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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13990/2021
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13255/2022
Il Giudice, visto il decreto del 21.3.2025 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
3.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte convenuta, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
N. R.G. 13990/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13990/2021 promossa da:
Controparte_1
(P.I. ), quale società
[...] P.IVA_1
risultante dalla fusione per incorporazione con la società (P.I. Controparte_2
) del 24/05/2016 per atto pubblico a cura del Notaio , Repertorio P.IVA_2 Persona_1
n. 68942 Racc. n. 12557 iscritto in data 31/05/2016, in persona del procuratore ing. CP_3 con il patrocinio dell'avv. Maria Clotilde Franzi del Foro di Milano, ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via Manara n. 5,
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3
con sede in Castegnato (BS) Viale Del Lavoro 37, contumace,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la compagnia , premesso di aver CP_1 corrisposto alla propria assicurata l'indennizzo assicurativo di € 11.500,00, in CP_5
forza della polizza N. 71001236, a seguito del sinistro occorso il 9/12/2020, determinato da esclusiva responsabilità di nell'esecuzione del trasporto di un macchinario dalla CP_4
nel dicembre 2020, Parte_1 CP_5
chiedeva al Tribunale di Brescia di dichiarare responsabile ex recepto a titolo di CP_4 colpa grave e, quindi, condannarla al pagamento in proprio favore della somma di €
11.500,00, oltre interessi a maggior danno. Con il favore delle spese.
Parte attrice deduceva in particolare che: Il trasporto veniva eseguito con due autocarri, trattandosi di un macchinario di grandi dimensioni;
in data 9/12/2020 il primo autocarro arrivava a destino e durante le operazioni di scarico del corpo macchina, a causa di una errata manovra dell'operatore della gru, si danneggiavano alcuni componenti del macchinario, motivo per cui venivano subito apposte riserve sul DDT n. 98646; il perito accertava la necessità di sostituire alcune componenti del macchinario per un valore pari ad
€ 12.000,00; l'attrice indennizzava l'assicurata con il pagamento della somma CP_5 di € 11.500,00, come da quietanza;
a seguito di surroga ex art. 1916 c.c. e di cessione ex art. 1260 c.c., all'assicurata aveva, in via di rivalsa, il diritto ad essere CP_5 CP_1 risarcita da i solleciti svolti rimanevano privi di riscontro, come l'invito alla Parte_2
negoziazione assistita.
La convenuta seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_4
Alla prima udienza, il Giudice, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e assegnava i termini ex art. 183 VI co. cpc.
La causa veniva istruita per testimoni.
All'esito, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc.
* * *
La vicenda sorge a seguito del sinistro stradale occorso il 9/12/2020, durante il quale la convenuta nella persona di un proprio conducente e nell'eseguire il trasporto CP_4 della gru commissionatole dalla (assicurata dall'attrice), con una errata CP_5
manovra ha causato il danneggiamento di alcuni componenti del macchinario oggetto di trasporto.
La compagnia ha agito in giudizio per ottenere la restituzione ex art. 1916 CP_1
cc delle somme liquidate alla a titolo di risarcimento per i danni subiti a seguito CP_5
del sinistro stradale avvenuto il 9.12.2020 in forza della polizza N. 71001236 per un importo complessivo di € 11.500,00.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
E' pacifico in causa che del trasporto oggetto di causa si fosse occupata la CP_4 E' documentato che il macchinario oggetto di trasporto ha presentato danni, come da riserve apposte al DDT n. 98646 prodotto al doc. 9.
Pure documentata in giudizio è la perizia svolta sul macchinario al fine di identificare gli specifici danni subiti dal mezzo e di quantificare le somme utili alla riparazione degli stessi, individuate nella somma di € 12.000,00 (doc. 5).
Tale perizia è stata pure confermata in sede di istruttoria. Invero il teste, perito assicurativo , il quale ha redatto la perizia stessa, ha confermato di aver Testimone_1
personalmente verificato i danni. Il medesimo ha confermato altresì la fattura di riparazione
(doc. 11).
La non costituendosi non ha contestato il fatto storico e neppure ha dedotto CP_4
e/o provato l'assenza di responsabilità in capo alla medesima.
Deve pertanto ritenersi pacifica la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro di cui trattasi, nelle modalità ricostruite in atti, con la conseguenza che deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, gravante sulla medesima.
Osserva il Tribunale che l'art. 1916 c.c. prevede, come noto, che L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
I presupposti della surrogazione dell'art. 1916 sono: a) il pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore all'assicurato (o avente causa) e b) l'obbligo di responsabilità di un terzo al risarcimento dello stesso danno risarcito dall' assicuratore.
Tali presupposti si sono verificati in concreto nel caso in esame.
Anzitutto si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza, “Ai fini della surroga ex art. 1916 cod. civ., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito”, Cass n.
20901/2013, Cass. 6315/2019.
L'attrice produce prova documentale del pagamento di € 11.500,00 effettuato in favore della propria assicurata (doc. 2), come risulta dall'atto di quietanza del 27.1.2021, sottoscritto dalla stessa assicurata.
Tale atto di quietanza riportano specificamente il numero della polizza n. CP_1
71001236 e il numero del sinistro di cui si discute.
Sul punto va richiamato e condiviso quanto precisato dalla Suprema Corte la quale ha affermato che “la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo il detto assicuratore a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso”
(Cass. n. 12939/07).
Parte attrice ha prodotto altresì il doc. 2 avente ad oggetto la comunicazione sia del
10.12.2021, sia del 17.2.2021 di volersi avvalere del diritto di rivalsa nei confronti della convenuta danneggiante, oggi convenuta.
Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che nel caso in esame si determina, quindi, una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.
Pertanto, ritiene il Tribunale che l'attrice ha pienamente provato di aver assicurato la e quindi di essere legittimata ad agire nei confronti del danneggiante per la CP_5
corresponsione di quanto indennizzato alla propria assicurata in conseguenza del danno subito e, altresì, di aver pagato il relativo indennizzo, così surrogandosi nei diritti della stessa
CP_5
Nessuna risultanza di segno contrario è emersa nel corso del giudizio.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve essere accolta la domanda di pagamento in surrogazione ex art. 1916 c.c. svolta dalla compagnia attrice nei confronti dei convenuti.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.500,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo,
* * *
In merito al regolamento delle spese nei rapporti tra attrice e convenuta non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte attrice nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la non particolare complessità della controversia e la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda ex art. 1916 cc formulata dalla parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.500,00 oltre interessi legali dalla domanda ala saldo;
condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate, in € 237,00 per anticipazioni ed euro 2.540,00 per compensi, oltre iva e cpa di legge e spese generali 15%;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13255/2022
Il Giudice, visto il decreto del 21.3.2025 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
3.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte convenuta, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
N. R.G. 13990/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13990/2021 promossa da:
Controparte_1
(P.I. ), quale società
[...] P.IVA_1
risultante dalla fusione per incorporazione con la società (P.I. Controparte_2
) del 24/05/2016 per atto pubblico a cura del Notaio , Repertorio P.IVA_2 Persona_1
n. 68942 Racc. n. 12557 iscritto in data 31/05/2016, in persona del procuratore ing. CP_3 con il patrocinio dell'avv. Maria Clotilde Franzi del Foro di Milano, ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via Manara n. 5,
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3
con sede in Castegnato (BS) Viale Del Lavoro 37, contumace,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la compagnia , premesso di aver CP_1 corrisposto alla propria assicurata l'indennizzo assicurativo di € 11.500,00, in CP_5
forza della polizza N. 71001236, a seguito del sinistro occorso il 9/12/2020, determinato da esclusiva responsabilità di nell'esecuzione del trasporto di un macchinario dalla CP_4
nel dicembre 2020, Parte_1 CP_5
chiedeva al Tribunale di Brescia di dichiarare responsabile ex recepto a titolo di CP_4 colpa grave e, quindi, condannarla al pagamento in proprio favore della somma di €
11.500,00, oltre interessi a maggior danno. Con il favore delle spese.
Parte attrice deduceva in particolare che: Il trasporto veniva eseguito con due autocarri, trattandosi di un macchinario di grandi dimensioni;
in data 9/12/2020 il primo autocarro arrivava a destino e durante le operazioni di scarico del corpo macchina, a causa di una errata manovra dell'operatore della gru, si danneggiavano alcuni componenti del macchinario, motivo per cui venivano subito apposte riserve sul DDT n. 98646; il perito accertava la necessità di sostituire alcune componenti del macchinario per un valore pari ad
€ 12.000,00; l'attrice indennizzava l'assicurata con il pagamento della somma CP_5 di € 11.500,00, come da quietanza;
a seguito di surroga ex art. 1916 c.c. e di cessione ex art. 1260 c.c., all'assicurata aveva, in via di rivalsa, il diritto ad essere CP_5 CP_1 risarcita da i solleciti svolti rimanevano privi di riscontro, come l'invito alla Parte_2
negoziazione assistita.
La convenuta seppur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_4
Alla prima udienza, il Giudice, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta e assegnava i termini ex art. 183 VI co. cpc.
La causa veniva istruita per testimoni.
All'esito, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc.
* * *
La vicenda sorge a seguito del sinistro stradale occorso il 9/12/2020, durante il quale la convenuta nella persona di un proprio conducente e nell'eseguire il trasporto CP_4 della gru commissionatole dalla (assicurata dall'attrice), con una errata CP_5
manovra ha causato il danneggiamento di alcuni componenti del macchinario oggetto di trasporto.
La compagnia ha agito in giudizio per ottenere la restituzione ex art. 1916 CP_1
cc delle somme liquidate alla a titolo di risarcimento per i danni subiti a seguito CP_5
del sinistro stradale avvenuto il 9.12.2020 in forza della polizza N. 71001236 per un importo complessivo di € 11.500,00.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
E' pacifico in causa che del trasporto oggetto di causa si fosse occupata la CP_4 E' documentato che il macchinario oggetto di trasporto ha presentato danni, come da riserve apposte al DDT n. 98646 prodotto al doc. 9.
Pure documentata in giudizio è la perizia svolta sul macchinario al fine di identificare gli specifici danni subiti dal mezzo e di quantificare le somme utili alla riparazione degli stessi, individuate nella somma di € 12.000,00 (doc. 5).
Tale perizia è stata pure confermata in sede di istruttoria. Invero il teste, perito assicurativo , il quale ha redatto la perizia stessa, ha confermato di aver Testimone_1
personalmente verificato i danni. Il medesimo ha confermato altresì la fattura di riparazione
(doc. 11).
La non costituendosi non ha contestato il fatto storico e neppure ha dedotto CP_4
e/o provato l'assenza di responsabilità in capo alla medesima.
Deve pertanto ritenersi pacifica la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro di cui trattasi, nelle modalità ricostruite in atti, con la conseguenza che deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, gravante sulla medesima.
Osserva il Tribunale che l'art. 1916 c.c. prevede, come noto, che L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
I presupposti della surrogazione dell'art. 1916 sono: a) il pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore all'assicurato (o avente causa) e b) l'obbligo di responsabilità di un terzo al risarcimento dello stesso danno risarcito dall' assicuratore.
Tali presupposti si sono verificati in concreto nel caso in esame.
Anzitutto si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza, “Ai fini della surroga ex art. 1916 cod. civ., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito”, Cass n.
20901/2013, Cass. 6315/2019.
L'attrice produce prova documentale del pagamento di € 11.500,00 effettuato in favore della propria assicurata (doc. 2), come risulta dall'atto di quietanza del 27.1.2021, sottoscritto dalla stessa assicurata.
Tale atto di quietanza riportano specificamente il numero della polizza n. CP_1
71001236 e il numero del sinistro di cui si discute.
Sul punto va richiamato e condiviso quanto precisato dalla Suprema Corte la quale ha affermato che “la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo il detto assicuratore a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso”
(Cass. n. 12939/07).
Parte attrice ha prodotto altresì il doc. 2 avente ad oggetto la comunicazione sia del
10.12.2021, sia del 17.2.2021 di volersi avvalere del diritto di rivalsa nei confronti della convenuta danneggiante, oggi convenuta.
Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che nel caso in esame si determina, quindi, una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.
Pertanto, ritiene il Tribunale che l'attrice ha pienamente provato di aver assicurato la e quindi di essere legittimata ad agire nei confronti del danneggiante per la CP_5
corresponsione di quanto indennizzato alla propria assicurata in conseguenza del danno subito e, altresì, di aver pagato il relativo indennizzo, così surrogandosi nei diritti della stessa
CP_5
Nessuna risultanza di segno contrario è emersa nel corso del giudizio.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve essere accolta la domanda di pagamento in surrogazione ex art. 1916 c.c. svolta dalla compagnia attrice nei confronti dei convenuti.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.500,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo,
* * *
In merito al regolamento delle spese nei rapporti tra attrice e convenuta non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte attrice nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, attesa la non particolare complessità della controversia e la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda ex art. 1916 cc formulata dalla parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.500,00 oltre interessi legali dalla domanda ala saldo;
condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate, in € 237,00 per anticipazioni ed euro 2.540,00 per compensi, oltre iva e cpa di legge e spese generali 15%;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni