Art. 8. Definizione delle cause per conciliazione.
Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.
L'onorario globale non puo', in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.
Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.
L'onorario globale non puo', in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.