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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2733/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI TO AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2733/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESII LEONARDO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DARDANELLI, 13 195 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. GUGLIELMI CARLO ed elettivamente ONroparte_1 domiciliato in VIA TACITO 41 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 3667 del 21.4.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in Parte_1 giudizio e ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare il suo diritto di credito nei ONroparte_1 confronti di e, per l'effetto, di condannare questi al pagamento in suo favore della ONroparte_1 somma lorda di euro 97.850,92, oltre accessori.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto la vicenda giudiziaria intercorsa fra le parti che, sviluppatasi in due gradi di giudizio e avente ad oggetto il licenziamento del lavoratore, aveva visto come parte vittoriosa, inizialmente, il Sig. e in Corte d'Appello, la CP_1 CP_2
L'esito finale, favorevole alla società, faceva sì che la somma, in un primo momento corrisposta all'odierno resistente, costituisse in realtà un indebito e dovesse essere restituita. Nello specifico:
- Con ordinanza del 12 ottobre 2016, emessa ai sensi dell'art.1 commi 48 e ss. legge 92/2012, il
Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento subito e, per l'effetto, ordinava ON a di reintegrarlo nel posto di lavoro con contestuale pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro 2.236,62, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione, e al versamento dei contributi previdenziali, nonché con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.600,00, oltre accessori di legge;
- Con sentenza n.34560 dell'11 aprile 2018, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta da ON ON vverso la suddetta ordinanza e, in ottemperanza al provvedimento, isponeva la reintegra del ma con esonero della sua prestazione lavorativa;
CP_1
- Con sentenza n.3893 del 23 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento della impugnazione della società, rigettava le domande del e lo condannava al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della pretese della società. ONroparte_1
Il Tribunale di Roma in data 21 aprile 2022 ha accolto parzialmente il ricorso con il seguente dispositivo: “Condanna al pagamento dell'importo di euro 24.830,32 oltre gli ONroparte_1 interessi legali;
Rigetta la parte restante del ricorso;
Condanna al pagamento delle spese CP_1 di lite che liquida in euro 2.400,00 oltre IVA e CPA.” Nello specifico, il Tribunale ha dapprima escluso, dalla somma pretesa, due erogazioni di euro
24.570, 28 e di euro 9.222,78 perché non adeguatamente dimostrate;
poi ha affermato che la società può vedersi ripetere solo le somme al netto degli oneri;
infine, ha affermato il principio per cui in caso di riforma della sentenza che ha dichiarato illegittimo un licenziamento, possono essere ripetute le somme effettivamente percepite dal lavoratore solo ed esclusivamente a titolo di risarcimento del danno ma non quelle erogate a titolo di retribuzione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di Parte_1 un unico motivo.
ON Ad avviso della società il Giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto di nche al rimborso degli importi corrisposti al Sig. dopo la reintegrazione, meramente amministrativa, nel posto di CP_1 lavoro: trattandosi di una formalità alla quale non è seguito lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, è mancato il sinallagma contrattuale in base al quale il Sig. aveva diritto alla CP_1 retribuzione.
Chiede pertanto che l'adita Corte : “in parziale riforma della sentenza n. 3667/2022 del Tribunale di
Roma – sezione lavoro, condanni il Sig. alla restituzione anche degli importi percepiti dopo CP_1 la reintegrazione per complessivi € 59.111,18 oltre interessi.”
Si è costituito deducendo l'infondatezza sostanziale della pretesa dell'appellante ONroparte_1 ed ha posto una questione di ne bis in idem.
All'udienza odierna del 22 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è parzialmente fondato
Preliminarmente, va esclusa qualsiasi preclusione legata al ne bis in idem come paventato dall'appellato. Il principio richiamato a fondamento dell'eccezione attiene ai limiti entro cui la domanda di restituzione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere proposta nel medesimo giudizio d'appello. Da ciò, tuttavia, non discende alcuna preclusione per la parte che scelga di non formulare tale domanda in appello e intenda invece promuovere un successivo giudizio per il recupero delle somme.
Venendo al merito del gravame, giova chiarire la questione sottoposta alla Corte rispetto all'intera ed intricata vicenda processuale sottesa e non più sub iudice.
Il licenziamento originariamente adottato dalla società veniva contestato dal lavoratore e il Tribunale ON di Roma lo annullava nel 2016, ordinando a di reintegrarlo nel posto di lavoro con contestuale pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro
2.236,62, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
Tale pronuncia veniva riformata dalla Corte di Appello di Roma in data 19 ottobre 2018 che accoglieva il reclamo della società e, dunque, ripristinava l'originario licenziamento.
ON Nel corso di questo iter processuale anche a seguito di plurime istanze da parte del lavoratore, in un primo momento pagava (tramite assegni) le somme medio tempore dovute in forza della pronuncia del Tribunale e poi da marzo 2017 a novembre 2018 (giorno della riforma in appello) emetteva regolari buste paga con assenze retribuite. In altri termini, dava seguito all'ordine di reintegra ma esonerava il dipendente dal servizio (come si evince anche dalle pec in atti).
Su tali somme, oggetto di domanda restitutoria da parte della società, verte l'odierno gravame. Il ON Tribunale, nel riconoscere parzialmente la pretesa restitutoria azionata da a escluso le somme maturate dal lavoratore dopo la reintegrazione, argomentando che in caso di riforma della sentenza che ha dichiarato illegittimo un licenziamento possono essere ripetute le somme effettivamente percepite dal lavoratore solo ed esclusivamente a titolo di risarcimento del danno ma non quelle erogate a titolo di retribuzione.
Osserva il giudice che “nel caso di specie, l'esonero dalla prestazione lavorativa è stato deciso dalla società datrice di lavoro e non ha fatto venir meno il carattere corrispettivo del rapporto intercorso fra le parti dopo la reintegrazione, non liberando il lavoratore dall'obbligo di mettere a diposizione della parte datoriale le sue energie lavorative. A prescindere dalla circostanza che la prestazione sia stata concretamente resa, il quantum di cui si chiede restituzione ha natura corrispettiva e non risarcitoria e non può essere oggetto di ripetizione.”
È utile a questo punto meglio definire la questione di diritto.
L'art.336 c.p.c. comporta non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata, le cui statuizioni vengono automaticamente sostituite da quelle della sentenza di riforma (comma 1) ma, altresì, la immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (comma 2).
Dall'applicazione della norma alla materia in esame ne discende che, in caso di riforma della pronuncia che abbia accertato la illegittimità del licenziamento e reintegrato il lavoratore si determina, con effetto immediato, la caducazione dell'ordine ripristinatorio e il venir meno dell'"atto" dipendente dalla sentenza riformata. Tale effetto è stato oggetto di ulteriori chiarimenti giurisprudenziali nel corso degli anni, dettati dalle peculiarità della materia lavoristica e dalla delicatezza dei diritti (art. 36 Cost) in gioco.
Alcune risalenti pronunce (Cass n. 3881 del 1998) hanno affermato il principio di irripetibilità delle somme corrisposte al dipendente dalla sentenza di reintegrazione alla pronuncia di secondo grado che la riformi, accertando la legittimità del licenziamento.
Tali pronunce si basano sull'assunto che l'indennità risarcitoria corrisposta dopo la sentenza non ha più titolo nell'illegittimità del licenziamento (i cui effetti sono stati, peraltro, rimossi dalla sentenza stessa), ma nell'inottemperanza all'ordine di reintegrazione che, non essendo coercibile, implica la scelta del datore di non utilizzare le prestazioni del lavoratore, nonostante l'intervenuta ricostituzione del rapporto: che anche sotto il regime del nuovo testo dell'art. 18, introdotto dalla legge n. 108 del
1990, le attribuzioni patrimoniali, corrispondenti dalla data della sentenza (dichiarativa dell'illegittimità del recesso) a quella della reintegrazione effettiva, continuano a mantenere natura retributiva. (sempre in tal senso Cass. 10 dicembre 1999 n. 13854, e Cass. 2 maggio 2000 n.5485).
