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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
DO HI e BE IG ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), Piazza Giovan Battista Donati n.15, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza Cittadella, via di Poggio n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Affidamento figlia minore La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali ex art. 337 ter C.C. Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé. I genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita di seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti Per_1
1 con entrambe le linee parentali. Collocamento figlia minore La figlia sarà residente e domiciliata presso la madre con collocamento quasi paritario. Fino Per_1
a gennaio 2025 trascorrerà la prima settimana con la madre il lunedì dall'uscita
Per_1 dall'asilo/scuola materna fino al martedì mattina al rientro all'asilo; la madre riprenderà
Per_1 all'uscita dall'asilo del martedì e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino al mattino successivo quando il padre la
Per_1 accompagnerà all'asilo; la madre andrà a prendere il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola
Per_1 materna e terrà con sé la figlia fino al sabato alle ore 16,00 quando il padre andrà a prenderla o la madre la porterà dal padre e trascorrerà il fine settimana fino al lunedì mattina con il padre
Per_1 che la accompagnerà all'asilo; la seconda settimana trascorrerà con la madre il lunedì
Per_1 dall'uscita dell'asilo fino al mercoledì mattina successivo quando la accompagnerà all'asilo, il mercoledì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-
Per_1
19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino al mattino Per_1 successivo e il padre la accompagnerà all'asilo, il giovedì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando Per_1 Per_1 andrà con il padre con cui resterà fino al mattino successivo e il padre la accompagnerà all'asilo, il venerdì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30- Per_1
19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino alle ore Per_1
16,00 del sabato e il padre la accompagnerà a casa della madre o la madre andrà a prendere Per_1
e la madre la terra' con sé il fine settimana fino al lunedì mattina quando la accompagnerà all'asilo. A decorrere da Gennaio 2025 trascorrerà la prima settimana con la madre il lunedì dall'uscita
Per_1 dall'asilo/scuola materna/scuole fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando
Per_1 andrà con il padre con cui resterà fino al mattino quando il padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole; la madre riprenderà all'uscita dall'asilo/scuola materna del martedì e la terrà
Per_1 con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con
Per_1 cui resterà fino al mattino quando il padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole; la madre andrà a prendere il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole e terrà con sé la figlia
Per_1 fino al sabato pomeriggio alle ore 16,00 quando il padre andrà a prenderla o la madre la porterà dal padre ed trascorrerà il fine settimana fino al lunedì mattina con il padre che la accompagnerà
Per_1 all'asilo/scuola materna/scuole; la seconda settimana trascorrerà con la madre il lunedì
Per_1 dall'uscita dell'asilo/scuola materna/scuole fino al mercoledì mattina quando la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre)
Per_1 quando il padre andrà a prendere con cui resterà fino al mattino successivo quando il padre la
Per_1 accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il giovedì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del
Per_1 padre) quando il padre andrà a prendere con cui resterà fino al mattino successivo quando il
Per_1 padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il venerdì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00
Per_1
(uscita dal lavoro del padre) quando il padre andrà a prendere con cui resterà fino alle ore Per_1
16,00 del sabato quando il padre la accompagnerà a casa della madre o la madre andrà a prenderla ed trascorrerà il fine settimana fino al lunedì mattina con la madre che la accompagnerà Per_1 all'asilo/scuola materna/scuole.
2 Festività e Periodo Feriale nel Periodo Estivo di sospensione scolastica si indica nelle ore 10,00 il momento di “passaggio” della figlia da un genitore all'altro. Sempre nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni non consecutivi (7 giorni + 7 giorni). A partire dall'estate 2028, invece, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni consecutivi o no, dandone opportuna comunicazione all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Rispetto al Periodo delle Festività Natalizie seguendo il criterio dell'alternanza negli anni, trascorrerà il periodo Per_1 compreso tra l'uscita da scuola nell'ultimo giorno di sua frequenza e il 30 dicembre alle ore 21.00 con un genitore e il periodo che va dalle ore 21.00 del 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore;
salvo diverso accordo concordato preventivamente tra i due genitori. Rispetto al Periodo di Pasqua, trascorrerà i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola alla Per_1 domenica alle ore 21.00 con un genitore e i giorni dalla domenica alle ore 21.00 al rientro a scuola con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza negli anni;
salvo diverso accordo concordato preventivamente tra i due genitori. Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre) verrà seguito il calendario ordinario salvo diversi accordi. In caso di malattia della figlia, salvo la necessità che la minore resti collocata presso il genitore dove si trova in quel momento, verrà mantenuto il calendario in quel momento in vigore. Nel caso in cui la permanenza presso il genitore dove la minore si trova nel momento della malattia prosegua per più giorni, l'altro genitore avrà facoltà di andare a trovare e restare con la figlia a casa dell'altro genitore. Viene fatto salvo ogni e diverso accordo tra le parti nell'interesse della minore.
* I genitori s'impegnano a gestire la questione dell'eventuale coinvolgimento della figlia nel rapporto con eventuali partner confrontandosi con l'altro genitore, dando priorità al benessere della bambina sia, da un lato, osservando la necessaria cautela nell'introdurre tale figura nei tempi e con la gradualità suggerita dalle esigenze della figlia sia, dall'altro, nel non opporre ostacoli al fisiologico inserimento.
* Mantenimento figlia minore Tenuto conto dell'affidamento condiviso con tempi quasi prossimi al paritetico e del divario reddituale tra i genitori gli stessi stabiliscono che il Sig. versi alla Sig.ra entro il 15 del mese, Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento per la figlia un importo mensile pari ad € 450,00 oltre Per_1 rivalutazione ISTAT (base indice settembre 2024) fino a quando andrà alle scuole elementari, Per_1
a decorrere dall'ingresso alle scuole elementari (mese di settembre) il contributo al mantenimento che il Sig. verserà alla Sig.ra sarà pari ad un importo mensile di ad € 500,00 oltre Parte_1 Pt_2 rivalutazione ISTAT salvo che l'importo di € 450,00 mensile rivalutato a tale data abbia superato l'importo di € 500,00, in quest'ultimo caso l'importo di € 450,00 rivalutato a tale data in quanto superiore ad € 500,00 rimarrà tale senza diminuzione (esempio se all'ingresso di alle scuole Per_1 elementari l'assegno sarà arrivato ad € 480,00 le parti concordano che verrà aumentato ad € 500,00, se invece l'assegno sarà arrivato ad € 510,00, le parti concordano che resterà tale e non sarà diminuito ad € 500,00). L'assegno così determinato a cui andrà aggiunta la rivalutazione ISTAT rimarrà tale fino a quando andrà alle scuole medie, a decorrere dall'ingresso alle scuole medie Per_1
3 (mese di settembre) il contributo al mantenimento che il Sig. verserà alla Sig.ra sarà Parte_1 Pt_2 pari ad un importo mensile pari ad € 600,00 oltre rivalutazione ISTAT salvo che l'importo di € 500,00 mensile rivalutato a tale data abbia superato l'importo di € 600,00, in quest'ultimo caso l'importo di
€ 500,00 rivalutato a tale data in quanto superiore ad € 600,00 rimarrà tale senza diminuzione (esempio se all'ingresso di alle scuole medie l'assegno sarà arrivato ad € 580,00 le parti Per_1 concordano che verrà aumentato ad € 600,00, se invece l'assegno sarà arrivato ad € 610,00, le parti concordano che resterà tale e non sarà diminuito ad € 600,00). L'assegno unico sarà percepito dalla madre nella misura del 100% fino a quando andrà alle Per_1 scuole elementari. Da tale data verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Spese straordinarie I genitori sosterranno le spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca che si allega al presente atto nella misura del 65% il Sig. e del 35% la Sig.ra Parte_1 Pt_2
Il rimborso delle spese avverrà entro il giorno 15 del mese successivo. I genitori danno atto che nel menage familiare sia durante la convivenza in costanza di matrimonio che dopo l'avvenuta separazione di fatto si sono rivolti alla baby sitter. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax PEC ecc.), dovrà esprimere un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Consenso all'espatrio I coniugi concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero (così come della carta di identità valida per l'espatrio), nonché quello per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità o del passaporto della minore Per_1
Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e pertanto confermano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento.
* Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massa (MS) il 23/7/2015, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 148/2025 pubblicata il 19/3/2025, passata in giudicato in data 27/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 26/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Massa (MS) in data 23/7/2015, debitamente trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa (MS) all'Atto Numero 48, Parte II, Serie A, dell'Anno 2015; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
AR GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR GI Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
DO HI e BE IG ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), Piazza Giovan Battista Donati n.15, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza Cittadella, via di Poggio n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Affidamento figlia minore La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali ex art. 337 ter C.C. Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé. I genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita di seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti Per_1
1 con entrambe le linee parentali. Collocamento figlia minore La figlia sarà residente e domiciliata presso la madre con collocamento quasi paritario. Fino Per_1
a gennaio 2025 trascorrerà la prima settimana con la madre il lunedì dall'uscita
Per_1 dall'asilo/scuola materna fino al martedì mattina al rientro all'asilo; la madre riprenderà
Per_1 all'uscita dall'asilo del martedì e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino al mattino successivo quando il padre la
Per_1 accompagnerà all'asilo; la madre andrà a prendere il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola
Per_1 materna e terrà con sé la figlia fino al sabato alle ore 16,00 quando il padre andrà a prenderla o la madre la porterà dal padre e trascorrerà il fine settimana fino al lunedì mattina con il padre
Per_1 che la accompagnerà all'asilo; la seconda settimana trascorrerà con la madre il lunedì
Per_1 dall'uscita dell'asilo fino al mercoledì mattina successivo quando la accompagnerà all'asilo, il mercoledì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-
Per_1
19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino al mattino Per_1 successivo e il padre la accompagnerà all'asilo, il giovedì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando Per_1 Per_1 andrà con il padre con cui resterà fino al mattino successivo e il padre la accompagnerà all'asilo, il venerdì all'uscita dall'asilo la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30- Per_1
19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con cui resterà fino alle ore Per_1
16,00 del sabato e il padre la accompagnerà a casa della madre o la madre andrà a prendere Per_1
e la madre la terra' con sé il fine settimana fino al lunedì mattina quando la accompagnerà all'asilo. A decorrere da Gennaio 2025 trascorrerà la prima settimana con la madre il lunedì dall'uscita
Per_1 dall'asilo/scuola materna/scuole fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando
Per_1 andrà con il padre con cui resterà fino al mattino quando il padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole; la madre riprenderà all'uscita dall'asilo/scuola materna del martedì e la terrà
Per_1 con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre) quando andrà con il padre con
Per_1 cui resterà fino al mattino quando il padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole; la madre andrà a prendere il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole e terrà con sé la figlia
Per_1 fino al sabato pomeriggio alle ore 16,00 quando il padre andrà a prenderla o la madre la porterà dal padre ed trascorrerà il fine settimana fino al lunedì mattina con il padre che la accompagnerà
Per_1 all'asilo/scuola materna/scuole; la seconda settimana trascorrerà con la madre il lunedì
Per_1 dall'uscita dell'asilo/scuola materna/scuole fino al mercoledì mattina quando la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il mercoledì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del padre)
Per_1 quando il padre andrà a prendere con cui resterà fino al mattino successivo quando il padre la
Per_1 accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il giovedì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00 (uscita dal lavoro del
Per_1 padre) quando il padre andrà a prendere con cui resterà fino al mattino successivo quando il
Per_1 padre la accompagnerà all'asilo/scuola materna/scuole, il venerdì all'uscita dall'asilo/scuola materna/scuole la madre andrà a prendere e la terrà e la terrà con sé fino alle ore 18,30-19,00
Per_1
(uscita dal lavoro del padre) quando il padre andrà a prendere con cui resterà fino alle ore Per_1
16,00 del sabato quando il padre la accompagnerà a casa della madre o la madre andrà a prenderla ed trascorrerà il fine settimana fino al lunedì mattina con la madre che la accompagnerà Per_1 all'asilo/scuola materna/scuole.
2 Festività e Periodo Feriale nel Periodo Estivo di sospensione scolastica si indica nelle ore 10,00 il momento di “passaggio” della figlia da un genitore all'altro. Sempre nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni non consecutivi (7 giorni + 7 giorni). A partire dall'estate 2028, invece, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni consecutivi o no, dandone opportuna comunicazione all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Rispetto al Periodo delle Festività Natalizie seguendo il criterio dell'alternanza negli anni, trascorrerà il periodo Per_1 compreso tra l'uscita da scuola nell'ultimo giorno di sua frequenza e il 30 dicembre alle ore 21.00 con un genitore e il periodo che va dalle ore 21.00 del 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore;
salvo diverso accordo concordato preventivamente tra i due genitori. Rispetto al Periodo di Pasqua, trascorrerà i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola alla Per_1 domenica alle ore 21.00 con un genitore e i giorni dalla domenica alle ore 21.00 al rientro a scuola con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza negli anni;
salvo diverso accordo concordato preventivamente tra i due genitori. Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre) verrà seguito il calendario ordinario salvo diversi accordi. In caso di malattia della figlia, salvo la necessità che la minore resti collocata presso il genitore dove si trova in quel momento, verrà mantenuto il calendario in quel momento in vigore. Nel caso in cui la permanenza presso il genitore dove la minore si trova nel momento della malattia prosegua per più giorni, l'altro genitore avrà facoltà di andare a trovare e restare con la figlia a casa dell'altro genitore. Viene fatto salvo ogni e diverso accordo tra le parti nell'interesse della minore.
* I genitori s'impegnano a gestire la questione dell'eventuale coinvolgimento della figlia nel rapporto con eventuali partner confrontandosi con l'altro genitore, dando priorità al benessere della bambina sia, da un lato, osservando la necessaria cautela nell'introdurre tale figura nei tempi e con la gradualità suggerita dalle esigenze della figlia sia, dall'altro, nel non opporre ostacoli al fisiologico inserimento.
* Mantenimento figlia minore Tenuto conto dell'affidamento condiviso con tempi quasi prossimi al paritetico e del divario reddituale tra i genitori gli stessi stabiliscono che il Sig. versi alla Sig.ra entro il 15 del mese, Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento per la figlia un importo mensile pari ad € 450,00 oltre Per_1 rivalutazione ISTAT (base indice settembre 2024) fino a quando andrà alle scuole elementari, Per_1
a decorrere dall'ingresso alle scuole elementari (mese di settembre) il contributo al mantenimento che il Sig. verserà alla Sig.ra sarà pari ad un importo mensile di ad € 500,00 oltre Parte_1 Pt_2 rivalutazione ISTAT salvo che l'importo di € 450,00 mensile rivalutato a tale data abbia superato l'importo di € 500,00, in quest'ultimo caso l'importo di € 450,00 rivalutato a tale data in quanto superiore ad € 500,00 rimarrà tale senza diminuzione (esempio se all'ingresso di alle scuole Per_1 elementari l'assegno sarà arrivato ad € 480,00 le parti concordano che verrà aumentato ad € 500,00, se invece l'assegno sarà arrivato ad € 510,00, le parti concordano che resterà tale e non sarà diminuito ad € 500,00). L'assegno così determinato a cui andrà aggiunta la rivalutazione ISTAT rimarrà tale fino a quando andrà alle scuole medie, a decorrere dall'ingresso alle scuole medie Per_1
3 (mese di settembre) il contributo al mantenimento che il Sig. verserà alla Sig.ra sarà Parte_1 Pt_2 pari ad un importo mensile pari ad € 600,00 oltre rivalutazione ISTAT salvo che l'importo di € 500,00 mensile rivalutato a tale data abbia superato l'importo di € 600,00, in quest'ultimo caso l'importo di
€ 500,00 rivalutato a tale data in quanto superiore ad € 600,00 rimarrà tale senza diminuzione (esempio se all'ingresso di alle scuole medie l'assegno sarà arrivato ad € 580,00 le parti Per_1 concordano che verrà aumentato ad € 600,00, se invece l'assegno sarà arrivato ad € 610,00, le parti concordano che resterà tale e non sarà diminuito ad € 600,00). L'assegno unico sarà percepito dalla madre nella misura del 100% fino a quando andrà alle Per_1 scuole elementari. Da tale data verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Spese straordinarie I genitori sosterranno le spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Lucca che si allega al presente atto nella misura del 65% il Sig. e del 35% la Sig.ra Parte_1 Pt_2
Il rimborso delle spese avverrà entro il giorno 15 del mese successivo. I genitori danno atto che nel menage familiare sia durante la convivenza in costanza di matrimonio che dopo l'avvenuta separazione di fatto si sono rivolti alla baby sitter. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax PEC ecc.), dovrà esprimere un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Consenso all'espatrio I coniugi concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero (così come della carta di identità valida per l'espatrio), nonché quello per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità o del passaporto della minore Per_1
Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e pertanto confermano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento.
* Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massa (MS) il 23/7/2015, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 148/2025 pubblicata il 19/3/2025, passata in giudicato in data 27/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 26/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
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e in Massa (MS) in data 23/7/2015, debitamente trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa (MS) all'Atto Numero 48, Parte II, Serie A, dell'Anno 2015; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa (MS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
AR GI
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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