutto incompatibili con l'uso da parte degli altri e in contrasto con gli stessi. Il fatto che l'attrice fosse stata la sola ad avere la disponibilità dell'appartamento e del locale terraneo, difatti, non provava il possesso esclusivo di tali beni utile all'acquisto per usucapione.
A ciò doveva aggiungersi che, in ambito familiare, la tolleranza assumeva un carattere ancora più pregnante ed ostativo al perfezionamento dell'usucapione.
A tal riguardo, il Tribunale specificava che la prova orale così come articolata dall'attrice, diretta a dimostrare il possesso non violento, ininterrotto per oltre vent'anni ed indisturbato, non era funzionale a far emergere l'esclusione di un pari godimento da parte degli altri aventi diritto.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, in parte nuovamente per pubblici proclami,
ha proposto appello avverso la citata sentenza, chiedendone l'integrale riforma e Parte_1 riproponendo le medesime conclusioni rassegnate nel giudizio precedente;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.05.2023 si sono costituiti in giudizio e , quest'ultimo nella qualità di erede di , CP_11 CP_1 CP_7 chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso appello;
con vittoria delle spese processuali da distarsi in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.05.2023 si è costituita in giudizio la quale chiedeva la conferma integrale della sentenza appellata;
con Controparte_2 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
nell'intestazione dell'atto di costituzione ha fatto riferimento, forse per un Controparte_2 refuso, ad un appello incidentale, che tuttavia non risulta proposto.
All'udienza del 01.10.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Pag. 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello rubricato “Inadeguato ed incongruo apprezzamento delle circostanze evidenziate dalle risultanze istruttorie. Violazione dell'art. 115 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto erroneamente non provata l'esclusività del possesso. A giudizio dell'appellante, l'esclusività era rinvenibile nell'essersi fatta carico delle spese di manutenzione dell'immobile e degli oneri connessi, stante l'inerzia degli altri comproprietari, nonché dall'aver avuto la sola appellante la disponibilità dell'immobile, come emerso dalle risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Difetto di motivazione. Motivazione apparente. Violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.” l'appellante lamenta il difetto di motivazione laddove non aveva proceduto all'ammissione della prova orale, e poi aveva ritenuto non provata l'esclusione di un pari godimento da parte degli altri aventi diritto, senza averne svolto l'effettiva valutazione e nonostante tale requisito emergesse comunque dagli atti.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di pronuncia in relazione alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sostiene l'appellante che le prove testimoniali non ammesse dal primo Giudice, ove espletate, avrebbero consentito di giungere ad una decisione diversa in ordine all'ulteriore requisito del possesso qual è la sua inequivocità, confermando così l'esistenza di un possesso continuo, pacifico, pubblico e non equivoco in capo all'appellante.
Ebbene, le doglianze prospettate con i motivi di appello, che per ragioni sistematiche possono esser trattate congiuntamente, non sono in grado di invalidare i rilievi argomentativi del giudice di prime cure, fondati quest'ultimi su principi giurisprudenziali statuiti in materia di usucapione nell'ipotesi di comproprietà del bene.
In proposito, è utile rammentare che, come più volte enunciato dalla Suprema Corte, il comproprietario che intenda dimostrare l'acquisto a titolo originario delle ulteriori quote indivise di proprietà di un bene dovrà provare di averle possedute non più “uti condominus”, bensì “uti dominus”, ossia in maniera totalmente esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta, non essendo sufficiente che il comunista si astenga dall'uso della cosa comune (così, tra le tante, Cass. civ.
n.23539/2011, Cass. civ. n.24781/2017).
Inoltre, “in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicchè, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per
l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n.11903 del 09.06.2015).
Pag. 5 di 8 La circostanza che l'appellante abbia avuto la disponibilità esclusiva del cespite ed abbia provveduto al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'immobile non è sufficiente a dimostrare, in assenza di un'identificabile comunicazione “ad excludendum” (anche solo di natura informale), che con il suo comportamento abbia inteso definitivamente appropriarsi della proprietà delle quote spettanti agli altri titolari, che peraltro potrebbero avere l'intenzione di conservare il possesso “solo animo”.
