Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data ai proto colli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 del primo ed all'articolo 11 del secondo protocollo.
Piena ed intera esecuzione e' data ai proto colli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 del primo ed all'articolo 11 del secondo protocollo.