Tale orientamento risulta via via superato da un secondo filone che, a partire dalla sent. n. 8263 del
2000 è andato ad affermare un principio diverso, la cui prima completa cristallizzazione può ricondursi a Cass. n. 4943 del 2003 secondo cui “tutti gli importi erogati dal datore di lavoro In esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione, anche per il periodo successivo alla data di detta decisione. costituiscono, ai sensi dell'art. 18 legge n.300/1970 (nel nuovo testo introdotto dalla legge n.108/1990) risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento, e come tali sono interamente ripetibili a seguito dalla sentenza di riforma in appello che esclude con effetto immediato
l'illecito e l'obbligo di risarcimento.”.
Si tratta di un orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità , le cui pi recenti affermazioni risalgono a Cass 21617/2019 e Cass 15251/2014:“In materia di licenziamento illegittimo, le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), sono giustificate dall'obbligo risarcitorio, derivante dall'illegittimità del licenziamento, e non dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, senza che assuma rilievo l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione. Ne consegue che esse sono ripetibili, qualora siano state corrisposte in esecuzione di un provvedimento d'urgenza "ante causam", emanato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., successivamente revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità del recesso.” Rispetto a tali approdi un ulteriore chiarimento proviene da un'altra recente pronuncia, Cass n. 8663 del 2019 per cui “la condanna alla restituzione non può che avere ad oggetto le somme corrisposte
a titolo risarcitorio, con esclusione, quindi, di quelle erogate quale corrispettivo della prestazione di lavoro effettivamente resa”.
Tale pronuncia è stata ampiamente valorizzata dal Tribunale che ne ha, tuttavia, ampliato eccessivamente la portata. Nel caso odierno, infatti, si è limitata a versare la retribuzione ma CP_3 non vi è stata alcuna prestazione lavorativa effettivamente resa.
L'irripetibilità di tali somme è infatti eccezione rispetto alla regola dettata dall'art. 336 c.p.c. e discende dalla diversa natura, corrispettiva e non risarcitoria, delle retribuzioni versate a seguito di attività lavorativa effettivamente prestata (ancorché in virtù di un ordine di reintegrazione poi caducato).
È pur vero che il datore di lavoro ha qualificato lui stesso i versamenti da marzo 2017 in poi come retribuzione ed ha iniziato a pagare non più l'indennità come quantificata dal Tribunale ma la somma risultante dalla busta paga (dunque al netto dei contributi), ma si tratta di una circostanza che non ha inciso sulla natura risarcitoria del dovuto, stante l'espressa dispensa dal servizio. Si tratta di un comportamento la cui liceità risulta assorbita dalla caducazione ex tunc degli effetti della sentenza contenente l'ordine di reintegra. Detto in altri termini, ciò che conta, ai fini del gravame odierno, è se vi sia stata attività lavorativa: si tratterebbe allora sì di un fatto materiale per cui il venir meno del titolo non eliderebbe l'arricchimento del datore di lavoro percettore della prestazione di fatto. Solo in questa ipotesi -diversa da quella odierna stante l'assenza di effettiva prestazione - potrebbe, in teoria, trovare applicazione la regola dettata dall'art. 2126 c.c..
Occorre sul punto richiamare Cass n. 122124 del 2015 secondo cui “la successiva caducazione del titolo alla base della reintegrazione importa - quale che sia la qualificazione giuridica delle somme corrisposte - l'obbligo del lavoratore di restituire le retribuzioni medio tempore corrisposte. Infatti, se la valutazione della fattispecie deve operarsi in relazione a quanto accertato dall'ultima sentenza,
e dunque in termini di legittimità del licenziamento, non può che restare irrilevante che la mancata prestazione di lavoro sia derivata da scelta del datore, in quanto l'iniziale ricostruzione della fattispecie in termini di inadempimento datoriale a quello che era un originario obbligo di riammissione del lavoratore non può che cedere il passo una volta che, ex post, il detto obbligo non
è più configurabile). Analogamente, i termini del problema non mutano anche a considerare
l'eventuale adempimento medio tempore da parte del lavoratore degli obblighi accessori del rapporto derivanti dalla ricostituzione dell'impegno contrattuale esclusivo del lavoratore verso il datore, atteso che il lavoratore che esegue la sentenza - esecutiva, ma non definitiva - a lui favorevole lo fa a proprio rischio e pericolo, sicché, ove sarà poi dimostrata la legittimità del recesso datoriale, eventuali effetti irreversibili derivati dalla provvisoria ricostituzione del rapporto di lavoro resteranno a suo carico.”
Il Tribunale, in conclusione, ha omesso di valutare che la reintegrazione del lavoratore è avvenuta solo pro forma, in attesa della pronuncia definitiva, senza che lo stesso abbia prestato effettivamente alcuna attività lavorativa. L'esonero dalla prestazione lavorativa, finalizzata proprio ad escludere la natura retributiva degli importi corrisposti al reintegrato, deve essere in questa sede valorizzato per affermare la ripetibilità delle somme versate.
Rispetto al quantum della somma dovuta, la Corte rileva che la pronuncia oggetto di gravame ha affermato, accogliendo il rilievo del lavoratore, la ripetibilità delle somme non al lordo, come chiesto ON da ma al netto, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Tale capo della pronuncia (oltre ad essere sostanzialmente corretto) non è stato oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante ed è dunque passato in giudicato.
ON Pertanto, la somma richiesta da che è lorda per espressa dichiarazione dell'appellante, va riconosciuta ma nel suo ammontare netto, corrispondente a quanto effettivamente percepito dal lavoratore . A fronte dell'esito complessivo del giudizio e tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni trattate, le spese possono essere compensate per entrambi i gradi.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto condanna alla restituzione in favore di degli importi netti percepiti ONroparte_1 CP_3 dopo la reintegrazione, oltre interessi. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Presidente
RI TO AR
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI TO AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2733/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESII LEONARDO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DARDANELLI, 13 195 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. GUGLIELMI CARLO ed elettivamente ONroparte_1 domiciliato in VIA TACITO 41 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 3667 del 21.4.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, ha convenuto in Parte_1 giudizio e ha chiesto al Giudice di accertare e dichiarare il suo diritto di credito nei ONroparte_1 confronti di e, per l'effetto, di condannare questi al pagamento in suo favore della ONroparte_1 somma lorda di euro 97.850,92, oltre accessori.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto la vicenda giudiziaria intercorsa fra le parti che, sviluppatasi in due gradi di giudizio e avente ad oggetto il licenziamento del lavoratore, aveva visto come parte vittoriosa, inizialmente, il Sig. e in Corte d'Appello, la CP_1 CP_2
L'esito finale, favorevole alla società, faceva sì che la somma, in un primo momento corrisposta all'odierno resistente, costituisse in realtà un indebito e dovesse essere restituita. Nello specifico:
- Con ordinanza del 12 ottobre 2016, emessa ai sensi dell'art.1 commi 48 e ss. legge 92/2012, il
Tribunale di Roma aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento subito e, per l'effetto, ordinava ON a di reintegrarlo nel posto di lavoro con contestuale pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro 2.236,62, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione, e al versamento dei contributi previdenziali, nonché con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.600,00, oltre accessori di legge;
- Con sentenza n.34560 dell'11 aprile 2018, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta da ON ON vverso la suddetta ordinanza e, in ottemperanza al provvedimento, isponeva la reintegra del ma con esonero della sua prestazione lavorativa;
CP_1
- Con sentenza n.3893 del 23 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento della impugnazione della società, rigettava le domande del e lo condannava al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della pretese della società. ONroparte_1
Il Tribunale di Roma in data 21 aprile 2022 ha accolto parzialmente il ricorso con il seguente dispositivo: “Condanna al pagamento dell'importo di euro 24.830,32 oltre gli ONroparte_1 interessi legali;
Rigetta la parte restante del ricorso;
Condanna al pagamento delle spese CP_1 di lite che liquida in euro 2.400,00 oltre IVA e CPA.” Nello specifico, il Tribunale ha dapprima escluso, dalla somma pretesa, due erogazioni di euro
24.570, 28 e di euro 9.222,78 perché non adeguatamente dimostrate;
poi ha affermato che la società può vedersi ripetere solo le somme al netto degli oneri;
infine, ha affermato il principio per cui in caso di riforma della sentenza che ha dichiarato illegittimo un licenziamento, possono essere ripetute le somme effettivamente percepite dal lavoratore solo ed esclusivamente a titolo di risarcimento del danno ma non quelle erogate a titolo di retribuzione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di Parte_1 un unico motivo.
ON Ad avviso della società il Giudice avrebbe dovuto riconoscere il diritto di nche al rimborso degli importi corrisposti al Sig. dopo la reintegrazione, meramente amministrativa, nel posto di CP_1 lavoro: trattandosi di una formalità alla quale non è seguito lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, è mancato il sinallagma contrattuale in base al quale il Sig. aveva diritto alla CP_1 retribuzione.
Chiede pertanto che l'adita Corte : “in parziale riforma della sentenza n. 3667/2022 del Tribunale di
Roma – sezione lavoro, condanni il Sig. alla restituzione anche degli importi percepiti dopo CP_1 la reintegrazione per complessivi € 59.111,18 oltre interessi.”
Si è costituito deducendo l'infondatezza sostanziale della pretesa dell'appellante ONroparte_1 ed ha posto una questione di ne bis in idem.
All'udienza odierna del 22 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è parzialmente fondato
Preliminarmente, va esclusa qualsiasi preclusione legata al ne bis in idem come paventato dall'appellato. Il principio richiamato a fondamento dell'eccezione attiene ai limiti entro cui la domanda di restituzione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere proposta nel medesimo giudizio d'appello. Da ciò, tuttavia, non discende alcuna preclusione per la parte che scelga di non formulare tale domanda in appello e intenda invece promuovere un successivo giudizio per il recupero delle somme.
Venendo al merito del gravame, giova chiarire la questione sottoposta alla Corte rispetto all'intera ed intricata vicenda processuale sottesa e non più sub iudice.
Il licenziamento originariamente adottato dalla società veniva contestato dal lavoratore e il Tribunale ON di Roma lo annullava nel 2016, ordinando a di reintegrarlo nel posto di lavoro con contestuale pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro
2.236,62, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
Tale pronuncia veniva riformata dalla Corte di Appello di Roma in data 19 ottobre 2018 che accoglieva il reclamo della società e, dunque, ripristinava l'originario licenziamento.
ON Nel corso di questo iter processuale anche a seguito di plurime istanze da parte del lavoratore, in un primo momento pagava (tramite assegni) le somme medio tempore dovute in forza della pronuncia del Tribunale e poi da marzo 2017 a novembre 2018 (giorno della riforma in appello) emetteva regolari buste paga con assenze retribuite. In altri termini, dava seguito all'ordine di reintegra ma esonerava il dipendente dal servizio (come si evince anche dalle pec in atti).
Su tali somme, oggetto di domanda restitutoria da parte della società, verte l'odierno gravame. Il ON Tribunale, nel riconoscere parzialmente la pretesa restitutoria azionata da a escluso le somme maturate dal lavoratore dopo la reintegrazione, argomentando che in caso di riforma della sentenza che ha dichiarato illegittimo un licenziamento possono essere ripetute le somme effettivamente percepite dal lavoratore solo ed esclusivamente a titolo di risarcimento del danno ma non quelle erogate a titolo di retribuzione.
Osserva il giudice che “nel caso di specie, l'esonero dalla prestazione lavorativa è stato deciso dalla società datrice di lavoro e non ha fatto venir meno il carattere corrispettivo del rapporto intercorso fra le parti dopo la reintegrazione, non liberando il lavoratore dall'obbligo di mettere a diposizione della parte datoriale le sue energie lavorative. A prescindere dalla circostanza che la prestazione sia stata concretamente resa, il quantum di cui si chiede restituzione ha natura corrispettiva e non risarcitoria e non può essere oggetto di ripetizione.”
È utile a questo punto meglio definire la questione di diritto.
L'art.336 c.p.c. comporta non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata, le cui statuizioni vengono automaticamente sostituite da quelle della sentenza di riforma (comma 1) ma, altresì, la immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (comma 2).
Dall'applicazione della norma alla materia in esame ne discende che, in caso di riforma della pronuncia che abbia accertato la illegittimità del licenziamento e reintegrato il lavoratore si determina, con effetto immediato, la caducazione dell'ordine ripristinatorio e il venir meno dell'"atto" dipendente dalla sentenza riformata. Tale effetto è stato oggetto di ulteriori chiarimenti giurisprudenziali nel corso degli anni, dettati dalle peculiarità della materia lavoristica e dalla delicatezza dei diritti (art. 36 Cost) in gioco.
Alcune risalenti pronunce (Cass n. 3881 del 1998) hanno affermato il principio di irripetibilità delle somme corrisposte al dipendente dalla sentenza di reintegrazione alla pronuncia di secondo grado che la riformi, accertando la legittimità del licenziamento.
Tali pronunce si basano sull'assunto che l'indennità risarcitoria corrisposta dopo la sentenza non ha più titolo nell'illegittimità del licenziamento (i cui effetti sono stati, peraltro, rimossi dalla sentenza stessa), ma nell'inottemperanza all'ordine di reintegrazione che, non essendo coercibile, implica la scelta del datore di non utilizzare le prestazioni del lavoratore, nonostante l'intervenuta ricostituzione del rapporto: che anche sotto il regime del nuovo testo dell'art. 18, introdotto dalla legge n. 108 del
1990, le attribuzioni patrimoniali, corrispondenti dalla data della sentenza (dichiarativa dell'illegittimità del recesso) a quella della reintegrazione effettiva, continuano a mantenere natura retributiva. (sempre in tal senso Cass. 10 dicembre 1999 n. 13854, e Cass. 2 maggio 2000 n.5485).
Tale orientamento risulta via via superato da un secondo filone che, a partire dalla sent. n. 8263 del
2000 è andato ad affermare un principio diverso, la cui prima completa cristallizzazione può ricondursi a Cass. n. 4943 del 2003 secondo cui “tutti gli importi erogati dal datore di lavoro In esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione, anche per il periodo successivo alla data di detta decisione. costituiscono, ai sensi dell'art. 18 legge n.300/1970 (nel nuovo testo introdotto dalla legge n.108/1990) risarcimento del danno derivante dall'illegittimo licenziamento, e come tali sono interamente ripetibili a seguito dalla sentenza di riforma in appello che esclude con effetto immediato
l'illecito e l'obbligo di risarcimento.”.
Si tratta di un orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità , le cui pi recenti affermazioni risalgono a Cass 21617/2019 e Cass 15251/2014:“In materia di licenziamento illegittimo, le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), sono giustificate dall'obbligo risarcitorio, derivante dall'illegittimità del licenziamento, e non dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, senza che assuma rilievo l'offerta da parte del lavoratore della propria prestazione. Ne consegue che esse sono ripetibili, qualora siano state corrisposte in esecuzione di un provvedimento d'urgenza "ante causam", emanato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., successivamente revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità del recesso.” Rispetto a tali approdi un ulteriore chiarimento proviene da un'altra recente pronuncia, Cass n. 8663 del 2019 per cui “la condanna alla restituzione non può che avere ad oggetto le somme corrisposte
a titolo risarcitorio, con esclusione, quindi, di quelle erogate quale corrispettivo della prestazione di lavoro effettivamente resa”.
Tale pronuncia è stata ampiamente valorizzata dal Tribunale che ne ha, tuttavia, ampliato eccessivamente la portata. Nel caso odierno, infatti, si è limitata a versare la retribuzione ma CP_3 non vi è stata alcuna prestazione lavorativa effettivamente resa.
L'irripetibilità di tali somme è infatti eccezione rispetto alla regola dettata dall'art. 336 c.p.c. e discende dalla diversa natura, corrispettiva e non risarcitoria, delle retribuzioni versate a seguito di attività lavorativa effettivamente prestata (ancorché in virtù di un ordine di reintegrazione poi caducato).
È pur vero che il datore di lavoro ha qualificato lui stesso i versamenti da marzo 2017 in poi come retribuzione ed ha iniziato a pagare non più l'indennità come quantificata dal Tribunale ma la somma risultante dalla busta paga (dunque al netto dei contributi), ma si tratta di una circostanza che non ha inciso sulla natura risarcitoria del dovuto, stante l'espressa dispensa dal servizio. Si tratta di un comportamento la cui liceità risulta assorbita dalla caducazione ex tunc degli effetti della sentenza contenente l'ordine di reintegra. Detto in altri termini, ciò che conta, ai fini del gravame odierno, è se vi sia stata attività lavorativa: si tratterebbe allora sì di un fatto materiale per cui il venir meno del titolo non eliderebbe l'arricchimento del datore di lavoro percettore della prestazione di fatto. Solo in questa ipotesi -diversa da quella odierna stante l'assenza di effettiva prestazione - potrebbe, in teoria, trovare applicazione la regola dettata dall'art. 2126 c.c..
Occorre sul punto richiamare Cass n. 122124 del 2015 secondo cui “la successiva caducazione del titolo alla base della reintegrazione importa - quale che sia la qualificazione giuridica delle somme corrisposte - l'obbligo del lavoratore di restituire le retribuzioni medio tempore corrisposte. Infatti, se la valutazione della fattispecie deve operarsi in relazione a quanto accertato dall'ultima sentenza,
e dunque in termini di legittimità del licenziamento, non può che restare irrilevante che la mancata prestazione di lavoro sia derivata da scelta del datore, in quanto l'iniziale ricostruzione della fattispecie in termini di inadempimento datoriale a quello che era un originario obbligo di riammissione del lavoratore non può che cedere il passo una volta che, ex post, il detto obbligo non
è più configurabile). Analogamente, i termini del problema non mutano anche a considerare
l'eventuale adempimento medio tempore da parte del lavoratore degli obblighi accessori del rapporto derivanti dalla ricostituzione dell'impegno contrattuale esclusivo del lavoratore verso il datore, atteso che il lavoratore che esegue la sentenza - esecutiva, ma non definitiva - a lui favorevole lo fa a proprio rischio e pericolo, sicché, ove sarà poi dimostrata la legittimità del recesso datoriale, eventuali effetti irreversibili derivati dalla provvisoria ricostituzione del rapporto di lavoro resteranno a suo carico.”
Il Tribunale, in conclusione, ha omesso di valutare che la reintegrazione del lavoratore è avvenuta solo pro forma, in attesa della pronuncia definitiva, senza che lo stesso abbia prestato effettivamente alcuna attività lavorativa. L'esonero dalla prestazione lavorativa, finalizzata proprio ad escludere la natura retributiva degli importi corrisposti al reintegrato, deve essere in questa sede valorizzato per affermare la ripetibilità delle somme versate.
Rispetto al quantum della somma dovuta, la Corte rileva che la pronuncia oggetto di gravame ha affermato, accogliendo il rilievo del lavoratore, la ripetibilità delle somme non al lordo, come chiesto ON da ma al netto, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Tale capo della pronuncia (oltre ad essere sostanzialmente corretto) non è stato oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante ed è dunque passato in giudicato.
ON Pertanto, la somma richiesta da che è lorda per espressa dichiarazione dell'appellante, va riconosciuta ma nel suo ammontare netto, corrispondente a quanto effettivamente percepito dal lavoratore . A fronte dell'esito complessivo del giudizio e tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni trattate, le spese possono essere compensate per entrambi i gradi.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto condanna alla restituzione in favore di degli importi netti percepiti ONroparte_1 CP_3 dopo la reintegrazione, oltre interessi. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Presidente
RI TO AR
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi