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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N.6/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 08 gennaio
2024 da
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonino Francesco Della Sciucca, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
e dall'avv. Angelo Zambusi, C.F. , con C.F._3
domicilio digitale PEC
Email_2
con domicilio eletto in Mestre-Venezia, Corso del Popolo n.107/15 presso lo studio dell'avv. Gianluca Calzavara, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._4
1 Email_3
- appellante - contro
(già con Controparte_1 Controparte_2
socio unico, con sede legale in IA EN (TV), Via
Marocchesa n. 14, C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di
LU , P.IVA , rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Paolo Gnignati, C.F. con C.F._5
domicilio digitale PEC
Email_4
e dall'Avv. Pierantonio Basso, C.F. , con C.F._6
domicilio digitale PEC
Email_5
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.530/23 del Tribunale di Padova
– sezione Lavoro
In punto: rapporto di lavoro parasubordinato.
Causa trattata all'udienza del 08 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito:
I - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto del signor alla restituzione delle quote di rivalsa Pt_1
indebitamente versate e indebitamente trattenute per le agenzie di
CE ed Este e conseguentemente condannare Controparte_1
a versare all'appellante l'importo di euro 208.575,49 ovvero
[...]
quello diverso e anche superiore accertato in corso di causa - nel caso previa rideterminazione dell'importo della rivalsa -, oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dalla data dei singoli versamenti al saldo.
II - accertare e dichiarare il diritto del signor alla Pt_1
restituzione delle provvigioni stornate sulle polizze poliennali disdette dopo le modifiche dell'art. 1899 cod. civ. introdotte dalla L. 2 40/2007 e conseguentemente condannare al Controparte_1
pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 15.818,57,
o di quello diverso e anche superiore accertato in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dalla data dei singoli versamenti al saldo.
In ogni caso, con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi.
In via istruttoria... (vedasi pag.30 dell'appello)”
Conclusioni per parte appellata “in via Controparte_1
pregiudiziale
1) Per le ragioni indicate al paragrafo 1 della parte in diritto della memoria difensiva di costituzione ex art. 416 c.p.c. per
[...]
(ed espressamente riproposte nel presente atto), CP_1
dichiararsi la decadenza del ricorrente in primo grado (nonché in appello) da ogni azione relativa alla validità degli Parte_1
accordi aventi ad oggetto la rateizzazione mensile della rivalsa secondo un piano agevolato e la regolamentazione individuale degli storni provvigionali conseguenti a risoluzione anticipata dei contratti assicurativi in applicazione della legge 40/2007, di cui in atti, nonché di ogni azione di ripetizione conseguente, ai sensi dell'articolo 2113, comma 2, c.c, con ogni conseguenza in ordine al rigetto integrale del ricorso presentato in primo grado dal signor
(e delle domande dal medesimo riproposte con il Parte_1
ricorso d'appello) e con ogni conseguente statuizione in ordine alla sentenza n. 530/2023 del Tribunale di Padova - Sezione Lavoro
(Giudice del Lavoro Dott. Maurizio Pascali) pronunciata in data
22/11/2023 e notificata in data 07/12/2023; in via preliminare
2) Per le ragioni indicate al paragrafo 2 della parte in diritto della memoria difensiva di costituzione ex art. 416 c.p.c. per
[...]
(ed espressamente riproposte nel presente atto), CP_1
3 dichiararsi la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. (o in subordine) ai sensi dell'art. 2946 c.c., di ogni diritto reclamato dal ricorrente in primo grado (nonché in appello) signor per la Pt_1
restituzione degli storni provvigionali per la somma di EUR
15.818,57=, con ogni conseguenza in ordine al rigetto in parte qua del ricorso presentato dal signor del ricorso Parte_1
presentato in primo grado dal signor (e della Parte_1
domanda dal medesimo riproposta sul punto con il ricorso
d'appello) e con ogni conseguente statuizione in ordine alla sentenza n. 530/2023 del Tribunale di Padova - Sezione Lavoro
(Giudice del Lavoro Dott. Maurizio Pascali) pronunciata in data
22/11/2023 e notificata in data 07/12/2023;
Nel merito
3) Rigettarsi per le ragioni indicate ai paragrafi 3 e 4 della parte in diritto della memoria difensiva di costituzione ex art. 416 c.p.c. per nonché per le ragioni esposte nel preste atto, Controparte_1
tutti i motivi di impugnazione sollevati dal signor Parte_1
con il ricorso ex art. 434 cpc, e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla deve la al Sig. Controparte_3 Pt_1
per i titoli azionati in primo grado davanti al Giudice del
[...]
Lavoro del Tribunale di Padova e nel presente giudizio d'appello, con ogni conseguente statuizione in ordine al rigetto in parte qua del ricorso presentato in primo grado dal signor (e Parte_1
delle domande dal medesimo riproposte con il ricorso d'appello), in quanto infondato in fatto ed in diritto, e con conseguente integrale conferma della sentenza n. 530/2023 del Tribunale di Padova -
Sezione Lavoro (Giudice del Lavoro Dott. Maurizio Pascali) pronunciata in data 22/11/2023 e notificata in data 07/12/2023;
In ogni caso
4) Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio. 4 In via istruttoria ... (vedasi pag.41 della memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 8 gennaio 2024 Pt_1
ha impugnato la sentenza n.530/23 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Padova con la quale ha rigettato la propria domanda di decalaratoria del proprio diritto alla restituzione dele somme versate a titolo di rivalsa ex art.37 A.N.A. e delle provvigioni stornate sulle polizze poliennali disdettate dopo le modifiche dell'art. 1899 cod. civ. introdotte dalla legge n.40 del 2007 e conseguentemente condannare al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente degli importi di €.208.575,49 e di €.15.818,57 per i rispettivi titoli.
Con memoria depositata il 28 aprile 2025 si è costituita la
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) In fatto, per la comprensione delle questioni di causa, va premesso quanto dedotto dal signor con la propria difesa di Pt_1
primo grado.
A seguito di proposta della (società Controparte_4
successivamente incorporata dall'odierna appellata) il ricorrente accettava di assumere il mandato agenziale per le agenzie di Este e
CE con effetto dall' 1 marzo 2010.
Nell'assunto difensivo non era stata corrisposta alcuna indennità di risoluzione in relazione alla cessazione dell'incarico presso l'agenzia di CE al precedente agente, . Parte_2
Inoltre secondo il ricorrente nel determinare la rivalsa per ciascuna agenzia, con la propria comunicazione dell'1 aprile 2010 la
[...]
con cui aveva previsto il pagamento delle rate, CP_4
5 calcolato a norma dell'ANA, oltre a rimanere sospeso per i primi diciotto mesi dalla nomina, aveva anche previsto che l'ammontare della rivalsa venisse rideterminato in base al portafoglio residuo al termine del periodo di sospensione;
in ogni caso, però, la rivalsa così calcolata non avrebbe potuto essere inferiore al 60% (per Este)
o al 65% (per CE) di quella calcolata sul portafoglio esistente alla data della nomina.
Con l'ulteriore pattuizione del febbraio 2013, lamentava che la mensilizzazione derivante dall'accordo collettivo veniva distribuita su 162 rate mensili anziché 108 per Este, e 202 anziché 135 per
CE (rate il cui pagamento decorreva ovviamente dal diciannovesimo mese successivo alla stipulazione del contratto).
Lamentava, poi che non era dato sapere su quali basi e con quali criteri siano stati elaborati, nonostante le ripetute richieste di Pt_1
volte ad avere i dati per verificare i conteggi non sono state riscontrate.
Deduceva, quindi, che nell'arco dei diciotto mesi di sospensione del pagamento delle rivalse i portafogli delle due agenzie si erano ridotti
“drasticamente … per una serie di cause non imputabili al ricorrente”, dettagliando l'andamento dei portafogli.
Ciò premesso il ricorrente lamentava l'indebito esercizio nei propri confronti della rivalsa ex art. 37 ANA, tanto per l'agenzia di Este quanto per quella di CE.
