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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n.2358/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: AO DE IC Presidente estensore Federica Girfatti IC Claudia Ummarino IC, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2358 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nato a [...] l' 11/12/1980, Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. D'AGOSTINO ASSUNTA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Parte_2 sottoscritto, in data 19/09/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 25/06/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) (al N. 35, Parte II, Serie A, Anno 2012). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nato a [...] il [...] e nato a [...]_2 Castelvolturno il 19/11/2018;), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 26/09/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e , Parte_2 Parte_1 per la qual cosa essi coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)disporre che la casa familiare sita in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Udine n. 50, di proprietà della Sig.ra , resti assegnata alla stessa, la quale continuerà ad abitarla insieme ai Parte_1 figli minori e .; Per_1 Per_2
3) disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre nell'appartamento sito in Pomigliano D'Arco alla via Udine n. 50. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, tenuto conto, in ogni caso, che le decisioni di maggior interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Il padre potrà incontrare e tenere con sé Per_1 e secondo le seguenti modalità: Per_2 3.1) Durante la settimana il padre avrà facoltà di tenerli con sé due pomeriggi a settimana e precisamente martedì e giovedì. Il padre potrà prelevarli da scuola, se ciò è compatibile con gli impegni di lavoro, altrimenti li preleverà alle ore 16.00 e li riaccompagnerà alle ore 20.00, il tutto nel rispetto delle esigenze dei minori. Qualora i figli ne facciano richiesta, una tantum, le parti convengono che i figli potranno pernottare presso il padre, previo accordo con la madre. Nei giorni in cui i minori saranno dal padre questi li aiuterà nello svolgimento dei compiti pomeridiani o nelle attività extrascolastiche, regolarmente svolte. In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole. 3.2) Alternativamente un week-end al mese ciascuno, dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso il padre. Il padre dovrà comunicare preventivamente alla madre se i figli minori trascorreranno il week end a Napoli o altrove. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata alla madre. 3.3) le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali ad anni alterni: 24 - 25 e 26 dicembre con un genitore e 31 dicembre 1 e 6 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni, con un genitore la Pasqua e con l'altro la Pasquetta;
3.4) tutti gli anni, la festa del papà, il suo compleanno e onomastico i figli staranno col padre. 3.5) tutti gli anni, la festa della mamma il suo compleanno e onomastico i ragazzi staranno con la madre. 3.6) e trascorreranno, possibilmente, il giorno del proprio compleanno e onomastico Per_1 Per_2 con entrambi i genitori secondo le modalità stabilite di volta in volta;
3.7) Le parti stabiliscono che ciascun genitore informerà, con un anticipo di almeno 10 giorni, l'altro della eventualità di godere di eventuali ponti (carnevale- 25 aprile-1 maggio- 2 giugno – 2 Novembre
– 8 Dicembre). 3.8) Durante il periodo estivo, compreso tra i mesi di luglio e agosto, e potranno stare Per_1 Per_2 con il padre o per quindici giorni consecutivi oppure una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno il restante periodo di vacanza con la madre, località che la madre renderà nota al padre. Entrambi i genitori dovranno conoscere indirizzo della località di vacanza dove trascorreranno le ferie estive con i figli. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali variazioni del calendario proposto, nell'interesse dei minori e nel rispetto delle reciproche esigenze. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. 4) Il sig. , si obbliga a versare a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma di € 500,00= mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), nonché a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, solo se preventivamente concordate e documentate. Per quanto attiene alla distinzione tra spese di natura ordinaria e spese di natura straordinaria, si fa espresso riferimento al contenuto del Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli firmato dal Presidente del Tribunale di Nola ed il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Nola. Il predetto importo sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente UNICREDIT Carta Bubby intestato alla madre entro il giorno 29 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2025. Tale importo, sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, tenendo contendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025. 4.1) Le parti convengono, altresì, che la richiesta dell'Assegno Unico sarà presentata dal sig.
nella misura del 100%; il sig. si obbliga a corrispondere Parte_2 Parte_2 alla sig.ra il 50% dell'importo ricevuto a titolo di assegno unico. Parte_1
5) le parti, per il resto, essendo allo stato entrambi regolari lavoratori occupati, con pari capacità reddituali e quindi autonomi economicamente e indipendenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
6) i coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che con l'omologazione della separazione non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali;
7) Le parti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.
8) Le spese di giudizio restano compensate ed i rispettivi procuratori delle parti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
9) Per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2358 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) (al N. 35, Parte II,
Serie A, Anno 2012) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/11/2025
Il Presidente estensore
AO DE IC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: AO DE IC Presidente estensore Federica Girfatti IC Claudia Ummarino IC, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2358 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nato a [...] l' 11/12/1980, Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. D'AGOSTINO ASSUNTA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Parte_2 sottoscritto, in data 19/09/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 25/06/2012, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) (al N. 35, Parte II, Serie A, Anno 2012). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nato a [...] il [...] e nato a [...]_2 Castelvolturno il 19/11/2018;), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 26/09/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e , Parte_2 Parte_1 per la qual cosa essi coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)disporre che la casa familiare sita in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Udine n. 50, di proprietà della Sig.ra , resti assegnata alla stessa, la quale continuerà ad abitarla insieme ai Parte_1 figli minori e .; Per_1 Per_2
3) disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre nell'appartamento sito in Pomigliano D'Arco alla via Udine n. 50. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, tenuto conto, in ogni caso, che le decisioni di maggior interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Il padre potrà incontrare e tenere con sé Per_1 e secondo le seguenti modalità: Per_2 3.1) Durante la settimana il padre avrà facoltà di tenerli con sé due pomeriggi a settimana e precisamente martedì e giovedì. Il padre potrà prelevarli da scuola, se ciò è compatibile con gli impegni di lavoro, altrimenti li preleverà alle ore 16.00 e li riaccompagnerà alle ore 20.00, il tutto nel rispetto delle esigenze dei minori. Qualora i figli ne facciano richiesta, una tantum, le parti convengono che i figli potranno pernottare presso il padre, previo accordo con la madre. Nei giorni in cui i minori saranno dal padre questi li aiuterà nello svolgimento dei compiti pomeridiani o nelle attività extrascolastiche, regolarmente svolte. In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole. 3.2) Alternativamente un week-end al mese ciascuno, dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso il padre. Il padre dovrà comunicare preventivamente alla madre se i figli minori trascorreranno il week end a Napoli o altrove. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata alla madre. 3.3) le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali ad anni alterni: 24 - 25 e 26 dicembre con un genitore e 31 dicembre 1 e 6 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni, con un genitore la Pasqua e con l'altro la Pasquetta;
3.4) tutti gli anni, la festa del papà, il suo compleanno e onomastico i figli staranno col padre. 3.5) tutti gli anni, la festa della mamma il suo compleanno e onomastico i ragazzi staranno con la madre. 3.6) e trascorreranno, possibilmente, il giorno del proprio compleanno e onomastico Per_1 Per_2 con entrambi i genitori secondo le modalità stabilite di volta in volta;
3.7) Le parti stabiliscono che ciascun genitore informerà, con un anticipo di almeno 10 giorni, l'altro della eventualità di godere di eventuali ponti (carnevale- 25 aprile-1 maggio- 2 giugno – 2 Novembre
– 8 Dicembre). 3.8) Durante il periodo estivo, compreso tra i mesi di luglio e agosto, e potranno stare Per_1 Per_2 con il padre o per quindici giorni consecutivi oppure una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno il restante periodo di vacanza con la madre, località che la madre renderà nota al padre. Entrambi i genitori dovranno conoscere indirizzo della località di vacanza dove trascorreranno le ferie estive con i figli. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali variazioni del calendario proposto, nell'interesse dei minori e nel rispetto delle reciproche esigenze. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori. 4) Il sig. , si obbliga a versare a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma di € 500,00= mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), nonché a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, solo se preventivamente concordate e documentate. Per quanto attiene alla distinzione tra spese di natura ordinaria e spese di natura straordinaria, si fa espresso riferimento al contenuto del Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli firmato dal Presidente del Tribunale di Nola ed il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Nola. Il predetto importo sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente UNICREDIT Carta Bubby intestato alla madre entro il giorno 29 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2025. Tale importo, sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, tenendo contendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025. 4.1) Le parti convengono, altresì, che la richiesta dell'Assegno Unico sarà presentata dal sig.
nella misura del 100%; il sig. si obbliga a corrispondere Parte_2 Parte_2 alla sig.ra il 50% dell'importo ricevuto a titolo di assegno unico. Parte_1
5) le parti, per il resto, essendo allo stato entrambi regolari lavoratori occupati, con pari capacità reddituali e quindi autonomi economicamente e indipendenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
6) i coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che con l'omologazione della separazione non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali;
7) Le parti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.
8) Le spese di giudizio restano compensate ed i rispettivi procuratori delle parti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
9) Per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2358 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) (al N. 35, Parte II,
Serie A, Anno 2012) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/11/2025
Il Presidente estensore
AO DE IC