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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV TI PRESIDENTE dott.ssa UE AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1306/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini e dall'avv. Parte_1
Anna Venturi;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Iannaccone e Controparte_1 dall'avv. Andrea Zauli;
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Persona_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.12.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: “parte ricorrente chiede sia emessa la sentenza parziale di divorzio;
parte convenuta si rimette al Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato il 24.7.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
21.7.2012 a Pesaro.
Si è ritualmente costituita . Controparte_1
Alla prima udienza il ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio;
la convenuta si è rimessa al Tribunale.
Ex art.473-bis.22 c.p.c. la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
È documentato che (nato nel 1960) e (nata Parte_1 Controparte_1 nel 1963) hanno contratto matrimonio il 21.7.2012 a Pesaro. La coppia ha avuto due figli, e nati il 13.7.2015. Per_2 Per_3
Con sentenza n.27/2025 pubblicata il 14.1.2025 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione dei coniugi, i quali erano comparsi all'udienza presidenziale del 15.11.2022.
Da allora i coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle rispettive residenze anagrafiche.
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti – come da separata ordinanza - oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1306/2025 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
Pagina 2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 21.7.2012, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1 al n.63, parte I, dell'anno 2012;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- spese al definitivo;
- il fascicolo prosegue come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro, in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
UE AR AV TI atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV TI PRESIDENTE dott.ssa UE AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1306/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini e dall'avv. Parte_1
Anna Venturi;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Iannaccone e Controparte_1 dall'avv. Andrea Zauli;
CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Persona_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.12.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: “parte ricorrente chiede sia emessa la sentenza parziale di divorzio;
parte convenuta si rimette al Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato il 24.7.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
21.7.2012 a Pesaro.
Si è ritualmente costituita . Controparte_1
Alla prima udienza il ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio;
la convenuta si è rimessa al Tribunale.
Ex art.473-bis.22 c.p.c. la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
È documentato che (nato nel 1960) e (nata Parte_1 Controparte_1 nel 1963) hanno contratto matrimonio il 21.7.2012 a Pesaro. La coppia ha avuto due figli, e nati il 13.7.2015. Per_2 Per_3
Con sentenza n.27/2025 pubblicata il 14.1.2025 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione dei coniugi, i quali erano comparsi all'udienza presidenziale del 15.11.2022.
Da allora i coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle rispettive residenze anagrafiche.
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti – come da separata ordinanza - oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1306/2025 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
Pagina 2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 21.7.2012, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1 al n.63, parte I, dell'anno 2012;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- spese al definitivo;
- il fascicolo prosegue come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro, in data 17 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
UE AR AV TI atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3