Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione obbligo contraddittorio preventivo

    L'avviso impugnato costituisce atto di accertamento per omesso versamento, fondato sul mero incrocio di dati catastali e rendite già nella disponibilità dell'Ente, rientrando pertanto tra gli atti automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali la normativa vigente e la Giurisprudenza escludono l'obbligo di contraddittorio preventivo.

  • Rigettato
    Carenza assoluta di motivazione

    L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato, in quanto indica chiaramente gli immobili oggetto di imposizione; la titolarità; le rendite catastali; la violazione contestata (omesso versamento). Tutti elementi che assicurano un pieno e legittimo diritto di difesa.

  • Rigettato
    Irrilevanza della mancata dichiarazione IMU 2022

    La legge n. 160/2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102/2013, che subordina il riconoscimento dell'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita alla presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza. L'omissione comporta la decadenza dal beneficio fiscale, non sanabile con dichiarazioni tardive. La dichiarazione IMU presentata in data 4 agosto 2025 è giuridicamente irrilevante in quanto tardiva.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell'azione amministrativa

    La documentazione prodotta dalla società non dimostra in modo puntuale e rigoroso che, per l'anno 2022, i singoli immobili fossero effettivamente destinati alla vendita e che non fossero locati o comunque utilizzati e che permanessero in rimanenza per l'intero periodo d'imposta.

  • Rigettato
    Incertezza normativa oggettiva

    Non ricorre alcuna incertezza normativa oggettiva idonea a giustificarne l'esclusione o una loro eventuale riduzione, in quanto l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità in ordine alla permanenza dell'obbligo dichiarativo per i beni merce risulta consolidato già a partire dal 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco
    Numero : 9
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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