CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente e Relatore CIARLITTO GRAZIA, Giudice AONDIO FRANCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Merate - Piazza Degli Eroi N.3 23807 Merate LC
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82/2025 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.R.L. (di seguito anche ricorrente) impugna l'avviso di accertamento IMU n. 82/2025, anno d'imposta 2022, notificato il 14 luglio 2025, con il quale il
Comune di Merate ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.103,00 (€ 20.910 di maggiore imposta, € 6.273 di sanzioni, € 1.904,93 di interessi, € 15,07 di accessori), per omessa presentazione della dichiarazione IMU. L'accertamento riguarda 45 immobili, dei quali 42 qualificati dalla società come “beni merce” quindi, secondo la normativa vigente dal 2022, esenti da IMU, mentre per tre immobili specifici, la società non contesta la debenza e ha già pagato l'imposta dovuta.
Sostiene la ricorrente che secondo la normativa previgente (fino al 2019) in base all'art. 2, comma 5-bis del D. L. n. 102/2013, le imprese costruttrici potevano beneficiare dell'esenzione IMU sui “beni merce” solo previa presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza. Secondo la nuova disciplina IMU (legge n. 160/2019), dal 2020 al 2021 i beni merce erano tassati con aliquota ridotta, mentre dal 1° gennaio 2022 i beni merce sono esenti ex art. 1, comma
751.
La nuova normativa non indica più alcuna clausola di decadenza legata alla mancata dichiarazione e attribuisce alla dichiarazione IMU una funzione meramente ricognitiva (di attestazione) e non costitutiva del diritto e prevede l'abrogazione implicita di tutte le norme incompatibili con il nuovo sistema (comma 780) e pertanto l'abrogazione implicita dell'art. 2, comma
5-bis D. L. n. 102/2013.
La ricorrente ha presentato istanze di autotutela, tutte respinte dal Comune. Da qui la presentazione del ricorso.
Quali motivi di ricorso, in estrema sintesi, la ricorrente eccepisce quanto segue.
01. Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo (art.
6-bis legge n. 212/2000). L'accertamento non è automatizzato, perché implica valutazioni discrezionali sulla spettanza dell'esenzione e in ogni caso non rientra tra gli atti esclusi dal contraddittorio secondo il D.M. del 24 aprile 2024. Il Comune aveva l'obbligo di notificare uno schema d'atto, consentendo al contribuente di difendersi prima dell'emissione dell'avviso. 02. Carenza assoluta di motivazione (art. 7 legge n. 212/2000). L'atto impugnato è assolutamente carente di motivazione perché non spiega le ragioni né i mezzi di prova per cui l'esenzione non sarebbe applicabile e non indica i presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della pretesa.
03. Irrilevanza della mancata dichiarazione IMU 2022 in quanto l'esenzione sui beni merce è una esenzione legale, non è un'agevolazione opzionale, non richiede alcuna manifestazione di volontà ed opera automaticamente in base alla presenza di determinati requisiti sostanziali quali: la costruzione da parte dell'impresa, la destinazione alla vendita, la mancata locazione. La dichiarazione IMU ha quindi valore meramente formale ed è stata sanata con la dichiarazione, sia pure tardiva del 4 agosto 2025; è ammessa nei tributi locali e ciò impone al
Comune l'esercizio dell'autotutela obbligatoria per errore sul presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 10-quater legge n. 212/2000) e quindi il rifiuto del Comune di annullare l'atto è illegittimo.
Nel merito sostiene la contraddittorietà dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) perché il Comune tassa i beni come imponibili nel 2022, ma li riconosce come beni merce esenti nel 2023. Ciò dimostra che i requisiti sostanziali esistevano già nel 2022 e quindi l'accertamento è viziato da errore sul presupposto impositivo, anche perché il Comune era già in possesso di tutti i dati necessari
(visura, catasto, permessi, bilanci) per riconoscere l'esenzione.
Per tali motivi la ricorrente chiede: in via principale, l'annullamento integrale dell'atto impugnato e in via subordinata, l'eliminazione o la riduzione delle sanzioni per incertezza normativa oggettiva. Il tutto con condanna del Comune alle spese di lite. Si costituisce il Comune di Merate sostenendo, in estrema sintesi, che il tema centrale e vero motivo del contendere è l'omessa dichiarazione IMU per i beni merce. Secondo il Comune, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la legge n. 160/2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, ragione per cui l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza, permane anche nel regime della “nuova IMU”.
