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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
NA PI, EL
CONTINI MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 609/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serdiana - Via Monsignore A. Saba N. 10 09040 Serdiana SU
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4218 IMU 2018 - sul ricorso n. 610/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serdiana - Via Monsignore A. Saba N. 10 09040 Serdiana SU
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4219 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 700/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
A) Nel procedimento contrassegnato con il n. 609/2025
Nell'interesse della ricorrente: Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cagliari, voglia, nel merito, disporre l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso impugnato e condannare il Comune di Serdiana al rimborso in favore della Società della maggiore IMU versata in relazione all'anno d'imposta 2018, per un ammontare complessivo pari a euro 11.225,00 oltre interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Nell'interesse del Comune di Serdiana: la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia
Accertare il difetto di legittimazione passiva per mancata chiamata in causa della società Concessionaria
C&C S.r.l.;
Respingere l'avverso ricorso, confermando il provvedimento di rimborso impugnato;
Per la particolarità della controversa, compensare le spese del giudizio.
B) Nel procedimento contrassegnato con il n. 610/2025
Nell'interesse della ricorrente: Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cagliari, voglia, nel merito, disporre l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso impugnato e condannare il
Comune di Serdiana al rimborso in favore della Società della maggiore IMU versata in relazione all'anno d'imposta 2019, per un ammontare complessivo pari a euro 6.637,00 oltre interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Nell'interesse del Comune di Serdiana: la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia respingere l'avverso ricorso, confermando il provvedimento di rimborso impugnato. Nel caso di rigetto si chiede la compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Territorio notificò alla allora Società_1, società che operava nel settore delle energie rinnovabili con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, l'avviso CA0086004/2018 con il quale si era proceduto alla rettifica della rendita proposta dalla menzionata società da euro 2.034,00 ad euro 29.660,00.
La Società_1 propose tempestivo ricorso alla allora Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, iscritto all'R.G.R. n. 39/2019, con il quale prospettò l'infondatezza dell'azione rettificativa esercitata dall'Ufficio.
Con sentenza n. 219/4/2019 la allora Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari rigettò il ricorso della Società_1.
Avverso tale sentenza, la Società_1 propose appello dinanzi la allora Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.
Nelle more del giudizio d'appello l'Ufficio e la Società stipularono apposito accordo conciliativo in virtù del quale:
- fu riconosciuta la correttezza della rendita proposta dalla Incorporata in sede di Doc.fa (i.e. pari ad euro 2.034,00);
- fu stabilito che la rendita così determinata decorreva dalla data di presentazione della dichiarazione
Doc.Fa n. CA0093585, ovvero dal 9 giugno 2017”,
Successivamente, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, con sentenza n.
1185/2/2024 del 25 novembre 2024, dichiarò l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il Comune notificò per l'anno d'imposta 2018, l'accertamento esecutivo n. 067/96/2023, contestando l'insufficiente versamento IMU in quanto liquidato dalla Società_1 sulla base della più bassa rendita proposta in sede di Doc.fa, ritenuta non congrua dalla allora Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari.
La Ricorrente_1 S.R.L. (in qualità di società incorporante della società Società_1 S.r.l., giusto atto di fusione mediante incorporazione del 25 novembre 2020) in data 3 dicembre 2024, notificò al Comune di Serdiana apposita istanza di rimborso con cui chiese il rimborso della maggiore IMU pagata nei cinque anni precedenti
(i.e. annualità dal 2018 al 2023) sulla base, per l'appunto, della rendita (inferiore rispetto a quella recata nell'avviso di accertamento catastale ed utilizzata come base di calcolo per la liquidazione dell'IMU dovuta per il 2018) rideterminata in sede conciliativa, ossia euro 29.660,00, in luogo di euro 2.034,00.
Il Comune di Serdiana, in data 28 aprile 2025, notificò il provvedimento prot. n. 4218 quale negò il diritto al rimborso della maggiore IMU versata dalla Società.
Con ricorso notificato il 27 giugno 2025 la Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato il menzionato atto di diniego radicando così il procedimento contrassegnato con il N. 609/2025.
Il Comune di Serdiana si è costituito in giudizio resistendo.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
***
Con separato ricorso, sempre notificato il 27 giugno 2025, la Ricorrente_1 SRL, ha proposto altresì specifica impugnazione avverso il diniego di rimborso relativo all'annualità 2019, radicando così il procedimento contrassegnato con il n. 610/2025 R.G.
Anche in tale giudizio:
- il Comune di Serdiana si è costituito resistendo;
- la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
***
All'udienza fissata per la comparizione delle parti:
- il procuratore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze;
- nessuno è comparso per il Comune resistente;
i giudizi sono stati riuniti e la causa è stata decisa sulle conclusioni trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Serdiana ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva assumendo che della stessa era titolare la Società Concessionaria del Servizio Tributi C&C SRL, società alla quale il Comune di Serdiana si era rivolta per ottenere una determinazione in merito alla richiesta di rimborso sulla somma accertata dalla stessa con atto n. 067/96/2023.
L'assunto non è fondato.
Il provvedimento di diniego impugnato è sottoscritto dalla funzionaria responsabile del tributo del Comune di Serdiana;
sicché in concreto è lo stesso Comune a dover rispondere della legittimità del provvedimento impugnato.
Che poi il Comune possa aver titolo per riversare le conseguenze dannose del giudizio definito dalla presente sentenza sulla menzionata società è questione che dovrà essere valutata in altra sede.
Quel che è certo è che la società ricorrente ha correttamente impugnato il menzionato provvedimento di diniego nei confronti del Comune di Serdiana, essendo esso l'autorità che l'aveva emesso.
***
Nei provvedimenti di rigetto impugnati è contenuta la motivazione che di seguito si trascrive in corsivo.
Per l'anno 2018: Determina di non accogliere l'istanza di rimborso dell'imposta municipale propria (IMU) di complessivi €. 11.225,00 presentata in data 03/12/2024 …., in quanto l'accertamento esecutivo n. 067/96/2023 non è stato impugnato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica e la somma complessivamente accertata di €. 11.225,00 è stata interamente versata in data 26/01/2024, determinando un comportamento di acquiescenza che ha prodotto l'effetto amministrativo del consolidamento.
Per l'anno 2019: Determina non accogliere l'istanza di rimborso dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 di €. 6.637,00 per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, in quanto la richiesta non è stata presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, così come prescritto dall'articolo
1, comma 164 della Legge n. 296/2006.
A) Le prospettazioni della ricorrente
I) Con riferimento all'annualità 2018
La ricorrente al fine di contrastare i provvedimenti impugnato relativo all'annualità 2018 ha esposto, per quel che qui interessa, quanto di seguito si riporta in corsivo.
La rendita catastale, invero e come noto, costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'applicazione del tributo locale, circostanza, questa, che determina un nesso di pregiudizialità e di dipendenza logico-giuridica tra rapporti tributari facenti capo ad Enti impositori diversi, quali l'Agenzia delle entrate - Territorio e l'Ente locale.
In altre parole, solamente il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola il contribuente e l'Ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, che, come detto, costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato.
Inoltre, sulla base delle regole che presiedono l'efficacia e l'applicabilità nel tempo della rendita catastale ai fini della liquidazione delle imposte locali l'immediata esecutività della sentenza di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso della Società avverso il presupposto avviso di accertamento catastale, determinava che, all'epoca dell'emissione dell'accertamento in materia di IMU, la rendita catastale fosse effettivamente quella determinata con la detta sentenza di primo grado e non quella proposta dalla stessa Società con il Doc.fa poi oggetto, per l'appunto, di rettifica. Ne deriva, dunque, che nelle more del giudizio di appello, il Comune, correttamente, contestava l'insufficiente versamento IMU in quanto liquidato dalla Incorporata sulla base della più bassa rendita proposta in sede di Doc.fa, in luogo di quella (maggiore) rideterminata dall'avviso di accertamento poi “battezzata” dalla allora Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari. All'epoca, pertanto, la rendita catastale dell'immobile era esclusivamente quella determinata dalla pronuncia di primo grado e su tale rendita, iscritta in catasto, il contribuente era tenuto a versare le relative imposte.
II) Con riferimento all'anno 2019.
Come già detto e secondo gli assunti dell'amministrazione resistente l'stanza di rimborso relativa all'annualità
2019 non poteva essere accolta in quanto caduto il relativo credito era caduto in prescrizione perché la richiesta in data 03/12/2024 è stata fatta oltre il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento eseguito il 17/06/2019, così come previsto dal citato l'articolo 1, comma 164 della Legge n. 296/2006.
Tale assunto è stato contestato dalla ricorrente con i passi del ricorso introduttivo che, per quel che qui interessa, di seguito si trascrivono in corsivo.
A livello generale, in ordine alla efficacia temporale delle variazioni catastali, l'art. 74 della Legge del 21 novembre 2000, n. 342 (di seguito, “L. n. 342/2000”) prevede – quale regola generale – che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Sempre a livello generale, lo si ribadisce, è d'uopo richiamare l'articolo 13, comma quarto, del D.L. n. 201/2011, a mente del quale, nella versione vigente ratione temporis, “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione”. Tale impostazione è stata successivamente confermata dal comma 745, art. 1, della Legge di bilancio 2020 (che ha innovato la disciplina previgente in materia di IMU) che ha previsto che “Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo”. La nuova disciplina, dunque, ribadisce che le variazioni di rendita catastale che intervengano in corso d'anno, se conseguenti ad interventi edilizi, producono effetti dalla data di fine lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo dell'immobile. In sostanza, ai fini IMU, la rendita catastale da prendere a riferimento per la determinazione della base imponibile è, secondo quanto stabilito dall'anzidetto quadro normativo, quella iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
È evidente l'errore in cui è incorsa controparte, la quale àncora la decorrenza del termine finalizzato alla formulazione della richiesta di rimborso, al momento del pagamento dell'imposta avvenuto a giugno 2019, pervenendo all'illogica prima ancora che erronea conseguenza per cui la richiesta andrebbe formulata in un momento in cui l'imposta era dovuta dalla Società. Ed invero, la disposizione normativa richiamata da controparte, ovvero l'art. 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006, n, 296 (di seguito anche “l. n. 296/2006”), individua il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale, a seconda dei casi, o “dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”. Occorre, pertanto, distinguere l'ipotesi in cui il pagamento sia ab origine indebito (si pensi al caso di errato calcolo dell'imposta dovuta) ed allora il termine decadenziale non potrà che decorrere “dal giorno del versamento”, dal caso in cui il versamento originariamente corretto, come nel caso di specie, sia diventato solo successivamente illegittimo, derivandone che solo da tale momento il contribuente potrà richiedere la ripetizione dell'indebito.
Ebbene, quanto al corretto significato da attribuire all'espressione relativa al momento “in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”, sia il dettato della littera legis che la ratio della norma in esame, anche alla luce degli interventi chiarificatori della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, militano nel senso che il presupposto alla restituzione si verifichi nel momento in cui è divenuto incontroverso il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata, ovvero, nel caso di specie, nel momento in cui l'Ufficio ha definitivamente riconosciuto con efficacia retroattiva la congruità della rendita proposta dalla Società, e quindi ha annullato il proprio provvedimento di rettifica d'ufficio, così come risulta dagli atti catastali. È in quel frangente, che sorge il diritto alla ripetizione dell'indebito e non certo, come pretenderebbe il Comune, dal pagamento avvenuto nel corso del 2019.
B) La decisione della Corte
I ricorsi sono fondati.
È pacifico che l'imposta per i terreni è determinata sulla scorta dei valori catastali vigenti nell'anno solare cui si riferisce l'imposta.
Nel caso in esame poi l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2018 del tutto correttamente era stato, dunque, emesso assumendo come base il valore catastale, pari a € 29.660,00, vigente nel citato anno solare.
Altrettanto correttamente, dunque, la società ricorrente aveva concentrato le proprie doglianze avverso l'avviso di accertamento di CA0086004/2018 con il quale si era proceduto alla rettifica della rendita proposta dalla società contribuente da euro 2.034,00 ad euro 29.660,00, non potendo sortire alcun effetto per essa favorevole l'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento emesso in materia di IMU.
Ciò posto, è evidente come in nessun modo il comportamento delle Società_1 S,R.L. possa considerarsi come acquiescenza rispetto alla pretesa tributaria avanzata dal Comune di Serdiana.
Anche con riferimento all'anno 2019 l'eccezione di prescrizione del credito al rimborso fatta valere dal
Comune di Serdiana non è fondata.
Il co. 164 dell'art. 1 L. 296/2006 così dispone: il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui
è stato accertato il diritto alla restituzione.
Nel caso in esame il diritto alla restituzione è maturato solo dal momento della nuova annotazione catastale, avvenuta in data 28 novembre 2024, che certifica l'intervenuto annullamento in autotutela del precedente classamento, con effetti retroattivi
Quanto sin qui affermato trova poi conferma nell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, fissato dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale dell'immobile oggetto di imposizione (cfr Cass. Sez. 5, Ordinanza 17/05/2017, n. 12297).
In conclusione ed in accoglimento dei ricorsi riunti, il Comune di Serdiana deve essere condannato al rimborso, in favore della Ricorrente_1 S.R.L.:
- con riferimento all'annualità 2018, della somma pari a €. 11.225,00, oltre interessi dalla data della domanda di rimborso al saldo;
- con riferimento all'annualità 2019, della somma pari a €. 6.647,00, oltre interessi legali dalla data della domanda di rimborso al saldo;
Le spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accogli i ricorsi riuniti e per l'effetto condanna il comune di Serdiana al rimborso come in parte motiva oltre interessi come per legge. Condanna il Comune al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 1500,00 oltre rimborso, accessori ed esborsi come per legge. Il presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
NA PI, EL
CONTINI MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 609/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serdiana - Via Monsignore A. Saba N. 10 09040 Serdiana SU
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4218 IMU 2018 - sul ricorso n. 610/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serdiana - Via Monsignore A. Saba N. 10 09040 Serdiana SU
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4219 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 700/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
A) Nel procedimento contrassegnato con il n. 609/2025
Nell'interesse della ricorrente: Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cagliari, voglia, nel merito, disporre l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso impugnato e condannare il Comune di Serdiana al rimborso in favore della Società della maggiore IMU versata in relazione all'anno d'imposta 2018, per un ammontare complessivo pari a euro 11.225,00 oltre interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Nell'interesse del Comune di Serdiana: la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia
Accertare il difetto di legittimazione passiva per mancata chiamata in causa della società Concessionaria
C&C S.r.l.;
Respingere l'avverso ricorso, confermando il provvedimento di rimborso impugnato;
Per la particolarità della controversa, compensare le spese del giudizio.
B) Nel procedimento contrassegnato con il n. 610/2025
Nell'interesse della ricorrente: Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cagliari, voglia, nel merito, disporre l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso impugnato e condannare il
Comune di Serdiana al rimborso in favore della Società della maggiore IMU versata in relazione all'anno d'imposta 2019, per un ammontare complessivo pari a euro 6.637,00 oltre interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Nell'interesse del Comune di Serdiana: la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia respingere l'avverso ricorso, confermando il provvedimento di rimborso impugnato. Nel caso di rigetto si chiede la compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Territorio notificò alla allora Società_1, società che operava nel settore delle energie rinnovabili con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, l'avviso CA0086004/2018 con il quale si era proceduto alla rettifica della rendita proposta dalla menzionata società da euro 2.034,00 ad euro 29.660,00.
La Società_1 propose tempestivo ricorso alla allora Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, iscritto all'R.G.R. n. 39/2019, con il quale prospettò l'infondatezza dell'azione rettificativa esercitata dall'Ufficio.
Con sentenza n. 219/4/2019 la allora Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari rigettò il ricorso della Società_1.
Avverso tale sentenza, la Società_1 propose appello dinanzi la allora Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.
Nelle more del giudizio d'appello l'Ufficio e la Società stipularono apposito accordo conciliativo in virtù del quale:
- fu riconosciuta la correttezza della rendita proposta dalla Incorporata in sede di Doc.fa (i.e. pari ad euro 2.034,00);
- fu stabilito che la rendita così determinata decorreva dalla data di presentazione della dichiarazione
Doc.Fa n. CA0093585, ovvero dal 9 giugno 2017”,
Successivamente, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, con sentenza n.
1185/2/2024 del 25 novembre 2024, dichiarò l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il Comune notificò per l'anno d'imposta 2018, l'accertamento esecutivo n. 067/96/2023, contestando l'insufficiente versamento IMU in quanto liquidato dalla Società_1 sulla base della più bassa rendita proposta in sede di Doc.fa, ritenuta non congrua dalla allora Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari.
La Ricorrente_1 S.R.L. (in qualità di società incorporante della società Società_1 S.r.l., giusto atto di fusione mediante incorporazione del 25 novembre 2020) in data 3 dicembre 2024, notificò al Comune di Serdiana apposita istanza di rimborso con cui chiese il rimborso della maggiore IMU pagata nei cinque anni precedenti
(i.e. annualità dal 2018 al 2023) sulla base, per l'appunto, della rendita (inferiore rispetto a quella recata nell'avviso di accertamento catastale ed utilizzata come base di calcolo per la liquidazione dell'IMU dovuta per il 2018) rideterminata in sede conciliativa, ossia euro 29.660,00, in luogo di euro 2.034,00.
Il Comune di Serdiana, in data 28 aprile 2025, notificò il provvedimento prot. n. 4218 quale negò il diritto al rimborso della maggiore IMU versata dalla Società.
Con ricorso notificato il 27 giugno 2025 la Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato il menzionato atto di diniego radicando così il procedimento contrassegnato con il N. 609/2025.
Il Comune di Serdiana si è costituito in giudizio resistendo.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
***
Con separato ricorso, sempre notificato il 27 giugno 2025, la Ricorrente_1 SRL, ha proposto altresì specifica impugnazione avverso il diniego di rimborso relativo all'annualità 2019, radicando così il procedimento contrassegnato con il n. 610/2025 R.G.
Anche in tale giudizio:
- il Comune di Serdiana si è costituito resistendo;
- la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
***
All'udienza fissata per la comparizione delle parti:
- il procuratore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze;
- nessuno è comparso per il Comune resistente;
i giudizi sono stati riuniti e la causa è stata decisa sulle conclusioni trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Serdiana ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva assumendo che della stessa era titolare la Società Concessionaria del Servizio Tributi C&C SRL, società alla quale il Comune di Serdiana si era rivolta per ottenere una determinazione in merito alla richiesta di rimborso sulla somma accertata dalla stessa con atto n. 067/96/2023.
L'assunto non è fondato.
Il provvedimento di diniego impugnato è sottoscritto dalla funzionaria responsabile del tributo del Comune di Serdiana;
sicché in concreto è lo stesso Comune a dover rispondere della legittimità del provvedimento impugnato.
Che poi il Comune possa aver titolo per riversare le conseguenze dannose del giudizio definito dalla presente sentenza sulla menzionata società è questione che dovrà essere valutata in altra sede.
Quel che è certo è che la società ricorrente ha correttamente impugnato il menzionato provvedimento di diniego nei confronti del Comune di Serdiana, essendo esso l'autorità che l'aveva emesso.
***
Nei provvedimenti di rigetto impugnati è contenuta la motivazione che di seguito si trascrive in corsivo.
Per l'anno 2018: Determina di non accogliere l'istanza di rimborso dell'imposta municipale propria (IMU) di complessivi €. 11.225,00 presentata in data 03/12/2024 …., in quanto l'accertamento esecutivo n. 067/96/2023 non è stato impugnato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica e la somma complessivamente accertata di €. 11.225,00 è stata interamente versata in data 26/01/2024, determinando un comportamento di acquiescenza che ha prodotto l'effetto amministrativo del consolidamento.
Per l'anno 2019: Determina non accogliere l'istanza di rimborso dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 di €. 6.637,00 per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, in quanto la richiesta non è stata presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, così come prescritto dall'articolo
1, comma 164 della Legge n. 296/2006.
A) Le prospettazioni della ricorrente
I) Con riferimento all'annualità 2018
La ricorrente al fine di contrastare i provvedimenti impugnato relativo all'annualità 2018 ha esposto, per quel che qui interessa, quanto di seguito si riporta in corsivo.
La rendita catastale, invero e come noto, costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'applicazione del tributo locale, circostanza, questa, che determina un nesso di pregiudizialità e di dipendenza logico-giuridica tra rapporti tributari facenti capo ad Enti impositori diversi, quali l'Agenzia delle entrate - Territorio e l'Ente locale.
In altre parole, solamente il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola il contribuente e l'Ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, che, come detto, costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato.
Inoltre, sulla base delle regole che presiedono l'efficacia e l'applicabilità nel tempo della rendita catastale ai fini della liquidazione delle imposte locali l'immediata esecutività della sentenza di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso della Società avverso il presupposto avviso di accertamento catastale, determinava che, all'epoca dell'emissione dell'accertamento in materia di IMU, la rendita catastale fosse effettivamente quella determinata con la detta sentenza di primo grado e non quella proposta dalla stessa Società con il Doc.fa poi oggetto, per l'appunto, di rettifica. Ne deriva, dunque, che nelle more del giudizio di appello, il Comune, correttamente, contestava l'insufficiente versamento IMU in quanto liquidato dalla Incorporata sulla base della più bassa rendita proposta in sede di Doc.fa, in luogo di quella (maggiore) rideterminata dall'avviso di accertamento poi “battezzata” dalla allora Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari. All'epoca, pertanto, la rendita catastale dell'immobile era esclusivamente quella determinata dalla pronuncia di primo grado e su tale rendita, iscritta in catasto, il contribuente era tenuto a versare le relative imposte.
II) Con riferimento all'anno 2019.
Come già detto e secondo gli assunti dell'amministrazione resistente l'stanza di rimborso relativa all'annualità
2019 non poteva essere accolta in quanto caduto il relativo credito era caduto in prescrizione perché la richiesta in data 03/12/2024 è stata fatta oltre il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento eseguito il 17/06/2019, così come previsto dal citato l'articolo 1, comma 164 della Legge n. 296/2006.
Tale assunto è stato contestato dalla ricorrente con i passi del ricorso introduttivo che, per quel che qui interessa, di seguito si trascrivono in corsivo.
A livello generale, in ordine alla efficacia temporale delle variazioni catastali, l'art. 74 della Legge del 21 novembre 2000, n. 342 (di seguito, “L. n. 342/2000”) prevede – quale regola generale – che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Sempre a livello generale, lo si ribadisce, è d'uopo richiamare l'articolo 13, comma quarto, del D.L. n. 201/2011, a mente del quale, nella versione vigente ratione temporis, “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione”. Tale impostazione è stata successivamente confermata dal comma 745, art. 1, della Legge di bilancio 2020 (che ha innovato la disciplina previgente in materia di IMU) che ha previsto che “Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo”. La nuova disciplina, dunque, ribadisce che le variazioni di rendita catastale che intervengano in corso d'anno, se conseguenti ad interventi edilizi, producono effetti dalla data di fine lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo dell'immobile. In sostanza, ai fini IMU, la rendita catastale da prendere a riferimento per la determinazione della base imponibile è, secondo quanto stabilito dall'anzidetto quadro normativo, quella iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
È evidente l'errore in cui è incorsa controparte, la quale àncora la decorrenza del termine finalizzato alla formulazione della richiesta di rimborso, al momento del pagamento dell'imposta avvenuto a giugno 2019, pervenendo all'illogica prima ancora che erronea conseguenza per cui la richiesta andrebbe formulata in un momento in cui l'imposta era dovuta dalla Società. Ed invero, la disposizione normativa richiamata da controparte, ovvero l'art. 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006, n, 296 (di seguito anche “l. n. 296/2006”), individua il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale, a seconda dei casi, o “dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”. Occorre, pertanto, distinguere l'ipotesi in cui il pagamento sia ab origine indebito (si pensi al caso di errato calcolo dell'imposta dovuta) ed allora il termine decadenziale non potrà che decorrere “dal giorno del versamento”, dal caso in cui il versamento originariamente corretto, come nel caso di specie, sia diventato solo successivamente illegittimo, derivandone che solo da tale momento il contribuente potrà richiedere la ripetizione dell'indebito.
Ebbene, quanto al corretto significato da attribuire all'espressione relativa al momento “in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”, sia il dettato della littera legis che la ratio della norma in esame, anche alla luce degli interventi chiarificatori della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, militano nel senso che il presupposto alla restituzione si verifichi nel momento in cui è divenuto incontroverso il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata, ovvero, nel caso di specie, nel momento in cui l'Ufficio ha definitivamente riconosciuto con efficacia retroattiva la congruità della rendita proposta dalla Società, e quindi ha annullato il proprio provvedimento di rettifica d'ufficio, così come risulta dagli atti catastali. È in quel frangente, che sorge il diritto alla ripetizione dell'indebito e non certo, come pretenderebbe il Comune, dal pagamento avvenuto nel corso del 2019.
B) La decisione della Corte
I ricorsi sono fondati.
È pacifico che l'imposta per i terreni è determinata sulla scorta dei valori catastali vigenti nell'anno solare cui si riferisce l'imposta.
Nel caso in esame poi l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2018 del tutto correttamente era stato, dunque, emesso assumendo come base il valore catastale, pari a € 29.660,00, vigente nel citato anno solare.
Altrettanto correttamente, dunque, la società ricorrente aveva concentrato le proprie doglianze avverso l'avviso di accertamento di CA0086004/2018 con il quale si era proceduto alla rettifica della rendita proposta dalla società contribuente da euro 2.034,00 ad euro 29.660,00, non potendo sortire alcun effetto per essa favorevole l'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento emesso in materia di IMU.
Ciò posto, è evidente come in nessun modo il comportamento delle Società_1 S,R.L. possa considerarsi come acquiescenza rispetto alla pretesa tributaria avanzata dal Comune di Serdiana.
Anche con riferimento all'anno 2019 l'eccezione di prescrizione del credito al rimborso fatta valere dal
Comune di Serdiana non è fondata.
Il co. 164 dell'art. 1 L. 296/2006 così dispone: il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui
è stato accertato il diritto alla restituzione.
Nel caso in esame il diritto alla restituzione è maturato solo dal momento della nuova annotazione catastale, avvenuta in data 28 novembre 2024, che certifica l'intervenuto annullamento in autotutela del precedente classamento, con effetti retroattivi
Quanto sin qui affermato trova poi conferma nell'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, fissato dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza determinativa della rendita catastale dell'immobile oggetto di imposizione (cfr Cass. Sez. 5, Ordinanza 17/05/2017, n. 12297).
In conclusione ed in accoglimento dei ricorsi riunti, il Comune di Serdiana deve essere condannato al rimborso, in favore della Ricorrente_1 S.R.L.:
- con riferimento all'annualità 2018, della somma pari a €. 11.225,00, oltre interessi dalla data della domanda di rimborso al saldo;
- con riferimento all'annualità 2019, della somma pari a €. 6.647,00, oltre interessi legali dalla data della domanda di rimborso al saldo;
Le spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accogli i ricorsi riuniti e per l'effetto condanna il comune di Serdiana al rimborso come in parte motiva oltre interessi come per legge. Condanna il Comune al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 1500,00 oltre rimborso, accessori ed esborsi come per legge. Il presidente