Art. 4.
Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante agli appuntati di pubblica sicurezza che passano nel ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della presente legge, si applica la norma contenuta nell' articolo 8 della legge 8 agosto 1957, n. 751 .
Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante agli appuntati di pubblica sicurezza che passano nel ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della presente legge, si applica la norma contenuta nell' articolo 8 della legge 8 agosto 1957, n. 751 .