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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3828 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Venezia – 30124, San Marco 3856 presso lo studio dell'Avv.
Marco Franco che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Catanzaro, alla Via Alcide De Gasperi, n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Leo che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare dell'18 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni chiedendo la pronuncia
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 1 di 5 dello scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023 e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda Parte_2
contestuale per la separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Catanzaro il 28 dicembre 2015, in costanza del quale non erano nati figli.
A fondamento della domanda, deducevano:
- che sopravvenute incomprensioni ed incompatibilità caratteriali avevano logorato il rapporto coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che la ricorrente, attualmente residente in [...] , era dipendente della società Palazzo Vitturi s.r.l., mentre il residente in [...], era Pt_2
dipendente della TIM s.p.a.; sicché – stante l'indipendenza economica - i coniugi rinunciavano a qualsivoglia domanda di assegno di mantenimento;
- che essendo venuta irrimediabilmente meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale, era interesse delle parti separarsi consensualmente e contestualmente chiedere lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i ricorrenti rinunciano, reciprocamente, a qualsivoglia contributo al mantenimento, dovendosi ritenere entrambi economicamente autosufficienti”.
Infine, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale;
chiedevano, pertanto, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.1. All'esito dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2023, con provvedimento del 22 dicembre 2023, il Giudice all'epoca delegato alla trattazione del
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 2 di 5 procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 30/2024 pubblicata in data 11gennaio 2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi omologando le condizioni pattuite dai medesimi e, con separata ordinanza, disponeva la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di divorzio, fissando all'uopo l'udienza cartolare del 17 settembre
2024.
1.3. Con provvedimento del 16 ottobre 2024 il Presidente della Prima Sezione
Civile, stante il tramutamento di funzioni del Giudice delegato, disponeva l'assegnazione del presente procedimento allo scrivente relatore che provvedeva, pertanto, a fissare l'udienza dinnanzi a sé del 18 dicembre 2024.
1.4. Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le parti ribadivano di non volersi riconciliare ed insistevano nella pronuncia della sentenza di divorzio alle medesime condizioni della separazione riportate nel ricorso introduttivo.
Pertanto, con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Giudice delegato confermava le vigenti condizioni della separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che il presente giudizio prosegue in ordine alla domanda di divorzio, stante l'emissione della sentenza non definitiva n. 30/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024, con cui l'intestato
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, il Collegio rileva la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/70, essendosi la separazione ininterrottamente protratta dalla celebrazione dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2023, per la quale i coniugi hanno
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 3 di 5 depositato dichiarazione scritta con la quale hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la mancata ripresa della coabitazione e della comunione morale e spirituale durante la separazione, la reiterata volontà manifestata dalle parti di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Rilevata, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei termini di legge, il
Tribunale pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Parte_2
4. Quanto alle concordate condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato fin dalla separazione i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il Collegio prende atto della reciproca rinuncia manifestata a qualsivoglia contributo al mantenimento, stante l'indipendenza economica dei coniugi.
Non essendo nati in costanza di matrimonio figli, nessun'altra statuizione deve essere assunta.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. In ragione della congiunta domanda di divorzio e della domanda dei coniugi anche in ordine alle spese processuali, il Tribunale dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto contestuale domanda separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile contratto da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], con l'intervento necessario Parte_2
del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 4 di 5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi,
e in Catanzaro in data 28 dicembre Parte_1 Parte_2
2015 e trascritto nei Registri dello Stato civile del medesimo Comune, Anno
2015, Parte I, Numero 53, Ufficio 1;
2) prende atto delle condizioni di divorzio concordate dai coniugi;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3828 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Venezia – 30124, San Marco 3856 presso lo studio dell'Avv.
Marco Franco che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Catanzaro, alla Via Alcide De Gasperi, n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Leo che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare dell'18 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni chiedendo la pronuncia
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 1 di 5 dello scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 28 settembre 2023 e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda Parte_2
contestuale per la separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Catanzaro il 28 dicembre 2015, in costanza del quale non erano nati figli.
A fondamento della domanda, deducevano:
- che sopravvenute incomprensioni ed incompatibilità caratteriali avevano logorato il rapporto coniugale e reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che la ricorrente, attualmente residente in [...] , era dipendente della società Palazzo Vitturi s.r.l., mentre il residente in [...], era Pt_2
dipendente della TIM s.p.a.; sicché – stante l'indipendenza economica - i coniugi rinunciavano a qualsivoglia domanda di assegno di mantenimento;
- che essendo venuta irrimediabilmente meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale, era interesse delle parti separarsi consensualmente e contestualmente chiedere lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i ricorrenti rinunciano, reciprocamente, a qualsivoglia contributo al mantenimento, dovendosi ritenere entrambi economicamente autosufficienti”.
Infine, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale;
chiedevano, pertanto, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.1. All'esito dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2023, con provvedimento del 22 dicembre 2023, il Giudice all'epoca delegato alla trattazione del
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 2 di 5 procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 30/2024 pubblicata in data 11gennaio 2024 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi omologando le condizioni pattuite dai medesimi e, con separata ordinanza, disponeva la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla contestuale domanda di divorzio, fissando all'uopo l'udienza cartolare del 17 settembre
2024.
1.3. Con provvedimento del 16 ottobre 2024 il Presidente della Prima Sezione
Civile, stante il tramutamento di funzioni del Giudice delegato, disponeva l'assegnazione del presente procedimento allo scrivente relatore che provvedeva, pertanto, a fissare l'udienza dinnanzi a sé del 18 dicembre 2024.
1.4. Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le parti ribadivano di non volersi riconciliare ed insistevano nella pronuncia della sentenza di divorzio alle medesime condizioni della separazione riportate nel ricorso introduttivo.
Pertanto, con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Giudice delegato confermava le vigenti condizioni della separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che il presente giudizio prosegue in ordine alla domanda di divorzio, stante l'emissione della sentenza non definitiva n. 30/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024, con cui l'intestato
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, il Collegio rileva la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/70, essendosi la separazione ininterrottamente protratta dalla celebrazione dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2023, per la quale i coniugi hanno
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 3 di 5 depositato dichiarazione scritta con la quale hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la mancata ripresa della coabitazione e della comunione morale e spirituale durante la separazione, la reiterata volontà manifestata dalle parti di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Rilevata, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei termini di legge, il
Tribunale pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Parte_2
4. Quanto alle concordate condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato fin dalla separazione i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il Collegio prende atto della reciproca rinuncia manifestata a qualsivoglia contributo al mantenimento, stante l'indipendenza economica dei coniugi.
Non essendo nati in costanza di matrimonio figli, nessun'altra statuizione deve essere assunta.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. In ragione della congiunta domanda di divorzio e della domanda dei coniugi anche in ordine alle spese processuali, il Tribunale dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto contestuale domanda separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio civile contratto da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], con l'intervento necessario Parte_2
del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 4 di 5 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi,
e in Catanzaro in data 28 dicembre Parte_1 Parte_2
2015 e trascritto nei Registri dello Stato civile del medesimo Comune, Anno
2015, Parte I, Numero 53, Ufficio 1;
2) prende atto delle condizioni di divorzio concordate dai coniugi;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3828/2023 - Pagina 5 di 5