Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 17/04/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13683/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Paolo de Silva e Gaetano Gargiulo, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Pierfrancesco Ursini, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €65.747,93, oltre interessi e spese, vantato dalla società opposta nei confronti della società opponente a titolo di corrispettivo relativo alla fornitura di merci, come da fatture versate in sede monitoria.
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla società opposta l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 3128/2023 emesso da questo Tribunale il 14/10/2023), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., deducendo l'insufficienza della fatturazione prodotta a fondare la pretesa creditoria, comunque contestata, e la violazione dell'art. 125 disp. att.
1
c.p.c., pertanto chiedendo la revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese (atto di citazione notificato il 27/11/2023).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo la fondatezza del proprio credito, comprovato documentalmente
(anche per il tramite di documenti versati in allegato alla comparsa di costituzione, depositata il 04/04/2024).
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese processuali.
I.4.- All'esito della prima udienza (11/07/2024), giusta ord. 12/07/2024 è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, con la seguente motivazione:
“vista l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; ritenuto che, sulla base della sommaria valutazione della fase, la stessa possa essere concessa in ragione delle prove documentali del credito offerte dalla parte opposta
(fatture ed estratti autentici notarili in sede monitoria;
d.d.t. sottoscritti dal vettore;
deduzione di acconto sul corrispettivo), integrate, con riguardo sia all'an che al quantum, in sede di opposizione (tre contratti: doc. da 1 a 3; d.d.t. sottoscritti, con timbro, dal destinatario, in merito a cui non vi è stato alcun disconoscimento - né è stata spiegata alcuna difesa, neppure embrionale, a confutazione -: doc. da 4 a 7; ad abundantiam, corrispondenza telematica di cui al doc. 8, che comprova un'esposizione debitoria dell'opponente, che appare, anche a fronte della mancanza di contestazioni successive alla produzione, riconducibile al debito di causa e costituente comunque elemento valorizzabile in chiave sommaria;
ancora ad abundantiam, documentazione contabile del dedotto acconto sul corrispettivo - doc.
9 - che ulteriormente appare comprovare l'intercorrenza del rapporto contrattuale); osservato che invero l'ingiunto ha spiegato opposizione sostanzialmente limitandosi a invocare l'inesistenza del credito in forza dell'inidoneità/insufficienza delle fatture a comprovare la consegna, senza poi svolgere alcuna effettiva contestazione neanche con riguardo al quantum a seguito delle corpose integrazioni documentali della creditrice in sede oppositiva (non consta deposito di alcuna memoria ex art. 171 ter c.p.c. - neppure della n. 1 -)”.
I.5.- Con la medesima ord. 12/07/2024, rilevato che “le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni (la parte opposta, nel verb. 11/07/2024, ha
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insistito nelle istanze istruttorie formulate nella pertinente memoria solo “in via gradata”)”, la causa è stata ritenuta matura per la decisione “sulla scorta delle risultanze documentali innanzi rassegnate, ultronee le istanze di prova avanzate dal creditore”.
In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa perviene dunque all'ud. 17/04/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate dalla sola parte opposta).
II.- L'opposizione merita le sorti del rigetto.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
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“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Ciò posto, per le ragioni già esposte da questo magistrato nella citata ord.
12/07/2024 ai fini del vaglio dell'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., rimaste insuperate da differenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti, l'opposizione merita le sorti del rigetto, avendo il creditore, parte attrice in senso sostanziale, provveduto all'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante.
Le risultanze istruttorie, quali emergenti dalle produzioni documentali di parte opposta e richiamate nella predetta ordinanza, comprovano infatti la fondatezza del credito azionato in sede monitoria;
dette risultanze non sono state oggetto di alcuna contestazione, finanche embrionale, da parte dell'opponente (per giunta, non consta deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., neppure della memoria n. 1, né delle memorie difensive finali)1. TRIBUNALE DI BARI
La parte opponente, peraltro, non ha dimostrato né ha chiesto di dimostrare con mezzi di prova ammissibili e rilevanti l'esistenza di ulteriori fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, nel complesso rimanendo la propria prospettazione difensiva meramente assertiva, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, vista la notula
(ritenuta complessivamente congrua, non avendo il creditore neppure avanzato istanza di liquidazione per la fase istruttoria, pur a fronte del deposito della relativa memoria),
Le copie dei contratti citati, prodotti dalla in sede di costituzione in giudizio, recano le CP_1 sottoscrizioni del venditore e del compratore e hanno pertanto efficacia di scrittura privata. Le scritture in questione non risultano disconosciute da controparte alla prima udienza o alla prima difesa successiva alla produzione, sicchè, come conseguenza del mancato disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., devono considerarsi tacitamente riconosciute e costituiscono, pertanto, piena prova dei rapporti obbligatori intercorsi nonché del prezzo della merce venduta.
Per quanto concerne la prova della consegna della merce di cui alle fatture azionate, in aggiunta alle copie delle fatture e dei relativi documenti di trasporto recanti la firma del vettore prodotti con il ricorso per ingiunzione, unitamente alla copia del registro Iva vendite con autentica notarile, con la costituzione nel presente giudizio la società opposta ha prodotto anche le copie dei documenti di trasporto recanti timbro e sottoscrizione per ricevuta del destinatario. In particolare, risultano esibiti: documento di trasporto n. 571 del 13.5.2022 recante in calce timbro e firma del destinatario;
documento di trasporto n. 589 del 17.5.2022 recante timbro e firma del destinatario;
documento di trasporto n. 763 del 16.6.2022 recante timbro e firma del destinatario;
documento di trasporto n. 790 del 21.6.2022 con allegata lettera di vettura recante timbro e firma del destinatario. I citati documenti di trasporto, recanti timbro e firma del destinatario della merce, rivestono anch'essi efficacia di scrittura privata e non risultano disconosciute da controparte alla prima udienza o alla prima difesa successiva alla produzione, sicchè, come conseguenza del mancato disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., devono considerarsi tacitamente riconosciute. Per l'effetto, risulta documentalmente provata non soltanto la consegna della merce dal venditore al vettore bensì anche della consegna della stessa merce da parte del vettore al destinatario. Sotto altro aspetto, si ribadisce che il credito della risulta espressamente riconosciuto dal CP_1 Sig. , ossia dal legale rappresentante della con comunicazione Parte_5 Parte_1 mail inviata il giorno 24.11.2022 alle ore 10.58 (in atti, doc. n. 8) ai Sig.ri e Parte_6 CP_2 della con la quale chiedeva di poter dilazionare il pagamento del dovuto in nr. 4 rate di
[...] CP_1 pari importo da pagare da gennaio a aprile 2023 a mezzo RIBA.
Delle 4 rate convenute, la provvederà poi, come si è detto, al pagamento solo Parte_1 della prima con scadenza fine gennaio 2023, restando conseguentemente debitrice per la differenza (cfr ricevuta bancaria del 31.1.2023 - doc. n. 9). Il versamento dell'acconto citato concreta ulteriore riconoscimento da parte della Parte_1 del maggior credito della in palese contraddizione con l'intera impostazione difensiva della CP_1 odierna opponente.
Si rileva infine che, se la con comunicazione pec del 25.3.2024 (doc. n. 10), ha Parte_1 formalmente invitato la a trasmettere la propria dichiarazione di credito agli organi della CP_1 procedura concordataria, ai fini della redazione dello stato passivo, è evidente che sulla base delle risultanze delle scritture contabili della società debitrice il credito della società opposta sussiste”.
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secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate.
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 27/11/2023, da
[...]
nei confronti di , ogni contraria istanza disattesa, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €8.433.00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 29/04/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche le condivisibili difese finali di parte opposta, in linea con l'approdo di cui alla citata ord.
12/07/2024 cit. e con le prospettazioni ritualmente formulate in giudizio (e non superate da alcuna difforme e più convincente argomentazione difensiva e/o probatoria di controparte):
“Per quanto concerne i rapporti obbligatori intercorsi, costituendosi in giudizio, la società opposta ha prodotto copia dei contratti in forza dei quali ha consegnato la merce di cui alle fatture azionate. I contratti in questione sono i seguenti: 1) n. 167_00 289_21 del 29.6.2021 avente ad oggetto kg.
7.500 di “mandorle dolci California pelate 23/25” al prezzo di € 5,00/kg; 2) n. 421/00 594/21 dell'1.12.2021 avente ad oggetto kg.
6.750 di “mandorle dolci California farina pelata fine” al prezzo di e 5,15/kg e kg.
4.050 di “mandorle dolci California granella pelata” al prezzo di
€ 5,25/kg; 3) n. 298/22 del 5.5.2022 avente ad oggetto kg. 20.250 di “mandorle dolci affettate” al Parte_2 prezzo di € 5,35/kg, kg.
4.050 di “mandorle dolci ” al prezzo di € 5,15/kg e kg. Parte_3 3.000 di “mandorle ” al prezzo di € 5,45/kg. Parte_4
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