Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
1
14315/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Presidente rel. -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice -
Dott.ssa Ilaria Caserta - Giudice onorario - ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14315/2024 VG, riservata in decisione all'udienza del 18.02.2025, avente ad oggetto: adozione maggiorenne, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Anna Romano e Mariacristina Romano, giusta procura in atti presso il cui studio elettivamente domiciliano in Portici (NA) alla via
Dalbono, Parco Punzo n. 13/15,
ADOTTANTI
E
, nata in [...] il [...], Persona_1
ADOTTANDA
NONCHE'
Avv. nella qualità di curatore speciale del minore Controparte_1
nato a [...] il [...], C.F. , Persona_2 C.F._3
INERVENTORE NECESSARIO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come in atti, in data 20.02.2025 il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio il 12.10.2005, che a partire dall'anno
2012 i coniugi aderivano nella qualità di volontari all'associazione “Kuore”, ad un progetto di solidarietà per l'accoglienza dei bambini bielorussi provenienti dalle zone contaminate dal disastro nucleare, con “soggiorni di risanamento” presso famiglie disposte ad ospitare temporaneamente i minori in difficoltà provenienti dalle menzionate località; che, partecipando attivamente al Progetto, e sin dal primo anno della loro adesione i ricorrenti accoglievano nel giugno 2012 presso la loro abitazione la sig.ra , nata a [...] regione di Persona_1
Gomel città di Rogachev il 16 ottobre 1999, all'epoca minorenne;
che dal 2012 all'attualità i ricorrenti avevano continuato ad ospitare, anche per lunghi periodi, la sig.ra trascorrendo assieme diverse settimane durante i periodi, sia Per_1 estivi che invernali, mantenendo comunque stabili contatti anche durante i periodi di permanenza di in Bielorussia;
che, sin dai primi momenti in cui la Per_1 famiglia accoglieva la giovane , si creava tra loro un rapporto di profondo Per_1 affetto e fiducia reciproca, rapporto intensificato e consolidato sempre di più nel corso del tempo divenendo quindi indissolubile. Proprio in considerazione del legame affettivo nutrito nei confronti di , e per poter trascorrere ulteriore Per_1 tempo insieme, nell'arco dei degli anni trascorsi, i ricorrenti si recavano, in diverse occasioni, in Bielorussia;
che, proprio durante i suddetti soggiorni in Bielorussia, i ricorrenti conoscevano anche il piccolo , fratello della Persona_3 sig.ra e la sig.ra “ a cui lo Stato aveva Persona_1 Per_4 affidato i fratelli;
che, con sentenza del 06.07.2007 emessa dal Tribunale
Provinciale di Rogachev – regione di Gomel, passata in giudicato in data
16.08.2007, la sig.ra , madre della sig.ra Parte_3 [...]
, essendosi “sottratta all'educazione e al mantenimento Persona_1 dei figli”, era decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia poi affidata all'Organo di tutela e curatela del Persona_1
Comitato Esecutivo della provincia di Rogachev;
che i ricorrenti nutrivano il desiderio di adottare la sig.ra , con l'intenzione Persona_1 3
di supportarla non solo dal punto di vista morale ed affettivo, ma anche in relazione alle sue aspirazioni circa la propria formazione scolastica, ovvero di consentirle di proseguire i propri studi presso istituti universitari italiani o esteri;
che la sig.ra era stabilmente in Italia dall'anno 2012 e che Persona_1 ogni rapporto madre - figlia, per le ragioni di cui sopra, risulta totalmente interrotto;
che la sig.ra non era stata riconosciuta dal padre Persona_1 biologico e il patronimico attribuitole all'atto della nascita risulta da un'attribuzione fittizia del nome paterno così come statuito dall'art. 55 del Codice dei Matrimoni e della Famiglia della Repubblica della Bielorussia secondo cui “… ai fini dell'attribuzione del patronimico, il nome del padre fittizio viene indicato nell'atto di nascita attribuendo allo stesso una parte del cognome della madre e un nome di fantasia scelto sempre dalla madre”. Per tale ragione l'atto di nascita della sig.ra riportava “l'iscrizione nell'atto di nascita della Persona_1 bambina delle informazioni relative al padre è stata effettuata in base alla dichiarazione resa dalla ragazza madre, ai sensi dell'art 55 del Codice sul
Matrimonio e la Famiglia della Repubblica di Belarus”; che i ricorrenti avevano un figlio minore, nato a [...] il [...], adottato con sentenza Persona_2
n. 112/2024 del 17.12.2014; che, in ragione dell'età di n data 09.04.2024 era Per_2 presentata, dinanzi al Tribunale di Napoli, istanza per la nomina di un curatore speciale e, con provvedimento del 25.04.2024 il Tribunale di Napoli, nella persona del G.T. dott. Fabrizio Savoja, nominava curatore speciale del minore l'avv.
che essi intendevano, quindi, adottare la sig.ra CP_1 CP_1 [...]
sussistendo le condizioni di legge. Persona_1
Tanto premesso, concludevano chiedendo che il Tribunale dichiarasse l'adozione della sig.ra , nata in [...] il [...], Persona_1 da parte dei sig.ri , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]alla Traversa
[...]
2 B. Martirano n. 11, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento, nonché disporsi per effetto dell'emananda adozione, l'aggiunta del cognome Parte_2 all'adottanda.
In data 25.11.2024, si costituiva in giudizio l'Avv. nella Controparte_1 qualità di curatore speciale del minore , il quale esponeva che il Persona_2 4
minore nato a [...] il [...], era stato anch'egli adottato dai coniugi Per_2
con sentenza n. 112/2014 del 17.12.2014, emessa dal Parte_4
Tribunale per i Minorenni di Napoli;
che lo stesso era affetto da ritardo globale, encefalopatia anossia, corioretinite, strabismo e nistagmo oculare, come da verbale allegato, deambulava a piccoli passi e si muoveva per lo più con l'aiuto di una CP_2 sedia a rotelle;
che la sig.ra aveva già Persona_1 ampiamente frequentato il nucleo familiare in quanto la famiglia Parte_4 aveva già accolto la medesima quando era ancora minorenne, precisamente nel
2012, quando aveva 13 anni, mentre in quel periodo aveva 2 anni;
che tali Per_2 incontri trovavano origine da un progetto che aveva lo scopo di accogliere in Italia bambini bielorussi che abitavano in zone contaminate dal disastro nucleare;
che per lunghi periodi di tempo l'allora minorenne aveva frequentato la casa Per_1 dei coniugi instaurando, di fatto, un rapporto fraterno con il Parte_4 minore acquisendo nel corso degli anni la figura di una sorella maggiore;
che, Per_2 allo stato, la sig.ra , ormai venticinquenne, oltre a lavorare Persona_1 saltuariamente rappresentava una risorsa per il nucleo familiare aiutando anche il minore nelle faccende quotidiane (compiti, attività ludiche, ecc.); che oltre al Per_2 legame affettivo, morale e spirituale, creatosi tra ed il minore vi era Per_1 Per_2 altresì un enorme contributo che, direttamente ed indirettamente,
[...]
offriva alla famiglia che attenuava i Persona_1 Parte_4 numerosi impegni derivanti dalla situazione invalidante del minore che la Per_2 possibilità di un allargamento e consolidamento di tale nucleo familiare, così come si era instaurato nel corso del tempo, sembrava rispettare gli interessi del minore al di là di ogni considerazione di natura patrimoniale. Tanto premesso, Per_2 concludeva dichiarando il proprio assenso all'adozione di Persona_1
da parte di e ,
[...] Parte_1 Parte_2
All'udienza del 18.02.2025 i ricorrenti, assistiti dal difensore costituito, si riportavano al ricorso e ne chiedevano l'accoglimento, confermando altresì la richiesta di accoglimento della domanda ivi formulata di aggiunta del cognome al cognome dell'adottanda che, pertanto, si sarebbe chiamata Parte_2 [...]
