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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/12/2024, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 542 dell'11 dicembre 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 380 / 2022 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Giuseppina Vitiello;
Parte resistente
Oggetto: obbligo contributivo – responsabilità solidale.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ACCERTARE E DICHIARARE il credito dell' pari ad pari ad euro 78.037,56 per omesso Pt_1 versamento dei contributi previdenziali da parte della a beneficio dei propri dipendenti ed evasione Parte_2 contributiva;
E CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE la quale obbligato in solido con la Controparte_1
, al pagamento in favore dell' della somma di euro 78.037,56 od a quella ritenuta di giustizia Parte_2 Pt_1 oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
1 Resistente: a) nel merito: respingere ogni avversa pretesa, per quanto esposto nella parte motiva del presente atto e Controparte_ dichiarare che nulla è dovuto da a b) sempre nel merito, in ipotesi, alla luce delle eccezioni sollevate, Pt_1 Controparte_ provvedere alla rideterminazione degli importi che risultassero effettivamente dovuti da a c) in ogni Pt_1 caso, condannare l' al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ricorre al fine di ottenere la condanna della società al pagamento della Pt_1 Controparte_1 somma di 78.937,56 euro, quale obbligata solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per le evasioni contributive emerse dall'accertamento svolto nei confronti della e meglio Parte_2 specificate nel verbale ITL del 17.12.2021. In estrema sintesi, risultano essere calcolati maggior contributi per il personale trovato intento al lavoro nonostante fosse addirittura privo di permesso di soggiorno (applicando la presunzione di durata di tre mesi prevista dall'art. 3 d.lgs. 109/2012), per il maggior orario di lavoro svolto da alcuni dipendenti assunti con contratto part time o full time, nonché per i contributi denunciati e non pagati.
L'istituto previdenziale sostiene la solidarietà sulla scorta dei servizi di confezionamento di capi svolti dalla confezione in regime di monocommittenza per la resistente nei mesi 11/2018 – 06/2020,
8/2020 e dall'11/2020 al 3/2021.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società al fine di Controparte_1 ottenere il rigetto della domanda. Contesta l'idoneità della documentazione a provare la sussistenza di un rapporto commerciale con la società, nonché la riconducibilità dell'eventuale rapporto all'appalto, piuttosto che ad altre figure contrattuali. Sottolinea le dichiarazioni dei lavoratori “in nero” in punto di decorrenza dell'attività lavorativa, rispetto al regime presuntivo operato dagli ispettori. Contesta
l'idoneità probatoria delle denunce contributive e chiede espungersi le pretese per i mesi di febbraio, marzo 2019 e aprile 2020 in assenza di fatture che comprovino l'esistenza di un rapporto tra le parti.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
Deve ritenersi fondata la maggior parte della ricostruzione e, pertanto, legittimamente Pt_1
l'istituto può recuperare dalla resistente, quale solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, i contributi evasi dalla società . Parte_2
È del tutto provata, in primo luogo, la sussistenza dell'obbligazione principale, nei limiti di seguito esposti.
2 Dalla lettura dei documenti offerti dalla ricorrente, emerge difatti che nel corso di un accertamento interforze, avvenuto il 10.6.2021, risultano essere stati trovati, intenti a lavoro, numerosi lavoratori privi di permesso di soggiorno, poi successivamente identificati.
Nel corso dell'accesso, inoltre, risultano essere state raccolte alcune dichiarazioni dei lavoratori, tra cui la sig.ra , dipendente della società dal febbraio 2020, la quale ha dichiarato di aver Per_1 svolto un orario di lavoro dalle 9 alle 21 con due ore di pausa pranzo ed il sig. (che ha Per_2 reso identiche dichiarazioni). L'arco temporale della giornata lavorativa dalle 9 alle 21 risulta anche confermata dal dipendente irregolare che ha dichiarato di lavorare da quattro giorni Parte_3 presso la ditta e che l'orario da osservare era dalle 9 alle 21 e da (che ha dichiarato di Per_3 osservare l'orario 9-21 con tre pause di mezz'ora per mangiare).
