Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1988
CS
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 31, comma 2, DPR 380/2001 e carenza di legittimazione passiva

    La Corte ribadisce che la legittimazione passiva spetta a chiunque abbia la disponibilità materiale o giuridica dell'immobile interessato dagli abusi, al fine di ripristinare l'ordine giuridico violato. Gli appellanti, agendo in giudizio per l'annullamento dell'ordine, dimostrano interesse e capacità di rimuovere gli abusi.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative (artt. 7 e 8 L. 241/1990)

    La mancata partecipazione è considerata un'irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, poiché non avrebbe inciso sull'esito finale del provvedimento, dato il rigetto delle censure sostanziali.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    L'elencazione degli abusi, corredata da dati sull'ubicazione, estensione degli ampliamenti e mutamenti di destinazione d'uso, è ritenuta sufficientemente dettagliata. Per gli altri abusi, il riferimento all'atto istruttorio soddisfa il requisito di motivazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sulla valutazione globale degli abusi e sull'avviso di acquisizione

    La giurisprudenza consolidata ammette una valutazione globale degli abusi. L'avviso di acquisizione è un effetto previsto dalla legge, destinato a un atto successivo e dichiarativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1988
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1988
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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