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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 18251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18251 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - EL EN MI LO ER NA CE AT ER IE SENTENZA sul ricorso proposto da: LI BR nato a [...] il [...]
contro
Ministero della giustizia avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze Udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di BR LI volto ad ottenere il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35- ter ord. pen. relativamente al periodo di carcerazione sofferto presso gli Istituti di detenzione di Pisa, Perugia e Firenze, avendo il condannato potuto usufruire di uno spazio conforme a quello previsto dalla giurisprudenza sovranazionale computato ai sensi dei principi esposti da Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 01, non risultando rilevanti, ai fini del trattamento disumano e degradante, le denunciate, marginali, carenze strutturali e di servizio (alcune delle quali relative a profili asseritamente non sollevati davanti al Magistrato di sorveglianza) all'interno degli Istituti di detenzione, dovendo computarsi, in particolare, lo spazio occupato dal letto singolo ai fini della individuazione di quello fruibile dal detenuto. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione BR LI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Roberto Nocent, articolando un motivo per violazione di legge. In particolare, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, allegando la violazione dell’art. 35-ter ord. pen. e dell’art. 3 Convenzione EDU, non avendo, il Tribunale di sorveglianza, scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, ai fini della determinazione di quello fruibile dal detenuto, come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18251 Anno 2025 Presidente: IA IU Relatore: AT CE Data Udienza: 04/03/2025 Evidenzia, inoltre, di avere lamentato, sin dall’originario ricorso, la mancanza della porta del servizio igienico, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata ai fini del diniego del connesso rimedio risarcitorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Va doverosamente premesso che nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale proposto a norma degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., il sindacato di legittimità è circoscritto ai profili di violazione di legge (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della Giustizia, Rv. 262356) che comprendono solo l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione e non la completezza e coerenza logica della stessa. Ciò in applicazione del principio affermato dal massimo organo nomofilattico secondo cui «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 3. E’ fondato, inoltre, in conformità a quanto rilevato anche dal Procuratore generale, il rilievo relativo ai criteri utilizzati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze ai fini del di computo dello spazio utile a disposizione del detenuto. Infatti, quello occupato dal letto singolo del detenuto è stato calcolato nell’ambito dello spazio fruibile, mentre, al contrario, va assicurata continuità all’orientamento, ormai consolidato, di questa Sezione secondo cui «in tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno» (Sez. 1, n. 32412 del 20/06/2024, Parrino, Rv. 286659; Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126; Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv. 284510 ; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700). Risulta essere stato abbandonato, infatti, il contrario orientamento seguito, di fatto, nel provvedimento oggetto di impugnazione, in base al quale la superficie del letto singolo deve essere sempre computata nello spazio minimo detentivo pro-capite, trattandosi di arredo suscettibile di spostamento che, come tale, non ostacola il libero movimento nella cella (fra le altre, Sez. 6, n. 38565 del 11/10/2022; Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022; Sez. 1, n. 12774 del 15/03/2022, Talia, Rv. 282850-01; Sez. 6, n. 39197 del 28/10/2021; Sez. 1, n. 2597 del 12/01/2021, n. 2597). Il profilo di contestazione relativo alla mancata motivazione effettiva sulla doglianza relativa alle condizioni del bagno è, anch’esso, fondato. Dall’esame del reclamo ex art. 35-ter ord. pen. per violazione dell’art. 3 CEDU avanzato l’11 gennaio 2024, risulta la proposizione della questione relativa alle condizioni igienico sanitarie del 2 bagno. Sul punto, quindi, l’affermazione del provvedimento impugnato secondo cui «quante alle doglianze in merito al bagno, mai sollevate in primo grado, non possono essere (…) oggetto di prima valutazione in sede di gravame», sostanzia una motivazione apparente e, dunque, elusiva dei temi posti dal ricorrente. 4. Per le ragioni indicate, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze affinché applichi i principi diritto richiamati e motivi su tutte le questioni poste dal ricorrente nella domanda originaria, come riproposte in sede di reclamo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso il 04/03/2025. Il Presidente IU IA
contro
Ministero della giustizia avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze Udita la relazione del Consigliere Vincenzo Galati Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di BR LI volto ad ottenere il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35- ter ord. pen. relativamente al periodo di carcerazione sofferto presso gli Istituti di detenzione di Pisa, Perugia e Firenze, avendo il condannato potuto usufruire di uno spazio conforme a quello previsto dalla giurisprudenza sovranazionale computato ai sensi dei principi esposti da Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 01, non risultando rilevanti, ai fini del trattamento disumano e degradante, le denunciate, marginali, carenze strutturali e di servizio (alcune delle quali relative a profili asseritamente non sollevati davanti al Magistrato di sorveglianza) all'interno degli Istituti di detenzione, dovendo computarsi, in particolare, lo spazio occupato dal letto singolo ai fini della individuazione di quello fruibile dal detenuto. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione BR LI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Roberto Nocent, articolando un motivo per violazione di legge. In particolare, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, allegando la violazione dell’art. 35-ter ord. pen. e dell’art. 3 Convenzione EDU, non avendo, il Tribunale di sorveglianza, scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, ai fini della determinazione di quello fruibile dal detenuto, come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18251 Anno 2025 Presidente: IA IU Relatore: AT CE Data Udienza: 04/03/2025 Evidenzia, inoltre, di avere lamentato, sin dall’originario ricorso, la mancanza della porta del servizio igienico, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata ai fini del diniego del connesso rimedio risarcitorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Va doverosamente premesso che nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale proposto a norma degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., il sindacato di legittimità è circoscritto ai profili di violazione di legge (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della Giustizia, Rv. 262356) che comprendono solo l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione e non la completezza e coerenza logica della stessa. Ciò in applicazione del principio affermato dal massimo organo nomofilattico secondo cui «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 3. E’ fondato, inoltre, in conformità a quanto rilevato anche dal Procuratore generale, il rilievo relativo ai criteri utilizzati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze ai fini del di computo dello spazio utile a disposizione del detenuto. Infatti, quello occupato dal letto singolo del detenuto è stato calcolato nell’ambito dello spazio fruibile, mentre, al contrario, va assicurata continuità all’orientamento, ormai consolidato, di questa Sezione secondo cui «in tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno» (Sez. 1, n. 32412 del 20/06/2024, Parrino, Rv. 286659; Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126; Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv. 284510 ; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700). Risulta essere stato abbandonato, infatti, il contrario orientamento seguito, di fatto, nel provvedimento oggetto di impugnazione, in base al quale la superficie del letto singolo deve essere sempre computata nello spazio minimo detentivo pro-capite, trattandosi di arredo suscettibile di spostamento che, come tale, non ostacola il libero movimento nella cella (fra le altre, Sez. 6, n. 38565 del 11/10/2022; Sez. 1, n. 20786 del 26/04/2022; Sez. 1, n. 12774 del 15/03/2022, Talia, Rv. 282850-01; Sez. 6, n. 39197 del 28/10/2021; Sez. 1, n. 2597 del 12/01/2021, n. 2597). Il profilo di contestazione relativo alla mancata motivazione effettiva sulla doglianza relativa alle condizioni del bagno è, anch’esso, fondato. Dall’esame del reclamo ex art. 35-ter ord. pen. per violazione dell’art. 3 CEDU avanzato l’11 gennaio 2024, risulta la proposizione della questione relativa alle condizioni igienico sanitarie del 2 bagno. Sul punto, quindi, l’affermazione del provvedimento impugnato secondo cui «quante alle doglianze in merito al bagno, mai sollevate in primo grado, non possono essere (…) oggetto di prima valutazione in sede di gravame», sostanzia una motivazione apparente e, dunque, elusiva dei temi posti dal ricorrente. 4. Per le ragioni indicate, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze affinché applichi i principi diritto richiamati e motivi su tutte le questioni poste dal ricorrente nella domanda originaria, come riproposte in sede di reclamo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso il 04/03/2025. Il Presidente IU IA