, con sostituzione del lemma . Alla medesima Persona_5 Persona_1 udienza, veniva sentito il minore assistito dal curatore speciale Persona_2
Avv. il quale dichiarava “ è mia sorella e deve Controparte_1 Per_6 5
rimanere con me”; veniva poi sentita la sig.ra , la quale Persona_1 dichiarava: “Io sono venuta in Italia a casa del sig. e della moglie per la Parte_2 prima volta quando avevo 9 anni;
all'attualità è un anno e due mesi che sono in Italia, per me gli adottanti sono i miei genitori, tanto è vero che li chiamo mamma e papà; il cognome è stato attribuito al momento della mia nascita dal personale Persona_1 amministrativo che lo ha registrato ma l'identità di mio padre non è mai stata accertata e, pertanto, non ho alcun problema a rinunciare al patronimico su indicato”.
All'esito, le parti prestavano, ciascuno nella propria qualità ed a norma degli art. 296 e 297 c.c., il proprio consenso e assenso per l'adozione di Persona_1
, nata il [...] in [...] (adottanda) da parte di
[...] Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Parte_2
23.08.1962 (adottanti).
Il Giudice delegato dal Presidente si riservava, con trasmissione degli atti al PM per gli accertamenti e le determinazioni di competenza.
Il PM, in data 20.02.2025, esprimeva parere favorevole.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Tribunale ex co 1 dell'art. 40 L.
218/1995 essendo gli adottanti cittadini italiani
Il Tribunale adito è inoltre territorialmente competente ai sensi dell'art. 311 c.c. avendo gli adottanti residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Compete, infine, al giudice italiano la verifica della ricorrenza dei presupposti per l'adozione dello straniero.
Ed infatti in virtù dell'art. 38 L. 218/1995: "i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione".
Per quanto concerne, in particolare, i rapporti Italia - Bielorussia rileva il
Tribunale l'esistenza della Convenzione firmata a Roma il 25.01.1979, ratificata con L. 766/1985, in materia di assistenza giudiziaria civile che all'art. 19, comma
1 stabilisce espressamente che "ciascuna parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile (ivi comprese le questioni di famiglia)" pronunciate sui territori dell'altra parte contraente dalla autorità giudiziarie competenti nonché (art. 19, comma 3) "le decisioni concernenti il riconoscimento 6
della paternità, la costituzione della tutela, curatela ed adozione e la cessazione di tali rapporti pronunciate dalle competenti istituzioni dell'URSS ed i corrispondenti provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dai Tribunali italiani".
Si dà ulteriormente atto che, pur non essendo prevista espressamente nel codice civile bielorusso l'adozione di maggiorenne, non contrastando essa con i principi di ordine pubblico di quello Stato, sono state già recepite plurime sentenze di adozione di maggiorenni bielorussi dalle competenti autorità straniere.
Lo status di "figlio" è invece disciplinato dalla legge nazionale del figlio stesso ex art. 33 L. 218/1995.
Nel merito del ricorso ritiene il Tribunale che sussistano, per le ragioni di seguito esplicitate, tutti i presupposti stabiliti dall'art.291 c.c. per l'adozione di maggiorenne.
Gli adottanti hanno infatti superato il 35esimo anno di età e sussiste una differenza di età con l'adottando di almeno 18 anni.
Tutte le parti hanno espresso il loro assenso all'adozione con dichiarazioni raccolte a verbale davanti al Collegio (cfr. verbale di udienza del 18.02.2025).
Il Tribunale ha verificato i dati anagrafici dell'adottanda, avendo acquisito l'originale del certificato di nascita di rilasciato Persona_1 il 4/10/2023, corredato dalla relativa traduzione giurata, da cui emergono, in particolare, anche le generalità dei suoi genitori biologici.
Si è poi accertato che la madre della sig.ra è Persona_1 stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale sulla figlia con sentenza del
Tribunale Provinciale di Rogachev– regione di Gomel, del 06.07.2007, passata in giudicato in data 16.08.2007. Per quanto concerne il padre dell'adottanda, come dichiarato dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e come risultante dalla documentazione allegata in atti, la non è stata riconosciuta dal padre Per_1 biologico e l'iscrizione nell'atto di nascita delle informazioni relative al padre della bambina è stata effettuata in base alle dichiarazioni rese dalla ragazza madre ai sensi dell'art. 55 del Codice sul Matrimonio e la Famiglia della Repubblica della
Bielorussia.
Inoltre, dalla documentazione allegata in atti emerge altresì che l'adottanda è di stato civile nubile (v. certificato attestante l'assenza di atti di matrimonio con traduzione ed del 3/10/2023 corredato dalla relativa traduzione giurata). Per_7 7
Tanto premesso, a giudizio del Collegio, l'impedimento astrattamente costituito dalla presenza del figlio minorenne degli adottanti va considerato come non ostativo all'accoglimento del ricorso ed alla pronuncia di adozione. Ed invero già nel 2006 la Corte di Cassazione con Sentenza n. 2426 del 3 febbraio 2006 precisava che quando “l'adozione riguardi chi … già appartenga al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minorenni non preclude in assoluto
l'adozione. Spetterà al giudice del merito valutare, caso per caso, la convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando. Tale convenienza sussiste quando detto interesse trovi effettiva e concreta realizzazione nel costituendo vincolo formale, vale
a dire nella comunione di intenti di tutti i membri del nucleo domestico compresi i figli dell'adottante”. E' stato più di recente affermato che se in tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione, ove questa riguardi un soggetto, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dell'art. 312, primo comma, numero 2), c.c., giacchè tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza
- eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante. Tale orientamento si fonda sulla evoluzione subita nel tempo dall'istituto, in adesione ai rilevanti mutamenti sociali avvenuti ed anche conseguenti alla nascita di famiglie “ricostruite” o “allargate”, nell'ambito delle quali appare certamente opportuno favorire l'adozione di maggiorenni, ove la stessa venga valutata misura necessaria proprio per garantire le esigenze di unità e armonia familiare;
ed infatti va riconosciuto, secondo l'evoluzione giurisprudenziale conseguente ai mutamenti sociali precitati, che nel corso del tempo, e nell'attualità,
l'istituto ha perduto l'esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio e sia divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in quanto volto a suggellare legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi 8
di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo e di istanze di solidarietà, dovendosi quindi attribuirgli la funzione di assolvere all'esigenza di attribuire veste giuridica al rapporto affettivo già sussistente nell'ambito familiare ( cfr. Cass. C.A. Venezia sentenza del
17/4/2024, Tribunale Milano, sentenza del 28/1/2020).
Anche la Corte Costituzionale in una recente sentenza (n. 5 del 18/1/2024) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzione dell'art. 291 c.c. co 1 nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando, ha motivato il proprio convincimento rimarcando l'evoluzione della propria giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, rilevando che tale istituto ha da ultimo assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive, ha affermato che esso non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. In particolare, “l'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata.
Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato da questa Corte con la sentenza n. 135 del 2023, "il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge
(o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare", ma ancora 9
"situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo" (punto 7.2. del Considerato in diritto). Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza
n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost. La disposizione censurata, non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante
e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa”.
Rileva inoltre il Tribunale che già con sentenza n. 2367 del 5/06/2020 la Corte
d'appello di Roma, affrontando proprio la medesima questione oggetto dell'odierno giudizio, vale a dire il profilo della compatibilità tra adozione di maggiorenne e presenza di figli minori dell'adottante, con riferimento all'adozione di una giovane bielorussa già presente nel contesto familiare degli adottanti sin da bambina, poiché ospitata dalla famiglia per alcuni periodi dell'anno nell'ambito di programmi solidaristici di sostegno ed ospitalità di bambini bielorussi e raggiunta la maggiore età trasferitasi una presso il nucleo familiare, evidenziando la necessità di dare riconoscimento formale ad un lungo legame di affetto tra adottanti e adottata e tra questa e la prole minorenne della coppia, che si caratterizzava per una condivisione di vita prescindente da vincoli di consanguineità, riteneva giustificata la deroga all'art 291 c.c. attraverso un'interpretazione funzionale alla tutela dell'unità familiare, garantita dall'art 30 Cost. e dall'art 8 CEDU: non rispondendo l'adozione ad una mera esigenza patrimoniale dei soli adottanti, né ad una pura convenienza economica dell'adottata di conseguire i benefici successori di figlia, ma assurgendo a strumento di tutela dell'interesse morale e giuridico di tutti i componenti del 10
nucleo, adottanti, adottata e minori, di veder riconosciuta quella formazione sociale nella quale essi si identificano come autentica “famiglia”.
Anche nel caso di specie, in cui non vi è dubbio che l'adozione costituirebbe riconoscimento di un legame familiare forte e che soddisfa gli interessi di tutti i membri della famiglia, come emerge dalle motivazioni del curatore speciale del minore ma anche dalle conclusioni del P.M., entrambi favorevoli all'accoglimento del ricorso, la deroga all'art. 291 c.c. si giustifica nella tutela dell'interesse dei singoli componenti a vedersi riconosciuti come famiglia.
L'adozione in questione, quindi, appare conveniente per l'adottanda sia per eventuali ragioni patrimoniali, e sia per consolidare il rapporto di affetto che lega l'adottanda agli adottanti. Il Collegio reputa inoltre che, alla luce dell'interesse dell'adottanda, debba pronunciarsi la sentenza in oggetto a prescindere dal mancato assenso della madre dell'adottanda, già dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale, e che allo stato non ha più alcun rapporto con l'adottanda, e del padre dell'adottanda, essendo la sua identità ignota.
Quanto alla domanda relativa al cognome, nelle conclusioni i ricorrenti si sono riportati al ricorso instando affinché l'adottanda aggiunga al proprio cognome il cognome degli adottanti ex art. 299 co 1 c.c.
Orbene, secondo la prevalenza giurisprudenza di merito in caso di adozione di un maggiorenne straniero l'art. 299 non troverebbe applicazione in quanto, secondo le norme di diritto internazionale privato (l'art. 24, c. 1, prima parte, della l.
218/1995) i diritti della personalità, tra i quali rientra il diritto al cognome, sono regolati in primo luogo dalla legge nazionale del soggetto, salvo che tali diritti derivino da un rapporto di famiglia. Tale norma ha una applicazione residuale, in quanto a completamento, si aggiunge che l'Italia ha aderito alla Convenzione di
Monaco del 5 settembre 1980 ai sensi della quale il diritto al nome è disciplinato dalla legge nazionale del soggetto, anche laddove il diritto derivi da un rapporto di famiglia, come nel caso dell'adozione.
Per questo, nei casi di cittadini stranieri l'eventuale modifica del cognome dipende dalla legge nazionale dell'adottato, alla quale va fatto riferimento ed in relazione alla quale occorrerà verificare se l'istituto dell'adozione di maggiorenni è previsto e 11
in caso di risposta affermativa se è stabilito che l'adottato muti, mantenga inalterato o aggiunga al suo cognome quello dell'adottante.
Ne discende che non può in questa sede farsi luogo all'aggiunta del cognome del padre adottante a quello dell'adottanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.c., non avendo l'adito Tribunale giurisdizione in materia.
Il cognome dell'adottanda sarà pertanto disciplinato dalla normativa bielorussa al momento del recepimento della presente sentenza.
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio e di giurisdizione necessaria.
P.Q.M.
Decide di fare luogo all'adozione di , nata in Persona_1
Bielorussia il 16.10.1999, da parte di , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...]. Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 I co. Cod. civ.
Nulla sulle spese.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 8/3/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Criscuolo 12