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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2550/2025
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2550/2025, avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”
T R A
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi la prima dall'avv.
[...] C.F._2
MA NO ed il secondo dall'avv. Paolo RIZZO, procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 26.04.1997; Per_
− di aver generato una figlia di nome (1.10.2007), studentessa;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la
1 comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento, fatta eccezione per le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Per_
, divenuta, nelle more del procedimento, maggiorenne.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere omologate.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
26.04.1997 in Alliste (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5, Parte II,
Serie A, anno 1997), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in ricorso, come specificate in parte motiva;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- provvede con separata ordinanza in merito al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 17/10/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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