A sostegno, di tali argomentazioni richiama Giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui l'esenzione IMU per i beni merce presuppone necessariamente la dichiarazione (Cassazione n. 32215 del 12.12.2024; CGT II° Grado Lombardia n. 115 del 14.01.2025; Cassazione n. 8357/2025 del
30.03.2025).
Ritenuto quindi corretto il proprio comportamento e legittima la pretesa chiede il rigetto integrale del ricorso perché infondato, con vittoria di spese e competenze maggiorate del rimborso spese forfettario (15%), Cassa Previdenziale (4%) ed IVA (22%) se dovuta come per legge.
Entrambe le parti presentano memorie illustrative a sostegno delle loro argomentazioni.
All'udienza odierna, le parti si riportano alle loro conclusioni. Quindi la Corte, riunitasi in
Camera di Consiglio, decide nel senso che il ricorso debba essere rigettato per i seguenti motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte come il ricorso di parte ricorrente non sia fondato. Costituisce circostanza pacifica, infatti, che la società ricorrente non abbia presentato nei termini la dichiarazione IMU relativa all'anno 2022 ai fini dell'esenzione per i c.d. “beni merce”, provvedendo al relativo adempimento solo in data 4 agosto 2025, dunque oltre il termine di legge e, in ogni caso, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Ciò detto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la legge n. 160/2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102/2013, che subordina il riconoscimento dell'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita alla presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che l'obbligo dichiarativo permane anche nel regime della c.d. “nuova IMU”; la sua omissione comporta la decadenza dal beneficio fiscale, non sanabile con dichiarazioni tardive;
la conoscenza “aliunde” da parte del Comune dei requisiti fattuali non è idonea a rimediare all'adempimento dichiarativo.
Ne consegue che, in difetto della dichiarazione tempestiva, da presentarsi annualmente,
l'esenzione non può essere riconosciuta, con conseguente legittimità del recupero dell'imposta.
La dichiarazione IMU presentata dalla ricorrente in data 4 agosto 2025 è giuridicamente irrilevante, in quanto tardiva rispetto al termine previsto dalla legge, presentata successivamente alla notifica dell'atto impositivo e, comunque, non idonea a rimuovere “ex tunc” la decadenza già verificatasi.
La possibilità di sanare l'omissione mediante ravvedimento operoso, secondo la Corte, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente non è condivisibile perchè la dichiarazione IMU è un adempimento previsto a pena di decadenza e come tale non emendabile né sanabile dopo il decorso del termine.
Anche a voler prescindere dal profilo decadenziale, il ricorso risulta infondato anche sotto il profilo probatorio.
L'esenzione invocata costituisce fatto impeditivo della pretesa impositiva avanzata dal
Comune, con conseguente onere della prova posta in capo alla ricorrente.
Ebbene, la documentazione prodotta dalla società (visure camerali, permessi di costruire, bilanci e autocertificazioni) non dimostra in modo puntuale e rigoroso che, per l'anno 2022 che i singoli immobili fossero effettivamente destinati alla vendita e che non fossero locati o comunque utilizzati e che permanessero in rimanenza per l'intero periodo d'imposta.
Quanto all'asserito omesso contraddittorio preventivo la censura appare infondata. L'avviso impugnato costituisce atto di accertamento per omesso versamento, fondato sul mero incrocio di dati catastali e rendite già nella disponibilità dell'Ente, rientrando pertanto tra gli atti automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali la normativa vigente e la Giurisprudenza escludono l'obbligo di contraddittorio preventivo.
Sulla dedotta carenza di motivazione la Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato, in quanto indica chiaramente gli immobili oggetto di imposizione;
la titolarità; le rendite catastali;
la violazione contestata (omesso versamento). Tutti elementi che assicurano un pieno e legittimo diritto di difesa, come dimostrato dal corposo e argomentato ricorso proposto.
Infine, sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni ritiene la Corte non ricorrere alcuna incertezza normativa oggettiva idonea a giustificarne l'esclusione o una loro eventuale riduzione, anche perché l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità in ordine alla permanenza dell'obbligo dichiarativo per i beni merce risulta consolidato già a partire dal 2022 e, pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna condizione di incertezza interpretativa della norma.
Sulla base di queste argomentazioni la Corte, ogni diversa istanza e/o eccezione eventualmente proposta dalle parti disattesa o comunque assorbita, decide di rigettare il ricorso. La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 2.500,00.
Lecco 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
AN CO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente e Relatore CIARLITTO GRAZIA, Giudice AONDIO FRANCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Merate - Piazza Degli Eroi N.3 23807 Merate LC
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82/2025 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.R.L. (di seguito anche ricorrente) impugna l'avviso di accertamento IMU n. 82/2025, anno d'imposta 2022, notificato il 14 luglio 2025, con il quale il
Comune di Merate ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 29.103,00 (€ 20.910 di maggiore imposta, € 6.273 di sanzioni, € 1.904,93 di interessi, € 15,07 di accessori), per omessa presentazione della dichiarazione IMU. L'accertamento riguarda 45 immobili, dei quali 42 qualificati dalla società come “beni merce” quindi, secondo la normativa vigente dal 2022, esenti da IMU, mentre per tre immobili specifici, la società non contesta la debenza e ha già pagato l'imposta dovuta.
Sostiene la ricorrente che secondo la normativa previgente (fino al 2019) in base all'art. 2, comma 5-bis del D. L. n. 102/2013, le imprese costruttrici potevano beneficiare dell'esenzione IMU sui “beni merce” solo previa presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza. Secondo la nuova disciplina IMU (legge n. 160/2019), dal 2020 al 2021 i beni merce erano tassati con aliquota ridotta, mentre dal 1° gennaio 2022 i beni merce sono esenti ex art. 1, comma
751.
La nuova normativa non indica più alcuna clausola di decadenza legata alla mancata dichiarazione e attribuisce alla dichiarazione IMU una funzione meramente ricognitiva (di attestazione) e non costitutiva del diritto e prevede l'abrogazione implicita di tutte le norme incompatibili con il nuovo sistema (comma 780) e pertanto l'abrogazione implicita dell'art. 2, comma
5-bis D. L. n. 102/2013.
La ricorrente ha presentato istanze di autotutela, tutte respinte dal Comune. Da qui la presentazione del ricorso.
Quali motivi di ricorso, in estrema sintesi, la ricorrente eccepisce quanto segue.
01. Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo (art.
6-bis legge n. 212/2000). L'accertamento non è automatizzato, perché implica valutazioni discrezionali sulla spettanza dell'esenzione e in ogni caso non rientra tra gli atti esclusi dal contraddittorio secondo il D.M. del 24 aprile 2024. Il Comune aveva l'obbligo di notificare uno schema d'atto, consentendo al contribuente di difendersi prima dell'emissione dell'avviso. 02. Carenza assoluta di motivazione (art. 7 legge n. 212/2000). L'atto impugnato è assolutamente carente di motivazione perché non spiega le ragioni né i mezzi di prova per cui l'esenzione non sarebbe applicabile e non indica i presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della pretesa.
03. Irrilevanza della mancata dichiarazione IMU 2022 in quanto l'esenzione sui beni merce è una esenzione legale, non è un'agevolazione opzionale, non richiede alcuna manifestazione di volontà ed opera automaticamente in base alla presenza di determinati requisiti sostanziali quali: la costruzione da parte dell'impresa, la destinazione alla vendita, la mancata locazione. La dichiarazione IMU ha quindi valore meramente formale ed è stata sanata con la dichiarazione, sia pure tardiva del 4 agosto 2025; è ammessa nei tributi locali e ciò impone al
Comune l'esercizio dell'autotutela obbligatoria per errore sul presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 10-quater legge n. 212/2000) e quindi il rifiuto del Comune di annullare l'atto è illegittimo.
Nel merito sostiene la contraddittorietà dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) perché il Comune tassa i beni come imponibili nel 2022, ma li riconosce come beni merce esenti nel 2023. Ciò dimostra che i requisiti sostanziali esistevano già nel 2022 e quindi l'accertamento è viziato da errore sul presupposto impositivo, anche perché il Comune era già in possesso di tutti i dati necessari
(visura, catasto, permessi, bilanci) per riconoscere l'esenzione.
Per tali motivi la ricorrente chiede: in via principale, l'annullamento integrale dell'atto impugnato e in via subordinata, l'eliminazione o la riduzione delle sanzioni per incertezza normativa oggettiva. Il tutto con condanna del Comune alle spese di lite. Si costituisce il Comune di Merate sostenendo, in estrema sintesi, che il tema centrale e vero motivo del contendere è l'omessa dichiarazione IMU per i beni merce. Secondo il Comune, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la legge n. 160/2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, ragione per cui l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza, permane anche nel regime della “nuova IMU”.
A sostegno, di tali argomentazioni richiama Giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui l'esenzione IMU per i beni merce presuppone necessariamente la dichiarazione (Cassazione n. 32215 del 12.12.2024; CGT II° Grado Lombardia n. 115 del 14.01.2025; Cassazione n. 8357/2025 del
30.03.2025).
Ritenuto quindi corretto il proprio comportamento e legittima la pretesa chiede il rigetto integrale del ricorso perché infondato, con vittoria di spese e competenze maggiorate del rimborso spese forfettario (15%), Cassa Previdenziale (4%) ed IVA (22%) se dovuta come per legge.
Entrambe le parti presentano memorie illustrative a sostegno delle loro argomentazioni.
All'udienza odierna, le parti si riportano alle loro conclusioni. Quindi la Corte, riunitasi in
Camera di Consiglio, decide nel senso che il ricorso debba essere rigettato per i seguenti motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte come il ricorso di parte ricorrente non sia fondato. Costituisce circostanza pacifica, infatti, che la società ricorrente non abbia presentato nei termini la dichiarazione IMU relativa all'anno 2022 ai fini dell'esenzione per i c.d. “beni merce”, provvedendo al relativo adempimento solo in data 4 agosto 2025, dunque oltre il termine di legge e, in ogni caso, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
Ciò detto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la legge n. 160/2019 non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102/2013, che subordina il riconoscimento dell'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita alla presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che l'obbligo dichiarativo permane anche nel regime della c.d. “nuova IMU”; la sua omissione comporta la decadenza dal beneficio fiscale, non sanabile con dichiarazioni tardive;
la conoscenza “aliunde” da parte del Comune dei requisiti fattuali non è idonea a rimediare all'adempimento dichiarativo.
Ne consegue che, in difetto della dichiarazione tempestiva, da presentarsi annualmente,
l'esenzione non può essere riconosciuta, con conseguente legittimità del recupero dell'imposta.
La dichiarazione IMU presentata dalla ricorrente in data 4 agosto 2025 è giuridicamente irrilevante, in quanto tardiva rispetto al termine previsto dalla legge, presentata successivamente alla notifica dell'atto impositivo e, comunque, non idonea a rimuovere “ex tunc” la decadenza già verificatasi.
La possibilità di sanare l'omissione mediante ravvedimento operoso, secondo la Corte, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente non è condivisibile perchè la dichiarazione IMU è un adempimento previsto a pena di decadenza e come tale non emendabile né sanabile dopo il decorso del termine.
Anche a voler prescindere dal profilo decadenziale, il ricorso risulta infondato anche sotto il profilo probatorio.
L'esenzione invocata costituisce fatto impeditivo della pretesa impositiva avanzata dal
Comune, con conseguente onere della prova posta in capo alla ricorrente.
Ebbene, la documentazione prodotta dalla società (visure camerali, permessi di costruire, bilanci e autocertificazioni) non dimostra in modo puntuale e rigoroso che, per l'anno 2022 che i singoli immobili fossero effettivamente destinati alla vendita e che non fossero locati o comunque utilizzati e che permanessero in rimanenza per l'intero periodo d'imposta.
Quanto all'asserito omesso contraddittorio preventivo la censura appare infondata. L'avviso impugnato costituisce atto di accertamento per omesso versamento, fondato sul mero incrocio di dati catastali e rendite già nella disponibilità dell'Ente, rientrando pertanto tra gli atti automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali la normativa vigente e la Giurisprudenza escludono l'obbligo di contraddittorio preventivo.
Sulla dedotta carenza di motivazione la Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato, in quanto indica chiaramente gli immobili oggetto di imposizione;
la titolarità; le rendite catastali;
la violazione contestata (omesso versamento). Tutti elementi che assicurano un pieno e legittimo diritto di difesa, come dimostrato dal corposo e argomentato ricorso proposto.
Infine, sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni ritiene la Corte non ricorrere alcuna incertezza normativa oggettiva idonea a giustificarne l'esclusione o una loro eventuale riduzione, anche perché l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità in ordine alla permanenza dell'obbligo dichiarativo per i beni merce risulta consolidato già a partire dal 2022 e, pertanto, non può ritenersi sussistente alcuna condizione di incertezza interpretativa della norma.
Sulla base di queste argomentazioni la Corte, ogni diversa istanza e/o eccezione eventualmente proposta dalle parti disattesa o comunque assorbita, decide di rigettare il ricorso. La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 2.500,00.
Lecco 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
AN CO