CASS
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2023, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9458/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro 3C spa, Roma Ovest Sanitaria Immobiliare srl quale incorporante della Roma Est Sanitaria Immobiliare srl, Roma Nord Sanitaria Immobiliare srl, Eurosanità spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall' avv. AU EO, con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore;
– controricorrenti – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 961 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 13/01/2023 2 di 3 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 389/38/13, depositata il 3 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO IL, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da 3C spa, Roma Ovest Sanitaria Immobiliare srl quale incorporante della Roma Est Sanitaria Immobiliare srl, Roma Nord Sanitaria Immobiliare srl, Eurosanità spa e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 453/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resistono con controricorso le società contribuenti. RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definzione agevolata prevista dall'art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. 3 di 3
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate. Cosi deciso in Roma 26 ottobre 2022 Il presidente Il consigliere est.
– ricorrente – contro 3C spa, Roma Ovest Sanitaria Immobiliare srl quale incorporante della Roma Est Sanitaria Immobiliare srl, Roma Nord Sanitaria Immobiliare srl, Eurosanità spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall' avv. AU EO, con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore;
– controricorrenti – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 961 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 13/01/2023 2 di 3 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 389/38/13, depositata il 3 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO IL, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da 3C spa, Roma Ovest Sanitaria Immobiliare srl quale incorporante della Roma Est Sanitaria Immobiliare srl, Roma Nord Sanitaria Immobiliare srl, Eurosanità spa e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 453/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resistono con controricorso le società contribuenti. RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definzione agevolata prevista dall'art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. 3 di 3
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate. Cosi deciso in Roma 26 ottobre 2022 Il presidente Il consigliere est.