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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 16.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Santese Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Fiorignano
n. 5;
- RICORRENTE -
E
, in persona dell'omonimo titolare, RT
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetana Mastroberardino presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Mercanti n. 27;
- RESISTENTE -
OGGETTO: spettanze retributive e risarcimento del danno. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 - sul presupposto di aver Parte_1
lavorato fino al 16.8.2022 alle dipendenze della Controparte_2
gestente l'omonimo ristorante a Salerno formalmente in forza di un
[...]
contratto a termine part-time di 10 ore settimanali soltanto a partire dall'8.7.2022 e con inquadramento al 7° livello come lavapiatti ma di fatto anche prima sin dal 10.5.2022 senza regolarizzazione osservando sistematicamente un ben più ampio orario (oltre lo stesso full-time
comprensivo, quindi, di straordinario) e con mansioni piuttosto di aiuto cuoca inquadrabili al superiore livello 6° del CCNL di categoria (CCNL Turismo
Confcommercio) - lamentando di aver ricevuto nel corso del rapporto soltanto
40,00 € al giorno in contanti chiedeva la condanna dell'ormai ex datore di lavoro al pagamento in suo favore delle correlate differenze retributive
(compreso il tfr asseritamente non corrisposto al termine del rapporto).
Sosteneva, inoltre, che la sera del 16.8.2022 la madre del titolare,
[...]
, l'avrebbe cacciata in malo modo dal locale e l'avrebbe fatta Per_1
chiamare per telefono dalla cuoca, , per avvertirla di non tornare Parte_2
più a lavoro. Lamentando l'illegittimità di detto licenziamento intimato oralmente e in violazione dell'articolo 7 legge numero 300 del 1970 senza la mancata preventiva contestazione dell'addebito, chiedeva, quindi, altresì la condanna dell'ormai ex datore di lavoro al risarcimento in suo favore del danno subito a causa del predetto illegittimo recesso costituito dalle retribuzioni non percepite durante il residuo periodo mancante fino alla scadenza naturale del contratto di lavoro.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta negando di aver avuto alle sue dipendenze la RT
prima della sua formale assunzione e di averla impiegata per mansioni Pt_1
e orario più impegnativi rispetto a quelli d'inquadramento e sostenendo, quanto alla cessazione del rapporto, che sarebbe stata piuttosto la a lasciare Pt_1
il ristorante la sera del 16.8.2022 a seguito di un richiamo della madre del titolare per l'accensione d'una sigaretta in cucina. Chiedeva, quindi, il rigetto in
toto del ricorso. Anzi, sostenendo che con la condotta tenuta nell'inveire davanti ai clienti a fronte del richiamo per la sigaretta accesa e nel non far più
rientro a lavoro nei giorni successivi la ricorrente le avrebbe creato un danno all'immagine e all'organizzazione del lavoro nel ristorante, chiedeva, a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna di questa al risarcimento in suo favore dei predetti danni.
Rinviata la prima udienza per effetto della spiegata domanda riconvenzionale e tentata invano la conciliazione, in via istruttoria venivano escussi vari testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è soltanto in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vengono a illustrare.
Quanto alle differenze retributive invocate, s'impone d'accertare anzitutto se anche nel periodo invocato anteriore alla formale assunzione con contratto di lavoro (10.5.2022-7.7.2022) la abbia espletato la sua attività lavorativa Pt_1
sotto il rigido e severo vincolo della subordinazione.
Parte resistente contesta in radice, ex ante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per detto periodo. Segnatamente la ditta resistente sostiene che in tale arco temporale il locale sarebbe stato chiuso e che la ricorrente vi abbia al più fatto le pulizie in vista dell'apertura ma in maniera del tutto occasionale, senza vincoli di orario né di subordinazione per non più di 4/5 ore complessive per l'intero periodo.
Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato anche durante tale periodo come allegato da parte ricorrente. Appare evidente, infatti, che laddove fosse escluso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ogni pretesa relativa a tale periodo sarebbe infondata.
Orbene, la non ha assolto a tale prioritario onere probatorio su di essa Pt_1
gravante in base alla regola generale affirmanti incumbit probatio.
E invero, già dalla lettura del ricorso e, quindi, in punto di allegazione in sede di ricorso, difettano quegli elementi che avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in relazione alla vicenda di specie anche nel periodo invocato. Nulla è stato puntualmente allegato in ricorso dalla per quanto concerne l'attività resa, non avendo, neppure Pt_1
sommariamente indicato quale direzione e controllo avrebbe operato la CP_2
resistente in merito alla prestazione effettuata (per l'invero, in ricorso si accenna soltanto genericamente a non meglio precisate direttive impartite anche durante tale periodo da , madre del titolare, senza Persona_1
null'altro aggiungere). Gli scarni elementi rinvenibili dalla prova testimoniale
(per il periodo qui in esame limitata, tra l'altro, sostanzialmente alla deposizione del figlio della ricorrente) e dai messaggi WhatsApp allegati al ricorso non permettono poi di riscontrare se la fosse tenuta in questo periodo a Pt_1
giustificare eventuali assenze, fosse tenuta a osservare un orario fisso atteso oltretutto la frequente chiusura del locale, continuasse a percepire una retribuzione fissa giornaliera anche quando non si recava a lavoro e così via.
Lo stesso è a dirsi per l'inquadramento superiore. Preme sottolineare anche qui il difetto di allegazione. Le allegazioni di parte ricorrente relative all'attività
disimpegnate come aiuto-cuoca non valgono a fondare il diritto al superiore inquadramento. Si tratta di allegazioni carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato declaratoria che, tra l'altro, non viene nemmeno riportata. Sotto questo profilo la ricorrente, dopo aver elencato le attività svolte come aiuto-cuoca, si è limitata a chiedere le correlate differenze retributive senza tuttavia - in concreto -
operare alcun confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato;
né, in alcun modo, vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto (livello 7), ed in particolare per quale motivo l'attività lavorativa disimpegnata sia caratterizzante il superiore inquadramento rivendicato. Difetta, in sostanza, l'ineludibile raffronto critico - che sia dotato di concretezza e specificità - tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante a prospettare in astratto (tra l'altro, lo si ripete, senza neppure trascrivere la declaratoria contrattuale) lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia,
allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare, già in astratto, la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore profilo professionale per il quale rivendica differenze retributive. Rimane, in sostanza,
incomprensibile la ragione per cui l'attività dedotta in ricorso esuli da quelle proprie del lavoratore inquadrato nel livello 7 e debba, invece, essere considerata - come ritiene la ricorrente - esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato nel superiore livello 6. Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., n.
8025/2003) per cui "Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli
elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare
esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica,
raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto". La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che "[…] in breve non basta dire: questi sono i compiti,
questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi
rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per
responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività
corrispondente al modello contrattuale invocato […]". Nel caso di specie, come anticipato, le carenze assertive riguardano, appunto, l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate. Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto - che sia dotato di concretezza e specificità -
tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata raffronto che - ed è bene sottolineare tale punto - a fortiori, a maggior ragione s'imponeva nel caso di specie atteso che nel livello di appartenenza 7 già è
ricompreso personale impegnato in cucina. Tra tutti i testi escussi, poi, solo la
, chef del ristorante, accenna a un'attività della come sua aiutante Pt_2 Pt_1
tra l'altro del tutto secondaria rispetto a quella di lavapiatti. Tutti gli altri,
compreso il figlio, riferiscono il suo solo impiego come lavapiatti.
Parte ricorrente ha però provato, pur nel solo ambito del predetto livello 7° e pur soltanto in parte, il più ampio orario invocato a dispetto del solo part-time
al 25% per il quale risultava formalizzata. Segnatamente, coordinando le varie testimonianze raccolte, è emerso che questa abbia lavorato dal martedì alla domenica dalle 18:00 fino a mezzanotte o al più in caso di maggiore affluenza fino all'1:00. Si tenga conto, inoltre, che era l'unica lavapiatti. Può, quindi,
ragionevolmente ritenersi che abbia osservato un orario pieno. La ricorrente ha diritto, pertanto, alle correlate differenze retributive per il predetto maggior orario effettivamente osservato che non si estende, in ogni caso, allo straordinario pure egualmente invocato. Il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore,
attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario,
ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Sennonchè, se si tiene presente che l'inquadramento corretto della è il Pt_1
7°, che per tale livello le tabelle retributive allegate al CCNL di categoria prevedevano per l'anno qui in rilievo (il 2022) la paga giornaliera lorda di 49,62
€, che la stessa ammette di aver già ricevuto 40,00 € netti in contanti Pt_1
al giorno, può anche qui ragionevolmente ritenersi che la abbia già Pt_1
ricevuto tutto quanto spettantele a titolo di retribuzione per l'orario normale di lavoro.
Non avendone la ditta resistente provatone il pagamento alla spetta, Pt_1
allora, a finale soltanto il rateo di 13° e il tfr. Per il primo, tenuto conto che il rapporto di lavoro è durato poco più di un mese (dall'8.7.2022 al 16.8.2022)
può farsi riferimento alla retribuzione mensile lorda prevista per il 7° livello (1.290,34 €) e dividerla per 12 pervenendosi così all'importo di 107,50 €. Per il secondo, ai 1.240,00 € che la riconosce di aver già ricevuto devono Pt_1
aggiungersi i predetti 107,50 € ancora da ricevere e dividere il tutto per 13,5
pervenendosi così all'importo di 100,00 €.
Passando al vaglio della domanda risarcitoria, avanzata, per l'invero, sia da parte ricorrente che, in via riconvenzionale, da parte resistente, per appurare a chi e se vada riconosciuta occorre anzitutto rilevare come sia effettivamente terminato il rapporto di lavoro, se per licenziamento imposto dal datore di lavoro
(questa è la tesi della ricorrente) o per volontarie dimissioni della lavoratrice
(questa è la tesi della resistente).
Orbene, anzitutto non è dato comprendere come la possa aver CP_1
comunicato a suo tempo agli enti competenti d'aver licenziato per giusta causa la il 16.8.2022 (si veda il Mod. C2/storico allegato al ricorso. E invero, i Pt_1
dati contenuti nel modello sono ricavati dalle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro effettuano per le variazioni del rapporto di lavoro - avviamento,
cessazione, proroga, trasformazione - e il Centro per l'impiego raccoglie queste comunicazioni e le elabora per creare il C2 storico, che riassume il percorso lavorativo di una persona) e oggi sostenere, invece, che sia stata questa a dimettersi. Vi è una contraddizione insoluta e insolubile.
In ogni caso, più credibile rispetto alla (direttamente coinvolta nella Per_1
vicenda e madre del titolare) e più precisa rispetto al a tratti generico Pt_3
e dimentico) è la che ha riferito come sia stata la a cacciar via Pt_2 Per_1 dal ristorante la e a costringerla a chiamarla a telefono per dirle che Pt_1
non c'era più bisogno che ritornasse a lavoro in quanto ormai licenziata.
Tanto acclarato ed esclusa, pertanto, la condizione primaria per accogliere la pretesa risarcitoria di parte resistente, ossia un recesso da parte della ricorrente, va detto, però, che anche la domanda risarcitoria della ricorrente per recesso anticipato non può essere accolta, anzi, prim'ancora è
inammissibile non avendo impugnato personalmente il licenziamento nel termine decadenziale di legge come correttamente eccepito da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva tempestivamente depositata.
Sul punto si osserva che l'art. 6 della l. n. 604/66 prevede che l'impugnativa del licenziamento debba essere proposta entro il termine di decadenza di 60
giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso datoriale. Quanto
alle modalità dell'impugnativa, la norma in questione precisa che sia sufficiente qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale,
diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Mentre, tuttavia, l'organizzazione sindacale viene ritenuta rappresentante ex lege, riguardo il regime dell'impugnazione dei licenziamenti, e può pertanto impugnare il licenziamento, anche attraverso un rappresentante sprovvisto di procura e senza necessità di una ratifica del lavoratore (Cass. n. 26514/2013), diverso è
il discorso nell'ipotesi in cui l'impugnazione non provenga dal sindacato ma risulti sottoscritta in proprio dall'attuale difensore. Seguendo il più recente indirizzo della Suprema Corte (Cassazione civile sez.
lav., 13/04/2021, n. 9650 richiamata dalla stessa ricorrente nelle note di trattazione scritta per la prima udienza) l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6,
comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato.
