CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2024, n. 26409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26409 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letti l'istanza di trattazione orale depositata il 1 marzo 2024, i motivi aggiunti depositati il 5 marzo 2024 e le conclusioni depositate il 1.4 marzo 2024 dall'avvocato MAURO BONINI, nell'interesse del ricorrente AN MO, con i quali è stata chiesta la trattazione orale e sono stati illustrati e integrati i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 28 giugno 2023, riformava quella del G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, limitatamente alla riduzione delle pene accessorie fallimentari e al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione in ordine alla responsabilità penale di ND FR, chiamato a rispondere del delitto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 26409 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 22/03/2024 concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, previsto dagli artt. 110 cod. pen., art. 216, primo comma, n.1, 223, primo comma, legge fall. IU FR, coimputato la cui posizione era stata stralciata, ne rispondeva nella qualità di amministratore unico — dalla data di costituzione sino al 16.01.2014 - e poi di liquidatore fino alla data della dichiarazione di fallimento — della NN PA S.p.a., avente ad oggetto sociale "l'attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o la produzione e/o la distribuzione di materie prime e prodotti per la panificazione, la pizzeria, la pasticceria e la gelateria, nonché prodotti e materie alimentari, anche surgelati e conservati", società dichiarata fallita dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 29.09.2014. ND FR, invece, attuale ricorrente, è stato condannato nella sua qualità di amministratore legale della Società cooperativa TRUCK-IT, avente ad oggetto sociale "l'attività di magazzinaggio trasporto merci". Ai due imputati veniva contestata, in concorso, la condotta di aver distratto una parte rilevante dell'intero complesso aziendale della NN PA S.p.a., mediante la stipula in data 29 settembre 2011 di un atto formalmente denominato contratto di appalto di servizi e distribuzione in favore della TRUCK IT, senza un adeguato corrispettivo ed al solo fine di drenare risorse dalla prima società, prossima al fallimento, in favore della seconda (contratti che poi sono stati reiterati tra le medesime società anche negli anni 2012 e 2013). In particolare, le distrazioni avevano ad oggetto: - uomini (tutti i dipendenti, circa 50) addetti al trasporto ed al magazzinaggio che venivano licenziati dalla NN PA e contestualmente assunti dalla TRUCK IT;
- mezzi, ed in particolare una quota rilevante di automezzi della NN PA S.p.a. (che passa dagli 80 automezzi che possedeva nel 2011 a 58 nel 2012 ed infine a 42 nel 2013), i quali venivano ceduti alla TRUCK IT per un prezzo irrisorio e con una sproporzione tra il loro valore di mercato e quello oggetto di cessione di circa 223.000 euro;
- spese di carburante e di manutenzione e assicurazione degli automezzi sostenute dalla NN PA pur se i mezzi erano in uso alla TRUCK IT (per un ammontare di euro 1.009.942,24 per il 2012 e di euro 1.033.991,36 nel 2013); - la somma di 937.656,78 in favore della TRUCK IT nel periodo che va dal 18 febbraio 2014 al 31 maggio 2014, quando era già stata presentata istanza di ammissione al concordato preventivo da parte della NN PA S.p.a 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di ND FR consta di quattordici motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con l'argomento posto con i motivi di appello, in ordine alla circostanza che la sentenza del G.u.p. risulti sposare le motivazioni dell'elaborato del consulente IN, nominato dal pubblico ministero, senza mai citarlo, oltre che senza confrontarsi con le diverse conclusioni delle perizie TE e AN, pur citate quale base probatoria, né valutando l'inaffidabilità del primo contributo tecnico, che si fondava su una analisi di 345mila pagine compiuta in quattro mesi scarsi, come evidenziato con i motivi aggiunti in appello. 2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento in ordine alla distrazione di ingenti somme per spese personali, senza che sia individuabile un elemento di prova a riguardo, rappresentando il ricorrente come il presente motivo risulti commisurato al difetto di specificità della motivazione impugnata. 3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento, in relazione al riepilogo dei motivi di appello da parte della sentenza impugnata: ciò con particolare riferimento alla circostanza che, a differenza di quanto ritenuto in sentenza (fol. 11), quella dichiarativa del fallimento non intervenne in data 29 luglio 2014, bensì in data 29 settembre 2014, e che non fu determinata dalla istanza del Pubblico ministero, che fu rigettata, ma di altro creditore. La questione era stata posta con motivo specifico di appello ma non valutata dalla Corte territoriale. 4. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione e travisamento in quanto la sentenza impugnata, al fol. 8, riferisce che per il 2013 la fallita aveva sostenuto spese per carburante e lubrificante per gli automezzi della cooperativa per oltre 716mila euro, mentre dalla relazione IN risultava accertato un esborso di poco più di 426mi1a euro, poi abbattuti a seguito della compensazione con crediti della Truck, come riferito dalla perizia TE. Per quanto tale questione fosse oggetto di motivo specifico di appello. La stessa sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale, tanto più che nessuna sentenza ha affrontato il tema della discrasia fra la consulenza e la perizia. 5. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione e travisamento in relazione alla circostanza che la sentenza di appello avrebbe ritenuto al fol. 8 che, nel corso del 2013, Truck avrebbe ottenuto senza giustificazione dalla fallita oltre 7 milioni e 700mila euro, mentre già la sentenza di primo grado aveva ritenuto che l'importo era di due milioni di euro. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe anche disatteso 3 motivi specifici sul punto, anche in tema di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. riferendosi tali esborsi al corrispettivo dei trasporti effettuati dalla Truck in favore della fallita, mai oggetto di imputazione, e comunque giustificati dalla effettività delle prestazioni. 6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 521, 522, 179 e 181 cod. proc. pen., lamentando il difetto di correlazione fra imputazione e decisione e la nullità conseguente, con riferimento alla circostanza che in sentenza si faccia riferimento ai contratti di 'sub-appalto' fra la fallita e la Truck mentre la contestazione riguardava un 'appalto'. Inoltre, la fallita AN AN S.p.a. fatturò nel 2013 più di 34 milioni di euro, relativi a merce venduta e quindi consegnata da Truck, argomento logico non valutato per giustificare i pagamenti al trasportatore. Anche, la sentenza impugnata, avrebbe eluso il motivo specifico con il quale veniva rappresentata la natura dispositiva della condotta, e non distrattiva, che avrebbe determinato il rifluire della stessa nell'ipotesi di bancarotta societaria per causazione del fallimento, mai contestata, con evidente diversità del fatto. 7. Il settimo motivo deduce mancanza di motivazione, rappresentando come la sentenza impugnata si limiti ad un rinvio formale per relationem alla sentenza di primo grado, senza valutare i motivi di appello specifici, cosicché riproduce le stesse contraddizioni della prima sentenza che, a fronte di una contestazione di oltre tre milioni di euro, riduceva la stessa a poco più di 241mila euro seguendo l'esito della consulenza del pubblico ministero, ovvero di poco più di 104mila euro, secondo la consulenza dell'esperto nominato dall'imputato. Inoltre, replicherebbe, la sentenza ora impugnata, anche la confusione fra cessione di azienda e spin-off, non valutando i motivi che riconducevano le condotte in area diversa da quella distrattiva, oltre che in ordine alle omesse valutazioni indicate nei motivi che seguono. 8. L'ottavo motivo lamenta motivazione contraddittoria, sviluppando proprio l'incompatibilità fra i concetti di spin-off e cessione di ramo di azienda operata dalle sentenze di merito, senza il vaglio dei motivi di appello sul punto. 9. Il nono motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall., richiamando la sentenza emessa da questa Corte nell'ambito della fase cautelare reale, avente ad oggetto il sequestro dei beni aziendali della Truck, annullato dal Tribunale del riesame, con conferma della Corte di cassazione, in quanto quest'ultima escludeva che fosse intervenuta la cessione del ramo di 4 azienda: osserva il ricorrente come il materiale probatorio sia il medesimo di quello valutato in sede cautelare, non introducendo le relazioni peritali elementi di novità fattuale. Il motivo riproduce, poi, le censure di appello non valutate, anche in ordine alla necessità di internalizzare il trasporto da parte della fallita, prima operato da impresa esterna a sua volta fallita, fino alla nuova esternalizzazione del servizio di trasporto alla Truck, avvenuta in coerenza con le scelte di politica aziendale. In tale prospettiva non vi sarebbe la cessione della manodopera, bensì il licenziamento e la riassunzione — opzione liberamente percorsa da parte degli operai destinati al servizio di trasporto — al di fuori della dinamica propria della cessione del ramo di azienda. 10. Il decimo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della sentenza di primo grado, che riteneva possibile anche la riduzione della distrazione a poco più di centomila euro, come già illustrato al settimo motivo. 11. L'undicesimo motivo lamenta altro vizio di motivazione per travisamento in ordine alla motivazione impugnata, che in modo contraddittorio rappresenta la sussistenza di una concomitanza temporale tra il passaggio del ramo di azienda e la dichiarazione di fallimento, smentita dalle emergenze probatorie, essendo il primo risalente al 2011 e il fallimento dichiarato il 29 settembre 2014 ed essendo la concomitanza temporale l'unico elemento che rappresenterebbe l'assenza di ragioni economiche nell'operazione. 12. Il dodicesimo motivo lamenta la violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen., 13 e 18 codice della privacy, 5 e 6 Reg. Ue 17 aprile 2016 n. 679 e 2-decies codice predetto, 111, comma 3, Cost., 438 cod. proc. pen. In sostanza, vi sarebbe stata violazione delle citate norme, determinanti l'inutilizzabilità del materiale acquisito, in sostanza comunicazioni di posta elettronica fra l'imputato e il padre, non qualificabili come documenti fiscali tributari acquisiti dagli organi ispettivi, e come tali non utilizzabili senza il rispetto della disciplina del codice della privacy, con la conseguenza che anche la ritenuta sanatoria conseguente alla opzione per il rito abbreviato sarebbe erroneamente ritenuta dalla Corte di appello, in quanto alla stessa osta il dettato dell'art. 438, commi 5 e 6-bis, cod. proc. pen. 5 13. Il tredicesimo motivo lamenta vizio di motivazione in quanto, in ordine alle menzionate comunicazioni a mezzo posta elettronica, la Corte di appello non ha valutato il contesto nel quale le stesse ebbero a tenersi, nonostante motivi specifici di appello sul punto, il che ha determinato travisamento delle risultanze probatorie. 14. Quanto al quattordicesimo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 219, primo comma, legge fall. e 133, primo comma, n. 2 cod. pen., in quanto la Corte di appello, confermando la notevole entità del danno economico, non rende conto di quale sia l'importo della distrazione, limitandosi a ipotizzare una 'forbice' di valore. 15. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lucia Odello, ha depositato in data 23 febbraio 2024 requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, rappresentando la genericità del primo motivo, in quanto non si individuano quali dati sarebbero stati specificamente travisati, risultando il motivo orientato ad una interpretazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; quanto al secondo e terzo motivo, il dedotto vizio di motivazione è ritenuto infondato risultando irrilevante e, comunque, carente la prospettazione di decisività della doglianza, il che è anche per il quinto motivo. In ordine al sesto motivo, il tenore della sentenza che si riferisce a contratti di appalto, rende irrilevante la censura in quanto in relazione a tali contratti l'esercizio del diritto di difesa si è esplicato pienamente, mentre le altre censure sono versate in fatto, con una non consentita doglianza in caso di doppia conforme. Il settimo e ottavo motivo, come anche il decimo e undicesimo, trovano risposta nelle due sentenze di merito che rendono conto delle condotte distrattive. Il nono motivo non si confronta con le argomentazioni della sentenza di primo grado, che evidenzia come la società cooperativa di nuova costituzione, creata per curare il trasporto delle merci, utilizzava i locali, gli uffici, gli automezzi della società AN AN S.p.a. senza il pagamento di alcun corrispettivo, a titolo completamente gratuito, sicché l'esternalizzazione si era risolta in un aggravamento dei costi per la fallita, già in stato di progressiva decozione. Reiterative ed infondate venivano ritenute le doglianze di cui al dodicesimo e tredicesimo motivo, mentre il quattordicesimo non mina la tenuta della motivazione, essendo per la sentenza impugnata gli importi distratti, quelli non pretesi e riscossi, di entità tale da configurare l'aggravante contestata. 6 16. Con nota depositata il 1 marzo 2024, il difensore avanzava istanza di discussione e in subordine di rimessione in termini, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, secondo comma e 111, primo e secondo comma Cost., riferendo di avere ricevuto avviso di udienza pubblica in data 9 febbraio 2024, di avere poi scoperto in data 29 febbraio 2024 che la trattazione della presente causa non fosse orale: pertanto, rappresenta che la difesa non aveva avanzato richiesta di trattazione orale risultando l'udienza già pubblica ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen., non essendo prorogata la disciplina dell'art. 23, comma 8, d.l. 1:37 del 2020. 17. In data 5 marzo 2024 il difensore depositava motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., formulando altri quattro motivi. 17.1. Il quindicesimo motivo, seguendo la numerazione dell'originario ricorso, lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà, sviluppando la censura dell'undicesimo motivo, quanto alla asserita coincidenza temporale, citando il motivo aggiunto specificamente le parti della sentenza impugnata ove le condotte contestate risultino antecedenti rispetto al fallimento, in quanto risalenti agli anni 2011, 2012 e 2013. 17.2 Il sedicesimo motivo censura l'illogicità della sentenza, riprendendo il tema della contraddittorietà della sentenza impugnata, per aver ritenuto sussistenti le spese per il carburante a carico della fallita e al tempo stesso, però, assumendo che Truck non abbia svolto i correlati trasporti. 17.3 Il diciassettesimo motivo lamenta violazione di legge penale, richiamando il sesto e il settimo motivo, dovendosi distinguere fra atto distrattivo e atto dispositivo, quali sono quelli in contestazione, cosicché si incorre nella violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo configurabile la bancarotta societaria per causazione del dissesto. 17.4 Il diciottesimo motivo lamenta, come sviluppo del primo e quarto motivo, vizio di motivazione in relazione alla riduzione del valore della distrazione, ammessa anche dalla Corte di appello, e quindi alla sussistenza della stessa, non valutata. 18. In data 14 marzo 2024 il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, con le quali — preso atto del provvedimento di rigetto dell'istanza di trattazione orale, fatta salva la decisione del Collegio, da parte del Presidente — rinunciava alla istanza di trattazione pubblica — il che esonera questa Corte dalla valutazione delle richieste riportate al punto 16 che precede (per altro la disciplina 'pandemica' è stata prorogata e si applica nel caso in esame, come osserva in motivazione Sez. 5., n. 5347 del 2024 alla quale si rinvia)— e, in replica alla 7 requisitoria della Procura generale, osservava come in ordine al terzo motivo rilevante fosse la circostanza che il Tribunale fallimentare non abbia accolto l'istanza di fallimento del Pubblico ministero, fondata sulle ragioni poi poste a base dell'esercizio dell'azione penale, a riprova della inconsistenza delle stesse. La Procura generale, inoltre, non si sarebbe confrontata con il tema della natura ingente delle spese personali, non comprovata, risultando tale elemento decisivo, come anche con la circostanza del valore ridotto, rispetto all'imputazione, delle complessive distrazioni, senza che, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa Procura generale, sia stata spiegata la preferenza per le conclusioni della consulenza IN — senza motivare la sentenza impugnata in ordine alla impossibilità dell'esame di 345mila pagine in quattro mesi — rispetto alle valutazioni dei periti e del consulente della difesa, e quanto ai periti richiamando la Corte di appello solo formalmente le valutazioni, ma non anche facendole proprie sostanzialmente. Come anche 'fuori fuoco' sarebbero le conclusioni della Procura generale di fronte alla denunciata violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., che scaturisce dall'emergere del fatto diverso che avrebbe richiesto la modifica della contestazione, non operabile in sede di giudizio abbreviato che, dunque, avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dal delitto formalmente contestato. Quanto alla doppia conformità, il ricorrente evidenzia che il dedotto travisamento — relativamente alla contestualità temporale fra le condotte contestate come distrattive e il fallimento — risulta oggetto di argomentazione solo nella sentenza di appello, con travisamento che risulta decisivo, come anche che il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado non può fungere da motivazione adeguata in relazione a motivi specifici di appello. Infine, il ricorrente replica anche che la gratuità, ritenuta dalla Procura generale, quanto all'utilizzo di locali della fallita da parte della Truck, non è stata accertata, e comunque che la stessa, se accertata, non risulterebbe indice di fraudolenza, perché inserita nell'ambito del descritto spin-off per la risistemazione di 50 dipendenti. 19. Il ricorso è stato trattato, quindi, senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. o 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 Quanto al primo motivo, da trattarsi in uno al diciottesimo motivo aggiunto, gli stessi sono generici. A ben vedere l'analisi dei motivi di appello richiamati ne evidenzia l'originaria inammissibilità, in quanto per un verso si evidenzia come la sentenza di primo grado abbia fatto riferimento solo alla consulenza IN, il che non trova conferma nella lettura della sentenza, in quanto certamente molte sono le citazioni dell'elaborato dell'esperto del pubblico ministero ma anche ve ne sono, in primo luogo, della relazione della curatrice fallimentare e dei periti nominati dal G.u.p. La sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato e dato conto delle diverse fonti tecniche, richiamando anche la relazione del consulente della difesa, come anche i contributi dei periti (fol. 27 e 28), mettendoli in comparazione e considerandone il contributo. Inoltre, anche la doglianza mossa, quanto alla impossibilità per IN di procedere all'esame di 345mila pagine, costituisce doglianza in sé non consentita se non supportata da elementi concreti di smentita dell'elaborazione del consulente di parte, che dimostrino l'approssimazione dello stesso nella valutazione del materiale probatorio. In sostanza il motivo di appello del quale si lamenta l'omessa valutazione, nella sua molteplice e reiterata formulazione sul punto, sia nella premessa (foll. 2 e 3), che al par. 80 e 81, lett. c) ed e), non si confrontava con la circostanza che la sentenza di primo grado richiamava anche gli altri contributi tecnici, oltre quello di IN. Ciò rende sostanzialmente inammissibile il motivo di appello e spiega la ragione per la quale, a fronte di tale doglianza, la Corte di appello non abbia dato una specifica risposta, senza che per altro sia esplicitata a rilevanza della doglianza, anche qui riproposta, in ordine al fatto che la sentenza impugnata non richiami esplicitamente la relazione IN. Va ricordato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). 9 Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01). 2. Quanto al secondo motivo, anche generico era l'appello sul punto. A ben vedere la sentenza del G.u.p. — ai foll. 6 e 7 — riferisce delle spese personali sostenute con risorse della fallita, per FR IU e i suoi familiari, e fa esplicito riferimento alla fonte probatoria: si tratta della relazione ex art. 33 I. fall. della curatrice, datata 30 aprile 2015 ai foll. 24 e 29. Con tale dato non si confronta l'appello né l'attuale motivo di ricorso, cosicché, per le ragioni già esposte, entrambe i motivi risultano aspecifici. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre a essere non consentito. A ben vedere il dedotto travisamento nella ricapitolazione dei motivi di appello, quanto alla circostanza che la Corte abbia ritenuto che l'istanza di fallimento, che condusse alla sentenza declaratoria dello stesso, fosse quella del Pubblico ministero e non, come fu, quella di un creditore, non ha alcun rilievo né il motivo di ricorso in esame lo esplicita. È ben nota l'autonomia e l'insindacabilità per il giudice penale della sentenza di fallimento, cosicché del tutto irrilevante è se la stessa sia stata conseguenza di una iniziativa del pubblico ministero o di un creditore. Sul punto deve rappresentare questa Corte come un autorevole intervento ha consolidato in modo definitivo il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 r.d.. n. 267 del 1942 dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01). Né dalla circostanza che il fallimento non sia conseguito all'istanza del Pubblico ministero, può derivare — data la diversità dei giudizi, l'autonomia degli stessi, e la funzione della procedura fallimentare rispetto al giudizio penale — 10 l'affermazione che il Giudice delegato disattese l'istanza dell'organo pubblico per insufficienza del materiale probatorio posto alla base dell'esercizio dell'azione penale. Ne consegue l'assoluta irrilevanza dell'errore compiuto dalla Corte di appello quanto alla data della dichiarazione di fallimento e alla istanza che la causò, il che palesa il difetto d'interesse della doglianza come formulata e la sua non decisività. 4. Il quarto e il diciottesimo motivo aggiunto, nonché il quinto e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente: i primi due deducono vizio di motivazione e travisamento, mentre il quinto e il sesto deducono violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione correlato. 4.1 Il quarto motivo si duole della ritenuta distrazione delle spese attribuite alla fallita per l'anno 2013, quanto a carburante e lubrificante, per gli automezzi in uso alla cooperativa Truck per oltre 716mila euro. Il motivo deduce che dalla perizia TE risulterebbe che l'importo speso ammonti a 214mila euro, a seguito della compensazione per i crediti vantati dalla Truck nei confronti della fallita. A ben vedere, la doglianza per travisamento, come anche il vizio di motivazione dedotto, deve avere le caratteristiche di decisività che non emergono nel caso in esame: in primo luogo, in quanto il motivo si concentra solo sull'annualità 2013; in secondo luogo perché la valutazione che la difesa ritiene più attendibile risulta, comunque, attestare una distrazione di oltre 214mila euro, quindi comunque sussistente e rilevante. Alle assorbenti considerazioni di cui sopra, occorre aggiungere che, se anche venisse meno la condotta distrattiva in esame, residuerebbero le altre condotte esaminate dalla sentenza di primo grado, in altri sei punti (fol1.25-29), confermate anche in secondo grado. Va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01): il che nel caso in esame non è, come non lo è la carenza di motivazione in ordine alla scelta in favore dell'una o dell'altra elaborazione tecnica, per i medesimi motivi. 4.2 Anche il quinto motivo è aspecifico, in quanto riguarda un dedotto errore di calcolo rispetto al maggior importo versato nell'anno 2013, come corrispettivo da parte della fallita alla Truck per i servigi resi. 11 Anche in tal caso si tratta di una unica annualità, che lascia immutati i versamenti non giustificati per le altre annualità, oltre che le altre condotte distrattive. Inoltre, va evidenziato come sia inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di appello per omesso o manifestamente illogico o contraddittorio confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività, i passaggi della sentenza di primo grado ignorati o confrontati in modo manifestamente illogico o contraddittorio (Sez. 6, n. 5879 del 09/01/2013, dalle Grottaglie, Rv. 254243 - 01) dovendo l'illustrazione delle ragioni della decisività rilevare al fine di una diversa deliberazione (cfr. Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011, Perrone, Rv. 250248 - 01). Tale orientamento, anche alla luce dell'intervento successivo delle Sez. U., Galtelli, cit., che richiede la specificità del motivo di appello, va qui ribadito. 4.3 Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la censura mossa dal ricorrente si sostanzia nella circostanza che la Corte di appello abbia utilizzato l'espressione sub-appalto fra la fallita e la Truck, in luogo del riferimento al contratto di appalto, dal che ne deriverebbe la mutazione del fatto. A ben vedere, deve evidenziarsi in primo luogo come la condotta consistente nella stipula del contratto (fittizio) di appalto di servizi e distribuzione viene riportata nella imputazione. La sentenza di primo grado fa riferimento ai contratti di appalto stipulati anno dopo anno dal 2011 fino al fallimento nel 2014 e la stessa sentenza di appello ai foll. 6 e 8 per due volte si riferisce al contratto di appalto. La circostanza che ai foll. 17 e 18 per tre volte si faccia riferimento da parte della Corte di appello al sub-appalto, non consente di trarre la conclusione di un mutamento radicale del fatto ritenuto, rispetto a quello contestato, né tanto meno in un vulnus alle facoltà difensive. A ben vedere, la riprova che si verta in tema di una improprietà linguistica da parte della Corte di appello, emerge dalla circostanza che l'uso del diverso termine, dopo aver riferito in precedenza dell"appalto', non viene giustificato dalla sentenza impugnata in alcun modo: né, seguendo la doglianza difensiva ora in esame, la Corte di appello ipotizza, a riprova che si verta in tema di improprietà linguistica, che la fallita svolgesse attività di trasporto e di servizi e distribuzione per conto terzi, così da poter subappaltare tale servizio alla Truck. Anzi, a più riprese le sentenze nei due gradi chiariscono che la peculiarità del contratto in esame e le condizioni vantaggiose per Truck a discapito di AN AN 12 S.p.a. scaturivano proprio dalla circostanza che le due società fossero riconducibili al medesimo nucleo familiare, il che è incompatibile con l'ipotesi del coinvolgimento di un terzo soggetto appaltante. D'altro canto, anche se vi fosse stato il riferimento in senso tecnico al subappalto, comunque non vi sarebbe riferimento alcuno ad un soggetto terzo, cosicché il fatto resterebbe immutato nella sua storicità. D'altro canto, le disposizioni invocate vengono richiamate dalle norme che regolano l'esito del giudizio: l'art. 521 cod. proc. pen. che impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello contestato;
l'art. 522 per il caso in cui la sentenza sia emessa per un fatto diverso e, dunque, in violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione. Tali disposizioni richiedono di verificare se il fatto, come emerso dall'istruttoria, sia diverso da quello contestato e, pertanto, trova applicazione, per valutare l'operatività di tali norme, l'autorevole principio che rileva come la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01). Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01; conf. n. 16900 del 2004, Rv. 228042 - 01, n. 35225 del 2007, Rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008, Rv. 239866 - 01, n. 41663 del 2005, Rv. 232423 - 01, n. 4497 del 2016, Rv. 265946 - 01, n. 33878 del 2017, Rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019, Rv. 276955 - 01). Tali presupposti, nel caso in esame, non sussistono e quindi le doglianze sono manifestamente infondate, a fronte di una contestazione puntuale nell'imputazione in relazione alle spese per il carburante, cosic:ché neanche le 13 variazioni dei relativi importi non determinano modificazione radicale del fatto contestato. Il sesto motivo, nella sua parte finale lamenta che i pagamenti per i trasporti non furono ingiustificati, in quanto la fallita AN AN S.p.a. fatturò nel 2013 più di 34 milioni di euro, relativi a merce venduta e quindi consegnata da Truck, argomento che non sarebbe stato valutato e che invece attribuisce logica spiegazione al pagamento del trasportatore. Anche, la sentenza impugnata, avrebbe eluso il motivo specifico con il quale veniva rappresentata la natura dispositiva della condotta, e non distrattiva, che avrebbe determinato il rifluire della stessa nell'ipotesi di bancarotta societaria per causazione del fallimento, mai contestata, con evidente diversità del fatto. Tali ultime censure vanno valutate congiuntamente a quelle dei motivi settimo e ottavo a seguire. 5. Il sesto motivo, nella parte da ultimo richiamata, e quelli dal settimo al decimo, vanno trattati congiuntamente, in uno al sedicesimo e diciassettesimo aggiunti, che ne costituiscono sviluppo. Quanto al sesto motivo deve osservarsi come l'espressione «senza alcuna reale giustificazione economica», riferita alla circostanza che Truck avrebbe ricevuto euro 7.727.000,00, riguarda la ricapitolazione del contenuto della sentenza di primo grado, che si legge nella sentenza ora impugnata (fol. 8). A tal riguardo deve evidenziarsi come il tema affrontato sia sempre quello del terzo contratto di appalto per l'anno 2013, che seguiva quelli stipulati nel 2011 e nel 2012, e dalla lettura della sentenza di primo grado emerge come l'«arbitrario» pagamento, consistesse in «un importo complessivo di circa 2.727.000,00 euro, con un esborso di circa 700.00,00 euro in più rispetto all'anno precedente» (fol. 29 della sentenza di primo grado). È evidente che la sentenza di appello abbia commesso un errore materiale nella scrittura dell'importo, nella parte narrativa, riportando l'importo di 7.727.000,00 in luogo di quello di 2.727.000,00 euro (fol. 8), mentre invece resta ferma la natura «ingiustificata» o «arbitraria» del pagamento, che la sentenza di primo grado individua in circa 700.000 euro, in quanto, pur a fronte di un fatturato di 34 milioni di euro della AN AN spa per l'anno 2013, lo stesso risultava ridotto di 5 milioni rispetto al 2012 e però — da qui la natura ingiustificata e arbitraria — Truck ebbe a ricevere, grazie alle nuove condizioni del contratto, più favorevoli rispetto all'anno precedente, un importo superiore a quello ottenuto nel 2012. In sostanza, come la stessa sentenza di appello evidenzia al fol. 18, a fronte di un conclamato stato di decozione dal 2008, prolungato e aggravatosi nel 2013, la stipula del terzo contratto di appalto rendeva ingiustificato l'aumento delle 14 percentuali di compenso per la Truck, il che risultava indice della volontà di dismissione e confliggeva con l'interesse della AN AN S.p.a. che avrebbe, se non altro, dovuto tenere ferme le condizioni dell'anno precedente a fronte dello stato di crisi progressivo in cui versava. Tale non manifestamente illogica motivazione, all'esito della valutazione dell'organismo argomentativo unitario delle sentenze di merito, rende immune da vizi la sentenza impugnata, sia perché la stessa non nega l'effettività del fatturato della fallita per l'anno 2013, come sembra dedurre il ricorrente, sia anche perché, comunque, l'argomento di censura speso riguarda solo e soltanto il contratto del 2013 e, dunque, unicamente una delle sette voci sostanzianti gli indici di fraudolenza e le condotte distrattive. A tal riguardo, anche la deduzione per cui si verterebbe in tema di atti di disposizione e non distrattivi, non si confronta con il principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 - dep. 01/08/201.7, AM e altro, Rv. 27076301). Seppur, solo in parte, il ricorrente richiama tali indici - trascurando però quelli relativi ai rapporti fra gli amministratori delle società, ad esempio - ma non si confronta con la concreta e corretta applicazione operata dai Giudici di merito, che evidenziano il contesto di cointeressenza di ND FR nelle due società, essendo figlio dell'amministratore della prima e anche procuratore della AN AN S.p.a. con poteri di fatto gestori (fol. 3 della sentenza impugnata), poi amministratore unico della Truck costituita nel 2011, dopo che lo stato di decozione della AN AN S.p.a. dal 2009 fosse conclamato e manifesto (fol. 4); né il ricorso si confronta con i motivi di irragionevolezza imprenditoriale che, a più riprese, le sentenze di merito indicano come espressive di una 'confusione' fra le due società e i rispettivi compendi aziendali, cosicché la fallita di fatto trasferisce risorse alla Truck o rinuncia ai propri ricavi per favorire quest'ultima, contro il proprio interesse e, quindi riducendo le garanzie per il proprio ceto creditorio. 15 In tal senso, i sette punti sintomatici di fraudolenza, integranti condotte che il G.u.p. illustra dal fol. 25 della propria sentenza, riguardano: l'assenza di un canone di locazione per l'occupazione dei locali della AN AN utilizzati da Truck a titolo gratuito;
la pattuizione di un corrispettivo di oltre 83mila euro, per tre mesi del 2011, quindi prima che Truck potesse garantire il servizio di trasporto, bensì solo per il servizio di magazzino;
la sovrafatturazione delle prestazioni contrattuali per l'anno 2012, per oltre 248mi1a euro;
la svalutazione degli automezzi venduti da AN AN a Truck nel 2012 per un prezzo inferiore di quasi 50mila euro a quello di mercato (importo quest'ultimo stimato dalla Guardia di finanza, pur se in misura inferiore a quello di 130mila euro stimato dal perito AN); il mancato pagamento di un adeguato corrispettivo per gli automezzi in leasing, in conseguenza della cessione del relativo contratto per un prezzo di soli 2.475,00 euro, a fronte di quello di mercato di 123mila euro circa, stimato dalla Guardia di finanza;
l'ingiustificato pagamento dei costi di carburanti e lubrificanti nel momento in cui i mezzi erano già nella disponibilità di Truck per gli anni 2012 e 2013, per un valore complessivo di oltre 800mila euro che, anche se seguito dalla compensazione con il credito vantato da Truck, risultava di valore pari a 214mila euro o, comunque, 104 mila euro (secondo le diverse valutazioni degli esperti); infine, l'ingiustificato — e già richiamato — incremento delle percentuali di compenso contrattuale in favore di Truck per il 2013, pur a fronte dello stato di decozione prossimo al fallimento di AN AN. La censura della seconda parte del sesto motivo, quindi, trova risposta nelle motivazioni di merito che sono in sintonia con il consolidato principio per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, 16 Caimmi ed altri, Rv. 234232; nello stesso senso, ex muitis Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446). Anche la lamentata lesione dell'art. 521 cod. proc. pen., che in vero in tale forma si sostanzia in una richiesta di riqualificazione della condotta, riproposta anche con i motivi aggiunti, non si confronta con la circostanza che il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 L. fall., deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta (cfr. Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Ferlaino, Rv. 268207 - 01: mass. conf. N. 35066 del 2007 Rv. 237716 - 01, N. 34559 del 2010 Rv. 248167 - 01, N. 24051 del 2014 Rv. 260142 - 01). Pertanto, anche la tesi difensiva, che si verterebbe con la stessa condotta in azioni tese a cagionare il fallimento, risulta inidonea a determinare la riqualificazione o, nella prospettiva tenuta dal ricorrente, la diversità del fatto accertato. Per altro, anche volendo far riferimento alle operazioni dolose cagionanti il fallimento, tale fattispecie, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ente", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; mass. conf. N. 17690 del 2010 Rv. 247314 - 01). È evidente che l'esistenza degli indici di fraudolenza esaminati, integranti il pericolo per le garanzie patrimoniali del ceto creditorio, valutabili dal ricorrente ex ante, oltre alla natura delle condotte palesemente distrattive, escluda l'ipotesi di una diversa qualificazione giuridica. Quanto poi all'ottavo e nono motivo, che attaccano il riferimento del G.u.p. alla cessione del ramo di azienda che sarebbe intervenuto nel caso di specie, equiparandolo ad uno spin-off, si evidenzia la contraddittorietà di tale affermazione e si fa riferimento alla sentenza della Corte di cassazione che in sede 17 cautelare reale dava conto della circostanza che dovesse escludersi la cessione aziendale. Va in primo luogo ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali (Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Arnoldo, Rv. 283893 - 01; Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830 - 01). Anche l'evocata confusione fra la cessione del ramo di azienda e lo spin-off risulta manifestamente infondata: tale espressione gergale descrive una operazione economica che determina la separazione di parte dell'azienda, che mantiene però un ruolo centrale nei confronti della nuova realtà imprenditoriale, esercitando su di essa una significativa influenza soprattutto in termini di competenze e di attività svolte. Questa definizione economica, da un punto di vista giuridico può essere realizzata attraverso molteplici strumenti contrattuali, ma resta il fatto che, quale che sia la forma alla quale si ricorre, anche il contratto di appalto, la distrazione sussiste comunque se al distacco dal patrimonio della impresa madre non corrisponde un equilibrato risultato in termini di controprestazione e di profitto, e non invece una ingiustificata riduzione della garanzia patrimoniale che metta in pericolo le ragioni dei creditori della impresa madre. Quanto poi al richiamo operato dal ricorrente alla sentenza di questa Corte in relazione alla vicenda cautelare reale — Sez. 5, n. 31703 del 2015 —, lo stesso è 'fuori fuoco'. Questa Corte, dopo aver chiarito di poter delibare solo la violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., escludeva la cessione di un ramo di azienda in quanto non erano stati trasferiti fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. Osservava la Corte di cassazione: «Pertanto il parziale trasferimento in capo alla "Truck It" di una parte dei componenti dell'azienda della "AN AN", riconducibili ai servizi interni accessori della logistica di magazzino e del trasporto, prima gestiti dalla cedente, come giustamente evidenziato dal tribunale del riesame, non ha dato vita ad un distacco dalla società in questione di una "preesistente articolazione funzionalmente autonoma, idonea ad essere utilmente collocata sul mercato", proprio perché, da un lato la "AN AN" ha continuato la sua attività principale di vendita di prodotti alimentari, senza che si sia verificato iI passaggio della clientela e del management societario in favore della società 18 cessionaria, dall'altro quest'ultima compagine, senza la continuazione dell'attività della prima ed, in particolare, senza la disponibilità del magazzino della cedente, non avrebbe avuto la possibilità di operare. Ciò ovviamente non significa che nella cessione di cui si discute non possano celarsi finalità distrattive, che, tuttavia, riguardano i singoli beni o le singole risorse finanziarie distratte, ma non l'azienda facente capo a "Truck It", che, come ben argomentato dal giudice dell'impugnazione cautelare, considerata nel suo complesso, non può dirsi abbia formato oggetto di cessione». Ciò giustificava, quindi, il diniego del sequestro della Truck e dei suoi beni aziendali, in quanto «a fronte di una contestazione provvisoria avente ad oggetto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per cessione fittizia di un ramo d'azienda, il tribunale del riesame ha argomentato, con motivazione assolutamente corretta in punto di diritto, che il sequestro dell'intero complesso aziendale facente capo a "Truck It" non si giustifica, perché non vi è prova della avvenuta distrazione di un intero ramo di azienda della "AN AN", mancando nei trasferimenti dei singoli beni e rapporti l'elemento fondamentale costituito dall'avviamento, che consente di attribuire ad essi una dimensione aziendale, giustificando, quindi, ove sussistente, il sequestro dell'intero complesso aziendale, soffermandosi, inoltre, a spiegare, con dovizia di argomenti, perché i singoli trasferimenti non sono idonei a configurare il trasferimento di un ramo d'azienda in capo alla "Truck It"». E pertanto, l'attuale contestazione non riguarda più la cessione del ramo di azienda, bensì proprio la cessione di singoli beni, rispetto ai quali la stessa Corte di cassazione con la sentenza del 2015 non esclude certamente la natura singolarmente distrattiva, che correttamente è stata ritenuta dalla sentenza impugnata, risultando di fatto irrilevante la censura nominalistica proposta dall'attuale ricorso, a fronte della distrazione dei beni ritenuta nella congrua ricostruzione dalle sentenze di merito, senza alcuna proporzionata utilità per la cedente. Quanto all'omesso vaglio dei motivi di appello sia in relazione al punto predetto, sia anche indicati nel settimo motivo, deve osservarsi che da un lato la Corte territoriale ha dato risposta implicita, con la ricostruzione in termini corretti e non manifestamente illogici di quanto accertato, dall'altro che in ordine ad alcuni dei motivi che non sarebbero stati valutati, come anticipato, non ne viene prospettata la decisività disarticolante già all'atto dell'appello, il che incide anche sull'ammissibilità del ricorso ora in esame, per quanto già evidenziato. Analogamente non decisiva risulta la censura mossa in appello e riproposta con il decimo motivo, tanto più che la riduzione della distrazione a 100mila euro si 19 riferisce esclusivamente al punto 6 degli indicatori evidenziati dal G.u.p., dunque non all'importo complessivo della distrazione. Ne consegue l'infondatezza manifesta e la genericità dei motivi analizzati. 6. Quanto all'undicesimo motivo e al quindicesimo motivo aggiunto, la motivazione nella sua complessità evidenzia che il dato della concomitanza è riferibile non all'evento fallimento, bensì allo stato di decozione, accertato a partire dal 2008-2009 e che nel 2011 vede poste in essere le condotte distrattive, comunque proseguite fino a tutto il 2013 e anche nella fase liquidatoria del 2014, intervenendo il fallimento con sentenza il 29 settembre 2014. D'altro canto, il motivo non è 'centrato' in quanto, come noto, il delitto in contestazione non è reato di evento, ma reato di pericolo generico, cosicché poco rileva se la condotta distrattiva si sia svolta a ridosso o meno del fallimento, anche alla luce del principio autorevole per cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e risultando rilevanti i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). 7. Il dodicesimo e tredicesimo vanno trattati congiuntamente. La prima doglianza censura la sentenza impugnata che ha confermato l'utilizzabilità dei documenti acquisiti, consistenti nelle conversazioni a mezzo mail fra l'indagato e il padre, lamentandone l'acquisizione in violazione delle norme del codice della privacy. A ben vedere, però, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23 aprile 2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254108). Nel caso in esame il valore dirimente della dedotta inutilizzabilità sul quadro probatorio complessivo non è stato dedotto, cosicché il motivo come formulato non è consentito. 20 Il che rileva anche quanto alla censura proposta con il tredicesimo motivo, che lamenta una cattiva interpretazione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica fra padre e figlio, in assenza di una corretta contestualizzazione nel quale le stesse ebbero a tenersi. Deve evidenziarsi come il motivo sia, per quanto evidenziato in relazione alla censura di inutilizzabilità, sfornito di specificità, sia quanto al profilo dell'incidenza dirimente sul quadro probatorio, sia anche non in grado di chiarire quale illogicità manifesta si rinvenga nella interpretazione di tali comunicazioni, che dalla Corte di appello vengono richiamate al fol. 9 solo in relazione alla consapevolezza dello stato di decozione della fallita. D'altro canto, va evidenziato che nel caso in esame trova applicazione il consolidato principio per cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'ND, Rv. 268389). Tale manifesta illogicità non risulta dedotta e dunque la censura si sostanzia in una questione di interpretazione non proponibile in questa sede. 8. In ordine al quattordicesimo motivo, lo stesso è aspecifico. Va premesso che la stima del danno ex art. 219 legge fall. va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone Rv. 277658 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403 - 01). Nel caso in esame il ricorrente si riferisce ad un valore di 100mila euro indicato al fol. 28 della sentenza di primo grado, ma tale valore è solo relativo a una delle voci di distrazione, come anticipato, non anche agli altri elementi che anche hanno inciso sulla determinazione complessiva della stessa, che va effettuata in modo globale (si richiamano ancora una volta gli importi indicati dal G.u.p. a proposito di ciascuno dei sette punti costituenti le condotte distrattive). 21 Il Consigliere estensore Il Presidente • Ne consegue che il motivo non si confronta con la sentenza impugnata e con quella di primo grado, dal che l'aspecificità della doglianza. 9. Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso dalla quale discende la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22/03/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letti l'istanza di trattazione orale depositata il 1 marzo 2024, i motivi aggiunti depositati il 5 marzo 2024 e le conclusioni depositate il 1.4 marzo 2024 dall'avvocato MAURO BONINI, nell'interesse del ricorrente AN MO, con i quali è stata chiesta la trattazione orale e sono stati illustrati e integrati i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 28 giugno 2023, riformava quella del G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, limitatamente alla riduzione delle pene accessorie fallimentari e al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisione in ordine alla responsabilità penale di ND FR, chiamato a rispondere del delitto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 26409 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 22/03/2024 concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, previsto dagli artt. 110 cod. pen., art. 216, primo comma, n.1, 223, primo comma, legge fall. IU FR, coimputato la cui posizione era stata stralciata, ne rispondeva nella qualità di amministratore unico — dalla data di costituzione sino al 16.01.2014 - e poi di liquidatore fino alla data della dichiarazione di fallimento — della NN PA S.p.a., avente ad oggetto sociale "l'attività di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o la produzione e/o la distribuzione di materie prime e prodotti per la panificazione, la pizzeria, la pasticceria e la gelateria, nonché prodotti e materie alimentari, anche surgelati e conservati", società dichiarata fallita dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 29.09.2014. ND FR, invece, attuale ricorrente, è stato condannato nella sua qualità di amministratore legale della Società cooperativa TRUCK-IT, avente ad oggetto sociale "l'attività di magazzinaggio trasporto merci". Ai due imputati veniva contestata, in concorso, la condotta di aver distratto una parte rilevante dell'intero complesso aziendale della NN PA S.p.a., mediante la stipula in data 29 settembre 2011 di un atto formalmente denominato contratto di appalto di servizi e distribuzione in favore della TRUCK IT, senza un adeguato corrispettivo ed al solo fine di drenare risorse dalla prima società, prossima al fallimento, in favore della seconda (contratti che poi sono stati reiterati tra le medesime società anche negli anni 2012 e 2013). In particolare, le distrazioni avevano ad oggetto: - uomini (tutti i dipendenti, circa 50) addetti al trasporto ed al magazzinaggio che venivano licenziati dalla NN PA e contestualmente assunti dalla TRUCK IT;
- mezzi, ed in particolare una quota rilevante di automezzi della NN PA S.p.a. (che passa dagli 80 automezzi che possedeva nel 2011 a 58 nel 2012 ed infine a 42 nel 2013), i quali venivano ceduti alla TRUCK IT per un prezzo irrisorio e con una sproporzione tra il loro valore di mercato e quello oggetto di cessione di circa 223.000 euro;
- spese di carburante e di manutenzione e assicurazione degli automezzi sostenute dalla NN PA pur se i mezzi erano in uso alla TRUCK IT (per un ammontare di euro 1.009.942,24 per il 2012 e di euro 1.033.991,36 nel 2013); - la somma di 937.656,78 in favore della TRUCK IT nel periodo che va dal 18 febbraio 2014 al 31 maggio 2014, quando era già stata presentata istanza di ammissione al concordato preventivo da parte della NN PA S.p.a 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di ND FR consta di quattordici motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con l'argomento posto con i motivi di appello, in ordine alla circostanza che la sentenza del G.u.p. risulti sposare le motivazioni dell'elaborato del consulente IN, nominato dal pubblico ministero, senza mai citarlo, oltre che senza confrontarsi con le diverse conclusioni delle perizie TE e AN, pur citate quale base probatoria, né valutando l'inaffidabilità del primo contributo tecnico, che si fondava su una analisi di 345mila pagine compiuta in quattro mesi scarsi, come evidenziato con i motivi aggiunti in appello. 2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento in ordine alla distrazione di ingenti somme per spese personali, senza che sia individuabile un elemento di prova a riguardo, rappresentando il ricorrente come il presente motivo risulti commisurato al difetto di specificità della motivazione impugnata. 3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento, in relazione al riepilogo dei motivi di appello da parte della sentenza impugnata: ciò con particolare riferimento alla circostanza che, a differenza di quanto ritenuto in sentenza (fol. 11), quella dichiarativa del fallimento non intervenne in data 29 luglio 2014, bensì in data 29 settembre 2014, e che non fu determinata dalla istanza del Pubblico ministero, che fu rigettata, ma di altro creditore. La questione era stata posta con motivo specifico di appello ma non valutata dalla Corte territoriale. 4. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione e travisamento in quanto la sentenza impugnata, al fol. 8, riferisce che per il 2013 la fallita aveva sostenuto spese per carburante e lubrificante per gli automezzi della cooperativa per oltre 716mila euro, mentre dalla relazione IN risultava accertato un esborso di poco più di 426mi1a euro, poi abbattuti a seguito della compensazione con crediti della Truck, come riferito dalla perizia TE. Per quanto tale questione fosse oggetto di motivo specifico di appello. La stessa sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale, tanto più che nessuna sentenza ha affrontato il tema della discrasia fra la consulenza e la perizia. 5. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione e travisamento in relazione alla circostanza che la sentenza di appello avrebbe ritenuto al fol. 8 che, nel corso del 2013, Truck avrebbe ottenuto senza giustificazione dalla fallita oltre 7 milioni e 700mila euro, mentre già la sentenza di primo grado aveva ritenuto che l'importo era di due milioni di euro. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe anche disatteso 3 motivi specifici sul punto, anche in tema di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. riferendosi tali esborsi al corrispettivo dei trasporti effettuati dalla Truck in favore della fallita, mai oggetto di imputazione, e comunque giustificati dalla effettività delle prestazioni. 6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 521, 522, 179 e 181 cod. proc. pen., lamentando il difetto di correlazione fra imputazione e decisione e la nullità conseguente, con riferimento alla circostanza che in sentenza si faccia riferimento ai contratti di 'sub-appalto' fra la fallita e la Truck mentre la contestazione riguardava un 'appalto'. Inoltre, la fallita AN AN S.p.a. fatturò nel 2013 più di 34 milioni di euro, relativi a merce venduta e quindi consegnata da Truck, argomento logico non valutato per giustificare i pagamenti al trasportatore. Anche, la sentenza impugnata, avrebbe eluso il motivo specifico con il quale veniva rappresentata la natura dispositiva della condotta, e non distrattiva, che avrebbe determinato il rifluire della stessa nell'ipotesi di bancarotta societaria per causazione del fallimento, mai contestata, con evidente diversità del fatto. 7. Il settimo motivo deduce mancanza di motivazione, rappresentando come la sentenza impugnata si limiti ad un rinvio formale per relationem alla sentenza di primo grado, senza valutare i motivi di appello specifici, cosicché riproduce le stesse contraddizioni della prima sentenza che, a fronte di una contestazione di oltre tre milioni di euro, riduceva la stessa a poco più di 241mila euro seguendo l'esito della consulenza del pubblico ministero, ovvero di poco più di 104mila euro, secondo la consulenza dell'esperto nominato dall'imputato. Inoltre, replicherebbe, la sentenza ora impugnata, anche la confusione fra cessione di azienda e spin-off, non valutando i motivi che riconducevano le condotte in area diversa da quella distrattiva, oltre che in ordine alle omesse valutazioni indicate nei motivi che seguono. 8. L'ottavo motivo lamenta motivazione contraddittoria, sviluppando proprio l'incompatibilità fra i concetti di spin-off e cessione di ramo di azienda operata dalle sentenze di merito, senza il vaglio dei motivi di appello sul punto. 9. Il nono motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall., richiamando la sentenza emessa da questa Corte nell'ambito della fase cautelare reale, avente ad oggetto il sequestro dei beni aziendali della Truck, annullato dal Tribunale del riesame, con conferma della Corte di cassazione, in quanto quest'ultima escludeva che fosse intervenuta la cessione del ramo di 4 azienda: osserva il ricorrente come il materiale probatorio sia il medesimo di quello valutato in sede cautelare, non introducendo le relazioni peritali elementi di novità fattuale. Il motivo riproduce, poi, le censure di appello non valutate, anche in ordine alla necessità di internalizzare il trasporto da parte della fallita, prima operato da impresa esterna a sua volta fallita, fino alla nuova esternalizzazione del servizio di trasporto alla Truck, avvenuta in coerenza con le scelte di politica aziendale. In tale prospettiva non vi sarebbe la cessione della manodopera, bensì il licenziamento e la riassunzione — opzione liberamente percorsa da parte degli operai destinati al servizio di trasporto — al di fuori della dinamica propria della cessione del ramo di azienda. 10. Il decimo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà della sentenza di primo grado, che riteneva possibile anche la riduzione della distrazione a poco più di centomila euro, come già illustrato al settimo motivo. 11. L'undicesimo motivo lamenta altro vizio di motivazione per travisamento in ordine alla motivazione impugnata, che in modo contraddittorio rappresenta la sussistenza di una concomitanza temporale tra il passaggio del ramo di azienda e la dichiarazione di fallimento, smentita dalle emergenze probatorie, essendo il primo risalente al 2011 e il fallimento dichiarato il 29 settembre 2014 ed essendo la concomitanza temporale l'unico elemento che rappresenterebbe l'assenza di ragioni economiche nell'operazione. 12. Il dodicesimo motivo lamenta la violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 220 disp. att. cod. proc. pen., 13 e 18 codice della privacy, 5 e 6 Reg. Ue 17 aprile 2016 n. 679 e 2-decies codice predetto, 111, comma 3, Cost., 438 cod. proc. pen. In sostanza, vi sarebbe stata violazione delle citate norme, determinanti l'inutilizzabilità del materiale acquisito, in sostanza comunicazioni di posta elettronica fra l'imputato e il padre, non qualificabili come documenti fiscali tributari acquisiti dagli organi ispettivi, e come tali non utilizzabili senza il rispetto della disciplina del codice della privacy, con la conseguenza che anche la ritenuta sanatoria conseguente alla opzione per il rito abbreviato sarebbe erroneamente ritenuta dalla Corte di appello, in quanto alla stessa osta il dettato dell'art. 438, commi 5 e 6-bis, cod. proc. pen. 5 13. Il tredicesimo motivo lamenta vizio di motivazione in quanto, in ordine alle menzionate comunicazioni a mezzo posta elettronica, la Corte di appello non ha valutato il contesto nel quale le stesse ebbero a tenersi, nonostante motivi specifici di appello sul punto, il che ha determinato travisamento delle risultanze probatorie. 14. Quanto al quattordicesimo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 219, primo comma, legge fall. e 133, primo comma, n. 2 cod. pen., in quanto la Corte di appello, confermando la notevole entità del danno economico, non rende conto di quale sia l'importo della distrazione, limitandosi a ipotizzare una 'forbice' di valore. 15. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Lucia Odello, ha depositato in data 23 febbraio 2024 requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, rappresentando la genericità del primo motivo, in quanto non si individuano quali dati sarebbero stati specificamente travisati, risultando il motivo orientato ad una interpretazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; quanto al secondo e terzo motivo, il dedotto vizio di motivazione è ritenuto infondato risultando irrilevante e, comunque, carente la prospettazione di decisività della doglianza, il che è anche per il quinto motivo. In ordine al sesto motivo, il tenore della sentenza che si riferisce a contratti di appalto, rende irrilevante la censura in quanto in relazione a tali contratti l'esercizio del diritto di difesa si è esplicato pienamente, mentre le altre censure sono versate in fatto, con una non consentita doglianza in caso di doppia conforme. Il settimo e ottavo motivo, come anche il decimo e undicesimo, trovano risposta nelle due sentenze di merito che rendono conto delle condotte distrattive. Il nono motivo non si confronta con le argomentazioni della sentenza di primo grado, che evidenzia come la società cooperativa di nuova costituzione, creata per curare il trasporto delle merci, utilizzava i locali, gli uffici, gli automezzi della società AN AN S.p.a. senza il pagamento di alcun corrispettivo, a titolo completamente gratuito, sicché l'esternalizzazione si era risolta in un aggravamento dei costi per la fallita, già in stato di progressiva decozione. Reiterative ed infondate venivano ritenute le doglianze di cui al dodicesimo e tredicesimo motivo, mentre il quattordicesimo non mina la tenuta della motivazione, essendo per la sentenza impugnata gli importi distratti, quelli non pretesi e riscossi, di entità tale da configurare l'aggravante contestata. 6 16. Con nota depositata il 1 marzo 2024, il difensore avanzava istanza di discussione e in subordine di rimessione in termini, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, secondo comma e 111, primo e secondo comma Cost., riferendo di avere ricevuto avviso di udienza pubblica in data 9 febbraio 2024, di avere poi scoperto in data 29 febbraio 2024 che la trattazione della presente causa non fosse orale: pertanto, rappresenta che la difesa non aveva avanzato richiesta di trattazione orale risultando l'udienza già pubblica ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen., non essendo prorogata la disciplina dell'art. 23, comma 8, d.l. 1:37 del 2020. 17. In data 5 marzo 2024 il difensore depositava motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., formulando altri quattro motivi. 17.1. Il quindicesimo motivo, seguendo la numerazione dell'originario ricorso, lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà, sviluppando la censura dell'undicesimo motivo, quanto alla asserita coincidenza temporale, citando il motivo aggiunto specificamente le parti della sentenza impugnata ove le condotte contestate risultino antecedenti rispetto al fallimento, in quanto risalenti agli anni 2011, 2012 e 2013. 17.2 Il sedicesimo motivo censura l'illogicità della sentenza, riprendendo il tema della contraddittorietà della sentenza impugnata, per aver ritenuto sussistenti le spese per il carburante a carico della fallita e al tempo stesso, però, assumendo che Truck non abbia svolto i correlati trasporti. 17.3 Il diciassettesimo motivo lamenta violazione di legge penale, richiamando il sesto e il settimo motivo, dovendosi distinguere fra atto distrattivo e atto dispositivo, quali sono quelli in contestazione, cosicché si incorre nella violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo configurabile la bancarotta societaria per causazione del dissesto. 17.4 Il diciottesimo motivo lamenta, come sviluppo del primo e quarto motivo, vizio di motivazione in relazione alla riduzione del valore della distrazione, ammessa anche dalla Corte di appello, e quindi alla sussistenza della stessa, non valutata. 18. In data 14 marzo 2024 il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, con le quali — preso atto del provvedimento di rigetto dell'istanza di trattazione orale, fatta salva la decisione del Collegio, da parte del Presidente — rinunciava alla istanza di trattazione pubblica — il che esonera questa Corte dalla valutazione delle richieste riportate al punto 16 che precede (per altro la disciplina 'pandemica' è stata prorogata e si applica nel caso in esame, come osserva in motivazione Sez. 5., n. 5347 del 2024 alla quale si rinvia)— e, in replica alla 7 requisitoria della Procura generale, osservava come in ordine al terzo motivo rilevante fosse la circostanza che il Tribunale fallimentare non abbia accolto l'istanza di fallimento del Pubblico ministero, fondata sulle ragioni poi poste a base dell'esercizio dell'azione penale, a riprova della inconsistenza delle stesse. La Procura generale, inoltre, non si sarebbe confrontata con il tema della natura ingente delle spese personali, non comprovata, risultando tale elemento decisivo, come anche con la circostanza del valore ridotto, rispetto all'imputazione, delle complessive distrazioni, senza che, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa Procura generale, sia stata spiegata la preferenza per le conclusioni della consulenza IN — senza motivare la sentenza impugnata in ordine alla impossibilità dell'esame di 345mila pagine in quattro mesi — rispetto alle valutazioni dei periti e del consulente della difesa, e quanto ai periti richiamando la Corte di appello solo formalmente le valutazioni, ma non anche facendole proprie sostanzialmente. Come anche 'fuori fuoco' sarebbero le conclusioni della Procura generale di fronte alla denunciata violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., che scaturisce dall'emergere del fatto diverso che avrebbe richiesto la modifica della contestazione, non operabile in sede di giudizio abbreviato che, dunque, avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dal delitto formalmente contestato. Quanto alla doppia conformità, il ricorrente evidenzia che il dedotto travisamento — relativamente alla contestualità temporale fra le condotte contestate come distrattive e il fallimento — risulta oggetto di argomentazione solo nella sentenza di appello, con travisamento che risulta decisivo, come anche che il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado non può fungere da motivazione adeguata in relazione a motivi specifici di appello. Infine, il ricorrente replica anche che la gratuità, ritenuta dalla Procura generale, quanto all'utilizzo di locali della fallita da parte della Truck, non è stata accertata, e comunque che la stessa, se accertata, non risulterebbe indice di fraudolenza, perché inserita nell'ambito del descritto spin-off per la risistemazione di 50 dipendenti. 19. Il ricorso è stato trattato, quindi, senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del d.lgs. o 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 Quanto al primo motivo, da trattarsi in uno al diciottesimo motivo aggiunto, gli stessi sono generici. A ben vedere l'analisi dei motivi di appello richiamati ne evidenzia l'originaria inammissibilità, in quanto per un verso si evidenzia come la sentenza di primo grado abbia fatto riferimento solo alla consulenza IN, il che non trova conferma nella lettura della sentenza, in quanto certamente molte sono le citazioni dell'elaborato dell'esperto del pubblico ministero ma anche ve ne sono, in primo luogo, della relazione della curatrice fallimentare e dei periti nominati dal G.u.p. La sentenza di primo grado aveva puntualmente esaminato e dato conto delle diverse fonti tecniche, richiamando anche la relazione del consulente della difesa, come anche i contributi dei periti (fol. 27 e 28), mettendoli in comparazione e considerandone il contributo. Inoltre, anche la doglianza mossa, quanto alla impossibilità per IN di procedere all'esame di 345mila pagine, costituisce doglianza in sé non consentita se non supportata da elementi concreti di smentita dell'elaborazione del consulente di parte, che dimostrino l'approssimazione dello stesso nella valutazione del materiale probatorio. In sostanza il motivo di appello del quale si lamenta l'omessa valutazione, nella sua molteplice e reiterata formulazione sul punto, sia nella premessa (foll. 2 e 3), che al par. 80 e 81, lett. c) ed e), non si confrontava con la circostanza che la sentenza di primo grado richiamava anche gli altri contributi tecnici, oltre quello di IN. Ciò rende sostanzialmente inammissibile il motivo di appello e spiega la ragione per la quale, a fronte di tale doglianza, la Corte di appello non abbia dato una specifica risposta, senza che per altro sia esplicitata a rilevanza della doglianza, anche qui riproposta, in ordine al fatto che la sentenza impugnata non richiami esplicitamente la relazione IN. Va ricordato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). 9 Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01). 2. Quanto al secondo motivo, anche generico era l'appello sul punto. A ben vedere la sentenza del G.u.p. — ai foll. 6 e 7 — riferisce delle spese personali sostenute con risorse della fallita, per FR IU e i suoi familiari, e fa esplicito riferimento alla fonte probatoria: si tratta della relazione ex art. 33 I. fall. della curatrice, datata 30 aprile 2015 ai foll. 24 e 29. Con tale dato non si confronta l'appello né l'attuale motivo di ricorso, cosicché, per le ragioni già esposte, entrambe i motivi risultano aspecifici. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre a essere non consentito. A ben vedere il dedotto travisamento nella ricapitolazione dei motivi di appello, quanto alla circostanza che la Corte abbia ritenuto che l'istanza di fallimento, che condusse alla sentenza declaratoria dello stesso, fosse quella del Pubblico ministero e non, come fu, quella di un creditore, non ha alcun rilievo né il motivo di ricorso in esame lo esplicita. È ben nota l'autonomia e l'insindacabilità per il giudice penale della sentenza di fallimento, cosicché del tutto irrilevante è se la stessa sia stata conseguenza di una iniziativa del pubblico ministero o di un creditore. Sul punto deve rappresentare questa Corte come un autorevole intervento ha consolidato in modo definitivo il principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 r.d.. n. 267 del 1942 dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01). Né dalla circostanza che il fallimento non sia conseguito all'istanza del Pubblico ministero, può derivare — data la diversità dei giudizi, l'autonomia degli stessi, e la funzione della procedura fallimentare rispetto al giudizio penale — 10 l'affermazione che il Giudice delegato disattese l'istanza dell'organo pubblico per insufficienza del materiale probatorio posto alla base dell'esercizio dell'azione penale. Ne consegue l'assoluta irrilevanza dell'errore compiuto dalla Corte di appello quanto alla data della dichiarazione di fallimento e alla istanza che la causò, il che palesa il difetto d'interesse della doglianza come formulata e la sua non decisività. 4. Il quarto e il diciottesimo motivo aggiunto, nonché il quinto e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente: i primi due deducono vizio di motivazione e travisamento, mentre il quinto e il sesto deducono violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione correlato. 4.1 Il quarto motivo si duole della ritenuta distrazione delle spese attribuite alla fallita per l'anno 2013, quanto a carburante e lubrificante, per gli automezzi in uso alla cooperativa Truck per oltre 716mila euro. Il motivo deduce che dalla perizia TE risulterebbe che l'importo speso ammonti a 214mila euro, a seguito della compensazione per i crediti vantati dalla Truck nei confronti della fallita. A ben vedere, la doglianza per travisamento, come anche il vizio di motivazione dedotto, deve avere le caratteristiche di decisività che non emergono nel caso in esame: in primo luogo, in quanto il motivo si concentra solo sull'annualità 2013; in secondo luogo perché la valutazione che la difesa ritiene più attendibile risulta, comunque, attestare una distrazione di oltre 214mila euro, quindi comunque sussistente e rilevante. Alle assorbenti considerazioni di cui sopra, occorre aggiungere che, se anche venisse meno la condotta distrattiva in esame, residuerebbero le altre condotte esaminate dalla sentenza di primo grado, in altri sei punti (fol1.25-29), confermate anche in secondo grado. Va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01): il che nel caso in esame non è, come non lo è la carenza di motivazione in ordine alla scelta in favore dell'una o dell'altra elaborazione tecnica, per i medesimi motivi. 4.2 Anche il quinto motivo è aspecifico, in quanto riguarda un dedotto errore di calcolo rispetto al maggior importo versato nell'anno 2013, come corrispettivo da parte della fallita alla Truck per i servigi resi. 11 Anche in tal caso si tratta di una unica annualità, che lascia immutati i versamenti non giustificati per le altre annualità, oltre che le altre condotte distrattive. Inoltre, va evidenziato come sia inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di appello per omesso o manifestamente illogico o contraddittorio confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività, i passaggi della sentenza di primo grado ignorati o confrontati in modo manifestamente illogico o contraddittorio (Sez. 6, n. 5879 del 09/01/2013, dalle Grottaglie, Rv. 254243 - 01) dovendo l'illustrazione delle ragioni della decisività rilevare al fine di una diversa deliberazione (cfr. Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011, Perrone, Rv. 250248 - 01). Tale orientamento, anche alla luce dell'intervento successivo delle Sez. U., Galtelli, cit., che richiede la specificità del motivo di appello, va qui ribadito. 4.3 Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la censura mossa dal ricorrente si sostanzia nella circostanza che la Corte di appello abbia utilizzato l'espressione sub-appalto fra la fallita e la Truck, in luogo del riferimento al contratto di appalto, dal che ne deriverebbe la mutazione del fatto. A ben vedere, deve evidenziarsi in primo luogo come la condotta consistente nella stipula del contratto (fittizio) di appalto di servizi e distribuzione viene riportata nella imputazione. La sentenza di primo grado fa riferimento ai contratti di appalto stipulati anno dopo anno dal 2011 fino al fallimento nel 2014 e la stessa sentenza di appello ai foll. 6 e 8 per due volte si riferisce al contratto di appalto. La circostanza che ai foll. 17 e 18 per tre volte si faccia riferimento da parte della Corte di appello al sub-appalto, non consente di trarre la conclusione di un mutamento radicale del fatto ritenuto, rispetto a quello contestato, né tanto meno in un vulnus alle facoltà difensive. A ben vedere, la riprova che si verta in tema di una improprietà linguistica da parte della Corte di appello, emerge dalla circostanza che l'uso del diverso termine, dopo aver riferito in precedenza dell"appalto', non viene giustificato dalla sentenza impugnata in alcun modo: né, seguendo la doglianza difensiva ora in esame, la Corte di appello ipotizza, a riprova che si verta in tema di improprietà linguistica, che la fallita svolgesse attività di trasporto e di servizi e distribuzione per conto terzi, così da poter subappaltare tale servizio alla Truck. Anzi, a più riprese le sentenze nei due gradi chiariscono che la peculiarità del contratto in esame e le condizioni vantaggiose per Truck a discapito di AN AN 12 S.p.a. scaturivano proprio dalla circostanza che le due società fossero riconducibili al medesimo nucleo familiare, il che è incompatibile con l'ipotesi del coinvolgimento di un terzo soggetto appaltante. D'altro canto, anche se vi fosse stato il riferimento in senso tecnico al subappalto, comunque non vi sarebbe riferimento alcuno ad un soggetto terzo, cosicché il fatto resterebbe immutato nella sua storicità. D'altro canto, le disposizioni invocate vengono richiamate dalle norme che regolano l'esito del giudizio: l'art. 521 cod. proc. pen. che impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello contestato;
l'art. 522 per il caso in cui la sentenza sia emessa per un fatto diverso e, dunque, in violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione. Tali disposizioni richiedono di verificare se il fatto, come emerso dall'istruttoria, sia diverso da quello contestato e, pertanto, trova applicazione, per valutare l'operatività di tali norme, l'autorevole principio che rileva come la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01). Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01; conf. n. 16900 del 2004, Rv. 228042 - 01, n. 35225 del 2007, Rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008, Rv. 239866 - 01, n. 41663 del 2005, Rv. 232423 - 01, n. 4497 del 2016, Rv. 265946 - 01, n. 33878 del 2017, Rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019, Rv. 276955 - 01). Tali presupposti, nel caso in esame, non sussistono e quindi le doglianze sono manifestamente infondate, a fronte di una contestazione puntuale nell'imputazione in relazione alle spese per il carburante, cosic:ché neanche le 13 variazioni dei relativi importi non determinano modificazione radicale del fatto contestato. Il sesto motivo, nella sua parte finale lamenta che i pagamenti per i trasporti non furono ingiustificati, in quanto la fallita AN AN S.p.a. fatturò nel 2013 più di 34 milioni di euro, relativi a merce venduta e quindi consegnata da Truck, argomento che non sarebbe stato valutato e che invece attribuisce logica spiegazione al pagamento del trasportatore. Anche, la sentenza impugnata, avrebbe eluso il motivo specifico con il quale veniva rappresentata la natura dispositiva della condotta, e non distrattiva, che avrebbe determinato il rifluire della stessa nell'ipotesi di bancarotta societaria per causazione del fallimento, mai contestata, con evidente diversità del fatto. Tali ultime censure vanno valutate congiuntamente a quelle dei motivi settimo e ottavo a seguire. 5. Il sesto motivo, nella parte da ultimo richiamata, e quelli dal settimo al decimo, vanno trattati congiuntamente, in uno al sedicesimo e diciassettesimo aggiunti, che ne costituiscono sviluppo. Quanto al sesto motivo deve osservarsi come l'espressione «senza alcuna reale giustificazione economica», riferita alla circostanza che Truck avrebbe ricevuto euro 7.727.000,00, riguarda la ricapitolazione del contenuto della sentenza di primo grado, che si legge nella sentenza ora impugnata (fol. 8). A tal riguardo deve evidenziarsi come il tema affrontato sia sempre quello del terzo contratto di appalto per l'anno 2013, che seguiva quelli stipulati nel 2011 e nel 2012, e dalla lettura della sentenza di primo grado emerge come l'«arbitrario» pagamento, consistesse in «un importo complessivo di circa 2.727.000,00 euro, con un esborso di circa 700.00,00 euro in più rispetto all'anno precedente» (fol. 29 della sentenza di primo grado). È evidente che la sentenza di appello abbia commesso un errore materiale nella scrittura dell'importo, nella parte narrativa, riportando l'importo di 7.727.000,00 in luogo di quello di 2.727.000,00 euro (fol. 8), mentre invece resta ferma la natura «ingiustificata» o «arbitraria» del pagamento, che la sentenza di primo grado individua in circa 700.000 euro, in quanto, pur a fronte di un fatturato di 34 milioni di euro della AN AN spa per l'anno 2013, lo stesso risultava ridotto di 5 milioni rispetto al 2012 e però — da qui la natura ingiustificata e arbitraria — Truck ebbe a ricevere, grazie alle nuove condizioni del contratto, più favorevoli rispetto all'anno precedente, un importo superiore a quello ottenuto nel 2012. In sostanza, come la stessa sentenza di appello evidenzia al fol. 18, a fronte di un conclamato stato di decozione dal 2008, prolungato e aggravatosi nel 2013, la stipula del terzo contratto di appalto rendeva ingiustificato l'aumento delle 14 percentuali di compenso per la Truck, il che risultava indice della volontà di dismissione e confliggeva con l'interesse della AN AN S.p.a. che avrebbe, se non altro, dovuto tenere ferme le condizioni dell'anno precedente a fronte dello stato di crisi progressivo in cui versava. Tale non manifestamente illogica motivazione, all'esito della valutazione dell'organismo argomentativo unitario delle sentenze di merito, rende immune da vizi la sentenza impugnata, sia perché la stessa non nega l'effettività del fatturato della fallita per l'anno 2013, come sembra dedurre il ricorrente, sia anche perché, comunque, l'argomento di censura speso riguarda solo e soltanto il contratto del 2013 e, dunque, unicamente una delle sette voci sostanzianti gli indici di fraudolenza e le condotte distrattive. A tal riguardo, anche la deduzione per cui si verterebbe in tema di atti di disposizione e non distrattivi, non si confronta con il principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 - dep. 01/08/201.7, AM e altro, Rv. 27076301). Seppur, solo in parte, il ricorrente richiama tali indici - trascurando però quelli relativi ai rapporti fra gli amministratori delle società, ad esempio - ma non si confronta con la concreta e corretta applicazione operata dai Giudici di merito, che evidenziano il contesto di cointeressenza di ND FR nelle due società, essendo figlio dell'amministratore della prima e anche procuratore della AN AN S.p.a. con poteri di fatto gestori (fol. 3 della sentenza impugnata), poi amministratore unico della Truck costituita nel 2011, dopo che lo stato di decozione della AN AN S.p.a. dal 2009 fosse conclamato e manifesto (fol. 4); né il ricorso si confronta con i motivi di irragionevolezza imprenditoriale che, a più riprese, le sentenze di merito indicano come espressive di una 'confusione' fra le due società e i rispettivi compendi aziendali, cosicché la fallita di fatto trasferisce risorse alla Truck o rinuncia ai propri ricavi per favorire quest'ultima, contro il proprio interesse e, quindi riducendo le garanzie per il proprio ceto creditorio. 15 In tal senso, i sette punti sintomatici di fraudolenza, integranti condotte che il G.u.p. illustra dal fol. 25 della propria sentenza, riguardano: l'assenza di un canone di locazione per l'occupazione dei locali della AN AN utilizzati da Truck a titolo gratuito;
la pattuizione di un corrispettivo di oltre 83mila euro, per tre mesi del 2011, quindi prima che Truck potesse garantire il servizio di trasporto, bensì solo per il servizio di magazzino;
la sovrafatturazione delle prestazioni contrattuali per l'anno 2012, per oltre 248mi1a euro;
la svalutazione degli automezzi venduti da AN AN a Truck nel 2012 per un prezzo inferiore di quasi 50mila euro a quello di mercato (importo quest'ultimo stimato dalla Guardia di finanza, pur se in misura inferiore a quello di 130mila euro stimato dal perito AN); il mancato pagamento di un adeguato corrispettivo per gli automezzi in leasing, in conseguenza della cessione del relativo contratto per un prezzo di soli 2.475,00 euro, a fronte di quello di mercato di 123mila euro circa, stimato dalla Guardia di finanza;
l'ingiustificato pagamento dei costi di carburanti e lubrificanti nel momento in cui i mezzi erano già nella disponibilità di Truck per gli anni 2012 e 2013, per un valore complessivo di oltre 800mila euro che, anche se seguito dalla compensazione con il credito vantato da Truck, risultava di valore pari a 214mila euro o, comunque, 104 mila euro (secondo le diverse valutazioni degli esperti); infine, l'ingiustificato — e già richiamato — incremento delle percentuali di compenso contrattuale in favore di Truck per il 2013, pur a fronte dello stato di decozione prossimo al fallimento di AN AN. La censura della seconda parte del sesto motivo, quindi, trova risposta nelle motivazioni di merito che sono in sintonia con il consolidato principio per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, 16 Caimmi ed altri, Rv. 234232; nello stesso senso, ex muitis Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446). Anche la lamentata lesione dell'art. 521 cod. proc. pen., che in vero in tale forma si sostanzia in una richiesta di riqualificazione della condotta, riproposta anche con i motivi aggiunti, non si confronta con la circostanza che il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 L. fall., deve considerarsi assorbito nel primo quando l'azione diretta a causare il fallimento sia la stessa sussunta nel modello descrittivo della bancarotta fraudolenta (cfr. Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Ferlaino, Rv. 268207 - 01: mass. conf. N. 35066 del 2007 Rv. 237716 - 01, N. 34559 del 2010 Rv. 248167 - 01, N. 24051 del 2014 Rv. 260142 - 01). Pertanto, anche la tesi difensiva, che si verterebbe con la stessa condotta in azioni tese a cagionare il fallimento, risulta inidonea a determinare la riqualificazione o, nella prospettiva tenuta dal ricorrente, la diversità del fatto accertato. Per altro, anche volendo far riferimento alle operazioni dolose cagionanti il fallimento, tale fattispecie, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ente", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; mass. conf. N. 17690 del 2010 Rv. 247314 - 01). È evidente che l'esistenza degli indici di fraudolenza esaminati, integranti il pericolo per le garanzie patrimoniali del ceto creditorio, valutabili dal ricorrente ex ante, oltre alla natura delle condotte palesemente distrattive, escluda l'ipotesi di una diversa qualificazione giuridica. Quanto poi all'ottavo e nono motivo, che attaccano il riferimento del G.u.p. alla cessione del ramo di azienda che sarebbe intervenuto nel caso di specie, equiparandolo ad uno spin-off, si evidenzia la contraddittorietà di tale affermazione e si fa riferimento alla sentenza della Corte di cassazione che in sede 17 cautelare reale dava conto della circostanza che dovesse escludersi la cessione aziendale. Va in primo luogo ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali (Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Arnoldo, Rv. 283893 - 01; Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830 - 01). Anche l'evocata confusione fra la cessione del ramo di azienda e lo spin-off risulta manifestamente infondata: tale espressione gergale descrive una operazione economica che determina la separazione di parte dell'azienda, che mantiene però un ruolo centrale nei confronti della nuova realtà imprenditoriale, esercitando su di essa una significativa influenza soprattutto in termini di competenze e di attività svolte. Questa definizione economica, da un punto di vista giuridico può essere realizzata attraverso molteplici strumenti contrattuali, ma resta il fatto che, quale che sia la forma alla quale si ricorre, anche il contratto di appalto, la distrazione sussiste comunque se al distacco dal patrimonio della impresa madre non corrisponde un equilibrato risultato in termini di controprestazione e di profitto, e non invece una ingiustificata riduzione della garanzia patrimoniale che metta in pericolo le ragioni dei creditori della impresa madre. Quanto poi al richiamo operato dal ricorrente alla sentenza di questa Corte in relazione alla vicenda cautelare reale — Sez. 5, n. 31703 del 2015 —, lo stesso è 'fuori fuoco'. Questa Corte, dopo aver chiarito di poter delibare solo la violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., escludeva la cessione di un ramo di azienda in quanto non erano stati trasferiti fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. Osservava la Corte di cassazione: «Pertanto il parziale trasferimento in capo alla "Truck It" di una parte dei componenti dell'azienda della "AN AN", riconducibili ai servizi interni accessori della logistica di magazzino e del trasporto, prima gestiti dalla cedente, come giustamente evidenziato dal tribunale del riesame, non ha dato vita ad un distacco dalla società in questione di una "preesistente articolazione funzionalmente autonoma, idonea ad essere utilmente collocata sul mercato", proprio perché, da un lato la "AN AN" ha continuato la sua attività principale di vendita di prodotti alimentari, senza che si sia verificato iI passaggio della clientela e del management societario in favore della società 18 cessionaria, dall'altro quest'ultima compagine, senza la continuazione dell'attività della prima ed, in particolare, senza la disponibilità del magazzino della cedente, non avrebbe avuto la possibilità di operare. Ciò ovviamente non significa che nella cessione di cui si discute non possano celarsi finalità distrattive, che, tuttavia, riguardano i singoli beni o le singole risorse finanziarie distratte, ma non l'azienda facente capo a "Truck It", che, come ben argomentato dal giudice dell'impugnazione cautelare, considerata nel suo complesso, non può dirsi abbia formato oggetto di cessione». Ciò giustificava, quindi, il diniego del sequestro della Truck e dei suoi beni aziendali, in quanto «a fronte di una contestazione provvisoria avente ad oggetto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per cessione fittizia di un ramo d'azienda, il tribunale del riesame ha argomentato, con motivazione assolutamente corretta in punto di diritto, che il sequestro dell'intero complesso aziendale facente capo a "Truck It" non si giustifica, perché non vi è prova della avvenuta distrazione di un intero ramo di azienda della "AN AN", mancando nei trasferimenti dei singoli beni e rapporti l'elemento fondamentale costituito dall'avviamento, che consente di attribuire ad essi una dimensione aziendale, giustificando, quindi, ove sussistente, il sequestro dell'intero complesso aziendale, soffermandosi, inoltre, a spiegare, con dovizia di argomenti, perché i singoli trasferimenti non sono idonei a configurare il trasferimento di un ramo d'azienda in capo alla "Truck It"». E pertanto, l'attuale contestazione non riguarda più la cessione del ramo di azienda, bensì proprio la cessione di singoli beni, rispetto ai quali la stessa Corte di cassazione con la sentenza del 2015 non esclude certamente la natura singolarmente distrattiva, che correttamente è stata ritenuta dalla sentenza impugnata, risultando di fatto irrilevante la censura nominalistica proposta dall'attuale ricorso, a fronte della distrazione dei beni ritenuta nella congrua ricostruzione dalle sentenze di merito, senza alcuna proporzionata utilità per la cedente. Quanto all'omesso vaglio dei motivi di appello sia in relazione al punto predetto, sia anche indicati nel settimo motivo, deve osservarsi che da un lato la Corte territoriale ha dato risposta implicita, con la ricostruzione in termini corretti e non manifestamente illogici di quanto accertato, dall'altro che in ordine ad alcuni dei motivi che non sarebbero stati valutati, come anticipato, non ne viene prospettata la decisività disarticolante già all'atto dell'appello, il che incide anche sull'ammissibilità del ricorso ora in esame, per quanto già evidenziato. Analogamente non decisiva risulta la censura mossa in appello e riproposta con il decimo motivo, tanto più che la riduzione della distrazione a 100mila euro si 19 riferisce esclusivamente al punto 6 degli indicatori evidenziati dal G.u.p., dunque non all'importo complessivo della distrazione. Ne consegue l'infondatezza manifesta e la genericità dei motivi analizzati. 6. Quanto all'undicesimo motivo e al quindicesimo motivo aggiunto, la motivazione nella sua complessità evidenzia che il dato della concomitanza è riferibile non all'evento fallimento, bensì allo stato di decozione, accertato a partire dal 2008-2009 e che nel 2011 vede poste in essere le condotte distrattive, comunque proseguite fino a tutto il 2013 e anche nella fase liquidatoria del 2014, intervenendo il fallimento con sentenza il 29 settembre 2014. D'altro canto, il motivo non è 'centrato' in quanto, come noto, il delitto in contestazione non è reato di evento, ma reato di pericolo generico, cosicché poco rileva se la condotta distrattiva si sia svolta a ridosso o meno del fallimento, anche alla luce del principio autorevole per cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività e risultando rilevanti i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). 7. Il dodicesimo e tredicesimo vanno trattati congiuntamente. La prima doglianza censura la sentenza impugnata che ha confermato l'utilizzabilità dei documenti acquisiti, consistenti nelle conversazioni a mezzo mail fra l'indagato e il padre, lamentandone l'acquisizione in violazione delle norme del codice della privacy. A ben vedere, però, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23 aprile 2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254108). Nel caso in esame il valore dirimente della dedotta inutilizzabilità sul quadro probatorio complessivo non è stato dedotto, cosicché il motivo come formulato non è consentito. 20 Il che rileva anche quanto alla censura proposta con il tredicesimo motivo, che lamenta una cattiva interpretazione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica fra padre e figlio, in assenza di una corretta contestualizzazione nel quale le stesse ebbero a tenersi. Deve evidenziarsi come il motivo sia, per quanto evidenziato in relazione alla censura di inutilizzabilità, sfornito di specificità, sia quanto al profilo dell'incidenza dirimente sul quadro probatorio, sia anche non in grado di chiarire quale illogicità manifesta si rinvenga nella interpretazione di tali comunicazioni, che dalla Corte di appello vengono richiamate al fol. 9 solo in relazione alla consapevolezza dello stato di decozione della fallita. D'altro canto, va evidenziato che nel caso in esame trova applicazione il consolidato principio per cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'ND, Rv. 268389). Tale manifesta illogicità non risulta dedotta e dunque la censura si sostanzia in una questione di interpretazione non proponibile in questa sede. 8. In ordine al quattordicesimo motivo, lo stesso è aspecifico. Va premesso che la stima del danno ex art. 219 legge fall. va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone Rv. 277658 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403 - 01). Nel caso in esame il ricorrente si riferisce ad un valore di 100mila euro indicato al fol. 28 della sentenza di primo grado, ma tale valore è solo relativo a una delle voci di distrazione, come anticipato, non anche agli altri elementi che anche hanno inciso sulla determinazione complessiva della stessa, che va effettuata in modo globale (si richiamano ancora una volta gli importi indicati dal G.u.p. a proposito di ciascuno dei sette punti costituenti le condotte distrattive). 21 Il Consigliere estensore Il Presidente • Ne consegue che il motivo non si confronta con la sentenza impugnata e con quella di primo grado, dal che l'aspecificità della doglianza. 9. Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso dalla quale discende la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22/03/2024