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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4178/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da
ET IO C.F. [...](Avv. Roberta Scarpellini)
– attore-
CONTRO
IN HE C.F. [...]– convenuto contumace-
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 00818570012 (Avv. Gaetano Del
Borrello) –convenuta-
Oggetto: LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 4.1.2021 (dopo una prima notifica non seguita dall'iscrizione a ruolo della causa) il sig. ET TO conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale OR HE e UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. al fine di sentir accertare e dichiarare che il sinistro di cui pagina 1 di 7 era rimasto vittima in data 21.1.2020 si era verificato per responsabilità esclusiva del OR e, conseguentemente, al fine di sentir condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, che quantificava in € 89.585,00, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
L'attore deduceva che in data 21 gennaio 2020, alle ore 12.30, percorreva a moderata andatura a bordo della propria bicicletta da corsa la SP 114 all'altezza di Cisliano;
che giunto in prossimità della progressiva km 5+500, nella quale si immetteva con ingresso dalla rotonda proveniente da Cisliano, si accorgeva troppo tardi della presenza di un camion Iveco tg. BD634VD che occupava in sosta la carreggiata in prossimità di una curva, dopo le strisce pedonali, senza l'inserimento delle frecce e senza che fosse stato apposto il triangolo di emergenza;
che a fronte della “imprevedibile” sosta, impattava violentemente contro il mezzo ricadendo a terra e riportando gravi lesioni dalle quale erano derivati postumi di natura temporanea e permanente, questi ultimi valutati dal proprio consulente di parte nella misura del 18%; che la bicicletta riportava danni quantificati in € 3.840,99; che i tentativi di giungere ad una bonaria definizione della vertenza con UnipolSai, compagnia assicuratrice del camion, non avevano sortito effetto alcuno. Sulla base di tali presupposti,
l'attore assumeva che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse da attribuire al conducente del camion, che aveva arrestato il proprio mezzo in prossimità di una curva senza le apposite segnalazioni.
Si costituiva la sola UnipolSai Assicurazioni s.p.a., contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Evidenziava al riguardo come la responsabilità del sinistro dovesse essere attribuita integralmente a parte attrice, che non si avvedeva del camion fermo in pieno giorno e su un tratto perfettamente rettilineo.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio ed assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la parziale pagina 2 di 7 ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi dedotti dalle parti. All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.5.2024. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi per conclusionali e repliche.
Circa la dinamica del sinistro viene anzitutto in rilievo il rapporto di incidente dei
Carabinieri della Stazione di Bareggio (doc. 2 att. e doc. 3 conv.), che nell'intestazione attesta che il sinistro è avvenuto ad ore 11,30, con buona visibilità, in condizioni meteorologiche di tempo sereno, su fondo stradale asfaltato ed asciutto, su un tratto di strada provinciale rettilineo a doppio senso di marcia. Già questa constatazione, unitamente alla consultazione delle fotografie a colori allegate allo stesso rapporto di incidente (doc. 2 att.) e di quelle tratte da Google maps sub doc. 4 conv., consente di smentire la descrizione della dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione, dovendosi escludere che il camion del convenuto OR fosse fermo in prossimità di una curva. Invero le fotografie sub doc. 1 att. raffigurano una curva appena accennata (il teste attoreo RT la definisce “mezza curvetta”) dal senso di provenienza dell'attore, che non impediva certo il tempestivo avvistamento del camion.
Sul punto va sottolineato che lo stesso attore, che non è comparso a rendere l'interrogatorio formale, sentito dai Carabinieri di Bareggio circa un mese dopo il sinistro, non appena le sue condizioni fisiche lo hanno consentito, ha riferito di aver notato il camion, ma di essersi accorto che era fermo troppo tardi per evitarlo, pur avendo cercato di frenare, affermando di procedere a circa 25 km/h. Ebbene, tale dichiarazione è indice del fatto che il sig. ET, al di là della velocità tenuta, non procedeva con la dovuta attenzione o era momentaneamente distratto, atteso che appare difficile sostenere che un veicolo agile e delle dimensioni di una bicicletta non avrebbe potuto in quel frangente, se non frenare, quanto meno deviare la propria direzione e superare pagina 3 di 7 il camion. Si noti che dal fascicolo fotografico a colori allegato al rapporto di incidente emerge con tutta evidenza che il camion, nonostante le dimensioni, era accostato il più possibile a destra, tanto da lasciare alla sua sinistra uno spazio prima della linea continua delimitante il senso di marcia, senz'altro sufficiente per consentire il passaggio della bicicletta senza neppure invadere l'opposto senso di marcia (si veda la terza fotografia, dove è ripresa una persona che cammina nello spazio in questione, senza peraltro ingombrarlo del tutto).
Al contrario non si ritiene di poter muovere in concreto alcun rimprovero al conducente del camion OR HE, che ha riferito ai Carabinieri di aver arrestato la marcia per un guasto del motore, che non riusciva neppure a spegnere, tanto che i Verbalizzanti, giunti dopo un'ora dall'evento, lo hanno trovato ancora acceso (v. anche deposizione del teste Allaya Oisef, che ha confermato il verbale di incidente). Si sottolinea che il teste LV RT, sopraggiunto subito dopo il sinistro e fermato dal OR che lo aveva visto a bordo dell'ambulanza da lui condotta al termine del turno di servizio, ha confermato che al suo arrivo il camion aveva le quattro frecce accese, pur non essendo stato posizionato il triangolo. Tale assenza è da ritenere peraltro irrilevante, considerate le condizioni di visibilità per l'orario diurno e per lo stato dei luoghi. Del resto l'art. 162 C.d.S. citato da parte attrice prescrive la segnalazione dei veicoli fermi sulla carreggiata a mezzo triangolo di pericolo “di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti
a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo”, circostanze che, come si è visto, non ricorrevano nella fattispecie.
Le considerazioni innanzi esposte sulla base del compendio probatorio acquisito sono corroborate dai principi espressi dalla Suprema Corte in fattispecie assimilabili a quella oggetto di causa, ricavabili dalle seguenti massime:
pagina 4 di 7 “La "ratio" della disposizione di cui all'art. 149 del codice della strada, relativo all'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, è quella di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo che segue per prevenire qualsiasi ostacolo
o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati: ne consegue che in nessun caso
l'arresto improvviso del veicolo che precede può essere considerato evento improvviso ed imprevedibile.” (Cass. pen. Sez. 4, n. 12255 del 29/01/2007,
Cagnoni)
“La distanza di sicurezza tra veicoli ha la funzione di garantire in assoluto
l'arresto del veicolo che segue in modo da evitare la collisione con quello che precede. Ne deriva che non è esclusa la responsabilità per colpa del conducente del veicolo tamponante nemmeno quando il veicolo venga improvvisamente bloccato.” (Cass. pen. Sez. 4, n. 5282 del 10/01/1986,
Mazzotti)
“In caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia. (Nella specie, relativa alla presenza, sulla pubblica via, di una trattrice agricola, la corte territoriale, confermata dalla S.C., ha escluso il carattere anomalo dell'ostacolo poiché il mezzo, sebbene munito di rimorchio privo di dispositivi di illuminazione, era agevolmente avvistabile dal conducente del veicolo tamponante).” (Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n. 18884)
“In virtù del disposto dell'art. 2054, ultimo comma, cod. civ., il proprietario o il conducente dell'auto è responsabile dei danni derivanti da vizi di manutenzione
o di costruzione dell'autoveicolo, indipendentemente da un suo comportamento
pagina 5 di 7 colpevole; tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, in caso in cui a carico di un veicolo si era verificata un'avaria, ed esso era stato tamponato non a causa dell'avaria, ma per il comportamento imprudente del conducente del veicolo che sopraggiungeva).” (Cass. civ. Sez. 3, 09/03/2004, n. 4754)
“In tema di responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, non si può far carico al conducente che precede, la cui fermata sia incolpevole (nella specie, per fortuita avaria) di non aver posto in essere manovre di fortuna per evitare il sinistro, dovuto a colpa esclusiva del conducente del veicolo che segue (il quale, nella specie, non aveva osservato la distanza di sicurezza).” (Cass. civ. Sez. 3, 05/11/1971, n. 3127)
In definitiva, stante l'infondatezza nell'an della domanda attorea, una volta acclarata l'esclusiva responsabilità del sig. ET per il sinistro di cui è causa, la stessa va respinta, senza dare ingresso all'esame dei profili inerenti il quantum.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande dell'attore ET TO;
pagina 6 di 7 2) dichiara tenuto e condanna l'attore a rifondere alla convenuta UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 11.3.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da
ET IO C.F. [...](Avv. Roberta Scarpellini)
– attore-
CONTRO
IN HE C.F. [...]– convenuto contumace-
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. 00818570012 (Avv. Gaetano Del
Borrello) –convenuta-
Oggetto: LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 4.1.2021 (dopo una prima notifica non seguita dall'iscrizione a ruolo della causa) il sig. ET TO conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale OR HE e UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. al fine di sentir accertare e dichiarare che il sinistro di cui pagina 1 di 7 era rimasto vittima in data 21.1.2020 si era verificato per responsabilità esclusiva del OR e, conseguentemente, al fine di sentir condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, che quantificava in € 89.585,00, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
L'attore deduceva che in data 21 gennaio 2020, alle ore 12.30, percorreva a moderata andatura a bordo della propria bicicletta da corsa la SP 114 all'altezza di Cisliano;
che giunto in prossimità della progressiva km 5+500, nella quale si immetteva con ingresso dalla rotonda proveniente da Cisliano, si accorgeva troppo tardi della presenza di un camion Iveco tg. BD634VD che occupava in sosta la carreggiata in prossimità di una curva, dopo le strisce pedonali, senza l'inserimento delle frecce e senza che fosse stato apposto il triangolo di emergenza;
che a fronte della “imprevedibile” sosta, impattava violentemente contro il mezzo ricadendo a terra e riportando gravi lesioni dalle quale erano derivati postumi di natura temporanea e permanente, questi ultimi valutati dal proprio consulente di parte nella misura del 18%; che la bicicletta riportava danni quantificati in € 3.840,99; che i tentativi di giungere ad una bonaria definizione della vertenza con UnipolSai, compagnia assicuratrice del camion, non avevano sortito effetto alcuno. Sulla base di tali presupposti,
l'attore assumeva che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse da attribuire al conducente del camion, che aveva arrestato il proprio mezzo in prossimità di una curva senza le apposite segnalazioni.
Si costituiva la sola UnipolSai Assicurazioni s.p.a., contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Evidenziava al riguardo come la responsabilità del sinistro dovesse essere attribuita integralmente a parte attrice, che non si avvedeva del camion fermo in pieno giorno e su un tratto perfettamente rettilineo.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio ed assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la parziale pagina 2 di 7 ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi dedotti dalle parti. All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.5.2024. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi per conclusionali e repliche.
Circa la dinamica del sinistro viene anzitutto in rilievo il rapporto di incidente dei
Carabinieri della Stazione di Bareggio (doc. 2 att. e doc. 3 conv.), che nell'intestazione attesta che il sinistro è avvenuto ad ore 11,30, con buona visibilità, in condizioni meteorologiche di tempo sereno, su fondo stradale asfaltato ed asciutto, su un tratto di strada provinciale rettilineo a doppio senso di marcia. Già questa constatazione, unitamente alla consultazione delle fotografie a colori allegate allo stesso rapporto di incidente (doc. 2 att.) e di quelle tratte da Google maps sub doc. 4 conv., consente di smentire la descrizione della dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione, dovendosi escludere che il camion del convenuto OR fosse fermo in prossimità di una curva. Invero le fotografie sub doc. 1 att. raffigurano una curva appena accennata (il teste attoreo RT la definisce “mezza curvetta”) dal senso di provenienza dell'attore, che non impediva certo il tempestivo avvistamento del camion.
Sul punto va sottolineato che lo stesso attore, che non è comparso a rendere l'interrogatorio formale, sentito dai Carabinieri di Bareggio circa un mese dopo il sinistro, non appena le sue condizioni fisiche lo hanno consentito, ha riferito di aver notato il camion, ma di essersi accorto che era fermo troppo tardi per evitarlo, pur avendo cercato di frenare, affermando di procedere a circa 25 km/h. Ebbene, tale dichiarazione è indice del fatto che il sig. ET, al di là della velocità tenuta, non procedeva con la dovuta attenzione o era momentaneamente distratto, atteso che appare difficile sostenere che un veicolo agile e delle dimensioni di una bicicletta non avrebbe potuto in quel frangente, se non frenare, quanto meno deviare la propria direzione e superare pagina 3 di 7 il camion. Si noti che dal fascicolo fotografico a colori allegato al rapporto di incidente emerge con tutta evidenza che il camion, nonostante le dimensioni, era accostato il più possibile a destra, tanto da lasciare alla sua sinistra uno spazio prima della linea continua delimitante il senso di marcia, senz'altro sufficiente per consentire il passaggio della bicicletta senza neppure invadere l'opposto senso di marcia (si veda la terza fotografia, dove è ripresa una persona che cammina nello spazio in questione, senza peraltro ingombrarlo del tutto).
Al contrario non si ritiene di poter muovere in concreto alcun rimprovero al conducente del camion OR HE, che ha riferito ai Carabinieri di aver arrestato la marcia per un guasto del motore, che non riusciva neppure a spegnere, tanto che i Verbalizzanti, giunti dopo un'ora dall'evento, lo hanno trovato ancora acceso (v. anche deposizione del teste Allaya Oisef, che ha confermato il verbale di incidente). Si sottolinea che il teste LV RT, sopraggiunto subito dopo il sinistro e fermato dal OR che lo aveva visto a bordo dell'ambulanza da lui condotta al termine del turno di servizio, ha confermato che al suo arrivo il camion aveva le quattro frecce accese, pur non essendo stato posizionato il triangolo. Tale assenza è da ritenere peraltro irrilevante, considerate le condizioni di visibilità per l'orario diurno e per lo stato dei luoghi. Del resto l'art. 162 C.d.S. citato da parte attrice prescrive la segnalazione dei veicoli fermi sulla carreggiata a mezzo triangolo di pericolo “di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti
a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo”, circostanze che, come si è visto, non ricorrevano nella fattispecie.
Le considerazioni innanzi esposte sulla base del compendio probatorio acquisito sono corroborate dai principi espressi dalla Suprema Corte in fattispecie assimilabili a quella oggetto di causa, ricavabili dalle seguenti massime:
pagina 4 di 7 “La "ratio" della disposizione di cui all'art. 149 del codice della strada, relativo all'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, è quella di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo che segue per prevenire qualsiasi ostacolo
o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati: ne consegue che in nessun caso
l'arresto improvviso del veicolo che precede può essere considerato evento improvviso ed imprevedibile.” (Cass. pen. Sez. 4, n. 12255 del 29/01/2007,
Cagnoni)
“La distanza di sicurezza tra veicoli ha la funzione di garantire in assoluto
l'arresto del veicolo che segue in modo da evitare la collisione con quello che precede. Ne deriva che non è esclusa la responsabilità per colpa del conducente del veicolo tamponante nemmeno quando il veicolo venga improvvisamente bloccato.” (Cass. pen. Sez. 4, n. 5282 del 10/01/1986,
Mazzotti)
“In caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia. (Nella specie, relativa alla presenza, sulla pubblica via, di una trattrice agricola, la corte territoriale, confermata dalla S.C., ha escluso il carattere anomalo dell'ostacolo poiché il mezzo, sebbene munito di rimorchio privo di dispositivi di illuminazione, era agevolmente avvistabile dal conducente del veicolo tamponante).” (Cass. civ. Sez. 3, 24/09/2015, n. 18884)
“In virtù del disposto dell'art. 2054, ultimo comma, cod. civ., il proprietario o il conducente dell'auto è responsabile dei danni derivanti da vizi di manutenzione
o di costruzione dell'autoveicolo, indipendentemente da un suo comportamento
pagina 5 di 7 colpevole; tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, in caso in cui a carico di un veicolo si era verificata un'avaria, ed esso era stato tamponato non a causa dell'avaria, ma per il comportamento imprudente del conducente del veicolo che sopraggiungeva).” (Cass. civ. Sez. 3, 09/03/2004, n. 4754)
“In tema di responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, non si può far carico al conducente che precede, la cui fermata sia incolpevole (nella specie, per fortuita avaria) di non aver posto in essere manovre di fortuna per evitare il sinistro, dovuto a colpa esclusiva del conducente del veicolo che segue (il quale, nella specie, non aveva osservato la distanza di sicurezza).” (Cass. civ. Sez. 3, 05/11/1971, n. 3127)
In definitiva, stante l'infondatezza nell'an della domanda attorea, una volta acclarata l'esclusiva responsabilità del sig. ET per il sinistro di cui è causa, la stessa va respinta, senza dare ingresso all'esame dei profili inerenti il quantum.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande dell'attore ET TO;
pagina 6 di 7 2) dichiara tenuto e condanna l'attore a rifondere alla convenuta UnipolSai
Assicurazioni s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in €
8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 11.3.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Grazia Fedele
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