Non può quindi censurarsi la pronunzia del Tribunale, anche tenuto conto del mancato assolvimento del più rigoroso “onus probandi” incombente sull'attrice, odierna appellante, in caso di rapporti di parentela, ossia la dimostrazione dell'intervenuto acquisto del possesso totalitario sull'immobile in comunione indivisa, escludente qualsiasi concorrente situazione di compossesso degli altri parenti, in quanto in tali casi l'utilizzo esclusivo del bene è riconducibile alla mera tolleranza dei comproprietari, dovuta, per l'appunto, all'esistenza di vincoli familiari, anche per un periodo assai prolungato.
La stessa giurisprudenza sul punto difatti afferma che: “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.11277 del 29.05.2015).
A riguardo, è opportuno evidenziare come, la circostanza invocata dall'appellante, secondo la quale, nel caso di specie, non ricorra il vincolo di stretta parentela, essendo subentrati ad alcuni controinteressati deceduti i loro aventi causa, inconsapevoli dell'esistenza stessa del vincolo di parentela con l'appellante, a nulla rileva, difatti, non avendo la stessa dimostrato l'esclusività nel possesso con corrispondente esclusione del godimento da parte degli altri comproprietari.
Tale onere, a giudizio dell'appellante, pur, a suo giudizio, assolto mediante la documentazione allegata, avrebbe potuto trovare riscontro nella prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale, dalla quale ben avrebbe potuto evincersi il possesso esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto esercitato dallo stesso appellante.
Nello specifico, il Tribunale dichiarava inammissibile i capitoli di prova formulati da parte attrice
“essendo i capp, a) b) (valutativi), c (negativo), d (valutativo), e, f, g, (generici), h (negativo) e i
(generico)”.
I capitoli di prova, difatti, sono inammissibili quando sono rivolti a far esprimere un giudizio, ovvero valutativi, generici, provati o da provare documentalmente ed anche formulati negativamente, nonché quando sono vertenti su circostanze non indicate né in atto di citazione o in comparsa di costituzione e risposta, né nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.
Il capitolo deve, quindi, esser teso a riferire al Giudice un fatto specifico, determinato per mezzo di dati propri (data, luogo, ecc.), da cui eventualmente lo stesso possa trarre un proprio giudizio, mai una mera valutazione personale del teste. A riguardo, “in tema di prova testimoniale,
Pag. 6 di 8 l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve esser compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.2149 del 29.01.2021). Ed ancora, è utile rammentare che “nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n.11176 del 08.05.2017).
Orbene, questa Corte condivide quanto deciso dal primo Giudice, essendo i capitoli di prova formulati dall'attore, odierno appellante, in parte generici e valutativi, risolvendosi in una conferma della fondatezza, sotto il profilo giuridico, della domanda proposta nei confronti dei convenuti, e in parte negativi, e quindi in definitiva non idonei a dimostrare l'esclusione di un pari godimento da parte degli altri aventi diritto.
Pertanto, priva di pregio è la censura mossa dall'appellante circa la contestazione relativa all'incongruo apprezzamento delle circostanze evidenziate dalle risultanze istruttorie nonché del difetto di motivazione. Il Tribunale, al contrario, nel rigettare la domanda di usucapione, ha esplicato in modo chiaro le ragioni del suo convincimento, evidenziando come, la documentazione prodotta dall'allora attrice, non fosse idonea a legittimare l'accoglimento della domanda di usucapione.
Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore degli appellati e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione – valori minimi in considerazione dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_11 CP_1 CP_10
, , , ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , E , avverso la sentenza n.2361/2022
[...] CP_8 CP_2 CP_9 pubblicata in data 14.06.2022 del Tribunale di Bari, così provvede:
- dichiara la contumacia di , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , e;
[...] CP_7 CP_8 CP_2 CP_9
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Pag. 7 di 8 - condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 4.996,00 = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 TU spese di giustizia per , ammessa al PSS e in € 6.494,80 – stante l'aumento ex Controparte_10 art. 4 comma2 - oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Avv. Pietro Cristiano CACCIAPAGLIA, difensore di e dichiaratosi antistatario;
CP_11 CP_1
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 180/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv.to Raffele MASCOLO, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.2361/2022, resa nel procedimento n.
10377/2019, pronunciata in data 11.06.2022, depositata in data 14.06.2022.
CONTRO
- (CF: - e - (CF: Email_1 CodiceFiscale_2 CP_1 C.F._3
) -, rappresentati e difesi dall'avv.to Pietro Cristiano CACCIAPAGLIA, ed elettivamente
[...] domiciliati presso lo studio degli avv.to in Bari
APPELLATI
E
- C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Controparte_2 CodiceFiscale_4
VACCARELLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari (ammessa al Patrocinio
a Spese dello Stato)
APPELLATA
NONCHE'
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, CP_8 CP_2 CP_9
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale del 01.10.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Pag. 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (in parte per pubblici proclami ricorrendone i presupposti), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari , Parte_1 CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_10
, , , , , deducendo:
[...] CP_11 CP_8 CP_2 CP_9
- di aver posseduto da più di vent'anni, in via esclusiva e indisturbata i seguenti immobili: appartamento sito in Bari, facente parte dello stabile condominiale con accesso dal portone segnato dal civico n.91 di Via Castromediano, in catasto foglio 32, particella 661/4, I piano, cat. a/3, nonché locale terraneo sito in Bari con accesso segnato dal civico n.150 di via dei
Mille, in catasto al foglio 32, particella 661/2, piano T, categoria C/1;
- detti immobili sono stati posseduti ininterrottamente, in maniera pubblica, pacifica e animo domini a partire dal 1984, anche in virtù di atto di donazione ricevuta da sua madre CP_12
con atto per Notar da Palo del Colle (BA) del 10.06.1981 (rep. n.11 racc. 55);
[...] Per_1
- tale possesso si era concretizzato nella circostanza di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, a fronte dell'inerzia degli intestatari catastali e dei loro aventi causa, sostenendo in via esclusiva tutte le spese necessarie;
- di essersi sempre comportata quale esclusiva proprietaria nei confronti dell'intera collettività senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta, senza rendere conto ad alcuno del suo operato, senza corrispondere alcunché per il relativo godimento, attivando difatti a proprio nome l'intestazione di tutte le utenze;
- ha sempre provveduto al pagamento di tutte le imposte e tributi e quanto altro di competenza in via esclusiva;
- i suddetti immobili risultano catastalmente intestati anche , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_
, , , Pietro, e per la restante quota pari ai CP_6 CP_10 CP_11 CP_2 CP_9
18/60;
- in ragione del rilevante numero degli intestatari, dell'età avanzata della maggior parte di essi, nonché del fatto che alcuni risultavano residenti da tempo all'estero, senza dare più notizia di sé, risultava oltremodo difficile accertare quali tra loro avessero avuto figli, eventualmente, chi di questi avesse contratto matrimonio ed avuto a sua volta figli e quali tra tutti fossero defunti e conseguentemente, quali fossero i relativi eredi che avessero effettivamente accettato le rispettive eredità;
- era pertanto interesse dell'attrice ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà, per l'intero, degli immobili indicati precedentemente, a titolo originario, ricorrendone i presupposti per maturata usucapione.
L'attrice, quindi, concludeva chiedendo di:
“
1. Accertare e dichiarare che la IG , odierna attrice, già proprietaria per quota Parte_1 pari a 42/60 come in atti, è proprietaria esclusiva per l'intero per maturata usucapione acquisitiva della quota residua pari a 18/60 dei seguenti beni immobili: appartamento sito in Bari, facente parte dello stabile condominiale con accesso dal portone segnato dal civico n.91 di via Castromediano, in catasto foglio 32, particella 661/4, I piano, cat. A/3, nonché, locale terraneo sito in Bari con accesso
Pag. 2 di 8 segnato dal civico n.150 di Via dei Mille, in catasto al foglio 32, particella 661/2, piano T, categoria
C/1;
2. conseguentemente, ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3. con vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di ingiusta opposizione, da distarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.10.2019, si costituivano CP_11
e , quest'ultimo in qualità di erede ab intestato di , i quali,
[...] CP_1 CP_7 contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, deducevano di non esser stati mai esclusi dal possesso dell'immobile, nonostante la loro concreta astensione da specifici atti di godimento in virtù di mera tolleranza nei confronti dell'attrice. Chiedevano, quindi, il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese processuali.
Rilevata la mancanza della prova della notifica inizialmente a e , nonché CP_8 CP_10 degli adempimenti relativi alla notifica per pubblici reclami, seguivano diversi rinvii di udienze al fine della corretta e regolare instaurazione del contraddittorio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.10.2020, si costituiva CP_10
la quale, preliminarmente, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea ai
[...] sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 ed assegnare il termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, nel merito di dichiarare infondata la domanda di parte attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico, la convenuta deduceva che, solo a seguito della morte del padre, R_
, avvenuta in data 14.11.2016, la stessa prendeva atto che il padre era proprietario di una
[...] quota indivisa, nella misura di 1/30, di due immobili su Bari. Con lettera raccomandata data
06.12.2017, la convenuta manifestata l'intenzione di trovare una soluzione a quanto scoperto non avendo interesse, anche in ragione dell'elevato numero dei comproprietari, a mantenere in essere una situazione che, con l'andare del tempo, avrebbe comportato complicazioni. L'attrice formulava una specifica contestazione all'assunto della nipote invocando, anche in quella occasione, la ritenuta intervenuta usucapione senza però dare un seguito a quanto eccepito.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali e, all'udienza del 01.012.2021, precisate le conclusioni, il primo Giudice riservava la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.2361/2022 del 11.06.2022, pubblicata in data 14.06.2022, il Tribunale di Bari così provvedeva:
“
1. Rigetta la domanda proposta dell'attrice ; Parte_1
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle convenute costituite liquidandole in € 3972,00 ciascuno per compensi, oltre RFS del 15% ed accessori come per
Pag. 3 di 8 legge, da distarsi in favore dello Stato ex art. 133 TU spese di giustizia per CP_10
ammessa al gratuito patrocinio;
[...]
3. Nulla in favore dei contumaci”.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di improcedibilità per difetto di avvio della procedura di mediazione, il Tribunale rilevava come la stessa fosse stata abbandonata in quanto non reiterata in sede di precisazioni.
Nel merito, il Tribunale riteneva l'infondatezza delle domande di usucapione, proposte da Pt_1
per non avere, questa, adempiuto, sul piano probatorio, alla rigorosa allegazione dei
[...] presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sui beni in comunione, oggetto del giudizio.
Nello specifico, il Tribunale riteneva che l'attrice non avesse provato che il suo possesso presentasse il carattere di esclusività e che si fosse concretizzato in attività del tutto incompatibili con l'uso da parte degli altri e in contrasto con gli stessi. Il fatto che l'attrice fosse stata la sola ad avere la disponibilità dell'appartamento e del locale terraneo, difatti, non provava il possesso esclusivo di tali beni utile all'acquisto per usucapione.
A ciò doveva aggiungersi che, in ambito familiare, la tolleranza assumeva un carattere ancora più pregnante ed ostativo al perfezionamento dell'usucapione.
A tal riguardo, il Tribunale specificava che la prova orale così come articolata dall'attrice, diretta a dimostrare il possesso non violento, ininterrotto per oltre vent'anni ed indisturbato, non era funzionale a far emergere l'esclusione di un pari godimento da parte degli altri aventi diritto.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, in parte nuovamente per pubblici proclami,
ha proposto appello avverso la citata sentenza, chiedendone l'integrale riforma e Parte_1 riproponendo le medesime conclusioni rassegnate nel giudizio precedente;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.05.2023 si sono costituiti in giudizio e , quest'ultimo nella qualità di erede di , CP_11 CP_1 CP_7 chiedendo l'integrale rigetto dell'avverso appello;
con vittoria delle spese processuali da distarsi in favore del loro difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.05.2023 si è costituita in giudizio la quale chiedeva la conferma integrale della sentenza appellata;
con Controparte_2 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
nell'intestazione dell'atto di costituzione ha fatto riferimento, forse per un Controparte_2 refuso, ad un appello incidentale, che tuttavia non risulta proposto.
All'udienza del 01.10.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Pag. 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello rubricato “Inadeguato ed incongruo apprezzamento delle circostanze evidenziate dalle risultanze istruttorie. Violazione dell'art. 115 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto erroneamente non provata l'esclusività del possesso. A giudizio dell'appellante, l'esclusività era rinvenibile nell'essersi fatta carico delle spese di manutenzione dell'immobile e degli oneri connessi, stante l'inerzia degli altri comproprietari, nonché dall'aver avuto la sola appellante la disponibilità dell'immobile, come emerso dalle risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Difetto di motivazione. Motivazione apparente. Violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.” l'appellante lamenta il difetto di motivazione laddove non aveva proceduto all'ammissione della prova orale, e poi aveva ritenuto non provata l'esclusione di un pari godimento da parte degli altri aventi diritto, senza averne svolto l'effettiva valutazione e nonostante tale requisito emergesse comunque dagli atti.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di pronuncia in relazione alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sostiene l'appellante che le prove testimoniali non ammesse dal primo Giudice, ove espletate, avrebbero consentito di giungere ad una decisione diversa in ordine all'ulteriore requisito del possesso qual è la sua inequivocità, confermando così l'esistenza di un possesso continuo, pacifico, pubblico e non equivoco in capo all'appellante.
Ebbene, le doglianze prospettate con i motivi di appello, che per ragioni sistematiche possono esser trattate congiuntamente, non sono in grado di invalidare i rilievi argomentativi del giudice di prime cure, fondati quest'ultimi su principi giurisprudenziali statuiti in materia di usucapione nell'ipotesi di comproprietà del bene.
In proposito, è utile rammentare che, come più volte enunciato dalla Suprema Corte, il comproprietario che intenda dimostrare l'acquisto a titolo originario delle ulteriori quote indivise di proprietà di un bene dovrà provare di averle possedute non più “uti condominus”, bensì “uti dominus”, ossia in maniera totalmente esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta, non essendo sufficiente che il comunista si astenga dall'uso della cosa comune (così, tra le tante, Cass. civ.
n.23539/2011, Cass. civ. n.24781/2017).
Inoltre, “in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicchè, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per
l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n.11903 del 09.06.2015).
Pag. 5 di 8 La circostanza che l'appellante abbia avuto la disponibilità esclusiva del cespite ed abbia provveduto al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'immobile non è sufficiente a dimostrare, in assenza di un'identificabile comunicazione “ad excludendum” (anche solo di natura informale), che con il suo comportamento abbia inteso definitivamente appropriarsi della proprietà delle quote spettanti agli altri titolari, che peraltro potrebbero avere l'intenzione di conservare il possesso “solo animo”.
Non può quindi censurarsi la pronunzia del Tribunale, anche tenuto conto del mancato assolvimento del più rigoroso “onus probandi” incombente sull'attrice, odierna appellante, in caso di rapporti di parentela, ossia la dimostrazione dell'intervenuto acquisto del possesso totalitario sull'immobile in comunione indivisa, escludente qualsiasi concorrente situazione di compossesso degli altri parenti, in quanto in tali casi l'utilizzo esclusivo del bene è riconducibile alla mera tolleranza dei comproprietari, dovuta, per l'appunto, all'esistenza di vincoli familiari, anche per un periodo assai prolungato.
La stessa giurisprudenza sul punto difatti afferma che: “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.11277 del 29.05.2015).
A riguardo, è opportuno evidenziare come, la circostanza invocata dall'appellante, secondo la quale, nel caso di specie, non ricorra il vincolo di stretta parentela, essendo subentrati ad alcuni controinteressati deceduti i loro aventi causa, inconsapevoli dell'esistenza stessa del vincolo di parentela con l'appellante, a nulla rileva, difatti, non avendo la stessa dimostrato l'esclusività nel possesso con corrispondente esclusione del godimento da parte degli altri comproprietari.
Tale onere, a giudizio dell'appellante, pur, a suo giudizio, assolto mediante la documentazione allegata, avrebbe potuto trovare riscontro nella prova testimoniale, non ammessa dal Tribunale, dalla quale ben avrebbe potuto evincersi il possesso esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto esercitato dallo stesso appellante.
Nello specifico, il Tribunale dichiarava inammissibile i capitoli di prova formulati da parte attrice
“essendo i capp, a) b) (valutativi), c (negativo), d (valutativo), e, f, g, (generici), h (negativo) e i
(generico)”.
I capitoli di prova, difatti, sono inammissibili quando sono rivolti a far esprimere un giudizio, ovvero valutativi, generici, provati o da provare documentalmente ed anche formulati negativamente, nonché quando sono vertenti su circostanze non indicate né in atto di citazione o in comparsa di costituzione e risposta, né nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.
Il capitolo deve, quindi, esser teso a riferire al Giudice un fatto specifico, determinato per mezzo di dati propri (data, luogo, ecc.), da cui eventualmente lo stesso possa trarre un proprio giudizio, mai una mera valutazione personale del teste. A riguardo, “in tema di prova testimoniale,
Pag. 6 di 8 l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve esser compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.2149 del 29.01.2021). Ed ancora, è utile rammentare che “nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n.11176 del 08.05.2017).
Orbene, questa Corte condivide quanto deciso dal primo Giudice, essendo i capitoli di prova formulati dall'attore, odierno appellante, in parte generici e valutativi, risolvendosi in una conferma della fondatezza, sotto il profilo giuridico, della domanda proposta nei confronti dei convenuti, e in parte negativi, e quindi in definitiva non idonei a dimostrare l'esclusione di un pari godimento da parte degli altri aventi diritto.
Pertanto, priva di pregio è la censura mossa dall'appellante circa la contestazione relativa all'incongruo apprezzamento delle circostanze evidenziate dalle risultanze istruttorie nonché del difetto di motivazione. Il Tribunale, al contrario, nel rigettare la domanda di usucapione, ha esplicato in modo chiaro le ragioni del suo convincimento, evidenziando come, la documentazione prodotta dall'allora attrice, non fosse idonea a legittimare l'accoglimento della domanda di usucapione.
Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore degli appellati e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione – valori minimi in considerazione dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_11 CP_1 CP_10
, , , ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , E , avverso la sentenza n.2361/2022
[...] CP_8 CP_2 CP_9 pubblicata in data 14.06.2022 del Tribunale di Bari, così provvede:
- dichiara la contumacia di , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , e;
[...] CP_7 CP_8 CP_2 CP_9
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Pag. 7 di 8 - condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 4.996,00 = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 TU spese di giustizia per , ammessa al PSS e in € 6.494,80 – stante l'aumento ex Controparte_10 art. 4 comma2 - oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Avv. Pietro Cristiano CACCIAPAGLIA, difensore di e dichiaratosi antistatario;
CP_11 CP_1
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
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