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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 963/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
precetto,
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonino Presti.
- Appellante -
Contro (IÀ , p. I.V.A. - c.f. , con sede a Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
Molfetta, in via Adriano Olivetti, n. 10, in persona del legale rappresentante pro -
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mellaro e dall'Avv. Lara Dentici.
- Appellata -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1353/2024 del 3 giugno 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
3647/2022 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito in sede di opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data 20 luglio 2022, con il quale Controparte_1
gli era stato intimato il pagamento, in favore della Controparte_4
della somma di euro 4.963,62, oltre ai successivi interessi e alle spese occorrende)
così statuiva:
1) rigettava l'opposizione;
2) condannava alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro Controparte_4
2.552,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al
4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge. Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2024, proponeva appello Controparte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio la (IÀ , che deduceva Controparte_2 CP_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “Violazione del disposto di cui all'articolo 480 secondo comma cpc.”, rilevando che: a) in modo contraddittorio, il giudice di primo grado, da un lato, assume la necessità della notifica del titolo esecutivo ex art. 480, secondo comma, c.p.c., e, dall'altro lato, propende per la non nullità, affermando che il precetto recava e reca la specifica indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, fatto non rispondente alla realtà, in quanto la sopra citata norma richiede la notifica del titolo in forma esecutiva, ossia del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, cosa che nella fattispecie è mancata essendo stato solo notificato in data di molto antecedente alla stesura del precetto, ovvero alla data del 27 settembre 2021, il decreto ingiuntivo, sic et simpliciter, senza formula esecutiva che peraltro non poteva essere apposta, non essendo ancora divenuto esecutivo il detto decreto ingiuntivo;
b) nel caso in esame, non essendo stato mai notificato il decreto ingiuntivo in forma esecutiva, né indicato nell'atto di precetto il provvedimento con cui è stato dichiarato esecutivo il menzionato decreto ingiuntivo n. 553/2021 emesso dal giudice di pace di Trani, appare evidente che il presunto debitore non è stato messo nelle condizioni di conoscere con esattezza il titolo che sorregge il credito.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce “Violazione dei disposti di cui agli articoli 99 e 647 cpc nonché dell'articolo 97 della Costituzione Italiana”, e rileva che:
a) il primo giudice ha errato nel rigettare la censura formulata da esso opponente (al precetto) con le prime memorie ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., censura relativa all'inesistenza di una richiesta verbale o scritta ex art. 647 c.p.c. per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto;
b) infatti, il giudice di pace di
Trani, nel decreto di esecutorietà, non ha minimamente menzionato alcuna richiesta ex articolo 647 c.p.c., né poteva menzionarla, mancando ogni forma di tale richiesta;
c) inoltre, dal fascicolo d'ufficio cartaceo e, precisamente, dalla copertina in cui il cancelliere ha annotato cronologicamente gli eventi, risultano il numero del decreto ingiuntivo, il numero di ruolo, la data del decreto di esecutorietà, ma manca la data della richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., come manca ogni possibile riferimento a tale richiesta.
I due predetti motivi (primo e terzo) sono inammissibili.
Va invero rilevato che i profili (di opposizione al precetto in questione) relativi sia all'omessa, previa notificazione del titolo esecutivo (e all'omessa indicazione,
nell'atto di precetto, del provvedimento dichiarativo dell'esecutività dello stesso titolo), sia alla dedotta mancanza della necessaria istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo (posto a sostegno della minacciata esecuzione forzata) integrano un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma primo, c.p.c. (in quanto concernente la regolarità formale o meno del titolo esecutivo e dell'opposto precetto)
e, nell'impugnata sentenza, sono stati correttamente ricondotti a tale ambito normativo.
Qualora (come nel caso di specie) vengano proposte contestualmente in primo grado, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e ai termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre la sentenza
è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma settimo, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (Cass.
n. 13203/2010; Cass. n. 12583/2013; v. anche Cass. n. 3722/2020).
Ne consegue l'inammissibilità del primo e del terzo motivo di gravame in esame, in quanto entrambi afferenti a profili (della “res controversa” e del “decisum”) integranti un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma primo, c.p.c.), per la quale è
normativamente precluso (ex art. 618, comma terzo, c.p.c.) l'appello avverso la relativa statuizione. Con il secondo motivo di gravame (relativo invece all'opposizione ex art. 615 c.p.c.
contestualmente proposta in primo grado) l'appellante deduce “Violazione del disposto di cui all'articolo 480 primo comma cpc”, rilevando che: a) il primo giudice ha errato nel rigettare la censura di esso opponente relativa alla precettazione delle spese future di esecuzione forzata, in quanto l'esatto e preciso disposto di cui all'articolo 480, primo comma, c.p.c. prevede l'obbligo di adempiere a quanto risultante dal titolo esecutivo, cioè le sole somme portate dal decreto ingiuntivo, e non le future e ipotetiche spese di esecuzione non supportate dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo;
b) tra l'altro, le spese degli eventuali atti esecutivi vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione, diverso per compiti e funzioni dal giudice del merito che concesse il decreto ingiuntivo, il quale ha pure provveduto a liquidare le spese giudiziali del procedimento monitorio con gli oneri accessori dati dagli interessi legali posteriori alla domanda, dall'IVA e dalla CPA, oneri che non possono esseri confusi con le spese degli eventuali procedimenti esecutivi che non costituiscono oneri accessori del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Il motivo è infondato.
E invero, da un lato, come correttamente osservato dal primo giudice, le spese future
(ed eventuali) di esecuzione costituiscono oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, che il debitore sarà tenuto a pagare in caso di ulteriore inadempimento, e, dall'altro lato, l'intimazione -pur contenuta nell'opposto precetto- di pagamento (anche) delle “successive spese occorrende, ivi comprese quelle dell'eventuale e successiva fase esecutiva” non è (per il suo carattere meramente ipotetico) di per sé suscettibile di pregiudicare la posizione giuridica del suo destinatario (opponente e odierno appellante), il quale non ha pertanto un concreto interesse (art. 100 c.p.c.) a dedurre, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
l'attuale inesigibilità di somme (per spese di esecuzione) genericamente richieste nel precetto, somme necessariamente presupponenti l'effettivo inizio (con il pignoramento) della minacciata esecuzione forzata e liquidabili soltanto dal giudice dell'esecuzione.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (euro
10.000,00) di lite- seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a carico dello stesso.
Non ricorrono le condizioni per la chiesta condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non risultando univoci elementi, idonei a denotare la sussistenza, nella condotta processuale di quest'ultimo, della temerarietà
della lite e/o dell'abuso del processo.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 963/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1353/2024 del Controparte_1
3 giugno 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n.
3647/2022 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_2
appello, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 4 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 963/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a
precetto,
[...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonino Presti.
- Appellante -
Contro (IÀ , p. I.V.A. - c.f. , con sede a Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
Molfetta, in via Adriano Olivetti, n. 10, in persona del legale rappresentante pro -
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mellaro e dall'Avv. Lara Dentici.
- Appellata -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1353/2024 del 3 giugno 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
3647/2022 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito in sede di opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data 20 luglio 2022, con il quale Controparte_1
gli era stato intimato il pagamento, in favore della Controparte_4
della somma di euro 4.963,62, oltre ai successivi interessi e alle spese occorrende)
così statuiva:
1) rigettava l'opposizione;
2) condannava alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro Controparte_4
2.552,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al
4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge. Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2024, proponeva appello Controparte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio la (IÀ , che deduceva Controparte_2 CP_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce “Violazione del disposto di cui all'articolo 480 secondo comma cpc.”, rilevando che: a) in modo contraddittorio, il giudice di primo grado, da un lato, assume la necessità della notifica del titolo esecutivo ex art. 480, secondo comma, c.p.c., e, dall'altro lato, propende per la non nullità, affermando che il precetto recava e reca la specifica indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, fatto non rispondente alla realtà, in quanto la sopra citata norma richiede la notifica del titolo in forma esecutiva, ossia del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, cosa che nella fattispecie è mancata essendo stato solo notificato in data di molto antecedente alla stesura del precetto, ovvero alla data del 27 settembre 2021, il decreto ingiuntivo, sic et simpliciter, senza formula esecutiva che peraltro non poteva essere apposta, non essendo ancora divenuto esecutivo il detto decreto ingiuntivo;
b) nel caso in esame, non essendo stato mai notificato il decreto ingiuntivo in forma esecutiva, né indicato nell'atto di precetto il provvedimento con cui è stato dichiarato esecutivo il menzionato decreto ingiuntivo n. 553/2021 emesso dal giudice di pace di Trani, appare evidente che il presunto debitore non è stato messo nelle condizioni di conoscere con esattezza il titolo che sorregge il credito.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce “Violazione dei disposti di cui agli articoli 99 e 647 cpc nonché dell'articolo 97 della Costituzione Italiana”, e rileva che:
a) il primo giudice ha errato nel rigettare la censura formulata da esso opponente (al precetto) con le prime memorie ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., censura relativa all'inesistenza di una richiesta verbale o scritta ex art. 647 c.p.c. per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto;
b) infatti, il giudice di pace di
Trani, nel decreto di esecutorietà, non ha minimamente menzionato alcuna richiesta ex articolo 647 c.p.c., né poteva menzionarla, mancando ogni forma di tale richiesta;
c) inoltre, dal fascicolo d'ufficio cartaceo e, precisamente, dalla copertina in cui il cancelliere ha annotato cronologicamente gli eventi, risultano il numero del decreto ingiuntivo, il numero di ruolo, la data del decreto di esecutorietà, ma manca la data della richiesta di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., come manca ogni possibile riferimento a tale richiesta.
I due predetti motivi (primo e terzo) sono inammissibili.
Va invero rilevato che i profili (di opposizione al precetto in questione) relativi sia all'omessa, previa notificazione del titolo esecutivo (e all'omessa indicazione,
nell'atto di precetto, del provvedimento dichiarativo dell'esecutività dello stesso titolo), sia alla dedotta mancanza della necessaria istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo (posto a sostegno della minacciata esecuzione forzata) integrano un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma primo, c.p.c. (in quanto concernente la regolarità formale o meno del titolo esecutivo e dell'opposto precetto)
e, nell'impugnata sentenza, sono stati correttamente ricondotti a tale ambito normativo.
Qualora (come nel caso di specie) vengano proposte contestualmente in primo grado, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e ai termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre la sentenza
è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma settimo, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (Cass.
n. 13203/2010; Cass. n. 12583/2013; v. anche Cass. n. 3722/2020).
Ne consegue l'inammissibilità del primo e del terzo motivo di gravame in esame, in quanto entrambi afferenti a profili (della “res controversa” e del “decisum”) integranti un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma primo, c.p.c.), per la quale è
normativamente precluso (ex art. 618, comma terzo, c.p.c.) l'appello avverso la relativa statuizione. Con il secondo motivo di gravame (relativo invece all'opposizione ex art. 615 c.p.c.
contestualmente proposta in primo grado) l'appellante deduce “Violazione del disposto di cui all'articolo 480 primo comma cpc”, rilevando che: a) il primo giudice ha errato nel rigettare la censura di esso opponente relativa alla precettazione delle spese future di esecuzione forzata, in quanto l'esatto e preciso disposto di cui all'articolo 480, primo comma, c.p.c. prevede l'obbligo di adempiere a quanto risultante dal titolo esecutivo, cioè le sole somme portate dal decreto ingiuntivo, e non le future e ipotetiche spese di esecuzione non supportate dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo;
b) tra l'altro, le spese degli eventuali atti esecutivi vanno liquidate dal giudice dell'esecuzione, diverso per compiti e funzioni dal giudice del merito che concesse il decreto ingiuntivo, il quale ha pure provveduto a liquidare le spese giudiziali del procedimento monitorio con gli oneri accessori dati dagli interessi legali posteriori alla domanda, dall'IVA e dalla CPA, oneri che non possono esseri confusi con le spese degli eventuali procedimenti esecutivi che non costituiscono oneri accessori del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.
Il motivo è infondato.
E invero, da un lato, come correttamente osservato dal primo giudice, le spese future
(ed eventuali) di esecuzione costituiscono oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, che il debitore sarà tenuto a pagare in caso di ulteriore inadempimento, e, dall'altro lato, l'intimazione -pur contenuta nell'opposto precetto- di pagamento (anche) delle “successive spese occorrende, ivi comprese quelle dell'eventuale e successiva fase esecutiva” non è (per il suo carattere meramente ipotetico) di per sé suscettibile di pregiudicare la posizione giuridica del suo destinatario (opponente e odierno appellante), il quale non ha pertanto un concreto interesse (art. 100 c.p.c.) a dedurre, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
l'attuale inesigibilità di somme (per spese di esecuzione) genericamente richieste nel precetto, somme necessariamente presupponenti l'effettivo inizio (con il pignoramento) della minacciata esecuzione forzata e liquidabili soltanto dal giudice dell'esecuzione.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria)
previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (euro
10.000,00) di lite- seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a carico dello stesso.
Non ricorrono le condizioni per la chiesta condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non risultando univoci elementi, idonei a denotare la sussistenza, nella condotta processuale di quest'ultimo, della temerarietà
della lite e/o dell'abuso del processo.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 963/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1353/2024 del Controparte_1
3 giugno 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n.
3647/2022 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio di Controparte_2
appello, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 4 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro