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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2096/2025
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.6.2025, precisate le conclusioni come in atti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
R.G. 2096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2025 promossa da
L'Avv. Simona Bertacchini (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Angelo Boglioni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in sito in Brescia, via Crispi
n. 29,
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace, CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “1 1. Accertare e dichiarare che l'Avv. Simona Bertacchini ha svolto
prestazioni professionali a favore del Sig. con riferimento al procedimento CP_1
penale n. 14867/2022 RGNR – 4262/2022 RG Mod. 16, così come enunciata in premesse.
2. Accertare e dichiarare che l'attività professionale svolta dall'Avv. Simona Bertacchini in
favore del Sig. è quantifica in Euro 1.891,00 oltre rimborso forfettario ed CP_1
accessori di legge, come da parere di conformità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di
Brescia.
3. Condannare il Sig. a versare all'Avv. Simona Bertacchini, a titolo CP_1 di compensi professionali per l'attività professionale effettivamente prestata nella vertenza
di cui in premessa la residua somma di Euro 1.891,00 oltre rimborso forfettario ed accessori
di legge nelle misure di legge, oltre Euro 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed
Euro 37,8 per tassa di liquidazione, oltre interessi di mora dalla domanda all'effettivo saldo,
o nella diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese e compensi difensivi, rimborso forfettario, iva e cpa come dovute per
legge..”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 28 febbraio 2025, la ricorrente avv.
Bertacchini Simona conveniva in giudizio il sig. chiedendo il pagamento a CP_1
fronte dell'attività professionale svolta in favore dello stesso della somma di € 1.891,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 37,8 per tassa di liquidazione, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo. Deduceva
di aver ricevuto mandato dal sig. di assisterlo e rappresentarlo nel procedimento CP_1
penale n. 14867/172022 RGNR – 4262/2022 RG Mod. 16 (doc.1). Precisava di aver inviato al resistente sollecito di pagamento della somma di € 2.458,00 oltre accessori di legge, ma nulla veniva versato (Doc. 6); la notula veniva calcolata sulla base dell'attività svolta, lo studio della pratica, l'esito processuale e redatta nel rispetto degli importi previsti dal tariffario forense, disciplinati da D.M. 55/2014; il resistente veniva notiziato dell'avvio del procedimento volto al rilascio di parere sulla congruità del compenso professionale, ma lo stesso non estraeva copia della documentazione né depositava osservazioni e note scritte e/o richiedeva il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13 comma 9 e/o dell'art. 29 lett.
o) della L. 247/2012. (Doc. 7 e 8); l'Ordine degli Avvocati di Brescia riteneva congruo e conforme ai parametri di cui dal D.M. 55/2014 il compenso professionale quantificato nella minore somma in € 1.891,46, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 37,82 per tassa di liquidazione (Doc. 9 e 10); il resistente mai contestava l'attività svolta dalla ricorrente né l debenza delle somme in corrispettivo;
la resistente era pertanto debitrice delle predette somme.
Con proprio decreto, il Giudice designato fissava udienza di comparizione personale delle parti e di discussione assegnando alla parte resistente termine per la costituzione.
Il resistente, ancorché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. e veniva dichiarato contumace.
A tale udienza, il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e si riservava la decisione.
MOTIVI
La domanda è fondata e va accolta.
Sussiste la prova del conferimento dell'incarico professionale conferito dal resistente all'avv.
Bertacchini Simona, per la difesa della medesima nel procedimento penale n. R.G penale n. 14867/172022 RGNR – 4262/2022 RG Mod. 16, attestata dalla procura prodotta in giudizio debitamente sottoscritta da entrambe le parti in data 8.2.2023 e mai contestata o disconosciuta (doc. 1).
Il conferimento dell'incarico risulta altresì provato dalla documentazione, pure prodotta,
avente ad oggetto la richiesta di messa alla prova e altresì i verbali d'udienza e dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 5003/2023 del 23.11.2023 (docc. 3, 4 e 5).
In tutti tali atti processuali, l'avv. Bertacchini viene indicata quale difensore del sig.
[...]
. CP_1
La ricorrente ha altresì documentato la nota di pagamento a seguito della conclusione dell'attività professionale svolta in suo favore in qualità di e di aver intimato formalmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso, con sollecito a mezzo raccomandata a.r.
del 18.10.2023 (doc. 2 e 6). Dall'esame della predetta documentazione prodotta in atti dalla ricorrente emerge quindi anche la prova dello svolgimento effettivo dell'attività di assistenza dell'avv. Bertacchini
Simona prestata a concretizzatasi nella redazione degli atti difensivi e nella CP_1
partecipazione alle udienze all'uopo fissate.
Tanto basta per affermare l'esistenza e l'esecuzione dell'incarico professionale.
Del resto, il resistente non costituitosi in giudizio nulla ha provato in senso contrario.
In merito alla quantificazione del compenso, questo Giudice ritiene di dover avallare la quantificazione degli importi esposta in ricorso dall'avv. e in particolare la somma CP_2
di € 1.891,46, somma adeguata al valore dell'attività espletata e già ritenuta congrua dall'Ordine degli Avvocati di Brescia;
l'importo richiesto, peraltro, è conforme ai parametri di cui dal D.M. 55/2014. Sul predetto compenso professionale, va aggiunto il rimborso forfettario e gli accessori di legge, oltre a €16,00 per costi di liquidazione della parcella ed €
37,82 per tassa di liquidazione (doc. 9 e 10).
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente avv. Bertacchini Simona della somma complessiva di € 1.891,46 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 37,82 per tassa di liquidazione, oltre interessi legali dalla data messa in mora al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, omessi i compensi per la fase istruttoria, non tenuta, e con applicazione dei parametri minimi per tutte per le altre fasi
(studio e introduttiva e decisoria), attesa la contumacia ed il rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore dell'avv. Bertacchini Simona della somma complessiva di € 1.891,46 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a €
16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 37,82 per tassa di liquidazione, oltre interessi legali dalla data messa in mora al saldo (18.10.2023);
condanna a rifondere all'avv. Bertacchini Simona le spese del giudizio che CP_1
liquida in € 98,00 per anticipazioni ed € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa di legge.
Brescia, 25 giugno 2025.
Il giudice
Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.6.2025, precisate le conclusioni come in atti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
R.G. 2096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2025 promossa da
L'Avv. Simona Bertacchini (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Angelo Boglioni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in sito in Brescia, via Crispi
n. 29,
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace, CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “1 1. Accertare e dichiarare che l'Avv. Simona Bertacchini ha svolto
prestazioni professionali a favore del Sig. con riferimento al procedimento CP_1
penale n. 14867/2022 RGNR – 4262/2022 RG Mod. 16, così come enunciata in premesse.
2. Accertare e dichiarare che l'attività professionale svolta dall'Avv. Simona Bertacchini in
favore del Sig. è quantifica in Euro 1.891,00 oltre rimborso forfettario ed CP_1
accessori di legge, come da parere di conformità rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di
Brescia.
3. Condannare il Sig. a versare all'Avv. Simona Bertacchini, a titolo CP_1 di compensi professionali per l'attività professionale effettivamente prestata nella vertenza
di cui in premessa la residua somma di Euro 1.891,00 oltre rimborso forfettario ed accessori
di legge nelle misure di legge, oltre Euro 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed
Euro 37,8 per tassa di liquidazione, oltre interessi di mora dalla domanda all'effettivo saldo,
o nella diversa maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese e compensi difensivi, rimborso forfettario, iva e cpa come dovute per
legge..”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 28 febbraio 2025, la ricorrente avv.
Bertacchini Simona conveniva in giudizio il sig. chiedendo il pagamento a CP_1
fronte dell'attività professionale svolta in favore dello stesso della somma di € 1.891,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 37,8 per tassa di liquidazione, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo. Deduceva
di aver ricevuto mandato dal sig. di assisterlo e rappresentarlo nel procedimento CP_1
penale n. 14867/172022 RGNR – 4262/2022 RG Mod. 16 (doc.1). Precisava di aver inviato al resistente sollecito di pagamento della somma di € 2.458,00 oltre accessori di legge, ma nulla veniva versato (Doc. 6); la notula veniva calcolata sulla base dell'attività svolta, lo studio della pratica, l'esito processuale e redatta nel rispetto degli importi previsti dal tariffario forense, disciplinati da D.M. 55/2014; il resistente veniva notiziato dell'avvio del procedimento volto al rilascio di parere sulla congruità del compenso professionale, ma lo stesso non estraeva copia della documentazione né depositava osservazioni e note scritte e/o richiedeva il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13 comma 9 e/o dell'art. 29 lett.
o) della L. 247/2012. (Doc. 7 e 8); l'Ordine degli Avvocati di Brescia riteneva congruo e conforme ai parametri di cui dal D.M. 55/2014 il compenso professionale quantificato nella minore somma in € 1.891,46, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 37,82 per tassa di liquidazione (Doc. 9 e 10); il resistente mai contestava l'attività svolta dalla ricorrente né l debenza delle somme in corrispettivo;
la resistente era pertanto debitrice delle predette somme.
Con proprio decreto, il Giudice designato fissava udienza di comparizione personale delle parti e di discussione assegnando alla parte resistente termine per la costituzione.
Il resistente, ancorché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. e veniva dichiarato contumace.
A tale udienza, il Giudice, constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e si riservava la decisione.
MOTIVI
La domanda è fondata e va accolta.
Sussiste la prova del conferimento dell'incarico professionale conferito dal resistente all'avv.
Bertacchini Simona, per la difesa della medesima nel procedimento penale n. R.G penale n. 14867/172022 RGNR – 4262/2022 RG Mod. 16, attestata dalla procura prodotta in giudizio debitamente sottoscritta da entrambe le parti in data 8.2.2023 e mai contestata o disconosciuta (doc. 1).
Il conferimento dell'incarico risulta altresì provato dalla documentazione, pure prodotta,
avente ad oggetto la richiesta di messa alla prova e altresì i verbali d'udienza e dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 5003/2023 del 23.11.2023 (docc. 3, 4 e 5).
In tutti tali atti processuali, l'avv. Bertacchini viene indicata quale difensore del sig.
[...]
. CP_1
La ricorrente ha altresì documentato la nota di pagamento a seguito della conclusione dell'attività professionale svolta in suo favore in qualità di e di aver intimato formalmente il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso, con sollecito a mezzo raccomandata a.r.
del 18.10.2023 (doc. 2 e 6). Dall'esame della predetta documentazione prodotta in atti dalla ricorrente emerge quindi anche la prova dello svolgimento effettivo dell'attività di assistenza dell'avv. Bertacchini
Simona prestata a concretizzatasi nella redazione degli atti difensivi e nella CP_1
partecipazione alle udienze all'uopo fissate.
Tanto basta per affermare l'esistenza e l'esecuzione dell'incarico professionale.
Del resto, il resistente non costituitosi in giudizio nulla ha provato in senso contrario.
In merito alla quantificazione del compenso, questo Giudice ritiene di dover avallare la quantificazione degli importi esposta in ricorso dall'avv. e in particolare la somma CP_2
di € 1.891,46, somma adeguata al valore dell'attività espletata e già ritenuta congrua dall'Ordine degli Avvocati di Brescia;
l'importo richiesto, peraltro, è conforme ai parametri di cui dal D.M. 55/2014. Sul predetto compenso professionale, va aggiunto il rimborso forfettario e gli accessori di legge, oltre a €16,00 per costi di liquidazione della parcella ed €
37,82 per tassa di liquidazione (doc. 9 e 10).
Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente avv. Bertacchini Simona della somma complessiva di € 1.891,46 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a € 16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 37,82 per tassa di liquidazione, oltre interessi legali dalla data messa in mora al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, omessi i compensi per la fase istruttoria, non tenuta, e con applicazione dei parametri minimi per tutte per le altre fasi
(studio e introduttiva e decisoria), attesa la contumacia ed il rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie la domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore dell'avv. Bertacchini Simona della somma complessiva di € 1.891,46 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, oltre a €
16,00 per costi di liquidazione della parcella ed € 37,82 per tassa di liquidazione, oltre interessi legali dalla data messa in mora al saldo (18.10.2023);
condanna a rifondere all'avv. Bertacchini Simona le spese del giudizio che CP_1
liquida in € 98,00 per anticipazioni ed € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa di legge.
Brescia, 25 giugno 2025.
Il giudice
Elisabetta Arrigoni