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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa Giovanna DI SA, viene trattata la causa R.G. n. 1170 dell'anno 2024
Lette le note di trattazione scritta depositate
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna DI SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
DI SA, all'udienza del 17/10/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1170 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Alessio Americo e Giuseppe Zucchetto, giusta procura in atti opponente
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Santina Lattuca, giusta procura in atti opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di precetto, notificato il 29 aprile 2024, aveva Controparte_1
intimato a il pagamento della somma di € 11.488,16, Parte_1
compreso di spese, in forza di quanto stabilito dalla sentenza n. 264 resa da questo Ufficio il 21 febbraio 2024.
Avverso il superiore atto di precetto ha proposto Parte_1
opposizione, lamentando la inidoneità della sentenza n. 264/24 di questo
Ufficio a fungere da titolo esecutivo, trattandosi di una sentenza dichiarativa, priva dei caratteri della esecutorietà e insistendo per la sospensione del titolo.
La causa, disattesa l'istanza di sospensione, istruita documentalmente, all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, giova richiamare i principi elaborati dalla Corte di Cassazione con riferimento alle condizioni, in base alle quali il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del
08/11/2018, Rv. 651634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018,
Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv. 629082 - 01).
Inoltre, è stato specificato che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:
a) rapporto di sinallagmaticità;
b) rapporto di corrispettività;
c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà.
Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.
Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicchè mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932
c.c. (Sez. U., Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 - 01).
Il rapporto di corrispettività, invece, sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv. 652662 - 01).
Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria (cfr. Cass. Sez. 3
-, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2 e la condanna d'una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011).
Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.
E' il caso, in particolare, della condanna alle spese (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21367 del 10/11/2004).
Ancora, pare opportuno premettere, proprio con riferimento l'azione di riduzione ( accolta con il presente titolo esecutivo), che la stessa dà luogo a una pronuncia di natura costitutiva (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3177 del
10/11/1971; Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 09/02/2006), avente l'effetto di risolvere (con effetto limitato alle parti) le disposizioni testamentarie, i legati e le donazioni lesive della quota di legittima.
. L'azione di riduzione, di conseguenza, richiede al giudice due statuizioni. La prima è sempre uguale, e consiste nell'accertamento costitutivo della avvenuta lesione della quota di legittima.
La seconda può, invece, variare, a seconda che siano ridotte disposizioni testamentarie, legati o donazioni;
a seconda che l'attore abbia ricevuto una quota di legittima inferiore al dovuto o sia stato del tutto pretermesso;
a seconda che l'erede pretermesso domandi la divisione dei beni ereditari, la separazione in natura del bene donato o il pagamento del controvalore in denaro;
a seconda che sia proposta contro altri legittimari, contro eredi o donatari non legittimari, o contro subacquirenti.
Col variare della pronuncia di reintegra contenuta in una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione, secondo le varie ipotesi previste dalla legge, varia di conseguenza il rapporto tra capo condannatorio e capo costitutivo della sentenza.
Se la reintegra richiedesse la divisione dei beni ereditari, ed il giudice condannasse uno dei condividenti al pagamento d'un conguaglio in denaro, tale capo sarebbe in rapporto di corrispettività rispetto alla pronuncia di divisione (che ha natura e fondamento ben diversi dall'azione di riduzione, anche se può essere insieme a questa proposta), e non sarebbe immediatamente eseguibile.
Se, invece, la reintegra richiedesse unicamente il pagamento da parte del donatario del controvalore della quota di legittima, ex art. 560 c.c., ed il giudice lo condannasse al relativo pagamento, tale capo sarebbe in rapporto di dipendenza rispetto alla pronuncia di riduzione, e sarebbe immediatamente eseguibile ( cfr. Cass. n. 12872/2021).
Fatta questa premessa e venendo al caso di specie, si osserva che il titolo esecutivo messo in esecuzione da è costituito, come detto, Controparte_2
dalla sentenza n. 26472024, che ha accolto l'azione di riduzione della donazione lesiva della legittima proposta da , e ha Controparte_1
condannato al pagamento della somma di € 5.581,98, a Parte_1
titolo di conguaglio in denaro per la reintegrazione della quota di legittima. Facendo buon governo dei summenzionati principi, si ritiene che la sentenza che costituisce titolo esecutivo della presente opposizione sia immediatamente esecutiva, atteso che oltre ad aver accertato le lesione della quota di legittima spettante a , ha condannato, ai fini della Controparte_1
reintegra, al pagamento del controvalore in denaro della Parte_1
quota di riserva.
Proprio per tale ragione, tale statuizione si pone in rapporto di dipendenza rispetto alla pronuncia di riduzione e per questo immediatamente esecutiva
( cfr. Cass. n. 12872/2021).
Infine, come già anticipato, la statuizione di condanna alle spese di lite ponendosi in rapporti di accessorietà con la pronuncia di riduzione è anch'essa immediatamente esecutiva.
Sulla scorta di tali ragioni, l'opposizione va disattesa.
Tenuto conto delle questioni interpretative trattate, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 ottobre 2025
Il Giudice
G. DI SA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna DI SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa Giovanna DI SA, viene trattata la causa R.G. n. 1170 dell'anno 2024
Lette le note di trattazione scritta depositate
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna DI SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
DI SA, all'udienza del 17/10/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1170 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Alessio Americo e Giuseppe Zucchetto, giusta procura in atti opponente
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Santina Lattuca, giusta procura in atti opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di precetto, notificato il 29 aprile 2024, aveva Controparte_1
intimato a il pagamento della somma di € 11.488,16, Parte_1
compreso di spese, in forza di quanto stabilito dalla sentenza n. 264 resa da questo Ufficio il 21 febbraio 2024.
Avverso il superiore atto di precetto ha proposto Parte_1
opposizione, lamentando la inidoneità della sentenza n. 264/24 di questo
Ufficio a fungere da titolo esecutivo, trattandosi di una sentenza dichiarativa, priva dei caratteri della esecutorietà e insistendo per la sospensione del titolo.
La causa, disattesa l'istanza di sospensione, istruita documentalmente, all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, giova richiamare i principi elaborati dalla Corte di Cassazione con riferimento alle condizioni, in base alle quali il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del
08/11/2018, Rv. 651634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018,
Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv. 629082 - 01).
Inoltre, è stato specificato che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:
a) rapporto di sinallagmaticità;
b) rapporto di corrispettività;
c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà.
Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.
Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicchè mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932
c.c. (Sez. U., Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 - 01).
Il rapporto di corrispettività, invece, sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv. 652662 - 01).
Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria (cfr. Cass. Sez. 3
-, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2 e la condanna d'una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011).
Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.
E' il caso, in particolare, della condanna alle spese (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21367 del 10/11/2004).
Ancora, pare opportuno premettere, proprio con riferimento l'azione di riduzione ( accolta con il presente titolo esecutivo), che la stessa dà luogo a una pronuncia di natura costitutiva (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3177 del
10/11/1971; Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 09/02/2006), avente l'effetto di risolvere (con effetto limitato alle parti) le disposizioni testamentarie, i legati e le donazioni lesive della quota di legittima.
. L'azione di riduzione, di conseguenza, richiede al giudice due statuizioni. La prima è sempre uguale, e consiste nell'accertamento costitutivo della avvenuta lesione della quota di legittima.
La seconda può, invece, variare, a seconda che siano ridotte disposizioni testamentarie, legati o donazioni;
a seconda che l'attore abbia ricevuto una quota di legittima inferiore al dovuto o sia stato del tutto pretermesso;
a seconda che l'erede pretermesso domandi la divisione dei beni ereditari, la separazione in natura del bene donato o il pagamento del controvalore in denaro;
a seconda che sia proposta contro altri legittimari, contro eredi o donatari non legittimari, o contro subacquirenti.
Col variare della pronuncia di reintegra contenuta in una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione, secondo le varie ipotesi previste dalla legge, varia di conseguenza il rapporto tra capo condannatorio e capo costitutivo della sentenza.
Se la reintegra richiedesse la divisione dei beni ereditari, ed il giudice condannasse uno dei condividenti al pagamento d'un conguaglio in denaro, tale capo sarebbe in rapporto di corrispettività rispetto alla pronuncia di divisione (che ha natura e fondamento ben diversi dall'azione di riduzione, anche se può essere insieme a questa proposta), e non sarebbe immediatamente eseguibile.
Se, invece, la reintegra richiedesse unicamente il pagamento da parte del donatario del controvalore della quota di legittima, ex art. 560 c.c., ed il giudice lo condannasse al relativo pagamento, tale capo sarebbe in rapporto di dipendenza rispetto alla pronuncia di riduzione, e sarebbe immediatamente eseguibile ( cfr. Cass. n. 12872/2021).
Fatta questa premessa e venendo al caso di specie, si osserva che il titolo esecutivo messo in esecuzione da è costituito, come detto, Controparte_2
dalla sentenza n. 26472024, che ha accolto l'azione di riduzione della donazione lesiva della legittima proposta da , e ha Controparte_1
condannato al pagamento della somma di € 5.581,98, a Parte_1
titolo di conguaglio in denaro per la reintegrazione della quota di legittima. Facendo buon governo dei summenzionati principi, si ritiene che la sentenza che costituisce titolo esecutivo della presente opposizione sia immediatamente esecutiva, atteso che oltre ad aver accertato le lesione della quota di legittima spettante a , ha condannato, ai fini della Controparte_1
reintegra, al pagamento del controvalore in denaro della Parte_1
quota di riserva.
Proprio per tale ragione, tale statuizione si pone in rapporto di dipendenza rispetto alla pronuncia di riduzione e per questo immediatamente esecutiva
( cfr. Cass. n. 12872/2021).
Infine, come già anticipato, la statuizione di condanna alle spese di lite ponendosi in rapporti di accessorietà con la pronuncia di riduzione è anch'essa immediatamente esecutiva.
Sulla scorta di tali ragioni, l'opposizione va disattesa.
Tenuto conto delle questioni interpretative trattate, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 ottobre 2025
Il Giudice
G. DI SA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna DI SA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44