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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 9297/2023 R.G. e vertente tra
, in persona dell'AdS Avv. Giuseppe Murno, e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Genova, via Caffaro n. 2A/6, presso lo studio dell'Avv. Michele
Bonacchi che li rappresenta e difende come da procure allegate all'atto di citazione;
- opponenti -;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Scarpello, con studio legale in CP_1
Roma, via Lucca n. 1, in virtù di procura allegata alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione, dichiarando il predetto legale di volere ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo email di PEC quale domiciliazione telematica Email_1
e al numero fax 06.56561640;
- opposta -;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 189 c.p.c. le parti così hanno concluso: parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta: In via principale: revocare, previa, se del caso, sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 295 e 357, 2° comma, C.p.c., in attesa della definizione del ricorso per Cassazione, il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo per incompetenza del Tribunale adìto in via monitoria ex art. 389 e 144 disp att. C.p.c., o inammissibile o improcedibile, ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo e ragione da parte dei Signori Parte_1
1 ed alla Signora;
In via subordinata: accertare e dichiarare Parte_2 Parte_3
tenuti gli opponenti al pagamento delle minor somme stabilite dal Tribunale Ill.mo; In ogni caso, con condanna alle spese di lite, compresi onorari e diritti di avvocato”; parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: In via principale: - rigettare l'opposizione e tutte le domande ex adverso spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo;
In subordine:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, in ogni caso, ciascuno degli Opponenti al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € CP_1
10.034,10 più interessi legali di mora dall'8 luglio 2023 fino al soddisfo o della diversa somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona dell'AdS Avv. Giuseppe Murno, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2136/2023, pronunciato il 30.07.2023 e depositato in data 1.8.2023, evidenziando quanto segue:
1) ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la competenza per materia, inderogabile, è del Giudice di rinvio dalla Cassazione e, quindi, in questo caso, della stessa Corte d'Appello di Genova, e non del Giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo qui opposto per incompetenza del Tribunale adito;
2) le somme pagate – e delle quali chiede la restituzione, così come CP_1
riconosciuto dalla stessa Corte d'Appello - a titolo di spese legali del primo e del secondo grado di giudizio, sono state corrisposte dal di lei figlio, , quale mandatario della madre, CP_2 circostanza dalla quale consegue la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Ai sensi dell'art. 144 disp. att. c.p.c., la domanda avrebbe dovuto essere proposta da , in Parte_4
conformità all'art. 389 C.p.c., e, quindi, davanti alla Corte d'Appello di Genova, mediante atto di citazione, con conseguente inammissibilità del procedimento monitorio;
3) l'intera sentenza della Corte d'Appello di Genova è stata oggetto di ricorso per
Cassazione motivo per cui le medesime disposizioni relative alla compensazione delle spese di lite dei gradi precedenti del processo, dipendono dall'esito di tale impugnazione e ogni determinazione spetterà, sempre ai sensi dell'art. 389 c.p.c., o alla medesima Corte Suprema, ovvero, nuovamente, al Giudice dell'eventuale rinvio. Si versa ad ogni modo nei casi di cui all'art. 295 c.p.c. e/o all'art. 337, 2° comma, c.p.c.;
2 4) manca nel capo citato della sentenza della Corte d'Appello di Genova non soltanto qualsiasi pronuncia di condanna, ma anche qualsiasi accertamento della compensazione di somme di denaro – che non sono state neppure determinate – e degli interessi stessi;
5) è inapplicabile la solidarietà passiva tra le parti convenute, trattandosi, con ogni evidenza, di obbligazioni che trovano il supposto titolo nella successione di;
Persona_1
6) è inapplicabile alla fattispecie il più elevato tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, riservato alle transazioni commerciali.
Si sono costituiti in giudizio , in persona dell'AdS Avv. Giuseppe Murno, e Parte_1
contestando integralmente l'atto di citazione avversario, eccependo ed Parte_2
osservando quanto segue:
a) l'art. 389 c.p.c. prevede una competenza funzionale del Giudice del rinvio sulla domanda restitutoria “conseguente alla sentenza di cassazione”. Nel caso in esame, invece, non
è stata proposta, in sede monitoria, alcuna domanda restitutoria conseguente alla sentenza di cassazione, in quanto tale domanda è stata proposta dinanzi al Giudice del rinvio (la Corte
d'Appello di Genova), il quale si è pronunciato favorevolmente, per quanto manchi, nel dispositivo, una formale pronuncia di condanna al pagamento nei confronti degli opponente e dell'altra erede Il Tribunale di Genova è stato dunque adito solo quando il Persona_2
credito restitutorio era stato già accertato dal Giudice del rinvio ex art. 389 c.p.c. con la sentenza n. 417/2023 che costituisce il titolo su cui è fondato il decreto ingiuntivo;
a) la Corte d'Appello di Genova, nella sentenza n. 417/2023, non si è limitata a dichiarare la carenza di legittimazione attiva di , ma ha anche espressamente dichiarato la CP_2 sussistenza della legittimazione dell'odierna opposta ad ottenere la restituzione delle spese legali. Peraltro, la Corte d'Appello ha condannato “ , e Parte_1 Persona_2 Pt_2
, quali eredi di , a restituire all'attrice [cioè ] la somma di
[...] Persona_1 CP_1 euro 18.559,12, con gli interessi legali dalla data del pagamento alla data della restituzione” nonché le altre somme liquidate a titolo di spese legali. Trattasi, anche in questo caso, di somme che erano state pagate dal figlio e di cui, comunque, la Corte d'Appello afferma CP_2
la titolarità in capo a Tale pronuncia è vincolante e non può essere discussa e CP_1
riformata in questa sede, proponendo controparte una inammissibile censura alla sentenza di rinvio;
b) l'istanza di sospensione è inammissibile e infondata, in quanto anche la sospensione facoltativa del Giudice prevista dal 2° comma dell'art. 377 c.p.c. richiede, come la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., un rapporto di pregiudizialità logico - giuridica tra i due procedimenti (quello definito e quello da sospendere) che nel caso di specie non sussiste. Infatti,
3 la giurisprudenza ha escluso tale rapporto di pregiudizialità qualora venga richiesta la sospensione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate in esecuzione di sentenza successivamente riformata a seguito dell'impugnazione in Cassazione della sentenza di riforma. Peraltro, la sentenza del Giudice del rinvio è immune da censure e le argomentazioni avversarie non meritano di essere accolte;
c) nel decreto opposto – in conformità a quanto chiesto con il ricorso monitorio – è stato ingiunto il pagamento agli opponenti di solo 1/ 3 ciascuno del debito gravante sul de cuius
, essendo stato questo suddiviso tra i tre eredi ( , e Persona_1 Persona_2 Parte_2
); Parte_1
d) l'infondatezza nel merito della domanda avversaria dato che la sentenza ha riferito il debito agli eredi di senza ripartirlo pro-quota (idem per le spese legali da restituire) Persona_1
e, ai sensi dell'art. 1294 c.c., i condebitori sono tenuti in solido se dal titolo non risulta diversamente. Stante la statuizione della sentenza, non censurabile o riformabile in questa sede, quindi, sono del tutto irrilevanti gli argomenti ed i precedenti citati ex adverso per sostenere la tesi della responsabilità pro-quota degli eredi;
e) la contestazione in ordine al tasso di interesse applicato è generica, inammissibile e comunque infondata. Infatti, il più elevato tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 è applicabile ex lege, giusto l'art. 1284, comma 4, c.c., a tutti i rapporti (non solo alle transazioni commerciali) dal momento della domanda giudiziale.
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che competente a conoscere della domanda restitutoria è certamente la Corte d'Appello e ciò perché ai sensi dell'art. 389 c.p.c. la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente dinanzi al Giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per oggetto le restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa (cfr. Cass. n. 22359/2021, Cass. 3527/2020 e Cass.
n. 7978/2013. V. anche Cass. n. 21901/2008: “La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al Giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovvero si sia estinto”).
4 Nella specie, con il ricorso monitorio, ha proposto domanda di restituzione CP_1 delle spese legali liquidate nei precedenti gradi di giudizio dalla Corte d'Appello di Genova quale Giudice del rinvio (v. le conclusioni ai punti nn. 2, 3, 4 dell'atto di citazione per riassunzione del giudizio RG 397/2022 - doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 23 e 24) e la Corte
d'Appello, nella sentenza n. 417/2023, si è pronunciata sulle dette domande, statuendo nel dispositivo la compensazione integrale tra le parti delle spese del primo e secondo grado del giudizio di merito e del giudizio di cassazione (v. doc. 2, fascicolo monitorio, pag. 12). Inoltre, in motivazione, ha affermato “con altro motivo l'attrice censura la sentenza del Tribunale nella Per parte in cui mentre ha compensato le spese tra e invece ha condannato la CP_3
stessa attrice a rimborsare le spese del primo grado del giudizio ad sulla base di Persona_1 un'applicazione erronea del principio di soccombenza” (doc. 2, fascicolo monitorio, pag. 11)
e successivamente ha statuito “il motivo è fondato. La compensazione delle spese del primo grado del giudizio è vieppiù giustificata dall'accoglimento del precedente motivo di doglianza, quello relativo al riparto delle spese di CTU e di custodia, che rende più evidente la reciproca soccombenza delle parti rispetto all'oggetto complessivo del contendere. Stante la reciproca soccombenza possono compensarsi anche le spese del secondo grado del giudizio”.
Conseguentemente la Corte d'Appello ha affermato: “gli dovranno restituire Parte_5
quanto indebitamente corrisposto da per le spese legali del primo e secondo CP_1 grado di giudizio” (doc. 2, fascicolo monitorio, pag. 11). Il Giudice del rinvio è stato dunque già compulsato sulle domande relative alle restituzioni e si è pronunciato su di esse, accertando il diritto di di ottenere la restituzione di quanto pagato, pur difettando nel CP_1
dispositivo una formale statuizione di condanna al pagamento nei confronti degli opponenti (e dell'altra erede ). Persona_2
La suindicata sentenza della Corte d'Appello di Genova è stata, dunque, valutata quale documento costituente la prova scritta del credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c. ai fini della concessione del provvedimento monitorio (v. Cass. n. 23446/2009: “La sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può avere, anche rispetto ai terzi che non furono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale”) e la stessa Corte d'Appello nell'ordinanza resa a seguito dell'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'odierna opposta, ha così disposto: “…l'istante, per ottenere la condanna delle controparti al pagamento del debito, in mancanza di pagamento spontaneo, in adesione all'indicata sentenza, dovrà promuovere
5 un'azione di accertamento e condanna, con addebito anche degli interessi e delle spese…” (v. doc. 3 di parte opponente).
Deve altresì rilevarsi che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (cfr., ex multis, Cass. 6579/2003: “Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio”; Cass.
16254/2003; Cass. 11729/2004; Cass. 19296/2005). Sulla immediata azionabilità del detto diritto, inoltre, non incide la circostanza che la sentenza di gravame sia stata sottoposta a ulteriore impugnativa di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione;
né il giudizio promosso per l'accertamento del detto diritto restitutorio potrebbe dirsi necessariamente pregiudicato dal giudizio di Cassazione instaurato avverso la sentenza di gravame, tanto da comportarne la sospensione. Rappresenta, infatti, arresto giurisprudenziale di legittimità altrettanto pacifico quello alla stregua del quale “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria che facoltativa, in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del
Giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata” (cfr. in tal senso Cass. n. 29302/2022; Cass. n. 12773/2017; Cass. n. 6211/2014).
Va altresì rigettata l'eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Il detto istituto processuale, che ricorre quando tra due cause vi è identità di soggetti (identità non esclusa dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso), di causa petendi, intesa come fatto costitutivo della domanda, e di petitum, inteso quale bene della vita (cfr. ex multis, Cass. n. 17443/2014), tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti.
6 Requisiti che non ricorrono nel caso in esame ove si consideri che, quanto alla causa petendi, il decreto ingiuntivo si fonda sulla sussistenza della prova del credito (basata sulla suindicata sentenza della Corte d'Appello), mentre il ricorso incidentale in cassazione si fonda sulla violazione delle norme processuali (specificamente l'art. 112 c.p.c.). Inoltre, con riferimento al petitum, il ricorso monitorio ha ad oggetto la richiesta di un'ingiunzione di pagamento con riferimento alle somme la cui debenza è già stata accertata, mentre con il ricorso incidentale per cassazione si intende ottenere l'annullamento parziale della sentenza di rinvio per omessa pronuncia.
Va disattesa anche la doglianza di parte opponente secondo cui la domanda monitoria avrebbe dovuto essere proposta da . CP_2
Invero, la Corte d'Appello di Genova, nella sentenza n. 417/2023, con una pronuncia vincolante, che non può essere discussa e riformata nella presente sede, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del predetto in favore della legittimazione attiva dell'opposta ad CP_2 ottenere la restituzione delle spese legali (la “legittimazione a chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione della sentenza di merito permane in capo a
– doc. 2, Fascicolo Monitorio, pag. 8). Peraltro, la Corte d'Appello ha CP_1 condannato , e , quali eredi di , Parte_1 Persona_2 Parte_2 Persona_1
a restituire all'attrice la somma di euro 18.559,12, con gli interessi legali dalla data del pagamento alla data della restituzione” nonché le altre somme liquidate a titolo di spese legali.
Trattasi, anche in questo caso, di somme che erano state pagate da e di cui, CP_2 comunque, la Corte d'Appello ha affermato la titolarità in capo a Deve sul punto CP_1
osservarsi che la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario,
a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà (di cui non vi è prova nella fattispecie in esame) e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità (v. Cass. n. 8101/2020).
Inammissibili sono poi tutte le censure volte a contestare nel merito la sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 417/2023, posto, peraltro, che la quantificazione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto non è stato oggetto di contestazione e che lo stesso ha già ad oggetto
3, per ciascun opponente, del debito liquidato dalla Corte d'Appello e non l'intero importo. 1/
Infondata è infine la contestazione in ordine al tasso di interesse in quanto il tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 è applicabile, ex art. 1284, comma 4, c.c., a tutte le obbligazioni pecuniarie
7 (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge) (v. Cass. n.
61/2023).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 2136/2023, pronunciato il
30.07.2023 e depositato in data 1.8.2023.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico degli opponenti e si liquidano, nei valori medi, ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
2136/2023, pronunciato il 30.07.2023 e depositato in data 1.8.2023;
2) condanna in persona dell'AdS Avv. Giuseppe Murno, e Parte_1 Pt_2
a rifondere a le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per
[...] CP_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Genova, in data 8 gennaio 2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 9297/2023 R.G. e vertente tra
, in persona dell'AdS Avv. Giuseppe Murno, e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Genova, via Caffaro n. 2A/6, presso lo studio dell'Avv. Michele
Bonacchi che li rappresenta e difende come da procure allegate all'atto di citazione;
- opponenti -;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Scarpello, con studio legale in CP_1
Roma, via Lucca n. 1, in virtù di procura allegata alla busta telematica di deposito della comparsa di costituzione, dichiarando il predetto legale di volere ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo email di PEC quale domiciliazione telematica Email_1
e al numero fax 06.56561640;
- opposta -;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 189 c.p.c. le parti così hanno concluso: parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta: In via principale: revocare, previa, se del caso, sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 295 e 357, 2° comma, C.p.c., in attesa della definizione del ricorso per Cassazione, il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo per incompetenza del Tribunale adìto in via monitoria ex art. 389 e 144 disp att. C.p.c., o inammissibile o improcedibile, ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo e ragione da parte dei Signori Parte_1
1 ed alla Signora;
In via subordinata: accertare e dichiarare Parte_2 Parte_3
tenuti gli opponenti al pagamento delle minor somme stabilite dal Tribunale Ill.mo; In ogni caso, con condanna alle spese di lite, compresi onorari e diritti di avvocato”; parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: In via principale: - rigettare l'opposizione e tutte le domande ex adverso spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo;
In subordine:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, in ogni caso, ciascuno degli Opponenti al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € CP_1
10.034,10 più interessi legali di mora dall'8 luglio 2023 fino al soddisfo o della diversa somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona dell'AdS Avv. Giuseppe Murno, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2136/2023, pronunciato il 30.07.2023 e depositato in data 1.8.2023, evidenziando quanto segue:
1) ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la competenza per materia, inderogabile, è del Giudice di rinvio dalla Cassazione e, quindi, in questo caso, della stessa Corte d'Appello di Genova, e non del Giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo qui opposto per incompetenza del Tribunale adito;
2) le somme pagate – e delle quali chiede la restituzione, così come CP_1
riconosciuto dalla stessa Corte d'Appello - a titolo di spese legali del primo e del secondo grado di giudizio, sono state corrisposte dal di lei figlio, , quale mandatario della madre, CP_2 circostanza dalla quale consegue la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Ai sensi dell'art. 144 disp. att. c.p.c., la domanda avrebbe dovuto essere proposta da , in Parte_4
conformità all'art. 389 C.p.c., e, quindi, davanti alla Corte d'Appello di Genova, mediante atto di citazione, con conseguente inammissibilità del procedimento monitorio;
3) l'intera sentenza della Corte d'Appello di Genova è stata oggetto di ricorso per
Cassazione motivo per cui le medesime disposizioni relative alla compensazione delle spese di lite dei gradi precedenti del processo, dipendono dall'esito di tale impugnazione e ogni determinazione spetterà, sempre ai sensi dell'art. 389 c.p.c., o alla medesima Corte Suprema, ovvero, nuovamente, al Giudice dell'eventuale rinvio. Si versa ad ogni modo nei casi di cui all'art. 295 c.p.c. e/o all'art. 337, 2° comma, c.p.c.;
2 4) manca nel capo citato della sentenza della Corte d'Appello di Genova non soltanto qualsiasi pronuncia di condanna, ma anche qualsiasi accertamento della compensazione di somme di denaro – che non sono state neppure determinate – e degli interessi stessi;
5) è inapplicabile la solidarietà passiva tra le parti convenute, trattandosi, con ogni evidenza, di obbligazioni che trovano il supposto titolo nella successione di;
Persona_1
6) è inapplicabile alla fattispecie il più elevato tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, riservato alle transazioni commerciali.
Si sono costituiti in giudizio , in persona dell'AdS Avv. Giuseppe Murno, e Parte_1
contestando integralmente l'atto di citazione avversario, eccependo ed Parte_2
osservando quanto segue:
a) l'art. 389 c.p.c. prevede una competenza funzionale del Giudice del rinvio sulla domanda restitutoria “conseguente alla sentenza di cassazione”. Nel caso in esame, invece, non
è stata proposta, in sede monitoria, alcuna domanda restitutoria conseguente alla sentenza di cassazione, in quanto tale domanda è stata proposta dinanzi al Giudice del rinvio (la Corte
d'Appello di Genova), il quale si è pronunciato favorevolmente, per quanto manchi, nel dispositivo, una formale pronuncia di condanna al pagamento nei confronti degli opponente e dell'altra erede Il Tribunale di Genova è stato dunque adito solo quando il Persona_2
credito restitutorio era stato già accertato dal Giudice del rinvio ex art. 389 c.p.c. con la sentenza n. 417/2023 che costituisce il titolo su cui è fondato il decreto ingiuntivo;
a) la Corte d'Appello di Genova, nella sentenza n. 417/2023, non si è limitata a dichiarare la carenza di legittimazione attiva di , ma ha anche espressamente dichiarato la CP_2 sussistenza della legittimazione dell'odierna opposta ad ottenere la restituzione delle spese legali. Peraltro, la Corte d'Appello ha condannato “ , e Parte_1 Persona_2 Pt_2
, quali eredi di , a restituire all'attrice [cioè ] la somma di
[...] Persona_1 CP_1 euro 18.559,12, con gli interessi legali dalla data del pagamento alla data della restituzione” nonché le altre somme liquidate a titolo di spese legali. Trattasi, anche in questo caso, di somme che erano state pagate dal figlio e di cui, comunque, la Corte d'Appello afferma CP_2
la titolarità in capo a Tale pronuncia è vincolante e non può essere discussa e CP_1
riformata in questa sede, proponendo controparte una inammissibile censura alla sentenza di rinvio;
b) l'istanza di sospensione è inammissibile e infondata, in quanto anche la sospensione facoltativa del Giudice prevista dal 2° comma dell'art. 377 c.p.c. richiede, come la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., un rapporto di pregiudizialità logico - giuridica tra i due procedimenti (quello definito e quello da sospendere) che nel caso di specie non sussiste. Infatti,
3 la giurisprudenza ha escluso tale rapporto di pregiudizialità qualora venga richiesta la sospensione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate in esecuzione di sentenza successivamente riformata a seguito dell'impugnazione in Cassazione della sentenza di riforma. Peraltro, la sentenza del Giudice del rinvio è immune da censure e le argomentazioni avversarie non meritano di essere accolte;
c) nel decreto opposto – in conformità a quanto chiesto con il ricorso monitorio – è stato ingiunto il pagamento agli opponenti di solo 1/ 3 ciascuno del debito gravante sul de cuius
, essendo stato questo suddiviso tra i tre eredi ( , e Persona_1 Persona_2 Parte_2
); Parte_1
d) l'infondatezza nel merito della domanda avversaria dato che la sentenza ha riferito il debito agli eredi di senza ripartirlo pro-quota (idem per le spese legali da restituire) Persona_1
e, ai sensi dell'art. 1294 c.c., i condebitori sono tenuti in solido se dal titolo non risulta diversamente. Stante la statuizione della sentenza, non censurabile o riformabile in questa sede, quindi, sono del tutto irrilevanti gli argomenti ed i precedenti citati ex adverso per sostenere la tesi della responsabilità pro-quota degli eredi;
e) la contestazione in ordine al tasso di interesse applicato è generica, inammissibile e comunque infondata. Infatti, il più elevato tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 è applicabile ex lege, giusto l'art. 1284, comma 4, c.c., a tutti i rapporti (non solo alle transazioni commerciali) dal momento della domanda giudiziale.
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che competente a conoscere della domanda restitutoria è certamente la Corte d'Appello e ciò perché ai sensi dell'art. 389 c.p.c. la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente dinanzi al Giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per oggetto le restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa (cfr. Cass. n. 22359/2021, Cass. 3527/2020 e Cass.
n. 7978/2013. V. anche Cass. n. 21901/2008: “La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al Giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovvero si sia estinto”).
4 Nella specie, con il ricorso monitorio, ha proposto domanda di restituzione CP_1 delle spese legali liquidate nei precedenti gradi di giudizio dalla Corte d'Appello di Genova quale Giudice del rinvio (v. le conclusioni ai punti nn. 2, 3, 4 dell'atto di citazione per riassunzione del giudizio RG 397/2022 - doc. 8 fascicolo monitorio, pag. 23 e 24) e la Corte
d'Appello, nella sentenza n. 417/2023, si è pronunciata sulle dette domande, statuendo nel dispositivo la compensazione integrale tra le parti delle spese del primo e secondo grado del giudizio di merito e del giudizio di cassazione (v. doc. 2, fascicolo monitorio, pag. 12). Inoltre, in motivazione, ha affermato “con altro motivo l'attrice censura la sentenza del Tribunale nella Per parte in cui mentre ha compensato le spese tra e invece ha condannato la CP_3
stessa attrice a rimborsare le spese del primo grado del giudizio ad sulla base di Persona_1 un'applicazione erronea del principio di soccombenza” (doc. 2, fascicolo monitorio, pag. 11)
e successivamente ha statuito “il motivo è fondato. La compensazione delle spese del primo grado del giudizio è vieppiù giustificata dall'accoglimento del precedente motivo di doglianza, quello relativo al riparto delle spese di CTU e di custodia, che rende più evidente la reciproca soccombenza delle parti rispetto all'oggetto complessivo del contendere. Stante la reciproca soccombenza possono compensarsi anche le spese del secondo grado del giudizio”.
Conseguentemente la Corte d'Appello ha affermato: “gli dovranno restituire Parte_5
quanto indebitamente corrisposto da per le spese legali del primo e secondo CP_1 grado di giudizio” (doc. 2, fascicolo monitorio, pag. 11). Il Giudice del rinvio è stato dunque già compulsato sulle domande relative alle restituzioni e si è pronunciato su di esse, accertando il diritto di di ottenere la restituzione di quanto pagato, pur difettando nel CP_1
dispositivo una formale statuizione di condanna al pagamento nei confronti degli opponenti (e dell'altra erede ). Persona_2
La suindicata sentenza della Corte d'Appello di Genova è stata, dunque, valutata quale documento costituente la prova scritta del credito ai sensi dell'art. 634 c.p.c. ai fini della concessione del provvedimento monitorio (v. Cass. n. 23446/2009: “La sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può avere, anche rispetto ai terzi che non furono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale”) e la stessa Corte d'Appello nell'ordinanza resa a seguito dell'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'odierna opposta, ha così disposto: “…l'istante, per ottenere la condanna delle controparti al pagamento del debito, in mancanza di pagamento spontaneo, in adesione all'indicata sentenza, dovrà promuovere
5 un'azione di accertamento e condanna, con addebito anche degli interessi e delle spese…” (v. doc. 3 di parte opponente).
Deve altresì rilevarsi che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (cfr., ex multis, Cass. 6579/2003: “Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio”; Cass.
16254/2003; Cass. 11729/2004; Cass. 19296/2005). Sulla immediata azionabilità del detto diritto, inoltre, non incide la circostanza che la sentenza di gravame sia stata sottoposta a ulteriore impugnativa di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione;
né il giudizio promosso per l'accertamento del detto diritto restitutorio potrebbe dirsi necessariamente pregiudicato dal giudizio di Cassazione instaurato avverso la sentenza di gravame, tanto da comportarne la sospensione. Rappresenta, infatti, arresto giurisprudenziale di legittimità altrettanto pacifico quello alla stregua del quale “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell'opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria che facoltativa, in quest'ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del
Giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata” (cfr. in tal senso Cass. n. 29302/2022; Cass. n. 12773/2017; Cass. n. 6211/2014).
Va altresì rigettata l'eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Il detto istituto processuale, che ricorre quando tra due cause vi è identità di soggetti (identità non esclusa dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso), di causa petendi, intesa come fatto costitutivo della domanda, e di petitum, inteso quale bene della vita (cfr. ex multis, Cass. n. 17443/2014), tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti.
6 Requisiti che non ricorrono nel caso in esame ove si consideri che, quanto alla causa petendi, il decreto ingiuntivo si fonda sulla sussistenza della prova del credito (basata sulla suindicata sentenza della Corte d'Appello), mentre il ricorso incidentale in cassazione si fonda sulla violazione delle norme processuali (specificamente l'art. 112 c.p.c.). Inoltre, con riferimento al petitum, il ricorso monitorio ha ad oggetto la richiesta di un'ingiunzione di pagamento con riferimento alle somme la cui debenza è già stata accertata, mentre con il ricorso incidentale per cassazione si intende ottenere l'annullamento parziale della sentenza di rinvio per omessa pronuncia.
Va disattesa anche la doglianza di parte opponente secondo cui la domanda monitoria avrebbe dovuto essere proposta da . CP_2
Invero, la Corte d'Appello di Genova, nella sentenza n. 417/2023, con una pronuncia vincolante, che non può essere discussa e riformata nella presente sede, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del predetto in favore della legittimazione attiva dell'opposta ad CP_2 ottenere la restituzione delle spese legali (la “legittimazione a chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione della sentenza di merito permane in capo a
– doc. 2, Fascicolo Monitorio, pag. 8). Peraltro, la Corte d'Appello ha CP_1 condannato , e , quali eredi di , Parte_1 Persona_2 Parte_2 Persona_1
a restituire all'attrice la somma di euro 18.559,12, con gli interessi legali dalla data del pagamento alla data della restituzione” nonché le altre somme liquidate a titolo di spese legali.
Trattasi, anche in questo caso, di somme che erano state pagate da e di cui, CP_2 comunque, la Corte d'Appello ha affermato la titolarità in capo a Deve sul punto CP_1
osservarsi che la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario,
a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà (di cui non vi è prova nella fattispecie in esame) e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità (v. Cass. n. 8101/2020).
Inammissibili sono poi tutte le censure volte a contestare nel merito la sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 417/2023, posto, peraltro, che la quantificazione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto non è stato oggetto di contestazione e che lo stesso ha già ad oggetto
3, per ciascun opponente, del debito liquidato dalla Corte d'Appello e non l'intero importo. 1/
Infondata è infine la contestazione in ordine al tasso di interesse in quanto il tasso previsto dal D.lgs. 231/2002 è applicabile, ex art. 1284, comma 4, c.c., a tutte le obbligazioni pecuniarie
7 (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge) (v. Cass. n.
61/2023).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 2136/2023, pronunciato il
30.07.2023 e depositato in data 1.8.2023.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico degli opponenti e si liquidano, nei valori medi, ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
2136/2023, pronunciato il 30.07.2023 e depositato in data 1.8.2023;
2) condanna in persona dell'AdS Avv. Giuseppe Murno, e Parte_1 Pt_2
a rifondere a le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per
[...] CP_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Genova, in data 8 gennaio 2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
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