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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Murru Giorgio CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 24 dell'anno 2021, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carica pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi
Aragoni, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Carlo CP_1
Cuccu che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato in data 11 dicembre 2017, aveva CP_1
convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di lavorare per la Pt_1 [...] (di cui era anche socio al 50%) e di avere subito, in data 3 marzo Controparte_2
2016, un infortunio sul lavoro, aveva domandato che fosse accertato l'obbligo dell'Istituto di corrispondergli l'indennità giornaliera dovuta per l'inabilità temporanea assoluta e parziale causata dall'infortunio, l'indennizzo per il danno biologico permanente subito e il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci e per gli accertamenti medico-legali resi necessari dall'evento, pari a €. 650,91, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento degli importi dovuti.
In particolare, aveva esposto il ricorrente, in data 3 marzo 2016, durante le operazioni di scarico delle mattonelle esposte su un'alta “parete di esposizione” in truciolare, che egli stava realizzando insieme a tali e durante la discesa da una scala “a Persona_1 Persona_2
libro” che stava utilizzando, era scivolato sotto il carico di una pila di piastrelle e, a causa del movimento innaturale compiuto nell'istintivo intento di recuperare l'equilibrio, si era provocato la distorsione del ginocchio sinistro e, conseguentemente alla caduta al suolo, aveva subito anche la contusione del medesimo ginocchio.
Il giorno successivo, a distanza di alcune ore dal sinistro, aveva proseguito egli si era CP_1
sottoposto a visita dal dott. medico specialista in fisioterapia, il quale gli aveva Persona_3
diagnosticato un “trauma distorsivo ginocchio sinistro consistente in verosimile distrazione
legamentosa LCM e LCA”, prescrivendogli di sottoporsi ad una risonanza magnetica.
aveva, quindi, riferito che dalla RMN, alla quale, nell'impossibilità di farlo nella CP_1
stessa giornata, si era sottoposto il successivo lunedì 7 marzo 2016, era emersa la “lesione
subtotale, di alto grado, del legamento crociato anteriore e lesione distrattiva parziale del
legamento collaterale mediale. Si associa lieve edema, da impatto, del condilo femorale laterale
e del versante posteriore del piatto tibiale omolaterale. Non si riconoscono immagini riferibili a
lesioni meniscali. Minima alterazione di segnale del tendine rotuleo, da tendinosi, con associati
segni di borsite pre e infra-rotulea. Versamento articolare disposto nel pivot centrale e nel
recesso sovra rotuleo. Segni di borsite della zampa d'oca”.
2 Il giorno ancora successivo, aveva aggiunto il ricorrente, egli si era sottoposto ad ulteriore visita specialistica, presso il dott. , il quale aveva riscontrato a suo carico la lesione Persona_4
completa del legamento crociato anteriore e la lesione grado 2b del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e gli aveva prescritto l'astensione dall'attività lavorativa per 6
settimane, oltre alla terapia medica e farmacologica.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito che, su prescrizione del dott. , si era poi sottoposto ad Per_4
un intervento “di ricostruzione legamento crociato anteriore con tendine rotuleo ginocchio
sinistro”, per il quale aveva subito due giorni di ricovero, nei giorni 4 e 5 maggio 2016, e al quale avevano fatto seguito un periodo di riposo ed una lunga attività di riabilitazione.
Nel frattempo, aveva esposto il ricorrente, egli, con l'assistenza del patronato, aveva avviato la pratica per il riconoscimento delle dovute indennità e dei rimborsi delle spese sostenute a Pt_1
causa dell'infortunio, la quale, però, era stata definita negativamente, con il disconoscimento del nesso causale tra evento denunciato e lesione accertata.
Ritenendo di avere, invece, diritto al riconoscimento delle provvidenze e dei rimborsi richiesti,
aveva, quindi, adito il Tribunale di Oristano, concludendo come sopra riportato. CP_1
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte, Pt_1
in quanto infondate.
In particolare, l'ente convenuto aveva ribadito la mancanza, a suo parere, del nesso causale tra l'infortunio denunciato e la lesione al ginocchio lamentata, visto che il dato clinico desumibile dalla documentazione esaminata aveva evidenziato un quadro clinico non riconducibile all'infortunio medesimo, quanto piuttosto ad un evento diverso e anteriore.
L' aveva, inoltre, evidenziato come la disciplina di legge non contempli l'indennizzabilità Pt_1
dell'invalidità temporanea parziale e aveva, quindi, concluso chiedendo che l'avverso ricorso fosse dichiarato inammissibile ovvero fosse rigettato.
***
3 Il Tribunale di Oristano, dopo avere istruito la causa attraverso produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 239/2020 del 22 dicembre 2020,
aveva accolto quasi integralmente la domanda proposta e aveva condannato l' alla rifusione, Pt_1
in favore del ricorrente, delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, dopo avere valutato l'esito della prova testimoniale, che aveva confermato le circostanze allegate da in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU CP_1
nominato - il quale aveva ritenuto che, con elevato grado di probabilità scientifica, il trauma al ginocchio sinistro riportato dal ricorrente avesse determinato le lesioni legamentose dallo stesso lamentate e risultanti dalla RMN eseguita il 7 marzo 2016, quantificando nella misura del 7% il danno permanente subito - aveva ritenuto accertato il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e l'infortunio oggetto di causa. CP_1
Il primo giudice, quindi, aveva, innanzitutto, dichiarato che aveva diritto CP_1
all'indennizzo in capitale per il danno biologico subito in conseguenza dell'infortunio denunciato, nella misura del 7%, e aveva condannato l' al pagamento, per il predetto titolo, Pt_1
della somma di €. 9.140,41, oltre interessi legali come per legge.
In secondo luogo, aveva condannato l' al pagamento dell'indennità per inabilità Pt_1
temporanea assoluta di giorni 40 e al rimborso delle spese mediche documentate nella misura di
€. 650,91, mentre aveva rigettato la domanda avente ad oggetto l'indennità per invalidità
temporanea parziale, in quanto non prevista dalla legge a carico dell' Pt_1
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello l' . Pt_1
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte, “ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, previo eventuale rinnovo
4 delle operazioni peritali,
- accogliere l'appello proposto ai sensi e nei termini di cui alla superiore espositiva, per l'effetto
riformando la sentenza impugnata, e statuendo il rigetto del ricorso di primo grado, o, in
subordine, il suo accoglimento per una percentuale invalidante inferiore a quella del 7%
quantificata, nonché per periodi di invalidità temporanea parimenti inferiori a quello di 40
giorni attribuito, nonché, ancora, per il rimborso di spese in misura, ugualmente, inferiore a
quella di € 650,91 riconosciuta;
- condannare l'appellato alle spese del doppio grado”.
Nell'interesse dell'appellato:
“…l'Ill.ma Corte d'Appello adita Voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare
l'avverso appello, con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui Pt_1
il Tribunale di Oristano aveva recepito pedissequamente le conclusioni cui il CTU, solo in seconda battuta, era giunto in merito alla sussistenza del nesso causale.
Infatti, ha osservato l'Istituto, il CTU nelle conclusioni inizialmente rassegnate aveva valorizzato la dichiarazione che lo stesso lavoratore aveva inserito nel modulo di denuncia dell'infortunio,
nel quale egli aveva dichiarato di essere caduto al suolo, “picchiando fortemente l'interno del
ginocchio sinistro”, ed aveva evidenziato come la stessa mettesse in luce che l'infortunio aveva determinato all'arto un trauma di tipo contusivo e che, quindi, le lesioni di tipo distrattivo accertate dagli specialisti che avevano avuto in cura il ricorrente non potevano essere ricondotte all'evento denunciato.
Inoltre, ha proseguito l' , il CTU, nella prima stesura della relazione, aveva, altresì, Pt_1
valorizzato la valutazione che lo specialista radiologo dell' aveva eseguito delle immagini Pt_1
della RMN del 7 marzo 2016, secondo la quale i segni riscontrati non erano compatibili con una
5 lesione avvenuta il 4 marzo 2016, ma con una di sicura data anteriore, e aveva osservato come tale valutazione conducesse ad escludere il nesso causale con l'infortunio occorso al ricorrente.
Il CTU, ha aggiunto l'appellante, aveva anche affermato di non possedere elementi per contraddire la suddetta attestazione specialistica, mutando il proprio convincimento solo dopo che il giudice aveva autorizzato il ricorrente a produrre il CD contenente le immagini in questione e aveva autorizzato lo stesso CTU ad avvalersi di uno specialista in radiologia, il quale aveva affermato che “i reperti descritti” deponevano “con maggiore probabilità per una lesione
di tipo acuto” e che “gli elementi a favore della datazione recente del trauma” erano
“rappresentati da un marcato e diffuso ispessimento del legamento crociato anteriore,
estremamente iperintenso nelle sequenze SPIR come per la presenza di edema, e la presenza di
altri segni distintivi indiretti quali l'edema da impatto del condilo femorale laterale e del
versante posteriore del piatto tibiale omolaterale, il lieve ispessimento lesione distrattiva
parziale legamento collaterale mediale e del versamento del pivot centrale e in sede
sovrarotulea.”
Tuttavia, ha evidenziato l' , la presenza di edema da impatto a livello di condilo femorale e Pt_1
del versante posteriore del piatto tibiale rilevata dallo specialista che aveva coadiuvato il CTU
avrebbe potuto, al più, giustificare il trauma contusivo, ma non anche le lesioni distorsive dei legamenti, le quali avrebbero determinato la presenza di versamenti articolari.
Fermo restando, ha aggiunto l'ente appellante, che l'edema, essendo destinato a riassorbirsi agevolmente nel tempo, non può essere comunque computato nei postumi permanenti, in quanto non è significativo di deficit stabilizzati.
***
Il motivo di appello è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che il complesso degli elementi di valutazione presenti in atti confermi la sussistenza del nesso causale contestato dall' tra l'infortunio subito da Pt_1 CP_1
il 3 marzo 2016 e le lesioni al medesimo infortunio ricondotte dal CTU nominato in
[...]
6 primo grado.
La circostanza che l'attuale appellato il 3 marzo 2016 fosse caduto da una scala nello svolgimento delle proprie attività lavorative e si fosse procurato una lesione al ginocchio non è
stata contestata dall'Istituto appellante, il quale ha, invece, contestato che a causa del predetto infortunio si fosse procurato al ginocchio lesioni di tipo distrattivo, in luogo di quelle CP_1
contusive risultanti dalla descrizione dell'evento fatta dallo stesso nella denuncia di CP_1
infortunio.
L'ente previdenziale ha, inoltre, sostenuto che la natura meramente contusiva della lesione subita da a causa dell'infortunio risultasse confermata dagli esiti dell'esame RMN dallo stesso CP_1
effettuato il 7 marzo 2016, pochi giorni dopo l'infortunio in discussione, i quali, a detta dell'Istituto, attestavano la presenza di segni recenti di lesioni contusive e l'assenza, invece, di segni recenti di lesioni distrattive, presenti, ma di sicura data anteriore all'infortunio denunciato.
Ritiene la Corte che le deduzioni da ultimo richiamate fossero state, in realtà, efficacemente smentite dal CTU nominato in primo grado.
Quest'ultimo, nell'espletamento della consulenza tecnica, si era avvalso della collaborazione di uno specialista radiologo, il quale aveva osservato che “secondo i dati riportati in letteratura
scientifica”, specificamente riportati in nota, “i reperti descritti depongono con maggiore
probabilità per una lesione di tipo acuto. In particolare, gli elementi a favore della datazione
recente del trauma sono rappresentati da un marcato e diffuso ispessimento del legamento
crociato anteriore, estremamente iperintenso nelle sequenze SPIR come per la presenza di
edema, e la presenza di altri segni distintivi indiretti quali l'edema da impatto del condilo
femorale laterale e del versante posteriore del piatto tibiale omolaterale, il lieve ispessimento
lesione distrattiva parziale legamento collaterale mediale e del versamento del pivot centrale e
in sede sovrarotulea”.
In considerazione delle conclusioni a cui era giunto il collaboratore, il CTU aveva, quindi,
ritenuto che il trauma al ginocchio sinistro riportato dal ricorrente in data 3 marzo 2016 avesse
7 determinato le lesioni legamentose descritte nella RMN del 7 marzo 2016 “con elevato grado di
probabilità”.
L' , in questa fase di appello, ha insistito nelle proprie deduzioni, sostenendo che “la Pt_1
presenza di edema da impatto a livello di condilo femorale e del versante posteriore del piatto
tibiale, rilevata dallo specialista radiologo che ha coadiuvato il CTU, potrebbe, al più,
giustificare il trauma contusivo verificatosi nell'infortunio, ma non anche le lesioni distorsive
dei legamenti. Che non possono essere ad esso conseguite, perché, se così fosse stato, nel referto
sarebbe stata segnalata la presenza di versamenti articolari, i quali, certamente, non sarebbero
mancati se il trauma avesse davvero inciso sulle strutture ligamentose”.
In realtà, come emerge, sia dal referto dell'esame RMN del 7 marzo 2016, redatto dalla dott.
, sia dalle analoghe conclusioni dello specialista radiologo che aveva coadiuvato il Persona_5
CTU, dalle immagini emergeva proprio, oltre ad un versamento articolare nel recesso sovrarotuleo, altresì un “versamento articolare disposto nel pivot centrale”, notoriamente la struttura anatomica formata dai legamenti crociati anteriore e posteriore.
D'altra parte, la riconducibilità delle lesioni distrattive all'infortunio risulta confermata anche dal fatto che, come risulta dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale espletata in primo grado, il giorno successivo a quello dell'infortunio il dott. escusso Persona_6
anche come teste, aveva diagnosticato la presenza di una lesione distrattiva, verificando, sia che
“il ginocchio non aveva movimentazione in flesso estensione”, sia la presenza di “un versamento
endoarticolare” (si veda la deposizione testimoniale), tanto che, aveva riferito il medico, CP_1
si era presentato alla visita “munito di bastoni canadesi”, “non riusciva a muovere
l'articolazione” e “non riusciva a caricare sull'arto inferiore sinistro”.
Tali risultanze e dichiarazioni, se da un lato confermano la presenza del versamento endoarticolare, dall'altro confermano, altresì, la datazione recente, alla data della visita, della lesione distrattiva, la quale era stata ipotizzata dal medico pur in assenza, in quel momento, di riscontri radiografici, proprio sulla base del complesso dei sintomi e delle condizioni sopra
8 evidenziate, i quali, evidentemente, non potevano essere presenti da data anteriore al 3 marzo
2016, come sostenuto dall' , visto che è incontestato in causa ed è stato, comunque, Pt_1
confermato dalle dichiarazioni rese in primo grado dal teste che il 3 marzo Per_1 CP_1
2016, cioè il giorno prima della descritta visita effettuata presso il dott. fosse intento, Per_3
presso i luoghi di lavoro, al carico e scarico di materiali e alla percorrenza di una scala a libro.
A fronte dei riportati elementi di valutazione, i quali consentono di ritenere comprovata la sussistenza del contestato nesso causale ovvero perlomeno concausale tra l'evento del 3 marzo
2016 e le lesioni distrattive lamentate dall'attuale appellato, non può certamente essere ritenuta decisiva in senso contrario la descrizione che lo stesso aveva fatto dell'infortunio nella CP_1
relativa denuncia, la quale, in presenza, comunque, anche di lesioni contusive, anch'esse risultanti dalla documentazione medica già richiamata e, comunque, espressamente riconosciute dall' appellante, può ritenersi, al più, incompleta, ma non in contraddizione con le Pt_1
ulteriori risultanze oggettive già descritte.
Congrua risulta, dunque, anche la valutazione del danno biologico permanente effettuata dal
CTU, il quale ha correttamente tenuto conto (solo) delle lesioni distrattive subite da al CP_1
legamento collaterale mediale e al legamento crociato anteriore.
***
2) Con un secondo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Pt_1
cui il Tribunale di Oristano aveva riconosciuto, in favore di un periodo di invalidità CP_1
temporanea assoluta di 40 giorni, il quale, per un verso, era rimasto indimostrato, in quanto non erano state verificate le motivazioni mediche che avevano determinato la temporanea astensione dal lavoro e, per altro verso, non poteva, comunque, per le ragioni già esposte, considerarsi causalmente ricollegabile all'infortunio, apparendo essenzialmente da ricondurre all'intervento di ricostruzione del legamento crociato cui era stato sottoposto. CP_1
***
Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
9 Come risulta dalla documentazione medica in atti (si veda la relazione medica redatta dal dott.
, doc. 19 parte appellata primo grado), sia subito dopo l'infortunio, in data 8 marzo 2016, Per_4
che subito dopo l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore con tendine rotuleo del 4 maggio 2016, a erano state prescritte 6 settimane di CP_1
astensione dall'attività lavorativa (si veda anche il riposo di 45 giorni senza carico prescritto dalla dott. il 17 maggio 2016). CP_3
Dei predetti periodi di astensione, soprattutto quello relativo al periodo postoperatorio risulta del tutto congruo, tanto più in considerazione delle mansioni di addetto al carico e scarico delle merci che, come confermato dal teste , escusso in primo grado, svolgeva presso Per_1 CP_1
il datore di lavoro.
Quanto al nesso causale tra la predetta inabilità e l'evento del 3 marzo 2016, si richiama quanto già osservato in ordine al primo motivo di appello.
***
3) Con un terzo motivo di appello, l' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Oristano Pt_1
nella parte in cui primo giudice aveva riconosciuto il diritto di al rimborso delle CP_1
spese mediche, evidenziando come, ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis, d.lgs. 81/2008, lo stesso potesse riguardare le sole spese necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica pregiudicata dall'infortunio, tanto è vero che con specifiche circolari esso Istituto aveva individuato i criteri in base ai quali le spese e le cure mediche potevano ritenersi effettivamente necessarie e anche le specialità farmaceutiche per le quali il rimborso poteva avere luogo.
Invece, ha osservato l'appellante, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio CP_1
aveva omesso di specificare la causale di ciascuna spesa, come sarebbe stato necessario per sopperire alla mancata indicazione, nei giustificativi prodotti, costituiti da vari scontrini e ricevute, del farmaco acquistato o della prestazione ricevuta, con la conseguenza che risultava impossibile comprendere se le spese sostenute afferivano, effettivamente, ad esigenze di cura correlate all'evento.
10 **
Il motivo di appello in esame è parzialmente fondato.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che, come risulta dall'esame dei giustificativi prodotti dall'attuale appellato unitamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (doc. 20),
alcuni di essi risultano prodotti più volte e più volte conteggiati dal primo giudice.
Si tratta, in particolare, dello scontrino fiscale del valore di €. 16,60 del 2 maggio 2016, h. 10.38,
prodotto tre volte e della ricevuta fiscale del valore di €. 130,00 del 8 marzo 2016, n. 262,
prodotta due volte.
La somma di €. 163,20 deve, quindi, essere certamente espunta dal novero delle spese rimborsabili.
Quanto ai restanti €. 487,71, deve osservarsi quanto segue.
Per un valore complessivo di €. 419,21, le spese documentate da devono CP_1
considerarsi necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica compromessa dall'infortunio del
3 marzo 2016 e, quindi, rimborsabili da parte dell'Istituto.
Infatti, se, per un verso, in relazione alle spese sostenute dall'appellato per l'acquisto di una ginocchiera articolata e di una calza elastica (€. 130,00 come da ricevuta fiscale del 8 marzo
2016, n. 262), per l'acquisto di una calza elastica (€. 15,00, come da ricevuta fiscale del 17
maggio 2016, n. 552) e per le visite specialiste e di controllo eseguite presso il dott. Per_4
(€. 260,00 complessivi, come da ricevute n. 219 del 8 marzo 2016 per €. 90,00, n. 302
[...]
del 5 aprile 2016 per €. 70,00, n. 535 del 7 giugno 2016 per €. 50,00 e n. 764 del 26 luglio 2016
per €. 50,00) il detto carattere risulta dagli stessi giustificativi, sia sulla base di un criterio cronologico, sia con riferimento al merito delle spese, del tutto compatibili con le terapie e le cure prescritte al e dallo stesso eseguite per il trattamento delle lesioni subite, con CP_1
riferimento, invece, alle spese risultanti dallo scontrino fiscale n. 25 del 2 maggio 2016, per €.
16,60, il quale attesta che, per €. 9,25 la spesa era stata eseguita presso una farmacia per l'acquisto di due farmaci, e alla spesa, egualmente eseguita presso una farmacia, di €. 4,96 per
11 ticket, documentata dallo scontrino fiscale n. 102 del 5 maggio 2016, acquisti in entrambi i casi identificati con il relativo codice ministeriale, sarebbe stato onere dell' contestarne la Pt_1
natura necessaria, stante la certa identificabilità, attraverso il codice sopra menzionato, dei prodotti acquistati e dei relativi principi attivi.
Deve, invece, escludersi il suddetto carattere in relazione alla spesa, pari a €. 15,00, documentata attraverso lo scontrino fiscale n. 75 del 6 maggio 2016, relativo all'acquisto di un parafarmaco,
difettante, per sua natura, del carattere di necessarietà, nonché in relazione alla residua spesa di
€. 7,35 documentata dal sopra richiamato scontrino fiscale n. 25 del 2 maggio 2016 e alla spesa di €. 46,15 documentata attraverso la fattura n. 472 del 11 aprile 2016, le ultime due dotate,
entrambe, infatti, di finalità non identificabili.
Anche la somma di €. 68,50 deve, quindi, essere espunta dal novero delle spese rimborsabili all'appellato.
***
Nulla può osservarsi, invece, in merito alla quantificazione dell'indennizzo in capitale per danno biologico permanente effettuata (non dall'appellato in sede esecutiva, ma) dal primo giudice,
visto che l' ha proposto la suddetta questione tardivamente, per la prima volta con le note di Pt_1
trattazione depositate il 28 ottobre 2022, e non, invece, con il ricorso in appello.
***
Sulla base di tutte le ragioni sopra riportate, l'appello proposto dall' deve, dunque, essere Pt_1
accolto nella marginale misura sopra indicata.
La sentenza impugnata, che per il resto deve essere confermata, deve, quindi, essere riformata unicamente quanto al capo relativo al rimborso, in favore di delle spese mediche CP_1
dallo stesso sostenute, le quali devono essere quantificate nella misura di €. 419,21, invece che nella misura di €. 650,91, come stabilita nella sentenza appellata.
Poiché, come emerge dalla documentazione in atti (si veda il verbale dell'udienza del 16
novembre 2021, svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione), l' ha dimostrato di avere Pt_1
12 erogato, in favore di per il predetto titolo, in esecuzione della sentenza appellata, la CP_1
somma di €. 487,71 e ha tempestivamente proposto, nella prima difesa utile successiva all'avvenuto pagamento, rituale domanda di restituzione, deve essere condannato CP_1
a restituire all'Istituto la somma di €. 68,50.
Considerato l'esito complessivo della lite, le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M.
147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €.
5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per la presente fase, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' appellante e distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato. Pt_1
Rimangono, altresì, interamente a carico dell' , secondo il principio di causalità, le spese di Pt_1
CTU, già liquidate in primo grado a carico dello stesso . Pt_1
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza Pt_1
impugnata, che per il resto deve essere confermata, dichiara che ha diritto al CP_1
rimborso delle spese mediche nella minor misura di €. 419,21, invece che nella misura di €.
650,91, stabilita nella sentenza appellata;
per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore dell' , della somma di €. CP_1 Pt_1
68,50;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese relative ai due gradi di Pt_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in €. 2.695,50 e, per il secondo grado in €. 2.904,50,
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'appellato.
Cagliari, 29 luglio 2025.
L'estensore…………………………………………………………La Presidente
13 dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Murru Giorgio CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 24 dell'anno 2021, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale della Sardegna in carica pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Luigi
Aragoni, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Carlo CP_1
Cuccu che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato in data 11 dicembre 2017, aveva CP_1
convenuto in giudizio l' e, dopo avere premesso di lavorare per la Pt_1 [...] (di cui era anche socio al 50%) e di avere subito, in data 3 marzo Controparte_2
2016, un infortunio sul lavoro, aveva domandato che fosse accertato l'obbligo dell'Istituto di corrispondergli l'indennità giornaliera dovuta per l'inabilità temporanea assoluta e parziale causata dall'infortunio, l'indennizzo per il danno biologico permanente subito e il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci e per gli accertamenti medico-legali resi necessari dall'evento, pari a €. 650,91, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento degli importi dovuti.
In particolare, aveva esposto il ricorrente, in data 3 marzo 2016, durante le operazioni di scarico delle mattonelle esposte su un'alta “parete di esposizione” in truciolare, che egli stava realizzando insieme a tali e durante la discesa da una scala “a Persona_1 Persona_2
libro” che stava utilizzando, era scivolato sotto il carico di una pila di piastrelle e, a causa del movimento innaturale compiuto nell'istintivo intento di recuperare l'equilibrio, si era provocato la distorsione del ginocchio sinistro e, conseguentemente alla caduta al suolo, aveva subito anche la contusione del medesimo ginocchio.
Il giorno successivo, a distanza di alcune ore dal sinistro, aveva proseguito egli si era CP_1
sottoposto a visita dal dott. medico specialista in fisioterapia, il quale gli aveva Persona_3
diagnosticato un “trauma distorsivo ginocchio sinistro consistente in verosimile distrazione
legamentosa LCM e LCA”, prescrivendogli di sottoporsi ad una risonanza magnetica.
aveva, quindi, riferito che dalla RMN, alla quale, nell'impossibilità di farlo nella CP_1
stessa giornata, si era sottoposto il successivo lunedì 7 marzo 2016, era emersa la “lesione
subtotale, di alto grado, del legamento crociato anteriore e lesione distrattiva parziale del
legamento collaterale mediale. Si associa lieve edema, da impatto, del condilo femorale laterale
e del versante posteriore del piatto tibiale omolaterale. Non si riconoscono immagini riferibili a
lesioni meniscali. Minima alterazione di segnale del tendine rotuleo, da tendinosi, con associati
segni di borsite pre e infra-rotulea. Versamento articolare disposto nel pivot centrale e nel
recesso sovra rotuleo. Segni di borsite della zampa d'oca”.
2 Il giorno ancora successivo, aveva aggiunto il ricorrente, egli si era sottoposto ad ulteriore visita specialistica, presso il dott. , il quale aveva riscontrato a suo carico la lesione Persona_4
completa del legamento crociato anteriore e la lesione grado 2b del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e gli aveva prescritto l'astensione dall'attività lavorativa per 6
settimane, oltre alla terapia medica e farmacologica.
Il ricorrente aveva, quindi, riferito che, su prescrizione del dott. , si era poi sottoposto ad Per_4
un intervento “di ricostruzione legamento crociato anteriore con tendine rotuleo ginocchio
sinistro”, per il quale aveva subito due giorni di ricovero, nei giorni 4 e 5 maggio 2016, e al quale avevano fatto seguito un periodo di riposo ed una lunga attività di riabilitazione.
Nel frattempo, aveva esposto il ricorrente, egli, con l'assistenza del patronato, aveva avviato la pratica per il riconoscimento delle dovute indennità e dei rimborsi delle spese sostenute a Pt_1
causa dell'infortunio, la quale, però, era stata definita negativamente, con il disconoscimento del nesso causale tra evento denunciato e lesione accertata.
Ritenendo di avere, invece, diritto al riconoscimento delle provvidenze e dei rimborsi richiesti,
aveva, quindi, adito il Tribunale di Oristano, concludendo come sopra riportato. CP_1
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte, Pt_1
in quanto infondate.
In particolare, l'ente convenuto aveva ribadito la mancanza, a suo parere, del nesso causale tra l'infortunio denunciato e la lesione al ginocchio lamentata, visto che il dato clinico desumibile dalla documentazione esaminata aveva evidenziato un quadro clinico non riconducibile all'infortunio medesimo, quanto piuttosto ad un evento diverso e anteriore.
L' aveva, inoltre, evidenziato come la disciplina di legge non contempli l'indennizzabilità Pt_1
dell'invalidità temporanea parziale e aveva, quindi, concluso chiedendo che l'avverso ricorso fosse dichiarato inammissibile ovvero fosse rigettato.
***
3 Il Tribunale di Oristano, dopo avere istruito la causa attraverso produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 239/2020 del 22 dicembre 2020,
aveva accolto quasi integralmente la domanda proposta e aveva condannato l' alla rifusione, Pt_1
in favore del ricorrente, delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, dopo avere valutato l'esito della prova testimoniale, che aveva confermato le circostanze allegate da in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU CP_1
nominato - il quale aveva ritenuto che, con elevato grado di probabilità scientifica, il trauma al ginocchio sinistro riportato dal ricorrente avesse determinato le lesioni legamentose dallo stesso lamentate e risultanti dalla RMN eseguita il 7 marzo 2016, quantificando nella misura del 7% il danno permanente subito - aveva ritenuto accertato il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e l'infortunio oggetto di causa. CP_1
Il primo giudice, quindi, aveva, innanzitutto, dichiarato che aveva diritto CP_1
all'indennizzo in capitale per il danno biologico subito in conseguenza dell'infortunio denunciato, nella misura del 7%, e aveva condannato l' al pagamento, per il predetto titolo, Pt_1
della somma di €. 9.140,41, oltre interessi legali come per legge.
In secondo luogo, aveva condannato l' al pagamento dell'indennità per inabilità Pt_1
temporanea assoluta di giorni 40 e al rimborso delle spese mediche documentate nella misura di
€. 650,91, mentre aveva rigettato la domanda avente ad oggetto l'indennità per invalidità
temporanea parziale, in quanto non prevista dalla legge a carico dell' Pt_1
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello l' . Pt_1
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte, “ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, previo eventuale rinnovo
4 delle operazioni peritali,
- accogliere l'appello proposto ai sensi e nei termini di cui alla superiore espositiva, per l'effetto
riformando la sentenza impugnata, e statuendo il rigetto del ricorso di primo grado, o, in
subordine, il suo accoglimento per una percentuale invalidante inferiore a quella del 7%
quantificata, nonché per periodi di invalidità temporanea parimenti inferiori a quello di 40
giorni attribuito, nonché, ancora, per il rimborso di spese in misura, ugualmente, inferiore a
quella di € 650,91 riconosciuta;
- condannare l'appellato alle spese del doppio grado”.
Nell'interesse dell'appellato:
“…l'Ill.ma Corte d'Appello adita Voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare
l'avverso appello, con ogni conseguente pronuncia e con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui Pt_1
il Tribunale di Oristano aveva recepito pedissequamente le conclusioni cui il CTU, solo in seconda battuta, era giunto in merito alla sussistenza del nesso causale.
Infatti, ha osservato l'Istituto, il CTU nelle conclusioni inizialmente rassegnate aveva valorizzato la dichiarazione che lo stesso lavoratore aveva inserito nel modulo di denuncia dell'infortunio,
nel quale egli aveva dichiarato di essere caduto al suolo, “picchiando fortemente l'interno del
ginocchio sinistro”, ed aveva evidenziato come la stessa mettesse in luce che l'infortunio aveva determinato all'arto un trauma di tipo contusivo e che, quindi, le lesioni di tipo distrattivo accertate dagli specialisti che avevano avuto in cura il ricorrente non potevano essere ricondotte all'evento denunciato.
Inoltre, ha proseguito l' , il CTU, nella prima stesura della relazione, aveva, altresì, Pt_1
valorizzato la valutazione che lo specialista radiologo dell' aveva eseguito delle immagini Pt_1
della RMN del 7 marzo 2016, secondo la quale i segni riscontrati non erano compatibili con una
5 lesione avvenuta il 4 marzo 2016, ma con una di sicura data anteriore, e aveva osservato come tale valutazione conducesse ad escludere il nesso causale con l'infortunio occorso al ricorrente.
Il CTU, ha aggiunto l'appellante, aveva anche affermato di non possedere elementi per contraddire la suddetta attestazione specialistica, mutando il proprio convincimento solo dopo che il giudice aveva autorizzato il ricorrente a produrre il CD contenente le immagini in questione e aveva autorizzato lo stesso CTU ad avvalersi di uno specialista in radiologia, il quale aveva affermato che “i reperti descritti” deponevano “con maggiore probabilità per una lesione
di tipo acuto” e che “gli elementi a favore della datazione recente del trauma” erano
“rappresentati da un marcato e diffuso ispessimento del legamento crociato anteriore,
estremamente iperintenso nelle sequenze SPIR come per la presenza di edema, e la presenza di
altri segni distintivi indiretti quali l'edema da impatto del condilo femorale laterale e del
versante posteriore del piatto tibiale omolaterale, il lieve ispessimento lesione distrattiva
parziale legamento collaterale mediale e del versamento del pivot centrale e in sede
sovrarotulea.”
Tuttavia, ha evidenziato l' , la presenza di edema da impatto a livello di condilo femorale e Pt_1
del versante posteriore del piatto tibiale rilevata dallo specialista che aveva coadiuvato il CTU
avrebbe potuto, al più, giustificare il trauma contusivo, ma non anche le lesioni distorsive dei legamenti, le quali avrebbero determinato la presenza di versamenti articolari.
Fermo restando, ha aggiunto l'ente appellante, che l'edema, essendo destinato a riassorbirsi agevolmente nel tempo, non può essere comunque computato nei postumi permanenti, in quanto non è significativo di deficit stabilizzati.
***
Il motivo di appello è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che il complesso degli elementi di valutazione presenti in atti confermi la sussistenza del nesso causale contestato dall' tra l'infortunio subito da Pt_1 CP_1
il 3 marzo 2016 e le lesioni al medesimo infortunio ricondotte dal CTU nominato in
[...]
6 primo grado.
La circostanza che l'attuale appellato il 3 marzo 2016 fosse caduto da una scala nello svolgimento delle proprie attività lavorative e si fosse procurato una lesione al ginocchio non è
stata contestata dall'Istituto appellante, il quale ha, invece, contestato che a causa del predetto infortunio si fosse procurato al ginocchio lesioni di tipo distrattivo, in luogo di quelle CP_1
contusive risultanti dalla descrizione dell'evento fatta dallo stesso nella denuncia di CP_1
infortunio.
L'ente previdenziale ha, inoltre, sostenuto che la natura meramente contusiva della lesione subita da a causa dell'infortunio risultasse confermata dagli esiti dell'esame RMN dallo stesso CP_1
effettuato il 7 marzo 2016, pochi giorni dopo l'infortunio in discussione, i quali, a detta dell'Istituto, attestavano la presenza di segni recenti di lesioni contusive e l'assenza, invece, di segni recenti di lesioni distrattive, presenti, ma di sicura data anteriore all'infortunio denunciato.
Ritiene la Corte che le deduzioni da ultimo richiamate fossero state, in realtà, efficacemente smentite dal CTU nominato in primo grado.
Quest'ultimo, nell'espletamento della consulenza tecnica, si era avvalso della collaborazione di uno specialista radiologo, il quale aveva osservato che “secondo i dati riportati in letteratura
scientifica”, specificamente riportati in nota, “i reperti descritti depongono con maggiore
probabilità per una lesione di tipo acuto. In particolare, gli elementi a favore della datazione
recente del trauma sono rappresentati da un marcato e diffuso ispessimento del legamento
crociato anteriore, estremamente iperintenso nelle sequenze SPIR come per la presenza di
edema, e la presenza di altri segni distintivi indiretti quali l'edema da impatto del condilo
femorale laterale e del versante posteriore del piatto tibiale omolaterale, il lieve ispessimento
lesione distrattiva parziale legamento collaterale mediale e del versamento del pivot centrale e
in sede sovrarotulea”.
In considerazione delle conclusioni a cui era giunto il collaboratore, il CTU aveva, quindi,
ritenuto che il trauma al ginocchio sinistro riportato dal ricorrente in data 3 marzo 2016 avesse
7 determinato le lesioni legamentose descritte nella RMN del 7 marzo 2016 “con elevato grado di
probabilità”.
L' , in questa fase di appello, ha insistito nelle proprie deduzioni, sostenendo che “la Pt_1
presenza di edema da impatto a livello di condilo femorale e del versante posteriore del piatto
tibiale, rilevata dallo specialista radiologo che ha coadiuvato il CTU, potrebbe, al più,
giustificare il trauma contusivo verificatosi nell'infortunio, ma non anche le lesioni distorsive
dei legamenti. Che non possono essere ad esso conseguite, perché, se così fosse stato, nel referto
sarebbe stata segnalata la presenza di versamenti articolari, i quali, certamente, non sarebbero
mancati se il trauma avesse davvero inciso sulle strutture ligamentose”.
In realtà, come emerge, sia dal referto dell'esame RMN del 7 marzo 2016, redatto dalla dott.
, sia dalle analoghe conclusioni dello specialista radiologo che aveva coadiuvato il Persona_5
CTU, dalle immagini emergeva proprio, oltre ad un versamento articolare nel recesso sovrarotuleo, altresì un “versamento articolare disposto nel pivot centrale”, notoriamente la struttura anatomica formata dai legamenti crociati anteriore e posteriore.
D'altra parte, la riconducibilità delle lesioni distrattive all'infortunio risulta confermata anche dal fatto che, come risulta dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale espletata in primo grado, il giorno successivo a quello dell'infortunio il dott. escusso Persona_6
anche come teste, aveva diagnosticato la presenza di una lesione distrattiva, verificando, sia che
“il ginocchio non aveva movimentazione in flesso estensione”, sia la presenza di “un versamento
endoarticolare” (si veda la deposizione testimoniale), tanto che, aveva riferito il medico, CP_1
si era presentato alla visita “munito di bastoni canadesi”, “non riusciva a muovere
l'articolazione” e “non riusciva a caricare sull'arto inferiore sinistro”.
Tali risultanze e dichiarazioni, se da un lato confermano la presenza del versamento endoarticolare, dall'altro confermano, altresì, la datazione recente, alla data della visita, della lesione distrattiva, la quale era stata ipotizzata dal medico pur in assenza, in quel momento, di riscontri radiografici, proprio sulla base del complesso dei sintomi e delle condizioni sopra
8 evidenziate, i quali, evidentemente, non potevano essere presenti da data anteriore al 3 marzo
2016, come sostenuto dall' , visto che è incontestato in causa ed è stato, comunque, Pt_1
confermato dalle dichiarazioni rese in primo grado dal teste che il 3 marzo Per_1 CP_1
2016, cioè il giorno prima della descritta visita effettuata presso il dott. fosse intento, Per_3
presso i luoghi di lavoro, al carico e scarico di materiali e alla percorrenza di una scala a libro.
A fronte dei riportati elementi di valutazione, i quali consentono di ritenere comprovata la sussistenza del contestato nesso causale ovvero perlomeno concausale tra l'evento del 3 marzo
2016 e le lesioni distrattive lamentate dall'attuale appellato, non può certamente essere ritenuta decisiva in senso contrario la descrizione che lo stesso aveva fatto dell'infortunio nella CP_1
relativa denuncia, la quale, in presenza, comunque, anche di lesioni contusive, anch'esse risultanti dalla documentazione medica già richiamata e, comunque, espressamente riconosciute dall' appellante, può ritenersi, al più, incompleta, ma non in contraddizione con le Pt_1
ulteriori risultanze oggettive già descritte.
Congrua risulta, dunque, anche la valutazione del danno biologico permanente effettuata dal
CTU, il quale ha correttamente tenuto conto (solo) delle lesioni distrattive subite da al CP_1
legamento collaterale mediale e al legamento crociato anteriore.
***
2) Con un secondo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Pt_1
cui il Tribunale di Oristano aveva riconosciuto, in favore di un periodo di invalidità CP_1
temporanea assoluta di 40 giorni, il quale, per un verso, era rimasto indimostrato, in quanto non erano state verificate le motivazioni mediche che avevano determinato la temporanea astensione dal lavoro e, per altro verso, non poteva, comunque, per le ragioni già esposte, considerarsi causalmente ricollegabile all'infortunio, apparendo essenzialmente da ricondurre all'intervento di ricostruzione del legamento crociato cui era stato sottoposto. CP_1
***
Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto.
9 Come risulta dalla documentazione medica in atti (si veda la relazione medica redatta dal dott.
, doc. 19 parte appellata primo grado), sia subito dopo l'infortunio, in data 8 marzo 2016, Per_4
che subito dopo l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore con tendine rotuleo del 4 maggio 2016, a erano state prescritte 6 settimane di CP_1
astensione dall'attività lavorativa (si veda anche il riposo di 45 giorni senza carico prescritto dalla dott. il 17 maggio 2016). CP_3
Dei predetti periodi di astensione, soprattutto quello relativo al periodo postoperatorio risulta del tutto congruo, tanto più in considerazione delle mansioni di addetto al carico e scarico delle merci che, come confermato dal teste , escusso in primo grado, svolgeva presso Per_1 CP_1
il datore di lavoro.
Quanto al nesso causale tra la predetta inabilità e l'evento del 3 marzo 2016, si richiama quanto già osservato in ordine al primo motivo di appello.
***
3) Con un terzo motivo di appello, l' ha impugnato la sentenza del Tribunale di Oristano Pt_1
nella parte in cui primo giudice aveva riconosciuto il diritto di al rimborso delle CP_1
spese mediche, evidenziando come, ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis, d.lgs. 81/2008, lo stesso potesse riguardare le sole spese necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica pregiudicata dall'infortunio, tanto è vero che con specifiche circolari esso Istituto aveva individuato i criteri in base ai quali le spese e le cure mediche potevano ritenersi effettivamente necessarie e anche le specialità farmaceutiche per le quali il rimborso poteva avere luogo.
Invece, ha osservato l'appellante, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio CP_1
aveva omesso di specificare la causale di ciascuna spesa, come sarebbe stato necessario per sopperire alla mancata indicazione, nei giustificativi prodotti, costituiti da vari scontrini e ricevute, del farmaco acquistato o della prestazione ricevuta, con la conseguenza che risultava impossibile comprendere se le spese sostenute afferivano, effettivamente, ad esigenze di cura correlate all'evento.
10 **
Il motivo di appello in esame è parzialmente fondato.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che, come risulta dall'esame dei giustificativi prodotti dall'attuale appellato unitamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (doc. 20),
alcuni di essi risultano prodotti più volte e più volte conteggiati dal primo giudice.
Si tratta, in particolare, dello scontrino fiscale del valore di €. 16,60 del 2 maggio 2016, h. 10.38,
prodotto tre volte e della ricevuta fiscale del valore di €. 130,00 del 8 marzo 2016, n. 262,
prodotta due volte.
La somma di €. 163,20 deve, quindi, essere certamente espunta dal novero delle spese rimborsabili.
Quanto ai restanti €. 487,71, deve osservarsi quanto segue.
Per un valore complessivo di €. 419,21, le spese documentate da devono CP_1
considerarsi necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica compromessa dall'infortunio del
3 marzo 2016 e, quindi, rimborsabili da parte dell'Istituto.
Infatti, se, per un verso, in relazione alle spese sostenute dall'appellato per l'acquisto di una ginocchiera articolata e di una calza elastica (€. 130,00 come da ricevuta fiscale del 8 marzo
2016, n. 262), per l'acquisto di una calza elastica (€. 15,00, come da ricevuta fiscale del 17
maggio 2016, n. 552) e per le visite specialiste e di controllo eseguite presso il dott. Per_4
(€. 260,00 complessivi, come da ricevute n. 219 del 8 marzo 2016 per €. 90,00, n. 302
[...]
del 5 aprile 2016 per €. 70,00, n. 535 del 7 giugno 2016 per €. 50,00 e n. 764 del 26 luglio 2016
per €. 50,00) il detto carattere risulta dagli stessi giustificativi, sia sulla base di un criterio cronologico, sia con riferimento al merito delle spese, del tutto compatibili con le terapie e le cure prescritte al e dallo stesso eseguite per il trattamento delle lesioni subite, con CP_1
riferimento, invece, alle spese risultanti dallo scontrino fiscale n. 25 del 2 maggio 2016, per €.
16,60, il quale attesta che, per €. 9,25 la spesa era stata eseguita presso una farmacia per l'acquisto di due farmaci, e alla spesa, egualmente eseguita presso una farmacia, di €. 4,96 per
11 ticket, documentata dallo scontrino fiscale n. 102 del 5 maggio 2016, acquisti in entrambi i casi identificati con il relativo codice ministeriale, sarebbe stato onere dell' contestarne la Pt_1
natura necessaria, stante la certa identificabilità, attraverso il codice sopra menzionato, dei prodotti acquistati e dei relativi principi attivi.
Deve, invece, escludersi il suddetto carattere in relazione alla spesa, pari a €. 15,00, documentata attraverso lo scontrino fiscale n. 75 del 6 maggio 2016, relativo all'acquisto di un parafarmaco,
difettante, per sua natura, del carattere di necessarietà, nonché in relazione alla residua spesa di
€. 7,35 documentata dal sopra richiamato scontrino fiscale n. 25 del 2 maggio 2016 e alla spesa di €. 46,15 documentata attraverso la fattura n. 472 del 11 aprile 2016, le ultime due dotate,
entrambe, infatti, di finalità non identificabili.
Anche la somma di €. 68,50 deve, quindi, essere espunta dal novero delle spese rimborsabili all'appellato.
***
Nulla può osservarsi, invece, in merito alla quantificazione dell'indennizzo in capitale per danno biologico permanente effettuata (non dall'appellato in sede esecutiva, ma) dal primo giudice,
visto che l' ha proposto la suddetta questione tardivamente, per la prima volta con le note di Pt_1
trattazione depositate il 28 ottobre 2022, e non, invece, con il ricorso in appello.
***
Sulla base di tutte le ragioni sopra riportate, l'appello proposto dall' deve, dunque, essere Pt_1
accolto nella marginale misura sopra indicata.
La sentenza impugnata, che per il resto deve essere confermata, deve, quindi, essere riformata unicamente quanto al capo relativo al rimborso, in favore di delle spese mediche CP_1
dallo stesso sostenute, le quali devono essere quantificate nella misura di €. 419,21, invece che nella misura di €. 650,91, come stabilita nella sentenza appellata.
Poiché, come emerge dalla documentazione in atti (si veda il verbale dell'udienza del 16
novembre 2021, svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione), l' ha dimostrato di avere Pt_1
12 erogato, in favore di per il predetto titolo, in esecuzione della sentenza appellata, la CP_1
somma di €. 487,71 e ha tempestivamente proposto, nella prima difesa utile successiva all'avvenuto pagamento, rituale domanda di restituzione, deve essere condannato CP_1
a restituire all'Istituto la somma di €. 68,50.
Considerato l'esito complessivo della lite, le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M.
147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €.
5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per la presente fase, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell' appellante e distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato. Pt_1
Rimangono, altresì, interamente a carico dell' , secondo il principio di causalità, le spese di Pt_1
CTU, già liquidate in primo grado a carico dello stesso . Pt_1
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza Pt_1
impugnata, che per il resto deve essere confermata, dichiara che ha diritto al CP_1
rimborso delle spese mediche nella minor misura di €. 419,21, invece che nella misura di €.
650,91, stabilita nella sentenza appellata;
per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore dell' , della somma di €. CP_1 Pt_1
68,50;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese relative ai due gradi di Pt_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in €. 2.695,50 e, per il secondo grado in €. 2.904,50,
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario dell'appellato.
Cagliari, 29 luglio 2025.
L'estensore…………………………………………………………La Presidente
13 dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
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