Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Sentenza 17 gennaio 2025
Decreto presidenziale 24 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto presidenziale 24/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2025 REG.PROV.PRES.
N. 01239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2025, proposto da
-OMISSIS- titolare dell'omonima impresa agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Caa Liberi Professionisti S.r.l., non costituito in giudizio;
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei bene sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Agea –Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Associazione Agricola Calleri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 852/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Rilevato e ritenuto che:
- l’incidente cautelare è calendarizzato per il 13 marzo 2025;
- in data 21.2.2025 il ricorrente ha depositato una istanza di anticipazione dell’udienza al 6.3.2025 per trattazione congiunta con l’appello connesso n. 1166/2025;
- non ci sono i termini a difesa per fissare il presente appello al 6.3.2025 e l’istanza presentata non è una rituale istanza di abbreviazione dei termini;
- ove anche venisse presentata una istanza di abbreviazione dei termini, ad oggi non ci sarebbero più, comunque, i termini a difesa per calendarizzare l’appello al 6.3.2025.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di anticipazione di udienza.
Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.