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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8274/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
1 RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 22 ottobre 2025 e memoria del depositata Controparte_3
telematicamente il 30 gennaio 2025
*******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 28 giugno 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di dinego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale “CAT. A.12/mag-2024 – prot. 20948/ 4^ SEZ.”, emesso l'1 maggio 2024 e notificato in data 31 maggio 2024, con cui il Questore della
Provincia di Palermo - sulla base del parere negativo espresso il 9 gennaio 2024 della di Controparte_2
- ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione CP_1 speciale dallo stesso presentata il 18 gennaio 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 commi 1 e 1.1 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n.
25/2008 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto, in via principale, l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o, in subordine, di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_3
Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono articolazioni - si è costituito nel corso del
[...]
giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
2 *****
2. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
E', al riguardo, pacifico: che il ricorrente viva in Italia almeno dal 2013; che è stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciato l'11 maggio 2015 e scaduto il 30 aprile 2016; che lo stesso ha formalizzato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 18 gennaio 2023; che la competente Controparte_2
di in data 9 gennaio 2024 ha espresso parere negativo al
[...] CP_1
rilascio del suddetto permesso;
che con il provvedimento impugnato la di CP_1
Palermo, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.
241/90, ha rigettato la suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti.
3. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, invero, i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale devono ritenersi insussistenti, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98.
Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Non risulta, in particolare, che il ricorrente rientri in una delle categorie di soggetti per cui il – incluso nel novero dei Paesi di origine sicura di cui all'art. 2 bis del Per_1
d.lgs. n. 25/08 - non possa essere ritenuto un Paese sicuro.
Quanto alla situazione esistente in peraltro, avuto riguardo alle più Per_1 aggiornate informazioni disponibili in ordine al suo attuale contesto socio-politico- religioso, non risulta che in detto Stato ovvero anche soltanto in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato o esista comunque una
3 situazione di “generalizzata violenza” di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio (cfr. “Country Report on
Human Rights Practices 2023 - del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Per_1
d'America, 23 aprile 2024; “Country Report on Human Rights Practices 2022 - Per_1
del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, 20 marzo 2023; “Freedom in the
World 2023 – , Freedom House, 25 aprile 2024; tutti disponibili su Per_1
www.ecoi.net).
Né, nel caso in esame, l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce dei criteri di valutazione previsti dal citato art. 19, comma 1.1, nel testo – anteriore alla riforma di cui al DL 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.
Il ricorrente, invero, sebbene abbia dichiarato di vivere in Italia dal 2013, non ha fornito idonea prova della sua effettiva integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrare la sua integrazione sociale, non essendo a tal fine sufficiente il deposito delle ricevute dei bonifici effettuati nel corso degli anni per contribuire al sostentamento della propria famiglia in Per_1
non essendo possibile desumere la fonte delle somme inviate (cfr. ricevute in atti).
Nessuna attività lavorativa, scolastica, formativa o sociale, risulta, invero, documentata dopo la scadenza, in data 30 aprile 2016, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciato l'11 maggio 2015 (unico permesso di soggiorno documentato in oltre 10 anni di permanenza in Italia).
E' incontestato, al riguardo, che – come emerge dalla nota della Questura di del 20 ottobre 2024, allegata alla memoria di costituzione del CP_1 [...]
ed ivi espressamente richiamata – l'odierno ricorrente vive in Italia in CP_3
condizioni di irregolarità dal 2016, che lo stesso è destinatario di due decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Palermo rispettivamente il 3 luglio 2018 ed il 16 gennaio 2023 e che il 17 maggio 2020 lo stesso è stato sanzionato per lo svolgimento dell'attività di parcheggiatore non autorizzato.
4 Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Di contro, come affermato in ricorso, lo stesso ha in la moglie ed un figlio. Per_1
A ciò va aggiunto che non risulta documentata alcuna attuale vulnerabilità dello stesso, tenuto conto dell'età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Le considerazioni suesposte, pertanto, escludono che si proceda in questa sede all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo alla luce dei parametri vigenti, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, dell'attività in concreto svolta e della natura delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Controparte_3 delle spese processuali che si liquidano in euro 1.600,00 per compenso, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso nonché accessori di legge ove dovuti.
Così deciso il 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8274/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
1 RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 22 ottobre 2025 e memoria del depositata Controparte_3
telematicamente il 30 gennaio 2025
*******
1.Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 28 giugno 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di dinego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale “CAT. A.12/mag-2024 – prot. 20948/ 4^ SEZ.”, emesso l'1 maggio 2024 e notificato in data 31 maggio 2024, con cui il Questore della
Provincia di Palermo - sulla base del parere negativo espresso il 9 gennaio 2024 della di Controparte_2
- ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione CP_1 speciale dallo stesso presentata il 18 gennaio 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 commi 1 e 1.1 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n.
25/2008 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto, in via principale, l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o, in subordine, di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il - soggetto munito di legittimazione passiva in luogo della Controparte_3
Questura e della Controparte_2
, che ne costituiscono articolazioni - si è costituito nel corso del
[...]
giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
2 *****
2. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
E', al riguardo, pacifico: che il ricorrente viva in Italia almeno dal 2013; che è stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciato l'11 maggio 2015 e scaduto il 30 aprile 2016; che lo stesso ha formalizzato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 18 gennaio 2023; che la competente Controparte_2
di in data 9 gennaio 2024 ha espresso parere negativo al
[...] CP_1
rilascio del suddetto permesso;
che con il provvedimento impugnato la di CP_1
Palermo, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.
241/90, ha rigettato la suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti.
3. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, invero, i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale devono ritenersi insussistenti, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98.
Non si ritiene, in particolare, ravvisabile – alla luce di quanto allegato e documentato dal ricorrente - alcun fondato motivo di ritenere che in caso di rimpatrio lo stesso rischi, in virtù della propria situazione individuale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o a persecuzione per uno dei motivi normativamente indicati.
Non risulta, in particolare, che il ricorrente rientri in una delle categorie di soggetti per cui il – incluso nel novero dei Paesi di origine sicura di cui all'art. 2 bis del Per_1
d.lgs. n. 25/08 - non possa essere ritenuto un Paese sicuro.
Quanto alla situazione esistente in peraltro, avuto riguardo alle più Per_1 aggiornate informazioni disponibili in ordine al suo attuale contesto socio-politico- religioso, non risulta che in detto Stato ovvero anche soltanto in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato o esista comunque una
3 situazione di “generalizzata violenza” di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio (cfr. “Country Report on
Human Rights Practices 2023 - del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Per_1
d'America, 23 aprile 2024; “Country Report on Human Rights Practices 2022 - Per_1
del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, 20 marzo 2023; “Freedom in the
World 2023 – , Freedom House, 25 aprile 2024; tutti disponibili su Per_1
www.ecoi.net).
Né, nel caso in esame, l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce dei criteri di valutazione previsti dal citato art. 19, comma 1.1, nel testo – anteriore alla riforma di cui al DL 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.
Il ricorrente, invero, sebbene abbia dichiarato di vivere in Italia dal 2013, non ha fornito idonea prova della sua effettiva integrazione economico-sociale tramite lo svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento o di altra circostanza idonea a dimostrare la sua integrazione sociale, non essendo a tal fine sufficiente il deposito delle ricevute dei bonifici effettuati nel corso degli anni per contribuire al sostentamento della propria famiglia in Per_1
non essendo possibile desumere la fonte delle somme inviate (cfr. ricevute in atti).
Nessuna attività lavorativa, scolastica, formativa o sociale, risulta, invero, documentata dopo la scadenza, in data 30 aprile 2016, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciato l'11 maggio 2015 (unico permesso di soggiorno documentato in oltre 10 anni di permanenza in Italia).
E' incontestato, al riguardo, che – come emerge dalla nota della Questura di del 20 ottobre 2024, allegata alla memoria di costituzione del CP_1 [...]
ed ivi espressamente richiamata – l'odierno ricorrente vive in Italia in CP_3
condizioni di irregolarità dal 2016, che lo stesso è destinatario di due decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Palermo rispettivamente il 3 luglio 2018 ed il 16 gennaio 2023 e che il 17 maggio 2020 lo stesso è stato sanzionato per lo svolgimento dell'attività di parcheggiatore non autorizzato.
4 Né il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Di contro, come affermato in ricorso, lo stesso ha in la moglie ed un figlio. Per_1
A ciò va aggiunto che non risulta documentata alcuna attuale vulnerabilità dello stesso, tenuto conto dell'età e dell'assenza di documentate eventuali patologie dello stesso non suscettibili di ricevere adeguate cure in patria o gravi fragilità psicologiche connesse ad eventuali passate esperienze traumatiche.
Le considerazioni suesposte, pertanto, escludono che si proceda in questa sede all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, con conseguente rigetto del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo alla luce dei parametri vigenti, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, dell'attività in concreto svolta e della natura delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Controparte_3 delle spese processuali che si liquidano in euro 1.600,00 per compenso, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso nonché accessori di legge ove dovuti.
Così deciso il 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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