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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice Rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9072/2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.GAIARDONI Parte_1 C.F._1
LUCILLA con domicilio eletto presso il suo studio, in Verona, Via Delle Franceschine n.6,;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA Parte_2 C.F._2
BARALDI con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via degli abeti, 29
- RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni del ricorrente Parte_1
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30.10.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 00049 parte Anno 2017. Parte_3
- Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
e accogliere le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva reciproca pagina 1 di 8 comunicazione del nuovo indirizzo e numero di telefono, in caso di cambiamento di residenza.
2) La casa famigliare, di proprietà dei genitori del dott. ma da quest'ultimo condotta in locazione con regolare Parte_1 contratto di locazione ad uso abitativo, sita in Verona, Via San Vitale n.23, rimane assegnata al medesimo dott. Parte_1 che continuerà a sostenerne il costo del relativo canone e ciò fino al luglio 2025, quando verrà da lui rilasciata perché egli si trasferirà nell'immobile sito nel Comune di Sommacampagna (VR), Frazione Custoza, via Cappello n.6/F che da lui verrà acquistato con rogito notarile in data 01.07.2025, mediante accensione di mutuo ipotecario.
3) I genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale per la figlia minore , in esecuzione del Per_1
Piano genitoriale sottoscritto, allegato al ricorso e che – per quanto di ragione - si trascrive nel suo contenuto.
4) La figlia minore rimarrà collocata presso il padre nella casa famigliare, nella quale manterrà la residenza, Per_1 fino a luglio 2025 e, successivamente, nell'immobile sito nel Comune di Sommacampagna (VR), Frazione Custoza, via
Cappello n. 6/F, presso il quale verrà trasferita, unitamente al papà, la residenza e pernotterà, ciò per consentire alla piccola una certa continuità e stabilità della vita quotidiana, con facoltà della mamma di vederla e tenerla con sé,
Per_1 accompagnandola all'occorrenza anche alle varie attività scolastiche, parascolastiche e ricreative, ogni qualvolta sia possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della minore e lavorativi dei genitori. In ogni caso, il dott. si rende disponibile a far sì che la dott.ssa anche dopo il trasferimento della piccola Parte_1 Pt_2 Per_1 nella casa di Sommacampagna, Frazione Custoza, possa pernottare con , se ritenuto, una volta alla settimana,
Per_1 quando il padre avrà il turno di lavoro di notte, previa comunicazione mensile dei relativi turni da parte del dott e Pt_1 ogni qualvolta la mamma venga a trovare la figlia, presso la ex casa coniugale sita in Verona, Via San Vitale n23, previo avviso, nonché potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi, ogni settimana, indicativamente il martedì e giovedì
Per_1 pomeriggio, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti. Inoltre la mamma, compatibilmente con i propri turni di lavoro e quelli del padre, potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo
Per_1 cena. Durante il periodo delle vacanze della bambina (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), potrà stare con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì alla domenica, secondo una
Per_1 turnazione che i genitori si comunicheranno tra loro, in modo tale da garantire un tempo il più possibile paritetico con ciascun genitore, sempre salvo diverso accordo tra loro. Durante le ferie dei genitori, le quali dovranno essere previamente comunicate entro il mese precedente la loro fruizione, potrà trascorrere con ciascun genitore almeno tre
Per_1 settimane consecutive o non consecutive. Durante le vacanze natalizie della bambina, quest'ultima sarà con la madre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre, mentre l'anno successivo dal 31 dicembre sino al giorno dell'Epifania; durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà con la madre, ad anni alterni con il padre, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Le altre festività religiose o nazionali e gli eventuali “ponti” andranno concordati equamente tra i genitori, in modo da garantire una regolare alternanza annuale.
5) Disporre che la dottoressa considerate le spese che la stessa ha dovuto e dovrà affrontare per il trasferimento in Pt_2 altra città, verserà al dott. a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , entro il 5 di ogni Pt_1 Per_1 mese, alle coordinate bancarie già note, la somma mensile di Euro 100,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Verona in data 17.09.2020 e, che di seguito si riporta, eccezion fatta per il costo della baby sitter/governante assunta con regolare contratto di lavoro, per la quale il dott sosterrà il 75% del costo e la dottoressa la restante parte pari al 25%. Pt_1 Pt_2
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio pagina 2 di 8 sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
5.1) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.2) In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
5.3) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5.4) Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso
6) L'Assegno Unico per resterà in capo alla dottoressa e al dott al 50% ciascuno. Per_1 Pt_2 Pt_1
7) Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto a dividersi i conti e/o eventuali risparmi.
8) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti.
9) Disporre che le spese del presente procedimento siano integralmente compensate tra le parti.
Peraltro, in caso di opposizione e/o contestazione della dottoressa e/o in caso di trasformazione del Parte_2 procedimento da congiunto a contenzioso, si chiede la condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
** ** **
In ogni caso, anche nell'ipotesi di opposizione e/o contestazione della dottoressa e/o in caso di Parte_2 trasformazione del procedimento da congiunto a contenzioso, considerato l'interesse della minore alla continuità di vita e abitudini, per non creare pregiudizio alla stessa, anche alla luce della già avvenuta iscrizione alla scuola dell'infanzia, il pagina 3 di 8 Girasole di Sommacampagna (VR), si chiede che in via temporanea ed urgente il Giudice voglia:
- Disporre che la casa famigliare, di proprietà dei genitori del dott. ma da quest'ultimo condotta in locazione Parte_1
,con regolare contratto di locazione ad uso abitativo, sita in Verona, Via San Vitale n.23, rimanga assegnata al medesimo dott. che continuerà a sostenerne il costo del relativo canone, e ciò fino al luglio 2025, quando verrà da lui Parte_1 rilasciata perché egli si trasferirà, nell'immobile sito nel Comune di Sommacampagna (VR), Frazione Custoza, via
Cappello n.6/F che da lui verrà acquistato con rogito notarile in data 01.07.2025, mediante accensione di mutuo ipotecario.
- Disporre che i genitori esercitino in modo condiviso la responsabilità genitoriale per la figlia minore , in Per_1 esecuzione del Piano genitoriale sottoscritto, allegato al ricorso e che - per quanto di ragione - si trascrive nel suo contenuto.
- Disporre che la figlia minore rimanga collocata presso il padre nella casa famigliare, nella quale manterrà la Per_1 residenza, fino a luglio 2025 e, successivamente, nell'immobile sito in nel Comune di Sommacampagna (VR), Frazione di
Custoza, via Cappello n. 6/F, presso il quale trasferirà la residenza e pernotterà, ciò per consentire alla piccola
Per_1 una certa continuità e stabilità della vita quotidiana, con facoltà della mamma di vederla e tenerla con sé, accompagnandola all'occorrenza anche alle varie attività scolastiche, parascolastiche e ricreative, ogni qualvolta sia possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della minore e lavorativi dei genitori. In ogni caso, il dott. si rende disponibile a far sì che la dott.ssa anche dopo il trasferimento della piccola Parte_1 Pt_2 Per_1 nella casa di Sommacampagna, Frazione Custoza, possa pernottare con , se ritenuto, una volta alla settimana,
Per_1 quando il padre avrà il turno di lavoro di notte, previa comunicazione mensile dei relativi turni da parte del dott e Pt_1 ogni qualvolta la mamma venga a trovare la figlia, presso la ex casa coniugale sita in Verona, Via San Vitale n23, previo avviso, nonché potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi, ogni settimana, indicativamente il martedì e giovedì
Per_1 pomeriggio, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti. Inoltre la mamma, compatibilmente con i propri turni di lavoro e quelli del padre, potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo
Per_1 cena. Durante il periodo delle vacanze della bambina (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), potrà stare con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì alla domenica secondo una
Per_1 turnazione che i genitori si comunicheranno tra loro, in modo tale da garantire un tempo il più possibile paritetico con ciascun genitore, sempre salvo diverso accordo tra loro. Durante le ferie dei genitori, le quali dovranno essere previamente comunicate entro il mese precedente la loro fruizione, potrà trascorrere con ciascun genitore almeno tre
Per_1 settimane consecutive o non consecutive. Durante le vacanze natalizie della bambina, quest'ultima sarà con la madre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre, mentre l'anno successivo dal 31 dicembre sino al giorno dell'Epifania; durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà con la madre, ad anni alterni con il padre, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Le altre festività religiose o nazionali e gli eventuali “ponti” andranno concordati equamente tra i genitori, in modo da garantire una regolare alternanza annuale.
- Disporre che la dottoressa considerate le spese che la stessa ha dovuto e dovrà affrontare per il trasferimento in Pt_2 altra città, verserà al dott. a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , entro il 5 di ogni Pt_1 Per_1 mese, alle coordinate bancarie già note, la somma mensile di Euro 100,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Verona in data 17.09.2020 e, che di seguito si riporta, eccezion fatta per il costo della baby sitter/governante assunta con regolare contratto di lavoro, per la pagina 4 di 8 quale il dott. sosterrà il 75% del costo e la dottoressa la restante parte pari al 25%. Pt_1 Pt_2
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
5.1) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.2) In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
5.3) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5.4) Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso
** * **
Con riserva di ogni più ampia domanda, eccezione, deduzione, richiesta, anche istruttoria, modifica delle precedenti conclusioni, in caso di opposizione e/o contestazione della dottoressa e/o nel caso in cui il presente procedimento Pt_2 da congiunto venga trasformato in contenzioso. In detto ultimo caso, si chiede sin d'ora che venga concesso termine per formulare ogni relativa e più ampia domanda e/o formulazione, anche istruttoria e comunque, sin d'ora, si chiede,
l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze formulate nella parte in fatto, indicate ai punti e) f), g), h), i), con riserva di formularne altre, indicando come testimoni i signori e Parte_4 Parte_5
di Verona, le insegnanti della scuola dell'Infanzia Garbini di Verona, tra cui la maestra , la signora
[...] Per_2 pagina 5 di 8 di Verona, la signora di Verona, con riserva di indicarne altri e con riserva altresì, di Testimone_1 Parte_6 richiedere, ove ritenuto, Consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'opportunità della collocazione prevalente presso il padre, per l'interesse della minore.”
Conclusioni della ricorrente Parte_2
“CHIEDE All.mo Tribunale adito, atteso il mancato raggiungimento di un nuovo accordo in punto di diverso collocamento della figlia minore presso la casa materna in Vicenza, Contrà Piazza del Castello n. 20, di rigettare la domanda Per_1 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando, per il mutamento delle circostanze tutte evidenziate nel presente atto, il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla minore di cui all'art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo, depositato in data 1.07.2024, i ricorrenti hanno formulato conclusioni congiunte per l'omologa della separazione ed in relazione al successivo divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 2023/24, pubblicata il 18.09.24, passata in giudicato, il Tribunale di
Verona ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza da ultimo depositate le parti hanno però formulato in relazione alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni difformi. In particolare, in ragione diverse conclusioni indicate dal dr. rispetto alle conclusioni Pt_1 congiunte relative al divorzio contenute nel ricorso introduttivo, la dr.ssa in caso di mancato Pt_2 accordo, ha chiesto il rigetto delle domande ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
Si osserva che le conclusioni rese nelle note scritte in sostituzione di udienza del dr. recano una Pt_1 previsione differente rispetto alle precedenti condizioni, legata all'acquisito da parte sua, intervenuto nelle more, di un immobile a Sommacampagna ove intende trasferirsi con la figlia, a fronte, invece, delle precedenti conclusioni congiunte che prevedevano che la minore – come determinato per la separazione – continuasse a vivere nell'abitazione familiare sita a Verona. La dott.ssa non Pt_2 aderisce alle conclusioni del dr. anzi, evidenzia come unilateralmente egli abbia assunto Pt_1 determinazioni del tutto incompatibili con gli accordi già assunti.
In via subordinata il dr. chiede che il procedimento – nato come congiunto ex art. 473 bis. 51 Pt_1
c.p.c. – sia di fatto trasformato in contenzioso, insistendo quindi per l'accoglimento delle proprie domande e formulandone anche in via istruttoria.
Il disposto di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c. non contempla la possibilità di mutamento del rito, né di considerare istanze diverse dalla formulazione di conclusioni congiunte, tant'è che la convocazione delle parti a chiarimenti è prevista dai commi comma 3 e 4 unicamente in un contesto di già acquisito accordo, rispetto al quale il giudice suggerisce le modifiche da inserire nell'interesse della prole. Nel pagina 6 di 8 caso in esame non si verte in una simile ipotesi, posto che – sopravvenuta una significativa modifica per iniziativa del dr. che ha acquistato un immobile a Sommacampagna ove trasferirsi da Pt_1
Verona con la figlia, già prevalentemente collocata presso di sé – è venuto meno un elemento fondamentale dei pregressi accordi, incidente anche su altri aspetti della regolamentazione della responsabilità genitoriale, oltre che sulla vita quotidiana della minore.
Le istanze del dr. implicano un mutamento del rito, come originariamente introdotto dallo stesso Pt_1
e dalla dr.ssa non previsto dal legislatore. Pt_2
Significativamente l'art. 473-bis. 51 c.p.c., in specie al comma 4, contempla quali unici provvedimenti emanandi dal Tribunale o la sentenza di accoglimento delle conclusioni congiunte (che qui mancano), o la sentenza di rigetto (in caso di accordo tra le parti, ma di modifiche indicate dal Tribunale nell'interesse dei figli, non accolte dalle parti). Nessun'altra possibilità di interlocuzione o di mutamento di rito (da congiunto in contenzioso) è prevista.
Va quindi accolta la domanda della dr.ssa di pronunciare allo stato il rigetto della domanda del Pt_2 dr. Pt_1
Si tratta, ora, di regolamentare le spese di lite di cui al procedimento introdotto con il ricorso congiunto e cumulativo depositato in data 1 luglio 2024.
Ferma la compensazione integrale delle spese di lite quanto alla pronuncia di separazione personale ed alle correlate condizioni (chiesta anche dalle parti nel ricorso introduttivo), la decisione attiene alla fase successiva.
Va ravvisata la soccombenza del ricorrente dr. che, al di là della proposizione di domande Parte_1 qui rigettate, ha realizzato – peraltro in piena pendenza del procedimento cumulativo per la pronuncia di separazione e, poi, di divorzio, dallo stesso introdotto congiuntamente con la dr.ssa – il Pt_2 mutamento delle condizioni che hanno fatto saltare l'intesa tra le parti. La ricorrente dr.ssa ha Pt_2 invece chiesto il rigetto delle domande svolte dal dr. Pt_1
Le spese per la fase successiva alla pronuncia di separazione vanno quindi poste a carico del dr. Pt_1 limitatamente alla fase decisionale, nei minimi, considerata l'esiguità dell'attività difensiva svolta, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) Rigetta allo stato le domande del ricorrente dr. ; Parte_1
pagina 7 di 8 2) Compensa integralmente le spese di lite relative alla pronuncia di separazione;
3) Quanto alla fase successiva, condanna il ricorrente dr. a rifondere le spese di lite Parte_1 alla ricorrente dr. che si liquidano in complessivi euro 1.453,00 per Parte_2 compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre CPA ed Iva come per legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025.
La Giudice est. La Presidente Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice Rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9072/2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.GAIARDONI Parte_1 C.F._1
LUCILLA con domicilio eletto presso il suo studio, in Verona, Via Delle Franceschine n.6,;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA Parte_2 C.F._2
BARALDI con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via degli abeti, 29
- RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni del ricorrente Parte_1
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30.10.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 00049 parte Anno 2017. Parte_3
- Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
e accogliere le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva reciproca pagina 1 di 8 comunicazione del nuovo indirizzo e numero di telefono, in caso di cambiamento di residenza.
2) La casa famigliare, di proprietà dei genitori del dott. ma da quest'ultimo condotta in locazione con regolare Parte_1 contratto di locazione ad uso abitativo, sita in Verona, Via San Vitale n.23, rimane assegnata al medesimo dott. Parte_1 che continuerà a sostenerne il costo del relativo canone e ciò fino al luglio 2025, quando verrà da lui rilasciata perché egli si trasferirà nell'immobile sito nel Comune di Sommacampagna (VR), Frazione Custoza, via Cappello n.6/F che da lui verrà acquistato con rogito notarile in data 01.07.2025, mediante accensione di mutuo ipotecario.
3) I genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale per la figlia minore , in esecuzione del Per_1
Piano genitoriale sottoscritto, allegato al ricorso e che – per quanto di ragione - si trascrive nel suo contenuto.
4) La figlia minore rimarrà collocata presso il padre nella casa famigliare, nella quale manterrà la residenza, Per_1 fino a luglio 2025 e, successivamente, nell'immobile sito nel Comune di Sommacampagna (VR), Frazione Custoza, via
Cappello n. 6/F, presso il quale verrà trasferita, unitamente al papà, la residenza e pernotterà, ciò per consentire alla piccola una certa continuità e stabilità della vita quotidiana, con facoltà della mamma di vederla e tenerla con sé,
Per_1 accompagnandola all'occorrenza anche alle varie attività scolastiche, parascolastiche e ricreative, ogni qualvolta sia possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della minore e lavorativi dei genitori. In ogni caso, il dott. si rende disponibile a far sì che la dott.ssa anche dopo il trasferimento della piccola Parte_1 Pt_2 Per_1 nella casa di Sommacampagna, Frazione Custoza, possa pernottare con , se ritenuto, una volta alla settimana,
Per_1 quando il padre avrà il turno di lavoro di notte, previa comunicazione mensile dei relativi turni da parte del dott e Pt_1 ogni qualvolta la mamma venga a trovare la figlia, presso la ex casa coniugale sita in Verona, Via San Vitale n23, previo avviso, nonché potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi, ogni settimana, indicativamente il martedì e giovedì
Per_1 pomeriggio, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti. Inoltre la mamma, compatibilmente con i propri turni di lavoro e quelli del padre, potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo
Per_1 cena. Durante il periodo delle vacanze della bambina (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), potrà stare con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì alla domenica, secondo una
Per_1 turnazione che i genitori si comunicheranno tra loro, in modo tale da garantire un tempo il più possibile paritetico con ciascun genitore, sempre salvo diverso accordo tra loro. Durante le ferie dei genitori, le quali dovranno essere previamente comunicate entro il mese precedente la loro fruizione, potrà trascorrere con ciascun genitore almeno tre
Per_1 settimane consecutive o non consecutive. Durante le vacanze natalizie della bambina, quest'ultima sarà con la madre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre, mentre l'anno successivo dal 31 dicembre sino al giorno dell'Epifania; durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà con la madre, ad anni alterni con il padre, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Le altre festività religiose o nazionali e gli eventuali “ponti” andranno concordati equamente tra i genitori, in modo da garantire una regolare alternanza annuale.
5) Disporre che la dottoressa considerate le spese che la stessa ha dovuto e dovrà affrontare per il trasferimento in Pt_2 altra città, verserà al dott. a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , entro il 5 di ogni Pt_1 Per_1 mese, alle coordinate bancarie già note, la somma mensile di Euro 100,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Verona in data 17.09.2020 e, che di seguito si riporta, eccezion fatta per il costo della baby sitter/governante assunta con regolare contratto di lavoro, per la quale il dott sosterrà il 75% del costo e la dottoressa la restante parte pari al 25%. Pt_1 Pt_2
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio pagina 2 di 8 sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
5.1) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.2) In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
5.3) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5.4) Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso
6) L'Assegno Unico per resterà in capo alla dottoressa e al dott al 50% ciascuno. Per_1 Pt_2 Pt_1
7) Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto a dividersi i conti e/o eventuali risparmi.
8) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti.
9) Disporre che le spese del presente procedimento siano integralmente compensate tra le parti.
Peraltro, in caso di opposizione e/o contestazione della dottoressa e/o in caso di trasformazione del Parte_2 procedimento da congiunto a contenzioso, si chiede la condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
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In ogni caso, anche nell'ipotesi di opposizione e/o contestazione della dottoressa e/o in caso di Parte_2 trasformazione del procedimento da congiunto a contenzioso, considerato l'interesse della minore alla continuità di vita e abitudini, per non creare pregiudizio alla stessa, anche alla luce della già avvenuta iscrizione alla scuola dell'infanzia, il pagina 3 di 8 Girasole di Sommacampagna (VR), si chiede che in via temporanea ed urgente il Giudice voglia:
- Disporre che la casa famigliare, di proprietà dei genitori del dott. ma da quest'ultimo condotta in locazione Parte_1
,con regolare contratto di locazione ad uso abitativo, sita in Verona, Via San Vitale n.23, rimanga assegnata al medesimo dott. che continuerà a sostenerne il costo del relativo canone, e ciò fino al luglio 2025, quando verrà da lui Parte_1 rilasciata perché egli si trasferirà, nell'immobile sito nel Comune di Sommacampagna (VR), Frazione Custoza, via
Cappello n.6/F che da lui verrà acquistato con rogito notarile in data 01.07.2025, mediante accensione di mutuo ipotecario.
- Disporre che i genitori esercitino in modo condiviso la responsabilità genitoriale per la figlia minore , in Per_1 esecuzione del Piano genitoriale sottoscritto, allegato al ricorso e che - per quanto di ragione - si trascrive nel suo contenuto.
- Disporre che la figlia minore rimanga collocata presso il padre nella casa famigliare, nella quale manterrà la Per_1 residenza, fino a luglio 2025 e, successivamente, nell'immobile sito in nel Comune di Sommacampagna (VR), Frazione di
Custoza, via Cappello n. 6/F, presso il quale trasferirà la residenza e pernotterà, ciò per consentire alla piccola
Per_1 una certa continuità e stabilità della vita quotidiana, con facoltà della mamma di vederla e tenerla con sé, accompagnandola all'occorrenza anche alle varie attività scolastiche, parascolastiche e ricreative, ogni qualvolta sia possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della minore e lavorativi dei genitori. In ogni caso, il dott. si rende disponibile a far sì che la dott.ssa anche dopo il trasferimento della piccola Parte_1 Pt_2 Per_1 nella casa di Sommacampagna, Frazione Custoza, possa pernottare con , se ritenuto, una volta alla settimana,
Per_1 quando il padre avrà il turno di lavoro di notte, previa comunicazione mensile dei relativi turni da parte del dott e Pt_1 ogni qualvolta la mamma venga a trovare la figlia, presso la ex casa coniugale sita in Verona, Via San Vitale n23, previo avviso, nonché potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi, ogni settimana, indicativamente il martedì e giovedì
Per_1 pomeriggio, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti. Inoltre la mamma, compatibilmente con i propri turni di lavoro e quelli del padre, potrà tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo
Per_1 cena. Durante il periodo delle vacanze della bambina (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), potrà stare con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì alla domenica secondo una
Per_1 turnazione che i genitori si comunicheranno tra loro, in modo tale da garantire un tempo il più possibile paritetico con ciascun genitore, sempre salvo diverso accordo tra loro. Durante le ferie dei genitori, le quali dovranno essere previamente comunicate entro il mese precedente la loro fruizione, potrà trascorrere con ciascun genitore almeno tre
Per_1 settimane consecutive o non consecutive. Durante le vacanze natalizie della bambina, quest'ultima sarà con la madre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre, mentre l'anno successivo dal 31 dicembre sino al giorno dell'Epifania; durante le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà con la madre, ad anni alterni con il padre, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Le altre festività religiose o nazionali e gli eventuali “ponti” andranno concordati equamente tra i genitori, in modo da garantire una regolare alternanza annuale.
- Disporre che la dottoressa considerate le spese che la stessa ha dovuto e dovrà affrontare per il trasferimento in Pt_2 altra città, verserà al dott. a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , entro il 5 di ogni Pt_1 Per_1 mese, alle coordinate bancarie già note, la somma mensile di Euro 100,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Verona in data 17.09.2020 e, che di seguito si riporta, eccezion fatta per il costo della baby sitter/governante assunta con regolare contratto di lavoro, per la pagina 4 di 8 quale il dott. sosterrà il 75% del costo e la dottoressa la restante parte pari al 25%. Pt_1 Pt_2
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
5.1) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.2) In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
5.3) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
5.4) Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso
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Con riserva di ogni più ampia domanda, eccezione, deduzione, richiesta, anche istruttoria, modifica delle precedenti conclusioni, in caso di opposizione e/o contestazione della dottoressa e/o nel caso in cui il presente procedimento Pt_2 da congiunto venga trasformato in contenzioso. In detto ultimo caso, si chiede sin d'ora che venga concesso termine per formulare ogni relativa e più ampia domanda e/o formulazione, anche istruttoria e comunque, sin d'ora, si chiede,
l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze formulate nella parte in fatto, indicate ai punti e) f), g), h), i), con riserva di formularne altre, indicando come testimoni i signori e Parte_4 Parte_5
di Verona, le insegnanti della scuola dell'Infanzia Garbini di Verona, tra cui la maestra , la signora
[...] Per_2 pagina 5 di 8 di Verona, la signora di Verona, con riserva di indicarne altri e con riserva altresì, di Testimone_1 Parte_6 richiedere, ove ritenuto, Consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'opportunità della collocazione prevalente presso il padre, per l'interesse della minore.”
Conclusioni della ricorrente Parte_2
“CHIEDE All.mo Tribunale adito, atteso il mancato raggiungimento di un nuovo accordo in punto di diverso collocamento della figlia minore presso la casa materna in Vicenza, Contrà Piazza del Castello n. 20, di rigettare la domanda Per_1 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando, per il mutamento delle circostanze tutte evidenziate nel presente atto, il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla minore di cui all'art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto e cumulativo, depositato in data 1.07.2024, i ricorrenti hanno formulato conclusioni congiunte per l'omologa della separazione ed in relazione al successivo divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 2023/24, pubblicata il 18.09.24, passata in giudicato, il Tribunale di
Verona ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza da ultimo depositate le parti hanno però formulato in relazione alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni difformi. In particolare, in ragione diverse conclusioni indicate dal dr. rispetto alle conclusioni Pt_1 congiunte relative al divorzio contenute nel ricorso introduttivo, la dr.ssa in caso di mancato Pt_2 accordo, ha chiesto il rigetto delle domande ex art. 473 bis. 51 c.p.c.
Si osserva che le conclusioni rese nelle note scritte in sostituzione di udienza del dr. recano una Pt_1 previsione differente rispetto alle precedenti condizioni, legata all'acquisito da parte sua, intervenuto nelle more, di un immobile a Sommacampagna ove intende trasferirsi con la figlia, a fronte, invece, delle precedenti conclusioni congiunte che prevedevano che la minore – come determinato per la separazione – continuasse a vivere nell'abitazione familiare sita a Verona. La dott.ssa non Pt_2 aderisce alle conclusioni del dr. anzi, evidenzia come unilateralmente egli abbia assunto Pt_1 determinazioni del tutto incompatibili con gli accordi già assunti.
In via subordinata il dr. chiede che il procedimento – nato come congiunto ex art. 473 bis. 51 Pt_1
c.p.c. – sia di fatto trasformato in contenzioso, insistendo quindi per l'accoglimento delle proprie domande e formulandone anche in via istruttoria.
Il disposto di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c. non contempla la possibilità di mutamento del rito, né di considerare istanze diverse dalla formulazione di conclusioni congiunte, tant'è che la convocazione delle parti a chiarimenti è prevista dai commi comma 3 e 4 unicamente in un contesto di già acquisito accordo, rispetto al quale il giudice suggerisce le modifiche da inserire nell'interesse della prole. Nel pagina 6 di 8 caso in esame non si verte in una simile ipotesi, posto che – sopravvenuta una significativa modifica per iniziativa del dr. che ha acquistato un immobile a Sommacampagna ove trasferirsi da Pt_1
Verona con la figlia, già prevalentemente collocata presso di sé – è venuto meno un elemento fondamentale dei pregressi accordi, incidente anche su altri aspetti della regolamentazione della responsabilità genitoriale, oltre che sulla vita quotidiana della minore.
Le istanze del dr. implicano un mutamento del rito, come originariamente introdotto dallo stesso Pt_1
e dalla dr.ssa non previsto dal legislatore. Pt_2
Significativamente l'art. 473-bis. 51 c.p.c., in specie al comma 4, contempla quali unici provvedimenti emanandi dal Tribunale o la sentenza di accoglimento delle conclusioni congiunte (che qui mancano), o la sentenza di rigetto (in caso di accordo tra le parti, ma di modifiche indicate dal Tribunale nell'interesse dei figli, non accolte dalle parti). Nessun'altra possibilità di interlocuzione o di mutamento di rito (da congiunto in contenzioso) è prevista.
Va quindi accolta la domanda della dr.ssa di pronunciare allo stato il rigetto della domanda del Pt_2 dr. Pt_1
Si tratta, ora, di regolamentare le spese di lite di cui al procedimento introdotto con il ricorso congiunto e cumulativo depositato in data 1 luglio 2024.
Ferma la compensazione integrale delle spese di lite quanto alla pronuncia di separazione personale ed alle correlate condizioni (chiesta anche dalle parti nel ricorso introduttivo), la decisione attiene alla fase successiva.
Va ravvisata la soccombenza del ricorrente dr. che, al di là della proposizione di domande Parte_1 qui rigettate, ha realizzato – peraltro in piena pendenza del procedimento cumulativo per la pronuncia di separazione e, poi, di divorzio, dallo stesso introdotto congiuntamente con la dr.ssa – il Pt_2 mutamento delle condizioni che hanno fatto saltare l'intesa tra le parti. La ricorrente dr.ssa ha Pt_2 invece chiesto il rigetto delle domande svolte dal dr. Pt_1
Le spese per la fase successiva alla pronuncia di separazione vanno quindi poste a carico del dr. Pt_1 limitatamente alla fase decisionale, nei minimi, considerata l'esiguità dell'attività difensiva svolta, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) Rigetta allo stato le domande del ricorrente dr. ; Parte_1
pagina 7 di 8 2) Compensa integralmente le spese di lite relative alla pronuncia di separazione;
3) Quanto alla fase successiva, condanna il ricorrente dr. a rifondere le spese di lite Parte_1 alla ricorrente dr. che si liquidano in complessivi euro 1.453,00 per Parte_2 compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre CPA ed Iva come per legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025.
La Giudice est. La Presidente Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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