TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 309
TAR
Sentenza breve 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irregolarità nello svolgimento della prova orale e nella verbalizzazione

    Il Collegio ritiene che il verbale, atto pubblico, faccia piena prova fino a querela di falso. In assenza di querela di falso, si considera provato che l'esame sia iniziato all'orario stabilito e con tutti i commissari presenti, e che l'ordine delle domande sia quello verbalizzato.

  • Rigettato
    Mancato preventivo appello dei candidati

    Il Collegio osserva che l'appello non era praticabile data la convocazione scaglionata dei candidati. La pubblicità della seduta è comunque garantita dalla presenza di altri testimoni.

  • Rigettato
    Discrezionalità della Commissione nell'ordine di trattazione delle materie

    Il Collegio ritiene che l'ordine di trattazione delle materie rientri nella discrezionalità della Commissione, così come la possibilità di iniziare da un argomento scelto dal candidato, non essendo il bando specifico in merito.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 del bando per sorteggio della stessa domanda in due materie

    Il Collegio rileva che la presenza dell'argomento in entrambe le materie è prevista dal programma. La candidata è stata invitata a soprassedere alla risposta per diritto civile solo perché aveva già risposto sull'argomento in contabilità, permettendo alla Commissione di valutare la sua preparazione in diritto civile sulla base della risposta già fornita.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 del bando per quesito estraneo al programma in diritto penale

    Il Collegio ritiene che il quesito rientri nel programma d'esame, il quale prevede 'Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione', non limitandosi alle singole fattispecie di reato.

  • Rigettato
    Insufficienza del voto numerico in inglese e diritto civile

    Il Collegio osserva che la Commissione ha applicato la griglia di valutazione centrale e che la ricorrente non ha fornito elementi a sostegno dell'irragionevolezza della valutazione, che è connotata da ampia discrezionalità tecnica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 309
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 309
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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