In tal caso, anche se il datore di lavoro, prima del giudizio, non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c., potrà però contestare l'idoneità
dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore e sarà onere, a questo punto, poi, del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procura scritta (cfr.
Cass. n. 16416/19 cit.), che può essere fornita con ogni mezzo (Cass. n.
7866/12 cit.; Cass. n. 3634/17 cit.). E tanto non è stato fatto da parte ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della causa (pari all'importo alla fine riconosciuto - 207,50 € - e non di certo a quello ben maggiore chiesto - 8.134,35 € -, facendo riferimento, quindi, allo scaglione tariffario fino a 1.100,00 € e non a quello superiore compreso tra 1.101,00 € e 5.200,00 €. E invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, "Il valore della controversia al fine del
rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato in
armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli
onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata... - sulla
base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice
nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di
accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il
contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la
riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento
intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta
in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà
conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera
domanda. Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione
resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo
sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte
impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum
in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione" - Cass. Sez. U, Sentenza
n. 19014 del 11/09/2007 -).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2115 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti della ditta Parte_1 RT
, in persona dell'omonimo titolare, così provvede:
[...]
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore della della somma RT Pt_1
complessiva di 207,50 € a titolo di rateo 13° e tfr oltre accessori di legge;
2) dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) condanna la al pagamento in favore Controparte_2
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 641,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 16.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 16.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2115 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Santese Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Fiorignano
n. 5;
- RICORRENTE -
E
, in persona dell'omonimo titolare, RT
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetana Mastroberardino presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Mercanti n. 27;
- RESISTENTE -
OGGETTO: spettanze retributive e risarcimento del danno. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 - sul presupposto di aver Parte_1
lavorato fino al 16.8.2022 alle dipendenze della Controparte_2
gestente l'omonimo ristorante a Salerno formalmente in forza di un
[...]
contratto a termine part-time di 10 ore settimanali soltanto a partire dall'8.7.2022 e con inquadramento al 7° livello come lavapiatti ma di fatto anche prima sin dal 10.5.2022 senza regolarizzazione osservando sistematicamente un ben più ampio orario (oltre lo stesso full-time
comprensivo, quindi, di straordinario) e con mansioni piuttosto di aiuto cuoca inquadrabili al superiore livello 6° del CCNL di categoria (CCNL Turismo
Confcommercio) - lamentando di aver ricevuto nel corso del rapporto soltanto
40,00 € al giorno in contanti chiedeva la condanna dell'ormai ex datore di lavoro al pagamento in suo favore delle correlate differenze retributive
(compreso il tfr asseritamente non corrisposto al termine del rapporto).
Sosteneva, inoltre, che la sera del 16.8.2022 la madre del titolare,
[...]
, l'avrebbe cacciata in malo modo dal locale e l'avrebbe fatta Per_1
chiamare per telefono dalla cuoca, , per avvertirla di non tornare Parte_2
più a lavoro. Lamentando l'illegittimità di detto licenziamento intimato oralmente e in violazione dell'articolo 7 legge numero 300 del 1970 senza la mancata preventiva contestazione dell'addebito, chiedeva, quindi, altresì la condanna dell'ormai ex datore di lavoro al risarcimento in suo favore del danno subito a causa del predetto illegittimo recesso costituito dalle retribuzioni non percepite durante il residuo periodo mancante fino alla scadenza naturale del contratto di lavoro.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta negando di aver avuto alle sue dipendenze la RT
prima della sua formale assunzione e di averla impiegata per mansioni Pt_1
e orario più impegnativi rispetto a quelli d'inquadramento e sostenendo, quanto alla cessazione del rapporto, che sarebbe stata piuttosto la a lasciare Pt_1
il ristorante la sera del 16.8.2022 a seguito di un richiamo della madre del titolare per l'accensione d'una sigaretta in cucina. Chiedeva, quindi, il rigetto in
toto del ricorso. Anzi, sostenendo che con la condotta tenuta nell'inveire davanti ai clienti a fronte del richiamo per la sigaretta accesa e nel non far più
rientro a lavoro nei giorni successivi la ricorrente le avrebbe creato un danno all'immagine e all'organizzazione del lavoro nel ristorante, chiedeva, a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna di questa al risarcimento in suo favore dei predetti danni.
Rinviata la prima udienza per effetto della spiegata domanda riconvenzionale e tentata invano la conciliazione, in via istruttoria venivano escussi vari testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è soltanto in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che si vengono a illustrare.
Quanto alle differenze retributive invocate, s'impone d'accertare anzitutto se anche nel periodo invocato anteriore alla formale assunzione con contratto di lavoro (10.5.2022-7.7.2022) la abbia espletato la sua attività lavorativa Pt_1
sotto il rigido e severo vincolo della subordinazione.
Parte resistente contesta in radice, ex ante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per detto periodo. Segnatamente la ditta resistente sostiene che in tale arco temporale il locale sarebbe stato chiuso e che la ricorrente vi abbia al più fatto le pulizie in vista dell'apertura ma in maniera del tutto occasionale, senza vincoli di orario né di subordinazione per non più di 4/5 ore complessive per l'intero periodo.
Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato anche durante tale periodo come allegato da parte ricorrente. Appare evidente, infatti, che laddove fosse escluso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ogni pretesa relativa a tale periodo sarebbe infondata.
Orbene, la non ha assolto a tale prioritario onere probatorio su di essa Pt_1
gravante in base alla regola generale affirmanti incumbit probatio.
E invero, già dalla lettura del ricorso e, quindi, in punto di allegazione in sede di ricorso, difettano quegli elementi che avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in relazione alla vicenda di specie anche nel periodo invocato. Nulla è stato puntualmente allegato in ricorso dalla per quanto concerne l'attività resa, non avendo, neppure Pt_1
sommariamente indicato quale direzione e controllo avrebbe operato la CP_2
resistente in merito alla prestazione effettuata (per l'invero, in ricorso si accenna soltanto genericamente a non meglio precisate direttive impartite anche durante tale periodo da , madre del titolare, senza Persona_1
null'altro aggiungere). Gli scarni elementi rinvenibili dalla prova testimoniale
(per il periodo qui in esame limitata, tra l'altro, sostanzialmente alla deposizione del figlio della ricorrente) e dai messaggi WhatsApp allegati al ricorso non permettono poi di riscontrare se la fosse tenuta in questo periodo a Pt_1
giustificare eventuali assenze, fosse tenuta a osservare un orario fisso atteso oltretutto la frequente chiusura del locale, continuasse a percepire una retribuzione fissa giornaliera anche quando non si recava a lavoro e così via.
Lo stesso è a dirsi per l'inquadramento superiore. Preme sottolineare anche qui il difetto di allegazione. Le allegazioni di parte ricorrente relative all'attività
disimpegnate come aiuto-cuoca non valgono a fondare il diritto al superiore inquadramento. Si tratta di allegazioni carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato declaratoria che, tra l'altro, non viene nemmeno riportata. Sotto questo profilo la ricorrente, dopo aver elencato le attività svolte come aiuto-cuoca, si è limitata a chiedere le correlate differenze retributive senza tuttavia - in concreto -
operare alcun confronto comparativo tra le mansioni e il contenuto della declaratoria del profilo rivendicato;
né, in alcun modo, vengono dedotte le ragioni per cui le mansioni disimpegnate sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto (livello 7), ed in particolare per quale motivo l'attività lavorativa disimpegnata sia caratterizzante il superiore inquadramento rivendicato. Difetta, in sostanza, l'ineludibile raffronto critico - che sia dotato di concretezza e specificità - tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello rivendicato quali definite dalla normativa collettiva, limitandosi l'istante a prospettare in astratto (tra l'altro, lo si ripete, senza neppure trascrivere la declaratoria contrattuale) lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia,
allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare, già in astratto, la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore profilo professionale per il quale rivendica differenze retributive. Rimane, in sostanza,
incomprensibile la ragione per cui l'attività dedotta in ricorso esuli da quelle proprie del lavoratore inquadrato nel livello 7 e debba, invece, essere considerata - come ritiene la ricorrente - esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato nel superiore livello 6. Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., n.
8025/2003) per cui "Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli
elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare
esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica,
raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto". La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che "[…] in breve non basta dire: questi sono i compiti,
questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi
rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per
responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività
corrispondente al modello contrattuale invocato […]". Nel caso di specie, come anticipato, le carenze assertive riguardano, appunto, l'assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate. Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto - che sia dotato di concretezza e specificità -
tra le mansioni svolte e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata raffronto che - ed è bene sottolineare tale punto - a fortiori, a maggior ragione s'imponeva nel caso di specie atteso che nel livello di appartenenza 7 già è
ricompreso personale impegnato in cucina. Tra tutti i testi escussi, poi, solo la
, chef del ristorante, accenna a un'attività della come sua aiutante Pt_2 Pt_1
tra l'altro del tutto secondaria rispetto a quella di lavapiatti. Tutti gli altri,
compreso il figlio, riferiscono il suo solo impiego come lavapiatti.
Parte ricorrente ha però provato, pur nel solo ambito del predetto livello 7° e pur soltanto in parte, il più ampio orario invocato a dispetto del solo part-time
al 25% per il quale risultava formalizzata. Segnatamente, coordinando le varie testimonianze raccolte, è emerso che questa abbia lavorato dal martedì alla domenica dalle 18:00 fino a mezzanotte o al più in caso di maggiore affluenza fino all'1:00. Si tenga conto, inoltre, che era l'unica lavapiatti. Può, quindi,
ragionevolmente ritenersi che abbia osservato un orario pieno. La ricorrente ha diritto, pertanto, alle correlate differenze retributive per il predetto maggior orario effettivamente osservato che non si estende, in ogni caso, allo straordinario pure egualmente invocato. Il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa 'in eccedenza' rispetto all'orario normale;
la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore,
attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario,
ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Sennonchè, se si tiene presente che l'inquadramento corretto della è il Pt_1
7°, che per tale livello le tabelle retributive allegate al CCNL di categoria prevedevano per l'anno qui in rilievo (il 2022) la paga giornaliera lorda di 49,62
€, che la stessa ammette di aver già ricevuto 40,00 € netti in contanti Pt_1
al giorno, può anche qui ragionevolmente ritenersi che la abbia già Pt_1
ricevuto tutto quanto spettantele a titolo di retribuzione per l'orario normale di lavoro.
Non avendone la ditta resistente provatone il pagamento alla spetta, Pt_1
allora, a finale soltanto il rateo di 13° e il tfr. Per il primo, tenuto conto che il rapporto di lavoro è durato poco più di un mese (dall'8.7.2022 al 16.8.2022)
può farsi riferimento alla retribuzione mensile lorda prevista per il 7° livello (1.290,34 €) e dividerla per 12 pervenendosi così all'importo di 107,50 €. Per il secondo, ai 1.240,00 € che la riconosce di aver già ricevuto devono Pt_1
aggiungersi i predetti 107,50 € ancora da ricevere e dividere il tutto per 13,5
pervenendosi così all'importo di 100,00 €.
Passando al vaglio della domanda risarcitoria, avanzata, per l'invero, sia da parte ricorrente che, in via riconvenzionale, da parte resistente, per appurare a chi e se vada riconosciuta occorre anzitutto rilevare come sia effettivamente terminato il rapporto di lavoro, se per licenziamento imposto dal datore di lavoro
(questa è la tesi della ricorrente) o per volontarie dimissioni della lavoratrice
(questa è la tesi della resistente).
Orbene, anzitutto non è dato comprendere come la possa aver CP_1
comunicato a suo tempo agli enti competenti d'aver licenziato per giusta causa la il 16.8.2022 (si veda il Mod. C2/storico allegato al ricorso. E invero, i Pt_1
dati contenuti nel modello sono ricavati dalle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro effettuano per le variazioni del rapporto di lavoro - avviamento,
cessazione, proroga, trasformazione - e il Centro per l'impiego raccoglie queste comunicazioni e le elabora per creare il C2 storico, che riassume il percorso lavorativo di una persona) e oggi sostenere, invece, che sia stata questa a dimettersi. Vi è una contraddizione insoluta e insolubile.
In ogni caso, più credibile rispetto alla (direttamente coinvolta nella Per_1
vicenda e madre del titolare) e più precisa rispetto al a tratti generico Pt_3
e dimentico) è la che ha riferito come sia stata la a cacciar via Pt_2 Per_1 dal ristorante la e a costringerla a chiamarla a telefono per dirle che Pt_1
non c'era più bisogno che ritornasse a lavoro in quanto ormai licenziata.
Tanto acclarato ed esclusa, pertanto, la condizione primaria per accogliere la pretesa risarcitoria di parte resistente, ossia un recesso da parte della ricorrente, va detto, però, che anche la domanda risarcitoria della ricorrente per recesso anticipato non può essere accolta, anzi, prim'ancora è
inammissibile non avendo impugnato personalmente il licenziamento nel termine decadenziale di legge come correttamente eccepito da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva tempestivamente depositata.
Sul punto si osserva che l'art. 6 della l. n. 604/66 prevede che l'impugnativa del licenziamento debba essere proposta entro il termine di decadenza di 60
giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso datoriale. Quanto
alle modalità dell'impugnativa, la norma in questione precisa che sia sufficiente qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale,
diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Mentre, tuttavia, l'organizzazione sindacale viene ritenuta rappresentante ex lege, riguardo il regime dell'impugnazione dei licenziamenti, e può pertanto impugnare il licenziamento, anche attraverso un rappresentante sprovvisto di procura e senza necessità di una ratifica del lavoratore (Cass. n. 26514/2013), diverso è
il discorso nell'ipotesi in cui l'impugnazione non provenga dal sindacato ma risulti sottoscritta in proprio dall'attuale difensore. Seguendo il più recente indirizzo della Suprema Corte (Cassazione civile sez.
lav., 13/04/2021, n. 9650 richiamata dalla stessa ricorrente nelle note di trattazione scritta per la prima udienza) l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6,
comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato.
In tal caso, anche se il datore di lavoro, prima del giudizio, non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c., potrà però contestare l'idoneità
dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore e sarà onere, a questo punto, poi, del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procura scritta (cfr.
Cass. n. 16416/19 cit.), che può essere fornita con ogni mezzo (Cass. n.
7866/12 cit.; Cass. n. 3634/17 cit.). E tanto non è stato fatto da parte ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della causa (pari all'importo alla fine riconosciuto - 207,50 € - e non di certo a quello ben maggiore chiesto - 8.134,35 € -, facendo riferimento, quindi, allo scaglione tariffario fino a 1.100,00 € e non a quello superiore compreso tra 1.101,00 € e 5.200,00 €. E invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, "Il valore della controversia al fine del
rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato in
armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli
onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata... - sulla
base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice
nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di
accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il
contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la
riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento
intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta
in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà
conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera
domanda. Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione
resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo
sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte
impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum
in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione" - Cass. Sez. U, Sentenza
n. 19014 del 11/09/2007 -).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2115 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti della ditta Parte_1 RT
, in persona dell'omonimo titolare, così provvede:
[...]
1) accoglie soltanto in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...]
al pagamento in favore della della somma RT Pt_1
complessiva di 207,50 € a titolo di rateo 13° e tfr oltre accessori di legge;
2) dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) condanna la al pagamento in favore Controparte_2
della delle spese di lite che liquida in complessivi € 641,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 16.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro