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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2694/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19071/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139990158000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11373/2025 depositato il
14/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso Agenzia Entrate Riscossione ed Agenzia Entrate DP 2 contro una cartella di pagamento n. 097 2020 01399901 58 000 (all. 2) emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, avente ad oggetto il ruolo n. 2020/550594 reso esecutivo in data 7 febbraio 2020 e formato dalla predetta Direzione Provinciale, intestato alla società Società_1 SRLS, codice fiscale P.IVA_1 cancellata il 28 aprile 2021, per presunti omessi versamenti IVA, oltre a sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2018.
Il ricorrente quale parte interessata e liquidatore della società cancellata il 28 aprile 2021 impugna la cartella ed il ruolo intestati alla società stessa, in quanto nulli e/o annullabili, illegittimi ed infondati per i seguenti motivi:
1. Nullità e/o annullabilità e infondatezza della cartella di pagamento e del ruolo per palese violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – si tratta di soggetto giuridico estinto. Nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, anche secondo la Cassazione non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, da un lato, è nullo l'accertamento notificato al liquidatore,
Dall'altro, verrebbe meno il potere di rappresentanza dell'ente estinto da parte di quest'ultimo, e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.
2. Nullità e/o annullabilità e infondatezza della cartella di pagamento e del ruolo per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo per mancata indicazione del calcolo delle sanzioni e degli interessi.
3. Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Carenza di motivazione per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale al quale ricorrere.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 2 di Roma, per sollecitare la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente non solleva eccezioni riguardanti i termini di decadenza relativamente alla notifica della cartella, ciononostante l'Ufficio, al fine di valutare la legittimità della richiesta di controparte, ha spontaneamente effettuato un ulteriore controllo, da cui è emerso che la cartella è stata notificata oltre i termini di decadenza fissati dalla legge. A seguito di ciò l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha disposto la sospensione a tempo indeterminato dell'intero importo, come da estratto di ruolo (allegato 2 alle controdeduzioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quannto sopra illustrato, non può che essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D. Lgs. 546/1992, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ex art. 15, comma 2, del citato decreto legislativo, alla luce del tempestivo e spontaneo operato dell'Amministrazione Finanziaria.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 7 novembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19071/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200139990158000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11373/2025 depositato il
14/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso Agenzia Entrate Riscossione ed Agenzia Entrate DP 2 contro una cartella di pagamento n. 097 2020 01399901 58 000 (all. 2) emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, avente ad oggetto il ruolo n. 2020/550594 reso esecutivo in data 7 febbraio 2020 e formato dalla predetta Direzione Provinciale, intestato alla società Società_1 SRLS, codice fiscale P.IVA_1 cancellata il 28 aprile 2021, per presunti omessi versamenti IVA, oltre a sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2018.
Il ricorrente quale parte interessata e liquidatore della società cancellata il 28 aprile 2021 impugna la cartella ed il ruolo intestati alla società stessa, in quanto nulli e/o annullabili, illegittimi ed infondati per i seguenti motivi:
1. Nullità e/o annullabilità e infondatezza della cartella di pagamento e del ruolo per palese violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 – si tratta di soggetto giuridico estinto. Nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, anche secondo la Cassazione non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, da un lato, è nullo l'accertamento notificato al liquidatore,
Dall'altro, verrebbe meno il potere di rappresentanza dell'ente estinto da parte di quest'ultimo, e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.
2. Nullità e/o annullabilità e infondatezza della cartella di pagamento e del ruolo per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo per mancata indicazione del calcolo delle sanzioni e degli interessi.
3. Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Carenza di motivazione per mancata indicazione dell'organo giurisdizionale al quale ricorrere.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 2 di Roma, per sollecitare la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente non solleva eccezioni riguardanti i termini di decadenza relativamente alla notifica della cartella, ciononostante l'Ufficio, al fine di valutare la legittimità della richiesta di controparte, ha spontaneamente effettuato un ulteriore controllo, da cui è emerso che la cartella è stata notificata oltre i termini di decadenza fissati dalla legge. A seguito di ciò l'Agenzia delle
Entrate Riscossione ha disposto la sospensione a tempo indeterminato dell'intero importo, come da estratto di ruolo (allegato 2 alle controdeduzioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quannto sopra illustrato, non può che essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D. Lgs. 546/1992, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ex art. 15, comma 2, del citato decreto legislativo, alla luce del tempestivo e spontaneo operato dell'Amministrazione Finanziaria.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 7 novembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )