Rigetto
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02664/2026REG.PROV.COLL.
N. 08104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8104 del 2025, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di G.S.E.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il consigliere RM SS e udito per la parte appellata l’avvocato Stefano Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono: a) il provvedimento prot. SEWEB/P20241006630 del 4 dicembre 2024, avente ad oggetto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti dell’impianto fotovoltaico di cui è soggetto responsabile la società -OMISSIS- il provvedimento prot. SE/P20250020907 del 27 febbraio 2025, avente ad oggetto il recupero degli incentivi indebitamente percepiti per l’importo di euro 13.205,09.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dagli scritti difensivi e dalla documentazione in atti, sono di seguito esposti.
2.1. In data 31 gennaio 2013 -OMISSIS- (già -OMISSIS-) presentava una domanda di ammissione agli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) in relazione all’impianto fotovoltaico n. 811602, di potenza pari a 18,565 kW, sito nel Comune di Osimo (AN) e ricadente nella tipologia installativa “ Pergole, serre, barriere, acustiche, tettoie e pensiline – Tipologia specifica: Pensiline ”.
2.2. Alla domanda di ammissione la società allegava, tra l’altro, la CI presentata al Comune di Osimo, recante la data di protocollo del 13 giugno 2012, per l’intervento di << Variante alla S. C.I.A. n. 1116 del 13.01.2012 per manutenzione straordinaria del manto di copertura consistente nella rimozione delle lastre in fibrocemento contenente amianto ed installazione di n. 2 impianti fotovoltaici per una potenza di circa 107,63 kW (in copertura) e di circa 20,00 kW (in facciata e pensilina), nonché rifacimento della recinzione >>.
2.3. Con provvedimento prot. SE/P20130105955 del 15 maggio 2013 il SE riconosceva la tariffa incentivante richiesta in misura pari a 0,215 €/kWh.
2.4. Con successiva nota prot. SE/P2018003632 del 23 aprile 2018 il SE comunicava l’avvio di un procedimento di verifica e controllo poiché, in data 26 gennaio 2018, il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di finanza di Roma aveva notificato al medesimo GE il decreto di sequestro preventivo del 20 gennaio 2018, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. nei confronti, oltre che del legale rappresentante, anche della società titolare dell’impianto.
2.5. Dalle indagini erano, infatti, emerse << una pluralità di false attestazioni / rappresentazioni aventi ad oggetto, oltre che i titoli abilitativi inidonei alla realizzazione della pensilina (perché artatamente falsificati), anche omesse indicazioni di dati, per poter attestare una data di entrata in esercizio diversa da quella effettiva >>.
2.6. Con riguardo all’impianto n. 811602 erano, in particolare, emerse: a) la falsificazione della data di presentazione della CI in variante (13 giugno 2012 nel documento trasmesso al SE, 5 luglio 2012 nel documento presentato in Comune); b) la falsa attestazione dell’intervento oggetto della CI ,che nel documento presentato al SE riguardava anche la “pensilina”, non indicata negli stessi documenti depositati in originale presso il Comune; c) la difformità degli elaborati tecnici presentati al SE da quelli presentati al Comune ed l’apposizione del timbro e della firma falsificata dell’Ing. -OMISSIS- nelle relazioni tecniche, negli elaborati planimetrici e grafici, negli schemi elettrici e nella scheda tecnica finale di impianto.
2.7. In relazione alle circostanze sopra indicate, era stato avviato il procedimento penale per i reati di falso (artt. 110, 476 e 483 c.p.) e di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) a carico del legale rappresentante della-OMISSIS- signor -OMISSIS- nonché per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs 231/2001 a carico della società.
2.8. Con provvedimento prot. SEWEB/P20240624780 del 7 agosto 2024 il SE prendeva atto della sentenza penale del Tribunale di Ancona n. -OMISSIS- del 10 aprile 2024 (con deposito delle motivazioni il successivo 9 luglio), la quale:
- ha accertato la non spettanza degli incentivi da parte del soggetto responsabile, in quanto ottenuti mediante dati o documenti non veritieri;
- ha riconosciuto la responsabilità penale dei soggetti accusati, disponendo in particolare: (i) la condanna all’imputato -OMISSIS- con riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; (ii) le sanzioni pecuniaria e interdittive nei confronti della società -OMISSIS- (già -OMISSIS-) per non aver adottato il modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della specie di quelli occorsi;
- ha disposto la confisca del profitto del reato per un valore corrispondente allo stesso, già determinato e oggetto di sequestro;
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dal SE, costituitosi parte civile, perché le azioni dei soggetti coinvolti hanno causato al medesimo un danno economico significativo, derivante dall’erogazione di incentivi non dovuti i quali “ in difetto delle falsificazioni non sarebbero stati concessi o sarebbero stati concessi in misura inferiore ”.
2.9. Il giudice penale ha, altresì, rilevato l’ << inserimento nella CI n. 1116 del 13.1.2012 e nella variante alla CI del 5.7.2012 della dicitura ‘pensilina’, non indicata negli stessi documenti originali depositati in comune>> e la << contraffazione della CI in variante con riferimento alla data di presa in carico e alla tipologia di impianto autorizzato>> e degli << elaborati tecnici a firma apocrifa dell'ing. Torraca Roberto >>.
2.10. Alla luce delle circostanze sopra richiamate, il SE invitava la società a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2.11. Con provvedimento prot. SEWEB/P20241006630 del 4 dicembre 2024 il SE, ritenendo che le osservazioni presentate dalla società con nota del 26 agosto 2024 non fornissero elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alle criticità riscontrate, disponeva la decadenza dagli incentivi e il recupero di quelli erogati.
3. -OMISSIS- impugnava il provvedimento di decadenza con ricorso al T.a.r., lamentando, in sintesi, il superamento del termine ragionevole di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990, la mancata applicazione della decurtazione in luogo della decadenza integrale, la natura non rilevante della violazione, il difetto di istruttoria e di motivazione.
3.1. Con successivi motivi aggiunti impugnava il provvedimento prot. SE/P20250020907 del 27 febbraio 2025, avente ad oggetto la restituzione degli incentivi.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza -OMISSIS- respingeva il ricorso e i motivi aggiunti evidenziando che:
a) la legittimità del provvedimento impugnato va scrutinata sulla base dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 così come novellato nel 2020;
b) poiché il provvedimento di ammissione all’incentivo era stato adottato prima della novella del 2020, il termine di 18 mesi ha iniziato a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. 76/2020 (17 luglio 2020);
c) il termine di 18 mesi, tuttavia, non opera nel caso di specie, sussistendo la deroga di cui al comma 2 bis dell’art 21 nonies l. 241/1990, in ragione della falsa rappresentazione dei fatti; in tal caso occorre valutare esclusivamente la “ragionevolezza” del termine che deve ritenersi sussistente nella misura in cui il SE ha inteso attendere le risultanze del giudizio penale di primo grado, per poi valutare quanto emerso dalla relativa pronunzia;
d) il carattere particolarmente articolato della vicenda penale, sotto il profilo del suo svolgimento temporale, della tipologia e del numero di fatti contestati e accertati, implica che non può ritenersi insufficiente l’impostazione istruttoria seguita, basata sullo studio e sulla valutazione delle risultanze penali, in quanto esplicative dei fatti e della loro rilevanza ai fini dell’ottenimento degli incentivi;
e) l’accertamento della falsità delle dichiarazioni rese al SE in sede di accesso agli incentivi è idoneo a giustificare la decadenza dagli incentivi, senza possibilità di decurtazione.
4.1. Con riguardo ai motivi aggiunti, il T.a.r. richiamava, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., la sentenza del medesimo tribunale n. 5140 dell’11 marzo 2025, resa tra le stesse parti, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5515 del 25 giugno 2025.
5. -OMISSIS-ha interposto appello con cui –premessa la “ descrizione dei fatti e del processo ” (pag. da 2 a 7)- ha articolato cinque motivi di gravame, così rubricati (pag. da 8 a 27):
1)…ERRORE IN JUDICANDO, per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 D.Lgs 28/2011; violazione dell’art. 21 nonies della lg 241/1990 e modificato dall’art. 56 legge 76/2020 e dalla Lg 120/2020 nonché violazione e falsa applicazione del DM 31.01.2014. (punto II. 2.1.).
2 ) …ERRORE IN JUDICANDO sentenza illogica e oscura nel non aver preso in considerazione le difese della ricorrente in fatto e totale assenza dei presupposti a sostegno del provvedimento di decadenza (punto II.2.2. della sentenza).
3. ERRORE IN JUDICANDO circa la domanda promossa con i motivi aggiunti quando i giudici ritengono che il provvedimento SE/P20250020907 sia affetto da illegittimità derivata (punto II.2.3 sentenza).
4 ) …SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO IN ATTESA DELL’ESITO DEL PROCESSO PENALE.
5) …SULLA AN ALLE SPESE.
6. Si è costituito in resistenza il SE.
7. In data 3 febbraio 2026 l’appellante ha formulato istanza di rinvio, in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di appello di Ancona, resa a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona n. -OMISSIS-
8. In vista dell’udienza di trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie, anche in replica. L’appellante ha, in particolare, insistito sulla richiesta di rinvio dell’udienza a cui il SE si è, invece, opposto.
9. All’udienza del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio.
10.1. Come si evince dalla lettura del dispositivo prodotto dall’appellante, la Corte di appello si è limitata a prosciogliere l’imputato CC dal delitto di truffa aggravata per intervenuta prescrizione, confermando, per il resto, la sentenza di condanna di primo grado e disponendo la confisca ai sensi degli artt. 19 d.lgs 231/2001 e 640 quater c.p.p. anche nei confronti dell’odierna appellante.
10.2. La ricostruzione del fatto-reato, contenuto nella sentenza n. -OMISSIS- non risulta smentita dalla sentenza della Corte di appello: tale circostanza, che emerge dalla semplice lettura del dispositivo, evidenzia l’infondatezza delle ragioni addotte dall’appellante a fondamento dell’istanza di rinvio.
10.3. Per altro verso, la falsità documentale è stata oggetto di autonoma istruttoria da parte del SE nell’ambito della quale non sono emersi elementi di segno contrario a quelli accertati anche in sede penale.
10.4. Non sussistono, pertanto, le ragioni eccezionali che giustificano il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis , c.p.a.
11. Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che il paragrafo dedicato alla “ descrizione dei fatti e del processo ” reca plurime critiche alla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata (punti 13 e ss. dell’appello) che costituiscono altrettanti “motivi intrusi”, per tali ragioni inammissibili, come sancito dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509 e 2 maggio 2024, n. 4019).
12. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
13. Con il primo motivo di appello, la ricorrente censura i capi della sentenza di primo grado con cui sono stati respinti il primo, terzo e quarto motivo di ricorso sul rilievo che il provvedimento impugnato, espressione del potere di decadenza e non di autotutela, fosse stato legittimamente adottato non entro il termine “fisso” di 18 mesi, bensì entro il termine “elastico” di ragionevolezza (ai sensi dell’art. 21, comma 2 bis , l. 241/1990, richiamato dall’art. 42 d.lgs 28/2011), stante l’avvenuto accertamento della falsa documentazione.
Deduce, al riguardo, che: a) poiché il procedimento di decadenza è stato avviato con l’atto del 13 aprile 2018 (e non con il provvedimento di ammissione dell’impianto alla tariffa incentivante del 2013) è solo da quella data che dovrà farsi decorrere il dies a quo per definire il termine di scadenza del procedimento; b) il provvedimento impugnato, che va qualificato come di annullamento d’ufficio e non di decadenza, è stato comunque adottato oltre il termine ragionevole perché il SE era a conoscenza degli esiti dell’indagine già dal 2018 e non vi era necessità di attendere la sentenza penale; c) non sussistono i presupposti della deroga di cui all’art. 21, comma 2 bis , l. 241/1990 poiché la falsità riguarderebbe solo la sottoscrizione dell’ingegnere incaricato e non il contenuto dell’atto; d) il SE si è adagiato sulle risultanze delle indagini penali senza svolgere alcuna autonoma istruttoria.
14. Le censure sono infondate.
15. Con il provvedimento impugnato il SE, lungi dal limitarsi ad un mero riesame della documentazione presentata dalla società al momento della domanda di incentivo, ha accertato, per la prima volta, la falsità degli atti a suo tempo acquisiti perché difformi dagli originali depositati presso il Comune di Osimo.
16. Tale circostanza è emersa a seguito della nota trasmessa dalla Guardia di finanza in data 26 gennaio 2018, ove veniva evidenziata la falsificazione della data di deposito della CI in variante e dell’indicazione dell’intervento da realizzare, la difformità degli elaborati tecnici presentati al SE rispetto a quelli depositati in Comune e la falsificazione del timbro e della firma dell’ingegnere incaricato sulla documentazione tecnica presentata (le relazioni tecniche, gli elaborati planimetrici e grafici, gli schemi elettrici e la scheda tecnica finale di impianto).
17. Sulla base di quanto comunicato, il SE ha avviato, in data 23 aprile 2018, il procedimento di verifica e controllo, ai sensi dell’art. 42 d.lgs 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, procedendo ad un’autonoma istruttoria, nell’ambito della quale ha invitato la società a trasmette le proprie osservazioni e ha chiesto chiarimenti al Comune.
18. In riscontro alla richiesta del SE, con nota del 8 giugno 2018, la società ha evidenziato, a mezzo del propri legale, che poiché << la verifica documentale in oggetto trae origine dal procedimento penale in corso, è allora indispensabile che il SE attenda la conclusione del procedimento penale per dare corso all'eventuale irrogazione delle paventate sanzioni >> e che << in ragione di quanto sopra si chiede la sospensione dei procedimenti di verifica avviati sugli impianti in oggetto, sino all’esito del processo penale in cui la società è indagata […] ovvero sino alla formulazione dell’imputazione >>.
19. Con successiva comunicazione del 7 agosto 2024 il SE ha dato atto dell’intervenuta pubblicazione, in data 9 luglio 2024, delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Ancora n. -OMISSIS- da cui emerge la conferma del fatto materiale di reato come accertato in sede di indagini, invitando, ancora una volta, la società a presentare le proprie osservazioni.
20. Con nota del 26 agosto 2024 l’interessata non ha fornito chiarimenti con riguardo ai fatti materiali addebitati e confermati in sede penale, limitandosi a contestare l’inosservanza del termine di 18 mesi e a rilevare la natura non definitiva della sentenza del Tribunale di Ancona.
21. Sulla base degli esiti dell’istruttoria il provvedimento prot. SEWEB/P20241006630 del 4 dicembre 2024 ha, quindi, disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti.
22. Le sopra richiamate evidenze documentali confermano che: a) il provvedimento del 4 dicembre 2024 ha natura di decadenza e non di autotutela; b) la decadenza è stata disposta dal SE all’esito di un’autonoma istruttoria, nell’ambito della quale ha acquisito gli atti del procedimento penale (comunicazione di notizia di reato della G.d.f., ordinanza di sequestro presentivo del G.I..P, sentenza del Tribunale di Ancona), ha invitato la società a fornire osservazioni, ha chiesto chiarimenti al Comune (che non ha fornito riscontro alla richiesta), conformemente a quanto disposto dall’art. 42, comma 1, d.lgs 28/2011.
23. Secondo la giurisprudenza, il provvedimento adottato dal SE all’esito dell’attività di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011 non è espressione dell’autotutela, ma costituisce un atto vincolato di decadenza accertativa, fondato sull’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’ammissione all’incentivo pubblico (cfr. più recentemente e in tal senso, ex aliis , Cons. Stato, sez. II, numeri 3820, 3822, 3823, 3824, 3826 e 3827 del 2025, n. 10388 e n. 4697 del 2024).
24. Ѐ stato, altresì, puntualizzato che in materia di incentivi pubblici opera il principio di autoresponsabilità che costituisce il limite naturale del principio dell’affidamento e che fa gravare sull’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’ammissione ai benefici richiesti, garantendo la completezza e la veridicità delle proprie dichiarazioni e della documentazione prodotta ed assumendosi il rischio di eventuali difformità o carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cfr., per tutte e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 9784/2024 n. 7887/2025, n. 7070/2025, n. 5619/2025 e n. 3813/2025, n. 389 del 2026).
25. Le sopra esposte considerazioni sono sufficienti per respingere anche le censure relative al difetto di istruttoria.
26. Con specifico riguardo a siffatto profilo, si osserva che:
a) ai sensi dell’art. 42, comma 1 e 3, d.lgs 28/2011, il SE gode di ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi istruttori di cui avvalersi, potendo procedere - in ragione dell’oggetto e della natura della verifica- ad esami documentali, a richieste di chiarimenti presso altri enti o organismi, a verifiche ispettive in loco , ad acquisizione di atti del procedimento penale;
b) contrariamente a quanto opina l’appellante, la falsità della documentazione non esige, ai fini dell’accertamento, alcun sopralluogo presso l’impianto poiché emerge dal semplice raffronto tra la documentazione presentata al Comune e quella inviata al SE; spettava all’interessata (più volte sollecitata dal gestore in questo senso nel corso del procedimento: cfr. note 23 aprile 2018 e 7 agosto 2024) fornire elementi atti a giustificare la rilevata discrasia documentale;
c) l’accertata falsità della dichiarazione è radicalmente ostativa alla conservazione dell’incentivo, ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs 28/2011 (e anche dell’art. 75 d.P.R. 445/2000), senza che rilevi l’asserita insussistenza di una maggiore incentivazione (cfr. il richiamo alla nota di indagine del Mar. Catalano: cfr. doc. 10 produzione primo grado -OMISSIS-);
d) il proscioglimento del rappresentante legale dal delitto di falso per intervenuta prescrizione, essendo determinato da una causa di estinzione del reato connessa al mero decorso del tempo, non incide sul fatto storico, così come accertato dal SE;
e) priva di rilievo è l’asserita mancata individuazione dell’autore della falsa sottoscrizione la quale non è, comunque, riconducibile al tecnico incaricato che l’ha disconosciuta (né l’appellante ha fornito sul punto elementi di segno contrario);
f) del pari irrilevante è l’asserita - ma non provata- conformità degli elaborati al progetto realizzato, poiché la non veridicità della documentazione presentata ai fini del riconoscimento degli incentivi costituisce comunque violazione rilevante ai sensi dell’art 11, comma 1, d.m. 31 gennaio 2014; ciò in disparte il rilievo che il delitto contestato in sede penale riguarda anche il contenuto della documentazione (falso ideologico ai sensi dell’art. 483 c.p.);
h) secondo la giurisprudenza, in materia di incentivazione non è configurabile il falso c.d. innocuo (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato sez. II, n. 9305 del 2025)
27. Parimenti infondate sono le censure di violazione del termine per l’esercizio del potere di decadenza/autotutela in quanto:
a) il termine di 18 mesi di cui al primo comma dell’art. 21 nonies , richiamato dall’art. 42 d.lgs 28/2011, decorre per espressa disposizione di legge “ dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ” e non dalla data di avvio del procedimento di decadenza/autotutela, come opina l’appellante;
b) nel caso di provvedimenti di ammissione al beneficio antecedenti all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 56 d.l. 76/2020, come quello per cui è causa, il termine a mesi decorre dall’entrata in vigore di questa, non potendo lo stesso applicarsi in via retroattiva, computando anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (cfr. Cons. Stato sez. II, n. 10920 del 2023);
c) il termine di 18 mesi non opera nel caso in cui l’incentivo sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi, indipendentemente dalla sussistenza di una condotta di falsificazione penalmente rilevante; in tale caso, infatti, l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile (Corte Cost. n.88 del 2025; Cons. Stato, sez. VII, n. 854 del 2026);
d) nel caso di false dichiarazioni, il termine rigido non si applica e torna a riespandersi del solo limite del « termine ragionevole », secondo la logica della protezione dell’affidamento solo se meritevole, che decorre dal momento della scoperta dell’illegittimità da parte della p.a. (Cons. Stato, sez. II, n. 2832 del 2024 e n. 3224 del 2023);
e) il termine ragionevole, a differenza del termine fisso “a mesi”, non decorre dalla data di adozione del provvedimento oggetto di autotutela, bensì dal momento della scoperta dell’illegittimità da parte dell’amministrazione la quale è nell’impossibilità, in un momento anteriore, di conoscere fatti e circostanze rilevanti a causa del comportamento imputabile al soggetto che ha beneficiato del provvedimento (Corte cost. sent. n. 88 del 2025, § 3.2).
28. Nel caso di specie, il termine ragionevole è stato rispettato dal SE.
29. Come osservato dal T.a.r., la ragionevolezza del termine risulta sussistente poiché il SE ha, del tutto logicamente ed opportunatamente, atteso le risultanze del giudizio penale di primo grado, per poi valutare quanto emerso dalla relativa pronuncia, in adesione, peraltro, a quanto richiesto dalla stessa società.
30. Il provvedimento risulta legittimo anche sul piano motivazionale, atteso che, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, l’oggettiva falsità della prospettazione dei fatti rilevanti e la sua incidenza ai fini dell’adozione dell’atto illegittimo non consentono di configurare una posizione di affidamento legittimo e consentono all’amministrazione di limitare l’onere motivazionale alla dedotta falsità, non sussistendo un interesse privato meritevole di tutela da porre in comparazione con quello pubblico (comunque sussistente) al ripristino della legalità violata.
31. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
32. Con il secondo motivo di appello l’appellante lamenta la violazione dell’art. 97 Cost. in quanto il SE si sarebbe “adagiato” sulle risultanze dell’indagine penale, senza svolgere alcuna istruttoria.
33. Il motivo è infondato.
34. Come sopra osservato, l’ampia discrezionalità di cui gode il SE nello svolgimento dell’attività di verifica non osta all’acquisizione di documentazione presso altri enti od organismi, ivi compresa l’Autorità giudiziaria.
35. Nel caso di specie, i fatti oggetto dell’attività di verifica e controllo integrano anche fattispecie penalmente rilevati, sicché del tutto legittimamente il GE ha posto alla base dell’attività di verifica gli esiti del giudizio penale.
36. Prive di rilievo sono sia l’intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di falso sia l’asserita limitazione del medesimo alla sola sottoscrizione degli elaborati da parte del tecnico, su cui insite l’appellante, atteso che tali circostanze non escludono l’oggettiva falsità della documentazione sulla cui base è stato riconosciuto l’incentivo.
37. Per altro verso, né in sede procedimentale né in sede giudiziale, la società ha dimostrato - com’era suo onere ai sensi dell’art. 2967 c.c. e 64, comma 1, c.p.a.- che la documentazione prodotta ai fini dell’incentivo fosse conforme a quella depositata presso il Comune, smentendo le risultanze dell’istruttoria.
38. Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, inoltre, non vi era alcuna necessità di verifiche in loco poiché la falsità della dichiarazione era emersa dal semplice confronto tra la documentazione depositata in Comune e quella inviata al SE, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva corrispondenza tra quanto presentato al GE (ma non al Comune) e quanto realizzato.
39. La difformità tra gli atti depositati in Comune e quelli presentati al SE all’atto di ammissione all’incentivo trova conferma nella stessa documentazione agli atti del giudizio e, in particolare:
a) nella copia della CI prodotta dal SE (doc. 20 produzione del 19 febbraio 2025) che riporta la data di protocollo del Comune del 13 giugno 2012 e indica, tra gli interventi, quelli in facciata e pensilina;
b) nella certificazione di idoneità del titolo abilitativo rilasciata in data 26 settembre 2012 dal Comune di Osimo (doc. 24 produzione -OMISSIS-del 21 febbraio 2025) che richiama la CI in variante con la diversa data di protocollo 5 luglio 2012 e l’indicazione del solo intervento in facciata (senza la pensilina).
40. Per tali ragioni, anche il secondo motivo deve essere respinto.
41. Con il terzo motivo di appello l’appellante lamenta il vizio di omessa motivazione in quanto il T.a.r. non si sarebbe pronunciato << sulla domanda della società ricorrente formulata nella memoria dei motivi aggiunti circa l’uso e l’abuso delle azioni del Gse nei suoi confronti finalizzati al recupero delle somme a titolo di incentivi indebitamente percepiti ma già detenuti e segregati da qualsivoglia azione di terzi creditorie nel FUG >>.
Lamenta l’illegittimità della richiesta di restituzione dell’incentivo per difetto dell’elemento oggettivo e perché, ai sensi dell’art. 23 d.lgs 28/2011, è necessario l’accertamento della non veridicità o della falsità dei dati e dei documenti, mentre il processo penale è ancora pendente in appello.
Il SE, inoltre, avrebbe duplicato/triplicato le domande innanzi ad ogni autorità giudiziaria, violando i principi sanciti dal diritto internazionale ed europeo e recepiti dal nostro ordinamento nonché dall’esegesi giurisprudenziale, attuando illegittime compensazioni su altri impianti.
42. Il motivo è infondato.
43. Con riguardo ai motivi aggiunti la sentenza appellata ha richiamato, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett d) c.p.a., la sentenza del medesimo T.a.r. n. 5140/2025, resa tra le medesime parti e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5515/2025.
44. Al riguardo, il giudice di primo grado ha evidenziato che << Le rationes decidendi di tali precedenti (relative agli effetti del sequestro preventivo, dell’intervento del SE nel processo contabile e della sua costituzione di parte civile nel processo penale), peraltro, si riferiscono alla possibilità per il SE di richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo: esse valgono a fortiori per la possibilità di richiedere stragiudizialmente, tramite un provvedimento non esecutorio (art. 21-ter L. 241/1990), la restituzione degli incentivi. L’eventuale estinzione (in tutto o in parte) della pretesa del SE inficerebbe la possibilità per quest’ultimo di ottenerne coattivamente la riscossione, ma non riverbera in alcun caso sulla legittimità del provvedimento gravato >> (punto II.3 della motivazione).
45. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronuncia.
46. Con sentenza n. 5515/2025, richiamata anche dal T.a.r., questa Sezione ha già respinto censure di tenore identico formulate dall’odierna appellante, escludendo che la costituzione del SE come parte civile nel processo penale determini una duplicazione di azioni, stante la natura meramente restitutoria (e non risarcitoria né sanzionatoria) del provvedimento di recupero degli incentivi.
47. Del tutto irrilevante è la circostanza che le somme oggetto del sequestro penale e poi di confisca sia state sottratte alla disponibilità dell’interessato, essendo confluite nel FUG (Fondo unico giustizia) poiché, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs 231 del 2001, la confisca è disposta nei confronti dell’ente “ salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato ”.
48. Va da sé che ove il SE abbia già ottenuto la restituzione delle somme erogate nell’ambito del giudizio penale non potrà agire, anche in sede amministrativa, per il recupero delle medesime somme. 49. In altri termini, il concorso di titoli su cui si fonda la pretesa restitutoria (azione risarcitoria, confisca, azione restitutoria) non può tradursi, in fase esecutiva, in una duplicazione delle voci di recupero, oltre l’ammontare delle somme erogate a tiolo di incentivo, ossia in un giustificato arricchimento del gestore.
50. Quanto alle ulteriori censure formulate con il motivo in esame, in parte ripetitive di quelle proposte con i motivi già esaminati, è sufficiente osservare che:
a) ai fini della decadenza la falsità dei documenti o la non veridicità di dati o dichiarazioni può essere accertata dal SE in sede di verifica e controllo, non sussistendo nessuna pregiudiziale penale sul punto, nemmeno ai sensi dell’art. 23 d.lgs 28/2011, richiamato dall’appellante;
b) il SE ha disposto la decadenza, ravvisando le violazioni rilevanti di cui all’allegato 1 del d.m. 31 gennaio 2014, lettera i) per l’“ inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto ” e lettera j) per l’“ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”;
c) per le violazioni rilevanti non opera il potere di riduzione di cui all’art. 42, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n. 28/2011 che riguarda le sole violazioni di minore entità. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al SE il potere di mantenere – sia pure informa ridotta – un beneficio economico non spettante, perché erogato in carenza dei suoi presupposti fondamentali, in contrasto con le finalità proprie del sistema incentivante e con i principi di corretta allocazione delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. II, 2025 n. 10333 del 2025);
d) quanto all’asserita compensazione disposta dal SE con riguardo agli incentivi riconosciuti per altri impianti, non si ravvisa-né l’appellante ha dedotto- alcun ostacolo normativo alla facoltà del GE di disporre, come accade negli ordinari rapporti di debito/credito, la c.d. compensazione impropria.
51. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
52. Con il quarto motivo di appello l’appellante chiede la sospensione del giudizio in attesa di definizione di quello penale.
53. La richiesta non può essere accolta.
54. La sospensione necessaria del giudizio può essere disposta, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., soltanto quando la previa definizione di “un’altra” controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (Ad. plen. 4 del 2024).
55. Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio atteso che: a) la sentenza del Tribunale di Ancora n. -OMISSIS- costituisce uno degli atti acquisti della SE nell’ambito dell’attività di verifica e non una sentenza la cui autorità sia stata invocata nel giudizio amministrativo di primo grado ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., richiamato dall’appellante; b) l’accertamento del reato non è rilevate ai fini della legittimità del provvedimento, avendo il GE già accertato, nell’ambito del proprio procedimento di verifica e controllo, il fatto storico della falsificazione documentale; c) il giudizio penale si è concluso con la sentenza della Corte di appello di Ancona il cui dispositivo, in atti, dispone di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del delitto di truffa a carico del legale rappresentante -OMISSIS- disponendo la confisca ai sensi degli artt. 19 d.lgs 231/2001 e art. 640 quater c.p. nei confronti di quest’ultimo e della società odierna appellante.
56. L’istanza di sospensione deve, quindi, essere respinta.
57. L’infondatezza di tutti i motivi sopra esaminati conduce alla reiezione del quinto e ultimo motivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, correttamente determinata dal T.a.r. in applicazione del principio della soccombenza.
58. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
59. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AS CA, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
RM SS, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RM SS | GI AS CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.