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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 8202/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
dott.ssa Carla Persi Consigliere aus.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8202/2019 R.G., vertente tra:
La società (c.f. ) (di Parte_1 P.IVA_1
seguito , in persona dell'amministratore Ing. rappresentata e Pt_2 Parte_3
difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto De Tilla e Antonio Esposito (c.f.
), presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domicilia, CodiceFiscale_1
come da procura in atti,
Appellante
e
(P.iva e c.f.: ) (di seguito Controparte_1 P.IVA_2
) in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale CP_1
Pagina 1 rappresentante p.t. prof. ing. rappresentata e difesa, anche CP_2
disgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Canale (c.f. ) ed C.F._2
RE AN (c.f. ) presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18762/2019 pubbl. il 03.10.2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo nr. 2585/2018 il Tribunale di Roma ingiungeva alla di Pt_2
pagare la somma di euro 178.816,27, oltre interessi e spese del procedimento in favore della la quale aveva dedotto: CP_1
1) di aver costituito nel 1998 un'TI con la al fine di assumere l'incarico di Pt_2
“Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento della S.S. 64 Porettana” di cui era risultata aggiudicataria a seguito di gara bandita dalla Provincia di Pistoia;
Contr 2) che la costituita iceveva dalla Provincia di Bologna nell'anno 2004 incarichi supplementari di progettazione definitiva ed esecuzione sempre della SS. 64
Porettana in comune di Granaglione – tratto Ponte della Venturina;
3) che la ripartizione delle quote di guadagno tra le due Società componenti l'TI, veniva pattuita nel 73% per CRA e nel 27 % per , come risulta dalla lettera CP_1
datata 14.01.2003 inviata dall' ing. legale rappresentante della al Pt_3 Pt_2
prof. ing. , amministratore delegato della che la siglava per CP_2 CP_1
accettazione;
Pagina 2 4) che dall'esecuzione degli incarichi ne sorgeva una controversia tra la Committente
Provincia (poi ) e l'TI esecutrice dei CP_4 Controparte_5
lavori che si concludeva con il lodo del 23.02.2016 con il quale la
[...]
Contro
veniva condannata a pagare in favore dell Controparte_5
Parte_ capeggiata da la somma di € 500.000,00 a titolo di indennità ex art. 2041
c.c., oltre interessi legali dal giorno della domanda e fino al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese del giudizio nella misura di due terzi. Il lodo arbitrale non veniva impugnato;
5) che nei mesi successivi la ricorrente non aveva più alcuna informazione dalla
C.R.A. in ordine all'adempimento del lodo, e anche le richieste di chiarimenti non sortivano alcun effetto. Solo nel luglio 2017 la appendeva dall' Avvocatura CP_1
della di Bologna che l'intera somma pari ad euro 662.282,51 era Controparte_5
stata già a suo tempo tutta bonificata alla C.R.A..
Ha chiesto pertanto in sede monitoria la condanna si CRA al pagamento nei suoi confronti della somma dovuta in ragione dei criteri di ripartizione interna e quindi nella misura del 23% di quanto incassato a seguito del lodo.
Avverso detto decreto, la proponeva opposizione, chiedendone la revoca e Pt_2
deducendo l'inapplicabilità dell'accordo pattuito con lettera del 14.01.2003 alle somme statuite con il lodo arbitrale, nel quale erano state respinte tutte le domande Contr proposte dall mentre nel dispositivo era stata riconosciuta un'indennità ex art. 2041 c.c. in favore della sola per le attività svolte esclusivamente della stessa Pt_2
e non dell al quale erano state invece liquidate le spese legali nella misura di CP_3
due terzi. L'opponente rilevava infine come l'accordo di ripartizione in questione si fosse comunque esaurito con il pagamento di quanto contrattualmente previsto in sede di conferimento dell'incarico, necessitando qualsiasi ulteriore richiesta di un nuovo accordo.
Pagina 3 Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta , condannando l'opponente alle spese di lite liquidate in euro CP_1
6.300,00 oltre accessori.
Nel merito, il giudice di primo grado ha ritenuto non rilevante la circostanza per la quale nel dispositivo della decisione arbitrale la condanna al pagamento della somma di euro 500.000,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. risultasse in favore della sola e, richiamando alcuni passaggi motivazionali del lodo, ha evidenziato Pt_2
come “avuto riguardo alle espressioni utilizzate nel lodo, debba ritenersi che
l'importo di euro 500.000,00, oltre accessori di legge ed interessi, riconosciuto quale indennizzo per l'ulteriore attività svolta non può che essere riferito all'TI nel suo complesso e non in solo favore dell'opponente, non apparendo rilevante in tal senso la circostanza che nel dispositivo della decisione la condanna al pagamento risulti rivolta nei confronti della sola . Pt_2
In ordine altresì alla ripartizione del quantum tra le due società, il tribunale richiamata la lettera del 14.01.2003 (su cui di seguito) da cui reputa emergere tale ripartizione, e rilevato che il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza che prevedeva lo scioglimento automatico dell'TI solo “con la liquidazione di tutte le pendenze”, ha considerato corretta la somma azionata con il procedimento monitorio. Infine, ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c avanzata dall'opposta stante l'insussistenza “dei presupposti giustificativi la CP_1
richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo”.
La sentenza è stata impugnata dalla alla cui integrale lettura si rinvia Parte_4
quale parte necessaria della presente decisione, che ne ha chiesto la riforma con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di ogni domanda proposta nei confronti della stessa. Deduce in particolare l'appellante:
1) “Intangibilità del lodo”; 2) “inesistenza del “Lapsus calami” nella sentenza arbitrale”; 3) “errata interpretazione dell'unico documento citato, avente data
14.01.2003”; 4) 'assenza dei presupposti per la provvisoria esecutività del decreto
Pagina 4 ingiuntivo opposto” e 5) “ evidenza degli accertamenti operati dal collegio arbitrale, in merito alle attività oggetto di indennizzo”.
Si è costituita la , contestando la fondatezza dell'appello chiedendone il CP_1
rigetto con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre spese di lite.
All'esito delle note scritte sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi sono strettamente collegati e possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante, sottolineando come l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. sia stato Contr riconosciuto nel dispositivo in favore di C.R.A. e non di solleva preliminarmente l'intangibilità del lodo, evidenziando l'impossibilità di interpretazione, modifica ed estensione dello stesso e rilevando altresì come, se vi fosse stato un errore materiale in danno di , sarebbe stato onere di CP_1
quest'ultima procedere per la correzione materiale, azione che non è stata promossa.
Errore che, stante le argomentazioni della società appellante, non vi sarebbe comunque stato poiché dalla lettura integrale del lodo si evincerebbe come il Collegio abbia voluto distinguere in proprio da quale rappresentante di TI, Pt_2 Pt_2
richiamandone così alcuni passaggi e concludendo come la condanna all'indennizzo a favore di e la liquidazione delle spese di lite – nella misura di due terzi – a Pt_2
Contr favore dell confermi la chiara distinzione tra i due soggetti che avevano proposte le domande e l'assenza dunque di qualsivoglia errore.
Le censure sollevate non colgono nel segno.
Preliminarmente, in merito all'eccepita intangibilità del lodo, la Corte richiama la giurisprudenza di merito intervenuta sulla questione, la quale, disattendendo la sollevata impossibilità di interpretazione della sentenza in luogo di un esclusivo accoglimento del solo dispositivo, ha affermato: “Il giudice del merito, nell'indagine
Pagina 5 volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne
l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo.” (Cass. Civ. Sez.
1, Sent. 2721 del 07.02.2007).
Tanto premesso, si rileva che in realtà è proprio dall' integrale lettura del lodo che si ricava come il Collegio arbitrale non abbia mai operato una sostanziale distinzione tra i due soggetti - in proprio e quale rappresentante di TI , mancando Pt_2 Pt_2
tali specificazioni nella motivazione della sentenza, mentre nella intestazione della Parte_ sentenza e nel corpo della stessa è evidenziato che agisca in entrambe le qualità
- e in alcun modo risultano differenziati i diversi apporti al progetto, al fine di giustificare una eventuale diversa ripartizione della somma riconosciuta nel lodo ( o la sua attribuibilità esclusiva a n proprio). Pt_2
Emerge anzi chiaramente come il Collegio Arbitrale abbia riconosciuto un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dell'TI nel suo complesso e non della sola si richiama sul punto il passeggio del lodo con il quale il Collegio Pt_2
affronta la domanda ex art. 2041 c.c.: “Ciò posto, osservano tuttavia gli Arbitri che le ulteriori prestazioni rese dal professionista a seguito delle modifiche, anche legislative (quali quelle elencate a pag. 79 della relazione peritale), intervenute nel corso dello svolgimento dell'incarico – […] – legittimano comunque l'TI attrice ad ottenere il riconoscimento di un maggior compenso” (pag. 26 lodo arbitrale).
Con tale incipit motivazionale poco rileva che il Collegio nell'argomentare abbia fatto alternativamente riferimento a (che ha agito anche quale mandataria di Pt_2
Pagina 6 TI) o TI, anche alla luce del fatto che il ragionamento logico-giuridico che ha condotto all'accoglimento della domanda così si è concluso: “Dalla ritenuta sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c., consegue il diritto al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla norma sopra citata a ristoro della perdita patrimoniale subita dal progettista per l'esecuzione della prestazione ovvero, più specificatamente, delle spese a tal fine sostenute dall'TI” (pag. 31 lodo arbitrale).
Va peraltro rilevato che detta interpretazione è anche confermata dalla statuizione sulle spese di lite, che sono state riconosciute a favore di TI (nella misura di 2/3), la quale – stando alla difesa sostenuta dall'appellante - avrebbe visto invece tutte le proprie domande rigettate.
Le ragioni sopra esposte assorbono anche il quinto motivo di impugnazione che deve pertanto essere rigettato. Con detto gravame, l'appellante, richiamando alcuni passaggi del lodo, insiste nel ritenere che il Collegio Arbitrale nel merito abbia accertato che le attività da indennizzare ex art. 2041 c.c. siano state eseguite esclusivamente dalla Conclusione quest'ultima non condivisa dalla Corte per Pt_2
le argomentazioni già richiamate nella trattazione dei primi due motivo d'appello, e a cui va aggiunto che peraltro l'odierno appellante sia nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che nell'atto di appello si limita ad allegare genericamente che le attività per le quali è stato riconosciuto l'indennizzo sarebbero state attuate solo da essa società appellante, ma nessuna prova sul punto, né alcuna motivazione nel lodo,
è dato apprezzare (pur avendo il lodo dato atto che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. “va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della Contr prestazione resa in virtù del contratto invalido…” , che evidentemente è l – che aveva sottoscritto il contratto - e non la sola Appare lecito quindi ritenere che Pt_2
Contr il lodo sia stato emesso nei confronti di uale mandataria dell Pt_2
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta l'efficacia attribuita dal giudice di primo grado alla comunicazione del 14.01.2003, con cui ha ritenuto che le società
Pagina 7 avessero raggiunto un accordo sulle quote spettanti a ciascuna, rilevando sul punto che tale documento non costituisce un “contratto societario” ma una proposta di riparto di somme che sarebbero state corrisposte dalle appaltatrici pochi giorni dopo tale accordo e che di fatto sono state liquidate alla con la fattura nr. 15 del CP_1
13.02.2003: con l'avvenuto pagamento della suddetta fattura l'accordo si sarebbe esaurito.
Anche tale doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Premesso che la ripartizione interna del compenso vale solo a determinare in via parametrale un indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. e non il compenso contrattuale per le (maggiori) opere, non avendo alcuna delle parti dedotto e provato un depauperamento maggiore o minore, in concreto, di quello derivante dal mancato guadagno come previsto nel contratto, rileva la Corte che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, dal documento del 14.01.2003 si evince che la ripartizione non interessa solo una parte del progetto, ma il suo complesso (almeno alla data di sottoscrizione dell'accordo) come indicato nell'oggetto - “Adeguamento S.S. n°64
“Porettana” in Comune di Sambuca Pistoiese – Tratto Ponte alla Venturina (Confine
Regionale) – AN (Lato Sud) (VARIANTE PAVANA)” e come risulta dalla narrativa e dalle somme ivi indicate. L'Ing. legale rappresentante p.t. della Parte_3
dopo aver sottolineato l'incremento del contratto da L. 632.000,00 (= euro Pt_2
326.400,00) a L. 1.265.000,00 (= euro 653.317,00) ne ha ripartito le quote intestando a un compenso pari al 73% del nuovo importo contrattuale complessivo per Pt_2
la “Progettazione stradale e strutturale, computi ed elaborati tecnico amministrativi” ed a il restante 27% sempre del nuovo importo contrattuale complessivo CP_1
per lo “Studio di inserimento ambientale, analisi territoriali ed urbanistiche, studi trasportistici”. Dunque, la tesi avanzata dall'appellante per la quale il documento del 14.01.2003 avrebbe riguardato la ripartizione delle sole somme corrisposte quale pagamento delle fatture emesse in acconto nr. 38 e 40 de
16.12.2002 per complessivi euro 307.317,17 – somma versata a titolo di
Pagina 8 anticipazione sui corrispettivi derivanti dai contratti pubblici - è smentita dal contenuto stesso documento che - si rileva – era stato redatto dall'appellante.
Ben può pertanto essere utilizzata tale ripartizione al fine di apprezzare le rispettive perdite di guadagno per la liquidato dell'indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
I motivi di appello sono pertanto infondati.
Quanto poi alla eccezione di nullità della scrittura privata del 14.01.2003, rispetto alla disciplina dei contratti pubblici di appalto, e della ripartizione interna dei compensi, sollevata da parte appellante solo con la comparsa conclusionale, la Corte ne rileva la tardività, in quanto sollevata solo con la comparsa conclusionale, e fondata in larga parte su fatti e circostanze mai allegate precedentemente, e comunque la totale irrilevanza, atteso che la domanda accolta nel lodo non si fonda su una responsabilità contrattuale (espressamente esclusa: v. pag. 25 del lodo, in fine), sibbene su un arricchimento illecito ex art. 2041 c.c., che presuppone tra l'altro, in quanto azione sussidiaria, l'impossibilità di esperire l'azione contrattuale, ed essendo quindi la ripartizione interna assunta a soli fini parametrali per la liquidazione dell'indennizzo, in quanto indice di un concordato riconoscimento della diversa valenza economica della partecipazione alle opere degli associati.
L'appello pertanto va respinto, e le spese seguono la soccombenza.
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
10.000,00, oltre accessori di legge.
Pagina 9 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 5 dicembre 2025 La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
dott.ssa Carla Persi Consigliere aus.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8202/2019 R.G., vertente tra:
La società (c.f. ) (di Parte_1 P.IVA_1
seguito , in persona dell'amministratore Ing. rappresentata e Pt_2 Parte_3
difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto De Tilla e Antonio Esposito (c.f.
), presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domicilia, CodiceFiscale_1
come da procura in atti,
Appellante
e
(P.iva e c.f.: ) (di seguito Controparte_1 P.IVA_2
) in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale CP_1
Pagina 1 rappresentante p.t. prof. ing. rappresentata e difesa, anche CP_2
disgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Canale (c.f. ) ed C.F._2
RE AN (c.f. ) presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18762/2019 pubbl. il 03.10.2019
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo nr. 2585/2018 il Tribunale di Roma ingiungeva alla di Pt_2
pagare la somma di euro 178.816,27, oltre interessi e spese del procedimento in favore della la quale aveva dedotto: CP_1
1) di aver costituito nel 1998 un'TI con la al fine di assumere l'incarico di Pt_2
“Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento della S.S. 64 Porettana” di cui era risultata aggiudicataria a seguito di gara bandita dalla Provincia di Pistoia;
Contr 2) che la costituita iceveva dalla Provincia di Bologna nell'anno 2004 incarichi supplementari di progettazione definitiva ed esecuzione sempre della SS. 64
Porettana in comune di Granaglione – tratto Ponte della Venturina;
3) che la ripartizione delle quote di guadagno tra le due Società componenti l'TI, veniva pattuita nel 73% per CRA e nel 27 % per , come risulta dalla lettera CP_1
datata 14.01.2003 inviata dall' ing. legale rappresentante della al Pt_3 Pt_2
prof. ing. , amministratore delegato della che la siglava per CP_2 CP_1
accettazione;
Pagina 2 4) che dall'esecuzione degli incarichi ne sorgeva una controversia tra la Committente
Provincia (poi ) e l'TI esecutrice dei CP_4 Controparte_5
lavori che si concludeva con il lodo del 23.02.2016 con il quale la
[...]
Contro
veniva condannata a pagare in favore dell Controparte_5
Parte_ capeggiata da la somma di € 500.000,00 a titolo di indennità ex art. 2041
c.c., oltre interessi legali dal giorno della domanda e fino al soddisfo, oltre alla rifusione delle spese del giudizio nella misura di due terzi. Il lodo arbitrale non veniva impugnato;
5) che nei mesi successivi la ricorrente non aveva più alcuna informazione dalla
C.R.A. in ordine all'adempimento del lodo, e anche le richieste di chiarimenti non sortivano alcun effetto. Solo nel luglio 2017 la appendeva dall' Avvocatura CP_1
della di Bologna che l'intera somma pari ad euro 662.282,51 era Controparte_5
stata già a suo tempo tutta bonificata alla C.R.A..
Ha chiesto pertanto in sede monitoria la condanna si CRA al pagamento nei suoi confronti della somma dovuta in ragione dei criteri di ripartizione interna e quindi nella misura del 23% di quanto incassato a seguito del lodo.
Avverso detto decreto, la proponeva opposizione, chiedendone la revoca e Pt_2
deducendo l'inapplicabilità dell'accordo pattuito con lettera del 14.01.2003 alle somme statuite con il lodo arbitrale, nel quale erano state respinte tutte le domande Contr proposte dall mentre nel dispositivo era stata riconosciuta un'indennità ex art. 2041 c.c. in favore della sola per le attività svolte esclusivamente della stessa Pt_2
e non dell al quale erano state invece liquidate le spese legali nella misura di CP_3
due terzi. L'opponente rilevava infine come l'accordo di ripartizione in questione si fosse comunque esaurito con il pagamento di quanto contrattualmente previsto in sede di conferimento dell'incarico, necessitando qualsiasi ulteriore richiesta di un nuovo accordo.
Pagina 3 Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta , condannando l'opponente alle spese di lite liquidate in euro CP_1
6.300,00 oltre accessori.
Nel merito, il giudice di primo grado ha ritenuto non rilevante la circostanza per la quale nel dispositivo della decisione arbitrale la condanna al pagamento della somma di euro 500.000,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. risultasse in favore della sola e, richiamando alcuni passaggi motivazionali del lodo, ha evidenziato Pt_2
come “avuto riguardo alle espressioni utilizzate nel lodo, debba ritenersi che
l'importo di euro 500.000,00, oltre accessori di legge ed interessi, riconosciuto quale indennizzo per l'ulteriore attività svolta non può che essere riferito all'TI nel suo complesso e non in solo favore dell'opponente, non apparendo rilevante in tal senso la circostanza che nel dispositivo della decisione la condanna al pagamento risulti rivolta nei confronti della sola . Pt_2
In ordine altresì alla ripartizione del quantum tra le due società, il tribunale richiamata la lettera del 14.01.2003 (su cui di seguito) da cui reputa emergere tale ripartizione, e rilevato che il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza che prevedeva lo scioglimento automatico dell'TI solo “con la liquidazione di tutte le pendenze”, ha considerato corretta la somma azionata con il procedimento monitorio. Infine, ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c avanzata dall'opposta stante l'insussistenza “dei presupposti giustificativi la CP_1
richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo”.
La sentenza è stata impugnata dalla alla cui integrale lettura si rinvia Parte_4
quale parte necessaria della presente decisione, che ne ha chiesto la riforma con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di ogni domanda proposta nei confronti della stessa. Deduce in particolare l'appellante:
1) “Intangibilità del lodo”; 2) “inesistenza del “Lapsus calami” nella sentenza arbitrale”; 3) “errata interpretazione dell'unico documento citato, avente data
14.01.2003”; 4) 'assenza dei presupposti per la provvisoria esecutività del decreto
Pagina 4 ingiuntivo opposto” e 5) “ evidenza degli accertamenti operati dal collegio arbitrale, in merito alle attività oggetto di indennizzo”.
Si è costituita la , contestando la fondatezza dell'appello chiedendone il CP_1
rigetto con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre spese di lite.
All'esito delle note scritte sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi sono strettamente collegati e possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante, sottolineando come l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. sia stato Contr riconosciuto nel dispositivo in favore di C.R.A. e non di solleva preliminarmente l'intangibilità del lodo, evidenziando l'impossibilità di interpretazione, modifica ed estensione dello stesso e rilevando altresì come, se vi fosse stato un errore materiale in danno di , sarebbe stato onere di CP_1
quest'ultima procedere per la correzione materiale, azione che non è stata promossa.
Errore che, stante le argomentazioni della società appellante, non vi sarebbe comunque stato poiché dalla lettura integrale del lodo si evincerebbe come il Collegio abbia voluto distinguere in proprio da quale rappresentante di TI, Pt_2 Pt_2
richiamandone così alcuni passaggi e concludendo come la condanna all'indennizzo a favore di e la liquidazione delle spese di lite – nella misura di due terzi – a Pt_2
Contr favore dell confermi la chiara distinzione tra i due soggetti che avevano proposte le domande e l'assenza dunque di qualsivoglia errore.
Le censure sollevate non colgono nel segno.
Preliminarmente, in merito all'eccepita intangibilità del lodo, la Corte richiama la giurisprudenza di merito intervenuta sulla questione, la quale, disattendendo la sollevata impossibilità di interpretazione della sentenza in luogo di un esclusivo accoglimento del solo dispositivo, ha affermato: “Il giudice del merito, nell'indagine
Pagina 5 volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne
l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo.” (Cass. Civ. Sez.
1, Sent. 2721 del 07.02.2007).
Tanto premesso, si rileva che in realtà è proprio dall' integrale lettura del lodo che si ricava come il Collegio arbitrale non abbia mai operato una sostanziale distinzione tra i due soggetti - in proprio e quale rappresentante di TI , mancando Pt_2 Pt_2
tali specificazioni nella motivazione della sentenza, mentre nella intestazione della Parte_ sentenza e nel corpo della stessa è evidenziato che agisca in entrambe le qualità
- e in alcun modo risultano differenziati i diversi apporti al progetto, al fine di giustificare una eventuale diversa ripartizione della somma riconosciuta nel lodo ( o la sua attribuibilità esclusiva a n proprio). Pt_2
Emerge anzi chiaramente come il Collegio Arbitrale abbia riconosciuto un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dell'TI nel suo complesso e non della sola si richiama sul punto il passeggio del lodo con il quale il Collegio Pt_2
affronta la domanda ex art. 2041 c.c.: “Ciò posto, osservano tuttavia gli Arbitri che le ulteriori prestazioni rese dal professionista a seguito delle modifiche, anche legislative (quali quelle elencate a pag. 79 della relazione peritale), intervenute nel corso dello svolgimento dell'incarico – […] – legittimano comunque l'TI attrice ad ottenere il riconoscimento di un maggior compenso” (pag. 26 lodo arbitrale).
Con tale incipit motivazionale poco rileva che il Collegio nell'argomentare abbia fatto alternativamente riferimento a (che ha agito anche quale mandataria di Pt_2
Pagina 6 TI) o TI, anche alla luce del fatto che il ragionamento logico-giuridico che ha condotto all'accoglimento della domanda così si è concluso: “Dalla ritenuta sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c., consegue il diritto al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla norma sopra citata a ristoro della perdita patrimoniale subita dal progettista per l'esecuzione della prestazione ovvero, più specificatamente, delle spese a tal fine sostenute dall'TI” (pag. 31 lodo arbitrale).
Va peraltro rilevato che detta interpretazione è anche confermata dalla statuizione sulle spese di lite, che sono state riconosciute a favore di TI (nella misura di 2/3), la quale – stando alla difesa sostenuta dall'appellante - avrebbe visto invece tutte le proprie domande rigettate.
Le ragioni sopra esposte assorbono anche il quinto motivo di impugnazione che deve pertanto essere rigettato. Con detto gravame, l'appellante, richiamando alcuni passaggi del lodo, insiste nel ritenere che il Collegio Arbitrale nel merito abbia accertato che le attività da indennizzare ex art. 2041 c.c. siano state eseguite esclusivamente dalla Conclusione quest'ultima non condivisa dalla Corte per Pt_2
le argomentazioni già richiamate nella trattazione dei primi due motivo d'appello, e a cui va aggiunto che peraltro l'odierno appellante sia nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che nell'atto di appello si limita ad allegare genericamente che le attività per le quali è stato riconosciuto l'indennizzo sarebbero state attuate solo da essa società appellante, ma nessuna prova sul punto, né alcuna motivazione nel lodo,
è dato apprezzare (pur avendo il lodo dato atto che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. “va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della Contr prestazione resa in virtù del contratto invalido…” , che evidentemente è l – che aveva sottoscritto il contratto - e non la sola Appare lecito quindi ritenere che Pt_2
Contr il lodo sia stato emesso nei confronti di uale mandataria dell Pt_2
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta l'efficacia attribuita dal giudice di primo grado alla comunicazione del 14.01.2003, con cui ha ritenuto che le società
Pagina 7 avessero raggiunto un accordo sulle quote spettanti a ciascuna, rilevando sul punto che tale documento non costituisce un “contratto societario” ma una proposta di riparto di somme che sarebbero state corrisposte dalle appaltatrici pochi giorni dopo tale accordo e che di fatto sono state liquidate alla con la fattura nr. 15 del CP_1
13.02.2003: con l'avvenuto pagamento della suddetta fattura l'accordo si sarebbe esaurito.
Anche tale doglianza è infondata e non merita accoglimento.
Premesso che la ripartizione interna del compenso vale solo a determinare in via parametrale un indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. e non il compenso contrattuale per le (maggiori) opere, non avendo alcuna delle parti dedotto e provato un depauperamento maggiore o minore, in concreto, di quello derivante dal mancato guadagno come previsto nel contratto, rileva la Corte che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, dal documento del 14.01.2003 si evince che la ripartizione non interessa solo una parte del progetto, ma il suo complesso (almeno alla data di sottoscrizione dell'accordo) come indicato nell'oggetto - “Adeguamento S.S. n°64
“Porettana” in Comune di Sambuca Pistoiese – Tratto Ponte alla Venturina (Confine
Regionale) – AN (Lato Sud) (VARIANTE PAVANA)” e come risulta dalla narrativa e dalle somme ivi indicate. L'Ing. legale rappresentante p.t. della Parte_3
dopo aver sottolineato l'incremento del contratto da L. 632.000,00 (= euro Pt_2
326.400,00) a L. 1.265.000,00 (= euro 653.317,00) ne ha ripartito le quote intestando a un compenso pari al 73% del nuovo importo contrattuale complessivo per Pt_2
la “Progettazione stradale e strutturale, computi ed elaborati tecnico amministrativi” ed a il restante 27% sempre del nuovo importo contrattuale complessivo CP_1
per lo “Studio di inserimento ambientale, analisi territoriali ed urbanistiche, studi trasportistici”. Dunque, la tesi avanzata dall'appellante per la quale il documento del 14.01.2003 avrebbe riguardato la ripartizione delle sole somme corrisposte quale pagamento delle fatture emesse in acconto nr. 38 e 40 de
16.12.2002 per complessivi euro 307.317,17 – somma versata a titolo di
Pagina 8 anticipazione sui corrispettivi derivanti dai contratti pubblici - è smentita dal contenuto stesso documento che - si rileva – era stato redatto dall'appellante.
Ben può pertanto essere utilizzata tale ripartizione al fine di apprezzare le rispettive perdite di guadagno per la liquidato dell'indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
I motivi di appello sono pertanto infondati.
Quanto poi alla eccezione di nullità della scrittura privata del 14.01.2003, rispetto alla disciplina dei contratti pubblici di appalto, e della ripartizione interna dei compensi, sollevata da parte appellante solo con la comparsa conclusionale, la Corte ne rileva la tardività, in quanto sollevata solo con la comparsa conclusionale, e fondata in larga parte su fatti e circostanze mai allegate precedentemente, e comunque la totale irrilevanza, atteso che la domanda accolta nel lodo non si fonda su una responsabilità contrattuale (espressamente esclusa: v. pag. 25 del lodo, in fine), sibbene su un arricchimento illecito ex art. 2041 c.c., che presuppone tra l'altro, in quanto azione sussidiaria, l'impossibilità di esperire l'azione contrattuale, ed essendo quindi la ripartizione interna assunta a soli fini parametrali per la liquidazione dell'indennizzo, in quanto indice di un concordato riconoscimento della diversa valenza economica della partecipazione alle opere degli associati.
L'appello pertanto va respinto, e le spese seguono la soccombenza.
Non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
10.000,00, oltre accessori di legge.
Pagina 9 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 5 dicembre 2025 La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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