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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/12/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 640/2025, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c., promossa da: con sede legale in Milano al Corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28, Parte_1 elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Francesco Crispi, n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Micheli, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo del 10/6/2025 la proponeva opposizione avverso il provvedimento Parte_1 del 27/05/2025, con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva R.G. E. n. 8/2025, ordinando la cancellazione della trascrizione esecutiva, in ragione della mancata prova della notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. a CP_2
la cui iscrizione ipotecaria risultava dai registri immobiliari. L'odierna reclamante si
[...] doleva della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, dell'errata applicazione dell'art. 498 c.p.c., dell'omessa valutazione delle circostanze concrete e dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione di termine. Pertanto, chiedeva, in accoglimento del ricorso, la revoca del provvedimento di estinzione del 27/05/2025 e che pagina 1 di 5 venisse disposta la prosecuzione della procedura esecutiva o, in via subordinata, che venisse concesso il termine per la produzione della prova della notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. a
Controparte_2
è rimasto contumace. Controparte_1
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, il reclamo è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
Va, anzitutto, disatteso il primo motivo.
Non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa nella specie, dal momento che l'attività processuale posta in essere non ha in alcun modo limitato le facoltà difensive del creditore reclamante. Questi, invero, ha chiesto con l'allegata istanza del 24/4/2025 l'adozione di un provvedimento di “ratifica” al Giudice dell'esecuzione ma, come osservato nell'ordinanza reclamata, un tale provvedimento (di avallo dell'attività processuale svolta dal creditore procedente) non risulta contemplato dal codice di rito, posto che compete alla parte di dare il necessario impulso al processo (anche) esecutivo e, semmai, al Giudice di verificare la legittimità degli atti dalla prima compiuti. In altri termini, era onere della parte provvedere alla notifica prescritta dalla legge (senza la necessità allo scopo di una specifica ratifica da parte del Giudice dell'esecuzione) e, di contro, competeva al Giudice verificare la conformità dell'atto processuale compiuto alla disciplina prescritta ex lege.
Quanto, poi, alla ivi formulata richiesta di concessione di un “termine per procedere a detta notifica” (pag. 24/4/2025), il fatto che il Giudice non abbia adottato uno specifico provvedimento al riguardo non integra la dedotta violazione del diritto di difesa, dal momento che, come si legge nel provvedimento impugnato, “attesa l'assenza dell'avviso, già con il provvedimento di fissazione dell'udienza per l'autorizzazione della vendita era stato chiesto alla creditrice di produrre prova della notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., fermo restando che l'onere di tempestiva produzione di essa deriva già dalla legge, che individua già nell'istanza di vendita (arg. ex art. 498, comma 3, c.p.c.) il termine entro cui dovrebbe essere fornita” (pag. 2 ordinanza del 27/5/2025) e, a fronte di ciò, l'odierna reclamante non ha specificamente contestato l'assenza del termine in parte qua assegnato ed espressamente richiamato nel provvedimento impugnato;
al netto, si evidenzia, del fatto che la notifica è in ogni caso prescritta dal citato art. 498 c.p.c. e ogni iniziativa volta alla verifica dell'eventuale ed effettiva insussistenza del credito ipotecario (in ogni caso risultante dalla relazione notarile pagina 2 di 5 acquisita: cfr. all. 4 reclamo) rientrava al più nell'onere della parte interessata. In coerenza a ciò, dunque, risulta del pari infondato il quarto motivo di reclamo.
Il secondo ed il terzo motivo di reclamo, infine, possono trattarsi congiuntamente, riguardando essi il merito della statuizione impugnata (quindi la ritenuta violazione dell'art. 498 c.p.c.), e vanno rigettati in quanto infondati.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., “Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri”
(comma 1) e “In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita” (comma 3).
Appare, dunque, evidente che l'omesso adempimento prescritto dall'art. 498, co. 1, c.p.c. determina la stasi del processo esecutivo, l'impossibilità della sua prosecuzione, non potendosene conseguire lo scopo tipico, ovvero la vendita del cespite staggito ai fini del soddisfacimento coattivo del creditore procedente e dei creditori intervenuti. Indubbio, pertanto, che l'omissione de qua si concreti in una causa ostativa alla prosecuzione del processo esecutivo, ciò che ne giustifica l'estinzione per il mancato e necessario impulso proveniente dalla parte di ciò onerata.
Tanto premesso, il fatto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'eventuale prosecuzione del giudizio esecutivo (nonostante, cioè, l'omesso avviso in questione) non sia inficiata da invalidità (ma generi unicamente una responsabilità aquiliana in capo al responsabile) non implica, invero, che nell'ipotesi inversa, laddove cioè ci si avveda dell'omesso adempimento nel termine di legge (o in quello assegnato dal Giudice, che nella specie - si ricorda -, secondo quanto desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato e in parte qua non contestato, era costituito dall'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita: “che nella fattispecie, pertanto, è già stato concesso un ulteriore termine (sino all'udienza fissata per autorizzare la vendita), rispetto a quello legale, per produrre la prova della notifica dell'avviso” – cfr. pag. 3 ordinanza reclamata;
cfr., in ogni caso, il decreto di fissazione del 10/3/2025 emesso dal Giudice dell'esecuzione, ove si legge a pag. 10 l'invito al creditore procedente “che non vi abbia già provveduto a fornire tempestivo riscontro, laddove necessario, circa l'effettuazione degli avvisi di cui agli all'art. 498 cod. proc. civ.”), il processo possa e debba necessariamente proseguire mediante assegnazione di un termine allo scopo al creditore procedente, atteso che è proprio l'art. 498 c.p.c. a pagina 3 di 5 disciplinare la conseguenza dell'inerzia della parte sancendo l'improcedibilità del processo esecutivo a causa dell'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita o di assegnazione avanzata. Né, a questo proposito, convince la difesa dell'odierna reclamante circa la natura non perentoria del termine de quo, posto che l'ordinarietà del termine si traduce unicamente nell'ammissibilità della proroga chiesta prima della relativa scadenza, ma non anche nell'assenza di conseguenze (peraltro espressamente previste dalla legge e, nel caso di specie, dal sopra riportato art. 498 c.p.c.) nel caso della sua violazione. E, a questo proposito, non può trascurarsi ancora una volta il fatto che, oltre a quello previsto dalla legge (art. 498 c.p.c.), nella specie il Giudice dell'esecuzione ha espressamente invitato il creditore procedente a dare riscontro degli avvisi ex art. 498 c.p.c. nel decreto di fissazione dell'udienza del
27/5/2025 ex art. 569 c.p.c., sicché la relativa mancanza appare imputabile alla parte e non passibile di essere sanata mediante la concessione di ulteriori termini a tal fine.
Sotto tale profilo, poi, non può nemmeno considerarsi scusabile – ai fini di una eventuale rimessione in termini – il contegno inerte del creditore procedente, dal momento che, al netto di quanto risultante dalle dichiarazioni del mutuatario riportate nel contratto di mutuo (cfr. istanza del 24/4/2025, allegata al reclamo), è decisivo il fatto che l'esistenza dell'ipoteca di emerge dalla relazione notarile a firma del Notaio del Controparte_2 Persona_1
31/1/2025 (all. 4 reclamo), donde l'insussistenza di dubbi in merito alla necessità della notifica prescritta ex lege (tanto più ove si consideri che è lo stesso art. 498, co. 1, c.p.c. a prescrivere la necessità dell'avviso ai creditori che “hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri”).
Ne viene che, in conclusione, anche sotto tale profilo il reclamo è infondato e va rigettato.
Stante la contumacia di parte resistente, non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite maturate, fatta salva l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002 in virtù del rigetto integrale dell'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 640/2025, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta il reclamo.
Spese irripetibili.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. pagina 4 di 5 1, co. 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, co.
1-bis.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 4/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 640/2025, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c., promossa da: con sede legale in Milano al Corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28, Parte_1 elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Francesco Crispi, n. 33, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Micheli, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo del 10/6/2025 la proponeva opposizione avverso il provvedimento Parte_1 del 27/05/2025, con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva R.G. E. n. 8/2025, ordinando la cancellazione della trascrizione esecutiva, in ragione della mancata prova della notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. a CP_2
la cui iscrizione ipotecaria risultava dai registri immobiliari. L'odierna reclamante si
[...] doleva della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, dell'errata applicazione dell'art. 498 c.p.c., dell'omessa valutazione delle circostanze concrete e dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione di termine. Pertanto, chiedeva, in accoglimento del ricorso, la revoca del provvedimento di estinzione del 27/05/2025 e che pagina 1 di 5 venisse disposta la prosecuzione della procedura esecutiva o, in via subordinata, che venisse concesso il termine per la produzione della prova della notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. a
Controparte_2
è rimasto contumace. Controparte_1
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, il reclamo è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
Va, anzitutto, disatteso il primo motivo.
Non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa nella specie, dal momento che l'attività processuale posta in essere non ha in alcun modo limitato le facoltà difensive del creditore reclamante. Questi, invero, ha chiesto con l'allegata istanza del 24/4/2025 l'adozione di un provvedimento di “ratifica” al Giudice dell'esecuzione ma, come osservato nell'ordinanza reclamata, un tale provvedimento (di avallo dell'attività processuale svolta dal creditore procedente) non risulta contemplato dal codice di rito, posto che compete alla parte di dare il necessario impulso al processo (anche) esecutivo e, semmai, al Giudice di verificare la legittimità degli atti dalla prima compiuti. In altri termini, era onere della parte provvedere alla notifica prescritta dalla legge (senza la necessità allo scopo di una specifica ratifica da parte del Giudice dell'esecuzione) e, di contro, competeva al Giudice verificare la conformità dell'atto processuale compiuto alla disciplina prescritta ex lege.
Quanto, poi, alla ivi formulata richiesta di concessione di un “termine per procedere a detta notifica” (pag. 24/4/2025), il fatto che il Giudice non abbia adottato uno specifico provvedimento al riguardo non integra la dedotta violazione del diritto di difesa, dal momento che, come si legge nel provvedimento impugnato, “attesa l'assenza dell'avviso, già con il provvedimento di fissazione dell'udienza per l'autorizzazione della vendita era stato chiesto alla creditrice di produrre prova della notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., fermo restando che l'onere di tempestiva produzione di essa deriva già dalla legge, che individua già nell'istanza di vendita (arg. ex art. 498, comma 3, c.p.c.) il termine entro cui dovrebbe essere fornita” (pag. 2 ordinanza del 27/5/2025) e, a fronte di ciò, l'odierna reclamante non ha specificamente contestato l'assenza del termine in parte qua assegnato ed espressamente richiamato nel provvedimento impugnato;
al netto, si evidenzia, del fatto che la notifica è in ogni caso prescritta dal citato art. 498 c.p.c. e ogni iniziativa volta alla verifica dell'eventuale ed effettiva insussistenza del credito ipotecario (in ogni caso risultante dalla relazione notarile pagina 2 di 5 acquisita: cfr. all. 4 reclamo) rientrava al più nell'onere della parte interessata. In coerenza a ciò, dunque, risulta del pari infondato il quarto motivo di reclamo.
Il secondo ed il terzo motivo di reclamo, infine, possono trattarsi congiuntamente, riguardando essi il merito della statuizione impugnata (quindi la ritenuta violazione dell'art. 498 c.p.c.), e vanno rigettati in quanto infondati.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., “Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri”
(comma 1) e “In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita” (comma 3).
Appare, dunque, evidente che l'omesso adempimento prescritto dall'art. 498, co. 1, c.p.c. determina la stasi del processo esecutivo, l'impossibilità della sua prosecuzione, non potendosene conseguire lo scopo tipico, ovvero la vendita del cespite staggito ai fini del soddisfacimento coattivo del creditore procedente e dei creditori intervenuti. Indubbio, pertanto, che l'omissione de qua si concreti in una causa ostativa alla prosecuzione del processo esecutivo, ciò che ne giustifica l'estinzione per il mancato e necessario impulso proveniente dalla parte di ciò onerata.
Tanto premesso, il fatto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'eventuale prosecuzione del giudizio esecutivo (nonostante, cioè, l'omesso avviso in questione) non sia inficiata da invalidità (ma generi unicamente una responsabilità aquiliana in capo al responsabile) non implica, invero, che nell'ipotesi inversa, laddove cioè ci si avveda dell'omesso adempimento nel termine di legge (o in quello assegnato dal Giudice, che nella specie - si ricorda -, secondo quanto desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato e in parte qua non contestato, era costituito dall'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita: “che nella fattispecie, pertanto, è già stato concesso un ulteriore termine (sino all'udienza fissata per autorizzare la vendita), rispetto a quello legale, per produrre la prova della notifica dell'avviso” – cfr. pag. 3 ordinanza reclamata;
cfr., in ogni caso, il decreto di fissazione del 10/3/2025 emesso dal Giudice dell'esecuzione, ove si legge a pag. 10 l'invito al creditore procedente “che non vi abbia già provveduto a fornire tempestivo riscontro, laddove necessario, circa l'effettuazione degli avvisi di cui agli all'art. 498 cod. proc. civ.”), il processo possa e debba necessariamente proseguire mediante assegnazione di un termine allo scopo al creditore procedente, atteso che è proprio l'art. 498 c.p.c. a pagina 3 di 5 disciplinare la conseguenza dell'inerzia della parte sancendo l'improcedibilità del processo esecutivo a causa dell'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita o di assegnazione avanzata. Né, a questo proposito, convince la difesa dell'odierna reclamante circa la natura non perentoria del termine de quo, posto che l'ordinarietà del termine si traduce unicamente nell'ammissibilità della proroga chiesta prima della relativa scadenza, ma non anche nell'assenza di conseguenze (peraltro espressamente previste dalla legge e, nel caso di specie, dal sopra riportato art. 498 c.p.c.) nel caso della sua violazione. E, a questo proposito, non può trascurarsi ancora una volta il fatto che, oltre a quello previsto dalla legge (art. 498 c.p.c.), nella specie il Giudice dell'esecuzione ha espressamente invitato il creditore procedente a dare riscontro degli avvisi ex art. 498 c.p.c. nel decreto di fissazione dell'udienza del
27/5/2025 ex art. 569 c.p.c., sicché la relativa mancanza appare imputabile alla parte e non passibile di essere sanata mediante la concessione di ulteriori termini a tal fine.
Sotto tale profilo, poi, non può nemmeno considerarsi scusabile – ai fini di una eventuale rimessione in termini – il contegno inerte del creditore procedente, dal momento che, al netto di quanto risultante dalle dichiarazioni del mutuatario riportate nel contratto di mutuo (cfr. istanza del 24/4/2025, allegata al reclamo), è decisivo il fatto che l'esistenza dell'ipoteca di emerge dalla relazione notarile a firma del Notaio del Controparte_2 Persona_1
31/1/2025 (all. 4 reclamo), donde l'insussistenza di dubbi in merito alla necessità della notifica prescritta ex lege (tanto più ove si consideri che è lo stesso art. 498, co. 1, c.p.c. a prescrivere la necessità dell'avviso ai creditori che “hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri”).
Ne viene che, in conclusione, anche sotto tale profilo il reclamo è infondato e va rigettato.
Stante la contumacia di parte resistente, non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite maturate, fatta salva l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002 in virtù del rigetto integrale dell'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 640/2025, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta il reclamo.
Spese irripetibili.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. pagina 4 di 5 1, co. 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, co.
1-bis.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 4/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici
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