Si tratta di dichiarazioni univoche, che non necessitano, pertanto, di un approfondimento con un'istruttoria, potenzialmente anche difficile alla luce dello stato di irregolarità di molti dei dipendenti sul territorio nazionale.
Come noto, difatti, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza”,
e che tali dichiarazioni possano bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge. Dunque, il giudicante ha piena facoltà di considerare il materiale raccolto nella fase amministrativa come prova sufficiente delle circostanze riferite al Pubblico
Ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino le risultanze ispettive, nonchè di disattendere il contenuto delle dichiarazioni solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass., n. 9632 del 2016 e successive conformi tra cui, in materia,
Cass., n. 4182 del 2021; Cass., n. 26708 del 2023).
A fronte di tale principio, la giurisprudenza maggioritaria, del tutto condivisibilmente, attribuisce alle dichiarazioni assunte all'atto dell'accesso ispettivo, poiché rese nell'immediatezza dei fatti e sostanzialmente prive di condizionamenti, un'efficacia probatoria diversa e maggiore rispetto alle ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso soggetto in momenti successivi all'accesso. Ciò evidentemente implica che la c.d. "ritrattazione", ovvero la smentita successiva, delle dichiarazioni, venga considerata, in assenza di elementi idonei a giustificare razionalmente la discrasia, meno veritiera e credibile rispetto alla prima dichiarazione rilasciata agli ispettori, resa senza contatti preventivi con il datore di lavoro e nell'immediatezza degli accertamenti presso il luogo di lavoro.
3 Nel caso di specie, l'evidente spontaneità del contesto, alla luce della raccolta delle dichiarazioni contemporaneamente all'accesso, depone certamente, stante l'univocità del dato, per la veridicità delle dichiarazioni in punto di orario di lavoro imposto ai dipendenti dell'impresa e, pertanto, la maggior contribuzione calcolata risulta essere del tutto legittima.
Tuttavia, proprio per la intrinseca ed estrinseca attendibilità da attribuirsi alle dichiarazioni, le stesse non possono essere solipsisticamente assunte quali veritiere unicamente con riferimento all'orario di lavoro osservato. In assenza di elementi che, difatti, depongano per una criticità delle dichiarazioni in proposito, quanto affermato dai lavoratori in punto di decorrenza del rapporto di lavoro deve essere assunto come idoneo a superare la presunzione applicata dagli ispettori.
Questo anche alla luce del dato letterale della disposizione evocata al riguardo (art. 3 d.lgs. 109 del
2012), per cui “nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore”
(grassetto inserito).
In altri termini, le dichiarazioni dei lavoratori (unici elementi di prova su cui risulta ricostruita la modalità operativa dell'impresa in punto di orario di lavoro ad opera degli ispettori) hanno, in assenza di elementi di segno diverso, piena idoneità anche con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti del rapporto instaurato con la confezione, ivi compresa la sua decorrenza.
Parimenti sussistente è anche l'obbligazione principale fondata sulla quantificazione delle contribuzioni oggetto di denuncia mediante flussi Uniemens. Si tratta di flussi di informazioni in cui il datore di lavoro dichiara, in riferimento ad ogni singolo lavoratore, il periodo di occupazione e le retribuzioni versate nell'anno precedente. Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo (tanto è vero che ne
è riconosciuta l'attitudine ad interrompere la prescrizione: cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e successive conformi, tra cui Cass., n. 30526 del 2024; si veda, per tutti, Cass., n. 29737 del 2022: “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell sono formate Pt_1
4 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente”).
Sussistono, inoltre, provati gli elementi idonei a coinvolgere l'odierna convenuta nella posizione debitoria ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276 del 2003.
In generale, difatti, occorre premettere che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (sul punto si veda anche Corte Costituzionale n.
254 del 2017 che, riconoscendo incostituzionale l'esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, di fatto attesta la meritevolezza costituzionale dell'impianto solidaristico in tema d'appalto formulato dall'art. 29 citato (si veda, inoltre, in proposito quanto affermato dal
Parlamento Europeo nella risoluzione dell'11 luglio 2007, che sottolinea“l'esigenza di disciplinare la responsabilità congiunta e solidale dei contraenti generali o principali per far fronte ad abusi a livello di subappalto o esternalizzazione di lavoratori e creare un mercato trasparente e competitivo per tutte le imprese, basato su condizioni uniformi per quanto riguarda il rispetto delle norme giuslavoristiche e delle condizioni di lavoro;
chiede in particolare alla Commissione e agli Stati membri di stabilire chiaramente a chi debba incombere la responsabilità, all'interno di una catena di subcontraenti, di rispettare le norme di diritto del lavoro e di versare le retribuzioni, i contributi sociali e le imposte” (punto 62)).
Preliminarmente, si ritiene che la sussistenza di un legame commerciale tra le due società sia stata provato da L'istituto ha, difatti, prodotto in atti le fatture (in cui peraltro la società è individuata Pt_1 come “cessionario /committente”) per il periodo in cui è causa ed i registri IVA relativi all'anno 2018 in cui risultano “fatture di vendita” nei confronti della Si tratta di documentazione Controparte_1 contabile non sconfessata da elementi di segno contrario, neppure provenienti dalla stessa resistente che, di converso, non ha offerto della documentazione aziendale contrastante con le numerose mensilità registrate in cui la confezione avrebbe lavorato (peraltro esclusivamente) per la Pt_2 resistente.
Neppure risulta persuasiva la contestazione in punto di ricomprensione di alcune mensilità
(febbraio – marzo 2019 e aprile 2020) pur in assenza di fatture commerciali, dal momento che, come dato vedere dall'analisi dei rapporti, la confezione ha di fatto lavorato esclusivamente per la resistente per un lungo periodo temporale (dal novembre 2018 al giugno 2020), in assenza di ulteriori committenze. Ne deriva, pertanto, che al di là o meno della tempistica della fatturazione, non vi sono
5 elementi per ritenere che la società abbia lavorato per altri, né gli stessi vengono offerti nel giudizio
(ad esempio, attraverso un'analisi incrociata della documentazione della . Controparte_1
Non vi sono quindi elementi persuasivi che consentano di escludere dal rapporto tra le due società le mensilità in questione e, di converso, risulta del tutto provata, per il periodo rivendicato da l'inerenza delle prestazioni al rapporto in essere tra e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 unica committente (peraltro per un ampio lasso temporale).
Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, i rapporti tra le due società non risultano essere stati regolati per scritto e pertanto la loro volontà non ha trovato una esplicitazione contrattuale, elemento non ostativo alla configurabilità dell'appalto in quanto, secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia.
Di contro, elementi in senso positivo in ordine alla configurabilità di una fattispecie riconducibile all'appalto si traggono dall'esame delle visure camerali e dagli accertamenti contenuti nel verbale ispettivo, in cui entrambe le società hanno, quale oggetto principale, il confezionamento (si vedano le visure camerali prodotte da in cui la conf. ha come oggetto il “confezionamento di capi di Pt_1 Pt_2 abbigliamento conto terzi” e la società la “confezione di abbigliamento ed accessori”). Controparte_1
Inoltre, i volumi di produzione svolti dalla confezione nei confronti della società non CP_1 si attestano su un carattere puramente artigianale o irrisorio, avendo ad oggetto migliaia di capi di abbigliamento. Tale considerazione non rende plausibile una diversa prospettazione atta a plasmare l'attività dell'impresa in dimensioni talmente modeste da rendere configurabile una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c..
Il caso di specie, pertanto, risente necessariamente della vis espansiva dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, per come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con riguardo alla subfornitura, proprio per l'importanza della produzione e per l'omogeneità di attività con l'obbligata principale (che, di fatto, ha esternalizzato una parte dell'attività di confezionamento, propria attività principale, alla confezione ), di modo che l'attività lavorativa della confezione risulta diretta, Pt_2 analogamente all'appalto, alla soddisfazione degli interessi produttivi-organizzativi dell'odierna convenuta.
La contestazione della quantificazione operata dagli ispettori risulta generica e più riferibile all'an della pretesa, piuttosto che al metodo di calcolo strictu sensu. Occorre tuttavia tener conto dei
6 precedenti rilievi per la decorrenza del rapporto di lavoro dei lavoratori in nero che abbiano offerto una versione diversa in sede di dichiarazioni.
La quantificazione è ricostruibile sulla scorta dei chiarimenti sui conteggi offerti da e della Pt_1 lettura del verbale in atti, dove, con riferimento al marzo 2021, è possibile distinguere, rispetto agli insoluti da Uniemens, che all'evidenza sono riferibili unicamente ai lavoratori regolarmente alle dipendenze dell'impresa sulla scorta delle dichiarazioni del datore di lavoro, la seconda voce, attinente alle ulteriori criticità emergenti in sede di verbale. Dalla seconda voce, pari ad €. 3.063,62, è quindi possibile detrarre la quantificazione delle differenze contributive relative ai lavoratori per i quali non può operare la presunzione (€. 535,45 secondo il dettaglio fornito dall'ispettorato), che comporta quindi una rideterminazione totale pari ad €. 75.509,39 (€. 78.037,56 - € 2.528,17).
Alla somma devono essere aggiunti interessi dal dì del dovuto al saldo.
Tenuto conto dell'esigua differenza della somma oggetto di condanna rispetto a quella richiesta
(neppure incidente sullo scaglione di riferimento nei parametri forensi), la società resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'istituto ricorrente, che quantifica come da dispositivo che segue tenuto conto del valore della causa e della non particolare difficoltà connessa alla trattazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la società al pagamento di €. Controparte_1
75.509,39, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 6.115,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, l'11 dicembre 2024 – il 10 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
7 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 380 / 2022 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Giuseppina Vitiello;
Parte resistente
Oggetto: obbligo contributivo – responsabilità solidale.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ACCERTARE E DICHIARARE il credito dell' pari ad pari ad euro 78.037,56 per omesso Pt_1 versamento dei contributi previdenziali da parte della a beneficio dei propri dipendenti ed evasione Parte_2 contributiva;
E CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE la quale obbligato in solido con la Controparte_1
, al pagamento in favore dell' della somma di euro 78.037,56 od a quella ritenuta di giustizia Parte_2 Pt_1 oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
1 Resistente: a) nel merito: respingere ogni avversa pretesa, per quanto esposto nella parte motiva del presente atto e Controparte_ dichiarare che nulla è dovuto da a b) sempre nel merito, in ipotesi, alla luce delle eccezioni sollevate, Pt_1 Controparte_ provvedere alla rideterminazione degli importi che risultassero effettivamente dovuti da a c) in ogni Pt_1 caso, condannare l' al pagamento delle spese ed onorari di giudizio. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ricorre al fine di ottenere la condanna della società al pagamento della Pt_1 Controparte_1 somma di 78.937,56 euro, quale obbligata solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per le evasioni contributive emerse dall'accertamento svolto nei confronti della e meglio Parte_2 specificate nel verbale ITL del 17.12.2021. In estrema sintesi, risultano essere calcolati maggior contributi per il personale trovato intento al lavoro nonostante fosse addirittura privo di permesso di soggiorno (applicando la presunzione di durata di tre mesi prevista dall'art. 3 d.lgs. 109/2012), per il maggior orario di lavoro svolto da alcuni dipendenti assunti con contratto part time o full time, nonché per i contributi denunciati e non pagati.
L'istituto previdenziale sostiene la solidarietà sulla scorta dei servizi di confezionamento di capi svolti dalla confezione in regime di monocommittenza per la resistente nei mesi 11/2018 – 06/2020,
8/2020 e dall'11/2020 al 3/2021.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la società al fine di Controparte_1 ottenere il rigetto della domanda. Contesta l'idoneità della documentazione a provare la sussistenza di un rapporto commerciale con la società, nonché la riconducibilità dell'eventuale rapporto all'appalto, piuttosto che ad altre figure contrattuali. Sottolinea le dichiarazioni dei lavoratori “in nero” in punto di decorrenza dell'attività lavorativa, rispetto al regime presuntivo operato dagli ispettori. Contesta
l'idoneità probatoria delle denunce contributive e chiede espungersi le pretese per i mesi di febbraio, marzo 2019 e aprile 2020 in assenza di fatture che comprovino l'esistenza di un rapporto tra le parti.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
Deve ritenersi fondata la maggior parte della ricostruzione e, pertanto, legittimamente Pt_1
l'istituto può recuperare dalla resistente, quale solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, i contributi evasi dalla società . Parte_2
È del tutto provata, in primo luogo, la sussistenza dell'obbligazione principale, nei limiti di seguito esposti.
2 Dalla lettura dei documenti offerti dalla ricorrente, emerge difatti che nel corso di un accertamento interforze, avvenuto il 10.6.2021, risultano essere stati trovati, intenti a lavoro, numerosi lavoratori privi di permesso di soggiorno, poi successivamente identificati.
Nel corso dell'accesso, inoltre, risultano essere state raccolte alcune dichiarazioni dei lavoratori, tra cui la sig.ra , dipendente della società dal febbraio 2020, la quale ha dichiarato di aver Per_1 svolto un orario di lavoro dalle 9 alle 21 con due ore di pausa pranzo ed il sig. (che ha Per_2 reso identiche dichiarazioni). L'arco temporale della giornata lavorativa dalle 9 alle 21 risulta anche confermata dal dipendente irregolare che ha dichiarato di lavorare da quattro giorni Parte_3 presso la ditta e che l'orario da osservare era dalle 9 alle 21 e da (che ha dichiarato di Per_3 osservare l'orario 9-21 con tre pause di mezz'ora per mangiare).
Si tratta di dichiarazioni univoche, che non necessitano, pertanto, di un approfondimento con un'istruttoria, potenzialmente anche difficile alla luce dello stato di irregolarità di molti dei dipendenti sul territorio nazionale.
Come noto, difatti, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza”,
e che tali dichiarazioni possano bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge. Dunque, il giudicante ha piena facoltà di considerare il materiale raccolto nella fase amministrativa come prova sufficiente delle circostanze riferite al Pubblico
Ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino le risultanze ispettive, nonchè di disattendere il contenuto delle dichiarazioni solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass., n. 9632 del 2016 e successive conformi tra cui, in materia,
Cass., n. 4182 del 2021; Cass., n. 26708 del 2023).
A fronte di tale principio, la giurisprudenza maggioritaria, del tutto condivisibilmente, attribuisce alle dichiarazioni assunte all'atto dell'accesso ispettivo, poiché rese nell'immediatezza dei fatti e sostanzialmente prive di condizionamenti, un'efficacia probatoria diversa e maggiore rispetto alle ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso soggetto in momenti successivi all'accesso. Ciò evidentemente implica che la c.d. "ritrattazione", ovvero la smentita successiva, delle dichiarazioni, venga considerata, in assenza di elementi idonei a giustificare razionalmente la discrasia, meno veritiera e credibile rispetto alla prima dichiarazione rilasciata agli ispettori, resa senza contatti preventivi con il datore di lavoro e nell'immediatezza degli accertamenti presso il luogo di lavoro.
3 Nel caso di specie, l'evidente spontaneità del contesto, alla luce della raccolta delle dichiarazioni contemporaneamente all'accesso, depone certamente, stante l'univocità del dato, per la veridicità delle dichiarazioni in punto di orario di lavoro imposto ai dipendenti dell'impresa e, pertanto, la maggior contribuzione calcolata risulta essere del tutto legittima.
Tuttavia, proprio per la intrinseca ed estrinseca attendibilità da attribuirsi alle dichiarazioni, le stesse non possono essere solipsisticamente assunte quali veritiere unicamente con riferimento all'orario di lavoro osservato. In assenza di elementi che, difatti, depongano per una criticità delle dichiarazioni in proposito, quanto affermato dai lavoratori in punto di decorrenza del rapporto di lavoro deve essere assunto come idoneo a superare la presunzione applicata dagli ispettori.
Questo anche alla luce del dato letterale della disposizione evocata al riguardo (art. 3 d.lgs. 109 del
2012), per cui “nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore”
(grassetto inserito).
In altri termini, le dichiarazioni dei lavoratori (unici elementi di prova su cui risulta ricostruita la modalità operativa dell'impresa in punto di orario di lavoro ad opera degli ispettori) hanno, in assenza di elementi di segno diverso, piena idoneità anche con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti del rapporto instaurato con la confezione, ivi compresa la sua decorrenza.
Parimenti sussistente è anche l'obbligazione principale fondata sulla quantificazione delle contribuzioni oggetto di denuncia mediante flussi Uniemens. Si tratta di flussi di informazioni in cui il datore di lavoro dichiara, in riferimento ad ogni singolo lavoratore, il periodo di occupazione e le retribuzioni versate nell'anno precedente. Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo (tanto è vero che ne
è riconosciuta l'attitudine ad interrompere la prescrizione: cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e successive conformi, tra cui Cass., n. 30526 del 2024; si veda, per tutti, Cass., n. 29737 del 2022: “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell sono formate Pt_1
4 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente”).
Sussistono, inoltre, provati gli elementi idonei a coinvolgere l'odierna convenuta nella posizione debitoria ai sensi dell'art. 29 d.lgs 276 del 2003.
In generale, difatti, occorre premettere che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (sul punto si veda anche Corte Costituzionale n.
254 del 2017 che, riconoscendo incostituzionale l'esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, di fatto attesta la meritevolezza costituzionale dell'impianto solidaristico in tema d'appalto formulato dall'art. 29 citato (si veda, inoltre, in proposito quanto affermato dal
Parlamento Europeo nella risoluzione dell'11 luglio 2007, che sottolinea“l'esigenza di disciplinare la responsabilità congiunta e solidale dei contraenti generali o principali per far fronte ad abusi a livello di subappalto o esternalizzazione di lavoratori e creare un mercato trasparente e competitivo per tutte le imprese, basato su condizioni uniformi per quanto riguarda il rispetto delle norme giuslavoristiche e delle condizioni di lavoro;
chiede in particolare alla Commissione e agli Stati membri di stabilire chiaramente a chi debba incombere la responsabilità, all'interno di una catena di subcontraenti, di rispettare le norme di diritto del lavoro e di versare le retribuzioni, i contributi sociali e le imposte” (punto 62)).
Preliminarmente, si ritiene che la sussistenza di un legame commerciale tra le due società sia stata provato da L'istituto ha, difatti, prodotto in atti le fatture (in cui peraltro la società è individuata Pt_1 come “cessionario /committente”) per il periodo in cui è causa ed i registri IVA relativi all'anno 2018 in cui risultano “fatture di vendita” nei confronti della Si tratta di documentazione Controparte_1 contabile non sconfessata da elementi di segno contrario, neppure provenienti dalla stessa resistente che, di converso, non ha offerto della documentazione aziendale contrastante con le numerose mensilità registrate in cui la confezione avrebbe lavorato (peraltro esclusivamente) per la Pt_2 resistente.
Neppure risulta persuasiva la contestazione in punto di ricomprensione di alcune mensilità
(febbraio – marzo 2019 e aprile 2020) pur in assenza di fatture commerciali, dal momento che, come dato vedere dall'analisi dei rapporti, la confezione ha di fatto lavorato esclusivamente per la resistente per un lungo periodo temporale (dal novembre 2018 al giugno 2020), in assenza di ulteriori committenze. Ne deriva, pertanto, che al di là o meno della tempistica della fatturazione, non vi sono
5 elementi per ritenere che la società abbia lavorato per altri, né gli stessi vengono offerti nel giudizio
(ad esempio, attraverso un'analisi incrociata della documentazione della . Controparte_1
Non vi sono quindi elementi persuasivi che consentano di escludere dal rapporto tra le due società le mensilità in questione e, di converso, risulta del tutto provata, per il periodo rivendicato da l'inerenza delle prestazioni al rapporto in essere tra e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 unica committente (peraltro per un ampio lasso temporale).
Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, i rapporti tra le due società non risultano essere stati regolati per scritto e pertanto la loro volontà non ha trovato una esplicitazione contrattuale, elemento non ostativo alla configurabilità dell'appalto in quanto, secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia.
Di contro, elementi in senso positivo in ordine alla configurabilità di una fattispecie riconducibile all'appalto si traggono dall'esame delle visure camerali e dagli accertamenti contenuti nel verbale ispettivo, in cui entrambe le società hanno, quale oggetto principale, il confezionamento (si vedano le visure camerali prodotte da in cui la conf. ha come oggetto il “confezionamento di capi di Pt_1 Pt_2 abbigliamento conto terzi” e la società la “confezione di abbigliamento ed accessori”). Controparte_1
Inoltre, i volumi di produzione svolti dalla confezione nei confronti della società non CP_1 si attestano su un carattere puramente artigianale o irrisorio, avendo ad oggetto migliaia di capi di abbigliamento. Tale considerazione non rende plausibile una diversa prospettazione atta a plasmare l'attività dell'impresa in dimensioni talmente modeste da rendere configurabile una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c..
Il caso di specie, pertanto, risente necessariamente della vis espansiva dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, per come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con riguardo alla subfornitura, proprio per l'importanza della produzione e per l'omogeneità di attività con l'obbligata principale (che, di fatto, ha esternalizzato una parte dell'attività di confezionamento, propria attività principale, alla confezione ), di modo che l'attività lavorativa della confezione risulta diretta, Pt_2 analogamente all'appalto, alla soddisfazione degli interessi produttivi-organizzativi dell'odierna convenuta.
La contestazione della quantificazione operata dagli ispettori risulta generica e più riferibile all'an della pretesa, piuttosto che al metodo di calcolo strictu sensu. Occorre tuttavia tener conto dei
6 precedenti rilievi per la decorrenza del rapporto di lavoro dei lavoratori in nero che abbiano offerto una versione diversa in sede di dichiarazioni.
La quantificazione è ricostruibile sulla scorta dei chiarimenti sui conteggi offerti da e della Pt_1 lettura del verbale in atti, dove, con riferimento al marzo 2021, è possibile distinguere, rispetto agli insoluti da Uniemens, che all'evidenza sono riferibili unicamente ai lavoratori regolarmente alle dipendenze dell'impresa sulla scorta delle dichiarazioni del datore di lavoro, la seconda voce, attinente alle ulteriori criticità emergenti in sede di verbale. Dalla seconda voce, pari ad €. 3.063,62, è quindi possibile detrarre la quantificazione delle differenze contributive relative ai lavoratori per i quali non può operare la presunzione (€. 535,45 secondo il dettaglio fornito dall'ispettorato), che comporta quindi una rideterminazione totale pari ad €. 75.509,39 (€. 78.037,56 - € 2.528,17).
Alla somma devono essere aggiunti interessi dal dì del dovuto al saldo.
Tenuto conto dell'esigua differenza della somma oggetto di condanna rispetto a quella richiesta
(neppure incidente sullo scaglione di riferimento nei parametri forensi), la società resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'istituto ricorrente, che quantifica come da dispositivo che segue tenuto conto del valore della causa e della non particolare difficoltà connessa alla trattazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la società al pagamento di €. Controparte_1
75.509,39, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 6.115,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, l'11 dicembre 2024 – il 10 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
7 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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