Versione
22 novembre 2022
22 novembre 2022
Art. 22. Svolgimento della prova preselettiva 1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come indicato dal bando di concorso.
2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito, nella sezione dedicata al concorso sono pubblicate le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia e al ruolo degli ispettori, ciascun candidato estrae un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 19, comma 2, rispettivamente alle lettere a), c), d) ed e).
4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3.
5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.
6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'articolo 19 che ne garantisce la diversita' di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficolta' secondo le seguenti percentuali:
a) 30% - domande facili;
b) 50% - domande di media difficolta';
c) 20% - domande difficili.
2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito, nella sezione dedicata al concorso sono pubblicate le «Modalita' per l'espletamento della prova preselettiva» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia e al ruolo degli ispettori, ciascun candidato estrae un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 19, comma 2, rispettivamente alle lettere a), c), d) ed e).
4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3.
5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne da' atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.
6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'articolo 19 che ne garantisce la diversita' di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficolta' secondo le seguenti percentuali:
a) 30% - domande facili;
b) 50% - domande di media difficolta';
c) 20% - domande difficili.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 14/09/2026, n. 5110Provvedimento: Pubblicato il 14/09/2026 N. 08747/2026 REG.RIC. N. 05110/2026 REG.PROV.CAU. N. 08747/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 8747 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento, previa sospensione …Leggi di più...
- giudizio di non idoneità·
- art. 52 d.lgs. n. 196/2003·
- concorso pubblico·
- Polizia di Stato·
- art. 55 cod. proc. amm.·
- giurisdizione amministrativa·
- sospensione efficacia provvedimento·
- compensazione spese·
- principio delegatus non potest delegare·
- accertamenti attitudinali·
- fase cautelare·
- Regolamento UE 2016/679·
- riesame amministrativo·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- art. 24 D.M. n. 168/2022