Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 ;
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689 .
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689 .
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si vedano le note all'articolo 1.
a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 ;
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689 .
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689 .
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si vedano le note all'articolo 1.