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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5769 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2788/2022 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FOGLIA MANZILLO FABIO ), e dall'avv. C.F._2
FA ZA, studio in VIA FRANCESCO GIORDANI 2 NAPOLI, come da procura in atti,
Email_1 Email_2
appellante
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BARBATO GENNARO C.F._3
, studio in VIA RIONE GRECO S.N.C 80044 OTTAVIANO, come da C.F._4 mandato in atti, Email_3 appellato
NONCHE'
, (C.F. ), n. q. curatore speciale dei minori Controparte_2 C.F._5
nato ad [...] il [...], e nato ad [...] il Persona_1 Persona_2
28/05/2013, rappresentata e difesa da sé stessa, Email_4 appellato
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento. Con l'atto di appello risultano formulate le seguenti conclusioni di merito:
<< In via preliminare annullare la sentenza n. 1121/2022 per omessa decisione in merito al sub 18 e 19, relativo al giudizio di primo grado, rg. 3681/2017 Tribunale di Nola;
- Nel merito annullare la sentenza impugnata e per l'effetto disporre:
1. l'addebito della separazione al sig. Controparte_3
2.l' affido esclusivo alla della prole, ossia dei figli minori e Pt_1 Per_2 Per_1
3. Corresponsione dell'importo di € 2.300,00 di cui €. 1.500,00 per la prole ed € 800,00 per la oltre al 70 % Pt_1 delle spese straordinarie,
4. Disporre il sequestro dei beni casa in via Gorga snc in AN Gennaro IA, identificato al foglio 16 part.lla 791; foglio 16 part.lla 791 sub 3; foglio 16 part.lla 791; foglio 16 part.lla 791 sub 5; foglio 16 part.lla 791 sub 6; foglio 16 part.lla 791 sub 7. Oltre ai 2/3 del terreno foglio 6 part.lla 742;
5. Tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, relativamente al doppio grado di giudizio>>;
Appellato: Si è riportata alla memoria di costituzione, con la quale ha chiesto:
<Rigettare l'atto di appello proposto da e dichiarare inammissibile e comunque infondata la censura Parte_1 della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc. inesistenza dei presupposti per qualificare le questioni incidentali proposte ex art. 709 ter cpc nei sub 18 e 19 RG 3681/17 come elementi determinanti della controversia e per carenza di interesse ex art 100 cpc per carenza di interesse e dei presupposti per fatti nuovi sopravvenuti;
-rigettare le censure relative al mancato addebito della Separazione al;
al mancato affido esclusivo della prole;
CP_1 alla revoca del mantenimento in favore della e alla statuizione delle spese di giudizio per falsità della Pt_1 rappresentazione dei fatti rispetto a come oggettivamente cristallizzata negli atti processuali del primo grado di giudizio e per la ragioni in diritto come sovra esposte;
In accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 1121/22 così provvedere:
- Annullare e quindi riformare la sentenza impugnata ex art. 112 cpc per mancata pronuncia su un elemento determinate della controversia ovvero mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per riconciliazione ex art 154 e ss cc;
violazione del principio fra il chiesto e il giudicato;
- Annullare e riformare la sentenza impugnata per erronea motivazione su un elemento determinante della controversia ovvero sui motivi della separazione, addebito ex art 143 cc alla per violazione dell'obbligo di fedeltà in costanza Pt_1 di matrimonio.
- Porre a carico della l'obbligo di mantenimento del marito quale coniuge economicamente più debole, Parte_1 ormai ridotto in povertà, stabilendo la corresponsione di un assegno mensile di 800.00 euro o la somma che si riterrà equa per condurre una vita dignitosa.
- Ridurre il contributo per ognuno dei figli minori ad euro 200,00 (tenuto conto che tutte le cure mediche e le visite specialistiche sono erogate dal SSN);
- Dividere tutte le spese straordinarie urgenti e indifferibili nonché tutte quelle previste dal protocollo d'intesa del tribunale di Nola del 20/5/2021 al 50%.;
-Condannare la a euro 8.000,00 per il procedimento principale in primo grado e a non meno di euro 4.000,00 Pt_1 per ognuno dei 19 sub procedimenti, ovvero alla complessiva somma di non meno di euro 84.000,00, oltre a tutte le ulteriori eventuali ulteriori spese, rimborso forfettario e oneri di legge oltre alle spese del presente grado di giudizio in appello in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
Curatore speciale, avv. ha così concluso: Controparte_2
a)conferma dell'affido condiviso dei minori con residenza prevalente presso l'abitazione materna;
b)attivazione dei percorsi consigliati dal C.T.U.;
b)Nomina del coordinatore genitoriale;
c)visite libere del padre ed almeno una volta alla settimana incontri monitorati in presenza di un esperto dell'età dello sviluppo come indicato dal C.T.U.
Procuratore Generale: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione nonché delle richieste di sospensione, revoca e esonero del contributo al mantenimento dei figli proposte dal Chiede CP_1 che vengano stabiliti incontri liberi dei figli con il padre nonché monitorati con esperti del settore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 15 maggio 2017 ricorse al Tribunale di Nola per conseguire la pronuncia di Parte_1 separazione dal marito con il quale, in data 18.6.2012, aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Torre del Greco. Espose che dall'unione erano nati, in data 20.5.2013, i gemelli e Chiese: a) che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito, che vi Per_1 Per_2 aveva dato luogo attraverso comportamenti connotati da violenza;
b) che i minori fossero affidati, in via esclusiva, a lei, con disciplina delle visite paterne;
c) che fosse posto a carico del NZ l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di € 5.000 a titolo di contributo al mantenimento suo e dei figli, oltre al versamento delle spese straordinarie occorrenti per questi;
d) che fossero stabilite tutte le idonee garanzie ai sensi dell'art. 156 cod. civile.
Costituitosi con memoria difensiva, il eccepì l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_1 riconciliazione, nel merito rilevò che la separazione era da addebitare ad esclusiva responsabilità della moglie;
chiese disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con domiciliazione privilegiata presso la madre e disciplina delle visite da parte del padre;
assegnarsi all la casa familiare;
si offrì di Pt_1 corrispondere per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 500; insistette, infine, per il rigetto della richiesta di contributo al mantenimento formulata dalla ricorrente, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Il presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione: a) autorizzò i coniugi a vivere separati;
b) assegnò la casa familiare alla , perché l'abitasse con i minori;
c) affidò e in Pt_1 Per_1 Per_2 forma condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
d) disciplinò il diritto – dovere del padre di frequentare i figli;
e) impose al l'obbligo di versare alla un CP_1 Pt_1 assegno mensile di € 800, quale contributo al mantenimento di lei, ed € 1.000 in favore dei figli, da rivalutare annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT – costo della vita, oltre al rimborso del
70% delle spese straordinarie occorrenti per la prole.
Ammessa ed espletata prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, il Tribunale assegnò la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civile.
Decidendo con sentenza deliberata il 18 maggio 2022 e pubblicata il 22 maggio 2022, così provvide:
A) Pronunciò la separazione personale dei coniugi, rilevando che la irreversibile rottura della convivenza matrimoniale era dimostrata dalle accuse reciproche formulate da ciascuna delle parti nei confronti del partner e dall'indifferenza rispetto a ogni tentativo di conciliazione.
B) Rigettò le reciproche domande di addebito, atteso che, sin dall'inizio dell'unione, frequenti erano stati gli alterchi tra i coniugi, determinati da divergenze caratteriali e di mentalità, sì da gradualmente affievolire ed annullare la reciproca stima e fiducia.
C) Quanto alla disciplina dell'affidamento dei minori:
Premise che il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver esaminato la personalità delle parti, e, in particolare avere rilevato che il appariva <concentrato sul proprio dolore per la separazione e sulla CP_1 colpevolizzazione dell'ex moglie per il presunto ostruzionismo alle visite padre-figli, da riuscire con difficoltà a focalizzarsi sui bisogni dei figli>>, mentre la madre, scarsamente adeguata nell'area <protezione>>, appariva, invece idonea in quella <calore ed empatia>>, aveva accertato che non rispondeva all'interesse dei minori l'affido di questi ad entrambi i genitori in assenza dell'effettuazione di percorsi psicologici finalizzati ad elaborare le problematiche personali emerse nell'ambito dell'indagine peritale, che erano tali da inficiare l'esercizio di una genitorialità matura e responsabile, nonché dell'accompagnamento e monitoraggio di uno specialista che coadiuvasse la coppia nel superamento delle disfunzionalità comunicative sì da consentire la condivisione della funzione di ruolo.
Il curatore speciale nominato evidenziava, dopo un periodo di osservazione, che i coniugi avevano nel tempo assunto un atteggiamento maggiormente collaborativo, propenso <a favorire un positivo epilogo delle loro discordanze rispetto ai figli>>, in maniera tale da terminare, con esito positivo, il percorso psicologico individuale e da intraprendere quello di psicoterapia familiare. E ciò sebbene nella fase iniziale della vigilanza svolta dal curatore fossero evidenti i persistenti conflitti, tanto da non concordare su alcuna delle scelte di vita concernenti i minori, sull'individuazione delle spese straordinarie per loro occorrenti, sulla sporadicità degli incontri con il padre.
In definitiva, le parti avevano iniziato a comunicare e a condividere spese straordinarie per la prole, quali l'acquisto dei mobili per arredare la stanza dei gemelli e di una televisione, il rinunciava CP_1 alle azioni giudiziarie intraprese nei confronti dell' , il padre incontrava con maggiore frequenza Pt_1
i figli, nel mese di luglio dell'anno 2021 le parti trascorrevano un pomeriggio ludico unitamente ai bambini. Ritenne, quindi, che ricorrevano i presupposti per disporre l'affido condiviso dei minori, non emergendo alcuna condotta del padre contraria gli interessi della prole, con collocazione privilegiata presso la madre.
D) Quanto alle modalità di visita del padre:
Dispose che il potesse vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dall'orario di CP_1 uscita dalla scuola sino alle ore 21, con facoltà di pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del giorno seguente, nonché a settimane alterne, dal sabato mattina o dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 21 della domenica;
nonché, per le altre due settimane, il sabato o la domenica dalle ore 16 alle ore 21; per dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 giugno, durante le festività natalizie e pasquali con alternanza previo accordo dieci giorni prima delle festività.
E) In merito agli aspetti economici:
Escluse che potesse configurarsi un diritto dell' , esercente la professione legale, a percepire Pt_1 somme per il suo mantenimento, attesa l'autosufficienza economica e la mancanza di prova dell'eventuale differenza tra le condizioni economiche delle parti.
Determinò, invece, in euro 1.000 mensili l'assegno di mantenimento mensile dovuto, entro il giorno 5 di ogni mese, dal a titolo di mantenimento dei figli minori. Questa somma Controparte_4 riconobbe valutando la rispettiva condizione reddituale dei genitori e previde la rivalutazione annua dell'assegno secondo gli indici ISTAT, con l'obbligo del padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie per i figli.
F) Quanto, infine, alle spese processuali ritenne di doverne compensare la metà e di porre a carico del la restante metà. CP_1
Con ricorso depositato il 23 giugno 2022 ha proposto appello l' che, per i motivi che di seguito Pt_1 si esamineranno, ha richiesto la modifica della gravata sentenza nei termini sopra indicati.
Notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, si è costituito il il CP_1 quale ha resistito, formulando le conclusive richieste pure in epigrafe trascritte, spiegando, al contempo, appello incidentale, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza per omessa pronuncia su un elemento determinate della controversia ovvero mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per riconciliazione ex art 154 cod. civ. e l'addebito della separazione all Pt_1 per violazione dell'obbligo di fedeltà. Ha concluso, altresì, affinché venga posto a carico della moglie l'obbligo di mantenimento del marito nella misura di € 800 o nella somma ritenuta equa e venga ridotto il contributo al mantenimento dei figli ad € 200,00 ciascuno, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
In data 17 aprile 2023 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori, CP_2
la quale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Con ordinanza del 20 giugno 2023, la Corte, ritenendo necessari approfondimenti sulla condizione di vita dei minori e dei genitori, ha richiesto opportune informazioni ai servizi sociali dei comuni di
TT e di AN SE IA, che hanno risposto con relazione rispettivamente del 17 luglio e 11 settembre nonché del 27 luglio 2023.
Con ordinanza del 18 novembre 2023, la Corte ha affidato, in via provvisoria, i figli minori al responsabile dei servizi sociali del Comune di TT, assegnandogli specifici poteri ed ha invitato i genitori a partecipare ai percorsi congiunti da organizzarsi a cura del servizio affidatario.
Ha disposto altresì consulenza tecnica di ufficio di natura psicologica per ottenere elementi di giudizio utili a statuire in merito all'affidamento e al preferenziale collocamento dei minori.
Acquisite relazioni dai servizi sociali, all'udienza del 21 maggio 2025 la Corte ha riservato la decisione.
A)Eccezione di riconciliazione
Il ha preliminarmente lamentato la mancata pronunzia, da parte dei primi giudici, in ordine CP_1 alla eccezione di riconciliazione, da lui proposta, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., sull'assunto che, allorché
l' aveva proposto il giudizio di separazione, e, segnatamente il mese di maggio del 2017, i Pt_1 coniugi erano ancora conviventi, mentre la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale solo il successivo 4 agosto.
Il motivo è infondato.
L'accertamento dell'avvenuta riconciliazione, come disciplinata dall'art. 157 cod. civ., presuppone che sia stata ritualmente dichiarata la separazione giudiziale potendo le parti ancora convivere sino all'udienza presidenziale ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis.
B)Addebito della separazione
Con il suo appello l' ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, deducendo in sintesi Pt_1 che i primi giudici non avevano adeguatamente valutato le risultanze delle deposizioni testimoniali dalle quali era emersa l'indole violenta del coniuge, che aveva assunto un atteggiamento irriguardoso nei suoi confronti e l'aveva ripetutamente aggredita. Né poteva opinarsi l'esclusione della situazione di intollerabilità della convivenza solo per l'accettazione, da parte del coniuge, della complessiva condizione di vita, atteso che la stessa poteva ricondursi a motivi di ordine pratico o etico.
Ha, quindi, chiesto addebitarsi la responsabilità della separazione al CP_1
Il motivo è fondato.
Orbene, le dichiarazioni del teste , compagno della germana dell'appellante, rese Testimone_1 all'udienza del 21 settembre 2021, dimostrano all'evidenza la realtà della vita matrimoniale, divenuta difficile per il carattere aggressivo del aduso a sorvegliare il coniuge, tanto da prendere CP_1 visione delle comunicazioni telefoniche da lei effettuate e da chiederle spiegazioni in ordine ai singoli spostamenti, e persino non alieno dal ricorrere a vie di fatto durante le discussioni con la moglie.
Significativo, al riguardo, è l'episodio a cui assistette il testimone allorché l'appellato sospinse con forza la moglie sì da provocarle delle ecchimosi, comportamenti i quali “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass.
7388/2017; Cass. 3925/2018; Cass. 31901/2018; Cass. 31352/2022). In definitiva, a fronte del compimento di un atto di aggressione alcun rilievo assumono sia eventuali violazioni dei doveri coniugali da parte dell'altro ai fini di una comparazione delle condotte, sia l'antecedente turbamento dell'unione matrimoniale.
In riforma dell'impugnata sentenza deve essere, pertanto, addebitata la separazione all'appellato.
Con il proposto appello incidentale, il lamenta, a sua volta, che il tribunale avrebbe CP_1 erroneamente rigettato la domanda da lui formulata di addebito della separazione alla moglie, la quale, durante il matrimonio, e, segnatamente, dall'anno 2016, aveva intrattenuto una relazione con un legale, come era emerso dalla testimonianza di . Testimone_2
Il motivo è infondato.
Richiamato il principio secondo cui qualunque violazione degli obblighi familiari può fondare la pronuncia di addebito solo allorché sia stata la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e non sia piuttosto l'effetto di una crisi ormai irreversibile, ad eccezione di quanto sopra precisato in relazione alle violenze, le dichiarazioni della appaiono riferirsi ad un rapporto Tes_2 personale tra i coniugi già da tempo profondamente deteriorato a cagione di una conflittualità permanente (<<la mi ha riferito che ella lasciato la casa familiare perché si era stancata< i>>>) Pt_1 aggiungendo che la donna << mi confessò che decise di lasciare la casa coniugale giacché non amava più il marito e di avere interesse per un altro uomo>>.
D'altronde, anche dalle ulteriori deposizioni testimoniali è emerso, con evidenza, un clima di profondo contrasto, come sopra già evidenziato, che ha determinato con evidenza l'epilogo del matrimonio.
In definitiva, non risulta dimostrato che il presunto tradimento dell' abbia rappresentato il Pt_1 motivo scatenante della crisi coniugale e del progressivo allontanamento dei coniugi, avvenuta invero già in epoca antecedente e culminata con la violenza posta in essere dal Non è stata, CP_1 pertanto, fornita la prova da parte del resistente dei comportamenti addebitabili, così come anche del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
C)Affidamento dei figli minori
Con ulteriore motivo di gravame, l si duole del disposto affidamento condiviso, atteso che la Pt_1 grave conflittualità sussistente tra i coniugi, palesata dalle condotte del autore di plurime CP_1 denunce nei suoi confronti e indagato per reati di criminalità economica, avrebbe posto in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della prole. Ha, quindi, chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo a lei dei figli minori.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si indicheranno.
La Corte, al fine di ottenere le informazioni necessarie ai fini del decidere, ha compiuto attività istruttoria ulteriore dei cui esiti occorre qui dare atto.
Si comincia con l'osservare che il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , supportato Persona_3 dall'adozione di una metodologia psico-diagnostica condivisibile, nel fornire risposta ai quesiti, ha posto in evidenza i seguenti punti qualificanti.
Ha innanzitutto verificato l'atteggiamento ostile del nei riguardi del coniuge, oggetto di CP_1 ripetuto discredito, ed al quale addebita l'esclusiva responsabilità del fallimento dell'unione coniugale.
Ha, pertanto, rimarcato <una resia difficoltà a concentrarsi su sé stesso ed esprimere le proprie emozioni se non quelle negative rivolte all'ex moglie>> (pag. 29 della relaz.), con la conseguenza che <rispetto alla relazione e alla separazione appare bloccato sul piano affettivo, concentrato sull'altro e sulla sua colpevolezza, strenuamente impegnato
a dimostrare l'inadeguatezza e l'incapacità dell'altro>> (v. pag. 29 della relaz.). D'altro canto, nel corso del colloquio con il consulente, ove egli, dall'eloquio prolisso, ha mostrato irritazione per le domande postegli, evitando di fornire risposte, l'appellato ha palesato delle criticità nella funzione riflessiva, e, cioè, come chiarito dall'esperto psicologo, nella <capacità di elaborare una risposta a partire da riflessioni critiche legate al significato/senso dell'area esplorata operando un sufficiente decentramento che consenta di interpretare i bisogni dell'altro>> (v. pag. 37 della relaz.).
L'ausiliario ha, poi, evidenziato come l non sia consapevole delle proprie inadeguatezze, Pt_1 attribuendo anch'essa al marito il mancato impegno al fine di superare la crisi familiare.
Come osservato dalla dott.ssa , entrambi i coniugi non hanno elaborato l'avvenuta Per_3 disgregazione del nucleo ed i mutamenti affettivi e psicologici occorrenti nella nuova fase della relazione ed hanno, invece, cronicizzato il conflitto, perdurante anche sul versante giudiziario.
Tuttavia, a differenza del marito, l' ha mostrato di possedere capacità riflessiva e di autocritica Pt_1 in ordine al ruolo materno, sì da consentire confronti e approfondimenti con risposte pertinenti e coerenti, pur manifestando la volontà di controllare la relazione dei figli con il padre, poiché timorosa, a suo dire, per la loro incolumità a cagione della pericolosità sociale dell'uomo.
La dott.ssa ha, quindi, concluso ribadendo che, essendo ardua la comunicazione tra i genitori, Per_3 questi non sono capaci di cooperare in modo tale da affrontare le situazioni critiche che si determinano con i minori. Tale atteggiamento è particolarmente accentuato nel padre, il quale si esprime in maniera inadeguata, sì da coinvolgere i figli nella conflittualità coniugale (v. pag. 71 della relaz.). A titolo esemplificativo, il consulente sottolinea come il NZ adoperi <modi spiritosi nel tentativo di sdrammatizzare, alimentando emozioni negative nei minori. Tende a squalificare il loro stato d'animo, ad esempio, chiedendo “voi mi volete bene” nel bel mezzo di una discussione accesa. Parla di manipolazione materna in presenza dei minori, mostrandosi apertamente sprezzante nei confronti della madre>> (v. pag. 71 della relaz.). Tuttavia, pure l' fornisce ai minori spiegazioni o narrazioni delle vicende occorse che inducono Pt_1 in questi una maggiore diffidenza nei riguardi del padre e, peraltro, nel corso degli incontri, <è intervenuta molto poco durante il colloquio per confinare il comportamento dei minori (quando hanno alzato la voce, dato del bugiardo al padre, assunto comportamenti provocatori)>> (v. pag. 71 della relaz.).
Al riguardo, sottolinea l'ausiliario che <preme evidenziare quanto cerchi lo sguardo della madre mentre Per_1 attacca il padre (come peraltro evidenziato da quest'ultimo nell'incontro). In quei momenti il silenzio può passare come
“accordo” rispetto ai comportamenti manifestati e le verbalizzazioni espresse. Di fatto la madre, quando dice “c'è la dottoressa, quindi, non può accadere nulla di quanto accaduto al comune” conferma la validità della preoccupazione dei minori>> (v. pag. 72 della relaz.).
Quel che occorre rilevare, ad avviso della dott.ssa , è il disagio manifestato dai figli in relazione Per_3 ai persistenti e gravi contrasti tra le parti: <i minori non vivono con serenità i rapporti con i genitori a causa delle dinamiche disfunzionali della coppia genitoriale>> (v. pag. 76 della relaz.).
Infatti, i minori difendono la madre, reputata vittima, contro il NZ individuato quale nemico da contrastare, proprio poiché <il padre, nella sua incessante lotta alla madre, con la sua ostilità manifesta coinvolge i minori nel conflitto genitoriale rinforzando il loro rifiuto>> (v. pag. 77 della relaz.).
In particolare, <nell'incontro col padre si è mostrato ostile e provocatorio mentre seppure Per_1 Per_2 verbalmente ostile, più ambivalente con gli altri canali comunicativi. Nella relazione col padre appare Per_2 condizionato dal fratello, apparentemente più forte e volitivo>> (v. pag. 76 della relaz.).
E ciò pur essendo i bambini inseriti adeguatamente nel contesto scolastico, dove hanno un buon profitto, e sociale, partecipando a svariate attività.
Tanto premesso in ordine alla personalità delle parti, il consulente tecnico ha accertato che le competenze genitoriali della madre sono valide nella cura, l'educazione, la funzione riflessiva, empatica/affettiva e organizzativa, come evidenziato dalle diverse professionalità coinvolte nella perizia, tra le quali gli operatori sociali affidatari. Invero, l si occupa dei minori preoccupandosi delle Pt_1 problematiche di salute ( affetto da equinismo, immaturità psicoaffettiva e atipie Per_1 comportamentali, mentre da disturbo del neurosviluppo ed emiparesi) e provvede ai loro Per_2 bisogni sul versante materiale ed affettivo. Osserva, tuttavia, la dott.ssa che in ordine alla Per_3 bigenitorialità <un ostacolo è rappresentato dalla preoccupazione materna che sebbene non impedisca in modo diretto i rapporti padre-figli, ne condiziona le possibilità evolutive. Rispetto alla protezione oggi la madre tende ad assumere un comportamento iperprotettivo nei confronti dei figli per ciò che riguarda la relazione col padre che si esprime con risposte iperattivate>> (pag. 79 della relaz.).
Quanto alle competenze genitoriali della figura paterna, la dott.ssa ha riscontrato delle Per_3 limitazioni, sopra ampiamente enucleate, per ciò che riguarda la funzione riflessiva ed empatico/affettiva, attesa la <difficoltà a sintonizzarsi sugli stati mentali altrui e rispondere in modo adeguato al comportamento>> (pag. 79 della relaz.). Compromesse appaiono le funzioni di cura e protezione a causa della tendenza a concentrarsi sulle condotte dell' , trascurando le proprie responsabilità, mentre Pt_1 in relazione alla funzione organizzativa l'ausiliario evidenzia che il padre non riesce a partecipare ai processi di socializzazione, di sviluppo e apprendimento a causa del rifiuto dei figli, anche se, come evidenziato nell'elaborato, << il modello di genitorialità che ha in mente sostanzialmente simmetrico-amicale, lo porta ad essere svalutante verso tutte quelle attività (portarli a fare le terapie, aiutarli a svolgere i compiti) che pure rientrano nella funzione genitoriale>> (v. pag. 79 della relaz.).
Deve, per altro verso, rilevarsi che il non ha neppure provveduto per lungo tempo al CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, talvolta corrisposto solo in minor somma, costringendo, in tal modo, la moglie a proporre plurimi giudizi per ottenere il contributo. Tale inadempimento degli obblighi patrimoniali costituisce una grave violazione dei doveri genitoriali, facendo venir meno l'assistenza morale e materiale di cui la prole ha diritto ex art. 315 bis cod. civile.
Ed è appena il caso di rilevare che le suindicate risultanze appaiono, in sostanza, conformi a quanto verificato dal consulente tecnico nominato dai primi giudici, dott.ssa , la quale, a sua Persona_4 volta, ha rimarcato come i coniugi assumono un atteggiamento di squalifica nei confronti dell'altro alla presenza dei minori, essendo ancora invischiati nei forti contrasti che impediscono loro di focalizzarsi sui bisogni della prole, aggiungendo come sia “estremamente pregiudizievole per una crescita sana ed equilibrata dei minori il sottoporli a condizioni di tale elevata conflittualità della coppia genitoriale” (pag. 28 della relaz.)
Giova premettere che il diritto alla cd. bigenitorialità trova attuazione, a livello legislativo, nell'istituto dell'affidamento condiviso: esso presuppone la consapevolezza che la crescita equilibrata dei figli deve fondarsi sulla presenza costante di entrambe le figure parentali.
Non può, però, essere inteso solo come un potere dei genitori e una fonte dalla quale promanano per loro diritti e facoltà, bensì come una assunzione di responsabilità conseguente alla filiazione che esige un forte e continuo impegno a perseguire gli interessi e i diritti dei minori, in funzione, cioè, del soddisfacimento delle oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza di questi, nonché della loro sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Discende da tali rilievi che la competenza genitoriale non si esaurisce, quindi, nel saper soddisfare i bisogni primari e più elementari della prole, ma richiede anche la capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, in considerazione della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 22744/2017).
Occorre soprattutto sottolineare, per quel che interessa nella fattispecie in esame, che è anche fondamentale saper riconoscere le eventuali disfunzioni del rapporto con l'altro genitore ed i figli, ammettere i propri errori e limiti, e dimostrare di essere in grado di individuare le motivazioni al fine di orientare i propri comportamenti per tentare di risolverli. Osserva la Corte che è perdurante la carenza di interlocuzione tra la ed il Pt_1 CP_1 nonostante il lungo tempo trascorso, che tuttora traspare dal tenore delle difese rispettivamente svolte nella presente sede, la quale impedisce, con evidenza, una corretta gestione del ruolo genitoriale.
Come sopra rilevato, l'elevatissima conflittualità, le reciproche accuse che le parti continuano a rivolgersi e le deficitarie capacità genitoriali dei coniugi sono tali da escludere la possibilità che gli stessi, allo stato, riescano a comunicare e condividere le decisioni relative alla crescita della prole.
Inoltre, la situazione determinatasi sta provocando nei piccoli e un malessere Per_1 Per_2 psicologico, acuito dalle perenni tensioni nelle quali sono coinvolti dai genitori.
Ritiene, quindi, la Corte che debba essere disposto l'affidamento dei minori al responsabile del servizio socio-assistenziale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza di e Per_1
e, cioè, il Comune di TT, per la durata di un anno, mantenendo il collocamento Per_2 presso l'abitazione materna, come stabilito dai primi giudici e ritenuto opportuno nell'interesse della prole.
Pertanto, i Servizi Sociali di TT dovranno continuare a vigilare, assistere e supportare monitorando il nucleo familiare in oggetto, al fine di verificare che la comunicazione conflittuale tra i due genitori non si riverberi sui figli minori, pregiudicando, tra l'altro, la relazione tra padre e figli e relazionando alla Procura presso il Tribunale per i Minori di ogni episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori e ablativi della responsabilità genitoriale.
Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, egli, o suo delegato, dovrà assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la salute,
l'istruzione e lo sport dei bambini, mentre le responsabilità relative alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori con ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dei servizi affidatari.
Nell'ipotesi della ritenuta opportunità, da parte del pediatra di base, di una visita specialistica, il responsabile del servizio sociale o suo delegato, unitamente al curatore speciale, si recherà con i minori dal sanitario per ottenere le indicazioni del caso.
Il servizio affidatario dovrà anche curare la dovuta assistenza psicologica di al fine Per_1 Per_2 di elaborare in un percorso i propri vissuti emotivi, in particolare nelle relazioni familiari, come suggerito dal consulente.
Il servizio sociale affidatario potrà, poi, indicare ai genitori ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse della prole e monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari, ivi compresi gli incontri dei minori con il padre da effettuarsi presso il servizio sociale territorialmente competente con cadenza quindicinale, sulla base di un calendario da predisporsi dagli operatori, previa adeguata preparazione dei figli, nel rispetto della loro volontà. Invero, atteso l'accertato rifiuto di e di instaurare una relazione con il padre, come Per_1 Per_2 verificato dall'ausiliario, ritiene la Corte che, da un lato, non appaia opportuno sospendere le visite, secondo la soluzione prospettata dalla dott.ssa , sino all'esito dei percorsi da effettuarsi dalle Per_3 parti e dalla prole, occorrendo ricostruire la relazione che potrebbe essere ulteriormente pregiudicata dal trascorrere del tempo, dall'altro, tantomeno ipotizzare incontri liberi, che potrebbero essere avvertiti dai minori come una imposizione con definitivo rifiuto di attuarli.
Né appare, allo stato, altresì, opportuno nominare un coordinatore genitoriale, come richiesto dal curatore speciale, in conformità alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, essendosi nella specie disposto l'affidamento dei figli ai servizi sociali, per cui alcun concreto spazio potrebbe rinvenire tale ulteriore figura.
Le parti devono essere, infine, invitate a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio-assistenziale affidatario, ovvero presso un professionista di fiducia. Come suggerito dal consulente, si ravvisa opportuno anche la presa in carico dei minori da parte dei servizi affidatari per seguire un percorso psicologico al fine di elaborare i propri vissuti emotivi, in particolare nelle relazioni familiari.
C)Mantenimento dei figli minori
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante si duole dell'esiguità del contributo al mantenimento posto a carico del coniuge in favore dei figli, ritenendolo non proporzionato ai redditi del al CP_1 tenore di vita dagli stessi goduto, alla breve permanenza della prole con il padre, il quale, peraltro, omette ormai da lungo tempo il relativo versamento.
Con il proposto appello incidentale, il ha chiesto, invece, la riduzione dell'importo cui è CP_1 obbligato, in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche, attesa la cessazione dell'attività lavorativa svolta per la pendenza dei giudizi penali ed i plurimi procedimenti promossi dal coniuge per il recupero dell'assegno di mantenimento non versato.
Giova precisare che risulta agli atti che il dipendente a tempo indeterminato della società CP_1
Co
di sin dal 14.1.2017 e percettore di una retribuzione mensile CP_6 Controparte_7 di circa € 1.500,00 (reddito complessivo lordo nell'anno di imposta 2020: € 35.144,00 - 5750 quale imposta netta), si è dimesso il 5 marzo 2021.
Tale obiettiva circostanza non appare, tuttavia, ad avviso della Corte idonea ad escludere che l'appellato abbia subito una diminuzione reddituale di rilevante entità, come si evince, tra le altre risultanze, dalla relazione della guardia di finanza della compagnia di TT del 5 gennaio 2024, effettuata nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la procura della repubblica del tribunale di
Nola, ove si evince che nell'anno di imposta 2022, successivo, quindi, all'avvenuta cessazione dell'attività presso l'azienda del NO, egli ha dichiarato redditi pari a € 10.847,18, quali entrate da lavoro dipendente a tempo determinato e € 2.951,63 a titolo di redditi da lavoro a tempo determinato presso la SOV.ECA. dei Fratelli Nunziata s.r.l.
Inoltre, sempre nell'anno 2022, il ha alienato beni immobili per il complessivo corrispettivo CP_1 di € 213.931,00, ed ha stipulato, in data 1.2.2021, un contratto preliminare per la cessione della piena proprietà di un fabbricato per il valore di € 900.000,00, che sembrerebbe essere stato, poi, definitivamente venduto al NO , seppur risultando nell'atto una somma inferiore, di Persona_5 cui solo una minima parte è stata destinata al pagamento dei debiti. Allo stato è proprietario dell'ex casa coniugale sita alla via Gorga, in AN Gennaro IA.
Orbene, le dimissioni volontarie di persona abile al lavoro, peraltro da un'occupazione svolta nell'ambito di società amministrata da un familiare, fanno presumere una alternativa capacità di produrre di reddito uguale o maggiore, o comunque di mantenere altrimenti inalterato il tenore di vita.
Alcuna correlazione risulta tra i procedimenti penali a suo carico e la rinuncia all'impiego, mentre appare evidente che l'appellato sia dotato di un'adeguata professionalità, consolidata nell'ambito Co CP_ dell'azienda di cui il NO è amministratore e socio accomandatario, come si CP_6 CP_7 evince anche dall'informativa del nucleo investigativo dei carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna del 23 dicembre 2020, inerente distinto giudizio, prodotta nella presente procedura dall' , che Pt_1 potrà consentirgli di rinvenire un'adeguata occupazione nel medesimo settore imprenditoriale.
D'altro canto, il genitore è obbligato al mantenimento della prole, per cui è tenuto a procurarsi i mezzi adeguati ad assolvere ai propri obblighi, non potendosi certamente giustificare il protratto grave inadempimento con l'incapacità a produrre reddito, peraltro nel caso di specie non documentata in modo rigoroso.
In particolare, solo di recente, e precisamente, dopo l'instaurazione del giudizio di appello ed in un breve arco temporale, il avrebbe inviato alcune richieste di assunzioni non ben definite CP_1 nell'oggetto, avendo egli prodotto le mere risposte e non la specifica istanza con gli allegati, e, comunque, non indici di un'effettiva ricognizione in tutti gli ambiti lavorativi, anche non affini a quello elettivo.
Osserva, tuttavia, la Corte che l'accertata contrazione patrimoniale dell'appellato, come sopra precisata, impone una riduzione del contributo al mantenimento per la prole nella minor somma di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ferma restando la corresponsione delle spese straordinarie come stabilito dai primi giudici, attesa la loro proporzionalità ai redditi.
Peraltro, nel quantificare l'assegno periodico, occorre tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche del tenore di vita goduto dalla prole nel corso del matrimonio, nella specie certamente non modesto, nonché dei tempi di permanenza con ciascuno dei genitori, da reputarsi assolutamente prevalenti in relazione alla madre, attese le disposte visite in modalità protetta.
Quanto all'indennità di frequenza percepita dai figli, deve rilevarsi che la stessa costituisce una erogazione economica finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità. In sostanza, lo scopo del beneficio è quello di fornire un sostegno alle famiglie che devono sostenere spese correlate alla frequenza di una scuola o di un centro privato per terapie o riabilitazione. In tali esclusivi termini la suindicata indennità può essere destinata nell'interesse di e non Per_1 Per_2 occorrendo al riguardo alcuna specifica autorizzazione della Corte.
Ciò non significa che il debba ritenersi esonerato dal versamento delle spese straordinarie CP_1 inerenti la salute occorrenti per i minori in relazione a tutte quelle che esulano dalle esigenze sopra prospettate o che, comunque, non possono essere sostenute unicamente attraverso il predetto beneficio.
D)Mantenimento del coniuge
Con il quarto motivo di appello l' ha impugnato la decisione del Tribunale di respingere la sua Pt_1 domanda per conseguire un assegno di mantenimento e ha chiesto alla Corte di volerglielo attribuire nella misura di € 800 mensili.
Premesso che il Tribunale aveva determinato il reddito lordo annuo del NZ in € 14.000 nonché in verosimili ulteriori maggiori introiti, l'appellante ha criticato la decisione di negarle l'assegno adducendo lo svolgimento da parte sua della libera professione di legale, unitamente ad altro collega, sicché non esisterebbe apprezzabile divario tra le posizioni economiche dei due coniugi.
L' ha quindi osservato che lei, come pacificamente risultato in giudizio, era, al contrario Pt_1 dell'assunto dei primi giudici, assolutamente priva di lavoro, in quanto occupata nei plurimi giudizi intercorrenti con il coniuge e nella crescita dei figli, affetti da serie problematiche di salute, in assenza di ausilio. Inoltre, a breve avrebbe dovuto rinvenire un immobile, da condurre in locazione, ove dimorare con la prole. Al contrario, il aveva compiuto numerosi atti per rendersi impossidente, come CP_1 risultava dalla documentazione in atti.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio;
b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno (Cass. 234/2025).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che <l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri>>. (Cass.
234/2025). In particolare, la S.C. ha ribadito che il riconoscimento dell'assegno in contestazione, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021). Ed ancora si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 5817/2018;
Cass. 24049/2021).
Ne discende che il presupposto del beneficio è che il richiedente sia privo di <adeguati redditi propri>>, come recita l'art. 156 cod. civ., per cui ove questi sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo l'assenza di un idoneo patrimonio non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato.
Orbene, nella specie emerge che l' svolge attività libero professionale sin dall'anno 2012, con Pt_1 studio legale alla via Zabatta 38, in TT, sia pur dichiarando guadagni contenuti, ha anche lavorato, per brevi periodi presso la S.A.S. PL di NZ NT & c e l'azienda s.a.s. C.E.I.M. di NE AL & C. ed ha svolto attività di docente in supplenza per un limitato periodo.
Ne discende che considerata l'attuale situazione patrimoniale del come mutata nel corso del CP_1 giudizio e sopra ampiamente rappresentata, non può ritenersi che sussista una disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
E)Spese processuali
La natura della causa e la parziale soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono restare a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Copia della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.c., sarà trasmessa al giudice tutelare del Tribunale di Nola per i provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Nola del 18 maggio 2022, appellata da
, così provvede: Parte_1
a)Affida i figli minori al responsabile dei Servizi Sociali del comune di TT, con i poteri indicati in parte motiva, per la durata di un anno dalla presente decisione, ferma restando la residenza prevalente presso la madre;
b)dispone che i figli minori incontrino il padre presso i Servizi Sociali del Comune di TT, con cadenza quindicinale, secondo un calendario da predisporsi a cura degli operatori, previa preparazione dei minori e nel rispetto della loro volontà;
c)pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 800,00 per il mantenimento dei figli, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermo restando quanto già stabilito per le spese straordinarie;
d)rigetta nel resto l'appello;
e)rigetta l'appello incidentale;
f)invita i genitori a partecipare ai percorsi genitoriali congiunti che verranno organizzati dal servizio affidatario;
g)i servizi sociali affidatari prenderanno in carico i minori anche per i percorsi indicati in parte motiva;
h)manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento al responsabile del servizio sociale del comune di TT;
i)manda alla cancelleria di inviare copia della presente sentenza al giudice tutelare del Tribunale di Nola per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 337 cod. civile;
l)dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono restare a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2788/2022 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FOGLIA MANZILLO FABIO ), e dall'avv. C.F._2
FA ZA, studio in VIA FRANCESCO GIORDANI 2 NAPOLI, come da procura in atti,
Email_1 Email_2
appellante
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BARBATO GENNARO C.F._3
, studio in VIA RIONE GRECO S.N.C 80044 OTTAVIANO, come da C.F._4 mandato in atti, Email_3 appellato
NONCHE'
, (C.F. ), n. q. curatore speciale dei minori Controparte_2 C.F._5
nato ad [...] il [...], e nato ad [...] il Persona_1 Persona_2
28/05/2013, rappresentata e difesa da sé stessa, Email_4 appellato
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento. Con l'atto di appello risultano formulate le seguenti conclusioni di merito:
<< In via preliminare annullare la sentenza n. 1121/2022 per omessa decisione in merito al sub 18 e 19, relativo al giudizio di primo grado, rg. 3681/2017 Tribunale di Nola;
- Nel merito annullare la sentenza impugnata e per l'effetto disporre:
1. l'addebito della separazione al sig. Controparte_3
2.l' affido esclusivo alla della prole, ossia dei figli minori e Pt_1 Per_2 Per_1
3. Corresponsione dell'importo di € 2.300,00 di cui €. 1.500,00 per la prole ed € 800,00 per la oltre al 70 % Pt_1 delle spese straordinarie,
4. Disporre il sequestro dei beni casa in via Gorga snc in AN Gennaro IA, identificato al foglio 16 part.lla 791; foglio 16 part.lla 791 sub 3; foglio 16 part.lla 791; foglio 16 part.lla 791 sub 5; foglio 16 part.lla 791 sub 6; foglio 16 part.lla 791 sub 7. Oltre ai 2/3 del terreno foglio 6 part.lla 742;
5. Tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari, relativamente al doppio grado di giudizio>>;
Appellato: Si è riportata alla memoria di costituzione, con la quale ha chiesto:
<Rigettare l'atto di appello proposto da e dichiarare inammissibile e comunque infondata la censura Parte_1 della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc. inesistenza dei presupposti per qualificare le questioni incidentali proposte ex art. 709 ter cpc nei sub 18 e 19 RG 3681/17 come elementi determinanti della controversia e per carenza di interesse ex art 100 cpc per carenza di interesse e dei presupposti per fatti nuovi sopravvenuti;
-rigettare le censure relative al mancato addebito della Separazione al;
al mancato affido esclusivo della prole;
CP_1 alla revoca del mantenimento in favore della e alla statuizione delle spese di giudizio per falsità della Pt_1 rappresentazione dei fatti rispetto a come oggettivamente cristallizzata negli atti processuali del primo grado di giudizio e per la ragioni in diritto come sovra esposte;
In accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola n. 1121/22 così provvedere:
- Annullare e quindi riformare la sentenza impugnata ex art. 112 cpc per mancata pronuncia su un elemento determinate della controversia ovvero mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per riconciliazione ex art 154 e ss cc;
violazione del principio fra il chiesto e il giudicato;
- Annullare e riformare la sentenza impugnata per erronea motivazione su un elemento determinante della controversia ovvero sui motivi della separazione, addebito ex art 143 cc alla per violazione dell'obbligo di fedeltà in costanza Pt_1 di matrimonio.
- Porre a carico della l'obbligo di mantenimento del marito quale coniuge economicamente più debole, Parte_1 ormai ridotto in povertà, stabilendo la corresponsione di un assegno mensile di 800.00 euro o la somma che si riterrà equa per condurre una vita dignitosa.
- Ridurre il contributo per ognuno dei figli minori ad euro 200,00 (tenuto conto che tutte le cure mediche e le visite specialistiche sono erogate dal SSN);
- Dividere tutte le spese straordinarie urgenti e indifferibili nonché tutte quelle previste dal protocollo d'intesa del tribunale di Nola del 20/5/2021 al 50%.;
-Condannare la a euro 8.000,00 per il procedimento principale in primo grado e a non meno di euro 4.000,00 Pt_1 per ognuno dei 19 sub procedimenti, ovvero alla complessiva somma di non meno di euro 84.000,00, oltre a tutte le ulteriori eventuali ulteriori spese, rimborso forfettario e oneri di legge oltre alle spese del presente grado di giudizio in appello in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
Curatore speciale, avv. ha così concluso: Controparte_2
a)conferma dell'affido condiviso dei minori con residenza prevalente presso l'abitazione materna;
b)attivazione dei percorsi consigliati dal C.T.U.;
b)Nomina del coordinatore genitoriale;
c)visite libere del padre ed almeno una volta alla settimana incontri monitorati in presenza di un esperto dell'età dello sviluppo come indicato dal C.T.U.
Procuratore Generale: Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione nonché delle richieste di sospensione, revoca e esonero del contributo al mantenimento dei figli proposte dal Chiede CP_1 che vengano stabiliti incontri liberi dei figli con il padre nonché monitorati con esperti del settore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 15 maggio 2017 ricorse al Tribunale di Nola per conseguire la pronuncia di Parte_1 separazione dal marito con il quale, in data 18.6.2012, aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Torre del Greco. Espose che dall'unione erano nati, in data 20.5.2013, i gemelli e Chiese: a) che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito, che vi Per_1 Per_2 aveva dato luogo attraverso comportamenti connotati da violenza;
b) che i minori fossero affidati, in via esclusiva, a lei, con disciplina delle visite paterne;
c) che fosse posto a carico del NZ l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di € 5.000 a titolo di contributo al mantenimento suo e dei figli, oltre al versamento delle spese straordinarie occorrenti per questi;
d) che fossero stabilite tutte le idonee garanzie ai sensi dell'art. 156 cod. civile.
Costituitosi con memoria difensiva, il eccepì l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_1 riconciliazione, nel merito rilevò che la separazione era da addebitare ad esclusiva responsabilità della moglie;
chiese disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con domiciliazione privilegiata presso la madre e disciplina delle visite da parte del padre;
assegnarsi all la casa familiare;
si offrì di Pt_1 corrispondere per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 500; insistette, infine, per il rigetto della richiesta di contributo al mantenimento formulata dalla ricorrente, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Il presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione: a) autorizzò i coniugi a vivere separati;
b) assegnò la casa familiare alla , perché l'abitasse con i minori;
c) affidò e in Pt_1 Per_1 Per_2 forma condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
d) disciplinò il diritto – dovere del padre di frequentare i figli;
e) impose al l'obbligo di versare alla un CP_1 Pt_1 assegno mensile di € 800, quale contributo al mantenimento di lei, ed € 1.000 in favore dei figli, da rivalutare annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT – costo della vita, oltre al rimborso del
70% delle spese straordinarie occorrenti per la prole.
Ammessa ed espletata prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, il Tribunale assegnò la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civile.
Decidendo con sentenza deliberata il 18 maggio 2022 e pubblicata il 22 maggio 2022, così provvide:
A) Pronunciò la separazione personale dei coniugi, rilevando che la irreversibile rottura della convivenza matrimoniale era dimostrata dalle accuse reciproche formulate da ciascuna delle parti nei confronti del partner e dall'indifferenza rispetto a ogni tentativo di conciliazione.
B) Rigettò le reciproche domande di addebito, atteso che, sin dall'inizio dell'unione, frequenti erano stati gli alterchi tra i coniugi, determinati da divergenze caratteriali e di mentalità, sì da gradualmente affievolire ed annullare la reciproca stima e fiducia.
C) Quanto alla disciplina dell'affidamento dei minori:
Premise che il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver esaminato la personalità delle parti, e, in particolare avere rilevato che il appariva <concentrato sul proprio dolore per la separazione e sulla CP_1 colpevolizzazione dell'ex moglie per il presunto ostruzionismo alle visite padre-figli, da riuscire con difficoltà a focalizzarsi sui bisogni dei figli>>, mentre la madre, scarsamente adeguata nell'area <protezione>>, appariva, invece idonea in quella <calore ed empatia>>, aveva accertato che non rispondeva all'interesse dei minori l'affido di questi ad entrambi i genitori in assenza dell'effettuazione di percorsi psicologici finalizzati ad elaborare le problematiche personali emerse nell'ambito dell'indagine peritale, che erano tali da inficiare l'esercizio di una genitorialità matura e responsabile, nonché dell'accompagnamento e monitoraggio di uno specialista che coadiuvasse la coppia nel superamento delle disfunzionalità comunicative sì da consentire la condivisione della funzione di ruolo.
Il curatore speciale nominato evidenziava, dopo un periodo di osservazione, che i coniugi avevano nel tempo assunto un atteggiamento maggiormente collaborativo, propenso <a favorire un positivo epilogo delle loro discordanze rispetto ai figli>>, in maniera tale da terminare, con esito positivo, il percorso psicologico individuale e da intraprendere quello di psicoterapia familiare. E ciò sebbene nella fase iniziale della vigilanza svolta dal curatore fossero evidenti i persistenti conflitti, tanto da non concordare su alcuna delle scelte di vita concernenti i minori, sull'individuazione delle spese straordinarie per loro occorrenti, sulla sporadicità degli incontri con il padre.
In definitiva, le parti avevano iniziato a comunicare e a condividere spese straordinarie per la prole, quali l'acquisto dei mobili per arredare la stanza dei gemelli e di una televisione, il rinunciava CP_1 alle azioni giudiziarie intraprese nei confronti dell' , il padre incontrava con maggiore frequenza Pt_1
i figli, nel mese di luglio dell'anno 2021 le parti trascorrevano un pomeriggio ludico unitamente ai bambini. Ritenne, quindi, che ricorrevano i presupposti per disporre l'affido condiviso dei minori, non emergendo alcuna condotta del padre contraria gli interessi della prole, con collocazione privilegiata presso la madre.
D) Quanto alle modalità di visita del padre:
Dispose che il potesse vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dall'orario di CP_1 uscita dalla scuola sino alle ore 21, con facoltà di pernotto e accompagnamento a scuola la mattina del giorno seguente, nonché a settimane alterne, dal sabato mattina o dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 21 della domenica;
nonché, per le altre due settimane, il sabato o la domenica dalle ore 16 alle ore 21; per dieci giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 giugno, durante le festività natalizie e pasquali con alternanza previo accordo dieci giorni prima delle festività.
E) In merito agli aspetti economici:
Escluse che potesse configurarsi un diritto dell' , esercente la professione legale, a percepire Pt_1 somme per il suo mantenimento, attesa l'autosufficienza economica e la mancanza di prova dell'eventuale differenza tra le condizioni economiche delle parti.
Determinò, invece, in euro 1.000 mensili l'assegno di mantenimento mensile dovuto, entro il giorno 5 di ogni mese, dal a titolo di mantenimento dei figli minori. Questa somma Controparte_4 riconobbe valutando la rispettiva condizione reddituale dei genitori e previde la rivalutazione annua dell'assegno secondo gli indici ISTAT, con l'obbligo del padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie per i figli.
F) Quanto, infine, alle spese processuali ritenne di doverne compensare la metà e di porre a carico del la restante metà. CP_1
Con ricorso depositato il 23 giugno 2022 ha proposto appello l' che, per i motivi che di seguito Pt_1 si esamineranno, ha richiesto la modifica della gravata sentenza nei termini sopra indicati.
Notificato il ricorso e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, si è costituito il il CP_1 quale ha resistito, formulando le conclusive richieste pure in epigrafe trascritte, spiegando, al contempo, appello incidentale, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza per omessa pronuncia su un elemento determinate della controversia ovvero mancato esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per riconciliazione ex art 154 cod. civ. e l'addebito della separazione all Pt_1 per violazione dell'obbligo di fedeltà. Ha concluso, altresì, affinché venga posto a carico della moglie l'obbligo di mantenimento del marito nella misura di € 800 o nella somma ritenuta equa e venga ridotto il contributo al mantenimento dei figli ad € 200,00 ciascuno, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
In data 17 aprile 2023 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori, CP_2
la quale ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Con ordinanza del 20 giugno 2023, la Corte, ritenendo necessari approfondimenti sulla condizione di vita dei minori e dei genitori, ha richiesto opportune informazioni ai servizi sociali dei comuni di
TT e di AN SE IA, che hanno risposto con relazione rispettivamente del 17 luglio e 11 settembre nonché del 27 luglio 2023.
Con ordinanza del 18 novembre 2023, la Corte ha affidato, in via provvisoria, i figli minori al responsabile dei servizi sociali del Comune di TT, assegnandogli specifici poteri ed ha invitato i genitori a partecipare ai percorsi congiunti da organizzarsi a cura del servizio affidatario.
Ha disposto altresì consulenza tecnica di ufficio di natura psicologica per ottenere elementi di giudizio utili a statuire in merito all'affidamento e al preferenziale collocamento dei minori.
Acquisite relazioni dai servizi sociali, all'udienza del 21 maggio 2025 la Corte ha riservato la decisione.
A)Eccezione di riconciliazione
Il ha preliminarmente lamentato la mancata pronunzia, da parte dei primi giudici, in ordine CP_1 alla eccezione di riconciliazione, da lui proposta, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., sull'assunto che, allorché
l' aveva proposto il giudizio di separazione, e, segnatamente il mese di maggio del 2017, i Pt_1 coniugi erano ancora conviventi, mentre la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale solo il successivo 4 agosto.
Il motivo è infondato.
L'accertamento dell'avvenuta riconciliazione, come disciplinata dall'art. 157 cod. civ., presuppone che sia stata ritualmente dichiarata la separazione giudiziale potendo le parti ancora convivere sino all'udienza presidenziale ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis.
B)Addebito della separazione
Con il suo appello l' ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata, deducendo in sintesi Pt_1 che i primi giudici non avevano adeguatamente valutato le risultanze delle deposizioni testimoniali dalle quali era emersa l'indole violenta del coniuge, che aveva assunto un atteggiamento irriguardoso nei suoi confronti e l'aveva ripetutamente aggredita. Né poteva opinarsi l'esclusione della situazione di intollerabilità della convivenza solo per l'accettazione, da parte del coniuge, della complessiva condizione di vita, atteso che la stessa poteva ricondursi a motivi di ordine pratico o etico.
Ha, quindi, chiesto addebitarsi la responsabilità della separazione al CP_1
Il motivo è fondato.
Orbene, le dichiarazioni del teste , compagno della germana dell'appellante, rese Testimone_1 all'udienza del 21 settembre 2021, dimostrano all'evidenza la realtà della vita matrimoniale, divenuta difficile per il carattere aggressivo del aduso a sorvegliare il coniuge, tanto da prendere CP_1 visione delle comunicazioni telefoniche da lei effettuate e da chiederle spiegazioni in ordine ai singoli spostamenti, e persino non alieno dal ricorrere a vie di fatto durante le discussioni con la moglie.
Significativo, al riguardo, è l'episodio a cui assistette il testimone allorché l'appellato sospinse con forza la moglie sì da provocarle delle ecchimosi, comportamenti i quali “costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass.
7388/2017; Cass. 3925/2018; Cass. 31901/2018; Cass. 31352/2022). In definitiva, a fronte del compimento di un atto di aggressione alcun rilievo assumono sia eventuali violazioni dei doveri coniugali da parte dell'altro ai fini di una comparazione delle condotte, sia l'antecedente turbamento dell'unione matrimoniale.
In riforma dell'impugnata sentenza deve essere, pertanto, addebitata la separazione all'appellato.
Con il proposto appello incidentale, il lamenta, a sua volta, che il tribunale avrebbe CP_1 erroneamente rigettato la domanda da lui formulata di addebito della separazione alla moglie, la quale, durante il matrimonio, e, segnatamente, dall'anno 2016, aveva intrattenuto una relazione con un legale, come era emerso dalla testimonianza di . Testimone_2
Il motivo è infondato.
Richiamato il principio secondo cui qualunque violazione degli obblighi familiari può fondare la pronuncia di addebito solo allorché sia stata la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e non sia piuttosto l'effetto di una crisi ormai irreversibile, ad eccezione di quanto sopra precisato in relazione alle violenze, le dichiarazioni della appaiono riferirsi ad un rapporto Tes_2 personale tra i coniugi già da tempo profondamente deteriorato a cagione di una conflittualità permanente (<<la mi ha riferito che ella lasciato la casa familiare perché si era stancata< i>>>) Pt_1 aggiungendo che la donna << mi confessò che decise di lasciare la casa coniugale giacché non amava più il marito e di avere interesse per un altro uomo>>.
D'altronde, anche dalle ulteriori deposizioni testimoniali è emerso, con evidenza, un clima di profondo contrasto, come sopra già evidenziato, che ha determinato con evidenza l'epilogo del matrimonio.
In definitiva, non risulta dimostrato che il presunto tradimento dell' abbia rappresentato il Pt_1 motivo scatenante della crisi coniugale e del progressivo allontanamento dei coniugi, avvenuta invero già in epoca antecedente e culminata con la violenza posta in essere dal Non è stata, CP_1 pertanto, fornita la prova da parte del resistente dei comportamenti addebitabili, così come anche del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
C)Affidamento dei figli minori
Con ulteriore motivo di gravame, l si duole del disposto affidamento condiviso, atteso che la Pt_1 grave conflittualità sussistente tra i coniugi, palesata dalle condotte del autore di plurime CP_1 denunce nei suoi confronti e indagato per reati di criminalità economica, avrebbe posto in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della prole. Ha, quindi, chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo a lei dei figli minori.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che di seguito si indicheranno.
La Corte, al fine di ottenere le informazioni necessarie ai fini del decidere, ha compiuto attività istruttoria ulteriore dei cui esiti occorre qui dare atto.
Si comincia con l'osservare che il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , supportato Persona_3 dall'adozione di una metodologia psico-diagnostica condivisibile, nel fornire risposta ai quesiti, ha posto in evidenza i seguenti punti qualificanti.
Ha innanzitutto verificato l'atteggiamento ostile del nei riguardi del coniuge, oggetto di CP_1 ripetuto discredito, ed al quale addebita l'esclusiva responsabilità del fallimento dell'unione coniugale.
Ha, pertanto, rimarcato <una resia difficoltà a concentrarsi su sé stesso ed esprimere le proprie emozioni se non quelle negative rivolte all'ex moglie>> (pag. 29 della relaz.), con la conseguenza che <rispetto alla relazione e alla separazione appare bloccato sul piano affettivo, concentrato sull'altro e sulla sua colpevolezza, strenuamente impegnato
a dimostrare l'inadeguatezza e l'incapacità dell'altro>> (v. pag. 29 della relaz.). D'altro canto, nel corso del colloquio con il consulente, ove egli, dall'eloquio prolisso, ha mostrato irritazione per le domande postegli, evitando di fornire risposte, l'appellato ha palesato delle criticità nella funzione riflessiva, e, cioè, come chiarito dall'esperto psicologo, nella <capacità di elaborare una risposta a partire da riflessioni critiche legate al significato/senso dell'area esplorata operando un sufficiente decentramento che consenta di interpretare i bisogni dell'altro>> (v. pag. 37 della relaz.).
L'ausiliario ha, poi, evidenziato come l non sia consapevole delle proprie inadeguatezze, Pt_1 attribuendo anch'essa al marito il mancato impegno al fine di superare la crisi familiare.
Come osservato dalla dott.ssa , entrambi i coniugi non hanno elaborato l'avvenuta Per_3 disgregazione del nucleo ed i mutamenti affettivi e psicologici occorrenti nella nuova fase della relazione ed hanno, invece, cronicizzato il conflitto, perdurante anche sul versante giudiziario.
Tuttavia, a differenza del marito, l' ha mostrato di possedere capacità riflessiva e di autocritica Pt_1 in ordine al ruolo materno, sì da consentire confronti e approfondimenti con risposte pertinenti e coerenti, pur manifestando la volontà di controllare la relazione dei figli con il padre, poiché timorosa, a suo dire, per la loro incolumità a cagione della pericolosità sociale dell'uomo.
La dott.ssa ha, quindi, concluso ribadendo che, essendo ardua la comunicazione tra i genitori, Per_3 questi non sono capaci di cooperare in modo tale da affrontare le situazioni critiche che si determinano con i minori. Tale atteggiamento è particolarmente accentuato nel padre, il quale si esprime in maniera inadeguata, sì da coinvolgere i figli nella conflittualità coniugale (v. pag. 71 della relaz.). A titolo esemplificativo, il consulente sottolinea come il NZ adoperi <modi spiritosi nel tentativo di sdrammatizzare, alimentando emozioni negative nei minori. Tende a squalificare il loro stato d'animo, ad esempio, chiedendo “voi mi volete bene” nel bel mezzo di una discussione accesa. Parla di manipolazione materna in presenza dei minori, mostrandosi apertamente sprezzante nei confronti della madre>> (v. pag. 71 della relaz.). Tuttavia, pure l' fornisce ai minori spiegazioni o narrazioni delle vicende occorse che inducono Pt_1 in questi una maggiore diffidenza nei riguardi del padre e, peraltro, nel corso degli incontri, <è intervenuta molto poco durante il colloquio per confinare il comportamento dei minori (quando hanno alzato la voce, dato del bugiardo al padre, assunto comportamenti provocatori)>> (v. pag. 71 della relaz.).
Al riguardo, sottolinea l'ausiliario che <preme evidenziare quanto cerchi lo sguardo della madre mentre Per_1 attacca il padre (come peraltro evidenziato da quest'ultimo nell'incontro). In quei momenti il silenzio può passare come
“accordo” rispetto ai comportamenti manifestati e le verbalizzazioni espresse. Di fatto la madre, quando dice “c'è la dottoressa, quindi, non può accadere nulla di quanto accaduto al comune” conferma la validità della preoccupazione dei minori>> (v. pag. 72 della relaz.).
Quel che occorre rilevare, ad avviso della dott.ssa , è il disagio manifestato dai figli in relazione Per_3 ai persistenti e gravi contrasti tra le parti: <i minori non vivono con serenità i rapporti con i genitori a causa delle dinamiche disfunzionali della coppia genitoriale>> (v. pag. 76 della relaz.).
Infatti, i minori difendono la madre, reputata vittima, contro il NZ individuato quale nemico da contrastare, proprio poiché <il padre, nella sua incessante lotta alla madre, con la sua ostilità manifesta coinvolge i minori nel conflitto genitoriale rinforzando il loro rifiuto>> (v. pag. 77 della relaz.).
In particolare, <nell'incontro col padre si è mostrato ostile e provocatorio mentre seppure Per_1 Per_2 verbalmente ostile, più ambivalente con gli altri canali comunicativi. Nella relazione col padre appare Per_2 condizionato dal fratello, apparentemente più forte e volitivo>> (v. pag. 76 della relaz.).
E ciò pur essendo i bambini inseriti adeguatamente nel contesto scolastico, dove hanno un buon profitto, e sociale, partecipando a svariate attività.
Tanto premesso in ordine alla personalità delle parti, il consulente tecnico ha accertato che le competenze genitoriali della madre sono valide nella cura, l'educazione, la funzione riflessiva, empatica/affettiva e organizzativa, come evidenziato dalle diverse professionalità coinvolte nella perizia, tra le quali gli operatori sociali affidatari. Invero, l si occupa dei minori preoccupandosi delle Pt_1 problematiche di salute ( affetto da equinismo, immaturità psicoaffettiva e atipie Per_1 comportamentali, mentre da disturbo del neurosviluppo ed emiparesi) e provvede ai loro Per_2 bisogni sul versante materiale ed affettivo. Osserva, tuttavia, la dott.ssa che in ordine alla Per_3 bigenitorialità <un ostacolo è rappresentato dalla preoccupazione materna che sebbene non impedisca in modo diretto i rapporti padre-figli, ne condiziona le possibilità evolutive. Rispetto alla protezione oggi la madre tende ad assumere un comportamento iperprotettivo nei confronti dei figli per ciò che riguarda la relazione col padre che si esprime con risposte iperattivate>> (pag. 79 della relaz.).
Quanto alle competenze genitoriali della figura paterna, la dott.ssa ha riscontrato delle Per_3 limitazioni, sopra ampiamente enucleate, per ciò che riguarda la funzione riflessiva ed empatico/affettiva, attesa la <difficoltà a sintonizzarsi sugli stati mentali altrui e rispondere in modo adeguato al comportamento>> (pag. 79 della relaz.). Compromesse appaiono le funzioni di cura e protezione a causa della tendenza a concentrarsi sulle condotte dell' , trascurando le proprie responsabilità, mentre Pt_1 in relazione alla funzione organizzativa l'ausiliario evidenzia che il padre non riesce a partecipare ai processi di socializzazione, di sviluppo e apprendimento a causa del rifiuto dei figli, anche se, come evidenziato nell'elaborato, << il modello di genitorialità che ha in mente sostanzialmente simmetrico-amicale, lo porta ad essere svalutante verso tutte quelle attività (portarli a fare le terapie, aiutarli a svolgere i compiti) che pure rientrano nella funzione genitoriale>> (v. pag. 79 della relaz.).
Deve, per altro verso, rilevarsi che il non ha neppure provveduto per lungo tempo al CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, talvolta corrisposto solo in minor somma, costringendo, in tal modo, la moglie a proporre plurimi giudizi per ottenere il contributo. Tale inadempimento degli obblighi patrimoniali costituisce una grave violazione dei doveri genitoriali, facendo venir meno l'assistenza morale e materiale di cui la prole ha diritto ex art. 315 bis cod. civile.
Ed è appena il caso di rilevare che le suindicate risultanze appaiono, in sostanza, conformi a quanto verificato dal consulente tecnico nominato dai primi giudici, dott.ssa , la quale, a sua Persona_4 volta, ha rimarcato come i coniugi assumono un atteggiamento di squalifica nei confronti dell'altro alla presenza dei minori, essendo ancora invischiati nei forti contrasti che impediscono loro di focalizzarsi sui bisogni della prole, aggiungendo come sia “estremamente pregiudizievole per una crescita sana ed equilibrata dei minori il sottoporli a condizioni di tale elevata conflittualità della coppia genitoriale” (pag. 28 della relaz.)
Giova premettere che il diritto alla cd. bigenitorialità trova attuazione, a livello legislativo, nell'istituto dell'affidamento condiviso: esso presuppone la consapevolezza che la crescita equilibrata dei figli deve fondarsi sulla presenza costante di entrambe le figure parentali.
Non può, però, essere inteso solo come un potere dei genitori e una fonte dalla quale promanano per loro diritti e facoltà, bensì come una assunzione di responsabilità conseguente alla filiazione che esige un forte e continuo impegno a perseguire gli interessi e i diritti dei minori, in funzione, cioè, del soddisfacimento delle oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza di questi, nonché della loro sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Discende da tali rilievi che la competenza genitoriale non si esaurisce, quindi, nel saper soddisfare i bisogni primari e più elementari della prole, ma richiede anche la capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, in considerazione della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 22744/2017).
Occorre soprattutto sottolineare, per quel che interessa nella fattispecie in esame, che è anche fondamentale saper riconoscere le eventuali disfunzioni del rapporto con l'altro genitore ed i figli, ammettere i propri errori e limiti, e dimostrare di essere in grado di individuare le motivazioni al fine di orientare i propri comportamenti per tentare di risolverli. Osserva la Corte che è perdurante la carenza di interlocuzione tra la ed il Pt_1 CP_1 nonostante il lungo tempo trascorso, che tuttora traspare dal tenore delle difese rispettivamente svolte nella presente sede, la quale impedisce, con evidenza, una corretta gestione del ruolo genitoriale.
Come sopra rilevato, l'elevatissima conflittualità, le reciproche accuse che le parti continuano a rivolgersi e le deficitarie capacità genitoriali dei coniugi sono tali da escludere la possibilità che gli stessi, allo stato, riescano a comunicare e condividere le decisioni relative alla crescita della prole.
Inoltre, la situazione determinatasi sta provocando nei piccoli e un malessere Per_1 Per_2 psicologico, acuito dalle perenni tensioni nelle quali sono coinvolti dai genitori.
Ritiene, quindi, la Corte che debba essere disposto l'affidamento dei minori al responsabile del servizio socio-assistenziale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza di e Per_1
e, cioè, il Comune di TT, per la durata di un anno, mantenendo il collocamento Per_2 presso l'abitazione materna, come stabilito dai primi giudici e ritenuto opportuno nell'interesse della prole.
Pertanto, i Servizi Sociali di TT dovranno continuare a vigilare, assistere e supportare monitorando il nucleo familiare in oggetto, al fine di verificare che la comunicazione conflittuale tra i due genitori non si riverberi sui figli minori, pregiudicando, tra l'altro, la relazione tra padre e figli e relazionando alla Procura presso il Tribunale per i Minori di ogni episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori e ablativi della responsabilità genitoriale.
Il responsabile del Servizio Sociale sarà tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, egli, o suo delegato, dovrà assumere le decisioni di maggiore rilievo inerenti la salute,
l'istruzione e lo sport dei bambini, mentre le responsabilità relative alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza dei minori con ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dei servizi affidatari.
Nell'ipotesi della ritenuta opportunità, da parte del pediatra di base, di una visita specialistica, il responsabile del servizio sociale o suo delegato, unitamente al curatore speciale, si recherà con i minori dal sanitario per ottenere le indicazioni del caso.
Il servizio affidatario dovrà anche curare la dovuta assistenza psicologica di al fine Per_1 Per_2 di elaborare in un percorso i propri vissuti emotivi, in particolare nelle relazioni familiari, come suggerito dal consulente.
Il servizio sociale affidatario potrà, poi, indicare ai genitori ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse della prole e monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari, ivi compresi gli incontri dei minori con il padre da effettuarsi presso il servizio sociale territorialmente competente con cadenza quindicinale, sulla base di un calendario da predisporsi dagli operatori, previa adeguata preparazione dei figli, nel rispetto della loro volontà. Invero, atteso l'accertato rifiuto di e di instaurare una relazione con il padre, come Per_1 Per_2 verificato dall'ausiliario, ritiene la Corte che, da un lato, non appaia opportuno sospendere le visite, secondo la soluzione prospettata dalla dott.ssa , sino all'esito dei percorsi da effettuarsi dalle Per_3 parti e dalla prole, occorrendo ricostruire la relazione che potrebbe essere ulteriormente pregiudicata dal trascorrere del tempo, dall'altro, tantomeno ipotizzare incontri liberi, che potrebbero essere avvertiti dai minori come una imposizione con definitivo rifiuto di attuarli.
Né appare, allo stato, altresì, opportuno nominare un coordinatore genitoriale, come richiesto dal curatore speciale, in conformità alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, essendosi nella specie disposto l'affidamento dei figli ai servizi sociali, per cui alcun concreto spazio potrebbe rinvenire tale ulteriore figura.
Le parti devono essere, infine, invitate a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità congiunto presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio-assistenziale affidatario, ovvero presso un professionista di fiducia. Come suggerito dal consulente, si ravvisa opportuno anche la presa in carico dei minori da parte dei servizi affidatari per seguire un percorso psicologico al fine di elaborare i propri vissuti emotivi, in particolare nelle relazioni familiari.
C)Mantenimento dei figli minori
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante si duole dell'esiguità del contributo al mantenimento posto a carico del coniuge in favore dei figli, ritenendolo non proporzionato ai redditi del al CP_1 tenore di vita dagli stessi goduto, alla breve permanenza della prole con il padre, il quale, peraltro, omette ormai da lungo tempo il relativo versamento.
Con il proposto appello incidentale, il ha chiesto, invece, la riduzione dell'importo cui è CP_1 obbligato, in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche, attesa la cessazione dell'attività lavorativa svolta per la pendenza dei giudizi penali ed i plurimi procedimenti promossi dal coniuge per il recupero dell'assegno di mantenimento non versato.
Giova precisare che risulta agli atti che il dipendente a tempo indeterminato della società CP_1
Co
di sin dal 14.1.2017 e percettore di una retribuzione mensile CP_6 Controparte_7 di circa € 1.500,00 (reddito complessivo lordo nell'anno di imposta 2020: € 35.144,00 - 5750 quale imposta netta), si è dimesso il 5 marzo 2021.
Tale obiettiva circostanza non appare, tuttavia, ad avviso della Corte idonea ad escludere che l'appellato abbia subito una diminuzione reddituale di rilevante entità, come si evince, tra le altre risultanze, dalla relazione della guardia di finanza della compagnia di TT del 5 gennaio 2024, effettuata nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la procura della repubblica del tribunale di
Nola, ove si evince che nell'anno di imposta 2022, successivo, quindi, all'avvenuta cessazione dell'attività presso l'azienda del NO, egli ha dichiarato redditi pari a € 10.847,18, quali entrate da lavoro dipendente a tempo determinato e € 2.951,63 a titolo di redditi da lavoro a tempo determinato presso la SOV.ECA. dei Fratelli Nunziata s.r.l.
Inoltre, sempre nell'anno 2022, il ha alienato beni immobili per il complessivo corrispettivo CP_1 di € 213.931,00, ed ha stipulato, in data 1.2.2021, un contratto preliminare per la cessione della piena proprietà di un fabbricato per il valore di € 900.000,00, che sembrerebbe essere stato, poi, definitivamente venduto al NO , seppur risultando nell'atto una somma inferiore, di Persona_5 cui solo una minima parte è stata destinata al pagamento dei debiti. Allo stato è proprietario dell'ex casa coniugale sita alla via Gorga, in AN Gennaro IA.
Orbene, le dimissioni volontarie di persona abile al lavoro, peraltro da un'occupazione svolta nell'ambito di società amministrata da un familiare, fanno presumere una alternativa capacità di produrre di reddito uguale o maggiore, o comunque di mantenere altrimenti inalterato il tenore di vita.
Alcuna correlazione risulta tra i procedimenti penali a suo carico e la rinuncia all'impiego, mentre appare evidente che l'appellato sia dotato di un'adeguata professionalità, consolidata nell'ambito Co CP_ dell'azienda di cui il NO è amministratore e socio accomandatario, come si CP_6 CP_7 evince anche dall'informativa del nucleo investigativo dei carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna del 23 dicembre 2020, inerente distinto giudizio, prodotta nella presente procedura dall' , che Pt_1 potrà consentirgli di rinvenire un'adeguata occupazione nel medesimo settore imprenditoriale.
D'altro canto, il genitore è obbligato al mantenimento della prole, per cui è tenuto a procurarsi i mezzi adeguati ad assolvere ai propri obblighi, non potendosi certamente giustificare il protratto grave inadempimento con l'incapacità a produrre reddito, peraltro nel caso di specie non documentata in modo rigoroso.
In particolare, solo di recente, e precisamente, dopo l'instaurazione del giudizio di appello ed in un breve arco temporale, il avrebbe inviato alcune richieste di assunzioni non ben definite CP_1 nell'oggetto, avendo egli prodotto le mere risposte e non la specifica istanza con gli allegati, e, comunque, non indici di un'effettiva ricognizione in tutti gli ambiti lavorativi, anche non affini a quello elettivo.
Osserva, tuttavia, la Corte che l'accertata contrazione patrimoniale dell'appellato, come sopra precisata, impone una riduzione del contributo al mantenimento per la prole nella minor somma di € 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, ferma restando la corresponsione delle spese straordinarie come stabilito dai primi giudici, attesa la loro proporzionalità ai redditi.
Peraltro, nel quantificare l'assegno periodico, occorre tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche del tenore di vita goduto dalla prole nel corso del matrimonio, nella specie certamente non modesto, nonché dei tempi di permanenza con ciascuno dei genitori, da reputarsi assolutamente prevalenti in relazione alla madre, attese le disposte visite in modalità protetta.
Quanto all'indennità di frequenza percepita dai figli, deve rilevarsi che la stessa costituisce una erogazione economica finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità. In sostanza, lo scopo del beneficio è quello di fornire un sostegno alle famiglie che devono sostenere spese correlate alla frequenza di una scuola o di un centro privato per terapie o riabilitazione. In tali esclusivi termini la suindicata indennità può essere destinata nell'interesse di e non Per_1 Per_2 occorrendo al riguardo alcuna specifica autorizzazione della Corte.
Ciò non significa che il debba ritenersi esonerato dal versamento delle spese straordinarie CP_1 inerenti la salute occorrenti per i minori in relazione a tutte quelle che esulano dalle esigenze sopra prospettate o che, comunque, non possono essere sostenute unicamente attraverso il predetto beneficio.
D)Mantenimento del coniuge
Con il quarto motivo di appello l' ha impugnato la decisione del Tribunale di respingere la sua Pt_1 domanda per conseguire un assegno di mantenimento e ha chiesto alla Corte di volerglielo attribuire nella misura di € 800 mensili.
Premesso che il Tribunale aveva determinato il reddito lordo annuo del NZ in € 14.000 nonché in verosimili ulteriori maggiori introiti, l'appellante ha criticato la decisione di negarle l'assegno adducendo lo svolgimento da parte sua della libera professione di legale, unitamente ad altro collega, sicché non esisterebbe apprezzabile divario tra le posizioni economiche dei due coniugi.
L' ha quindi osservato che lei, come pacificamente risultato in giudizio, era, al contrario Pt_1 dell'assunto dei primi giudici, assolutamente priva di lavoro, in quanto occupata nei plurimi giudizi intercorrenti con il coniuge e nella crescita dei figli, affetti da serie problematiche di salute, in assenza di ausilio. Inoltre, a breve avrebbe dovuto rinvenire un immobile, da condurre in locazione, ove dimorare con la prole. Al contrario, il aveva compiuto numerosi atti per rendersi impossidente, come CP_1 risultava dalla documentazione in atti.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio;
b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno (Cass. 234/2025).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che <l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri>>. (Cass.
234/2025). In particolare, la S.C. ha ribadito che il riconoscimento dell'assegno in contestazione, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021). Ed ancora si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 5817/2018;
Cass. 24049/2021).
Ne discende che il presupposto del beneficio è che il richiedente sia privo di <adeguati redditi propri>>, come recita l'art. 156 cod. civ., per cui ove questi sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo l'assenza di un idoneo patrimonio non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato.
Orbene, nella specie emerge che l' svolge attività libero professionale sin dall'anno 2012, con Pt_1 studio legale alla via Zabatta 38, in TT, sia pur dichiarando guadagni contenuti, ha anche lavorato, per brevi periodi presso la S.A.S. PL di NZ NT & c e l'azienda s.a.s. C.E.I.M. di NE AL & C. ed ha svolto attività di docente in supplenza per un limitato periodo.
Ne discende che considerata l'attuale situazione patrimoniale del come mutata nel corso del CP_1 giudizio e sopra ampiamente rappresentata, non può ritenersi che sussista una disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
E)Spese processuali
La natura della causa e la parziale soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono restare a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Copia della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.c., sarà trasmessa al giudice tutelare del Tribunale di Nola per i provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Nola del 18 maggio 2022, appellata da
, così provvede: Parte_1
a)Affida i figli minori al responsabile dei Servizi Sociali del comune di TT, con i poteri indicati in parte motiva, per la durata di un anno dalla presente decisione, ferma restando la residenza prevalente presso la madre;
b)dispone che i figli minori incontrino il padre presso i Servizi Sociali del Comune di TT, con cadenza quindicinale, secondo un calendario da predisporsi a cura degli operatori, previa preparazione dei minori e nel rispetto della loro volontà;
c)pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 800,00 per il mantenimento dei figli, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fermo restando quanto già stabilito per le spese straordinarie;
d)rigetta nel resto l'appello;
e)rigetta l'appello incidentale;
f)invita i genitori a partecipare ai percorsi genitoriali congiunti che verranno organizzati dal servizio affidatario;
g)i servizi sociali affidatari prenderanno in carico i minori anche per i percorsi indicati in parte motiva;
h)manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento al responsabile del servizio sociale del comune di TT;
i)manda alla cancelleria di inviare copia della presente sentenza al giudice tutelare del Tribunale di Nola per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 337 cod. civile;
l)dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono restare a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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