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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/08/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile ex art.645 cpc R.G. n. 5063/2023 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Gabriele D'Annunzio n. 2/26 B, presso e nello studio dell'Avv. Luca Mazzeo del Foro di Genova (c.f. fax: PEC: C.F._2 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione a d.i.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO 2
Il sig. , titolare dell'impresa individuale DI DI 2020 di _1
(P.IVA - C.F. ), corrente _1 P.IVA_2 C.F._3 in Carasco (GE), Via Privata Paradiso n.6/9 ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Chiavari (GE), Vico E. Gonzales n.5/1 presso lo studio e la persona dell'avv. Edoardo Botto (C.F.
– fax 0185/1770110 – pec C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta Email_2 delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI dell'attore opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto (DECRETO
INGIUNTIVO 989/2023, EMESSO DAL TRIBUNALE DI GENOVA IN
DATA 23.3.2023 IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO MONITORIO
ISCRITTO AL NRG 3154/2023) per i motivi tutti di cui in narrativa, respingendo ogni e qualsiasi pretesa avanzata dal Sig. (c.f. _1
), in proprio e quale titolare, legale rapp.te p.t. C.F._3 dell'Impresa Individuale DI DI 2020 di , nei confronti del _1
Sig. in considerazione delle manifeste violazioni delle Parte_1 pattuizioni contrattuali, ovvero e specificatamente delle obbligazioni di cui all'art. 6 del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti. Con vittoria delle competenze di lite. In via subordinata, tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dal DL, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il direttore dei lavori, Arch.
(C.F. ) con studio in Genova, Controparte_2 C.F._5
Via Emilio Salgari n.40/20, al fine di ottenere la condanna del medesimo, in via esclusiva, al pagamento degli importi richiesti in decreto ingiuntivo, ovvero in quelli emersi dall'espletata istruttoria. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancata autorizzazione alla chiamata del terzo Arch. , alla luce Controparte_2 delle risultanze emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio, 3
nell'ipotesi in cui questo Giudice adito ritenesse solo parzialmente fondata l'opposizione, comunque revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto
(DECRETO INGIUNTIVO 989/2023, EMESSO DAL TRIBUNALE DI
GENOVA IN DATA 23.3.2023, limitando l'importo del quantum debeatur alla somma indicata dal CTU in sede peritale quale totale consuntivo lavori, ovvero € 33.718,23 IVA 10% inclusa (vedasi pag. 26 dell'elaborato), detratto quanto pacificamente già corrisposto dal committente, ovvero € 25.652,86 (prod. 6), e così € 8.065,37. In punto spese, in ossequio al disposto di cui agli artt. 91, primo comma c.p.c., condannare parte opposta, stante la mancata duplice adesione senza giustificato motivo alla proposta conciliativa dapprima formulata da questo Ill.mo Giudicante, e quindi a quella del CTU in sede peritale, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ovvero, in ulteriore subordine, ed in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., compensare le spese tra le parti. Con riserva di ogni diritto
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO OPPOSTO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, per le difese svolte in comparsa di costituzione ed in ricorso per decreto ingiuntivo: - in via preliminare, previa concessione della provvisoria esecutorietà, confermare il decreto ingiuntivo n.989/2023 emesso da codesto Ill.mo
Tribunale nei confronti del sig. , con rigetto dell'opposizione Parte_1 svolta da quest'ultimo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, accertato e dichiarato che le varianti per cui è causa sono da considerarsi necessarie e che, in ogni caso, i lavori svolti dall'appaltatore extra preventivo sono stati autorizzati dal committente, nonché che detti lavori hanno comunque comportato un incremento di valore dell'immobile di controparte, con indebito arricchimento senza causa della stessa, condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1 _1
, titolare dell'impresa individuale DI DI 2020 di Aliaj Ekland,
[...] 4
della somma complessiva di Euro 12.073,55, ovvero del diverso importo che dovesse emergere dall'espletanda istruttoria e/o che l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse equo e di giustizia, oltre interessi legali, con rigetto dell'opposizione svolta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il direttore dei lavori, Arch. (C.F. Controparte_2
) con studio in Genova, Via Emilio Salgari n.40/20, C.F._5 al fine di ottenere la condanna del medesimo, in via esclusiva o solidale con parte opponente, al pagamento degli importi richiesti in decreto ingiuntivo, o in quelli che emergeranno dall'espletanda istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga fondate le difese dell'opponente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio della presente procedura di opposizione e della fase monitoria, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.989/2023, con cui è stato ingiunto al sig. di Parte_1 pagare al signor , titolare dell'impresa individuale DI DI _1
2020 di l'importo capitale di Euro 12.073,55, a titolo di _1 residuo corrispettivo delle opere di “efficientamento energetico”, mediante isolamento delle superfici disperdenti il calore e ristrutturazione edilizia con accesso al c.d. superbonus del 110% contrattuali ed extra- contrattuali dell'immobile di proprietà dell'attore opponente , sito in
Genova, via Doge Giovanni di Murta, 3 5
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo sulla scorta delle argomentazioni che si possono riassumere nei seguenti termini::
A) In base alle condizioni del contratto eventuali variazioni rispetto al progetto iniziale dei Lavori, sia di iniziativa dell'Appaltatore, sia del
Committente, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti e preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori….
B) INESIGIBILITÀ DEL CREDITO in se eventuali accordi sono intercorsi in ordine all'esecuzione di opere extra-contrattuali , essi hanno riguardato l'appaltatore e il Direttore Lavori, ma non la committenza. Tale circostanza emerge chiaramente dall'ammissione, avente palese valore confessorio, del DL Arch.
, quando dichiara nel doc. 4, di AVER ERRATO LA CP_2
MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE DEL TETTO E DI AVER
OMESSO DI INFORMARE LA COMMITTENZA DELL'AUMENTO
DEL COSTO DEI LAVORI DOVUTO ALLE MAGGIORI QUANTITÀ
DI MATERIALI NECESSARI PER COMPLETARE IL TETTO A
REGOLA D'ARTE
C) RESPONSABILITA' del Direttore Lavori ed obbligo di indennizzo in favore dell'appaltatore da parte dello stesso qualora, come nel caso di specie , il DL medesimo, esorbitando dai poteri conferitigli, ordini varianti al progetto che comportino maggiori oneri per il committente . vedi Cass. 9 gennaio 2013, n. 343 Cassazione, Sez.
II Civile, 9 maggio 2002, n. 6647 Cass.Civ. n.13432 del 2003
(Tribunale Roma, 16 febbraio 2004, secondo cui “il direttore dei lavori non è un rappresentante del committente, se non nei limiti della materia strettamente tecnica: qualora, dunque, impartisca all'appaltatore ordini che esulano dai suoi poteri rappresentativi, si verte nella tipica ipotesi del "falsus procurator" (art. 1398 c.c.), con la conseguenza che le dichiarazioni rese dal rappresentante senza poteri non vincolano in alcun modo il soggetto falsamente rappresentato”) Questo non significa che il direttore dei lavori 6
vada esente da responsabilità. Infatti, proprio l'art. 1398 c.c. stabilisce che “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contrente ha sofferto per avere senza sua colpa confidato nella validità del contratto” In applicazione di questo principio, la Cassazione insegna che “nel caso in cui il direttore dei lavori di appalto di un'opera pubblica disponga l'esecuzione di opere extracontratto, agendo al di fuori dei suoi poteri e, perciò, quale falsus procurator dell'ente,
l'appaltatore può farsi indennizzare dallo stesso direttore dei lavori, ex art. 1398 c.c., del pregiudizio subito” (
Il sig. , n.q. di titolare dell'impresa individuale DI DI _1
2020 si costituiva in giudizio, contestando l'opposizione avversaria sulla scorta delle argomentazioni che si possono riassumere nei seguenti termini: :
A) i lavori extra capitolato sono da ritenersi variazioni necessarie ai lavori originariamente previsti nel computo metrico e pertanto non richiedono ex lege nessuna approvazione da parte del committente.
Nella specie:
i. la maggior parte dei lavori extra preventivo è relativa allo smaltimento del vecchio tetto in legno ed al rifacimento dello stesso, sempre in legno, da parte del convenuto opposto. Detta opera non poteva essere prevista a priori, non avendo le parti in causa (committente, appaltatore e direttore dei lavori) conoscenza alcuna del fatto che il tetto in legno dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole, fosse completamente marcescente. È evidente come fosse impossibile portare a termine a regola d'arte la 7
ristrutturazione del tetto senza la sostituzione del tavolato in legno totalmente avariato;
da ciò si deve decisamente dedurre che detti lavori extra preventivo costituiscono varianti necessarie e che la decisione della loro necessità, rientrando indubbiamente nell'ambito tecnico, ben ha potuto essere presa dal Direttore dei Lavori ed essere vincolante per la committenza.
ii. Parimenti necessarie e rientranti nell'ambito tecnico, risultano le varianti relative allo smaltimento di comignoli e delle altre parti del tetto realizzate in eternit. Anche dette opere non potevano essere concordate prima dell'inizio dei lavori, in quanto prima dello scoperchiamento del tetto nessuna delle parti in causa aveva conoscenza del fatto che alcune parti del tetto stesso fossero in eternit. L'utilizzo di detto materiale è vietato dalla normativa vigente e pertanto è risultato necessario, al fine di completare il tetto dello stabile per cui di causa a regola d'arte, in conformità alla vigente normativa, lo smaltimento delle parti in eternit e la sostituzione delle stesse con manufatti di altro materiale.
iii. Parimenti i maggiori costi dovuti all'errata misurazione del tetto, delle canale di gronda e delle scossaline, effettuata dal direttore dei lavori nel computo metrico allegato al contratto e dallo stesso riconosciuta con l'email sopra prodotta, con conseguente riduzione della propria parcella della somma di Euro 3.000,00 per l'errore commesso, sono da considerarsi varianti necessarie.
B) Commissione dei lavori extra-contrattuali all'appaltatore opposto da parte del direttore dei lavori,Arch. , per conto del CP_2 committente (circostanza pacifica, in quanto emerge dai documenti prodotti in causa dall'opposto e dall'opponente) e concordati verbalmente tra committente appaltatore e direttore dei lavori. 8
C) Conferma verbale da parte del sig. alla presenza del Pt_1 direttore dei lavori della la volontà di eseguire le opere extra preventivo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, confermando le valutazioni svolte sul punto dal direttore dei lavori.
Così riportate le opposte prospettazioni, la causa deve essere decisa nei seguenti termini:
QUESTIONI PROCESSUALI:
A) Revoca dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di incapacità a Test testimoniare del teste di parte convenuta opposta, e progettista Arch. , resa all'udienza del Controparte_2
23/02/2023 e conseguente dichiarazione di sua incapacità a testimoniare ex art.246 cpc
Come ha correttamente dedotto la difesa di parte attrice opponente in tema di RESPONSABILITA' del Direttore Lavori per i lavori extra-contrattuali di cui trattasi qualora il DL medesimo, esorbitando dai poteri conferitigli, ordini varianti al progetto che comportino maggiori oneri per il committente avendo egli agito quale falsus procurator, è tenuto ad indennizzare l'appaltatore dei relativi costi maggiori sostenuti per le opere non previste dal contratto di appalto ( vedi Cass. 9 gennaio 2013, n. 343
Cassazione, Sez. II Civile, 9 maggio 2002, n. 6647 Cass.Civ.
n.13432 del 2003 Tribunale Roma, 16 febbraio 2004
Nel caso di specie il committente attore opponente ha dedotto che le opere extra capitolato de quibus sono state ordinate 9
direttamente dal DL Arch. e l'appaltatore convenuto CP_2 opposto ha replicato sostenendo che successivamente a tale disposizione del DL , il committente sig. le ha espressamente Pt_1 approvate, alla presenza del DL
Orbene, dal momento che in base alla prospettazione attorea, avrebbe agito esorbitando dai poteri conferitigli, quale falsus procurator del committente sig e potrebbe quindi essere Pt_1 tenuto ad indennizzare direttamente l'appaltatore DI DI 2020 per i maggiori costi conseguenti all'esecuzione delle opere extra- capitolato , il DL Arch. , è portatore di un interesse CP_2 giuridico, attuale e concreto ad intervenire nel presente giudizio e quindi deve essere giudicato incapace a testimoniare ex art.246 cpc nel presente giudizio
Va pertanto revocata l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di Test incapacità a testimoniare del teste di parte convenuta opposta,
e progettista Arch. , resa all'udienza del Controparte_2
23/02/2023 e conseguentemente si deve considerare tamquam non esset la sua deposizione
NEL MERITO:
B) Mancata prova del consenso da parte del committente all'esecuzione di opere extra-contrattuali
L'art. 6 del contratto d'appalto sottoscritto dalle odierne parti in causa (si veda il documento allegato sub. 2, denominato
“Variazioni”), prevedeva espressamente che eventuali variazioni rispetto al progetto iniziale dei Lavori, sia di iniziativa dell'Appaltatore, sia del Committente, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti e preventivamente autorizzate dal Direttore 10
dei Lavori…. e che l'accordo scritto tra le Parti, concernente le variazioni ai Lavori, determina il diritto dell'Appaltatore al pagamento del compenso per i differenti e/o maggiori lavori eseguiti, secondo quanto concordato tra le parti medesime.
Nessun accordo scritto relativo alle opere extra-contrattuali è stato prodotto in giudizio
Nessuno dei testi esaminati – come detto non si può tenere conto della deposizione dell'Arch. – ha potuto fornire una CP_2 risposta in merito al consenso da parte del committente sig. Pt_1 all'esecuzione di opere extra-contrattuali
Il compenso richiesto dall'appaltatore opposto per le opere extra- capitolato non si può quindi ritenere dovuto a fronte di un asserito accordo tra le parti
C) i lavori extra capitolato sono da ritenersi variazioni necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata e pertanto non richiedono ex lege nessuna approvazione da parte del committente, ai fini del riconoscimento del loro corrispettivo
Varianti necessarie al progetto
Tipologie di varianti individuate dal Codice Civile Esistono differenti modalità di definizione del contratto d'appalto, la più attinente al mondo delle varianti lo identifica come un contratto ad 'esecuzione prolungata' durante il quale l'obiettivo finale è soggetto a variazioni. Durante le fasi operative, infatti, il
Committente, supportato dal Direttore Lavori, ha diritto e facoltà di apportare delle modifiche al progetto purché queste vengano verbalizzate e, qualora fossero onerose, concordate con 11
l'Appaltatore in maniera ufficiale tramite appropriate scritture. Le circostanze in cui le varianti in corso d'opera possono essere introdotte, essendo considerate 'ammissibili', sono ben classificate all'interno degli articoli del Codice Civile e sintetizzabili in: •
Varianti necessarie al progetto;
• Varianti ordinate dal
Committente; • Varianti arbitrarie introdotte dall'Appaltatore; •
Varianti per difficoltà nell'esecuzione; • Varianti per maggiore onerosità.
Le varianti necessarie accorpano al loro interno l'insieme di tutte le opere propedeutiche alla realizzazione di un manufatto che rispetti i canoni della regola dell'arte e dunque che abbiano come obiettivo da perseguire il raggiungimento della migliore esecuzione nel rispetto delle imprescindibili norme tecniche.
L'introduzione di tali variazioni in corso d'opera è soggetta al manifestarsi di problematiche che inficiano sulla corretta esecuzione del progetto e le quali non sono attribuibili in nessun modo all'Appaltatore e al Committente. L'esigenza può essere imputabile a cause imprevedibili al momento della stipula del contratto quali ad esempio lacune o inesattezze nel progetto originario. Inoltre, è essenziale che sia verificato il carattere di necessità della stessa, poiché una modifica dovuta alla maggior complessità realizzativa sarebbe regolamentata dall'art. 1664 del
Codice Civile il quale tratta 'Onerosità o difficoltà di esecuzione'.
Ad ogni modo, qualora venisse meno il raggiungimento di un'intesa tra le parti, relativamente all'individuazione delle opere aggiuntive 'necessarie' o al valore economico delle stesse, la quantificazione seguirebbe la strada giudiziaria.
Qualora talune opere non siano state considerate in fase di redazione del progetto allegato al contratto e nell'eventualità che le stesse si rendano necessarie al fine della corretta esecuzione, queste devono essere riconosciute all'Appaltatore tramite una 12
quantificazione condivisa tra le parti o in sede giudiziaria, laddove non si raggiunga un accordo.
Le varianti necessarie di cui all'articolo 1660 del codice civile sono quelle non previste dalla parti e non concordate, ma che risultano necessarie e indispensabili per il completamento dell'opera a regola d'arte. L'art. 1660 trova applicazione solo in quanto la necessità di apportare le variazioni non sia imputabile ad alcuna delle parti ad esempio perché sono cambiate le regole tecniche vigenti in un determinato settore o si sono verificate circostanze sopravvenute
Il diritto dell'appaltatore al pagamento delle variazioni
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni che si rendono necessarie con diritto sia all'adeguamento del corrispettivo sia ad un prolungamento dei tempi di realizzazione dell'opera senza che ciò comporti conseguenze negative a suo carico. Le circostanze impreviste rilevanti in questo contesto sono differenti da quelle previste dall'articolo 1664 del codice civile: qui le circostanze in questione non sono rilevanti perché influenzano la difficoltà o l'onerosità dell'esecuzione, ma perché renderebbero l'esecuzione dell'opera contraria a norme vigenti;
inoltre, non provocano una semplice modifica del compenso, ma comportano una variazione qualitativa dell'opera.
Qualora le variazioni necessarie siano di consistenza tale da superare il sesto del prezzo convenuto (articolo 1660 comma 2) o se l'appaltatore non abbia la capacità di poter proseguire nell'esecuzione dell'opera egli potrà recedere dal contratto ed avere diritto eventualmente anche ad una indennità che però il codice civile non quantifica. In altre parole l'Appaltatore, in caso di varianti di importo superiore ad un sesto del prezzo convenuto può opporsi alla realizzazione nel caso in cui non vi sia la 13
disponibilità a rivedere le condizioni contrattuali, esercitando eventualmente il diritto di recesso. Diversamente se l'importo delle varianti è minore di un sesto rispetto al prezzo convenuto l'Appaltatore non può opporsi alla loro realizzazione e dovrà comunicare gli eventuali compensi extra che vorrebbe farsi corrispondere.
Ai fini del riconoscimento o meno in favore dell'appaltatore opposto del corrispettivo richiesto per l'esecuzione di dette opere extra-capitolato è stato quindi necessario accertare se le opere extra-contrattuali indicate nel capitolo di prova n.9 di cui alla II memoria di parte convenuta opposta DI DI siano da ritenersi variazioni necessarie, senza le quali i lavori di cui al computo metrico relativo al contratto di appalto prod. 4 e 5 di parte opposta non avrebbero potuto ritenersi conclusi ed ultimati a regola d'arte
Ai fini di tale accertamento si è rivelata determinante l'indagine peritale del CTU Arch. , la cui relazione si appalesa chiara , Persona_1
lineare , adeguatamente argomentata e quindi persuasiva, anche nelle sue risposte alle osservazioni critiche dei CCTTPP
Il CTU al riguardo si è espresso nei seguenti testuali termini:
Analisi delle lavorazioni extra capitolato Cod. Prezz. Descrizione Lavoro
P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot.
Consuntivo Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della piccola 14
orditura ed i ponteggi in tegole, coppi, abbadini, posati con ganci, lastre di fibrocemento, lamiere e simili. €. 8,57
Mq. 95,00 Mq. 110,00 €. 814,15 €. 942,70 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG, la differenza di quantità di
15,00 mq risulta conseguente ad un non corretto conteggio, in fase di progetto. A seguito della verifica delle misurazioni effettuata si ritiene congrua la superficie della copertura pari a mq. 110,00. Tale lavorazione risulta pertanto necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, non essendo stato possibile non procedere alla rimozione parziale del manto di copertura.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A05.A50.010 Rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto tavolato listelli ed eventuale isolante, senza recupero. €.
5,94 Mq. 95,00 Mq. 110,00 €. 564,30 €. 653,40 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Più complessa risulta la valutazione di questa voce in quanto non è stato possibile esaminare direttamente il tavolato esistente in corso d'opera, ma ci si è esclusivamente basati su documentazione fotografica in corso d'opera fornita dal CTP di DI DI 2020 e di un video realizzato in corso d'opera. Sulla base della documentazione prodotta si ritiene che il tavolato in legno della copertura potesse essere solo parzialmente sostituito o integrato per le parti mancanti. Si riporta a seguire la documentazione fotografica fornita. Documentazione fotografica in corso d'opera fornita dal CTP In considerazione di quanto sopra e del fatto che non è stato possibile visionare il tavolato in corso d'opera si ritiene di poter considerare non necessaria la rimozione della parte eccedente le quantità del computo 15
allegato al contratto Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI
DI: - allo scrivente pare azzardato mettere in dubbio quanto ordinato e certificato dal Direttore Lavori sulla base della documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali (di certo non esaustiva); - il tavolato preesistente, oltre ad essere irrimediabilmente compromesso, era caratterizzato da uno spessore non idoneo (pari a circa 2 cm); - il mantenimento del tavolato preesistente non avrebbe garantito la complanarità delle falde a causa del differente spessore del tavolato sostituito, caratterizzata da spessore idoneo (pari a circa 3 cm); - la sostituzione parziale del tavolato o l'integrazione dello stesso non avrebbe consentito alla Proprietà di garantire la garanzia da parte dell'Impresa sulla lavorazione realizzata (trattandosi di lavorazione parziale). Si evidenzia inoltre quanto segue: - il sig. in sede di interrogatorio Pt_1 formale (pagina 3 verbale allegato) rispondendo si è vero al capitolo di prova 14 ha affermato la verità delle seguenti circostanze con valore confessorio: "14) Vero che a seguito dello smantellamento della copertura del tetto da parte dell'impresa del convenuto opposto, le parti rivenivano il tetto in legno dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole, COMPLETAMENTE MARCIO E INUTILIZZABILE, rinvenendo altresì elementi dei comignoli e altre parti del tetto realizzate in eternit". -
l'arch in risposta al capitolo di prova 15) confermando quanto CP_2 già riferito dal (con valore confessorio) ha riferito quanto segue: Pt_1
"nel corso dei lavori, io unitamente al sig. ho commissionato al sig. Pt_1
in più occasioni: - di eseguire la ristrutturazione del tetto _1 dell'immobile in legno, sul rilievo che in mancanza di detta opera i lavori non sarebbero stati ritenuti dal committente e dal direttore dei lavori conclusi a regola d'arte; - di completare il rifacimento del tetto con la fornitura e posa in opera di materiali". Dette incontrovertibili prove fanno venir meno la neccessità da parte del CTU di valutare (peraltro in modo non tecnico ma probabilistico e quindi certamente non accettabile) se le tavole del tetto dovessero essere sostituite tutte o in parte, in quanto lo stesso ha chiaro che IL TETTO ERA COMPLETAMENTE MARCIO Pt_1
ED INUTIBILIZZABILE, al pari del direttore dei lavori escusso come 16
testimone. Si chiede pertanto che il CTU tenga in debita considerazione dette chiare evidenze probatorie e modifichi sul punto la propria valutazione. Per tali argomentazioni, si invita il C.T.U. a rivedere la propria posizione confermando la necessità di eseguire la completa sostituzione del tavolato come ordinato e certificato dal Direttore dei
Lavori. Risposta CTU: Si ritiene di confermare la valutazione della bozza di CTU in quanto il quesito dell'Ill.mo Sig. Giudice implica una valutazione del Consulente. In ragione di ciò, esaminata la documentazione prodotta si ritiene che potesse essere conservato il tavolato in legno di maggior larghezza. Si fa rilevare che non è stata riconosciuta la sola quantità extra. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U.
Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo
25.A05.A45.010
smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento €. 9,69 Ml. 34,00 Ml.
42,00 €. 329,46 €. 406,98 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Non essendo possibile verificare lo stato ante operam si conteggiano i pluviali e le gronde attuali. I pluviali sono pari a ml. 14,20, le gronde sono pari a ml. 21.26 per un totale di ml. 35,46. Tale lavorazione risulta pertanto necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, non essendo stato possibile non procedere alla rimozione della porzione eccedente di gronde. Si riconosce la quantità rilevata.
Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di riconoscere la quantità dallo stesso determinata rispetto a quella indicata a consuntivo dal Direttore dei Lavori per la seguente motivazione: - nella determinazione del quantitativo della lavorazione il Consulente Tecnico d'Ufficio non ha considerato gli sviluppi relativi alla copertura dell'abbaino che è presente al centro della copertura (si veda foto di seguito riportata). Per tale motivazione, si invita il C.T.U. a rivedere la propria posizione confermando il quantitativo certificato a consuntivo dal Direttore dei Lavori. Risposta CTU: La 17
documentazione fotografica riportata a sostegno della tesi riguarda la copertura ultimata e non la copertura ante operam, trattandosi di rimozione delle gronde e pluviali esistenti si conferma la valutazione della bozza di CTU. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U.
Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo
25.A15.A10.010
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. €. 1,.46 Mc/Km 9,6*5=48 Mc/Km 4,00*5=20,00 €.
70,08 €. 29,20 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE
IG. Non risulta chiaro il conteggio effettuato per la rendicontazione dei mc. di detriti. Il CTP del Sig. ha fornito formulari per 3 tonn Parte_1
di rifiuti. Considerato un peso di 1,2 tonn/mc si ottengono 2,50 mc di materiali di risulta che verranno moltiplicati per la distanza di 5km riportata nel conteggio. Salvo integrazione della documentazione prodotta in risposta alla presente bozza. Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di considerare i formulari prodotti dal C.T.P. di parte attrice per le seguenti motivazioni: - tali ricevute potrebbero essere relative allo smaltimento di altro materiale relativo alle attività svolte da altri soggetti che hanno preso parte alle attività di cantiere, è fatto noto che il rapporto tra le parti in causa si sia interrotto prima della conclusione del cantiere;
- il quesito non prevede che vengano assunti nuovi elementi nel corso delle attività peritali che dovrebbero limitarsi a verificare se le opere extra contratto risultassero necessarie per il completamento dei lavori e ad accertarne il relativo costo. Per tali motivazioni, si invita il C.T.U. a non considerare il formulario prodotto dal Consulente di parte attrice nel corso delle operazioni peritali. Risposta CTU:
Considerato che
non è stata prodotta ulteriore documentazione a sostegno della tesi che le quantità 18
conferite in discarica siano maggiori rispetto a quelle documentate con bolle assunte in corso di CTU si conferma la valutazione.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A15.A10.015
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km.e fino al decimo Km €. 1,.00 Mc/Km
9,6*5=48 Mc/Km 4,00*5=20,00 €. 48,00 €. 20,00 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Non risulta chiaro il conteggio effettuato per la rendicontazione dei mc. di detriti. Il CTP del Sig.
[...] ha fornito formulari per 3 tonn di rifiuti. Considerato un peso di 1,2 Pt_1 tonn/mc si ottengono 2,50 mc di materiali di risulta che verranno moltiplicati per la distanza di 5km riportata nel conteggio. Salvo integrazione della documentazione prodotta in risposta alla presente bozza Osservazioni CTP e considerazioni CTU Vedi punto precedente
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A15.G10.011 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice
CER 170904 €. 34,79 Tonn. 14,40 Tonn. 6,00 €. 500,98 €. 208,74 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Il CTP del
Sig. ha fornito formulari per 3 tonn di rifiuti. In considerazione Parte_1 di ciò si riconoscono 3 tonn. di smaltimento rifiuti. Non essendo stata prodotta ulteriore documentazione ad integrazione di quella prodotta a seguito di richiesta del CTU. Osservazioni CTP e considerazioni CTU Vedi punto precedente Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto
Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A25.A10.030
Rimozione, previa inertizzazione, di lastre e canne fumarie in cemento 19
amianto, mediante inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito €.
54,38 Ml. 4,00 €. 0,00 €. 217,52 mezzo di trasporto, comprese CP_3 opere provvisionali esclusi i costi per l'istruzione della pratica presso la
ASL di competenza, le attrezzature necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo: Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG.
Considerato che
il CTP del Sig. ha prodotto fotografia di canna fumaria non rimossa. Non Parte_1 essendo stata prodotta documentazione relativa allo smaltimento
(autorizzazione e formulari) della canna fumaria non può essere riconosciuta alcuna quantità. Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI
DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di non riconoscere l'avvenuta realizzazione della lavorazione in oggetto per le seguenti motivazioni: - il computo metrico redatto a consuntivo dal
Direttore dei Lavori dovrebbe valere quale certificazione dell'avvenuta realizzazione della lavorazione;
- il quesito non prevede di accertare l'avvenuta realizzazione delle opere certificate dal D.L. nel computo metrico redatto a consuntivo ma semplicemente chiede di verificare se le opere extra contratto risultassero necessarie per il completamento dei lavori e ad accertarne il relativo costo. Per tali motivazioni, si invita il
C.T.U. a riconoscere all'Impresa l'importo della lavorazione realizzata.
Risposta CTU:
Considerato che
non è stata prodotta documentazione in merito allo smaltimento della canna fumaria in amianto (documentazione necessaria al fine di procedere con la rimozione e lo smaltimento) si ritiene di non avere elementi per poter giustificare tale lavorazione e, di conseguenza, la sua necessità.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A40.A12.005
Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria di solaio costituiti da travetti in legno, 20
compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. €. 1.345,90 Mc 0
Mc. 0,16 €. 0,00 €. 221,80 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario
LE IG. Lavorazione non più riscontrabile, si ritiene possa essere riconosciuta non avendo contestazioni in merito.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A40.A15.005
Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a larghezze variabili, compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva spessore 2,5 cm in legno di abete €.
39,90 Mq 0 Mq. 110,00 €. 0,00 €. 4.389,00 Il prezzo utilizzato
è congruo con il prezzario LE IG. Più complessa risulta la valutazione di questa voce in quanto non è stato possibile esaminare direttamente il tavolato esistente in corso d'opera, ma ci si è potuto esclusivamente basare su documentazione fotografica in corso d'opera, fornita dal CTP di DI DI 2020 e di un video realizzato in corso d'opera. Sulla base della documentazione prodotta si ritiene che il tavolato in legno della copertura potesse essere solo parzialmente sostituito o integrato per le parti mancanti. In considerazione di quanto sopra e del fatto che non è stato possibile visionare il tavolato in corso d'opera si ritiene di poter considerare non necessaria la rimozione della parte eccedente le quantità della rimozione prevista dal computo, allegato al contratto per i lavori in copertura.
Si precisa che nel computo allegato al contratto non è stata reperita tale voce che si ritiene comunque necessaria a seguito della rimozione del tavolato esistente. Tale voce potrà essere contabilizzata in ragione di
95,00 mq. Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ribadisce 21
quanto già espresso in precedenza, ossia che si ritiene di contestare la considerazione del C.T.U. in merito alla possibilità di procedere con una sostituzione parziale o integrazione delle parti mancanti per le seguenti motivazioni: - allo scrivente pare azzardato mettere in dubbio quanto ordinato e certificato dal Direttore Lavori sulla base della documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali (di certo non esaustiva); - il tavolato preesistente, oltre ad essere irrimediabilmente compromesso, era caratterizzato da uno spessore non idoneo (pari a circa 2 cm); - il mantenimento del tavolato preesistente non avrebbe garantito la complanarità delle falde a causa del differente spessore del tavolato sostituito, caratterizzata da spessore idoneo (pari a circa 3 cm); - la sostituzione parziale del tavolato o l'integrazione dello stesso non avrebbe consentito alla Proprietà di garantire la garanzia da parte dell'Impresa sulla lavorazione realizzata (trattandosi di lavorazione parziale). Si evidenzia nuovamente quanto segue: - il sig. in sede di Pt_1 interrogatorio formale (pagina 3 verbale allegato) rispondendo si è vero al capitolo di prova 14 ha affermato la verità delle seguenti circostanze con valore confessorio: "14) Vero che a seguito dello smantellamento della copertura del tetto da parte dell'impresa del convenuto opposto, le parti rivenivano il tetto in legno dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole, COMPLETAMENTE MARCIO E INUTILIZZABILE, rinvenendo altresì elementi dei comignoli e altre parti del tetto realizzate in eternit". -
l'arch in risposta al capitolo di prova 15) confermando quanto CP_2
già riferito dal (con valore confessorio) ha riferito quanto segue: Pt_1
"nel corso dei lavori, io unitamente al sig. ha commissionato al sig. Pt_1
in più occasioni: - di eseguire la ristrutturazione del tetto _1 dell'immobile in legno, sul rilievo che in mancanza di detta opera i lavori non sarebbero stati ritenuti dal committente e dal direttore dei lavori conclusi a regola d'arte; - di completare il rifacimento del tetto con la fornitura e posa in opera di materiali". Dette incontrovertibili prove fanno venir meno la neccessità da parte del CTU di valutare (peraltro in modo non tecnico ma probabilistico e quindi certamente non accettabile) se le tavole del tetto dovessero essere sostituite tutte o in parte, in quanto lo stesso ha chiaro che IL TETTO ERA COMPLETAMENTE Pt_1 Per_2 22
ED INUTIBILIZZABILE, al pari del direttore dei lavori escusso come testimone. Si chiede pertanto che il CTU tenga in debita considerazione dette chiare evidenze probatorie e modifichi sul punto la propria valutazione. Per tali argomentazioni, si invita il C.T.U. a rivedere la propria posizione confermando la necessità di eseguire la completa sostituzione del tavolato come ordinato e certificato dal Direttore dei
Lavori. Risposta CTU: Si conferma la valutazione alla luce di quanto già specificato nella risposta all'osservazione relativa alla rimozione del tavolato.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A48.A27.010
Sola posa di telo impermeabile traspirante gr/mq 150 €.
5,09 Mq 160,00 Mq. 110,00 €. 814,40 €. 559,90 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG, la differenza di quantità risulta dal fatto che è stata conteggiata la posa di un doppio strato costituito da membrana bituminosa per barriera al vapore e da telo impermeabile traspirante, per una superficie di 80,00 mq mentre è stata contabilizzata soltanto la membrana bituminosa per 110 mq.. Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento. Tale lavorazione risulta comunque necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, l'adeguamento della quantità è conseguente alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo
PR.A18.A25.010 Membrane bitume polimero plastomerica, armata con lamina di alluminio minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato imputrescibile. Spessore 3 mm, flessibilità a freddo -10°C per barriera al vapore €. 9,03 Mq 80,00 Mq. 110,00 €.
722,40 €. 993,30 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE
IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento. Tale lavorazione risulta comunque necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, 23
l'adeguamento della quantità è conseguente alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A64.A60.010
Solo posa di isolamento termicoacustico superfici inclinate (falde di tetti e simili) eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.
€. 9,10 Mq 80,00 Mq. 110,00 €. 728,00 €. 1.001,00 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento. Tale lavorazione risulta comunque necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, l'adeguamento della quantità è conseguente alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro
P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot.
Consuntivo PR.A17.V01.030
NN Parte_2
, in classe di €. 44,22 Mq 80,00 Mq. 110,00 €. 3.537,60
[...]
€. 4.864,20 reazione al fuoco Eurclasse B, resistenza a trazione TR >=80
kPa, densità circa 35kg/m3, conforme EN 13163, dotato di marcatura CE;
rispondente ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M.
11/10/2017, conducibilità termica lambda 0,025÷0,028 W/mK secondo
EN 12667, compresi gli sfridi. Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento. Tale lavorazione risulta comunque necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, l'adeguamento della quantità è conseguente 24
alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A51.A10.010
Manto di copertura in elementi di laterizio. Tegole marsigliesi, inclusi elementi di colmo, esclusa la listellatura, le opere di lattoneria, scossaline, converse e simili. €. 44,30 Mq 95,00 Mq. 110,00 €. 4.208,50 €. 4.873,00 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG, la differenza di quantità di 15,00 mq risulta conseguente al mancato conteggio, in fase di progetto, presumibilmente dello sporto di gronda. Tale lavorazione risulta pertanto necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, l'adeguamento della quantità è conseguente alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 40.D10.A10.010
Sola posa in opera di sistema fumario prefabbricato modulare in acciaio inox a doppia parete o a parete semplice, compresi ancoraggi e fascette esclusi i ponteggi, le controventature eventuali per canne di altezza da 12 a 24
m. Elementi rettilinei, esclusi pezzi speciali, da 80 a 130 mm €. 67,98 Ml
0,00 Ml. 3,00 €. 0,00 €. 203,94 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento.
Considerato che
, a seguito di richiesta del CTU nella bozza di relazione, il CTP di DI DI non ha dimostrato la realizzazione dell'intervento mediante 25
documentazione fotografica o fatture di acquisto del materiale, nella propria memoria di risposta alla bozza di relazione del CTU,
l'intervento non può essere riconosciuto Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di mettere in dubbio l'avvenuta realizzazione della lavorazione in oggetto, chiedendo di fornirne prove in merito all'esecuzione della stessa, per le seguenti motivazioni: - il computo metrico redatto a consuntivo dal Direttore dei Lavori dovrebbe valere quale certificazione dell'avvenuta realizzazione della lavorazione;
- il quesito non prevede di accertare l'avvenuta realizzazione delle opere certificate dal D.L. nel computo metrico redatto a consuntivo ma semplicemente chiede di verificare se le opere extra contratto risultassero necessarie per il completamento dei lavori e ad accertarne il relativo costo. Si evidenzia inoltre quanto segue: - il sig. in sede di interrogatorio formale Pt_1
(pagina 3 verbale allegato) rispondendo si è vero al capitolo di prova 14 ha affermato la verità delle seguenti circostanze con valore confessorio:
"14) Vero che a seguito dello smantellamento della copertura del tetto da parte dell'impresa del convenuto opposto, le parti rivenivano il tetto in legno dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole,
COMPLETAMENTE MARCIO E INUTILIZZABILE, rinvenendo altresì elementi dei comignoli e altre parti del tetto realizzate in eternit". Dette incontrovertibili prove fanno venir meno l'esigenza di dimostrare l'avvenuta realizzazione dell'intervento in oggetto. Si chiede pertanto che il CTU tenga in debita considerazione dette chiare evidenze probatorie e modifichi sul punto la propria valutazione. Per tali motivazioni, si invita il
C.T.U. a riconoscere all'Impresa l'importo della lavorazione realizzata.
Risposta CTU: Si conferma la valutazione in quanto si ritiene compito di questo CTU valutare se la lavorazione sia stata eseguita, preliminarmente alla valutazione della sua necessità. Le bolle di consegna del materiale o le fatture ad esso relativo sono documenti contabili che l'Impresa esecutrice dovrebbe avere disponibili. Si precisa che tale lavorazione riguarda un condotto fumario interno non più visibile e non il comignolo esterno visibile e contabilizzato. 26
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo PR.C 84.B05.005
Sistema fumario prefabbricato, precoibentato, modulare a doppia parete di acciaio inox di sezione circolare con resistenza termica globale di classe B secondo le norme vigenti €. 72,10 Ml 0,00 Ml. 2,00 €.
0,00 €. 144,20 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE
IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento.
Considerato che
, a seguito di richiesta del
CTU nella bozza di relazione, il CTP di DI DI non ha dimostrato la realizzazione dell'intervento mediante documentazione fotografica o fatture di acquisto del materiale, nella propria memoria di risposta alla bozza di relazione del CTU, l'intervento non può essere riconosciuto. Osservazioni CTP e considerazioni CTU Vedi punto precedente Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto
Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo PR.C 84.D05.015
Sistema fumario prefabbricato, modulare a semplice parete di acciaio inox
AISI 316L a sezione circolare non coibentato €. 17,71 Ml 0,00 Ml. 1,00 €.
0,00 €. 17,71 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE
IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento.
Considerato che
, a seguito di richiesta del
CTU nella bozza di relazione, il CTP di DI DI non ha dimostrato la realizzazione dell'intervento mediante documentazione fotografica o fatture di acquisto del materiale, nella propria memoria di risposta alla bozza di relazione del CTU, l'intervento non può essere riconosciuto.
Osservazioni CTP e considerazioni CTU Vedi punto precedente
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo B85007
Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne 27
della canna a) 14x14 mm €. 266,18 Cad. 0,00 Cad 1,00 €. 0,00 €.
266,18 Il prezzo è desunto da Prezziario DEI si ritiene possa essere accettato. Il comignolo risulta presente in copertura e pertanto può essere contabilizzato trattandosi di intervento necessario a seguito del rifacimento della copertura. Osservazioni CTP e considerazioni CTU Non si riscontra tale elemento sulla copertura Pt_1 dell'edificio (foto nr. 1). Le dimensioni interne fanno sicuramente riferimento alla canna fumaria del camino a legna (posto al piano terra) con uscita fumi posta in copertura sul lato occidentale del prospetto principale. Non esiste nessun comignolo in conglomerato cementizio naturale, bensì esiste una tubazione inox dotata di terminale anti- intemperia. Risposta CTU: Si ritiene l'osservazione del CTP pertinente, si procede a sostituire tale voce nel calcolo dei lavori con la voce del prezzario DEI 025269c relativa al comignolo in acciaio INOX diametro
130 mm compreso terminale antivento che verrà stralciato dalla voce successiva. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto
Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo PR.C84.C05.575
Terminale antintemperia con fascetta per elementi Ø 130 mm €. 84,76
Cad 0,00 Cad. 2,00 €. 0,00 €. 169,52 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Due comignoli risultano presenti in copertura e pertanto la voce può essere contabilizzata trattandosi di intervento necessario a seguito del rifacimento della copertura. Osservazioni CTP e considerazioni CTU Si riscontra un singolo terminale di dimensioni Pt_1 pari a 130 mm ed appartenente alla canna fumaria del camino a legna. Il secondo elemento presente in copertura (canna fumaria per esalazioni della cappa cucina) ha dimensioni sicuramente più contenute ed è elemento in laterizio (foto nr. 2). Risposta CTU: Si ritiene l'osservazione del CTP pertinente, si eliminerà tale voce dal computo lavori essendo ricompresa nella voce precedente e si aggiungerà un comignolo in laterizio per cui verrà redatta analisi prezzi non essendo reperibile in prezzario.. 28
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A88.A10.010 , Parte_3
converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di piombo dello spessore di 2 mm €. 100,72 Mq. 0,00 Mq. 2,80 €. 0,00 €. 282,02 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Tale lavorazione risulta necessaria per una corretta realizzazione della copertura al fine di evitare infiltrazioni in corrispondenza dell'abbaino.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A88.A10.020 , Parte_3
converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0,8 mm €. 132,63 Mq. 6,00
Mq. 18,84 €. 795,78 €. 2.498,75 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Rispetto alla previsione di contratto risultano realizzate 4 scossaline lungo le testate delle 4 falde della copertura per un totale di ml. (20,84x0,30)x4 = mq. 6,25 e due scossaline lungo le testate della copertura dell'abbaino per un totale di ml. (1,90x0,20) x2 = mq.
0,76 si ritiene possa essere autorizzata pertanto una quantità di mq. 7,01
Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di riconoscere la quantità dallo stesso determinata rispetto a quella indicata a consuntivo dal Direttore dei Lavori per la seguente motivazione: - l'altezza delle scossaline considerata dal
C.T.U. risulta sottostimata;
- nella determinazione del quantitativo della lavorazione il Consulente Tecnico d'Ufficio non ha considerato gli sviluppi relativi ai frontalini dei cornicioni sia della copertura principale che della copertura dell'abbaino che è presente al centro della copertura;
tali elementi risultano ben visibili dalle riprese fotografiche effettuate che attestano la presenza di scossaline a protezione dei frontalini in posizione 29
retrostante alle canale di gronda (dove presente); tali elementi sono caratterizzati da un'altezza pari a circa 50 cm, necessaria per coprire lo spessore determinato dall'altezza dei travetti del cornicione e di tutto il pacchetto copertura (si veda foto di seguito riportata). Per tale motivazione, si invita il C.T.U. a rivedere la propria posizione confermando il quantitativo certificato a consuntivo dal Direttore dei
Lavori. Risposta CTU: Si conferma la valutazione in quanto la scossalina posta lungo i frontalini dei cornicioni della copertura e dell'abbaino si ritiene non sia indispensabile e necessaria al fine di una corretta realizzazione dell'intervento.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A88.A20.010
Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 25 cm. €.
61,27 Ml. 19,00 Ml. 0,00 €. 1.164,13 €. 0,00 25.A88.A20.020 Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 33 cm. €. 70,58 Ml. 20,00 €. 0,00 €. 1.411,60 Il prezzo CP_3 utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. A contratto erano previste gronde di sviluppo 25 cm mentre in contabilità finale sono riportate di sviluppo 33 cm. A seguito di verifica delle misure della copertura si ritiene che la misura delle due gronde sia di ml. 10,63x2= ml.
21,26. In considerazione della pendenza e della dimensione della falda si ritiene che la maggior dimensione della gronda sia giustificata. Valutazione dei costi lavorazioni extra capitolato Alla luce di quanto sopra i costi dei lavori extra capitolato possono essere così riconosciuti: Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta
Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A05.A40.020 Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della piccola 30
orditura ed i ponteggi in tegole, coppi, abbadini, posati con ganci, lastre di fibrocemento, lamiere e simili. €. 8,57 Mq. 110,00 €. 942,70 €. 942,70
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A05.A50.010
Rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto tavolato listelli ed eventuale isolante, senza recupero. €. 5,94 Mq. 95,00 €. 653,40 €. 564,30 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A05.A45.010 smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento €. 9,69 Ml. 35,46 €. 406,98 €. 343,60 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A15.A10.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. €. 1,.46
Mc/Km 2,50*5=12,50 €. 29,20 €. 18,25
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A15.A10.015
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km.e fino al decimo Km €. 1,.00 Mc/Km 2,50*5=12,50 €. 20,00 €. 12,50
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A15.G10.011 31
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 €. 34,79 Tonn. 3,00 €.
208,74 €. 104,37
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A40.A12.005
Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria di solaio costituiti da travetti in legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. €. 1.345,90 Mc. 0,16 €. 221,80 €. 221,80 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A40.A15.005 Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a larghezze variabili, compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva spessore 2,5 cm in legno di abete €. 39,90 Mq. 95,00
€. 4.389,00 €. 3.790,50
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A48.A27.010 Sola posa di telo impermeabile traspirante gr/mq 150 €. 5,09 Mq. 110,00 €.
559,90 €. 559,90 Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto PR.A18.A25.010
Membrane bitume polimero plastomerica, armata con lamina di alluminio minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato imputrescibile. Spessore 3 mm, flessibilità a freddo -10°C per barriera al vapore €. 9,03 Mq. 110,00 €. 993,30 €. 993,30
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A64.A60.010 32
Solo posa di isolamento termico - acustico superfici inclinate (falde di tetti e simili) eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.
€. 9,10 Mq. 110,00 €. 1.001,00 €. 1.001,00 Cod. Prezz. Descrizione
Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto
PR.A17.V01.030 Parte_4
, in classe di reazione al fuoco Eurclasse B, resistenza a
[...] trazione TR >=80 kPa, densità circa 35kg/m3, conforme EN 13163, dotato di marcatura CE;
rispondente ai C.A.M. (Requisiti Ambientali
Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilità termica lambda
0,025÷0,028 W/mK secondo EN 12667, compresi gli sfridi. €. 44,22 Mq.
110,00 €. 4.864,20 €. 4.864,20 Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U.
Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A51.A10.010
Manto di copertura in elementi di laterizio. Tegole marsigliesi, inclusi elementi di colmo, esclusa la listellatura, le opere di lattoneria, scossaline, converse e simili. €. 44,30 Mq. 110,00 €. 4.873,00 €. 4.873,00 Cod.
Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo
Tot. riconosciuto B85007 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni €. 266,18 Cad
0 €. 266,18 €. 0 interne della canna a) 14x14 mm Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 025269c Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304, secondo la UNI EN 1856-
1, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, data in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali, valutato al metro di collettore principale: Ø collettore 130 mm €. 495.58 ml. 1,00 €. 266,18 €. 495.58
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto Analisi prezzi 22LG.RU.M01.A01.020 33
22LG.RU.M01.A01.040 22LG.PR.A05.A60.020 Preventivo Sola posa in opera canna di ventilazione e/o esalazione in laterizio Operaio edile
Specializzato Operaio edile comune Grappe chiodi zanche ecc in acciaio zincato Comignolo tondo in cotto €./h €./h Kg cad 29.40*0.30=8.82
24.56*0.30=7.36 5.25*0.8=4.2 1*82.00 €. 102.38 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto PR.C84.C05.575 Terminale antintemperia con fascetta per elementi Ø 130 mm €. 84,76 Cad. 0 €. 169,52 €. 0 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A88.A10.010 , converse lineari e cappellotti Parte_3 per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di piombo dello spessore di 2 mm €. 100,72 Mq. 2,80 €.
282,02 €. 282,02 Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A88.A10.020
, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. Parte_3 comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0,8 mm €. 132,63 Mq. 7,01 €. 2.498,75 €. 929,73 Cod.
Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo
Tot. riconosciuto Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 33 cm. €. 70,58 Ml. 21,26 €. 1.411,60
€. 1.500,53
Il totale riconoscibile di lavori extra capitolato risulta pertanto di €. 21.599,66 IVA esclusa In considerazione di quanto sopra il totale del consuntivo lavori risulta pari ad €. 30.652,94 IVA esclusa (€. 33.718,23 IVA
10% inclusa) contro €. 33.427,93 IVA esclusa ( €.
36.770,73 IVA 10% inclusa) contabilizzati dalla D.L. 34
In relazione ai lavori di rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto tavolato listelli ed eventuale isolante, senza recupero e di provvista e posa in opera di tavolato in legno grezzo, quanto al rilievo del CTP dell'DI DI che la conferma in sede di interrogatorio formale da parte del sig che le parti rivenivano il tetto in legno Pt_1 dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole,
COMPLETAMENTE MARCIO E avrebbe fatto venir CP_4 meno l'esigenza di dimostrare l'avvenuta realizzazione dell'intervento in oggetto, questo giudice osserva che la valutazione del CTU, essendo fondata su dati obiettivi ,empirici e quindi incontrovertibili, riscontrati nella documentazione fotografica in corso d'opera dell'orditura in legno del tetto , fornita dal CTP dell'opposta , confuta la risposta dell'attore opponente , che si è limitato ad esprimere una valutazione personale sullo stato del tetto
D) IN PUNTO QUANTIFICAZIONE DEL RESIDUO
CORRISPETTIVO, TENUTO CONTO DELL'IMPORTO
PACIFICAMENTE GIA' VERSATO DI € 25.652,86
All'impresa convenuta opposta va riconosciuto il minor corrispettivo di
€ 8.065,37 , oltre interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo( differenza tra € 33.718,23, IVA al 10% compresa ed €
25.652,86, che il committente opponente ha dimostrato di avere versato all'opposto ( vedi prodotta contabile del relativo bonifico) e che comunque quest'ultimo non ha contestato di avere ricevuto
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura dell'accoglimento , con applicazione dei valori medi ridotti del 30% del
30% dei compensi delle altre fasi, essendo l'importo riconosciuto ( €
8.065,37) prosssimo al valore più basso dello scaglione applicato ( da €
5.201,00 ad € 26.000,00) 35
SPESE DI CTU
In considerazione della riduzione del 33% dell'importo da riconoscere all'impresa opposta rispetto a quello ingiunto, le spese di CTU vanno poste definitivamente per il 67% a carico dell'attore opponente sig
[...]
e per il 33% a carico del convenuto opposto , titolare Pt_1 _1 dell'impresa individuale DI DI 2020 di _1 36
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
I) Revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 989/2023;
II) Dichiara tenuto e condanna il sig. (c.f. Parte_1
a corrispondere al sig. ,, n.q. di C.F._1 _1 titolare dell'impresa individuale DI DI 2020 di (P.IVA _1
- C.F. ), il minor importo di € P.IVA_2 C.F._3
8.065,37 IVA COMPRESA , oltre interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo;
III) Dichiara tenuto e condanna il sig. (c.f. Parte_1
, a rifondere al sig. , n.q. di titolare C.F._1 _1 dell'impresa individuale DI DI 2020 di (P.IVA _1
- C.F. )le spese di lite, che liquida in P.IVA_2 C.F._3
€ 3.554,00 per compenso professionale , di cui, € 643,00 per la fase di studio, € 544,00 per la fase introduttiva, € 1.176,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.191,00 per la fase decisoria), oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust.
n.147 del 2022, IVA e CPA, come per legge;
IV) Pone le spese di CTU definitivamente, per il 67% a carico dell'attore opponente sig. e per il 33% a carico del convenuto opposto Parte_1
, n.q. di titolare dell'impresa individuale DI DI 2020 di _1
_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova il 18 Agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile ex art.645 cpc R.G. n. 5063/2023 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Gabriele D'Annunzio n. 2/26 B, presso e nello studio dell'Avv. Luca Mazzeo del Foro di Genova (c.f. fax: PEC: C.F._2 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione a d.i.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO 2
Il sig. , titolare dell'impresa individuale DI DI 2020 di _1
(P.IVA - C.F. ), corrente _1 P.IVA_2 C.F._3 in Carasco (GE), Via Privata Paradiso n.6/9 ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Chiavari (GE), Vico E. Gonzales n.5/1 presso lo studio e la persona dell'avv. Edoardo Botto (C.F.
– fax 0185/1770110 – pec C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta Email_2 delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI dell'attore opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
In via principale: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto (DECRETO
INGIUNTIVO 989/2023, EMESSO DAL TRIBUNALE DI GENOVA IN
DATA 23.3.2023 IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO MONITORIO
ISCRITTO AL NRG 3154/2023) per i motivi tutti di cui in narrativa, respingendo ogni e qualsiasi pretesa avanzata dal Sig. (c.f. _1
), in proprio e quale titolare, legale rapp.te p.t. C.F._3 dell'Impresa Individuale DI DI 2020 di , nei confronti del _1
Sig. in considerazione delle manifeste violazioni delle Parte_1 pattuizioni contrattuali, ovvero e specificatamente delle obbligazioni di cui all'art. 6 del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti. Con vittoria delle competenze di lite. In via subordinata, tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dal DL, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il direttore dei lavori, Arch.
(C.F. ) con studio in Genova, Controparte_2 C.F._5
Via Emilio Salgari n.40/20, al fine di ottenere la condanna del medesimo, in via esclusiva, al pagamento degli importi richiesti in decreto ingiuntivo, ovvero in quelli emersi dall'espletata istruttoria. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancata autorizzazione alla chiamata del terzo Arch. , alla luce Controparte_2 delle risultanze emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio, 3
nell'ipotesi in cui questo Giudice adito ritenesse solo parzialmente fondata l'opposizione, comunque revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto
(DECRETO INGIUNTIVO 989/2023, EMESSO DAL TRIBUNALE DI
GENOVA IN DATA 23.3.2023, limitando l'importo del quantum debeatur alla somma indicata dal CTU in sede peritale quale totale consuntivo lavori, ovvero € 33.718,23 IVA 10% inclusa (vedasi pag. 26 dell'elaborato), detratto quanto pacificamente già corrisposto dal committente, ovvero € 25.652,86 (prod. 6), e così € 8.065,37. In punto spese, in ossequio al disposto di cui agli artt. 91, primo comma c.p.c., condannare parte opposta, stante la mancata duplice adesione senza giustificato motivo alla proposta conciliativa dapprima formulata da questo Ill.mo Giudicante, e quindi a quella del CTU in sede peritale, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ovvero, in ulteriore subordine, ed in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., compensare le spese tra le parti. Con riserva di ogni diritto
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO OPPOSTO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, per le difese svolte in comparsa di costituzione ed in ricorso per decreto ingiuntivo: - in via preliminare, previa concessione della provvisoria esecutorietà, confermare il decreto ingiuntivo n.989/2023 emesso da codesto Ill.mo
Tribunale nei confronti del sig. , con rigetto dell'opposizione Parte_1 svolta da quest'ultimo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- nel merito, accertato e dichiarato che le varianti per cui è causa sono da considerarsi necessarie e che, in ogni caso, i lavori svolti dall'appaltatore extra preventivo sono stati autorizzati dal committente, nonché che detti lavori hanno comunque comportato un incremento di valore dell'immobile di controparte, con indebito arricchimento senza causa della stessa, condannare il sig. al pagamento in favore di Parte_1 _1
, titolare dell'impresa individuale DI DI 2020 di Aliaj Ekland,
[...] 4
della somma complessiva di Euro 12.073,55, ovvero del diverso importo che dovesse emergere dall'espletanda istruttoria e/o che l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse equo e di giustizia, oltre interessi legali, con rigetto dell'opposizione svolta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il direttore dei lavori, Arch. (C.F. Controparte_2
) con studio in Genova, Via Emilio Salgari n.40/20, C.F._5 al fine di ottenere la condanna del medesimo, in via esclusiva o solidale con parte opponente, al pagamento degli importi richiesti in decreto ingiuntivo, o in quelli che emergeranno dall'espletanda istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga fondate le difese dell'opponente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio della presente procedura di opposizione e della fase monitoria, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.989/2023, con cui è stato ingiunto al sig. di Parte_1 pagare al signor , titolare dell'impresa individuale DI DI _1
2020 di l'importo capitale di Euro 12.073,55, a titolo di _1 residuo corrispettivo delle opere di “efficientamento energetico”, mediante isolamento delle superfici disperdenti il calore e ristrutturazione edilizia con accesso al c.d. superbonus del 110% contrattuali ed extra- contrattuali dell'immobile di proprietà dell'attore opponente , sito in
Genova, via Doge Giovanni di Murta, 3 5
Il sig. ha proposto opposizione avverso l'opposto decreto Parte_1 ingiuntivo chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo sulla scorta delle argomentazioni che si possono riassumere nei seguenti termini::
A) In base alle condizioni del contratto eventuali variazioni rispetto al progetto iniziale dei Lavori, sia di iniziativa dell'Appaltatore, sia del
Committente, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti e preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori….
B) INESIGIBILITÀ DEL CREDITO in se eventuali accordi sono intercorsi in ordine all'esecuzione di opere extra-contrattuali , essi hanno riguardato l'appaltatore e il Direttore Lavori, ma non la committenza. Tale circostanza emerge chiaramente dall'ammissione, avente palese valore confessorio, del DL Arch.
, quando dichiara nel doc. 4, di AVER ERRATO LA CP_2
MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE DEL TETTO E DI AVER
OMESSO DI INFORMARE LA COMMITTENZA DELL'AUMENTO
DEL COSTO DEI LAVORI DOVUTO ALLE MAGGIORI QUANTITÀ
DI MATERIALI NECESSARI PER COMPLETARE IL TETTO A
REGOLA D'ARTE
C) RESPONSABILITA' del Direttore Lavori ed obbligo di indennizzo in favore dell'appaltatore da parte dello stesso qualora, come nel caso di specie , il DL medesimo, esorbitando dai poteri conferitigli, ordini varianti al progetto che comportino maggiori oneri per il committente . vedi Cass. 9 gennaio 2013, n. 343 Cassazione, Sez.
II Civile, 9 maggio 2002, n. 6647 Cass.Civ. n.13432 del 2003
(Tribunale Roma, 16 febbraio 2004, secondo cui “il direttore dei lavori non è un rappresentante del committente, se non nei limiti della materia strettamente tecnica: qualora, dunque, impartisca all'appaltatore ordini che esulano dai suoi poteri rappresentativi, si verte nella tipica ipotesi del "falsus procurator" (art. 1398 c.c.), con la conseguenza che le dichiarazioni rese dal rappresentante senza poteri non vincolano in alcun modo il soggetto falsamente rappresentato”) Questo non significa che il direttore dei lavori 6
vada esente da responsabilità. Infatti, proprio l'art. 1398 c.c. stabilisce che “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contrente ha sofferto per avere senza sua colpa confidato nella validità del contratto” In applicazione di questo principio, la Cassazione insegna che “nel caso in cui il direttore dei lavori di appalto di un'opera pubblica disponga l'esecuzione di opere extracontratto, agendo al di fuori dei suoi poteri e, perciò, quale falsus procurator dell'ente,
l'appaltatore può farsi indennizzare dallo stesso direttore dei lavori, ex art. 1398 c.c., del pregiudizio subito” (
Il sig. , n.q. di titolare dell'impresa individuale DI DI _1
2020 si costituiva in giudizio, contestando l'opposizione avversaria sulla scorta delle argomentazioni che si possono riassumere nei seguenti termini: :
A) i lavori extra capitolato sono da ritenersi variazioni necessarie ai lavori originariamente previsti nel computo metrico e pertanto non richiedono ex lege nessuna approvazione da parte del committente.
Nella specie:
i. la maggior parte dei lavori extra preventivo è relativa allo smaltimento del vecchio tetto in legno ed al rifacimento dello stesso, sempre in legno, da parte del convenuto opposto. Detta opera non poteva essere prevista a priori, non avendo le parti in causa (committente, appaltatore e direttore dei lavori) conoscenza alcuna del fatto che il tetto in legno dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole, fosse completamente marcescente. È evidente come fosse impossibile portare a termine a regola d'arte la 7
ristrutturazione del tetto senza la sostituzione del tavolato in legno totalmente avariato;
da ciò si deve decisamente dedurre che detti lavori extra preventivo costituiscono varianti necessarie e che la decisione della loro necessità, rientrando indubbiamente nell'ambito tecnico, ben ha potuto essere presa dal Direttore dei Lavori ed essere vincolante per la committenza.
ii. Parimenti necessarie e rientranti nell'ambito tecnico, risultano le varianti relative allo smaltimento di comignoli e delle altre parti del tetto realizzate in eternit. Anche dette opere non potevano essere concordate prima dell'inizio dei lavori, in quanto prima dello scoperchiamento del tetto nessuna delle parti in causa aveva conoscenza del fatto che alcune parti del tetto stesso fossero in eternit. L'utilizzo di detto materiale è vietato dalla normativa vigente e pertanto è risultato necessario, al fine di completare il tetto dello stabile per cui di causa a regola d'arte, in conformità alla vigente normativa, lo smaltimento delle parti in eternit e la sostituzione delle stesse con manufatti di altro materiale.
iii. Parimenti i maggiori costi dovuti all'errata misurazione del tetto, delle canale di gronda e delle scossaline, effettuata dal direttore dei lavori nel computo metrico allegato al contratto e dallo stesso riconosciuta con l'email sopra prodotta, con conseguente riduzione della propria parcella della somma di Euro 3.000,00 per l'errore commesso, sono da considerarsi varianti necessarie.
B) Commissione dei lavori extra-contrattuali all'appaltatore opposto da parte del direttore dei lavori,Arch. , per conto del CP_2 committente (circostanza pacifica, in quanto emerge dai documenti prodotti in causa dall'opposto e dall'opponente) e concordati verbalmente tra committente appaltatore e direttore dei lavori. 8
C) Conferma verbale da parte del sig. alla presenza del Pt_1 direttore dei lavori della la volontà di eseguire le opere extra preventivo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, confermando le valutazioni svolte sul punto dal direttore dei lavori.
Così riportate le opposte prospettazioni, la causa deve essere decisa nei seguenti termini:
QUESTIONI PROCESSUALI:
A) Revoca dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di incapacità a Test testimoniare del teste di parte convenuta opposta, e progettista Arch. , resa all'udienza del Controparte_2
23/02/2023 e conseguente dichiarazione di sua incapacità a testimoniare ex art.246 cpc
Come ha correttamente dedotto la difesa di parte attrice opponente in tema di RESPONSABILITA' del Direttore Lavori per i lavori extra-contrattuali di cui trattasi qualora il DL medesimo, esorbitando dai poteri conferitigli, ordini varianti al progetto che comportino maggiori oneri per il committente avendo egli agito quale falsus procurator, è tenuto ad indennizzare l'appaltatore dei relativi costi maggiori sostenuti per le opere non previste dal contratto di appalto ( vedi Cass. 9 gennaio 2013, n. 343
Cassazione, Sez. II Civile, 9 maggio 2002, n. 6647 Cass.Civ.
n.13432 del 2003 Tribunale Roma, 16 febbraio 2004
Nel caso di specie il committente attore opponente ha dedotto che le opere extra capitolato de quibus sono state ordinate 9
direttamente dal DL Arch. e l'appaltatore convenuto CP_2 opposto ha replicato sostenendo che successivamente a tale disposizione del DL , il committente sig. le ha espressamente Pt_1 approvate, alla presenza del DL
Orbene, dal momento che in base alla prospettazione attorea, avrebbe agito esorbitando dai poteri conferitigli, quale falsus procurator del committente sig e potrebbe quindi essere Pt_1 tenuto ad indennizzare direttamente l'appaltatore DI DI 2020 per i maggiori costi conseguenti all'esecuzione delle opere extra- capitolato , il DL Arch. , è portatore di un interesse CP_2 giuridico, attuale e concreto ad intervenire nel presente giudizio e quindi deve essere giudicato incapace a testimoniare ex art.246 cpc nel presente giudizio
Va pertanto revocata l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di Test incapacità a testimoniare del teste di parte convenuta opposta,
e progettista Arch. , resa all'udienza del Controparte_2
23/02/2023 e conseguentemente si deve considerare tamquam non esset la sua deposizione
NEL MERITO:
B) Mancata prova del consenso da parte del committente all'esecuzione di opere extra-contrattuali
L'art. 6 del contratto d'appalto sottoscritto dalle odierne parti in causa (si veda il documento allegato sub. 2, denominato
“Variazioni”), prevedeva espressamente che eventuali variazioni rispetto al progetto iniziale dei Lavori, sia di iniziativa dell'Appaltatore, sia del Committente, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti e preventivamente autorizzate dal Direttore 10
dei Lavori…. e che l'accordo scritto tra le Parti, concernente le variazioni ai Lavori, determina il diritto dell'Appaltatore al pagamento del compenso per i differenti e/o maggiori lavori eseguiti, secondo quanto concordato tra le parti medesime.
Nessun accordo scritto relativo alle opere extra-contrattuali è stato prodotto in giudizio
Nessuno dei testi esaminati – come detto non si può tenere conto della deposizione dell'Arch. – ha potuto fornire una CP_2 risposta in merito al consenso da parte del committente sig. Pt_1 all'esecuzione di opere extra-contrattuali
Il compenso richiesto dall'appaltatore opposto per le opere extra- capitolato non si può quindi ritenere dovuto a fronte di un asserito accordo tra le parti
C) i lavori extra capitolato sono da ritenersi variazioni necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata e pertanto non richiedono ex lege nessuna approvazione da parte del committente, ai fini del riconoscimento del loro corrispettivo
Varianti necessarie al progetto
Tipologie di varianti individuate dal Codice Civile Esistono differenti modalità di definizione del contratto d'appalto, la più attinente al mondo delle varianti lo identifica come un contratto ad 'esecuzione prolungata' durante il quale l'obiettivo finale è soggetto a variazioni. Durante le fasi operative, infatti, il
Committente, supportato dal Direttore Lavori, ha diritto e facoltà di apportare delle modifiche al progetto purché queste vengano verbalizzate e, qualora fossero onerose, concordate con 11
l'Appaltatore in maniera ufficiale tramite appropriate scritture. Le circostanze in cui le varianti in corso d'opera possono essere introdotte, essendo considerate 'ammissibili', sono ben classificate all'interno degli articoli del Codice Civile e sintetizzabili in: •
Varianti necessarie al progetto;
• Varianti ordinate dal
Committente; • Varianti arbitrarie introdotte dall'Appaltatore; •
Varianti per difficoltà nell'esecuzione; • Varianti per maggiore onerosità.
Le varianti necessarie accorpano al loro interno l'insieme di tutte le opere propedeutiche alla realizzazione di un manufatto che rispetti i canoni della regola dell'arte e dunque che abbiano come obiettivo da perseguire il raggiungimento della migliore esecuzione nel rispetto delle imprescindibili norme tecniche.
L'introduzione di tali variazioni in corso d'opera è soggetta al manifestarsi di problematiche che inficiano sulla corretta esecuzione del progetto e le quali non sono attribuibili in nessun modo all'Appaltatore e al Committente. L'esigenza può essere imputabile a cause imprevedibili al momento della stipula del contratto quali ad esempio lacune o inesattezze nel progetto originario. Inoltre, è essenziale che sia verificato il carattere di necessità della stessa, poiché una modifica dovuta alla maggior complessità realizzativa sarebbe regolamentata dall'art. 1664 del
Codice Civile il quale tratta 'Onerosità o difficoltà di esecuzione'.
Ad ogni modo, qualora venisse meno il raggiungimento di un'intesa tra le parti, relativamente all'individuazione delle opere aggiuntive 'necessarie' o al valore economico delle stesse, la quantificazione seguirebbe la strada giudiziaria.
Qualora talune opere non siano state considerate in fase di redazione del progetto allegato al contratto e nell'eventualità che le stesse si rendano necessarie al fine della corretta esecuzione, queste devono essere riconosciute all'Appaltatore tramite una 12
quantificazione condivisa tra le parti o in sede giudiziaria, laddove non si raggiunga un accordo.
Le varianti necessarie di cui all'articolo 1660 del codice civile sono quelle non previste dalla parti e non concordate, ma che risultano necessarie e indispensabili per il completamento dell'opera a regola d'arte. L'art. 1660 trova applicazione solo in quanto la necessità di apportare le variazioni non sia imputabile ad alcuna delle parti ad esempio perché sono cambiate le regole tecniche vigenti in un determinato settore o si sono verificate circostanze sopravvenute
Il diritto dell'appaltatore al pagamento delle variazioni
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni che si rendono necessarie con diritto sia all'adeguamento del corrispettivo sia ad un prolungamento dei tempi di realizzazione dell'opera senza che ciò comporti conseguenze negative a suo carico. Le circostanze impreviste rilevanti in questo contesto sono differenti da quelle previste dall'articolo 1664 del codice civile: qui le circostanze in questione non sono rilevanti perché influenzano la difficoltà o l'onerosità dell'esecuzione, ma perché renderebbero l'esecuzione dell'opera contraria a norme vigenti;
inoltre, non provocano una semplice modifica del compenso, ma comportano una variazione qualitativa dell'opera.
Qualora le variazioni necessarie siano di consistenza tale da superare il sesto del prezzo convenuto (articolo 1660 comma 2) o se l'appaltatore non abbia la capacità di poter proseguire nell'esecuzione dell'opera egli potrà recedere dal contratto ed avere diritto eventualmente anche ad una indennità che però il codice civile non quantifica. In altre parole l'Appaltatore, in caso di varianti di importo superiore ad un sesto del prezzo convenuto può opporsi alla realizzazione nel caso in cui non vi sia la 13
disponibilità a rivedere le condizioni contrattuali, esercitando eventualmente il diritto di recesso. Diversamente se l'importo delle varianti è minore di un sesto rispetto al prezzo convenuto l'Appaltatore non può opporsi alla loro realizzazione e dovrà comunicare gli eventuali compensi extra che vorrebbe farsi corrispondere.
Ai fini del riconoscimento o meno in favore dell'appaltatore opposto del corrispettivo richiesto per l'esecuzione di dette opere extra-capitolato è stato quindi necessario accertare se le opere extra-contrattuali indicate nel capitolo di prova n.9 di cui alla II memoria di parte convenuta opposta DI DI siano da ritenersi variazioni necessarie, senza le quali i lavori di cui al computo metrico relativo al contratto di appalto prod. 4 e 5 di parte opposta non avrebbero potuto ritenersi conclusi ed ultimati a regola d'arte
Ai fini di tale accertamento si è rivelata determinante l'indagine peritale del CTU Arch. , la cui relazione si appalesa chiara , Persona_1
lineare , adeguatamente argomentata e quindi persuasiva, anche nelle sue risposte alle osservazioni critiche dei CCTTPP
Il CTU al riguardo si è espresso nei seguenti testuali termini:
Analisi delle lavorazioni extra capitolato Cod. Prezz. Descrizione Lavoro
P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot.
Consuntivo Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della piccola 14
orditura ed i ponteggi in tegole, coppi, abbadini, posati con ganci, lastre di fibrocemento, lamiere e simili. €. 8,57
Mq. 95,00 Mq. 110,00 €. 814,15 €. 942,70 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG, la differenza di quantità di
15,00 mq risulta conseguente ad un non corretto conteggio, in fase di progetto. A seguito della verifica delle misurazioni effettuata si ritiene congrua la superficie della copertura pari a mq. 110,00. Tale lavorazione risulta pertanto necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, non essendo stato possibile non procedere alla rimozione parziale del manto di copertura.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A05.A50.010 Rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto tavolato listelli ed eventuale isolante, senza recupero. €.
5,94 Mq. 95,00 Mq. 110,00 €. 564,30 €. 653,40 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Più complessa risulta la valutazione di questa voce in quanto non è stato possibile esaminare direttamente il tavolato esistente in corso d'opera, ma ci si è esclusivamente basati su documentazione fotografica in corso d'opera fornita dal CTP di DI DI 2020 e di un video realizzato in corso d'opera. Sulla base della documentazione prodotta si ritiene che il tavolato in legno della copertura potesse essere solo parzialmente sostituito o integrato per le parti mancanti. Si riporta a seguire la documentazione fotografica fornita. Documentazione fotografica in corso d'opera fornita dal CTP In considerazione di quanto sopra e del fatto che non è stato possibile visionare il tavolato in corso d'opera si ritiene di poter considerare non necessaria la rimozione della parte eccedente le quantità del computo 15
allegato al contratto Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI
DI: - allo scrivente pare azzardato mettere in dubbio quanto ordinato e certificato dal Direttore Lavori sulla base della documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali (di certo non esaustiva); - il tavolato preesistente, oltre ad essere irrimediabilmente compromesso, era caratterizzato da uno spessore non idoneo (pari a circa 2 cm); - il mantenimento del tavolato preesistente non avrebbe garantito la complanarità delle falde a causa del differente spessore del tavolato sostituito, caratterizzata da spessore idoneo (pari a circa 3 cm); - la sostituzione parziale del tavolato o l'integrazione dello stesso non avrebbe consentito alla Proprietà di garantire la garanzia da parte dell'Impresa sulla lavorazione realizzata (trattandosi di lavorazione parziale). Si evidenzia inoltre quanto segue: - il sig. in sede di interrogatorio Pt_1 formale (pagina 3 verbale allegato) rispondendo si è vero al capitolo di prova 14 ha affermato la verità delle seguenti circostanze con valore confessorio: "14) Vero che a seguito dello smantellamento della copertura del tetto da parte dell'impresa del convenuto opposto, le parti rivenivano il tetto in legno dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole, COMPLETAMENTE MARCIO E INUTILIZZABILE, rinvenendo altresì elementi dei comignoli e altre parti del tetto realizzate in eternit". -
l'arch in risposta al capitolo di prova 15) confermando quanto CP_2 già riferito dal (con valore confessorio) ha riferito quanto segue: Pt_1
"nel corso dei lavori, io unitamente al sig. ho commissionato al sig. Pt_1
in più occasioni: - di eseguire la ristrutturazione del tetto _1 dell'immobile in legno, sul rilievo che in mancanza di detta opera i lavori non sarebbero stati ritenuti dal committente e dal direttore dei lavori conclusi a regola d'arte; - di completare il rifacimento del tetto con la fornitura e posa in opera di materiali". Dette incontrovertibili prove fanno venir meno la neccessità da parte del CTU di valutare (peraltro in modo non tecnico ma probabilistico e quindi certamente non accettabile) se le tavole del tetto dovessero essere sostituite tutte o in parte, in quanto lo stesso ha chiaro che IL TETTO ERA COMPLETAMENTE MARCIO Pt_1
ED INUTIBILIZZABILE, al pari del direttore dei lavori escusso come 16
testimone. Si chiede pertanto che il CTU tenga in debita considerazione dette chiare evidenze probatorie e modifichi sul punto la propria valutazione. Per tali argomentazioni, si invita il C.T.U. a rivedere la propria posizione confermando la necessità di eseguire la completa sostituzione del tavolato come ordinato e certificato dal Direttore dei
Lavori. Risposta CTU: Si ritiene di confermare la valutazione della bozza di CTU in quanto il quesito dell'Ill.mo Sig. Giudice implica una valutazione del Consulente. In ragione di ciò, esaminata la documentazione prodotta si ritiene che potesse essere conservato il tavolato in legno di maggior larghezza. Si fa rilevare che non è stata riconosciuta la sola quantità extra. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U.
Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo
25.A05.A45.010
smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento €. 9,69 Ml. 34,00 Ml.
42,00 €. 329,46 €. 406,98 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Non essendo possibile verificare lo stato ante operam si conteggiano i pluviali e le gronde attuali. I pluviali sono pari a ml. 14,20, le gronde sono pari a ml. 21.26 per un totale di ml. 35,46. Tale lavorazione risulta pertanto necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, non essendo stato possibile non procedere alla rimozione della porzione eccedente di gronde. Si riconosce la quantità rilevata.
Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di riconoscere la quantità dallo stesso determinata rispetto a quella indicata a consuntivo dal Direttore dei Lavori per la seguente motivazione: - nella determinazione del quantitativo della lavorazione il Consulente Tecnico d'Ufficio non ha considerato gli sviluppi relativi alla copertura dell'abbaino che è presente al centro della copertura (si veda foto di seguito riportata). Per tale motivazione, si invita il C.T.U. a rivedere la propria posizione confermando il quantitativo certificato a consuntivo dal Direttore dei Lavori. Risposta CTU: La 17
documentazione fotografica riportata a sostegno della tesi riguarda la copertura ultimata e non la copertura ante operam, trattandosi di rimozione delle gronde e pluviali esistenti si conferma la valutazione della bozza di CTU. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U.
Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo
25.A15.A10.010
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. €. 1,.46 Mc/Km 9,6*5=48 Mc/Km 4,00*5=20,00 €.
70,08 €. 29,20 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE
IG. Non risulta chiaro il conteggio effettuato per la rendicontazione dei mc. di detriti. Il CTP del Sig. ha fornito formulari per 3 tonn Parte_1
di rifiuti. Considerato un peso di 1,2 tonn/mc si ottengono 2,50 mc di materiali di risulta che verranno moltiplicati per la distanza di 5km riportata nel conteggio. Salvo integrazione della documentazione prodotta in risposta alla presente bozza. Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di considerare i formulari prodotti dal C.T.P. di parte attrice per le seguenti motivazioni: - tali ricevute potrebbero essere relative allo smaltimento di altro materiale relativo alle attività svolte da altri soggetti che hanno preso parte alle attività di cantiere, è fatto noto che il rapporto tra le parti in causa si sia interrotto prima della conclusione del cantiere;
- il quesito non prevede che vengano assunti nuovi elementi nel corso delle attività peritali che dovrebbero limitarsi a verificare se le opere extra contratto risultassero necessarie per il completamento dei lavori e ad accertarne il relativo costo. Per tali motivazioni, si invita il C.T.U. a non considerare il formulario prodotto dal Consulente di parte attrice nel corso delle operazioni peritali. Risposta CTU:
Considerato che
non è stata prodotta ulteriore documentazione a sostegno della tesi che le quantità 18
conferite in discarica siano maggiori rispetto a quelle documentate con bolle assunte in corso di CTU si conferma la valutazione.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A15.A10.015
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km.e fino al decimo Km €. 1,.00 Mc/Km
9,6*5=48 Mc/Km 4,00*5=20,00 €. 48,00 €. 20,00 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Non risulta chiaro il conteggio effettuato per la rendicontazione dei mc. di detriti. Il CTP del Sig.
[...] ha fornito formulari per 3 tonn di rifiuti. Considerato un peso di 1,2 Pt_1 tonn/mc si ottengono 2,50 mc di materiali di risulta che verranno moltiplicati per la distanza di 5km riportata nel conteggio. Salvo integrazione della documentazione prodotta in risposta alla presente bozza Osservazioni CTP e considerazioni CTU Vedi punto precedente
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A15.G10.011 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice
CER 170904 €. 34,79 Tonn. 14,40 Tonn. 6,00 €. 500,98 €. 208,74 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Il CTP del
Sig. ha fornito formulari per 3 tonn di rifiuti. In considerazione Parte_1 di ciò si riconoscono 3 tonn. di smaltimento rifiuti. Non essendo stata prodotta ulteriore documentazione ad integrazione di quella prodotta a seguito di richiesta del CTU. Osservazioni CTP e considerazioni CTU Vedi punto precedente Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto
Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A25.A10.030
Rimozione, previa inertizzazione, di lastre e canne fumarie in cemento 19
amianto, mediante inserimento in appositi contenitori di polietilene, chiusura e sigillatura con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata, successivo carico su apposito €.
54,38 Ml. 4,00 €. 0,00 €. 217,52 mezzo di trasporto, comprese CP_3 opere provvisionali esclusi i costi per l'istruzione della pratica presso la
ASL di competenza, le attrezzature necessarie per lo smontaggio e la formazione di adeguato deposito temporaneo: Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG.
Considerato che
il CTP del Sig. ha prodotto fotografia di canna fumaria non rimossa. Non Parte_1 essendo stata prodotta documentazione relativa allo smaltimento
(autorizzazione e formulari) della canna fumaria non può essere riconosciuta alcuna quantità. Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI
DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di non riconoscere l'avvenuta realizzazione della lavorazione in oggetto per le seguenti motivazioni: - il computo metrico redatto a consuntivo dal
Direttore dei Lavori dovrebbe valere quale certificazione dell'avvenuta realizzazione della lavorazione;
- il quesito non prevede di accertare l'avvenuta realizzazione delle opere certificate dal D.L. nel computo metrico redatto a consuntivo ma semplicemente chiede di verificare se le opere extra contratto risultassero necessarie per il completamento dei lavori e ad accertarne il relativo costo. Per tali motivazioni, si invita il
C.T.U. a riconoscere all'Impresa l'importo della lavorazione realizzata.
Risposta CTU:
Considerato che
non è stata prodotta documentazione in merito allo smaltimento della canna fumaria in amianto (documentazione necessaria al fine di procedere con la rimozione e lo smaltimento) si ritiene di non avere elementi per poter giustificare tale lavorazione e, di conseguenza, la sua necessità.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A40.A12.005
Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria di solaio costituiti da travetti in legno, 20
compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. €. 1.345,90 Mc 0
Mc. 0,16 €. 0,00 €. 221,80 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario
LE IG. Lavorazione non più riscontrabile, si ritiene possa essere riconosciuta non avendo contestazioni in merito.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A40.A15.005
Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a larghezze variabili, compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva spessore 2,5 cm in legno di abete €.
39,90 Mq 0 Mq. 110,00 €. 0,00 €. 4.389,00 Il prezzo utilizzato
è congruo con il prezzario LE IG. Più complessa risulta la valutazione di questa voce in quanto non è stato possibile esaminare direttamente il tavolato esistente in corso d'opera, ma ci si è potuto esclusivamente basare su documentazione fotografica in corso d'opera, fornita dal CTP di DI DI 2020 e di un video realizzato in corso d'opera. Sulla base della documentazione prodotta si ritiene che il tavolato in legno della copertura potesse essere solo parzialmente sostituito o integrato per le parti mancanti. In considerazione di quanto sopra e del fatto che non è stato possibile visionare il tavolato in corso d'opera si ritiene di poter considerare non necessaria la rimozione della parte eccedente le quantità della rimozione prevista dal computo, allegato al contratto per i lavori in copertura.
Si precisa che nel computo allegato al contratto non è stata reperita tale voce che si ritiene comunque necessaria a seguito della rimozione del tavolato esistente. Tale voce potrà essere contabilizzata in ragione di
95,00 mq. Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ribadisce 21
quanto già espresso in precedenza, ossia che si ritiene di contestare la considerazione del C.T.U. in merito alla possibilità di procedere con una sostituzione parziale o integrazione delle parti mancanti per le seguenti motivazioni: - allo scrivente pare azzardato mettere in dubbio quanto ordinato e certificato dal Direttore Lavori sulla base della documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali (di certo non esaustiva); - il tavolato preesistente, oltre ad essere irrimediabilmente compromesso, era caratterizzato da uno spessore non idoneo (pari a circa 2 cm); - il mantenimento del tavolato preesistente non avrebbe garantito la complanarità delle falde a causa del differente spessore del tavolato sostituito, caratterizzata da spessore idoneo (pari a circa 3 cm); - la sostituzione parziale del tavolato o l'integrazione dello stesso non avrebbe consentito alla Proprietà di garantire la garanzia da parte dell'Impresa sulla lavorazione realizzata (trattandosi di lavorazione parziale). Si evidenzia nuovamente quanto segue: - il sig. in sede di Pt_1 interrogatorio formale (pagina 3 verbale allegato) rispondendo si è vero al capitolo di prova 14 ha affermato la verità delle seguenti circostanze con valore confessorio: "14) Vero che a seguito dello smantellamento della copertura del tetto da parte dell'impresa del convenuto opposto, le parti rivenivano il tetto in legno dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole, COMPLETAMENTE MARCIO E INUTILIZZABILE, rinvenendo altresì elementi dei comignoli e altre parti del tetto realizzate in eternit". -
l'arch in risposta al capitolo di prova 15) confermando quanto CP_2
già riferito dal (con valore confessorio) ha riferito quanto segue: Pt_1
"nel corso dei lavori, io unitamente al sig. ha commissionato al sig. Pt_1
in più occasioni: - di eseguire la ristrutturazione del tetto _1 dell'immobile in legno, sul rilievo che in mancanza di detta opera i lavori non sarebbero stati ritenuti dal committente e dal direttore dei lavori conclusi a regola d'arte; - di completare il rifacimento del tetto con la fornitura e posa in opera di materiali". Dette incontrovertibili prove fanno venir meno la neccessità da parte del CTU di valutare (peraltro in modo non tecnico ma probabilistico e quindi certamente non accettabile) se le tavole del tetto dovessero essere sostituite tutte o in parte, in quanto lo stesso ha chiaro che IL TETTO ERA COMPLETAMENTE Pt_1 Per_2 22
ED INUTIBILIZZABILE, al pari del direttore dei lavori escusso come testimone. Si chiede pertanto che il CTU tenga in debita considerazione dette chiare evidenze probatorie e modifichi sul punto la propria valutazione. Per tali argomentazioni, si invita il C.T.U. a rivedere la propria posizione confermando la necessità di eseguire la completa sostituzione del tavolato come ordinato e certificato dal Direttore dei
Lavori. Risposta CTU: Si conferma la valutazione alla luce di quanto già specificato nella risposta all'osservazione relativa alla rimozione del tavolato.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A48.A27.010
Sola posa di telo impermeabile traspirante gr/mq 150 €.
5,09 Mq 160,00 Mq. 110,00 €. 814,40 €. 559,90 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG, la differenza di quantità risulta dal fatto che è stata conteggiata la posa di un doppio strato costituito da membrana bituminosa per barriera al vapore e da telo impermeabile traspirante, per una superficie di 80,00 mq mentre è stata contabilizzata soltanto la membrana bituminosa per 110 mq.. Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento. Tale lavorazione risulta comunque necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, l'adeguamento della quantità è conseguente alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo
PR.A18.A25.010 Membrane bitume polimero plastomerica, armata con lamina di alluminio minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato imputrescibile. Spessore 3 mm, flessibilità a freddo -10°C per barriera al vapore €. 9,03 Mq 80,00 Mq. 110,00 €.
722,40 €. 993,30 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE
IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento. Tale lavorazione risulta comunque necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, 23
l'adeguamento della quantità è conseguente alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A64.A60.010
Solo posa di isolamento termicoacustico superfici inclinate (falde di tetti e simili) eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.
€. 9,10 Mq 80,00 Mq. 110,00 €. 728,00 €. 1.001,00 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento. Tale lavorazione risulta comunque necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, l'adeguamento della quantità è conseguente alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro
P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot.
Consuntivo PR.A17.V01.030
NN Parte_2
, in classe di €. 44,22 Mq 80,00 Mq. 110,00 €. 3.537,60
[...]
€. 4.864,20 reazione al fuoco Eurclasse B, resistenza a trazione TR >=80
kPa, densità circa 35kg/m3, conforme EN 13163, dotato di marcatura CE;
rispondente ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M.
11/10/2017, conducibilità termica lambda 0,025÷0,028 W/mK secondo
EN 12667, compresi gli sfridi. Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento. Tale lavorazione risulta comunque necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, l'adeguamento della quantità è conseguente 24
alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A51.A10.010
Manto di copertura in elementi di laterizio. Tegole marsigliesi, inclusi elementi di colmo, esclusa la listellatura, le opere di lattoneria, scossaline, converse e simili. €. 44,30 Mq 95,00 Mq. 110,00 €. 4.208,50 €. 4.873,00 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG, la differenza di quantità di 15,00 mq risulta conseguente al mancato conteggio, in fase di progetto, presumibilmente dello sporto di gronda. Tale lavorazione risulta pertanto necessaria per la realizzazione a regola d'arte dell'intervento, l'adeguamento della quantità è conseguente alla maggior dimensione delle falde rispetto a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 40.D10.A10.010
Sola posa in opera di sistema fumario prefabbricato modulare in acciaio inox a doppia parete o a parete semplice, compresi ancoraggi e fascette esclusi i ponteggi, le controventature eventuali per canne di altezza da 12 a 24
m. Elementi rettilinei, esclusi pezzi speciali, da 80 a 130 mm €. 67,98 Ml
0,00 Ml. 3,00 €. 0,00 €. 203,94 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento.
Considerato che
, a seguito di richiesta del CTU nella bozza di relazione, il CTP di DI DI non ha dimostrato la realizzazione dell'intervento mediante 25
documentazione fotografica o fatture di acquisto del materiale, nella propria memoria di risposta alla bozza di relazione del CTU,
l'intervento non può essere riconosciuto Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di mettere in dubbio l'avvenuta realizzazione della lavorazione in oggetto, chiedendo di fornirne prove in merito all'esecuzione della stessa, per le seguenti motivazioni: - il computo metrico redatto a consuntivo dal Direttore dei Lavori dovrebbe valere quale certificazione dell'avvenuta realizzazione della lavorazione;
- il quesito non prevede di accertare l'avvenuta realizzazione delle opere certificate dal D.L. nel computo metrico redatto a consuntivo ma semplicemente chiede di verificare se le opere extra contratto risultassero necessarie per il completamento dei lavori e ad accertarne il relativo costo. Si evidenzia inoltre quanto segue: - il sig. in sede di interrogatorio formale Pt_1
(pagina 3 verbale allegato) rispondendo si è vero al capitolo di prova 14 ha affermato la verità delle seguenti circostanze con valore confessorio:
"14) Vero che a seguito dello smantellamento della copertura del tetto da parte dell'impresa del convenuto opposto, le parti rivenivano il tetto in legno dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole,
COMPLETAMENTE MARCIO E INUTILIZZABILE, rinvenendo altresì elementi dei comignoli e altre parti del tetto realizzate in eternit". Dette incontrovertibili prove fanno venir meno l'esigenza di dimostrare l'avvenuta realizzazione dell'intervento in oggetto. Si chiede pertanto che il CTU tenga in debita considerazione dette chiare evidenze probatorie e modifichi sul punto la propria valutazione. Per tali motivazioni, si invita il
C.T.U. a riconoscere all'Impresa l'importo della lavorazione realizzata.
Risposta CTU: Si conferma la valutazione in quanto si ritiene compito di questo CTU valutare se la lavorazione sia stata eseguita, preliminarmente alla valutazione della sua necessità. Le bolle di consegna del materiale o le fatture ad esso relativo sono documenti contabili che l'Impresa esecutrice dovrebbe avere disponibili. Si precisa che tale lavorazione riguarda un condotto fumario interno non più visibile e non il comignolo esterno visibile e contabilizzato. 26
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo PR.C 84.B05.005
Sistema fumario prefabbricato, precoibentato, modulare a doppia parete di acciaio inox di sezione circolare con resistenza termica globale di classe B secondo le norme vigenti €. 72,10 Ml 0,00 Ml. 2,00 €.
0,00 €. 144,20 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE
IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento.
Considerato che
, a seguito di richiesta del
CTU nella bozza di relazione, il CTP di DI DI non ha dimostrato la realizzazione dell'intervento mediante documentazione fotografica o fatture di acquisto del materiale, nella propria memoria di risposta alla bozza di relazione del CTU, l'intervento non può essere riconosciuto. Osservazioni CTP e considerazioni CTU Vedi punto precedente Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto
Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo PR.C 84.D05.015
Sistema fumario prefabbricato, modulare a semplice parete di acciaio inox
AISI 316L a sezione circolare non coibentato €. 17,71 Ml 0,00 Ml. 1,00 €.
0,00 €. 17,71 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE
IG . Considerato che i lavori sono già stati eseguiti non è stato possibile verificare l'intervento.
Considerato che
, a seguito di richiesta del
CTU nella bozza di relazione, il CTP di DI DI non ha dimostrato la realizzazione dell'intervento mediante documentazione fotografica o fatture di acquisto del materiale, nella propria memoria di risposta alla bozza di relazione del CTU, l'intervento non può essere riconosciuto.
Osservazioni CTP e considerazioni CTU Vedi punto precedente
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo B85007
Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne 27
della canna a) 14x14 mm €. 266,18 Cad. 0,00 Cad 1,00 €. 0,00 €.
266,18 Il prezzo è desunto da Prezziario DEI si ritiene possa essere accettato. Il comignolo risulta presente in copertura e pertanto può essere contabilizzato trattandosi di intervento necessario a seguito del rifacimento della copertura. Osservazioni CTP e considerazioni CTU Non si riscontra tale elemento sulla copertura Pt_1 dell'edificio (foto nr. 1). Le dimensioni interne fanno sicuramente riferimento alla canna fumaria del camino a legna (posto al piano terra) con uscita fumi posta in copertura sul lato occidentale del prospetto principale. Non esiste nessun comignolo in conglomerato cementizio naturale, bensì esiste una tubazione inox dotata di terminale anti- intemperia. Risposta CTU: Si ritiene l'osservazione del CTP pertinente, si procede a sostituire tale voce nel calcolo dei lavori con la voce del prezzario DEI 025269c relativa al comignolo in acciaio INOX diametro
130 mm compreso terminale antivento che verrà stralciato dalla voce successiva. Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto
Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo PR.C84.C05.575
Terminale antintemperia con fascetta per elementi Ø 130 mm €. 84,76
Cad 0,00 Cad. 2,00 €. 0,00 €. 169,52 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Due comignoli risultano presenti in copertura e pertanto la voce può essere contabilizzata trattandosi di intervento necessario a seguito del rifacimento della copertura. Osservazioni CTP e considerazioni CTU Si riscontra un singolo terminale di dimensioni Pt_1 pari a 130 mm ed appartenente alla canna fumaria del camino a legna. Il secondo elemento presente in copertura (canna fumaria per esalazioni della cappa cucina) ha dimensioni sicuramente più contenute ed è elemento in laterizio (foto nr. 2). Risposta CTU: Si ritiene l'osservazione del CTP pertinente, si eliminerà tale voce dal computo lavori essendo ricompresa nella voce precedente e si aggiungerà un comignolo in laterizio per cui verrà redatta analisi prezzi non essendo reperibile in prezzario.. 28
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A88.A10.010 , Parte_3
converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di piombo dello spessore di 2 mm €. 100,72 Mq. 0,00 Mq. 2,80 €. 0,00 €. 282,02 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Tale lavorazione risulta necessaria per una corretta realizzazione della copertura al fine di evitare infiltrazioni in corrispondenza dell'abbaino.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A88.A10.020 , Parte_3
converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0,8 mm €. 132,63 Mq. 6,00
Mq. 18,84 €. 795,78 €. 2.498,75 Il prezzo utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. Rispetto alla previsione di contratto risultano realizzate 4 scossaline lungo le testate delle 4 falde della copertura per un totale di ml. (20,84x0,30)x4 = mq. 6,25 e due scossaline lungo le testate della copertura dell'abbaino per un totale di ml. (1,90x0,20) x2 = mq.
0,76 si ritiene possa essere autorizzata pertanto una quantità di mq. 7,01
Osservazioni CTP e considerazioni CTU DI DI: Si ritiene invece di contestare la decisione del C.T.U. di riconoscere la quantità dallo stesso determinata rispetto a quella indicata a consuntivo dal Direttore dei Lavori per la seguente motivazione: - l'altezza delle scossaline considerata dal
C.T.U. risulta sottostimata;
- nella determinazione del quantitativo della lavorazione il Consulente Tecnico d'Ufficio non ha considerato gli sviluppi relativi ai frontalini dei cornicioni sia della copertura principale che della copertura dell'abbaino che è presente al centro della copertura;
tali elementi risultano ben visibili dalle riprese fotografiche effettuate che attestano la presenza di scossaline a protezione dei frontalini in posizione 29
retrostante alle canale di gronda (dove presente); tali elementi sono caratterizzati da un'altezza pari a circa 50 cm, necessaria per coprire lo spessore determinato dall'altezza dei travetti del cornicione e di tutto il pacchetto copertura (si veda foto di seguito riportata). Per tale motivazione, si invita il C.T.U. a rivedere la propria posizione confermando il quantitativo certificato a consuntivo dal Direttore dei
Lavori. Risposta CTU: Si conferma la valutazione in quanto la scossalina posta lungo i frontalini dei cornicioni della copertura e dell'abbaino si ritiene non sia indispensabile e necessaria al fine di una corretta realizzazione dell'intervento.
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità contratto Quantità consuntivo Tot. contratto Tot. Consuntivo 25.A88.A20.010
Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 25 cm. €.
61,27 Ml. 19,00 Ml. 0,00 €. 1.164,13 €. 0,00 25.A88.A20.020 Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 33 cm. €. 70,58 Ml. 20,00 €. 0,00 €. 1.411,60 Il prezzo CP_3 utilizzato è congruo con il prezzario LE IG. A contratto erano previste gronde di sviluppo 25 cm mentre in contabilità finale sono riportate di sviluppo 33 cm. A seguito di verifica delle misure della copertura si ritiene che la misura delle due gronde sia di ml. 10,63x2= ml.
21,26. In considerazione della pendenza e della dimensione della falda si ritiene che la maggior dimensione della gronda sia giustificata. Valutazione dei costi lavorazioni extra capitolato Alla luce di quanto sopra i costi dei lavori extra capitolato possono essere così riconosciuti: Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta
Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A05.A40.020 Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della piccola 30
orditura ed i ponteggi in tegole, coppi, abbadini, posati con ganci, lastre di fibrocemento, lamiere e simili. €. 8,57 Mq. 110,00 €. 942,70 €. 942,70
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A05.A50.010
Rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto tavolato listelli ed eventuale isolante, senza recupero. €. 5,94 Mq. 95,00 €. 653,40 €. 564,30 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A05.A45.010 smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento €. 9,69 Ml. 35,46 €. 406,98 €. 343,60 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A15.A10.010 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. €. 1,.46
Mc/Km 2,50*5=12,50 €. 29,20 €. 18,25
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A15.A10.015
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km.e fino al decimo Km €. 1,.00 Mc/Km 2,50*5=12,50 €. 20,00 €. 12,50
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A15.G10.011 31
Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 €. 34,79 Tonn. 3,00 €.
208,74 €. 104,37
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A40.A12.005
Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria di solaio costituiti da travetti in legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. €. 1.345,90 Mc. 0,16 €. 221,80 €. 221,80 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A40.A15.005 Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a larghezze variabili, compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva spessore 2,5 cm in legno di abete €. 39,90 Mq. 95,00
€. 4.389,00 €. 3.790,50
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A48.A27.010 Sola posa di telo impermeabile traspirante gr/mq 150 €. 5,09 Mq. 110,00 €.
559,90 €. 559,90 Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto PR.A18.A25.010
Membrane bitume polimero plastomerica, armata con lamina di alluminio minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato imputrescibile. Spessore 3 mm, flessibilità a freddo -10°C per barriera al vapore €. 9,03 Mq. 110,00 €. 993,30 €. 993,30
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A64.A60.010 32
Solo posa di isolamento termico - acustico superfici inclinate (falde di tetti e simili) eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.
€. 9,10 Mq. 110,00 €. 1.001,00 €. 1.001,00 Cod. Prezz. Descrizione
Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto
PR.A17.V01.030 Parte_4
, in classe di reazione al fuoco Eurclasse B, resistenza a
[...] trazione TR >=80 kPa, densità circa 35kg/m3, conforme EN 13163, dotato di marcatura CE;
rispondente ai C.A.M. (Requisiti Ambientali
Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilità termica lambda
0,025÷0,028 W/mK secondo EN 12667, compresi gli sfridi. €. 44,22 Mq.
110,00 €. 4.864,20 €. 4.864,20 Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U.
Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A51.A10.010
Manto di copertura in elementi di laterizio. Tegole marsigliesi, inclusi elementi di colmo, esclusa la listellatura, le opere di lattoneria, scossaline, converse e simili. €. 44,30 Mq. 110,00 €. 4.873,00 €. 4.873,00 Cod.
Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo
Tot. riconosciuto B85007 Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale, dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni €. 266,18 Cad
0 €. 266,18 €. 0 interne della canna a) 14x14 mm Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 025269c Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304, secondo la UNI EN 1856-
1, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, data in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali, valutato al metro di collettore principale: Ø collettore 130 mm €. 495.58 ml. 1,00 €. 266,18 €. 495.58
Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot.
Consuntivo Tot. riconosciuto Analisi prezzi 22LG.RU.M01.A01.020 33
22LG.RU.M01.A01.040 22LG.PR.A05.A60.020 Preventivo Sola posa in opera canna di ventilazione e/o esalazione in laterizio Operaio edile
Specializzato Operaio edile comune Grappe chiodi zanche ecc in acciaio zincato Comignolo tondo in cotto €./h €./h Kg cad 29.40*0.30=8.82
24.56*0.30=7.36 5.25*0.8=4.2 1*82.00 €. 102.38 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto PR.C84.C05.575 Terminale antintemperia con fascetta per elementi Ø 130 mm €. 84,76 Cad. 0 €. 169,52 €. 0 Cod. Prezz.
Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A88.A10.010 , converse lineari e cappellotti Parte_3 per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di piombo dello spessore di 2 mm €. 100,72 Mq. 2,80 €.
282,02 €. 282,02 Cod. Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo Tot. riconosciuto 25.A88.A10.020
, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. Parte_3 comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0,8 mm €. 132,63 Mq. 7,01 €. 2.498,75 €. 929,73 Cod.
Prezz. Descrizione Lavoro P.U. Quantità riconosciuta Tot. Consuntivo
Tot. riconosciuto Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre, in lastra di rame, spessore 8/10 mm, sviluppo 33 cm. €. 70,58 Ml. 21,26 €. 1.411,60
€. 1.500,53
Il totale riconoscibile di lavori extra capitolato risulta pertanto di €. 21.599,66 IVA esclusa In considerazione di quanto sopra il totale del consuntivo lavori risulta pari ad €. 30.652,94 IVA esclusa (€. 33.718,23 IVA
10% inclusa) contro €. 33.427,93 IVA esclusa ( €.
36.770,73 IVA 10% inclusa) contabilizzati dalla D.L. 34
In relazione ai lavori di rimozione senza il recupero di elementi per orditura di tetto tavolato listelli ed eventuale isolante, senza recupero e di provvista e posa in opera di tavolato in legno grezzo, quanto al rilievo del CTP dell'DI DI che la conferma in sede di interrogatorio formale da parte del sig che le parti rivenivano il tetto in legno Pt_1 dell'immobile per cui è causa, posto al di sotto delle tegole,
COMPLETAMENTE MARCIO E avrebbe fatto venir CP_4 meno l'esigenza di dimostrare l'avvenuta realizzazione dell'intervento in oggetto, questo giudice osserva che la valutazione del CTU, essendo fondata su dati obiettivi ,empirici e quindi incontrovertibili, riscontrati nella documentazione fotografica in corso d'opera dell'orditura in legno del tetto , fornita dal CTP dell'opposta , confuta la risposta dell'attore opponente , che si è limitato ad esprimere una valutazione personale sullo stato del tetto
D) IN PUNTO QUANTIFICAZIONE DEL RESIDUO
CORRISPETTIVO, TENUTO CONTO DELL'IMPORTO
PACIFICAMENTE GIA' VERSATO DI € 25.652,86
All'impresa convenuta opposta va riconosciuto il minor corrispettivo di
€ 8.065,37 , oltre interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo( differenza tra € 33.718,23, IVA al 10% compresa ed €
25.652,86, che il committente opponente ha dimostrato di avere versato all'opposto ( vedi prodotta contabile del relativo bonifico) e che comunque quest'ultimo non ha contestato di avere ricevuto
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura dell'accoglimento , con applicazione dei valori medi ridotti del 30% del
30% dei compensi delle altre fasi, essendo l'importo riconosciuto ( €
8.065,37) prosssimo al valore più basso dello scaglione applicato ( da €
5.201,00 ad € 26.000,00) 35
SPESE DI CTU
In considerazione della riduzione del 33% dell'importo da riconoscere all'impresa opposta rispetto a quello ingiunto, le spese di CTU vanno poste definitivamente per il 67% a carico dell'attore opponente sig
[...]
e per il 33% a carico del convenuto opposto , titolare Pt_1 _1 dell'impresa individuale DI DI 2020 di _1 36
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
I) Revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 989/2023;
II) Dichiara tenuto e condanna il sig. (c.f. Parte_1
a corrispondere al sig. ,, n.q. di C.F._1 _1 titolare dell'impresa individuale DI DI 2020 di (P.IVA _1
- C.F. ), il minor importo di € P.IVA_2 C.F._3
8.065,37 IVA COMPRESA , oltre interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo;
III) Dichiara tenuto e condanna il sig. (c.f. Parte_1
, a rifondere al sig. , n.q. di titolare C.F._1 _1 dell'impresa individuale DI DI 2020 di (P.IVA _1
- C.F. )le spese di lite, che liquida in P.IVA_2 C.F._3
€ 3.554,00 per compenso professionale , di cui, € 643,00 per la fase di studio, € 544,00 per la fase introduttiva, € 1.176,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.191,00 per la fase decisoria), oltre il 15% di rimborso forfettario sul compenso professionale, ex D.M. Min.Giust.
n.147 del 2022, IVA e CPA, come per legge;
IV) Pone le spese di CTU definitivamente, per il 67% a carico dell'attore opponente sig. e per il 33% a carico del convenuto opposto Parte_1
, n.q. di titolare dell'impresa individuale DI DI 2020 di _1
_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc
Così deciso in Genova il 18 Agosto 2025
Il Giudice
Alessandro Mauceri