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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 189/2024 estensore Dott.
Francesco Manfredi promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BORIS Parte_1 C.F._1
INFANTINO, elettivamente domiciliato in PIACENZA, VIA ROMA 48, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti e , rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CP_2 Controparte_3
CIOCCA e dell'avv. ANDREA LORO ( elettivamente domiciliata in C.F._2
CODOGNO, VIA ROMA 6, presso il primo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il signor ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo Pt_1 pieno e indeterminato dal 16 dicembre 2016, dapprima alle dipendenze dell'azienda agricola CP_2
pagina 1 di 9 e poi alle dipendenze della Società Agricola Cascina Sessa s.s., secondo le modalità descritte in CP_2
narrativa, sino al mese di luglio 2020; per l'effetto, condannare la Società Agricola Cascina Sessa s.s. al pagamento delle differenze retributive maturate dal signor , nella misura lorda complessiva di € 54.131,70 di cui euro Pt_1
5.106,78 a titolo di t.f.r.;
In ogni caso, condannare la società appellata a rifondere al signor le spese legali di entrambi i Pt_1
gradi di giudizio.
PER L'APPELLATA
Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis:
Rigettare in toto l'appello proposto dal sig. Parte_1
Confermare in toto la sentenza n. 189/2024 emessa dal Tribunale di Lodi nella causa di lavoro n.
51/2023
Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 189/2024 pubblicata il 18/04/2024 il Tribunale di Lodi ha respinto il ricorso promosso da
contro
Società Agricola Cascina Sessa S.S. condannando parte ricorrente al Parte_1 pagamento in favore della resistente delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 01.02.2023, aveva convenuto in Parte_1
giudizio la Società Agricola Cascina Sessa S.S., per sentire accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con la predetta società, per il periodo dal
16.12.2016 alla data delle dimissioni, rassegnate nel mese di luglio 2020. Deduceva che il rapporto era iniziato alle dipendenze di e poi era proseguito senza soluzione di continuità con la CP_2 società, subentrata nella gestione dell'azienda agricola. Per l'effetto, chiedeva la condanna della società al pagamento in suo favore delle differenze retributive dallo stesso maturate e calcolate nella misura lorda complessiva di euro 54.131,70 di cui euro 5.106,78 a titolo di t.f.r..
A supporto della sua domanda esponeva di avere intrattenuto un rapporto di lavoro irregolare con
Cascina Sessa s.s., per il periodo dal 16.12.2016 al mese di luglio dell'anno 2020; che vi era stato un trasferimento d'azienda dalla originaria datrice (azienda agricola ) alla odierna appellata;
CP_2
che il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità con l'attuale società, attiva dal 04.09.2019, costituita in data 25.07.2019; che aveva svolto mansioni di operaio agricolo, aratura, zappatura, semina e concimazione del terreno, pulizia dei fossi;
che aveva svolto anche attività edili quali utilizzo del compressore, del martello pneumatico, rimozione di mattoni e macerie;
che aveva sottoscritto pagina 2 di 9 documenti di trasporto del materiale edile;
che aveva ricevuto ordini e direttive impartiti da CP_2
e che aveva svolto orario a tempo pieno, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00
[...] Controparte_3
alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30; che non aveva fruito di ferie e permessi;
che aveva ricevuto una paga settimanale di euro 100-150 circa.
Si costituiva ritualmente in giudizio Società Agricola Cascina Sessa S.S., contestando le circostanze allegate dal ricorrente. Negava quindi l'esistenza di un rapporto di lavoro, e comunque la sussistenza delle caratteristiche della subordinazione, affermando che il sig. , unitamente ad altri CP_2
agricoltori, aiutava il , che versava in difficoltà economiche, talvolta offrendogli un pranzo e Pt_1 proponendo allo stesso di usufruire a titolo gratuito di un orto e di un pollaio, e che il passava gran Pt_1 parte delle giornate nei bar del paese.
Il Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disposta informativa ex art. 213
Con presso l' circa i verbali ispettivi redatti a seguito della denuncia del lavoratore, esperita prova testimoniale, rigettava il ricorso, ravvisando innanzitutto l'irrilevanza probatoria dei documenti versati in atti dal ricorrente. Parimenti le dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni confermavano l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente: “Nessuno dei testimoni ha riferito del rapporto di lavoro del ricorrente per il periodo preteso o dell'orario di lavoro o delle direttive impartitegli da di talché la domanda è infondata. CP_2
Alcuni testimoni hanno riferito di non conoscere il ricorrente e tutti sono stati concordi nel riferire di non averlo mai visto lavorare sul luogo di lavoro per la resistente.
Le deposizioni di tutti i testimoni sono da ritenersi attendibili ed esenti da contraddizioni intrinseche, riscontrabili con quelle rese dai sommari informatori in sede ispettiva”.
Anche dall'esame delle dichiarazioni spontanee rese davanti agli ispettori del lavoro e acquisite a seguito dell'ordine di esibizione, non si evinceva l'esistenza di un rapporto di natura subordinata tra le parti: lo stesso Ispettorato Territoriale, nella nota prodotta, esponeva di non aver svolto alcuna ispezione sul luogo di lavoro, non avendo rinvenuto riscontri alla denuncia presentata dal ricorrente.
