Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Bizzarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza SUAP n. -OMISSIS- adottato dall'Unione dei Comuni, -OMISSIS-, area suap e att. economiche, avente ad oggetto la revoca della SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande aperta al pubblico: Soc. -OMISSIS- srl e conseguente chiusura attività; della nota del Prefetto pervenuta all'unione dei Comuni -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto o consequenziale o comunque annesso a quelli impugnati; e per la condanna della amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/6/2022:
per l’annullamento
dell'ordinanza area Suap n. -OMISSIS-adottato dall'Unione dei Comuni -OMISSIS-, Area Suap e Attività Economiche, avente ad oggetto la revoca della SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande aperta al pubblico: Società -OMISSIS- S.R.L. e conseguente chiusura dell'attività;;
- della Nota del Prefetto pervenuta all'Unione dei Comuni, -OMISSIS-, in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto o consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati;
- e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, in misura da quantificare secondo Giustizia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni -OMISSIS- e di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il dott. IO IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna, con il ricorso introduttivo, la revoca dell’autorizzazione/SCIA alla somministrazione di cibo e bevande ai sensi dell’art. 19, co. 4 del DPR 616/1977, unitamente alla nota della Prefettura di Ancona che ha comunicato al Comune di -OMISSIS- come l’esercizio pubblico, denominato -OMISSIS-, sarebbe stato oggetto di numerosi interventi da parte di forze di polizia che avrebbero “riscontrato l'assidua frequentazione da parte di soggetti pregiudicati o comunque pericolosi, che hanno reso il citato esercizio luogo di plurime turbative dell'ordine pubblico ... oltre ad essere divenuto ritrovo di persone pregiudicate costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ...poiché il quadro delineato configura l'attività svolta dall'esercizio pubblico denominato "-OMISSIS-" come una realtà di grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza”.
Parte ricorrente contesta quanto riscontrato dalla Prefettura sotto diversi profili, con particolare riferimento alla proposta del Prefetto di Ancona del -OMISSIS- di cui è venuti a conoscenza con pec del Comune di -OMISSIS- del 25 maggio 2022, solo dopo il provvedimento sanzionatorio (e quindi impugnata con motivi aggiunti).
Con il ricorso introduttivo si contesta con il primo motivo il sostanziale diniego dell’accesso agli atti del procedimento, mentre con il secondo si contesta violazione di legge, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, con riferimento all’assenza dei presupposti per procedere alla revoca.
Inoltre, parte ricorrente chiede il risarcimento per il danno subito.
Con i motivi aggiunti si contesta il contenuto della nota della Prefettura del -OMISSIS-sulla base della quale è stata adottata l’ordinanza impugnata.
In particolare si evidenzia:
- l’assenza di valore probatorio della pagina Facebook del locale, nella parte in cui si qualifica lo stesso quale “nightclub” invece che american bar. Il fatto che il locale sia di fatto un esercizio di pubblico spettacolo e non un bar è stato infatti decisivo per la contestazione della mancanza delle licenze necessarie. Al contrario, il locale sarebbe stato riaperto come american bar già nel 2020, dietro presentazione di apposita SCIA.
- vi sarebbero stati solo 2 accessi, nel 2020, a distanza di sei mesi l’uno dall’altro, ove sarebbero stati trovati dei soggetti pregiudicati, gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia. Peraltro su 9 persone indicate 3 sarebbero dipendenti e gli altri avventori.
- l’attività di pubblico spettacolo sarebbe già stata autonomamente sospesa dalla proprietà stessa, la quale, in data 29 maggio 2020, aveva ottenuto SCIA per american bar. Detta SCIA veniva concessa senza contestazioni da parte del Comune. Nel locale inoltre non si svolgerebbe attività di ballo e non vi sarebbero né intrattenitrici né privé ove appartarsi con esse. Sarebbe quindi del tutto priva di prova l’asserzione che il locale continui ad effettuare pubblici spettacoli in assenza di idonea licenza ex art. 68 TULPS e senza i necessari requisiti di legge.
Si sono costituiti l’Unione dei Comuni -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, sostenendo l’inammissibilità del ricorso per essere tutte le censure rivolte ad atti della Prefettura, non chiamata in giudizio e, comunque, l’infondatezza del medesimo.
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 In primo luogo deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda di accesso agli atti contenuta nel ricorso introduttivo (primo motivo). Parte ricorrente ha ricevuto la nota della Prefettura del -OMISSIS- sulla quale è basato provvedimento impugnato e non ha richiesto, neanche con motivi aggiunti, ulteriore documentazione.
1.1 Per il resto il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, per cui si può prescindere dalla eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso al Ministero dell’Interno.
1.2 Il secondo motivo del ricorso introduttivo e l’unico motivo del ricorso motivi aggiunti, che sostanzialmente ne amplia il contenuto alla luce della nota citata, possono essere trattati unitariamente.
1.3 Come è noto, la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere ricompresa nelle autorizzazioni di polizia e, in quanto tale, è soggetta alle misure sanzionatorie - sospensione o revoca - previste in generale dall'art. 10 del R.D. n. 773/1931. (Cons. Stato, III, 28 agosto 2023, n. 789).
1.4 L’art. 100 del TULPS prevede, infatti, che “oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”, fermo restando che “qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata” dal Prefetto. Si è quindi introdotto un sistema progressivo di adozione di provvedimenti a crescente intensità da parte di soggetti incaricati a diverso titolo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici: tra tali atti, la sospensione ha la funzione di deterrenza (Cons. Stato. III, 30 gennaio 2024, n. 910), con l’obiettivo che la giurisprudenza ha qualificato come di “prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali che sono censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, III, 12 febbraio 2019, n. 1021 Cons. Stato, III, 28 novembre 2022, n. 10417).
1.5 L’art. 19, comma 4, del DPR 24 Luglio 1977 n. 616 consente, poi, che le licenze previste dal comma 1 del medesimo articolo, rilasciate dall’Amministrazione comunale, possono essere revocate sulla base di una motivata richiesta del Prefetto: dunque tale ultimo provvedimento è emanato solo formalmente dal Comune, poiché l’ente locale è tenuto ad attuare quanto indicato dall’Autorità di P.S., non residuando in capo ad esso alcun potere discrezionale per discostarsi dalla richiesta ricevuta dal Prefetto, titolare del potere di vigilanza e controllo del territorio ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica (Cons. Stato, III 9 maggio 2024 n. 4164).
2 Applicando tali principi, i provvedimenti impugnati resistono alle censure proposte. L’ordinanza è fondata sulla natura vincolante della proposta di revoca della licenza da parte della Prefettura di Ancona, e dunque non era necessaria una ulteriore e stringente motivazione, comunque presente in forma sintetica nel corpo del provvedimento, dato che la proposta prefettizia è stata successivamente resa disponibile alla ricorrente dopo la notifica del ricorso.
2.1 Come già accennato, l’adozione del provvedimento ex art. 100 Tulps consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l'indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire, concernente l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini (Tar Friuli Venezia Giulia 10 dicembre 2019 n. 519). Nel caso in esame la proposta di revoca si presenta estremamente circostanziata e non convincono le censure formulate dalla ricorrente, volte essenzialmente a smentire o minimizzare quanto riscontrato dalle autorità di PS.
2.2 In primo luogo, in due distinti controlli svolti nel gennaio e giugno del 2020 sono state identificate un numero rilevante di persone con precedenti penali e di polizia (9, in entrambi i controlli). Non è rilevante che parte delle persone controllate fossero, a detta della ricorrente, dipendenti e che i precedenti penali e di polizia non siano specificati per ciascuno di loro, dato che la presenza di pregiudicati nel locale è comunque sostanzialmente incontestata ed è solo una parte del complessivo giudizio della Prefettura.
2.3 Ancora, non convincono le affermazioni di parte ricorrente relativamente all’asserita non attendibilità della pagina Facebook del locale. Infatti, anche in questo caso, l’identificazione come night presente nella pagina acquista rilevanza in quanto collegata ai risultati delle ispezioni eseguita dall’autorità di PS.
3 Si sintetizza di seguito la cronologia dei controlli e dei provvedimenti adottati nei confronti del locale, come riportato nella nota prefettizia del -OMISSIS-:
- a seguito di controlli effettuati nel locale., in data 22 giugno 2020 il sindaco di -OMISSIS-, con ordinanza sindacale nr. -OMISSIS-, a seguito delle irregolarità rilevate, disponeva la sospensione dell'attività di pubblico spettacolo con trattenimento danzante svolta dalla società "-OMISSIS-" s.r.l. presso il locale denominato "-OMISSIS-;
- in data 4 luglio 2020 personale del Commissariato di PS di -OMISSIS- constatava che il locale era aperto in violazione del provvedimento di sospensione dell'attività sopra indicate; quest'ultimo controllo permetteva di verificare che il locale mostrava tutte le caratteristiche peculiari degli esercizi di pubblico spettacolo, evidenziando la presenza di un'ampia area destinata al ballo, figuranti addette all'intrattenimento degli avventori, diffusione sonora emessa da grosse casse acustiche nonché luci soffuse di vari colori;.
-in data 17 luglio 2020 il Comando Vigili del Fuoco di Ancona disponeva il divieto di esercizio dell'attività fino all'adeguamento delle norme di sicurezza antincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
-in data 18 luglio 2020, nonostante tale divieto, personale del Commissariato P.S. di -OMISSIS- constatava che il locale risultava essere regolarmente aperto, accertando altresì che all'interno si stavano svolgendo le consuete attività di pubblico spettacolo;
-in data 25 luglio 2020 veniva pertanto disposta la chiusura del locale, ex art. 100 TULPS, da parte del Questore di Ancona, poiché lo stesso era divenuto luogo di ritrovo abituale di pregiudicati, creando allarme sociale e pericolo per la pubblica incolumità;
3.1 Nel mentre, come giustamente notato da parte ricorrente, il locale in data 25 maggio 2020 richiedeva con SCIA nuova autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande (oggetto della presente revoca) come bar.
3.2 Ma l’incompatibilità del locale con l’attività di bar e la relativa licenza di somministrazione rilasciata viene ben evidenziata dai successivi controlli.
3.3 Infatti, in data 11 maggio 2021 la PS osserva che il night club con licenza di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS, risulta essere stato trasformato in un locale di somministrazione alimenti e bevande (la circostanza del cambio di destinazione del locale era quindi ben nota all’Amministrazione). Nonostante ciò veniva ancora riscontrata la presenza di figuranti di sala per intrattenere i clienti.
3.4 In data 22 luglio 2021, il Commissariato Ps di -OMISSIS- inoltrava a carico della titolare del locale denuncia per l'ipotesi di reato di "Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ex artt. 81, 681 С.Р.".
3.5 La Questura di Ancona, con nota n.-OMISSIS-, relativa a un controllo in data 4 febbraio 2022 successivamente riscontrava;
-la presenza di figuranti di sala, una decina di ragazze, di cui tre riferivano di essere lì per un colloquio di lavoro;
-la presenza di privé;
-musica ad alto volume con deejay;
3.6 Come osservato della Prefettura nella nota impugnata, la presenza di diverse figuranti di sala configura di fatto un'attività di spettacolo e intrattenimento, come tale non compatibile con l’attività autorizzata di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Venivano inoltre riscontrate varie irregolarità relativa alla posizione lavorativa dei soggetti presenti.
3.7 In data 8 febbraio 2022, la Questura di Ancona disponeva una nuova chiusura del locale ex art. 100 TULPS per giorni venti, sul presupposto che i controlli effettuati evidenziassero come le attività abusive espletate dal titolare del locale rappresentassero un costante pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e creassero un forte allarme sociale.
3.8 Con provvedimento dell’Unione dei Comuni "-OMISSIS-" del 15 febbraio 2022 è stata ordinata la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo, in difetto del titolo legittimante l'attività nonché la chiusura del locale di somministrazione alimenti e bevande aperta per 7 giorni.
3.9 L’Amministrazione conclude che si è in presenza di un evidente abuso del titolo autorizzativo ex art 10 TULPS da parte della titolare che “in violazione dei principi sanciti dalla normativa vigente, ha di fatto trasformato il pubblico esercizio di somministrazione in un locale di pubblico spettacolo contravvenendo anche agli ordini di sospensione dell'attività” e inoltre osserva che “la reiterata costante violazione della normativa .concernente i locali di pubblico spettacolo è la dimostrazione di una, più probabile che non, volontà di sottrarsi al rispetto delle norme che concernono la sicurezza degli stessi”.
4 In conclusione l’Amministrazione ritiene che “il quadro delineato configura l'attività svolta dall'esercizio pubblico denominato Bar "-OMISSIS-" come una realtà di grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica che nemmeno i reiterati provvedimenti di sospensione cautelare adottati dal Questore ex art.100 TULP e dall'Unione dei Comuni "-OMISSIS-" sono riusciti a ricondurre al rispetto della legalità” chiedendo ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.P.R. 616/1977 la revoca dell'autorizzazione in oggetto.
4.1 Nota il Collegio come la proposta della Prefettura risulti ampiamente motivata e illustri un chiaro quadro di comportamenti sufficiente a dimostrare, nell’ambito dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia, la presenza dei presupposti per la revoca della SCIA per la somministrazione di cibi e bevande. Non convince, in particolare, la tesi di parte ricorrente per cui non si svolgerebbe alcuna attività di spettacolo, dato che la struttura del locale, lo stesso modo in cui è pubblicizzato e, soprattutto, la presenza di figuranti di sala per intrattenere i clienti depone chiaramente a favore della circostanza che l’attività del locale non sia sostanzialmente mutata e sia continuata in assenza dei presupposti di legge.
4 In considerazione dei provvedimenti in precedenza adottati nei confronti del locale e delle violazioni contestate, il provvedimento impugnato risulta ampliamente motivato con riferimento alla presenza dei presupposti di cui all’art. 100 TULPS, con riguardo alla gravità dei comportamenti e alla loro reiterazione. Per quanto sopra non risulta che il Prefetto, nello svolgere le valutazioni eminentemente discrezionali di sua competenza quale autorità provinciale di pubblica sicurezza abbia operato in palese eccesso di potere, travalicando i limiti dei poteri attribuitigli, ovvero abbia assunto le proprie conclusioni travisando i presupposti di fatto e di diritto (Cons. Stato V 13 maggio 2024 n. 4342). Ne deriva la conseguente infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, che devono quindi essere respinti, unitamente all’istanza risarcitoria.
4.1 Il fatto che alla ricorrente non sia stata resa immediatamente disponibile la nota prefettizia contenente la proposta di revoca giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare reati e condanne penali.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IA, Presidente
IO IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IU | Renata MM IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.