Sentenza breve 27 novembre 2025
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2025, proposto da IA NZ NI, in proprio e quale titolare dell’azienda Aaricola «IA NZ NI Agricolo», rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
«Sistema Cilento–Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento S.C.P.A.» Soggetto Gestore dello «Sportello Unico del Cilento» e Comune di Camerota, non costituiti in giudizio;
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari:
1. della determinazione prot. n. 11932 del 25.9.2025, a firma del Responsabile p.t. dello «Sportello Unico del Cilento» («SUAP Cilento») e del Responsabile del procedimento, comunicata al progettista a mezzo della nota p.e.c. prot. n. 12093/2025 del 30.9.2025, avente ad oggetto “Procedimento ordinario ex art. 7 del D.P.R.160/2010 per la realizzazione di un fabbricato agricolo sito in Località Guardiola della frazione Marina del comune di Camerota. Richiedente: IA NZ NI, titolare della ditta individuale. P. Suap n. 7215/25. Determina di negativa conclusione del procedimento”;
2. della determinazione prot. n. 9633 del 21.7.2025, a firma dei predetti Responsabile p.t. del «SUAP Cilento» e Responsabile del procedimento, comunicata al progettista a mezzo della nota p.e.c. prot. n. 9639/2025 del 30.9.2025, avente ad oggetto “Procedimento ordinario ex art. 7 del D.P.R.160/2010 per la realizzazione di un fabbricato agricolo sito in Loc. Guardiola della frazione Marina del comune di Camerota. Richiedente: IA NZ NI, titolare della ditta individuale. P. Suap n. 7215/25 - Comunicazione ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/90 e s.m.i. dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda”;
3. della nota prot. 10934 del 16.7.2025, a firma del Responsabile p.t. dell'area tecnica e del Responsabile p.t. dell'ufficio autorizzativo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, richiamata “per relationem” nella determinazione prot. n. 11932 del 25.9.2025 e allegata alla determinazione prot. n. 9633 del 21.7.2025, avente ad oggetto “Richiesta Nulla Osta ex art. 13 legge 394/91, per lavori di realizzazione di un fabbricato agricolo in loc. Guardiola della fraz. di Marina del comune di Camerota - Diniego”;
4. della nota prot. 15690 del 23.10.2024, a firma del Responsabile p.t. dell'area tecnica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Responsabile del procedimento, richiamata “
per relationem” nella nota prot. 10934 del 16.7.2025, avente ad oggetto “Richiesta nulla osta, ex art. 13 della legge 394/91, per lavori di realizzazione fabbricato rurale - richiedente NI NZ IA - Comunicazione diniego nulla osta”;
ove e per quanto occorra e di ragione,
5. della nota p.e.c. prot. n. 12093/2025 del 30.9.2025, inviata in pari data dal «SUAP Cilento», avente ad oggetto “IA NZ NI - Comune di Camerota - P. Suap n. 7215/25. Trasmissione determina”;
6. della nota p.e.c. prot. n. 9639/2025 del 21.7.2025, inviata in pari data dal «SUAP Cilento», avente ad oggetto “IA NZ NI- Comune di Camerota - P. Suap n. 7215/25 Comunicazione ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/90 e s.m.i”;
7. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. LE Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale il ricorrente, nella sopra richiamata qualità, ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
A fondamento del ricorso, ritualmente notificato e depositato, ha avanzato una serie di censure di illegittimità, sia sostanziali, che procedurali.
Si è costituito in giudizio l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nell’udienza camerale del 26 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., essendo manifestamente fondato sotto il profilo del censurato eccesso di potere per difetto d’istruttoria, rilevato dal ricorrente.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che la rappresentazione del sito fatta propria dal provvedimento impugnato è derivata solo ed esclusivamente dalla lettura dei grafici prodotti dal ricorrente, dando luogo, in tal guisa, ad un’istruttoria incompleta, priva di accertamenti diretti e dell’analisi idrogeologica, agronomica o paesaggistica da cui potere desumere che i movimenti di terra previsti potessero realmente compromettere la qualità ambientale dei luoghi.
A quanto precede si aggiunga che, con gli atti censurati, l’Ente Parco ha rilevato che il terreno in contestazione presenterebbe una pendenza media del 42% e un dislivello di 12,70 m. su 30 m. lineari.
Tuttavia, tale conclusione risulta essere smentita dai rilievi contenuti nella perizia tecnica asseverata, depositata in giudizio, da cui emerge che, in realtà, il terreno non presenta una acclività continua, in quanto gran parte di esso è già attualmente sistemato a terrazzamenti piani, sorretti da muretti a secco in pietrame, sul quale sono praticate le colture agricole.
Peraltro, va pure evidenziato che il ricorrente, già nel 2024, ha presentato al Comune di Camerota una prima istanza di permesso di costruire, in relazione alla quale ha chiesto anche il nulla osta di cui all’art. 13 della L. 6.12.1991, n. 394 al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Sennonché, l’organismo di gestione dell’area protetta, acquisite le integrazioni documentali (richieste con nota prot. n. 8335 del 5.6.2024), preordinate alla valutazione della finalità agricola dell’opera e, dunque, al vaglio di conformità dell’intervento alle disposizioni del Piano del Parco, ha esternato il proprio dissenso, con nota prot. n. 15690 del 23.10.2024, non ritenendo condivisibile la progettualità. Tanto, adducendo che “ Sebbene la relazione agronomica dimostri la necessità di realizzare questo nuovo fabbricato per finalità agricole, si ritiene che l’entità degli scavi di sbancamento e dei muri di sostegno necessari sia in netto contrasto con le limitazioni imposte dal Piano, tanto vale sia per la realizzazione della pista di accesso al sito di allestimento del cantiere sia per la realizzazione del nuovo fabbricato. In particolare il contrasto riguarda la norma di cui alla lett. a) del comma 7 del citato art. 8 delle norme di attuazione del Piano, dove si dice che nelle aree collinari sono ammessi parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altezze, e la disposizione di cui alla lett. a) del successivo comma 8 lì dove è previsto che ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti con esclusione di apertura di nuove strade ”.
Orbene, preso atto di tali motivazioni e recepitene pienamente le indicazioni tecniche, l’interessato ha, allora, rimodulato la proposta, calibrando una diversa soluzione progettuale volta a superare le ragioni del diniego: eliminando “in toto” la nuova strada di accesso e tutte le pertinenze del fabbricato (loggiato, aree esterne, scale) richiedenti la rimozione di maggiori porzioni di terreno; riducendo il volume di scavo del 65%, da 1.549 mc. a 543 mc., entro i limiti delle sole operazioni necessarie per le fondazioni del corpo di fabbrica (dimensionato in coerenza con gli indici e parametri di zona e secondo il fabbisogno computato nel Piano di sviluppo aziendale); evitando, altresì, qualsiasi taglio vegetativo di essenze arboree.
Ne deriva che l’amministrazione intimata non avrebbe dovuto richiamare le motivazioni del diniego espresso nel 2024, ma riservare la debita considerazione alle modifiche progettuali apportate dal soggetto richiedente, valutando l’incidenza effettiva delle modifiche sostanziali introdotte con il nuovo progetto; esplicitando l’analisi comparativa tra la portata delle opere e l’impatto ambientale; analizzando la connessione tra la costruzione del manufatto e lo svolgimento dell’attività agricola; dando conto della documentazione economico produttiva allegata all’istanza.
Non avendolo fatto, essa è incorsa nei vizi e nelle carenze valutative censurate dalla parte ricorrente.
Ferma quindi la riserva di piena discrezionalità che le compete, la Pubblica Amministrazione resistente su questi profili dovrà motivatamente rideterminarsi.
Resta assorbito l’esame dei residui motivi di ricorso.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e del generale andamento della causa, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di IN, Referendario, Estensore
UR Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO