Art. 3.
I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della Regione siciliana, nella composizione stabilita dal disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , conservano la loro efficacia.
I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della Regione siciliana, nella composizione stabilita dal disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , conservano la loro efficacia.