Sotto un diverso ed autonomo profilo inerente al rapporto di agenzia il ricorrente aveva anche dedotto che con l'entrata in vigore della legge cosiddetta “Bersani”, la aveva imposto ai Controparte_4
propri agenti il parziale storno a suo favore delle provvigioni percepite in preconto all'atto della stipula di polizze pluriennali poi oggetto di recesso: per Este, l'accordo del 2 febbraio 2010 era stato sottoscritto dal precedente agente, Parte_2
6 2) Il giudice patavino ha rigettato la domanda sulla base dele seguenti considerazioni:
a) Il diritto di rivalsa è riconosciuto dall'art. 37 dell'Accordo
Nazionale Agenti all'impresa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi , come pure per le indennità dovute all'agente nei casi previsti dagli artt.8 e 8bis;
b) è pure riconosciuto all'impresa verso l'agente subentrante per la metà della somma aggiuntiva dovuta nel caso previsto dall'art.8 bis
3 comma;
c) risulta provato documentalmente che il diritto di rivalsa è stato concordato tra le parti unitamente alla stipula del contratto di agenzia nel 2010 per le sedi di Este e CE;
d) l ulla prevede circa eventuali circostanze estrinseche che CP_5
possano limitare o far venire meno tale diritto dell'impresa assicuratrice (nel caso di specie oscillazioni del mercato o sviamenti di clientela);
e) tali ultimi circostanze incidono sugli importi delle provvigioni, ma non sulla rivalsa che resta cristallizzata sulla base delle indennità versate dall'impresa al precedente agente;
f) l'eccezione di mancato versamento da parte della convenuta dell'indennità di risoluzione all'ex agente generale di Este, atteso l'onere di provare sulla parte che aveva formulato l'eccezione quale fatto impeditivo dell'esercizio della rivalsa, non era fondata in assenza di prova, essendo generico il capitolo di prova orale oltre a non essere supportata la circostanza da evidenze documentali;
g) la supposta riduzione di scontistica che avrebbe determinato di fatto una conseguente riduzione di portafoglio “costituivano circostanze estrinseche che restano a carico delle parti e non rilevanti”;
h) quanto agli storni provvigionali previsti dalll'art.9 A.N.A., il ricorrente aveva accettato l'accordo stipulato tra Controparte_4
7 ed il precedente agente all'atto della stipula del contratto Parte_2
di agenzia (2010) in materia di storni;
pertanto, essendo la normativa di cui al “decreto Bersani” già in vigore il ricorrente era consapevole della facoltà attribuita agli assicurati di recedere dal contratto di assicurazione e di potersi vedere ridotte le provvigioni sui contratti pluriennali;
i) le risultanze dell'ispezione interna effettuata dagli ispettori della compagnia di assicurazioni effettuata presso l'agenzia di CE non erano state contestate dal ricorrente, derivandone il recesso motivato da parte dalla convenuta;
l) il piano di rientro dal programma agevolato delle rate di rivalsa, a seguito del suddetto recesso, trova fondamento contrattuale nell'allegato di rivalsa 18.2.2013.
3) Appella la sentenza il signor sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
3.1) Col primo motivo deduce che la corresponsione all'agente cessato delle indennità connesse alla risoluzione del rapporto è elemento costitutivo del diritto della compagnia del diritto di rivalsa nei confronti dell'agente subentrante.
Posta la contestazione di tale elemento costitutivo in primo grado
(pagine 10 e segg. del ricorso) a fondamento della domanda di restituzione delle somme indebitamente versate/trattenute, lamenta che, giusta l'orientamento costante della giurisprudenza, l'onere della prova posto a carico del soggetto che agisce per ripetizione di somme indebitamente versate o trattenute può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 21512/2019), nel caso integrate dall'assenza di contestazione circa l'assunto in ordine alla carenza del fatto costitutivo del debito dell'agente subentrante.
Richiama anche altro orientamento di legittimità in tema di vicinanza della prova, tenuto conto della “asimmetria nella conoscenza del fatto e nella disponibilità del materiale probatorio”, prova del tutto agevole per la compagnia in ordine alla sussistenza 8 dei presupposti di fatto legittimanti la pretesa di pagamento della rivalsa, e all'opposto difficile da fornire quella di un fatto negativo da parte sua.
Sotto un concorrente profilo lamenta la mancata ammissione delle prove orali, segnatamente i capitoli 3 e 5, senza che l'assenza di evidenza documentali potesse incidere sull'ammissibilità della prova orale a mente della lata previsione dell'art.421 c.p.c..
3.2) Col secondo motivo l'appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui opera un'errata lettura della previsione dell'art.37 ANA, ritenendo che il diritto di rivalsa del preponente rimanga 'cristallizzato' “sulla base delle indennità versate dall'impresa al precedente agente”.
Individua nell'utilità che l'agente subentrante trae dal portafoglio ereditato dall'agente cessato la ragione fondante la rivalsa. Richiama sul punto altra giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9987 del 1991).
Sul piano ricostruttivo, in coerenza con tale assunto valorizza il tenore della lettera dell'1 aprile 2010 nella quale la Compagnia ammetteva che il calcolo della rivalsa dovesse essere effettuato sulla base del portafoglio esistente al termine del pattuito periodo di sospensione del pagamento di diciotto mesi, e quella del 18 febbraio
2013 nella quale era stato determinato l'importo della rivalsa, recante la previsione secondo cui “la compagnia dovesse valutare
'eventuali particolari situazioni' come la 'perdita di sottoreti/collaboratori non fisiologica' o la 'perdita di Clienti di rilevante importanza, o ancora la manutenzione e/o la riforma di portafogli.”.
In fatto rammenta la riduzione drastica dei due portafogli e produce in questa sede una propria relazione tecnica illustrativa di tale evoluzione degli stessi.
In ogni caso esclude che possa essere applicata l'ipotesi dell'art. 37, punto 3 dell e, ove operata dalla Compagnia, la previsione CP_5 9 sarebbe illegittima ed errata venendo addebitate “somme a titolo di rivalsa del tutto sovrabbondanti ed indebite quindi” (con rinvio alla relazione contabile prodotta in questo grado).
3.3) Col terzo motivo viene contestato il rilievo dato dal giudice al recesso operato dalla Compagnia al fine di giustificare il venir mendo del piano di rientro agevolato.
Sul tema osserva che il primo giudice ha trascurato di considerare che la dovesse valutare eventuali particolari situazioni CP_3
per mantenere l'agevolazione nei termini prima illustrati. Rammenta
l'esito del ricorso al collegio arbitrale da lui attivato ai sensi dell'art. 12 bis A.N.A. per cui il comportamento addebitato all'agente non giustificava il recesso della compagnia – al contrario ingiustamente valorizzato dal giudice - , che aveva operato con un utilizzo strumentale e contrario a buona fede della clausola contrattuale che prevedeva il ricalcolo delle rate di rivalsa in caso di cessazione del rapporto.
Era stata omessa, poi, la valutazione delle doglianze inerenti all'assenza di qualsivoglia meccanismo di sterilizzazione dell'accordo di differimento del pagamento di cui alla lettera 1° aprile 2010: l'operazione aveva determinato a vantaggio della
Compagnia un importo del tutto indebito, posto dall'appellata in compensazione delle somme dovute al signor per le indennità Pt_1
connesse alla cessazione del rapporto.
3.4) Infine, col quarto motivo si duole dell'indebito storno provvigionale.
Rammenta che la stessa ha posto una relazione diretta CP_3
tra gli storni e la modifica legislativa, senza che avesse rilievo quanto valorizzato dal giudice circa la data di avvio della relazione agenziale. Considera, pertanto, un “fuor d'opera” il riferimento del giudice padovano alla consapevolezza da parte sua della facoltà attribuita agli assicurati di recedere dal contratto di assicurazione e 10 di vedersi quindi ridurre le provvigioni sui contratti pluriennali.
Rileva, quindi, che le polizze annullate sono di epoca anteriore all'attribuzione di tale facoltà e alla pacifica nullità dell'accordo del
2 febbraio 2010 fra e per contrasto con l'art. 9 lett. CP_4 Parte_2
b) CP_5
Richiama, infine, le proprie difese di primo grado in tema di eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate in quel giudizio dalla controparte (e qui riproposte), oltre a reiterare le proprie istanze istruttorie.
4) L'appello non può esser accolto per le ragioni di seguito esposte.
4.1) Il collegio reputa infondato il primo motivo.
L'appellante non considera che il pagamento delle indennità all'ex agente, conseguita alla chiusura del precedente rapporto di agenzia, costituisce una condizione che doveva essere presupposta ai fini dell'operare del diritto di rivalsa, e quindi, ineriva ad un momento precedente l'assunzione dell'impegno al suo pagamento.
L'art.37 dell prevede: “E' riconosciuto all'impresa il diritto CP_5
di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato o ai suoi eredi, come pure per le indennità dovute all'agente nei casi previsti dagli artt. 8 e 8 bis.
E' inoltre riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per la metà della somma aggiuntiva dovuta nel caso previsto dall'art. 8 bis, III comma.”.
In fatto non è controverso che tra le odierne parti era stato definito un accordo prevedente le modalità di pagamento della rivalsa in favore della mandante, per cui necessariamente era presupposto il pagamento delle indennità quale fatto costituivo del diritto.
Rispetto a tale diritto, quindi, l'accordo tra le parti avrebbe potuto costituire oggetto di domanda di annullamento in quanto viziato il consenso del nuovo agente, domanda pacificamente non svolta
11 essendosi la parte appellante limitata ad eccepire la carenza sul piano oggettivo del presupposto che avrebbe dato diritto alla rivalsa.
In primo grado, invero, l'agente si era limitato ad affermare che: a)
“I piani di pagamento del 18 febbraio 2013 allegati all'addendum contrattuale del febbraio 2013 (v. ancora doc. 4) sono l'unico documento relativo alla rivalsa in possesso di : non è dato sa Pt_1
pere su quali basi e con quali criteri siano stati elaborati. Le ripetute richieste di Gallo volte ad avere i dati per verificare i conteggi non sono state riscontrate…”; b) “Nel caso di specie, per quanto risulta al ricorrente, nei confronti dell'agente CP_6
non ha esercitato la rivalsa quando ha sostituito;
e
[...] Per_1
nulla gli ha corrisposto a seguito della cessazione del rapporto in relazione all'agenzia di CE. Almeno per quanto riguarda questa agenzia, la rivalsa pretesa dalla compagnia non era dunque dovuta. Sicché tutte le somme che ha versato a e Pt_1 CP_4
(rectius: trattenute dalla compagnia nell'ambito dei CP_1
rapporti dare/avere) a tale titolo sono indebite e dovranno essere restituite con gli interessi a decorrere dalla data dei singoli pagamenti, non potendo la compagnia invocare la buona fede.”.
Si tratta di prospettazione che inquadra la condotta della mandante quale fatto impeditivo dell'esecuzione della rivalsa, ma la rivalsa trova titolo, come già chiarito in un accordo tra le parti che tale fatto presupponeva – ossia l'avvenuta pagamento delle indennità al precedente agente -: se il consenso dell'agente, quindi, era stato dato su tale presupposto la ripetizione di quanto pagato trovava titolo non in un inadempimento contrattuale, ma nel vizio del consenso che certamente non è stato fatto valere.
4.2) Sotto un diverso versante, anche ammettendo per mera ipotesi la fondatezza della tesi dell'appellante non è neppure vero che non vi sia stata contestazione circa il mancato pagamento. Sempre in primo grado la società aveva chiarito: “Non solo non è affatto vero 12 che non abbia liquidato agli ex Agenti di Este (Pavoncelli) e di CP_4
le indennità maturate a loro favore per le Parte_3
gestioni agenziali da essi esercitate e nelle quali è subentrato il
, ma deve anche soprattutto considerarsi che la rivalsa Pt_1
addebitata nel corso del rapporto al sig. da (prima) e da Pt_1 CP_4
(poi) costituisce la piana esecuzione di un accordo che CP_1
trova la sua base, da un lato nella previsione dell'art. 37 ANA (doc.
6 Accordo nazionale Agenti 2003) e, dall'altro, nella dichiarazione di dell'01/04/2010 (doc. 3 fasc. ), a sua volta collegata a CP_4 Pt_1
una precedente proposta dello stesso , e che trova la sua Pt_1
definitiva e condivisa espressione nei piani di rivalsa comunicati con lettere di del 18/02/2013 (doc. 4 fasc. ), ed CP_2 Pt_1
accettati da senza riserva , comprensivi sia della “rivalsa Pt_1
dalla precedente gestione” di CE, sia della “rivalsa da trasferimento” dell'Agenzia di Este (ag. 256).”.
E' a fronte di tale deduzione, speculare alla suggestiva affermazione di controparte (“… per quanto risulta al ricorrente, nei confronti dell'agente non ha esercitato la rivalsa quando ha Controparte_6
sostituito ; e nulla gli ha corrisposto a seguito della Per_1
cessazione del rapporto in relazione all'agenzia di CE…”), quindi, che si sarebbe posta la questione inerente alla distribuzione dell'onere probatorio. Questione da risolvere in base alla prospettazione del motivo di appello ponendo a carico di chi deduce l'indebito oggettivo, ossia l'odierno appellante, tale onere.
Ad ogni modo, anche in questa del tutto residuale prospettiva, le istanze istruttorie sarebbero da ritenere generiche e, quindi, inammissibili.
13 La parte aveva formulato capitoli di prova assolutamente generici1, riferiti alla sola agenzia di CE, ovvero istanze di esibizione limitate a verificare la misura dei pagamenti e non la loro esistenza2.
E' ben vero che la prova di un fatto negativo richiedeva uno speciale apprezzamento giudiziale, eventualmente, mediante l'intervento officioso, ma nei limiti delle allegazioni della parte onerata, qui del tutto carenti: “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697
c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (….)” (Cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
8018 del 22/03/2021, Rv. 660986 - 01).
4.3) Anche tale motivo è infondato. 1 Pag.20 del ricorso di primo grado: “
3. vero che nei confronti di non esercitò il Controparte_6 diritto di rivalsa ex art. 37 Accordo Nazionale Agenti in relazione all'agenzia di CE
4. … CP
5. vero che a seguito delle dimissioni dall'incarico, non corrispose a indennità di Parte_2 risoluzione in relazione alla cessazione dell'incarico presso l'agenzia di CE.” 2 Pag. 19 del ricorso di primo grado: “a) in caso di contestazione del quantum delle somme richieste, ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore: - Controparte_1 di esibire la documentazione e i conteggi relativi alla determinazione della rivalsa richiesta al signor e ai versamenti da questi effettuati, sia in relazione all'agenzia di CE, sia in Pt_1 relazione a quella di Este - di esibire la documentazione relativa ai conteggi degli storni CP_ provvigionali per le disdette intervenute nel corso del rapporto tra da una lato e e Pt_1 Controparte_
dall'altro, di polizze pluriennali stipulate dai precedenti agenti di Este e
CE.” 14 E' già stata richiamata la previsione dell'art.37 A.N.A. per la parte che rileva.
Qui giova precisare che la lettura che la stessa Corte di Cassazione citata dall'appellante, di seguito indicata, assume un significato ben diverso da quello attribuitole. Nella motivazione è chiaro il riferimento al momento del subentro come passaggio decisivo per determinate la misura della rivalsa venendo affermato: “Tant'è che
1'art.37 la riconosce nei confronti dell'agente "subentrante", quindi che succede, e di conseguenza, nei limiti in cui ciò si verifichi, nella posizione giuridica-economica dell'agente cessato: ossia nella titolarità del medesimo portafoglio. Portafoglio la cui entità economica, giova ribadire, incide direttamente su quella delle indennità di cui l'art.37 prevede la rivalsa, ed in funzione del quale, perciò, l'agente subentrante, che se ne avvale, è tenuto a rivalere la soc. proponente. Il fatto, poi, che tale entità, pur costituendone la parte preponderante, non sia il parametro esclusivo della quantificazione delle indennità in questione e quindi della rivalsa, rileverà, ovviamente nella determinazione del "quantum debeatur", che peraltro non ha formato ancora oggetto di giudizio, essendo stata sul punto la causa rimessa in istruttoria per il prosieguo.” (in motivazione Cass. n.16197 del 2007). Ne deriva che costituiva momento essenziale il subentro nel portafoglio nella sua consistenza all'atto del subentro e non in un momento differito come pretende l'appellante.
Né può avere rilievo l'ulteriore previsione valorizzata dal signor circa l'impegno contenuto nella lettera dell'1 aprile 2010 Pt_1
circa l'effettuazione del calcolo della rivalsa al termine del pattuito periodo di sospensione del pagamento di diciotto mesi, ribadito in quella del 18 febbraio.
Quanto al primo va evidenziato che la sottoscrizione del piano di pagamento rateizzato accettato nel 2013 con l'adesione era avvenuta 15 ben dopo i 18 mesi per cui un'eventuale determinazione dell'importo complessivo poteva e doveva essere oggetto di valutazione in quella sede: con l'accettazione del piano ogni ulteriore doglianza doveva essere considerata preclusa nei termini e nei limiti già chiariti nel rigettare il primo motivo di appello con riguardo all'eventuale vizio del consenso.
Tale osservazione determina anche l'assorbimento dell'ulteriore questione inerente alla misura del versamento della rivalsa da parte del precedente agente in ragione della contestazione sul Parte_2
punto da parte dell'appellante.
La norma contrattuale di riferimento (art.37, comma 3), infatti, prevede: “in caso di scioglimento del contratto di agenzia, l'agente e
i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di rivalsa non ancora scadute;
essi hanno diritto alla restituzione di tanti dodicesimi della rata di rivalsa pagata e relativa all'anno di gestione in corso allo scioglimento, quanti sono i mesi interi mancanti al compimento di detto anno di gestione (…)”.
Non si vede , né viene argomentato, quale profilo di illegittimità la norma determini: la previsione si colloca nell'alveo della ragione fondante la rivalsa e ne costituisce specifica applicazione.
Con riferimento, invece, alla comunicazione del febbraio 2013, la lettura nella sua interezza rende ragione della sua irrilevanza rispetto al caso in esame. La previsione richiamata dall'appellante, in realtà, ha una premessa in base alla quale il piano di rateizzazione resta
“pienamente efficace ove, successivamente alla sottoscrizione dello stesso, venga mantenuto un livello di premi incassati dei Rami
Elemntari e Speciali (escluso sostanzialmente costante”. Per_2
Si tratta, quindi, di una clausola che mirava a conservare in capo alla mandante una garanzia circa la capacità patrimoniale dell'agente di fare fronte al pagamento del piano.
16 E' in questa prospettiva che si pone la previsione derogatoria, a tutela dell'agente, secondo cui “per quanto riguarda il rispetto del parametro dei premi incassati si conviene, tuttavia, che lo Stesso sarà valutato tenendo conto comunque. Di eventuali particolari situazioni ostative per l e precisamente: perdita di Pt_4
sottoreti/collaboratori non fisiologica con criticità note alla compagnia, perdita di clienti di rilevante importanza a seguito di trattativa che abbia coinvolto la compagnia, perdite di polizze di straordinaria rilevanza degli anni considerati per la determinazione della media incassi., portafogli, oggetti di attività di manutenzione
e/o riforma.”.
Si tratta, all'evidenza, di situazioni del tutto estranee al caso di specie, non allegate dall'algente che si era limitato a lamentare : “- per quanto riguarda l'agenzia di CE, il godimento del portafoglio trasmesso a dalla precedente gestione è venuto Pt_1
meno già nei primi mesi del mandato per effetto di scelte assunte e imposte da , ossia (a) la drastica riduzione della scontistica da CP_4
applicare sul ramo auto in assunzione, (b) sempre sul ramo auto, la disdetta indiscriminata di tutte le polizze che negli anni precedenti avevano evidenziato sinistri, (c) il conseguente prevedibile esodo del che ha potuto immediatamente avviare Controparte_7
un'azione concorrenziale favorita dalle decisioni della compagnia menzionate alle lettere (a) e (b); e così la produzione dell'agenzia, che nel 2010 ammontava a euro 1.533.032,00, si è ridotta a euro
337.868,00, e solo la nuova produzione di (euro 506.826,00) Pt_1
ha consentito di contenere la riduzione complessiva della produzione a euro 844.694,00 (cfr. doc. 9 e doc. 21); - per l'agenzia di Este, appena cessato il mandato, ha dirottato buona Parte_2
parte della clientela verso la compagnia facendo leva sul CP_8
rapporto di anni instaurato con gli assicurati, sottraendo così oltre
17 il 40% del portafoglio ereditato da (da euro 1.429.723,00 nel Pt_1
2010 a euro 832.504,00 nel 2012: cfr. doc. 6).”.
Si tratta, invero, di fatti estranei alla previsione o anche se si dovesse ritenere riferibili ad iniziativa della Compagnia, risalenti ad epoca pregressa rispetto al febbraio 2013 (in tale senso il documento
9 della produzione del ricorrente, mentre il giornale di cassa – doc.
21 – non risulta al riguardo eloquente circa l'incidenza della denunciata iniziativa della Compagnia).
Quanto al “portafoglio” , ricorda l'appellata che fu lo stesso Per_1
ricorrente a revocare il mandato a tale subagente per giusta causa (in effetti, così è dedotto a pagina 6 del ricorso di primo grado, pur premettendo, ma non dando spiegazione del collegamento ad un'azione svantaggiosa nella gestione del portafoglio – superiori punti a) e b) - indotta dalla Compagnia). Per altro si tratta di vicenda anch'essa risalente agli anni anteriori al 2013.
Analoga valutazione va operata con riguardo alla posizione
“ riferita al periodo anteriore al 2013 e, comunque non Parte_2
rientrante nella casistica della clausola derogatoria in commento.
Su tali premesse va ritenuta inammissibile, in quanto tardiva la produzione, e, comunque, irrilevante, la relazione tecnica prodotta in questo grado tesa a dimostrare la minore entità della rivalsa.
4.4) Per ragioni ulteriori, assorbenti ogni ulteriore rilievo svolto con il terzo motivo di appello, non può esser accolto il gravame neppure in relazione al profilo ivi denunciato.
Vale al riguardo il richiamo all'apposita clausola contenuta nel piano di rateizzazione nel quale, dopo avere espressamente indicato il suddetto piano quale deroga “migliorativa” rispetto alla previsione dell'art.37 è espressamente previsto che “Resta inteso ed CP_5
accettato senza riserve che, in caso di cessazione del contratto di agenzia per qualsiasi motivo, venendo meno il presupposto di tale regime agevolato, l'agente cessato sarà tenuto alla corresponsione 18 della differenza fra l'importo delle rate di rivalsa, al netto degli interessi, che alla data di cessazione sarebbero risultate scadute in base al piano originario e virgola e le rate di rivalsa, sempre al netto degli interessi effettivamente versati in base al piano agevolato.”.
Nessuna doglianza è stata spesa per spigare le ragioni per cui la clausola non potesse essere applicata a seguito del recesso della mandante, indipendentemente dalla legittimità o meno del recesso.
4.5) Anche il quarto motivo d'impugnazione è infondato.
Va rammentato che a seguito all'entrata in vigore della legge n.40 del 2007, la aveva stipulato anche con l'agente Controparte_4
un accordo prevedente il parziale storno a suo favore Parte_2
delle provvigioni percepite in preconto all'atto della stipula di polizze pluriennali poi oggetto di recesso. Nel caso dell'agenzia di
Este, l'accordo – del 2 febbraio 2010 – era stato poi richiamato al punto 4 dell'allegato 1 al mandato di nomina dell'appellante, venendo previsto che all'agente fossero addebitati gli storni per la quota eccedente €. 40.000,00 con riferimento alle disdette pervenute entro il 31 agosto 2012.
Ciò premesso il richiamo all'art. 9, comma 2, lett. b econdo CP_5
cui il diritto dell'impresa alla rifusione della provvigione d'acquisto
“… per la parte del contratto rimasta ineseguita per anticipata risoluzione”, non sussiste nel caso di “b) scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative e provvedimenti amministrativi ivi compreso il caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;”.
Ha buon gioco la difesa dell'appellata nel rilevare che “non si è in presenza di scioglimento contrattuale dovuto a disposizioni legislative (a fronte delle quali lo stesso contraente non ha scelta e deve sottostare alla disposizione imperativa), quanto piuttosto di una facoltà esercitabile dall'assicurato sulla scorta di una novità 19 legislativa, così come disciplinato dalla legge 40/2007”. con conseguente esclusione dell'operatività dell'articolo 9, comma 2, lett.
b) ANA, sopra menzionato, e piena validità dell'accordo individuale stipulato da con l'agente ed accettato anche dal CP_4 Parte_2
signor . Pt_1
Gli storni “ non potevano essere ricondotti alla fattispecie CP_9
della norma collettiva di esclusione dello storno per “scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni legislative”, derivando il recesso da una scelta del contraente e non dalla modifica normativa in sé.
A suffragio di tale conclusione vale evidenziare che solo un'iniziativa del contraente consente il recesso anticipato, mentre la sola previsione legislativa lascerebbe immodificato il regime provvigionale.
In sostanza la sola circostanza che sia sopravvenuta la legislazione che regola la facoltà di recesso non ha effetto immediato e diretto, quindi, non si pone come eccezione rispetto alla regola generale dell'art.1748 c.c. circa i presupposti che regolano il diritto alla provvigione e, di riflesso quello alla restituzione degli anticipi provvigionali nel caso di mancata esecuzione del contratto per cause non riferibile al preponente.
5) Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
6) Le spese di lite, quanto al presente di giudizio, seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nei medi, in assenza di attività istruttoria in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello; 20 - condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della parte appellata liquidata in €.9.990,00, oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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