Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992, n. 155
Articolo 1Articolo 3
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11 marzo 1992
Art. 2. 1. Le somme necessarie al pagamento delle quote da erogare in contanti sono iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
2. Le somme relative agli importi da erogare in promissory notes sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 11 marzo 1992