Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Basso e Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, e Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VI VA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- del giudizio di non idoneità riportato dalla ricorrente nella prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12/12/2024, sostenuta in data 23/05/2025 e comunicato in pari data;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 15 del 23/05/2025, nella parte in cui si attesta lo svolgimento e la valutazione della prova orale della dott.ssa RI;
quanto ai motivi aggiunti:
- del decreto n. 48510 del 08.08.2025 dell’USR Puglia del Ministero dell’Istruzione con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12/12/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 l’avv. EL ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, assistente amministrativo con contratto a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche da sei anni, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, indetto con Decreto Dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 per la Regione Puglia.
Superata la prova scritta, è stata convocata tramite e-mail alla prova orale fissata per il 23 maggio 2025 alle ore 14:30 presso l’I.I.S.S. “G. Marconi - Margherita Hack” di Bari, che verte sulle seguenti materie: informatica, lingua inglese, casi pratici, diritto costituzionale/amministrativo, contabilità pubblica, diritto civile, diritto del lavoro, ordinamento delle istituzioni scolastiche, legislazione scolastica e diritto penale.
All’esito della prova orale, alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 37/60, inferiore al minimo richiesto di 42/60.
Avverso la predetta valutazione insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti. Gravato il giudizio di non idoneità con il ricorso principale, la ricorrente ha poi esteso l’impugnazione all’intervenuta approvazione della graduatoria definitiva con motivi aggiunti, insistendo per la concessione dell’invocata misura cautelare della rinnovazione della prova.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del TAR Lazio, l’inammissibilità del ricorso sotto svariati aspetti nonché l’infondatezza nel merito.
La causa viene ritenuta per la definizione immediata del merito, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
2. Il Collegio non ritiene condivisibile l’eccezione d’incompetenza territoriale.
Vero è che il concorso trova regolamentazione in un bando di concorso valido per tutte le regioni.
Si tratta, però, di un concorso indetto su base regionale e la censura afferente l’insufficienza del voto numerico, diversamente da quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, non si traduce nell’impugnazione del bando di concorso, ragion per cui la controversia è stata correttamente incardinata presso questo Tribunale.
3. Può prescindersi dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari in quanto il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 La ricorrente assume che la prova sarebbe iniziata alle ore 14:24, in anticipo rispetto all'orario di convocazione delle 14 e 30; che il quinto commissario si sarebbe unito alla seduta solo a esame già iniziato; e che vi sarebbe una palese difformità tra l'effettivo ordine cronologico di svolgimento delle prove, come annotate da un testimone presente, e quello riportato nel verbale n. 15.
Tali discrepanze inficerebbero “l'attendibilità dell'atto pubblico, gettando un'ombra sull'intera regolarità della procedura e suggerendo una compilazione negligente (se non postuma) del verbale”.
Come correttamente rammentato dall’Avvocatura dello Stato, il verbale riveste natura di atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso. Ne consegue che eventuali contestazioni circa la veridicità delle dichiarazioni ivi contenute avrebbero dovuto essere oggetto dello specifico procedimento previsto ex lege , unico idoneo a superarne l’efficacia probatoria privilegiata. In assenza di querela di falso, pertanto, deve ritenersi provato che l’esame orale è iniziato alle 14 e 30 alla presenza di tutti i commissari e che l’ordine delle domande è quello verbalizzato.
3.2 Quanto alla doglianza relativa al mancato svolgimento del preventivo appello dei candidati, si evidenzia che lo stesso non era praticabile poiché ciascuno di essi è stato convocato a un orario differente. Né tale circostanza, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, è idonea a scalfire la pubblicità della seduta che si è svolta, infatti, alla presenza di almeno un altro testimone, come affermato dalla stessa ricorrente.
3.3 L’ordine di trattazione delle materie rientra nella discrezionalità della Commissione così come la possibilità di iniziare l’esame da un argomento prescelto dal candidato all’evidente fine di mettere a proprio agio i candidati. Il bando, infatti, non indica un ordine specifico delle materie da trattarsi, essendo solo indicate le singole materie della prova e i relativi quadri di riferimento.
La censura, pertanto, è infondata.
3.4 Con un’ulteriore doglianza la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 del bando ai sensi del quale la prova orale consiste in un colloquio “sulle materie d’esame di cui all’allegato B”.
È accaduto che, sia per il diritto civile, sia per la contabilità pubblica, sia stata sorteggiata la stessa domanda ovvero “la responsabilità civile”.
Riconoscendo l'identità dei quesiti, la Commissione ha invitato la candidata a “passare oltre”. Ciò l’avrebbe privata “della possibilità di dimostrare la propria preparazione su una delle discipline fondamentali del concorso” ovvero il diritto civile, avendo già risposto sull’argomento in sede di contabilità, con conseguente violazione, altresì, della par condicio .
La censura è infondata.
La presenza dell’argomento un entrambe le materie è indicata espressamente nel programma di cui allegato B del bando. Alla ricorrente è stato chiesto di soprassedere alla risposta al quesito di diritto civile esclusivamente perché a tale quesito aveva già risposto. Visto il carattere evidentemente interdisciplinare dell’argomento, la Commissione ha potuto vagliare la preparazione della candidata in diritto civile in base alla risposta già fornita su quella stessa domanda.
3.5 Deduce, altresì, la ricorrente che l’art. 7 del bando sarebbe stato violato in quanto, per la materia di diritto penale, sarebbe stato formulato un quesito estraneo al programma d’esame ovvero “quali sono le strategie per la riforma del sistema penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione”
L'Allegato B al bando, invece, circoscriverebbe la materia ai "Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale".
La censura non è condivisibile.
Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il programma di esame prevede, per il diritto penale, il seguente argomento: “Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.
• Il reato in generale.
• Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale”.
È evidente, pertanto, che il quesito sottoposto alla ricorrente rientra nel programma d’esame, non essendo limitato alle singole fattispecie di reato previste dagli articoli sopra indicati.
3.6 Parimenti infondata è la censura relativa all’insufficienza del voto numerico in inglese e diritto civile. La Commissione ha applicato la griglia di valutazione predisposta a livello centrale né la ricorrente offre un qualche principio di prova circa l’irragionevolezza della valutazione, connotata da ampia discrezionalità tecnica.
4. Il ricorso e i motivi aggiunti, in conclusione, sono infondati e vanno respinti.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE OL, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
EL ES, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ES | LE OL |
IL SEGRETARIO