Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3433 del 2025, proposto da
GX Ji, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Lodi Pizzochero, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Biella, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’accertamento ex art. 117 c.p.a.
del silenzio serbato dalla Questura di Biella nel procedimento avviato su istanza della ricorrente (raccomandata postale del 16/05/2024 n. 055987693499), avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché, in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
E per la conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere mediante provvedimento espresso entro il termine che sarà fissato da Codesto Ecc.mo T.A.R., con nomina di Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AN ES RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 11/12/2025, GX Ji ha chiesto l’accertamento ex art. 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Biella sulla propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. 286/1998) nonché, in subordine, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 22 d.lgs. 286/1998);
Considerato che, nel corso dell’istruttoria amministrativa, la ricorrente ha rinunciato alla domanda ex art. 9 d.lgs. 286/1998 e ha insistito per il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi lavorativi (doc. 3 Ministero dell’Interno);
Rilevato che, a dispetto della difficile intelligibilità dell’ iter procedimentale, non vi sono elementi per ritenere che la rinuncia sottoscritta dalla ricorrente sia invalida o inefficace (o comunque viziata per errore motivo), vieppiù a fronte della conoscenza della lingua italiana che è sottesa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, co. 2- bis d.lgs. 286/1998);
Osservato che, nelle more di questo giudizio, l’Amministrazione ha accolto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (doc. 6 Ministero dell’Interno);
Considerato che, anche a trascurare la rinuncia sottoscritta dalla ricorrente, il provvedimento sopravvenuto implica il rigetto dell’istanza proposta da Ji in via principale, di talché non residua in capo alla ricorrente un interesse alla coltivazione della domanda di accertamento e condanna ex art. 117 c.p.a., ma – al più – un interesse all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento (che la stessa non ha rappresentato in atti né nel corso dell’udienza camerale);
Ritenuto tuttavia che, a fronte del contegno assunto dalla ricorrente nel corso dell’istruttoria amministrativa, il sopravvenuto rilascio del titolo di soggiorno ex art. 22 d.lgs. 286/1998 non possa che aver soddisfatto integralmente l’interesse dedotto in giudizio e determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti, di talché sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto altresì che l’obiettiva peculiarità della vicenda controversa giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AN ES RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ES RI | LE PE |
IL SEGRETARIO