***
con atto depositato in data 19/07/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello (violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c.) viene censurata la decisione del Tribunale laddove il Giudice di primo grado non ha ammesso la produzione delle denunce–querele per il reato di falsa testimonianza presentate dal nei Pt_1 confronti di due dei testimoni escussi ( e e ha rigettato l'istanza di Testimone_1 Testimone_2
pagina 3 di 9 esibizione delle bolle di consegna del carburante alla Cascina Sessa, con conseguente errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi.
L'appellante insiste per la riforma della sentenza in quanto il primo Giudice, a suo dire, aveva errato nel valutare le prove testimoniali e nel ritenere, quindi, non raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il deposito delle denunce–querele e utilizzarne il contenuto per valutare le dichiarazioni dei due testimoni (signori e , Testimone_1 Testimone_2 dichiarazioni dall'appellante medesimo considerate mendaci, in quanto:
a) il signor agricoltore proprietario di campi confinanti con quelli della Cascina Sessa, Testimone_1 era stato escusso all'udienza del 22 gennaio 2024 ed aveva dichiarato di non avere mai visto il ricorrente nei campi. Tale dichiarazione, ad avviso di parte appellante, era falsa, a tal punto che lo stesso aveva sporto denuncia – querela nei suoi confronti, a cui era allegata una fonoregistrazione di un colloquio fra il ricorrente ed il medesimo in cui costui confermava le tesi del . Tes_1 Pt_1
b) Il signor addetto alla consegna del carburante agricolo per conto della società Testimone_2
DA AS s.r.l., all'udienza del 26 febbraio 2024, aveva dichiarato di non aver mai visto il signor e di non conoscerlo. Anche a proposito di tale dichiarazione aveva sporto denuncia – Pt_1 Pt_1
querela. Parte appellante rammenta di avere subito provveduto a contestare la deposizione dichiarando di essere stato presente allorché avvenivano le consegne di carburante per conto della DA AS (nel periodo tra dicembre 2016 e luglio 2020) e di aver sottoscritto le relative bolle di consegna. Aveva quindi formulato istanza di esibizione nei confronti della DA AS delle bolle di consegna relative alla fornitura di gas alla Cascina Sessa. Il Giudice, lamenta parte appellante, rigettava però l'istanza ex art. 210 c.p.c. “in quanto irrilevante ed esplorativa, priva delle circostanze spazio-temporali e della precisa riferibilità alle singole bolle di cui verrebbe richiesta l'esibizione”.
Parte appellante censura tale decisione in quanto, in primo luogo, l'istanza di esibizione non poteva certamente dirsi irrilevante, in quanto era tesa a confutare l'attendibilità del testimone escusso, le cui dichiarazioni erano state poi effettivamente poste a sostegno della sentenza emessa;
la richiesta non poteva nemmeno ritenersi esplorativa, in quanto l'oggetto dell'ordine di esibizione era preciso e circoscritto: le bolle di consegna del gasolio alla Cascina Sessa, con riferimento al periodo in cui il signor sosteneva di avervi prestato la propria attività lavorativa. Pt_1
Con il secondo motivo (violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove il primo Giudice aveva valutato erroneamente le prove documentali e le dichiarazioni dei testimoni escussi e aveva, quindi, ritenuto insussistente la prova del rapporto di lavoro subordinato tra il signor e la Società Agricola Cascina Sessa s.s. Pt_1
pagina 4 di 9 L'appellante denuncia l'errata interpretazione -operata dal primo giudice- della documentazione prodotta e delle testimonianze, che, invece, dimostrano l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Sul punto -oltre a rammentare la falsità delle dichiarazioni dei testimoni e Tes_1 Tes_2
l'appellante sostiene che le dichiarazioni della signora (cliente della Cascina) erano Persona_1
state erroneamente ritenute ininfluenti e generiche, mentre avevano confermato quanto sostenuto in ricorso. La stessa, infatti, all'udienza del 26/02/24 aveva così dichiarato: “posso dire che il ricorrente, non ricordo il periodo, era venuto presso la mia azienda agricola con il carico del fieno che avevo acquistato dalla convenuta, nell'occasione il ricorrente aveva atteso che miei addetti scaricassero il fieno dal carro trainato dal trattore che aveva condotto il medesimo ricorrente che poi aveva assistito alla pesatura del fieno, poi finita l'operazione era andato via. Il ricorrente in tutto è venuto presso la mia azienda agricola con il fieno da me acquistato dalla convenuta per 4/5 volte nell'arco di qualche mese, non ricordo l'anno sicuramente qualche anno prima dell'inizio della pandemia, intendo qualche anno prima del febbraio 2020”.
Le fotografie e i filmati prodotti erano stati erroneamente ritenuti di scarsa rilevanza probatoria, mentre invece dimostravano che aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1 società appellata, utilizzando i mezzi di quest'ultima per lo svolgimento delle proprie mansioni (i filmati ritraevano il ricorrente alla guida dei mezzi agricoli della convenuta, all'interno della Cascina e non erano mai stati espressamente contestati dalla convenuta).
La firma apposta dal in calce alle bolle di consegna prodotte unitamente al ricorso di primo Pt_1
grado era stata erroneamente ritenuta priva di rilevanza probatoria, mentre dimostrava che il lavoratore era presente al momento della consegna dei materiali su ordine della datrice di lavoro ed era, pertanto, indice dell'esercizio del potere direttivo da parte di quest'ultima.
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testimoni che avevano riferito di aver visto il presso la Cascina Sessa, ma di non sapere perché si trovasse lì e comunque di Pt_1
non averlo mai visto lavorare. Tali deposizioni sono smentite, secondo l'appellante, dalle dichiarazioni della signora dalle bolle di consegna e dei filmati prodotti;
l'appellante richiama anche la Per_1
deposizione del teste il quale aveva effettuato la sistemazione dei fossi della azienda Tes_3
incontrando il , che smentirebbe le affermazioni di parte appellata circa la insussistenza, nel Pt_1
periodo di lite, di lavori sulle acque.
Con il terzo e ultimo motivo (violazione degli artt. 24 Cost., 115, 116, 177 e 178 c.p.c. per la erronea limitazione della lista testimoniale proposta dal signor e la mancata escussione degli ulteriori Pt_1 testimoni richiesti dal lavoratore ) l'appellante impugna la sentenza nel punto in cui il Parte_1
pagina 5 di 9 Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nonostante il lavoratore avesse offerto ulteriori fonti di prova mai analizzate dal primo giudice, in particolare insistendo per la prosecuzione dell'istruttoria orale e criticando la decisione del Tribunale laddove non ha ritenuto di accogliere l'istanza ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere espressamente la modifica dell'ordinanza ammissiva della prova;
invece, la riproposizione delle istanze istruttorie fino all'udienza di discussione equivale a richiesta implicita di modifica della precedente ordinanza istruttoria.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'appellante insiste nel richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato: il rapporto di lavoro. Non avendo ricevuto la corretta retribuzione prevista nel CCNL operai agricoli, sia con riguardo alla paga base sia ad altri istituti previste dal CCNL, considerate le mansioni dallo stesso svolte (operaio specializzato inquadrato nell'area prima degli operai agricoli), insiste nel richiedere la condanna di Società Agricola Cascina
Sessa S.S. al pagamento della somma lorda complessiva di euro 54.131,70 a titolo di differenze retributive, di cui euro 5.106, 78 a titolo di t.f.r..
Con memoria depositata in data 08/10/2024 si è costituita in giudizio la Società Agricola Cascina Sessa
S.S. insistendo per il rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza appellata.
Sulla domanda di ammissione alla produzione in giudizio delle denunce-querele, l'appellata ritiene che queste siano irrilevanti, trattandosi di meri atti di parte. Sulle bolle di accompagnamento, osserva che il ricorrente ne ha prodotte due, di cui una firmata da lui stesso e l'altra firmata da alla quale CP_2
ha aggiunto la propria firma in un secondo momento, non essendo logico che sul medesimo Pt_1
documento siano state apposte due sottoscrizioni.
Sulle immagini e riprese video, l'appellata ne sostiene l'irrilevanza, come ritenuto dal primo Giudice.
Secondo l'appellata le prove orali hanno dato esito unanime e non discutibile, poiché nessuno dei testi escussi ha confermato la tesi di , neppure la teste questa ha riferito che le ha Pt_1 Per_1 Pt_1
consegnato 4-5 volte il fieno della società convenuta, e ciò non è sufficiente alla prova del periodo di lavoro e della sussistenza della subordinazione.
L'attività della cascina era talmente limitata che non si giustificava alcun dipendente;
i lavori erano svolti dai contoterzisti, dei quali era anche la proprietà di alcuni mezzi raffigurati nelle immagini prodotte da . L'appellata si oppone all'ammissione di nuovi testi e all'ordine di esibizione delle Pt_1
bolle di consegna anche perché inutili alla luce delle testimonianze.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è infondato, ritenendo il Collegio di confermare la sentenza di primo grado.
pagina 6 di 9 Quanto al primo motivo di appello, le denunce-querele di cui l'appellante ha chiesto la produzione sono atti di parte, inidonei di per sé a formare una prova nel presente giudizio. L'appellante sostiene che la finalità di tali produzioni è quella di dimostrare l'inattendibilità dei testi e tuttavia, Tes_1 Tes_2 poiché l'onere probatorio grava interamente sull'originario ricorrente, anche depennando le deposizioni di ed non si giungerebbe ad alcuna modifica del quadro probatorio in senso favorevole Tes_2 Tes_1
al . Pt_1
Per quanto riguarda la richiesta di esibizione delle bolle di accompagnamento del carburante, la richiesta è stata respinta dal Tribunale in quanto esplorativa e generica;
l'appellante contesta tale giudizio, ma si tratta di una documentazione che in ogni caso non avrebbe carattere di decisività perché nulla direbbe in ordine alla sussistenza delle caratteristiche della subordinazione e neppure in merito alla continuità del rapporto, necessaria anche per provare il passaggio dalle dipendenze dell'impresa individuale di Arbasi a quelle della società.
Quanto alle testimonianze raccolte, non sono utili alle tesi dell'appellante.
Il teste citato dal ricorrente, non ha saputo riferire alcunché e ha dichiarato di non Testimone_4
essersi mai recato presso la Cascina Sessa.
Il teste , citato dal ricorrente, non ha saputo riferire alcunché circa lavori effettuati da Testimone_5
presso la Cascina Sessa. Pt_1
Il teste , proprietario del fondo confinante con la Cascina Sessa, ha riferito di non avere Testimone_1
mai visto il lavorare entro la medesima, e di averlo visto sui luoghi solo una volta, ma non Pt_1
intento al lavoro.
, testimone di parte ricorrente, ha riferito di avere lavorato presso la cascina un paio di Testimone_6
giorni ed avere incontrato il ricorrente solo una volta, ma di non aver percepito che egli fosse intento al lavoro.
testimone di parte ricorrente, ha potuto solo affermare che “era venuto Persona_1 Pt_1
presso la mia azienda agricola con il carico del fieno che avevo acquistato dalla convenuta, nell'occasione il ricorrente aveva atteso che miei addetti scaricassero il fieno dal carro trainato dal trattore che aveva condotto il medesimo ricorrente che poi aveva assistito alla pesatura del fieno, poi finita l'operazione era andato via. Il ricorrente in tutto è venuto presso la mia azienda agricola con il fieno da me acquistato dalla convenuta per 4/5 volte nell'arco di qualche mese, non ricordo l'anno sicuramente qualche anno prima dell' inizio della pandemia, intendo qualche anno prima del febbraio
2020, non so altro sul capitolo che mi viene letto”
pagina 7 di 9 Il teste di parte ricorrente , che effettuava le consegne di carburante alla cascina, ha Testimone_2
affermato di non conoscere il;
di avere effettuato la consegna, cui era presente solo Pt_1 CP_2
, due volte l'anno.
[...]
A seguito della richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., sono state acquisite le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro. Il sig. titolare di una officina meccanica di mezzi agricoli, Persona_2
aveva dichiarato di non riconoscere la persona del ricorrente come colui che accompagnava CP_2
presso la propria officina;
il sig. c.d. terzista che conosceva il ricorrente, aveva Persona_3 riferito di non averlo mai visto lavorare per l'impresa resistente;
titolare di una impresa Testimone_7
edile che aveva effettuato lavori nella cascina, aveva riferito all'Ispettorato di non aver mai visto il ricorrente al lavoro per la resistente e che lo aveva visto solo nell'intento di prelevare dalla proprietà della resistente uova e pomodori.
A fronte di un quadro di tal genere, anche i fatti riferiti dalla signora non possono certo Per_1
costituire un elemento tale da provare un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno della durata di tre anni e mezzo, perché in ogni caso manca del tutto la prova della continuità del rapporto, dell'orario di lavoro e delle caratteristiche della subordinazione.
Lo stesso può dirsi per l'esibizione delle bolle di consegna;
in disparte il fatto che l'istanza è tardiva, non essendo contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, questa potrebbe rilevare per infirmare la testimonianza di ma il fatto che non sia -in ipotesi- vero che questi non conoscesse e Tes_2 Pt_1
che egli, invece, avesse sottoscritto le bolle di consegna non può costituire una prova di tutti gli elementi di fatto necessari per l'accoglimento della domanda.
Circa le videoregistrazioni acquisite in primo grado e prodotte nuovamente in appello, in esse si vede soltanto una persona (presumibilmente il ) utilizzare e mostrare alcuni macchinari, nonché Pt_1
guidare un trattore mostrando campi coltivati, ma senza alcun riferimento che possa individuare quale luogo delle riprese la Cascina Sessa, e i mezzi meccanici quali appartenenti alla azienda agricola. Del resto, anche ipotizzando che egli abbia lavorato nei campi di pertinenza della società, ciò non significa automaticamente che egli ne fosse un dipendente, ben potendo -in ipotesi astratta- lavorare per un contoterzista.
Sul terzo motivo di appello, è noto che il potere di ridurre la lista testi è tipicamente discrezionale (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 6361 del 16/05/2000) e nella fattispecie è stato esercitato nell'ordinanza del 21.6.2023, dove il Giudice ha limitato a quattro i testi di parte ricorrente. Quindi, da un lato il sig. era già a conoscenza del numero dei testi che sarebbero stati escussi ed ha potuto Pt_1 scegliere fra quelli indicati nel ricorso, dall'altro, come osservato dal Tribunale, il medesimo avrebbe dovuto chiedere la modifica dell'ordinanza ammissiva delle prove, il che richiedeva una motivazione pagina 8 di 9 specifica in relazione alla ritenuta rilevanza, circa determinate circostanze dirimenti, di uno o più testi non sentiti. Una generica richiesta di sentire ulteriori testi, motivata soltanto sul fatto che tutti o alcuni dei testi sentiti non fossero attendibili, non appare sufficiente a riaprire l'istruttoria orale, in primo grado come in appello;
ciò anche in relazione alle ulteriori emergenze istruttorie date dai testi di parte convenuta e dalle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro, che rendono la causa già approfonditamente istruita.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in causa.
In ragione delle obiettive difficoltà probatorie, anche in relazione alla particolarità del lavoro che il ricorrente stesso ha dedotto essere stato effettuato per lo più in assenza di altre persone, il collegio ritiene sussistenti le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. come risultante dopo la sentenza della
Corte Costituzionale 77/2018, per la compensazione delle spese di lite del grado.
Sussistono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Lodi.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 189/2024 estensore Dott.
Francesco Manfredi promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BORIS Parte_1 C.F._1
INFANTINO, elettivamente domiciliato in PIACENZA, VIA ROMA 48, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti e , rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CP_2 Controparte_3
CIOCCA e dell'avv. ANDREA LORO ( elettivamente domiciliata in C.F._2
CODOGNO, VIA ROMA 6, presso il primo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che il signor ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo Pt_1 pieno e indeterminato dal 16 dicembre 2016, dapprima alle dipendenze dell'azienda agricola CP_2
pagina 1 di 9 e poi alle dipendenze della Società Agricola Cascina Sessa s.s., secondo le modalità descritte in CP_2
narrativa, sino al mese di luglio 2020; per l'effetto, condannare la Società Agricola Cascina Sessa s.s. al pagamento delle differenze retributive maturate dal signor , nella misura lorda complessiva di € 54.131,70 di cui euro Pt_1
5.106,78 a titolo di t.f.r.;
In ogni caso, condannare la società appellata a rifondere al signor le spese legali di entrambi i Pt_1
gradi di giudizio.
PER L'APPELLATA
Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis:
Rigettare in toto l'appello proposto dal sig. Parte_1
Confermare in toto la sentenza n. 189/2024 emessa dal Tribunale di Lodi nella causa di lavoro n.
51/2023
Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 189/2024 pubblicata il 18/04/2024 il Tribunale di Lodi ha respinto il ricorso promosso da
contro
Società Agricola Cascina Sessa S.S. condannando parte ricorrente al Parte_1 pagamento in favore della resistente delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 01.02.2023, aveva convenuto in Parte_1
giudizio la Società Agricola Cascina Sessa S.S., per sentire accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con la predetta società, per il periodo dal
16.12.2016 alla data delle dimissioni, rassegnate nel mese di luglio 2020. Deduceva che il rapporto era iniziato alle dipendenze di e poi era proseguito senza soluzione di continuità con la CP_2 società, subentrata nella gestione dell'azienda agricola. Per l'effetto, chiedeva la condanna della società al pagamento in suo favore delle differenze retributive dallo stesso maturate e calcolate nella misura lorda complessiva di euro 54.131,70 di cui euro 5.106,78 a titolo di t.f.r..
A supporto della sua domanda esponeva di avere intrattenuto un rapporto di lavoro irregolare con
Cascina Sessa s.s., per il periodo dal 16.12.2016 al mese di luglio dell'anno 2020; che vi era stato un trasferimento d'azienda dalla originaria datrice (azienda agricola ) alla odierna appellata;
CP_2
che il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità con l'attuale società, attiva dal 04.09.2019, costituita in data 25.07.2019; che aveva svolto mansioni di operaio agricolo, aratura, zappatura, semina e concimazione del terreno, pulizia dei fossi;
che aveva svolto anche attività edili quali utilizzo del compressore, del martello pneumatico, rimozione di mattoni e macerie;
che aveva sottoscritto pagina 2 di 9 documenti di trasporto del materiale edile;
che aveva ricevuto ordini e direttive impartiti da CP_2
e che aveva svolto orario a tempo pieno, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00
[...] Controparte_3
alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30; che non aveva fruito di ferie e permessi;
che aveva ricevuto una paga settimanale di euro 100-150 circa.
Si costituiva ritualmente in giudizio Società Agricola Cascina Sessa S.S., contestando le circostanze allegate dal ricorrente. Negava quindi l'esistenza di un rapporto di lavoro, e comunque la sussistenza delle caratteristiche della subordinazione, affermando che il sig. , unitamente ad altri CP_2
agricoltori, aiutava il , che versava in difficoltà economiche, talvolta offrendogli un pranzo e Pt_1 proponendo allo stesso di usufruire a titolo gratuito di un orto e di un pollaio, e che il passava gran Pt_1 parte delle giornate nei bar del paese.
Il Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disposta informativa ex art. 213
Con presso l' circa i verbali ispettivi redatti a seguito della denuncia del lavoratore, esperita prova testimoniale, rigettava il ricorso, ravvisando innanzitutto l'irrilevanza probatoria dei documenti versati in atti dal ricorrente. Parimenti le dichiarazioni rese in giudizio dai testimoni confermavano l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente: “Nessuno dei testimoni ha riferito del rapporto di lavoro del ricorrente per il periodo preteso o dell'orario di lavoro o delle direttive impartitegli da di talché la domanda è infondata. CP_2
Alcuni testimoni hanno riferito di non conoscere il ricorrente e tutti sono stati concordi nel riferire di non averlo mai visto lavorare sul luogo di lavoro per la resistente.
Le deposizioni di tutti i testimoni sono da ritenersi attendibili ed esenti da contraddizioni intrinseche, riscontrabili con quelle rese dai sommari informatori in sede ispettiva”.
Anche dall'esame delle dichiarazioni spontanee rese davanti agli ispettori del lavoro e acquisite a seguito dell'ordine di esibizione, non si evinceva l'esistenza di un rapporto di natura subordinata tra le parti: lo stesso Ispettorato Territoriale, nella nota prodotta, esponeva di non aver svolto alcuna ispezione sul luogo di lavoro, non avendo rinvenuto riscontri alla denuncia presentata dal ricorrente.
