Decreto cautelare 15 giugno 2023
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 15 novembre 2023
Decreto cautelare 12 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Decreto presidenziale 26 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 15/11/2023, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 00874/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2023, proposto da
Bar Florio di MA ER e ND TZ s.n.c., MA ER, ND TZ, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Luchi, Monica Murgia, Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Luchi in Cagliari, via Milano, 10;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione prot. n. 3467 del 9.6.2023, adottata dal dirigente del Servizio SUAPE, notificata in pari data, con la quale è stata applicata alla ricorrente la sanzione “ai sensi del comma 6 dell’art. 18 del Regolamento” ed è stato disposto che la sospensione della concessione di suolo pubblico abbia la durata “di n. 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 16 giugno 2023 al 15 luglio 2023 compresi”, stabilendo altresì che “nel periodo di sanzione il concessionario rimuova dallo spazio concesso tutti gli arredi e che non occupi in alcun modo né direttamente né tramite i propri avventori lo spazio medesimo”;
ove occorra:
- della comunicazione di avvio “del procedimento finalizzato all''applicazione della sanzione risultante dal combinato disposto dei commi 6, 11 e 14 dell''art. 18 del vigente Regolamento per la concessione di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di ristoro all''aperto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72/2018, e ss.mm.ii”;
- del verbale di polizia locale n. 25578 del 5.5.2023, recante accertamento dell'’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicale, gestito da dj, in assenza di valido titolo abilitativo;
in via subordinata, e solo ove occorra:
- del provvedimento di concessione prot. n. 2215 del 17.4.2023, limitatamente alla prescrizione sub lett. h);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Bar Florio di MA ER e ND TZ SN ha agito in giudizio per l’annullamento della determinazione prot. n. 3467 del 9.6.2023 del Comune di Cagliari con la quale gli è stata applicata la sanzione ex comma 6 dell'art. 18 del Regolamento per la concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 72/2018, consistente nella sospensione della concessione per n. 30 giorni consecutivi dal 16 giugno 2023 al 15 luglio 2023 compresi.
In fatto, per quanto qui di interesse, parte ricorrente ha allegato che il Bar Florio è un esercizio commerciale destinato alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività è esercitata in via San Domenico n. 90, nel cuore del quartiere di Villanova, centro storico e di riferimento culturale della città di Cagliari.
I tavoli a disposizione degli avventori del locale sono collocati sia nello spazio interno di proprietà privata, sia su una parte della antistante piazza San Domenico, data in concessione dal Comune con determinazione n. 2215 del 17/04/2023, per un totale di 29,28 metri quadri, quantificando l’affluenza massima in n. 24 posti a sedere, tramite il posizionamento di tavoli, sedie, ombrelloni e frangivento.
In data 5 maggio 2023, nell’ambito di alcuni controlli svolti nei locali presenti nella piazza San Domenico, il corpo di Polizia Municipale di Cagliari, con “verbale di accertamento per violazione di norme amministrative” n. 25578, ha riscontrato che il “ titolare/gestore dell’esercizio pubblico denominato bar Florio (…) in assenza di titolo autorizzativo (relazione fonometrica) consentiva l’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali ” tramite strumentazione installata all’interno del locale, consistente in una consolle Pioneer Dj XDJ-RX2, un mixer Yamaha MG10XV, un amplificatore Labgruppen e due diffusori acustici di colore bianco.
Gli agenti di polizia locale hanno poi affermato che la musica veniva propagata dall’interno verso l’esterno, ed era udibile nella pubblica via in quanto la porta di ingresso era perfettamente aperta, in violazione delle disposizioni degli art. 8, 10, 3, 11 L. 447/95 e s.s.m.m. DPCM 215/99.
Il verbale è stato notificato agli interessati in data 15.05.2023 e dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 6, 11 e 14 del Regolamento per le concessioni del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto approvato con Deliberazione C.C. n. 72/2018, nonostante le difese del Bar Florio, l’Ente ha emesso il provvedimento impugnato, contestando all’interessato una pluralità di violazioni al Regolamento e alla concessione di suolo pubblico in essere, avendo in particolare la Società utilizzato l’area in concessione per attività diverse dall’unica consentita (attività di ristoro all'aperto), diffondendo all’esterno musica nonostante ciò fosse vietato dalla concessione, a prescindere dai livelli delle emissioni sonore.
In diritto parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
A) Violazione del principio di buon andamento, violazione del Regolamento acustico del Comune di Cagliari, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, erronea valutazione dei fatti.
Secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto basato sui rilievi svolti dalla polizia municipale la quale, tuttavia, non ha compiuto accertamenti per misurare le immissioni sonore accertate, limitandosi a verbalizzare le proprie “sensazioni”, senza peraltro tenere conto che la Società era munita, fin dal 21 dicembre 2021, di relazione fonometrica aggiornata che attesta il rispetto dei limiti acustici di zona da parte della stessa.
A nulla poi rileverebbe il fatto della mancata chiusura delle porte del locale, non ravvisandosi secondo parte ricorrente nessun obbligo per la stessa di trasmettere la musica unicamente “a porte chiuse”, né dal verbale della Polizia Municipale emergerebbe che le immissioni sonore diffuse all’esterno del locale abbiano recato disturbo alla quiete pubblica, sicché non vi sarebbe secondo il Bar Florio la prospettata violazione dell'art. 13, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento, avendo comunque l’esercizio adottato tutte le misure idonee a impedire la propagazione della musica all'esterno dei locali.
Del pari, difetterebbe secondo parte ricorrente la contestata violazione dell'art. 16, comma 1, lett. l) del Regolamento, avendo a suo dire il Bar Florio osservato tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta sulle aree oggetto di concessione, non essendovi stata nessuna destinazione delle aree concesse ad attività diverse da quella consentita (attività di ristoro all'aperto), in quanto l’impianto acustico era collocato all’interno del locale ed essendo a suo dire irrilevante la circostanza che la porta d’ingresso fosse aperta (sia per ragioni sanitarie che a causa dell’ingresso e uscita della clientela).
B) Violazione dei princìpi di buon andamento, di proporzionalità e di imparzialità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 6 del Regolamento sulle concessioni di suolo pubblico del Comune di Cagliari e del provvedimento concessorio prot. 2215 del 17.04.2023. eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà tra atti, illogicità, carenza e comunque irragionevolezza della motivazione, abnormità del provvedimento, sviamento di potere.
Alla base del provvedimento impugnato vi sarebbe secondo parte ricorrente un’erronea interpretazione da parte del SUAPE della concessione rilasciata al Bar Florio, avendo l’Amministrazione dapprima autorizzato l’esercizio a diffondere la musica all’interno del locale nel rispetto dei limiti acustici comunali, ma poi sanzionato lo stesso a fronte del mero accertamento di emissioni sonore all’esterno del locale, senza accertare l’effettivo superamento dei predetti limiti acustici.
In subordine, sarebbe illegittima per eccesso di potere la concessione prot. 2215 del 17.04.2023, limitatamente alla prescrizione di cui alla lett. h), laddove dispone che il concessionario dovrà “ non consentire mai la propagazione di musica dall'interno all'esterno dei locali e questo indipendentemente dall'accertamento del superamento dei limiti acustici di zona. La violazione di tale prescrizione è considerata violazione grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 6 del vigente Regolamento ”, anche perché aggiunta soltanto nel provvedimento di rinnovo della Concessione.
Sulla base di tali motivi la ricorrente ha chiesto annullarsi la determinazione impugnata.
Il Comune di Cagliari si è costituito contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con decreto cautelare n. 139 del 2023 e successiva ordinanza n. 174 del 2023 il provvedimento impugnato è stato sospeso, per evitare alla ricorrente il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’immediata esecuzione.
All’udienza dell’8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto, tenuto anche conto dei principi già affermati da questo Tribunale nella specifica materia in discussione (vedi Tar Cagliari, sentenza breve n. 869 del 2023).
Invero, il Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione C.C. n. 72/2018, all’art. 13 comma 1 lettera e) impone di rispettare i limiti di emissioni sonore individuati negli atti di pianificazione settoriali, con adozione delle misure idonee a impedire la propagazione dei suoni all’esterno dei locali, mentre all’art. 16 stabilisce alcuni obblighi a carico del titolare della concessione e all’art. 18 detta le sanzioni applicabili in caso di violazione.
Nel caso in esame tale ultima norma è stata applicata dal Comune di Cagliari a fronte delle ritenute violazioni agli obblighi concessori da parte della ricorrente, accertate dalla Polizia municipale col verbale di accertamento per violazione di norme amministrative n. 25578 del 2023, posto alla base del provvedimento impugnato.
In particolare, è stata accertato, come rilevato in fatto, che la Società ricorrente, nell'esercizio denominato Bar Florio, sito in via San Domenico n. 90, nel cuore del quartiere di Villanova, nel centro storico di Cagliari, in data 5 maggio 2023, in assenza di titolo autorizzativo, stava consentendo l’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali tramite strumentazione installata all’interno del locale, consistente in una consolle Pioneer Dj XDJ-RX2, un mixer Yamaha MG10XV, un amplificatore Labgruppen e due diffusori acustici di colore bianco, che tuttavia propagavano il suono anche all’esterno, nell'area data in concessione, perché le porte d'ingresso erano sempre aperte.
Tale condotta è stata ritenuta dall’Amministrazione in contrasto con gli artt. 13 comma 1 lett. e) e 16 comma 1 lett. h) ed l) del Regolamento comunale, sicché in applicazione dell’art. 18 del citato Regolamento è stata comminata alla ricorrente la sanzione della sospensione della concessione per 30 giorni dal 14 giugno 2023 al 14 luglio 2023.
La ricorrente contesta la decisione assunta sostenendo col primo motivo di impugnazione l’illegittimità del provvedimento perché basato sul predetto verbale della Polizia municipale che, tuttavia, non conterrebbe a suo dire un accertamento idoneo dei fatti ivi descritti.
Tale difesa non può essere condivisa in quanto ai sensi del citato Regolamento i fatti descritti nel verbale in questione vanno ritenuti provati sino a querela di falso (mai proposta dalla ricorrente), stabilendo infatti l’art. 18 comma 19: “ Le sanzioni di cui al presente articolo, pur potendo trarre origine da violazioni accertate da qualunque autorità preposta alla vigilanza e al controllo, sono indipendenti dalle prime e hanno corso autonomo rispetto a queste, indipendentemente dall'esito amministrativo o giudiziale delle stesse. L’applicazione della sanzione è sospesa nel solo caso in cui contro il verbale di accertamento sia proposta querela di falso... ”.
Peraltro, la stessa Società a sua difesa non nega l’utilizzo all’interno del locale degli apparecchi sonori descritti dai verbalizzanti e la cui musica si propagava anche all’esterno perché le porte erano aperte, limitandosi infatti essa a sostenere che la musica udibile all’esterno non superava i limiti acustici di legge, sicché a suo dire risultava tale da non giustificare la sanzione applicata.
Tuttavia, quanto a quest’ultimo profilo, come correttamente replicato dall’Amministrazione, va evidenziato che il Comune non ha disposto la sospensione della concessione per avvenuto superamento da parte del Bar Florio dei limiti acustici stabiliti dalle disposizioni in materia, sanzionando infatti la mera condotta consistita nell’aver propagato all’esterno musica, benché proveniente dall’interno del locale, senza autorizzazione, così da realizzare un uso non consentito della concessione.
Pertanto, nessun accertamento circa il predetto superamento dei parametri acustici andava effettuato da parte dell’Amministrazione, bastando come detto il mero rilievo da parte dei verbalizzanti dell’avvenuta propagazione non consentita della musica fuori dal locale nelle aree in concessione, in violazione dell'art. 16 comma 1 lett. l) del Regolamento che impone al concessionario di osservare tutte le disposizioni inerenti l'attività svolta sulle aree oggetto della concessione, compresi quindi i punti della concessione richiamati nel provvedimento impugnato, che imponevano al Bar Florio di destinare le aree concesse unicamente all'attività espressamente prevista dall'atto di concessione (attività di ristoro all'aperto), e stabilivano in ogni caso il divieto per la stessa di propagare musica sulle stesse, a prescindere dal superamento dei limiti acustici di zona, prevedendo che l’eventuale violazione di tali prescrizioni sarebbe stata considerata grave ex art. 18 comma 6 del Regolamento.
Pertanto, ai fini dell’applicabilità della sanzione stabilita nel citato art. 18, ciò che rileva nel caso in discussione è la mera udibilità all’esterno e nelle aree in concessione della musica, a prescindere dai livelli acustici riscontrabili, nonché dalle ragioni per le quali la stessa si è verificata, e pur essendo la strumentazione posta all’interno dell’esercizio.
Né può rilevare in senso contrario il fatto allegato da parte ricorrente circa l’adozione di misure volte ad impedire la propagazione dei suoni all'esterno del locale, non avendo la stessa dimostrato nulla in tal senso, ed emergendo al contrario dal verbale della Polizia che la più elementare misura di contenimento della propagazione sonora, costituita dal tenere chiuse le porte dell’esercizio, non era stata rispettata, risultando infatti le porte sempre aperte, a prescindere dalla ragioni di tale circostanza.
Del pari irrilevante è anche la contestazione di parte ricorrente circa l’asserita assenza di disturbo alla quiete pubblica, tenuto conto che l’impatto sonoro sulla collettività di riferimento delle immissioni sonore di zona non può essere effettuato in relazione al singolo esercizio, ma va operato valutando l’insieme delle immissioni, che pur singolarmente moderate, complessivamente potrebbero diventare invece intollerabili.
Per tali ragioni, non ravvisandosi alcun profilo di illegittimità da parte dell’Amministrazione nel far conseguire alla condotta della Società, come accertata dalla Polizia municipale, la sanzione della sospensione stabilita dall’art. 18 del citato Regolamento, l’impugnazione del provvedimento sotto tale profilo (motivo sub A del ricorso) va respinta (vedi anche Tar Sardegna, I, sentenze n. 674, n. 741 e n. 756 del 2023).
Del pari prive di pregio sono anche le doglianze articolate in ricorso come motivo sub B, non ravvisandosi alcuna erronea interpretazione da parte del Comune del provvedimento concessione, né una illogicità nell’applicazione dello stesso, tenuto conto che le emissioni sonore precedentemente autorizzate alla Società riguardavano l’interno del locale, mentre la contestazione qui in discussione è stata emessa per la diffusione anche all’esterno della musica, in violazione della prescrizione di cui alla lett. h) della concessione, laddove dispone che il concessionario dovrà “ non consentire mai la propagazione di musica dall'interno all'esterno dei locali e questo indipendentemente dall'accertamento del superamento dei limiti acustici di zona. La violazione di tale prescrizione è considerata violazione grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 6 del vigente Regolamento ”.
Né tale ultima disposizione può ritenersi illegittima per eccesso di potere, come eccepito dalla ricorrente in via subordinata, per essere la stessa stata aggiunta soltanto nel provvedimento di rinnovo della Concessione, trattandosi di integrazione legittima, stante anche la ragionevolezza del divieto in esame, alla luce della ratio sopra esposta di limitare le emissioni sonore complessive di zona all’esterno dei locali di Cagliari, al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica.
Pertanto, conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO