Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971;
b) convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971;
b) convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.