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con atto depositato in data 19/07/24 ha proposto appello, insistendo per la riforma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello (violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c.) viene censurata la decisione del Tribunale laddove il Giudice di primo grado non ha ammesso la produzione delle denunce–querele per il reato di falsa testimonianza presentate dal nei Pt_1 confronti di due dei testimoni escussi ( e e ha rigettato l'istanza di Testimone_1 Testimone_2
pagina 3 di 9 esibizione delle bolle di consegna del carburante alla Cascina Sessa, con conseguente errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi.
L'appellante insiste per la riforma della sentenza in quanto il primo Giudice, a suo dire, aveva errato nel valutare le prove testimoniali e nel ritenere, quindi, non raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il deposito delle denunce–querele e utilizzarne il contenuto per valutare le dichiarazioni dei due testimoni (signori e , Testimone_1 Testimone_2 dichiarazioni dall'appellante medesimo considerate mendaci, in quanto:
a) il signor agricoltore proprietario di campi confinanti con quelli della Cascina Sessa, Testimone_1 era stato escusso all'udienza del 22 gennaio 2024 ed aveva dichiarato di non avere mai visto il ricorrente nei campi. Tale dichiarazione, ad avviso di parte appellante, era falsa, a tal punto che lo stesso aveva sporto denuncia – querela nei suoi confronti, a cui era allegata una fonoregistrazione di un colloquio fra il ricorrente ed il medesimo in cui costui confermava le tesi del . Tes_1 Pt_1
b) Il signor addetto alla consegna del carburante agricolo per conto della società Testimone_2
DA AS s.r.l., all'udienza del 26 febbraio 2024, aveva dichiarato di non aver mai visto il signor e di non conoscerlo. Anche a proposito di tale dichiarazione aveva sporto denuncia – Pt_1 Pt_1
querela. Parte appellante rammenta di avere subito provveduto a contestare la deposizione dichiarando di essere stato presente allorché avvenivano le consegne di carburante per conto della DA AS (nel periodo tra dicembre 2016 e luglio 2020) e di aver sottoscritto le relative bolle di consegna. Aveva quindi formulato istanza di esibizione nei confronti della DA AS delle bolle di consegna relative alla fornitura di gas alla Cascina Sessa. Il Giudice, lamenta parte appellante, rigettava però l'istanza ex art. 210 c.p.c. “in quanto irrilevante ed esplorativa, priva delle circostanze spazio-temporali e della precisa riferibilità alle singole bolle di cui verrebbe richiesta l'esibizione”.
Parte appellante censura tale decisione in quanto, in primo luogo, l'istanza di esibizione non poteva certamente dirsi irrilevante, in quanto era tesa a confutare l'attendibilità del testimone escusso, le cui dichiarazioni erano state poi effettivamente poste a sostegno della sentenza emessa;
la richiesta non poteva nemmeno ritenersi esplorativa, in quanto l'oggetto dell'ordine di esibizione era preciso e circoscritto: le bolle di consegna del gasolio alla Cascina Sessa, con riferimento al periodo in cui il signor sosteneva di avervi prestato la propria attività lavorativa. Pt_1
Con il secondo motivo (violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove il primo Giudice aveva valutato erroneamente le prove documentali e le dichiarazioni dei testimoni escussi e aveva, quindi, ritenuto insussistente la prova del rapporto di lavoro subordinato tra il signor e la Società Agricola Cascina Sessa s.s. Pt_1
pagina 4 di 9 L'appellante denuncia l'errata interpretazione -operata dal primo giudice- della documentazione prodotta e delle testimonianze, che, invece, dimostrano l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Sul punto -oltre a rammentare la falsità delle dichiarazioni dei testimoni e Tes_1 Tes_2
l'appellante sostiene che le dichiarazioni della signora (cliente della Cascina) erano Persona_1
state erroneamente ritenute ininfluenti e generiche, mentre avevano confermato quanto sostenuto in ricorso. La stessa, infatti, all'udienza del 26/02/24 aveva così dichiarato: “posso dire che il ricorrente, non ricordo il periodo, era venuto presso la mia azienda agricola con il carico del fieno che avevo acquistato dalla convenuta, nell'occasione il ricorrente aveva atteso che miei addetti scaricassero il fieno dal carro trainato dal trattore che aveva condotto il medesimo ricorrente che poi aveva assistito alla pesatura del fieno, poi finita l'operazione era andato via. Il ricorrente in tutto è venuto presso la mia azienda agricola con il fieno da me acquistato dalla convenuta per 4/5 volte nell'arco di qualche mese, non ricordo l'anno sicuramente qualche anno prima dell'inizio della pandemia, intendo qualche anno prima del febbraio 2020”.
Le fotografie e i filmati prodotti erano stati erroneamente ritenuti di scarsa rilevanza probatoria, mentre invece dimostravano che aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1 società appellata, utilizzando i mezzi di quest'ultima per lo svolgimento delle proprie mansioni (i filmati ritraevano il ricorrente alla guida dei mezzi agricoli della convenuta, all'interno della Cascina e non erano mai stati espressamente contestati dalla convenuta).
La firma apposta dal in calce alle bolle di consegna prodotte unitamente al ricorso di primo Pt_1
grado era stata erroneamente ritenuta priva di rilevanza probatoria, mentre dimostrava che il lavoratore era presente al momento della consegna dei materiali su ordine della datrice di lavoro ed era, pertanto, indice dell'esercizio del potere direttivo da parte di quest'ultima.
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testimoni che avevano riferito di aver visto il presso la Cascina Sessa, ma di non sapere perché si trovasse lì e comunque di Pt_1
non averlo mai visto lavorare. Tali deposizioni sono smentite, secondo l'appellante, dalle dichiarazioni della signora dalle bolle di consegna e dei filmati prodotti;
l'appellante richiama anche la Per_1
deposizione del teste il quale aveva effettuato la sistemazione dei fossi della azienda Tes_3
incontrando il , che smentirebbe le affermazioni di parte appellata circa la insussistenza, nel Pt_1
periodo di lite, di lavori sulle acque.
Con il terzo e ultimo motivo (violazione degli artt. 24 Cost., 115, 116, 177 e 178 c.p.c. per la erronea limitazione della lista testimoniale proposta dal signor e la mancata escussione degli ulteriori Pt_1 testimoni richiesti dal lavoratore ) l'appellante impugna la sentenza nel punto in cui il Parte_1
pagina 5 di 9 Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nonostante il lavoratore avesse offerto ulteriori fonti di prova mai analizzate dal primo giudice, in particolare insistendo per la prosecuzione dell'istruttoria orale e criticando la decisione del Tribunale laddove non ha ritenuto di accogliere l'istanza ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere espressamente la modifica dell'ordinanza ammissiva della prova;
invece, la riproposizione delle istanze istruttorie fino all'udienza di discussione equivale a richiesta implicita di modifica della precedente ordinanza istruttoria.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'appellante insiste nel richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato: il rapporto di lavoro. Non avendo ricevuto la corretta retribuzione prevista nel CCNL operai agricoli, sia con riguardo alla paga base sia ad altri istituti previste dal CCNL, considerate le mansioni dallo stesso svolte (operaio specializzato inquadrato nell'area prima degli operai agricoli), insiste nel richiedere la condanna di Società Agricola Cascina
Sessa S.S. al pagamento della somma lorda complessiva di euro 54.131,70 a titolo di differenze retributive, di cui euro 5.106, 78 a titolo di t.f.r..
Con memoria depositata in data 08/10/2024 si è costituita in giudizio la Società Agricola Cascina Sessa
S.S. insistendo per il rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza appellata.
Sulla domanda di ammissione alla produzione in giudizio delle denunce-querele, l'appellata ritiene che queste siano irrilevanti, trattandosi di meri atti di parte. Sulle bolle di accompagnamento, osserva che il ricorrente ne ha prodotte due, di cui una firmata da lui stesso e l'altra firmata da alla quale CP_2
ha aggiunto la propria firma in un secondo momento, non essendo logico che sul medesimo Pt_1
documento siano state apposte due sottoscrizioni.
Sulle immagini e riprese video, l'appellata ne sostiene l'irrilevanza, come ritenuto dal primo Giudice.
Secondo l'appellata le prove orali hanno dato esito unanime e non discutibile, poiché nessuno dei testi escussi ha confermato la tesi di , neppure la teste questa ha riferito che le ha Pt_1 Per_1 Pt_1
consegnato 4-5 volte il fieno della società convenuta, e ciò non è sufficiente alla prova del periodo di lavoro e della sussistenza della subordinazione.
L'attività della cascina era talmente limitata che non si giustificava alcun dipendente;
i lavori erano svolti dai contoterzisti, dei quali era anche la proprietà di alcuni mezzi raffigurati nelle immagini prodotte da . L'appellata si oppone all'ammissione di nuovi testi e all'ordine di esibizione delle Pt_1
bolle di consegna anche perché inutili alla luce delle testimonianze.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
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L'appello è infondato, ritenendo il Collegio di confermare la sentenza di primo grado.
pagina 6 di 9 Quanto al primo motivo di appello, le denunce-querele di cui l'appellante ha chiesto la produzione sono atti di parte, inidonei di per sé a formare una prova nel presente giudizio. L'appellante sostiene che la finalità di tali produzioni è quella di dimostrare l'inattendibilità dei testi e tuttavia, Tes_1 Tes_2 poiché l'onere probatorio grava interamente sull'originario ricorrente, anche depennando le deposizioni di ed non si giungerebbe ad alcuna modifica del quadro probatorio in senso favorevole Tes_2 Tes_1
al . Pt_1
Per quanto riguarda la richiesta di esibizione delle bolle di accompagnamento del carburante, la richiesta è stata respinta dal Tribunale in quanto esplorativa e generica;
l'appellante contesta tale giudizio, ma si tratta di una documentazione che in ogni caso non avrebbe carattere di decisività perché nulla direbbe in ordine alla sussistenza delle caratteristiche della subordinazione e neppure in merito alla continuità del rapporto, necessaria anche per provare il passaggio dalle dipendenze dell'impresa individuale di Arbasi a quelle della società.
Quanto alle testimonianze raccolte, non sono utili alle tesi dell'appellante.
Il teste citato dal ricorrente, non ha saputo riferire alcunché e ha dichiarato di non Testimone_4
essersi mai recato presso la Cascina Sessa.
Il teste , citato dal ricorrente, non ha saputo riferire alcunché circa lavori effettuati da Testimone_5
presso la Cascina Sessa. Pt_1
Il teste , proprietario del fondo confinante con la Cascina Sessa, ha riferito di non avere Testimone_1
mai visto il lavorare entro la medesima, e di averlo visto sui luoghi solo una volta, ma non Pt_1
intento al lavoro.
, testimone di parte ricorrente, ha riferito di avere lavorato presso la cascina un paio di Testimone_6
giorni ed avere incontrato il ricorrente solo una volta, ma di non aver percepito che egli fosse intento al lavoro.
testimone di parte ricorrente, ha potuto solo affermare che “era venuto Persona_1 Pt_1
presso la mia azienda agricola con il carico del fieno che avevo acquistato dalla convenuta, nell'occasione il ricorrente aveva atteso che miei addetti scaricassero il fieno dal carro trainato dal trattore che aveva condotto il medesimo ricorrente che poi aveva assistito alla pesatura del fieno, poi finita l'operazione era andato via. Il ricorrente in tutto è venuto presso la mia azienda agricola con il fieno da me acquistato dalla convenuta per 4/5 volte nell'arco di qualche mese, non ricordo l'anno sicuramente qualche anno prima dell' inizio della pandemia, intendo qualche anno prima del febbraio
2020, non so altro sul capitolo che mi viene letto”
pagina 7 di 9 Il teste di parte ricorrente , che effettuava le consegne di carburante alla cascina, ha Testimone_2
affermato di non conoscere il;
di avere effettuato la consegna, cui era presente solo Pt_1 CP_2
, due volte l'anno.
[...]
A seguito della richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., sono state acquisite le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro. Il sig. titolare di una officina meccanica di mezzi agricoli, Persona_2
aveva dichiarato di non riconoscere la persona del ricorrente come colui che accompagnava CP_2
presso la propria officina;
il sig. c.d. terzista che conosceva il ricorrente, aveva Persona_3 riferito di non averlo mai visto lavorare per l'impresa resistente;
titolare di una impresa Testimone_7
edile che aveva effettuato lavori nella cascina, aveva riferito all'Ispettorato di non aver mai visto il ricorrente al lavoro per la resistente e che lo aveva visto solo nell'intento di prelevare dalla proprietà della resistente uova e pomodori.
A fronte di un quadro di tal genere, anche i fatti riferiti dalla signora non possono certo Per_1
costituire un elemento tale da provare un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno della durata di tre anni e mezzo, perché in ogni caso manca del tutto la prova della continuità del rapporto, dell'orario di lavoro e delle caratteristiche della subordinazione.
Lo stesso può dirsi per l'esibizione delle bolle di consegna;
in disparte il fatto che l'istanza è tardiva, non essendo contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, questa potrebbe rilevare per infirmare la testimonianza di ma il fatto che non sia -in ipotesi- vero che questi non conoscesse e Tes_2 Pt_1
che egli, invece, avesse sottoscritto le bolle di consegna non può costituire una prova di tutti gli elementi di fatto necessari per l'accoglimento della domanda.
Circa le videoregistrazioni acquisite in primo grado e prodotte nuovamente in appello, in esse si vede soltanto una persona (presumibilmente il ) utilizzare e mostrare alcuni macchinari, nonché Pt_1
guidare un trattore mostrando campi coltivati, ma senza alcun riferimento che possa individuare quale luogo delle riprese la Cascina Sessa, e i mezzi meccanici quali appartenenti alla azienda agricola. Del resto, anche ipotizzando che egli abbia lavorato nei campi di pertinenza della società, ciò non significa automaticamente che egli ne fosse un dipendente, ben potendo -in ipotesi astratta- lavorare per un contoterzista.
Sul terzo motivo di appello, è noto che il potere di ridurre la lista testi è tipicamente discrezionale (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 6361 del 16/05/2000) e nella fattispecie è stato esercitato nell'ordinanza del 21.6.2023, dove il Giudice ha limitato a quattro i testi di parte ricorrente. Quindi, da un lato il sig. era già a conoscenza del numero dei testi che sarebbero stati escussi ed ha potuto Pt_1 scegliere fra quelli indicati nel ricorso, dall'altro, come osservato dal Tribunale, il medesimo avrebbe dovuto chiedere la modifica dell'ordinanza ammissiva delle prove, il che richiedeva una motivazione pagina 8 di 9 specifica in relazione alla ritenuta rilevanza, circa determinate circostanze dirimenti, di uno o più testi non sentiti. Una generica richiesta di sentire ulteriori testi, motivata soltanto sul fatto che tutti o alcuni dei testi sentiti non fossero attendibili, non appare sufficiente a riaprire l'istruttoria orale, in primo grado come in appello;
ciò anche in relazione alle ulteriori emergenze istruttorie date dai testi di parte convenuta e dalle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro, che rendono la causa già approfonditamente istruita.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in causa.
In ragione delle obiettive difficoltà probatorie, anche in relazione alla particolarità del lavoro che il ricorrente stesso ha dedotto essere stato effettuato per lo più in assenza di altre persone, il collegio ritiene sussistenti le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. come risultante dopo la sentenza della
Corte Costituzionale 77/2018, per la compensazione delle spese di lite del grado.
Sussistono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Lodi.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 11/12/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Serena Sommariva
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