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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 5583 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e , c.f. Parte_2 C.F._1
, nella qualità di presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione
[...] predetta, col ministero dell'Avv.to Enrico Leo giusta procura in atti, appellanti
CONTRO
C.F. , col ministero Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv.to Francesco G. Cannizzo giusta procura in atti appellato
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 27.6.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I FATTI PROCESSUALI
1. Con sentenza n. 2615, depositata in data 12.10.2021, il Giudice di Pace di
Palermo, investito dell'opposizione di (n.q.) e dell' Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace n. Controparte_2
2063/2019, con cui veniva loro intimato, su istanza dell'associato Controparte_1
l'esibizione e la consegna della documentazione posta a fondamento della sanzione disciplinare della sospensione per mesi 36 dall'esercizio dei diritti di socio decisa a carico del dal Collegio dei Probiviri, dichiarava cessata la materia del CP_1 contendere per intervenuto adempimento dell'ingiunzione, con revoca del decreto opposto e condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2. Contro la sentenza i soccombenti hanno interposto appello, lamentando l'errore del DP nel non essersi dichiarato incompetente per valore, nel non avere dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. e nel non avere Parte_2 dichiarato l'infondatezza nel merito della pretesa monitoria.
3. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
4. La causa è stata trattenuta in decisione allo scadere del termine perentorio del 23 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MERITO DELLA LITE
1. Così sinteticamente riassunti i fatti di lite, sul tema della competenza del giudice adito in prima istanza, la giurisprudenza assimila le cause aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fare (qual è quella che ci occupa), che non trovano nel codice una disciplina ad hoc della competenza per valore, alle cause relative a somme di danaro e a beni mobili;
dall'assimilazione discende che quando il valore delle prime non
è indicato, esse non vanno considerate di valore indeterminabile, e come tali appartenenti alla competenza per materia del tribunale, ma si presumono, ai sensi dell'art. 14, 1° co., di competenza del giudice adito (Cass. n. 4399/1997). Nel caso in esame, il ricorrente in monitorio dichiarò il procedimento di valore indeterminato, ma nei limiti massimi della competenza del DP (allora di € 5.000,00), sì che una certa dichiarazione di valore, di fatto, ci fu. In ogni caso, il secondo comma dell'art. 14 c.p.c. statuisce che il convenuto può contestare nella prima difesa il valore dichiarato o presunto;
in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Tale contestazione fu svolta dagli opponenti, i quali correttamente annotano che la causa deve essere considerata di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 9, ult. co., c.p.c., visto che l'oggetto della controversia non è suscettibile di valutazione economica, come emerge dal fatto che il valore della causa – nascente dall'ingiunzione di un obbligo di facere – non può essere determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge. Ne consegue che il DP, nell'omettere di dichiararsi incompetente per valore, ha mal applicato l'art. 14 c.p.c.; nondimeno,
«Impugnata innanzi al tribunale una sentenza del giudice di pace affermativa della propria competenza, il giudice d'appello, qualora dichiari nulla la decisione affermando la competenza del tribunale, deve, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito» (Cass. n. 6520.2007). Ne consegue che il Tribunale, dichiarata nulla la decisione affermativa della propria competenza, non è esentato dall'affrontare il merito della lite, devoluto peraltro al
Tribunale per effetto degli altri motivi di appello;
tutto ciò avverrà ai soli fini della soccombenza virtuale, dovendosi dare atto, come rilevato correttamente dal DP, della cessazione della materia del contendere per adempimento sopraggiunto alla notifica del titolo opposto.
2. A questi fini, il Tribunale ritiene:
- la fondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva di Parte_2
, quale Presidente del Collegio dei Probiviri: quest'ultimo, infatti, in quanto
[...] organo endo-associativo senza rilevanza esterna (art. 5 dello statuto), è privo di autonoma soggettività giuridica, nonché di legittimazione processuale, come conferma l'art. 8 dello statuto stesso, che, non a caso, affida la rappresentanza legale dell'Associazione al Presidente;
- l'infondatezza virtuale delle ragioni di merito alla base dell'opposizione (e dell'appello), ossia della deduzione secondo cui l' avrebbe provveduto, con Parte_1 precedente lettera del 6.12.2018, in occasione della contestazione delle violazioni addebitate al prodromica all'adozione della sanzione disciplinare, a CP_1 consegnare la documentazione poi chiesta con l'ingiunzione: a parte che l'esito dell'invio della missiva, operato con a/r in pari data, non è allo stato conosciuto (i.e.: un timbro scarsamente leggibile apposto sulla busta comprova che la raccomandata fu riconsegnata al mittente per compiuta giacenza, ma non v'è contezza delle ragioni per le quali la missiva non fu consegnata), non v'è la prova che i documenti che nella lettera si danno per allegati (copia della denunzia del sig. completa di allegati) Parte_3 coincidano con quelli poi richiesti, fermo, in ogni caso, il diritto dell'associato di accedere, successivamente all'adozione della sanzione, ai documenti posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio, anche ai fini di un'eventuale impugnazione. Ne discende la sussistenza virtuale del diritto fatto valere con l'ingiunzione poi opposta.
Con il che va provveduto come in dispositivo.
3. L'esito complessivo della lite, indicativo di una soccombenza sostanzialmente reciproca, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie per quanto di ragione l'appello in esame, e per l'effetto:
(i) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
(ii) dichiara il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a
[...]
(evocato n.q.); Parte_2
(iii) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 2063/2019 del giudice di pace di
Palermo) per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
(iv) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio fra le parti.
Così deciso, il 20 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi